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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón de la Plana (Spagna) il 12 maggio 2021 – Casilda / Banco Cetelem SA

(Causa C-302/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón de la Plana

Parti

Ricorrente: Casilda

Resistente: Banco Cetelem SA

Questioni pregiudiziali

Prima questione pregiudiziale:

a)    Secondo il principio del primato del diritto dell’Unione nel suo ambito di applicazione, in particolare nel campo della disciplina del credito al consumo e dei contratti con i consumatori, si chiede se la conformità con il diritto dell’Unione della giurisprudenza dettata dal Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo, in qualità di corte superiore, nell’interpretazione e applicazione della Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (legge del 23 luglio 1908, sulla nullità dei contratti di prestito usurario), quale normativa nazionale, nella misura in cui detta giurisprudenza si estende non solo al piano dell’invalidità del contratto concluso, bensì anche alla definizione dell’«oggetto principale» del contratto di credito al consumo, nella modalità di credito «revolving», e all’adeguatezza del rapporto «qualità/prezzo» del servizio prestato, debba essere valutata «d’ufficio» dal giudice nazionale, o al contrario, come dichiarato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo, detto dovere di valutare la conformità al diritto dell’Unione e alle sue direttive sia condizionato o subordinato al «petitum» del ricorrente (principio dispositivo), cosicché se si chiede la nullità del contratto di credito al consumo a causa della «sua natura usuraria» con un’azione «unica o principale», in quanto azione derivante da una disposizione nazionale, si deve intendere che il primato del diritto dell’Unione e la sua portata armonizzante «non entrano in gioco», sebbene la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo, nell’interpretazione e applicazione della citata legge sull’usura, si estenda alla definizione dell’oggetto principale e all’adeguatezza del rapporto qualità/prezzo del credito al consumo, oggetto della controversia che il giudice nazionale è chiamato a risolvere.

b)    Conformemente al suddetto primato e alla portata armonizzante del diritto dell’Unione nell’ambito della disciplina del credito al consumo e della sua contrattazione con i consumatori, considerato che la giurisprudenza stessa del Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo ha ribadito, in numerose sentenze, che l’«esclusione» prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CE 1 , quale norma armonizzata, è stata integralmente recepita nell’ordinamento giuridico spagnolo, per cui non è opportuno che il giudice nazionale effettui un controllo giurisdizionale dei prezzi, considerato che non esiste nell’ordinamento spagnolo una norma giuridica che consenta o preveda, in generale, detto controllo giurisdizionale dei prezzi, ivi compresa la stessa legge sull’usura del 1908, considerato, inoltre, che non è stata valutata l’eventuale mancanza di trasparenza della clausola che determina il prezzo del credito al consumo, si chiede se sia contrario all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE che l’organo giurisdizionale nazionale, in applicazione di una normativa nazionale, la suddetta legge sulla repressione dell’usura del 1908, al di fuori della sua naturale applicazione nell’ambito della dichiarazione di nullità del contratto stipulato, eserciti, a titolo di potere «ex nov[o]», un «controllo giurisdizionale» sull’oggetto principale del contratto che determini, in generale, il prezzo del credito al consumo, inteso con riferimento al suo interesse remunerativo (T.I.N.), o il costo del credito al consumo, inteso con riferimento al suo tasso annuo equivalente (T.A.E.).

c)    Conformemente a quanto esposto in precedenza e considerato il quadro normativo e di armonizzazione stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con particolare riguardo alle competenze dell’Unione per quanto concerne il funzionamento del mercato interno, si chiede se il controllo effettuato dal giudice nazionale al fine di determinare, in generale, il prezzo o il costo del credito al consumo, senza essere previamente ed espressamente previsto da una norma nazionale, «sia compatibile» con l’articolo 120 TFUE, in relazione ad un’economia di mercato aperta e al principio della libera contrattazione tra le parti.

Seconda questione pregiudiziale:

Conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione nell’ambito di armonizzazione di sua competenza, in particolare, nel campo delle direttive che disciplinano il credito al consumo e la contrattazione con i consumatori, considerato che il principio di certezza del diritto costituisce un presupposto necessario per il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno del credito al consumo, si chiede se sia contraria a detto principio di certezza del diritto, per il corretto funzionamento del mercato interno del credito al consumo, la limitazione del T.A.E. che può essere imposta, in generale, al consumatore in un contratto di credito al consumo al fine di combattere l’usura, stabilita dal Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo, sulla base di parametri che non sono oggettivi e precisi, bensì impiegando un mero riferimento approssimativo, in modo da lasciare alla discrezionalità di ciascun organo giurisdizionale nazionale la sua determinazione concreta per la risoluzione della controversia di cui è investito.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).