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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 10 luglio 2023 – T.B.

(Causa C-422/23, Daka 1 )

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T.B.

Convenuti: C.B. e D.B.

Questioni pregiudiziali

Se, in una situazione in cui una disposizione di diritto nazionale prevede che un giudice di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza [giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca; in prosieguo: la «Corte suprema»)] possa essere assegnato, senza il suo consenso, con decisione discrezionale del presidente di tale organo giurisdizionale (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; primo presidente della Corte suprema; in prosieguo: il «primo presidente della Corte suprema»), per esercitare le funzioni giudicanti, per un determinato periodo di tempo nell'anno, a partire da una sezione di tale organo giurisdizionale presso la quale egli normalmente esercita le funzioni giudicanti in base alla propria preparazione e alle proprie competenze, ad un'altra sezione del medesimo organo giurisdizionale, competente a conoscere di cause di tipo diverso da quelle di cui il giudice in questione si è finora occupato, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso impone che il giudice assegnato ad esercitare le funzioni giudicanti, al fine di preservare la propria indipendenza, disponga di un ricorso effettivo avverso tale decisione dinanzi ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, nell'ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 47 e 48 della Carta.

2)    Se, inoltre, [l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato] nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che garantisce agli individui una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea, l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (Corte suprema), del cui collegio, composto da tre persone, fanno parte due giudici assegnati, senza il loro consenso, dal presidente di tale organo giurisdizionale, a partire dalla loro sezione di appartenenza presso l’organo in parola, per esercitare le funzioni giudicanti presso la sezione del medesimo organo giurisdizionale, competente a conoscere della causa, senza aver preliminarmente avuto la possibilità di presentare un ricorso avverso la decisione di assegnazione dinanzi ad un organo giurisdizionale imparziale e indipendente nell’ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 47 e 48 della Carta.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.