Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

20 marzo 2014

Causa F‑33/13

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo Trattato, con cui il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione mediante la quale la Commissione europea ha rifiutato di versargli una somma corrispondente all’indennità compensativa per congedi annuali non goduti. Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 8 aprile 2013, alla cancelleria del Tribunale – che l’ha ricevuto lo stesso giorno – di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo depositato a mezzo posta.

Decisione:      Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato via fax entro il termine di ricorso – Firma autografa dell’avvocato diversa da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenze – Mancata presa in considerazione della data di ricezione del fax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, § 6; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

Riguardo al rapporto intercorrente tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente apposta su un atto introduttivo inviato per telefax al Tribunale della funzione pubblica e la sottoscrizione apposta sull’originale depositato al più tardi nei dieci giorni successivi, quando la sottoscrizione figurante in calce all’atto introduttivo depositato a mezzo telefax non è identica a quella che risulta sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo trasmesso per telefax non può essere preso in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

Infatti, l’applicazione rigorosa dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura da parte del Tribunale soddisfa l’esigenza di certezza del diritto e la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o qualsiasi trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

(v. punti 30 e 31)

Riferimento:

Corte: 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, punto 43

Tribunale dell’Unione europea: 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑283/13 P, punti 14 e 19

Tribunale della funzione pubblica: 11 marzo 2013, Marcuccio/Commissione, F‑131/12, punto 24