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Ricorso proposto il 3 ottobre 2007 - Polonia/ Commissione

(Causa T-379/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: T. Nowakowski, agente del governo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2007, n. 804, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) per i pescherecci battenti bandiera polacca 1.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2007, n. 804, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) per i pescherecci battenti bandiera polacca. Il regolamento impugnato dispone che dall'11 luglio 2007 la parte del contingente di catture di merluzzo bianco concesso alla Polonia per il 2007 nel Mar Baltico è stata esaurita e vieta, per il periodo dall'11 luglio al 31 luglio 2007, di continuare la pesca del merluzzo bianco in tale area da parte di navi battenti bandiera polacca nonché la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture di merluzzo da parte di tali navi.

A sostegno del ricorso la ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso flagranti errori nella valutazione del quantitativo di catture di merluzzo bianco da parte di pescherecci polacchi nonché la violazione del regolamento (CE) del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1941, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di cattura e delle condizioni ad essa associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici 2. Nell'ambito del presente addebito la ricorrente fa valere che la Commissione ha basato le sue constatazioni in merito al quantitativo di catture di merluzzo bianco da parte di pescherecci polacchi su dati, ad avviso della ricorrente, consistenti in campioni e non rappresentativi, aventi origine nei controlli svolti dai suoi ispettori senza tener conto dei dati provenienti dal Sistema Informatico della Pesca Marittima polacco.

La ricorrente fa valere inoltre che il regolamento impugnato viola il principio di proporzionalità dato che, a suo parere, il divieto di catture introdotto dal regolamento causa sostanziali effetti sotto il profilo socio-economico sfavorevoli che in maniera rilevante vanno oltre gli ipotetici vantaggi a favore della tutela delle risorse di merluzzo bianco. La ricorrente addebita alla Commissione di aver rinunciato, con l'adozione del regolamento impugnato, a valutare tali effetti nonché di non aver preso in considerazione la possibilità di conseguire gli scopi che si era prefissa con l'ausilio di mezzi meno nocivi alla Comunità ed all'economia delle zone marittime.

Nella motivazione del ricorso essa solleva parimenti l'addebito dell'insufficiente motivazione del regolamento impugnato, il che a suo parere rende impossibile la verifica dell'opportunità e della legittimità del divieto introdotto col regolamento. La ricorrente avanza anche l'addebito della violazione del principio di solidarietà e di collaborazione leale contestando alla Commissione che, adottando il regolamento impugnato, essa non ha avviato il dialogo e non ha reso possibile alla ricorrente di chiarire le questioni litigiose.

La ricorrente fa valere da ultimo che il regolamento impugnato viola il diritto al libero esercizio dell'attività economica in quanto il divieto di pesca introdotto tocca persone le quali in pratica non possono cambiare il tipo di attività svolta e per le quali l'unico mezzo di sostentamento è l'attività di pesca, tanto più che il divieto è totale e non autorizza eccezione alcuna.

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1 - GU L 180, pag. 3.

2 - GU L 367, pag. 1.