Language of document : ECLI:EU:C:2024:527

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Disinfettante contenente biocidi – Restrizioni alla pubblicità – Nozione di “indicazioni analoghe” – Obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente»

Nella causa C‑296/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 20 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2023, nel procedimento

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

contro

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, da C. Rohnke, Rechtsanwalt;

–        per la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, da O. Bludovsky e D. Braunwarth, Rechtsanwälte;

–        per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;

–        per il governo ellenico, da E. Leftheriotou e A.-E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

–        per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (associazione per la lotta contro la concorrenza sleale, Germania) (in prosieguo: la «ZBUW») e la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «dm»), una catena di drogherie che opera sulla totalità del territorio tedesco, riguardo alla descrizione di un biocida nella relativa pubblicità.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi dei considerando 1, 3, 53 e 61 del regolamento n. 528/2012:

«(1)      I biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati. Tuttavia, i biocidi possono creare rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente a causa delle loro proprietà intrinseche e delle relative modalità d’uso.

(...)

(3)      Il presente regolamento è volto a migliorare la libera circolazione dei biocidi all’interno dell’Unione [europea], assicurando nel contempo un livello elevato di tutela sia della salute umana e animale sia dell’ambiente. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, quali le donne incinte e i bambini. Il presente regolamento dovrebbe fondarsi sul principio di precauzione al fine di assicurare che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di principi attivi e biocidi non comportino effetti nocivi per la salute umana o animale o effetti inaccettabili sull’ambiente. Al fine di eliminare, per quanto possibile, gli ostacoli al commercio di biocidi, è opportuno stabilire norme relative all’approvazione dei principi attivi e alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, comprese norme sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e sul commercio parallelo.

(...)

(53)      Per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli, facilitare l’attuazione e fornire un quadro generale del loro uso, gli articoli trattati dovrebbero essere adeguatamente etichettati.

(...)

(61)      Una trasmissione efficace di informazioni in merito ai rischi derivanti dai biocidi e le relative misure di gestione del rischio sono parte integrante del sistema istituito dal presente regolamento. (...)».

4        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Scopo e oggetto», così prevede al paragrafo 1:

«Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione».

5        L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato:

«1.      Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a)      “biocidi”:

–        qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,

–        qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida;

(...)

y)      “annuncio pubblicitario”, forma di promozione della vendita o dell’uso di biocidi, tramite la stampa, mezzi elettronici di comunicazione o altri mezzi di comunicazione;

(...)».

6        L’articolo 17 del medesimo regolamento, rubricato «Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi», così recita:

«1.      I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento.

(...)

5.      I biocidi sono usati nel rispetto dei termini e delle condizioni di autorizzazione stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, e dei requisiti in materia di etichettatura e imballaggio di cui all’articolo 69.

L’uso corretto prevede l’applicazione razionale di una serie di misure fisiche, biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre l’uso dei biocidi al minimo necessario e di adottare le precauzioni appropriate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire al pubblico delle informazioni appropriate sui benefici e sui rischi dei biocidi, nonché sulle possibilità di ridurre al minimo il loro impiego.

(...)».

7        Il capo XV del regolamento n. 528/2012, intitolato «Informazione e comunicazione», comprende una sezione 2, a sua volta intitolata «Informazioni sui biocidi», composta dagli articoli da 69 a 73.

8        L’articolo 69 di tale regolamento, intitolato «Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi», così dispone:

«1.      I titolari dell’autorizzazione provvedono affinché i biocidi siano classificati, imballati ed etichettati conformemente al sommario approvato delle caratteristiche dei biocidi, in particolare alle frasi di rischio e ai consigli di prudenza di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera i), e, se applicabile, di cui alla direttiva 1999/45/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU 1999, L 200, pag. 1),] e, se del caso, al regolamento (CE) n. 1272/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1)].

Inoltre, i prodotti che possono essere confusi con alimenti, incluse le bevande, o i mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di confusione. Se sono accessibili al pubblico, essi contengono componenti che ne scoraggiano il consumo e, in particolare, non sono attraenti per i bambini.

2.      Oltre a ottemperare al paragrafo 1, i titolari dell’autorizzazione provvedono affinché le etichette non siano ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente, ovvero riguardo alla sua efficacia, e in nessun caso esse riportano le diciture “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali” o diciture analoghe. (...)

(…)».

9        Ai sensi dell’articolo 72 del regolamento n. 528/2012, intitolato «Pubblicità»:

«1.      Oltre a rispettare il [regolamento n. 1272/2008], qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi è accompagnato dalle frasi “Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto”. Le frasi sono chiaramente distinguibili e leggibili rispetto al resto dell’annuncio.

2.      L’inserzionista può sostituire il termine “biocidi” nelle frasi obbligatorie con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato.

3.      Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali” o indicazioni analoghe».

 Diritto tedesco

10      L’articolo 3 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), del 3 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1414), nella versione applicabile alla controversia principale, sancisce il divieto dei comportamenti sleali nel commercio.

11      Ai sensi dell’articolo 3a di detta legge, intitolato «Violazione del diritto»:

«Commette un atto sleale chiunque violi una disposizione di legge destinata, tra l’altro, a regolamentare il comportamento sul mercato nell’interesse degli operatori del mercato, quando la violazione sia di natura tale da ledere in modo sensibile gli interessi dei consumatori, di altri operatori del mercato o dei concorrenti».

12      L’articolo 8 di detta legge, intitolato «Eliminazione o omissione», al paragrafo 1 così dispone:

«Ogni pratica commerciale illecita ai sensi dell’articolo 3 o dell’articolo 7 può dar luogo a un’ingiunzione di cessazione e, nell’ipotesi di rischio di recidiva, a un’ingiunzione di non fare o a un divieto. (...)»

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      Risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che la dm offriva in vendita, anche tramite Internet, un disinfettante denominato «BioLYTHE» (in prosieguo: il «prodotto in questione»). L’etichetta apposta su tale prodotto conteneva, sotto la denominazione, le indicazioni «Disinfettante ecologico universale ad ampio spettro», «Disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici», «Efficace contro il SARS-Covid» nonché «Delicato sulla pelle • Biologico • non contiene alcool».

14      Ritenendo che si trattasse di pubblicità sleale, per l’asserito inadempimento, da parte della dm, delle norme di comportamento sul mercato previste dal regolamento n. 528/2012, e a seguito di una diffida rivolta alla dm ma rimasta infruttuosa, la ZBUW ha proposto, dinanzi al Landgericht Karlsruhe (Tribunale del Land, Karlsruhe, Germania), un ricorso diretto, in sostanza, a ottenere un’ingiunzione rivolta alla dm, con la minaccia di penalità, di cessare di designare o di commercializzare il prodotto in questione come «Disinfettante ecologico universale ad ampio spettro» e/o «delicato sulla pelle» e/o «biologico» nella pubblicità o sull’etichetta di tale prodotto.

15      Con sentenza del 25 marzo 2021, detto giudice ha accolto tale ricorso.

16      La sentenza è stata oggetto di un appello interposto dalla dm dinanzi all’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe, Germania), che l’ha parzialmente riformata. Tale giudice ha constatato anzitutto che il prodotto in questione costituiva un biocida, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012, e che le indicazioni contestate contenute nell’etichetta di tale prodotto e, in particolare, la dicitura «delicato sulla pelle», rientravano nella nozione di «annuncio pubblicitario», come definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera y), di detto regolamento n. 528/2012, e disciplinata dall’articolo 72 di quest’ultimo.

17      Detto giudice ha considerato che le diciture elencate all’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 hanno in comune il fatto di minimizzare, sotto forma di affermazione di carattere generale, i rischi che il biocida può presentare per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente oppure quanto alla sua efficacia. Pertanto, rientrerebbero nella nozione di «indicazioni analoghe», ai sensi di tale disposizione, le indicazioni relative ai rischi del biocida che, minimizzando detti rischi in maniera generica, siano comparabili alle diciture citate a titolo d’esempio nella disposizione suddetta.

18      In tale contesto, lo stesso giudice ha concluso che l’indicazione «delicato sulla pelle», utilizzata dalla dm per il prodotto in questione, non costituiva un’«indicazione analoga», ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012. Tale indicazione, infatti, non minimizzerebbe il rischio del prodotto, i suoi effetti e la loro idoneità ad arrecare un danno, né in termini generali (come le diciture «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo»), né quantomeno in modo specifico sotto il profilo della salute umana, della salute animale o dell’ambiente, in maniera globale. Secondo l’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe), l’indicazione «delicato sulla pelle» descrive –, benché in maniera assai generica –, l’effetto del prodotto in questione su un organo specifico, ossia sulla pelle umana.

19      La ZBUW ha impugnato tale sentenza dell’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe) con ricorso per Revision dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio.

20      Tale giudice considera, anzitutto, che la formulazione dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 non chiarisce, di per sé, che cosa si debba intendere con l’espressione «indicazioni analoghe» ai sensi di detta disposizione. Esso considera tuttavia che l’obiettivo di tale disposizione, nonché l’interazione di quest’ultima con l’articolo 72, paragrafo 3, prima frase, di tale regolamento, militano a favore dell’orientamento adottato dall’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe).

21      Il giudice del rinvio ritiene che le diciture di cui all’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 siano vietate nella pubblicità dei biocidi, indipendentemente dalla questione se esse possano fuorviare l’utilizzatore quanto ai rischi che tali prodotti comportano per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente o quanto alla loro efficacia. A tale riguardo, detto giudice considera, al pari dell’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe), che tale regolamento non mira a vietare puramente e semplicemente, nella pubblicità dei biocidi, le indicazioni riguardanti la presenza e, eventualmente, l’importanza o l’assenza di alcuni di questi rischi, e ciò indipendentemente dalla veridicità di tali indicazioni, che occorrerebbe valutare alla luce del divieto di fuorviare l’utilizzatore, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento stesso.

22      Così, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 non esclude dalle indicazioni autorizzate –, che, segnatamente, non sono fuorvianti –, nella pubblicità dei biocidi le indicazioni specifiche, ivi comprese quelle comprovate, che facciano riferimento all’assenza di rischi o ad un basso rischio di tali prodotti, o anche ai loro effetti positivi per alcuni aspetti. Detto giudice precisa a tale riguardo che le indicazioni generiche hanno, tutt’al più, un limitato valore informativo per i consumatori o non ne hanno alcuno. Per contro, dette indicazioni specifiche comprovate fornirebbero ai consumatori informazioni importanti e utili. Dunque, occorrerebbe integrare tale interesse dei consumatori all’informazione nell’equilibrio specifico che tale regolamento mira a instaurare tra la libera circolazione dei biocidi e il perseguimento di un livello elevato di tutela della salute umana e animale nonché dell’ambiente.

23      Il giudice del rinvio è dunque del parere che la nozione di «indicazioni analoghe», ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012, debba essere interpretata nel senso che le caratteristiche comuni alle diciture citate come esempio nella disposizione suddetta, cioè non soltanto il loro carattere minimizzante, ma anche il loro carattere generale, sarebbero determinanti nel loro insieme. Quindi, non costituirebbe «indicazione analoga», ai sensi della disposizione suddetta, quella che faccia esclusivo riferimento ad aspetti specifici del biocida senza negare l’esistenza di eventuali effetti secondari nocivi.

24      Con riferimento ad un disinfettante come il prodotto in questione, tale giudice osserva che il consumatore medio ragionevolmente informato e avveduto interpreta l’indicazione «delicato sulla pelle» come una mera relativizzazione degli effetti secondari nocivi del prodotto stesso. Pertanto, tale indicazione non renderebbe i consumatori meno critici riguardo all’utilizzo del prodotto in questione. Tale percezione del pubblico sarebbe rafforzata dall’obbligo di etichettatura previsto all’articolo 72, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 528/2012.

25      Infine, il giudice di rinvio considera che, poiché la ZBUW non può intraprendere un’azione inibitoria contro la pubblicità che designa il prodotto in questione come «delicato sulla pelle», sulla base di una violazione del divieto di fuorviare l’utilizzatore, previsto all’articolo 72, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 528/2012, sarebbe, nel caso di specie, pertinente l’interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, di tale regolamento.

26      In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se “indicazioni analoghe” ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del [regolamento n. 528/2012] siano soltanto le indicazioni contenute in un messaggio pubblicitario che, proprio come le espressioni esplicitamente elencate in detta disposizione, minimizzano in termini generici le caratteristiche del biocida rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente o rispetto alla sua efficacia, o se tra le «indicazioni analoghe» rientrino tutte le espressioni che presentano, rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente o rispetto alla sua efficacia, un contenuto che, al pari delle espressioni elencate, minimizza tali rischi pur senza necessariamente generalizzare».

 Sulla questione pregiudiziale

27      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «indicazioni analoghe», ai sensi di detta disposizione, comprende ogni indicazione contenuta in annunci pubblicitari, relativa a biocidi, che, al pari delle diciture riportate in tale disposizione, minimizzi i rischi che il biocida può presentare per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente o relativi alla sua efficacia, pur senza avere carattere generale.

28      A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del contesto in cui si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 5 marzo 2024, Défense Active des Amateurs d’Armes e a., C‑234/21, EU:C:2024:200, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

29      Per quanto riguarda la lettera del paragrafo 3 dell’articolo 72 del regolamento n. 528/2012, tale paragrafo prescrive, nella prima frase, che gli annunci pubblicitari dei biocidi non devono fare riferimento al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente o rispetto alla sua efficacia. La seconda frase di detto paragrafo precisa che, in ogni caso, la pubblicità di un biocida non deve contenere le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

30      Riguardo particolarmente alla nozione di «indicazioni analoghe», ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, di tale regolamento, va constatato che i termini «indicazioni» e «analoghe» sono impiegati con riferimento alle diciture elencate in tale frase, ossia «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente» e «rispettoso degli animali».

31      Da una parte, dalla formulazione di tali diciture risulta che esse contraddicono, con i loro stessi termini, l’esistenza dei diversi rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente che i biocidi comportano, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, in combinato disposto con il considerando 1 dello stesso, a causa delle loro proprietà intrinseche e delle relative modalità d’uso.

32      Dall’altra parte, si deve constatare che la formulazione dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 non contiene alcuna indicazione in base alla quale il divieto di utilizzo nella pubblicità dei biocidi sarebbe circoscritto soltanto alle indicazioni generali.

33      Dalla lettera dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 risulta dunque che la caratteristica comune alle diciture elencate in tale disposizione risiede nel fatto che esse minimizzano i rischi che i biocidi comportano per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente o relativi alla loro efficacia, ovvero negano l’esistenza di tali rischi, pur senza avere necessariamente carattere generale.

34      Riguardo al contesto in cui l’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 si inserisce, va osservato anzitutto che, come risulta dal considerando 61 di tale regolamento, un elemento essenziale del sistema istituito da tale regolamento è costituito segnatamente dalla efficace trasmissione delle informazioni relative ai rischi derivanti dai biocidi. Quindi, la pubblicità dei biocidi deve consentire ai consumatori di ottenere un livello di informazioni sufficiente sui rischi associati all’uso di tali prodotti affinché essi non li sottovalutino e possano effettuare una scelta consapevole all’atto dell’acquisto.

35      Si deve poi constatare che l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento n. 528/2012 deve essere letto in combinato disposto con le norme relative all’etichettatura dei biocidi previste all’articolo 69 di tale regolamento. Infatti, dal paragrafo 1 di tale articolo, letto alla luce del considerando 53 del regolamento suddetto, risulta che l’etichettatura di tali prodotti fornisce ai consumatori informazioni sui prodotti che consentono loro di compiere scelte consapevoli e contiene in particolare le frasi di rischio e i consigli di prudenza di cui alla direttiva 1999/45 e al regolamento n. 1272/2008.

36      Infine, l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 528/2012 enuncia, in una sola frase, il divieto in base al quale le etichette dei biocidi non devono essere ingannevoli riguardo al rischio che tali prodotti comportano per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente ovvero riguardo alla loro efficacia, e dispone che, in ogni caso, tali etichette non devono contenere le diciture ivi elencate, che sono identiche a quelle previste all’articolo 72, paragrafo 3, di tale regolamento e che sono manifestamente fuorvianti.

37      In tale contesto, va considerato che l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento n. 528/2012 istituisce una disciplina generale della pubblicità dei biocidi, che è basata sulla reazione dei consumatori per quanto riguarda la percezione dei rischi che tali prodotti possono presentare per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente e che si applica indipendentemente dai rischi e dalle proprietà effettive di tali prodotti.

38      Le indicazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012, inclusa la dicitura «indicazioni analoghe», costituiscono esempi di diciture che sono manifestamente fuorvianti rispetto a detti rischi e sono quindi oggetto del divieto d’uso nella pubblicità dei biocidi previsto dall’articolo 72, paragrafo 3, di tale regolamento.

39      Ne consegue che, riguardo alla pertinenza del carattere asseritamente generale delle diciture di cui all’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, di tale regolamento, tanto un’indicazione generale quanto una specifica può manifestamente fuorviare l’utilizzatore rispetto ai rischi associati all’utilizzo dei biocidi, sia minimizzando i rischi che tali biocidi possono presentare per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente o che sono relativi alla loro efficacia, sia anche negando l’esistenza di tali rischi, in modo che tale carattere generale non può essere pertinente per determinare se un’indicazione relativa ad un biocida rientri nella nozione di «indicazioni analoghe», ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, dello stesso regolamento.

40      Riguardo allo scopo perseguito dal regolamento n. 528/2012, come emerge dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, letto alla luce del suo considerando 3, esso ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente, laddove le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente (sentenza del 14 ottobre 2021, Biofa, C‑29/20, EU:C:2021:843, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

41      A tal riguardo, va osservato che dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di detto regolamento risulta che gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire al pubblico informazioni appropriate sui benefici e sui rischi dei biocidi, nonché sulle possibilità di ridurre al minimo il loro impiego.

42      Pertanto, il legislatore dell’Unione ha inteso perseguire un equilibrio specifico tra la libera circolazione dei biocidi e un livello elevato di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente (sentenza del 19 gennaio 2023, CIHEF e a., C‑147/21, EU:C:2023:31, punto 64).

43      A tal fine, con l’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012, il legislatore dell’Unione ha inteso fornire un quadro normativo dettagliato e completo per la formulazione delle diciture relative ai rischi associati all’uso dei biocidi che possono figurare negli annunci pubblicitari relativi a tali prodotti, dato che l’articolo citato stabilisce una formula obbligatoria, vieta espressamente determinate formule e, più in generale, mira a vietare qualsiasi indicazione pubblicitaria che possa indurre in errore l’utilizzatore quanto ai rischi che simili prodotti possono presentare (sentenza del 19 gennaio 2023, CIHEF e a., C‑147/21, EU:C:2023:31, punto 63).

44      Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, le indicazioni che non minimizzano né escludono i rischi che tali biocidi possono presentare per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente o che sono relativi alla loro efficacia non ricadano, in linea di principio, nel divieto di uso nella pubblicità dei biocidi, previsto all’articolo 72, paragrafo 3, di tale regolamento.

45      Per contro, non è consentito utilizzare per i biocidi diciture pubblicitarie che si riferiscano all’assenza di rischi o a un basso rischio o a taluni effetti positivi di tali prodotti, allo scopo di minimizzare tali rischi o anche di negarne l’esistenza. Come la Commissione europea ha, in sostanza, rilevato nelle sue osservazioni scritte, tali diciture sono idonee a favorire l’uso eccessivo, negligente o scorretto di detti prodotti, in contrasto con l’obiettivo di ridurne al minimo l’impiego.

46      Nel caso di specie, riguardo alla dicitura «delicato sulla pelle» utilizzata nella pubblicità del biocida di cui trattasi, è sufficiente osservare che una dicitura siffatta, avente, a prima vista, una connotazione positiva che evita l’evocazione di qualsiasi rischio, è idonea a relativizzare gli effetti secondari nocivi di tale prodotto, o perfino, come in sostanza affermano il governo ellenico e la Commissione nelle loro osservazioni scritte, lascerebbe intendere che tale prodotto possa essere addirittura benefico per la pelle. Orbene, una dicitura siffatta risulta fuorviante, così da giustificare il divieto del suo uso nella pubblicità dello stesso prodotto, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento n. 528/2012.

47      Detta interpretazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che, in virtù della dicitura obbligatoria prevista dall’articolo 72, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 528/2012, l’annuncio pubblicitario deve indicare, in maniera chiara e facilmente leggibile, che occorre utilizzare i biocidi con cautela e, prima dell’uso, leggere l’etichetta e le informazioni che li riguardano. Come la Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni scritte, la lettura dell’etichetta potrebbe perfino sviare l’attenzione dei consumatori da altre informazioni che compaiono sull’etichetta stessa.

48      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «indicazioni analoghe», ai sensi di tale disposizione, comprende qualsiasi indicazione, contenuta nella pubblicità relativa ai biocidi, che, come le diciture riportate in tale disposizione, faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l’utilizzatore quanto ai rischi che essi possono presentare per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente o quanto alla loro efficacia, minimizzando tali rischi o anche negandone l’esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «indicazioni analoghe», ai sensi di tale disposizione, comprende qualsiasi indicazione contenuta nella pubblicità relativa ai biocidi che, come le diciture riportate in tale disposizione, faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l’utilizzatore quanto ai rischi che essi possono presentare per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente o quanto alla loro efficacia, minimizzando tali rischi o anche negandone l’esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.