Language of document : ECLI:EU:T:2010:413

Causa T‑378/07

CNH Global NV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente in una combinazione dei colori rosso, nero e grigio applicati alle superfici esterne di un trattore — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo, descrittivi o di uso comune — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso — Definizione del pubblico di riferimento

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo, descrittivi o di uso comune — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo, descrittivi o di uso comune — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso — Dimostrazione dell’uso in tutta la Comunità

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)

1.      L’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. sul marchio comunitario, richiede che almeno una frazione significativa del pubblico rilevante identifichi, grazie al marchio, i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata. Tale identificazione dev’essere effettuata grazie all’uso del segno in quanto marchio e, quindi, grazie alla natura ed all’effetto di quest’ultimo che lo rendono adatto a distinguere i prodotti o i servizi in questione da quelli di altre imprese.

La definizione del pubblico rilevante è connessa all’esame dei destinatari dei prodotti di cui trattasi, in quanto è nei confronti dei medesimi che il marchio deve esplicare la sua funzione essenziale. Pertanto, una siffatta definizione deve essere effettuata alla luce della funzione essenziale dei marchi, ossia garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine del prodotto o del servizio designati dal marchio, consentendogli di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale servizio da quelli che hanno una diversa provenienza.

(v. punti 28‑29, 38)

2.      Per accertare se il segno in questione abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto ad identificare i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

Per valutare l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, possono essere prese in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un’impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni di camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali.

(v. punti 31‑32)

3.      L’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario deve essere dimostrata in tutta la Comunità, quale era configurata al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario, ad eccezione della parte della Comunità in cui il marchio richiesto avesse avuto già dall’inizio un siffatto carattere. È dunque su questo territorio, che comprende quello dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea in seguito all’allargamento intervenuto il 1° maggio 2004, che almeno una percentuale significativa del pubblico rilevante deve potere identificare, grazie al marchio richiesto, i prodotti di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa.

(v. punto 48)