Causa C‑497/17
Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)
contro
Ministre de l’Agriculture e de l’Alimentation e a
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour administrative d’appel de Versailles)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 13 TFUE – Benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Protezione degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 3 e articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii) – Compatibilità con la produzione biologica – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Articolo 57, primo comma – Logo di produzione biologica dell’Unione europea»
Agricoltura – Politica agricola comune – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento n. 834/2007 – Obiettivi e principi della produzione biologica – Rispetto di standard elevati in materia di benessere animale – Apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo – Inammissibilità
[Art. 13 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 834/2007, artt. 3 e 14, § 1, b), viii), e n. 1099/2009, art. 4, §§ 1 e 4; regolamento della Commissione n. 889/2008, come modificato dal regolamento n. 271/2010]
(v. punti 38, 41, 42, 47, 48, 50‑52 e dispositivo)
Sintesi
Il logo di produzione biologica europeo non può essere apposto sulle carni provenienti da macellazione rituale senza stordimento previo
Nella sentenza Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (C‑497/17), pronunciata il 26 febbraio 2019, la grande sezione della Corte ha esaminato se il logo di produzione biologica dell’Unione europea previsto dai regolamenti n. 834/2007 e n. 889/2008 può essere apposto su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo.(1)(2) Questa problematica è stata sollevata nel contesto del rigetto, da parte delle autorità francesi, di una domanda della association française Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs intesa, segnatamente, a far vietare la pubblicità e la commercializzazione di taluni prodotti provenienti da carne bovina certificati «halal» e recanti la dicitura «agricoltura biologica». Secondo l’associazione, tale menzione non può essere apposta sulla carne ottenuta da animali macellati senza essere stati precedentemente storditi, dato che tale metodo di macellazione non risponde all’esigenza di rispettare «criteri rigorosi in materia di benessere degli animali», sancito dal regolamento n. 834/2007.
In tale contesto, la Corte ha statuito che il regolamento n. 834/2007, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE, va interpretato nel senso che non autorizza l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento n. 1099/2009, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.(3)
Infatti, come risulta dai considerando 1 e 10 nonché dalle summenzionate disposizioni di cui al regolamento n. 834/2007, il modo di produzione biologica deve essere caratterizzato dall’osservanza di standard elevati in materia di benessere degli animali, anche nell’abbattimento. Peraltro, alla luce dell’obiettivo del regolamento n. 834/2007 di preservare e di giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come prodotti biologici, è importante controllare che i consumatori abbiano la certezza che i prodotti che recano il logo di produzione biologica dell’Unione europea siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto degli standard più elevati, segnatamente in materia di benessere degli animali.
Anche se nessuna disposizione del regolamento n. 834/2007 o del regolamento n. 889/2008 definisce espressamente il modo o i modi di abbattimento degli animali indicati per ridurre al minimo la loro sofferenza, il regolamento n. 834/2007 non può essere letto indipendentemente dal regolamento n. 1099/2009, che persegue, principalmente, l’obiettivo della tutela del benessere degli animali durante il loro abbattimento, conformemente all’articolo 13 TFUE.
A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1099/2009, letto in combinato disposto con il considerando 20 del regolamento medesimo, sancisce il principio dello stordimento dell’animale precedentemente al suo abbattimento e lo rende addirittura un obbligo. Se è pur vero che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, letto in combinato disposto con il considerando 18 del regolamento medesimo, ammette la prassi della macellazione rituale, nel contesto della quale l’animale può essere messo a morte senza previo stordimento, tale forma di macellazione, che è autorizzata solo a titolo derogatorio nell’Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, non è tale da attenuare del tutto il dolore, l’ansia o la sofferenza degli animali in modo efficace come la macellazione preceduta da stordimento. Tali metodi particolari di abbattimento prescritti da riti religiosi non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere animale al momento dell’abbattimento, al metodo di abbattimento imposto, in linea di principio, dall’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento. Pertanto, l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea non è autorizzata sui prodotti ottenuti da animali macellati senza essere precedentemente storditi.