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Ricorso proposto il 31 agosto 2009 - Hearst Communications / UAMI - Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Causa T-344/09)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hearst Communications, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. A. Nordemann).

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vida Estética, S.L. (Barcellona, Spagna).

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 giugno 2009, procedimento R 770/2007-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "COSMOBELLEZA" per prodotti e servizi delle classi 35 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio "COSMOPOLITAN" registrato in Francia per prodotti della classe 16; il marchio internazionale "COSMO TEST" per prodotti e servizi delle classi 25, 38 e 41; il marchio "COSMO" registrato in Portogallo per servizi della classe 41; il marchio internazionale "COSMOPOLITAN TELEVISION" per prodotti e servizi delle classi 38 e 41; il marchio internazionale "COSMOPOLITAN" per servizi delle classi 35 e 39; il marchio "COSMOPOLITAN" registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 35 e 39; il marchio figurativo "THE COSMOPOLITAN SHOW" registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 35 e 41; il marchio "COSMO" registrato nel Regno Unito per servizi nelle classi 35 and 41; il marchio "COSMOPOLITAN TELEVISION" registrato nel Regno Unito per servizi delle classi 38 e 41; il marchio "COSMOPOLITAN TELEVISION" registrato in Irlanda per servizi delle classi 38 e 41; i marchi "COSMO" e "COSMOPOLITAN", notori in tutti gli Stati Membri per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41; i marchi non registrati "COSMO" e "COSMOPOLITAN", utilizzati in tutti gli Stati membri per beni e servizi delle classi 16, 28 e 41, nonché i nomi commerciali "COSMO" e "COSMOPOLITAN", utilizzati in tutti gli Stati membri per beni e servizi delle medesime classi.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi di cui trattasi, come pure i prodotti e servizi in questione, non fossero simili e che quindi non sussistesse alcun rischio di confusione fra tali marchi.

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