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Ricorso proposto il 1° settembre 2009 - Winzer Pharma / UAMI - Alcon (BAÑOFTAL)

(Causa T-346/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alcon, Inc. (Hünenberg, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2009, procedimento R 795/2008-1;

condannare alle spese il convenuto o comunque la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; e

in subordine, rinviare la controversia all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BAÑOFTAL", per prodotti della classe 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio "PAN-OPHTAL", per prodotti della classe 5; registrazione tedesca del marchio "KAN-OPHTAL", per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare le somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i marchi interessati, ritenendo a torto che il marchio comunitario in questione non rientri nella serie di marchi "Ophtal" della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso e negando a torto l'elevato carattere distintivo dei marchi su cui si fonda l'opposizione, così concludendo erroneamente che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non si è espressa in ordine a tale motivo di opposizione; violazione degli artt. 75 e 76, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha fornito motivazioni, o in ogni caso motivazioni esaurienti, che consentissero di comprendere la decisione.

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