Language of document : ECLI:EU:T:2024:100

Causa T38/21

Inivos Ltd
nonché
Inivos BV

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024

«Appalti pubblici – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Fornitura di robot di disinfezione agli ospedali europei – Estrema urgenza – COVID-19 – Ricorrenti che non hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto – Ricorso di annullamento – Assenza di incidenza individuale – Natura contrattuale della controversia – Irricevibilità – Responsabilità»

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Decisione della Commissione di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 21-24, 29-31, 33)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione di aggiudicare un appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Inclusione

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 37, 39-41)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso proposto da un operatore attivo sul mercato dell’appalto oggetto di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Fondamento di un eventuale ricorso per risarcimento – Conservazione dell’interesse ad agire

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 42, 45, 47, 54, 56, 57)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione di aggiudicare un appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Incidenza diretta sul ricorrente assente dalla procedura e attivo sul mercato interessato

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 60-67)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione di aggiudicare un appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Ricorso proposto da un operatore, non invitato a presentare offerte, che non dimostra di essere capace di soddisfare i criteri applicati per selezionare gli operatori invitati – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 68-79)

6.      Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Ricorso che riguarda una decisione della Commissione di stipulare contratti-quadro con gli offerenti selezionati – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 81-84)

Sintesi

Statuendo in composizione ampliata a cinque giudici, il Tribunale respinge in quanto irricevibile il ricorso proposto dalle ricorrenti, Inivos Ltd e Inivos BV, diretto in particolare all’annullamento di tre decisioni della Commissione europea relative all’aggiudicazione di un appalto pubblico dell’Unione per l’acquisto di robot di disinfezione. Nella sua sentenza, il Tribunale fornisce precisazioni quanto alle condizioni di ricevibilità del ricorso di un operatore economico che non è stato invitato a partecipare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (in prosieguo: la «PNSPP»), diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto adottata nell’ambito di tale procedura.

La Commissione ha deciso, basandosi sul motivo di urgenza derivante dalla crisi della COVID-19, di ricorrere alla PNSPP per acquistare 200 robot di disinfezione autonomi che utilizzano i raggi UV al fine di distribuirli negli ospedali europei (1). Una consultazione preliminare del mercato aveva consentito di identificare sei fornitori, diversi dalle ricorrenti, che soddisfacevano criteri predefiniti e che sono stati invitati dalla Commissione a presentare un’offerta nell’ambito della PNSPP. La Commissione ha adottato la decisione di aggiudicare l’appalto a due di loro, con i quali sono stati quindi stipulati i contratti-quadro relativi ai robot di disinfezione.

A seguito dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto del 9 dicembre 2020, secondo il quale i contratti-quadro controversi erano stati stipulati il 19 novembre 2020, le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione di ricorrere a una PNSPP, la decisione di aggiudicazione di tale appalto (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione impugnata») e la decisione di stipulare i contratti-quadro con i due operatori prescelti, nonché un ricorso per risarcimento danni.

Giudizio del Tribunale

Nel valutare la ricevibilità del capo delle conclusioni diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione impugnata, il Tribunale si pronuncia in particolare sulla questione della legittimazione ad agire delle ricorrenti (2).

In un primo tempo, il Tribunale esamina se le ricorrenti siano direttamente interessate dalla decisione di aggiudicazione impugnata. Esso constata, innanzitutto, che tale decisione ha avuto l’effetto automatico di privarle definitivamente della possibilità di partecipare alla PNSPP e così di escluderle da quest’ultima. Pertanto, detta decisione ha direttamente prodotto effetti sulla loro situazione giuridica. Sottolineando che le ricorrenti devono provare di essere operatori attivi sul mercato interessato, il Tribunale considera che esse hanno sufficientemente dimostrato di essere attive sul mercato dei robot di disinfezione autonomi che utilizzano i raggi UV.

Dopodiché, la decisione di aggiudicazione impugnata ha designato definitivamente due operatori come aggiudicatari dell’appalto in questione con effetto immediato e vincolante. Dato che tale decisione produce i suoi effetti giuridici senza che sia richiesta alcuna misura complementare, essa non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati di eseguirla. Il Tribunale ne conclude che la decisione di aggiudicazione impugnata ha riguardato direttamente le ricorrenti.

In un secondo momento, il Tribunale esamina se le ricorrenti siano individualmente interessate dalla decisione di aggiudicazione impugnata. Ebbene, nelle circostanze specifiche di una PNSPP, un operatore che non sia stato invitato a partecipare a detta procedura, pur essendo capace di soddisfare i criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice per selezionare le imprese alle quali inviare un invito a presentare offerte, deve essere considerato facente parte di un gruppo ristretto di concorrenti in grado di presentare un’offerta se vi fossero stati invitati.

A tale riguardo, la Commissione ha spiegato che i criteri applicati nella procedura in questione erano la marcatura CE, una capacità di produzione di almeno 20 unità al mese e un’esperienza in materia di impiego di almeno 10 robot negli ospedali. Tali criteri sono stati portati a conoscenza delle ricorrenti nell’ambito del procedimento giurisdizionale.

In primo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo alla marcatura CE, il Tribunale considera che le ricorrenti hanno dimostrato che il loro robot soddisfaceva tale criterio.

In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo alla capacità di produzione, sebbene le ricorrenti abbiano affermato, in udienza, di soddisfare tale criterio e persino di essere in grado di aumentare la loro capacità di produzione, il Tribunale rileva che esse non hanno fornito alcuna prova che la loro capacità di produzione potesse raggiungere 20 robot al mese.

In terzo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’esperienza richiesta in materia di impiego di robot negli ospedali, il Tribunale constata che gli elementi di prova prodotti dalle ricorrenti non consentono di determinare il numero esatto di robot impiegati.

Il Tribunale ne deduce che le ricorrenti non hanno provato che erano capaci di soddisfare i criteri applicati dalla Commissione per selezionare gli operatori invitati a presentare offerte nell’ambito della PNSPP. Di conseguenza, esse non hanno fornito la prova di appartenere ad un gruppo ristretto di operatori in grado di essere invitati a presentare offerte e di presentare un’offerta. Esse non sono quindi individualmente interessate dalla decisione di aggiudicazione impugnata.

Pertanto, il Tribunale constata che il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione impugnata è irricevibile. Dopo aver respinto in quanto irricevibili i capi delle conclusioni diretti contro le altre due decisioni impugnate, esso respinge integralmente il ricorso di annullamento. Inoltre, il Tribunale respinge anche il ricorso per risarcimento danni proposto dalle ricorrenti.


1      In applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


2      Conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente.