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Ricorso proposto il 1° settembre 2009 - Amecke Fruchtsaft / UAMI - Beate Uhse (69 Sex up)

(Causa T-343/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentante: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressat# dinanzi alla commissione di ricorso: Beate Uhse Einzelhandels GmbH

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso diretto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2009, nella causa R 1728/2008-1;

annullare la decisone impgnata per violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 ;

condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Beate Uhse Einzelhandels GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "69 Sex up" per prodotti e servizi delle classi 32 e 41 (domanda di registrazione n. 5 274 303)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco "sex:h:up" per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 (n. 30 531 669), laddove l'opposizione contesta esclusivamente la registrazione per prodotti della classe 32

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 207/2009, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).