Language of document : ECLI:EU:C:2024:529

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno specifico»

Nella causa C‑367/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 7 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2023, nel procedimento

EA

contro

Artemis security SAS,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per EA, da L. Boré e G. Mégret, avocats;

–        per la Artemis security SAS, da J.-J. Gatineau, avocat;

–        per il governo francese, da M. de Lisi, B. Fodda e M. Raux, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità d’agente, assistita da M.F. Severi, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra EA e la Artemis security SAS (in prosieguo: la «Artemis») in merito a una domanda di EA diretta a ottenere un indennizzo a causa della violazione, da parte della Artemis, di obblighi incombenti al datore di lavoro in materia di valutazione della salute dei lavoratori notturni.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi dei considerando 5 e da 7 a 10 della direttiva 2003/88:

«(5)      Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. (...) I lavoratori della Comunità devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. È anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali.

(...)

(7)      Alcuni studi hanno dimostrato che l’organismo umano è più sensibile nei periodi notturni ai fattori molesti dell’ambiente nonché a determinate forme di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro.

(8)      Occorre limitare la durata del lavoro notturno, comprese le ore straordinarie, e prevedere che il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti, su loro richiesta.

(9)      È importante che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute, prima della loro assegnazione, e in seguito a intervalli regolari, e che i lavoratori notturni che hanno problemi di salute siano trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui siano idonei.

(10)      La situazione dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni esige che essi beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del lavoro e che i servizi e mezzi di protezione e prevenzione siano organizzati e funzionino efficacemente».

4        L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Durata massima settimanale del lavoro», così dispone:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

(...)

b)      la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

5        L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Durata del lavoro notturno», così recita:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

a)      l’orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;

b)      i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.

Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno».

6        L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Valutazione della salute e trasferimento al lavoro diurno dei lavoratori notturni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

a)      i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito, ad intervalli regolari;

b)      i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei».

 Diritto francese

7        L’articolo L. 3122-11 del code du travail (codice del lavoro) così dispone:

«Ogni lavoratore notturno beneficia di un monitoraggio individuale regolare del suo stato di salute alle condizioni stabilite all’articolo L. 4624-1».

8        L’articolo L. 4624-1 di tale codice prevede quanto segue:

«Ogni lavoratore beneficia, nell’ambito della sorveglianza dello stato di salute dei lavoratori (...), di un monitoraggio individuale del suo stato di salute assicurato dal medico del lavoro e, sotto la direzione di quest’ultimo, dal collaboratore medico (...), dall’interno in medicina del lavoro e dall’infermiere.

(...)

Ogni lavoratore notturno beneficia di un monitoraggio individuale regolare del suo stato di salute. La periodicità di tale monitoraggio è fissata dal medico del lavoro in base alle specificità del posto occupato e alle caratteristiche del lavoratore, secondo modalità stabilite con decreto del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)».

9        L’articolo R. 3122-11 del citato codice dispone quanto segue:

«Il monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori notturni persegue, in particolare, la finalità di consentire al medico del lavoro di valutare le eventuali conseguenze del lavoro notturno per la loro salute e la loro sicurezza, in particolare a causa delle modifiche dei ritmi cronobiologici, e di comprenderne le potenziali ripercussioni sulla loro vita sociale».

10      Ai sensi dell’articolo R. 4624-11 del code du travail (codice del lavoro):

«La visita di informazione e di prevenzione di cui beneficia il lavoratore è individuale. Essa ha segnatamente l’obiettivo di:

1º      rivolgere al dipendente domande sul suo stato di salute;

2º      informarlo sugli eventuali rischi ai quali il suo posto di lavoro lo espone;

3º      renderlo consapevole dei mezzi di prevenzione da attuare;

4º      identificare se il suo stato di salute o i rischi ai quali è esposto necessitino di indirizzarlo verso il medico del lavoro;

5º      informarlo sulle modalità di monitoraggio del suo stato di salute da parte del servizio e sulla possibilità di cui dispone, in qualsiasi momento, di essere visitato su sua richiesta dal medico del lavoro».

11      L’articolo R. 4624-18 di tale codice così recita:

«Ogni lavoratore notturno (...) beneficia di una visita di informazione e di prevenzione effettuata da un operatore sanitario menzionato al primo comma dell’articolo L. 4624-1 prima di essere assegnato al posto di lavoro».

12      L’articolo R. 3124-15 di detto codice dispone quanto segue:

«L’inosservanza delle disposizioni relative al lavoro notturno previste dagli articoli da L. 3122-1 a L. 3122-24 (...) nonché di quelle di cui ai decreti adottati per la loro applicazione, è punita con l’ammenda prevista per le contravvenzioni della quinta classe, applicata tante volte quanti sono i dipendenti interessati dall’infrazione.

La recidiva è punita conformemente agli articoli 132-11 e 132-15 del codice penale».

13      L’articolo R. 4745-3 del medesimo codice così dispone:

«L’inosservanza delle disposizioni relative all’attività del medico del lavoro, previste all’articolo L. 4624-1 e di quelle di cui ai decreti adottati per la loro applicazione, è punita con l’ammenda prevista per le contravvenzioni della quinta classe».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il 1º aprile 2017, EA è stato assunto dalla Artemis in qualità di agente del servizio di sicurezza antincendio e di assistenza alle persone.

15      Con ricorso del 25 aprile 2019, EA ha adito il conseil de prud’hommes di Compiègne (Tribunale del lavoro di Compiègne, Francia) al fine di ottenere la risoluzione giudiziale del suo contratto di lavoro e la condanna della Artemis al risarcimento dei danni. A sostegno di tali domande, EA ha fatto valere, da un lato, la circostanza che il suo contratto di lavoro sarebbe stato unilateralmente modificato dalla Artemis a seguito del suo trasferimento da un posto di lavoro diurno ad un posto di lavoro notturno e, dall’altro, la circostanza che egli non avrebbe beneficiato della sorveglianza sanitaria rafforzata applicabile in caso di lavoro notturno.

16      Il 1º luglio 2019, EA è stato licenziato.

17      Con sentenza del 4 dicembre 2019, il conseil de prud’hommes di Compiègne (Tribunale del lavoro di Compiègne) ha respinto, in particolare, la domanda di risarcimento dei danni di EA. Investita di un appello proposto avverso tale sentenza, la cour d’appel d’Amiens (Corte d’appello di Amiens, Francia), con sentenza del 2 settembre 2021, ha confermato detta sentenza relativamente a tale capo del dispositivo, in quanto EA non aveva dimostrato l’effettività e l’entità del danno che sosteneva di aver subito a motivo dell’omessa sorveglianza sanitaria rafforzata richiesta in caso di lavoro notturno.

18      A sostegno dell’impugnazione da lui proposta avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), EA afferma che la mera constatazione dell’inosservanza delle disposizioni di tutela in materia di sorveglianza sanitaria rafforzata in caso di lavoro notturno fa sorgere il diritto al risarcimento in capo al lavoratore interessato e che, nel respingere la sua domanda di risarcimento del danno, la cour d’appel d’Amiens (Corte d’appello di Amiens) ha violato, in particolare, l’articolo L. 3122-11 del code du travail (codice del lavoro), in combinato disposto con l’articolo 9 della direttiva 2003/88.

19      La Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio, rileva che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un danno e la sua valutazione rientrano, in linea di principio, nel potere sovrano di valutazione dei giudici di merito. Tuttavia, essa ha recentemente dichiarato, in considerazione degli insegnamenti derivanti, a suo avviso, dalla sentenza del 14 ottobre 2010, Fuß (C‑243/09, EU:C:2010:609), che la mera constatazione del superamento della durata media massima di lavoro settimanale prevista all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 conferiva al lavoratore un diritto al risarcimento, e ciò tenuto conto, da un lato, dell’effetto diretto connesso a tale disposizione del diritto dell’Unione e, dall’altro, della circostanza che un siffatto superamento arreca ipso facto pregiudizio alla salute del lavoratore.

20      Orbene, tale giudice si chiede se un approccio simile debba prevalere in caso di violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88. A tale proposito, detto giudice rileva in particolare che i termini di tale disposizione, letti alla luce dei considerando 9 e 10 di siffatta direttiva, appaiono meno precisi di quelli dell’articolo 6, lettera b), di detta direttiva.

21      In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene, in primo luogo, che sia necessario chiedere alla Corte se all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88 debba essere riconosciuto un effetto diretto. Secondo il giudice del rinvio, infatti, in caso di risposta affermativa della Corte, data l’assenza di effetto diretto orizzontale delle direttive, tale giudice potrebbe trovarsi di fronte all’impossibilità di interpretare gli articoli L. 3122-11, L. 4624-1 e R 4624-18 del code du travail (codice del lavoro) in conformità alla direttiva 2003/88, tenuto conto del carattere contra legem che una siffatta interpretazione potrebbe rivestire.

22      In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene necessario ricevere dalla Corte chiarimenti in merito alla questione se la mera inosservanza, da parte del datore di lavoro, delle misure nazionali atte a garantire la valutazione sanitaria dei lavoratori notturni prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88, faccia sorgere in quanto tale un diritto al risarcimento, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un danno specifico che sarebbe derivato da tale inosservanza in capo al lavoratore interessato.

23      Alla luce di tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2003/88] soddisfi le condizioni per produrre un effetto diretto ed essere invocato da un lavoratore in una controversia che lo riguarda.

2)      Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2003/88] debba essere interpretato nel senso che osta a normative o prassi nazionali in forza delle quali, in caso di violazione delle disposizioni adottate per l’attuazione delle misure necessarie per la valutazione gratuita della salute del lavoratore, il diritto al risarcimento di quest’ultimo sia subordinato alla prova del danno che sarebbe derivato da tale violazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

24      Con la seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni nazionali che attuano tale disposizione del diritto dell’Unione e che prevedono che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari, il diritto del lavoratore notturno interessato ad ottenere un risarcimento a causa di tale violazione sia subordinato alla condizione che questi fornisca la prova del danno ad esso cagionato.

25      A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse, in situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) [v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali), C‑300/21, EU:C:2023:370, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].

26      Orbene, come già rilevato dalla Corte, la direttiva 2003/88 non contiene alcuna disposizione relativa alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni minime dalla medesima stabilite né alcuna particolare disposizione attinente al risarcimento del danno eventualmente subito dai lavoratori a causa di una simile violazione (sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 44).

27      Pertanto, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione intese a definire le norme relative all’eventuale risarcimento che un lavoratore assegnato a un posto di lavoro notturno può pretendere in caso di violazione, da parte del suo datore di lavoro, delle norme nazionali relative alla valutazione sanitaria prevista nel caso di una siffatta assegnazione volte ad attuare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le modalità delle azioni destinate a garantire la tutela dei diritti che i singoli traggono da tale disposizione e, in particolare, le condizioni alle quali un tale lavoratore può ottenere, a carico di tale datore di lavoro, un risarcimento a causa di detta violazione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività [v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali), C‑300/21, EU:C:2023:370, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].

28      Per quanto riguarda il principio di equivalenza, la Corte non dispone, nel presente procedimento, di alcun elemento tale da destare dubbi sulla conformità a tale principio della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto quest’ultima subordina il diritto a un eventuale risarcimento del lavoratore notturno all’obbligo, a suo carico, di dimostrare l’effettività del danno subito a causa di una violazione delle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88.

29      Per quanto riguarda il principio di effettività, spetterà, in ultima analisi, al giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti di causa, stabilire se le modalità previste nel diritto interno, per l’eventuale riconoscimento di un siffatto diritto al risarcimento, e, in particolare, la norma nazionale relativa alla prova del danno subito menzionata al punto precedente, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88 [v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali), C‑300/21, EU:C:2023:370, punto 56].

30      Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară (C‑817/21, EU:C:2023:391, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che, in caso di violazione, da parte di un datore di lavoro, degli obblighi di valutazione della salute dei lavoratori notturni previsti all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88, i quali, come risulta dalle disposizioni del codice del lavoro riprodotte ai punti da 7 a 10 della presente sentenza, sono stati recepiti nel diritto interno, il lavoratore interessato deve poter esigere il rispetto di tali obblighi da parte di detto datore di lavoro, eventualmente rivolgendosi all’autorità nazionale competente in materia di controllo del rispetto di detti obblighi o, se necessario, richiedendone la corretta esecuzione dinanzi ai giudici competenti in conformità ai requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’esercizio del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito da tale ultima disposizione a ogni persona i cui diritti garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati è quindi tale da contribuire ad assicurare l’effettività del diritto alla valutazione della salute di cui gode un lavoratore notturno in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88.

32      Inoltre, contribuisce del pari a garantire tale effettività, il fatto che un lavoratore notturno possa, in caso di violazioni degli obblighi previsti all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88 da parte del datore di lavoro, ottenere un risarcimento adeguato, nel senso che deve consentire un’integrale riparazione del danno effettivamente subìto a causa di dette violazioni [v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 95, nonché del 14 settembre 2023, TGSS (Rifiuto dell’integrazione per maternità), C‑113/22, EU:C:2023:665, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].

33      Infatti, il diritto del lavoratore di chiedere il risarcimento di un danno rafforza in particolare l’operatività delle norme di tutela previste a tale articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ed è atto a scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti [v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali), C‑300/21, EU:C:2023:370, punto 40]. Il versamento alla persona lesa di un risarcimento che copra integralmente il danno subìto secondo le modalità che gli Stati membri devono fissare, è atto a garantire che un tale danno sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e proporzionato [v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, TGSS (Rifiuto dell’integrazione per maternità), C‑113/22, EU:C:2023:665, punto 51 e giurisprudenza ivi citata].

34      Per contro, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

35      Pertanto, tenuto conto della funzione compensativa del diritto al risarcimento previsto nel caso di specie dal diritto nazionale applicabile, si deve ritenere che un risarcimento integrale del danno effettivamente subito sia sufficiente ai fini descritti al punto 33 della presente sentenza, senza che sia necessario imporre al datore di lavoro il versamento di danni punitivi [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho, C‑407/14, EU:C:2015:831, punto 37, e del 4 maggio 2023, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali), C‑300/21, EU:C:2023:370, punto 58].

36      A tale ultimo proposito, occorre infine rilevare che, come risulta dai punti 12 e 13 della presente sentenza e come sottolineato dai governi francese e italiano nonché dalla Commissione europea, il diritto nazionale applicabile contiene norme specifiche che consentono di infliggere ammende in caso di violazione, da parte del datore di lavoro, delle disposizioni nazionali che hanno assicurato il recepimento dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88. Tali norme specifiche contribuiscono, a loro volta, a garantire l’effettività del diritto alla valutazione della salute di cui gode un lavoratore notturno in forza di detta disposizione. Siffatte norme, che hanno essenzialmente una finalità punitiva, non sono, dal canto loro, subordinate all’esistenza di un danno. Pertanto, sebbene simili norme punitive e quelle che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, siano complementari, in quanto entrambe incoraggiano al rispetto di detta disposizione del diritto dell’Unione, esse hanno nondimeno funzioni ben distinte [v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali), C‑300/21, EU:C:2023:370, punto 40].

37      Alla luce di tutto quanto precede e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non risulta che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia tale da poter pregiudicare l’effettività dei diritti derivanti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88.

38      È vero che, come ricorda il giudice del rinvio, al punto 54 della sua sentenza del 14 ottobre 2010, Fuß (C‑243/09, EU:C:2010:609), la Corte ha ritenuto che, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/88, di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori mediante un riposo sufficiente, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il superamento della durata media massima di lavoro settimanale di cui all’articolo 6, lettera b), di tale direttiva, privando il lavoratore di siffatto riposo, gli cagiona, per ciò solo, un danno, poiché vengono così compromesse la sua sicurezza e la sua salute. Al punto 59 della sentenza del 25 novembre 2010, Fuß (C‑429/09, EU:C:2010:717), la Corte ha parimenti fatto riferimento, a tal riguardo, al danno subito dal lavoratore, derivante dal mancato godimento del periodo di riposo di cui avrebbe dovuto beneficiare se la durata massima settimanale dell’orario di lavoro prevista da tale disposizione fosse stata rispettata.

39      Siffatte considerazioni non sono tuttavia trasponibili agli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88.

40      Infatti, mentre il considerando 5 della direttiva 2003/88 enuncia che tutti i lavoratori «dovrebbero avere periodi di riposo adeguati» e i considerando 7 e 8 di tale direttiva sottolineano, in particolare, che «[a]lcuni studi hanno dimostrato (...) che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori» e che «[o]ccorre limitare la durata del lavoro notturno», il considerando 9 di detta direttiva, dal canto suo, afferma che «[è] importante» che i lavoratori notturni beneficino di una «valutazione gratuita del loro stato di salute», prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari e che se «hanno problemi di salute» siano trasferiti, «quando possibile» ad un lavoro diurno per cui siano idonei.

41      Come giustamente sostenuto dalla Commissione, la finalità delle misure di valutazione della salute, istituite all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88, consiste quindi, considerati la natura più logorante del lavoro notturno e i rischi specifici per la salute ad esso connessi, nell’assicurarsi che un lavoratore sia e rimanga idoneo a svolgere un tale lavoro, nel diagnosticare in tempo utile un’eventuale malattia, nel garantirne il trattamento, nonché nell’impedirne lo sviluppo, in particolare favorendo il trasferimento del lavoratore ad un lavoro diurno.

42      Pertanto, a differenza dei requisiti derivanti, in materia di durata del lavoro, dall’articolo 6, lettera b), e dall’articolo 8 della direttiva 2003/88, la cui violazione causa, per ciò solo, un danno al lavoratore interessato, dal momento che la sua salute è pregiudicata dalla privazione del periodo di riposo di cui avrebbe dovuto beneficiare o dall’imposizione di ore di lavoro notturno eccessive, l’assenza della visita medica che deve precedere l’assegnazione a un lavoro notturno e della sorveglianza sanitaria regolare conseguente a tale assegnazione, previste all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, non comporta inevitabilmente un pregiudizio alla salute del lavoratore interessato né, pertanto, un danno risarcibile in capo a quest’ultimo. L’eventuale sopravvenienza di un tale danno dipende, infatti, in particolare dalla situazione di salute propria di ciascun lavoratore e dall’evoluzione concreta di quest’ultima. A tal proposito, occorre altresì ricordare che, come già rilevato dalla Corte, le mansioni svolte di notte possono essere diverse in termini di difficoltà e di stress (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C‑262/20, EU:C:2022:117, punto 52).

43      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni nazionali che attuano tale disposizione del diritto dell’Unione e che prevedono che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari, il diritto del lavoratore notturno in questione ad ottenere un risarcimento a causa di tale violazione è subordinato alla condizione che questi fornisca la prova del danno ad esso cagionato.

 Sulla prima questione

44      Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione e in assenza di apparente contrasto tra l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88 e la normativa nazionale applicabile nell’ambito del procedimento principale, non occorre esaminare la prima questione.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni nazionali che attuano tale disposizione del diritto dell’Unione e che prevedono che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari, il diritto del lavoratore notturno ad ottenere un risarcimento a causa di tale violazione è subordinato alla condizione che questi fornisca la prova del danno ad esso cagionato.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.