Language of document : ECLI:EU:T:1998:90

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

14 maggio 1998 (1)

«Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Motivazione - Circostanze attenuanti»

Nella causa T-308/94,

Cascades SA, società di diritto francese, con sede in Bagnolet (Francia), con gli avv.ti Jean-Louis Fourgoux, Jean-Patrice de La Laurencie, Jacques Buhart, del foro di Parigi, e Jean-Yves Art, del foro di Bruxelles, assistiti dal signor David O'Keeffe, solicitor della Law Society d'Irlanda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Richard Lyal, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, quindi dai signori Lyal e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2.
    Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per darepubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.

3.
    Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.

4.
    Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

5.
    In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.

6.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

7.
    Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.

8.
    Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo ha il seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarri SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella EspañolaSA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

ii) Cascades SA, un'ammenda di 16 200 000 ECU;

(...)»

9.
    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

10.
    Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

11.
    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

12.
    Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

13.
    Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

14.
    Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

15.
    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha considerato che le attività del PG Paperboard fossero sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

16.
    La ricorrente, la Cascades SA (in prosieguo: la «Cascades»), è stata costituita nel settembre 1985. La maggioranza del suo capitale sociale è detenuta dalla società di diritto canadese Cascades Paperboard International Inc.

17.
    Il gruppo canadese ha fatto ingresso sul mercato europeo del cartoncino nel maggio 1985, acquisendo la società Cartonnerie Maurice Franck (divenuta Cascades La Rochette SA, in prosieguo: la «Cascades La Rochette»). Nel maggio 1986 la Cascades ha acquisito il cartonificio di Blendecques (divenuto Cascades Blendecques SA, in prosieguo: la «Cascades Blendecques»).

18.
    Nella decisione si riferisce che la società di diritto belga Van Duffel NV (in prosieguo: la «Duffel») e la società di diritto svedese Djupafors AB (in prosieguo: la «Djupafors»), acquisite dalla ricorrente nel marzo 1989, avevano partecipato, prima della loro acquisizione, all'intesa menzionata nell'art. 1 della decisione. Dal 1989 le due imprese hanno, sempre secondo la decisione, ricevuto una nuova denominazione sociale e proseguito le loro attività come controllate distinte del gruppo Cascades (punto 147 del preambolo). Tuttavia, sia per quanto riguarda il periodo antecedente sia per quello successivo alla loro acquisizione ad opera della Cascades, la Commissione ha accertato che occorreva indirizzare la decisione del gruppo Cascades, rappresentato dalla ricorrente.

19.
    Infine, secondo la decisione, la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG, del JMC e del COE durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991. Essa è stata considerata dalla Commissione come una delle «capofila» dell'intesa, a cui è stata addebitata una particolare responsabilità.

Procedimento

20.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21.
    Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1994, essa ha del pari proposto una domanda di sospensione dell'esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione. Con ordinanza 17 febbraio 1995, causa T-308/94 R, Cascades/Commissione (Racc. pag. II-265), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione, salve talune condizioni, dell'obbligo della ricorrente di costituire in favore della Commissione una cauzione bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda inflittale dall'art. 3 della decisione. E' stato del pari ordinato alla ricorrente di comunicare entro un dato termine alla Commissione talune informazioni specifiche.

22.
    Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94 e T-352/94).

23.
    La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

24.
    Quattro imprese finlandesi, componenti del gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).

25.
    Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

26.
    Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.

27.
    Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-334/94.

28.
    Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

29.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.

30.
    Le parti nelle cause menzionate al punto 26 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.

Conclusioni delle parti

31.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione, per quanto la riguarda;

-    in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione;

-    condannare la Commissione alle spese.

32.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento della decisione

Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

33.
    La ricorrente fa valere che la decisione contiene una censura che non figura nella sintesi della comunicazione degli addebiti, ossia quella concernente la discussione e l'adozione di un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza (art. 1, quinto trattino, della decisione). La sintesi della comunicazione degli addebiti costituirebbe cionondimeno un elemento essenziale del fascicolo, finalizzato ad informare i destinatari dei fatti accertati. La censura in questione non verrebbe neppure menzionata nel testo della comunicazione degli addebiti.

34.
    La ricorrente confuta l'argomentazione della Commissione secondo la quale la censura relativa ad un «piano industriale» non sarebbe una censura a sé stante, poiché abbraccerebbe i diversi comportamenti censurati. Infatti, la nozione di «piano industriale» riguarderebbe il complesso delle misure economiche e sociali adottate e formalizzate per iscritto, generalmente da uno Stato, al fine di procedere alla ristrutturazione di un settore. Sennonché, il PG Paperboard non avrebbe mai riunito l'insieme dei produttori operanti sul mercato comunitario e, inoltre, il mercato dell'esportazione non avrebbe mai formato oggetto delle sue riunioni. Infine, il semplice fatto che questa censura sia stata formalmente tenuta distinta dalle altre censure menzionate nell'art. 1 della decisione dimostrerebbe che essa si differenzia da tali censure.

35.
    Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte relativa alla funzione propria della comunicazione degli addebiti (sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 11, e 31 marzo 1993, cause riunite C-89/95, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e C-125/85 - C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punti 42-52), la ricorrente conclude che la decisione ha irrimediabilmente leso i suoi diritti della difesa accogliendo un addebito che non le era stato previamente comunicato.

36.
    La Commissione ricorda come nella comunicazione degli addebiti venga espressamente precisato che la sintesi della stessa è stata redatta a titolo informativo, che essa ha la funzione solo di offrire una concisa indicazione della natura della presunta infrazione e che deve essere intesa alla luce degli addebiti specificamente dettagliati nella comunicazione degli addebiti. Orbene, risulterebbe chiaramente da quest'ultima, letta nel suo insieme, che la Commissione addebitava alla ricorrente di aver partecipato alla discussione e all'adozione di un piano comune volto a limitare la concorrenza nel settore del cartoncino.

37.
    Il termine «piano» sarebbe stato utilizzato nel caso di specie al fine di sottolineare che i partecipanti erano pervenuti, a partire dalla fine del 1987, ad un vero e proprio accordo definitivo in ordine alle condizioni della loro collusione, mentre le varie iniziative in materia di prezzi adottate a partire da questo momento erano elementi costitutivi di questo stesso accordo quadro. Queste affermazioni, relative ad una manovra premeditata ed istituzionalizzata, sarebbero state parimenti esposte in questa comunicazione.

38.
    L'addebito relativo all'adozione di un «piano industriale» abbraccerebbe i vari altri comportamenti addebitati e non si distinguerebbe da questi ultimi. Non vi sarebbe stata quindi alcuna necessità di farlo figurare in maniera distinta nella comunicazione degli addebiti (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 50).

Giudizio del Tribunale

39.
    Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 9).

40.
    In applicazione di questo principio, l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e l'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), prescrivono alla Commissione di prendere in considerazione, nella sua decisione finale, soltanto gli addebiti in merito ai quali le imprese interessate abbiano avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista.

41.
    L'art. 1, quinto trattino, della decisione pone a carico delle imprese menzionate in questo articolo l'aver tenuto regolarmente «una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza».

42.
    Poiché la ricorrente sostiene che nella comunicazione degli addebiti non si menzionava un tale addebito, si deve accertare se nella fattispecie la comunicazione degli addebiti sia stata redatta in termini che, per quanto sommari, fossero sufficientemente chiari per consentire alla ricorrente di prendere effettivamente conoscenza del detto addebito. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti poteva assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v., in particolare, sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 42).

43.
    Al riguardo, come ha giustamente sostenuto la Commissione, l'addebito relativo alla discussione e all'adozione di un «piano industriale comune», figurante all'art. 1, quinto trattino, della decisione, dev'essere inteso nel senso che si pone a carico delle imprese interessate di aver discusso ed adottato un accordo continuativo ricomprendente i comportamenti anticoncorrenziali menzionati all'art. 1 della decisione. L'uso dell'aggettivo «industriale» («sectoriel») significa che il piano comune riguardava il settore del cartoncino.

44.
    Questa interpretazione del dispositivo della decisione è conforme alla motivazione di quest'ultima, da cui risulta che la Commissione impiega il termine «piano» per designare un elemento della nozione di accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

45.
    Talché, ai sensi del punto 126, secondo comma, del preambolo della decisione:

«(...) esiste un accordo quando le parti sono pervenute a un consenso, anche di massima, circa le linee del comportamento attivo od ammissivo sul mercato. Se è vero che esso comporta l'adozione congiunta di decisioni e l'impegno di attuare un piano d'azione comune, non occorre che vi si addivenga formalmente o per iscritto (...)».

46.
    La decisione precisa inoltre (punto 131, primo e secondo comma, del preambolo):

«Secondo la Commissione, dalla fine del 1987, con il concretarsi della progressiva collusione tra i produttori nell'ambito del sistema che dava priorità ai prezzi rispetto ai quantitativi di produzione, l'infrazione ha presentato tutte le caratteristiche di un ”accordo” vero e proprio ai sensi dell'articolo 85.

L'elaborazione del piano articolato sulle iniziative in materia di prezzi da attuare due volte all'anno non va considerata come una serie di accordi o di pratiche concordate distinte, ma come parte del medesimo accordo senza soluzione di continuità».

47.
    Occorre pertanto esaminare se nella comunicazione degli addebiti sia stato addebitato alla ricorrente di aver partecipato alla discussione e all'adozione di unaccordo continuativo comprensivo di tutti i comportamenti anticoncorrenziali asseriti.

48.
    La comunicazione degli addebiti inviata alla ricorrente comprende il documento base, gli allegati e le informazioni individuali che la riguardano. Il documento base non contiene alcun dispositivo, bensì una «sintesi dell'infrazione» nel quale è specificato che essa «è redatta solo a titolo informativo e mira a fornire una concisa indicazione della natura della presunta infrazione» e che «dev'essere intesa alla luce degli addebiti di seguito specificati in dettaglio». Alla luce di questa precisazione, l'argomento della ricorrente secondo cui i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati in quanto l'addebito in questione non sarebbe stato menzionato nella sintesi della comunicazione degli addebiti non può essere accolto.

49.
    Nel documento base, l'esposizione degli addebiti viene distinta in due parti principali, rispettivamente riguardanti i fatti e la valutazione giuridica. In assenza di dispositivo, occorre far riferimento alla seconda parte della comunicazione per conoscere i comportamenti addebitati alle imprese.

50.
    Da una lettura di questa parte della comunicazione degli addebiti emerge che l'addebito in questione vi era effettivamente esposto.

51.
    In particolare, al punto recante il titolo «La natura dell'infrazione», la Commissione precisa (pag. 83):

«Le principali caratteristiche del sistema del ”prezzo prioritario rispetto alla quantità” erano le seguenti:

-    il controllo della produzione che permetteva di creare sul mercato condizioni favorevoli agli aumenti di prezzo;

-    l'attuazione periodica di iniziative concordate in materia di prezzi consistenti nell'applicazione da parte di tutti i produttori di aumenti di prezzi simultanei ed uniformi sui diversi mercati nazionali;

-    la realizzazione di un sistema uniforme di fissazione dei prezzi su scala europea;

-    il controllo delle quote di mercato dei principali produttori.

La Commissione ritiene che, a partire dalla fine del 1987, con il concretarsi della progressiva collusione tra i produttori nell'ambito del sistema che dava priorità ai prezzi rispetto ai quantitativi di produzione, l'infrazione abbia presentato tutte le caratteristiche di un ”accordo” vero e proprio ai sensi dell'articolo 85».

52.
    Poiché la comunicazione degli addebiti ha, quindi, posto a carico delle imprese destinatarie, in termini sufficientemente chiari, l'aver partecipato alla discussione e all'adozione di un accordo continuativo riguardante il complesso dei comportamenti anticoncorrenziali addebitati, la decisione non ha, constatando la partecipazione della ricorrente alla discussione e all'adozione di un «piano industriale comune», mosso un addebito non portato a conoscenza dell'interessata nella comunicazione degli addebiti.

53.
    Il presente motivo deve pertanto essere respinto.

Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di riservatezza

Argomenti delle parti

54.
    La ricorrente sottolinea che, in forza dell'art. 214 del Trattato e dell'art. 20, n. 2, del regolamento n. 17, i funzionari della Commissione hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni per loro natura coperte dal segreto d'ufficio. Cionondimeno, sin dal 13 luglio 1994 alcuni articoli comparsi nella stampa economica avrebbero fatto menzione dell'imminenza della decisione. Le informazioni contenute in questi articoli di stampa, nei quali figuravano commenti puntuali non soltanto sull'esistenza e sullo stato del procedimento, ma anche sul contenuto della decisione, avrebbero necessariamente avuto come fonte gli uffici della Commissione, che avrebbero così violato il dettato delle norme che disciplinano la riservatezza.

55.
    L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza rimetterebbe in discussione la validità stessa delle valutazioni economiche della Commissione. Non si tratterebbe quindi di una mera «irregolarità estrinseca», bensì di un vizio che giustifica l'annullamento della decisione.

56.
    La Commissione contesta di essere stata la fonte delle informazioni propalate dalla stampa e argomenta che altre amministrazioni erano a conoscenza del contenuto dei progetti di decisione prima della loro adozione ad opera del collegio dei membri della Commissione.

57.
    In ogni caso, la ricorrente non avrebbe precisato i motivi per i quali l'asserita violazione del principio di riservatezza avrebbe avuto incidenza sul contenuto della decisione. Un'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza costituirebbe solo un'irregolarità estrinseca, non idonea ad inficiare la validità della decisione (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punti 284-288, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punti 27-29).

Giudizio del Tribunale

58.
    Supponendo anche che gli uffici della Commissione siano responsabili della fuga delle notizie riportate negli articoli di stampa ai quali la ricorrente fa riferimento, il che non è peraltro né riconosciuto dalla Commissione né dimostrato dalla ricorrente, questa circostanza sarebbe in ogni caso priva di incidenza sulla legittimità della decisione (sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, citata, punto 29). Invero, la ricorrente non ha dimostrato che la decisione non sarebbe stata di fatto adottata o che avrebbe avuto un contenuto differente se le controverse propalazioni non avessero avuto luogo (sentenza United Brands/Commissione, citata, punto 286), o ancora che la Commissione, adottando la decisione, si sarebbe fondata su considerazioni diverse da quelle in quest'ultima menzionate (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136). Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.

Sul motivo relativo alla violazione del principio di collegialità

Argomenti delle parti

59.
    La ricorrente sostiene che la decisione 26 luglio 1994 (v. supra, punto 1) è stata adottata in base a meccanismi di deliberazione non precisati e contravvenendo al principio di collegialità.

60.
    Nella memoria di replica, essa sottolinea come questa decisione non contenga menzione alcuna di una consultazione, prima della sua adozione, del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo»). Orbene, in forza dell'art. 190 del Trattato e degli artt. 10 e 15 del regolamento n. 17, sarebbe richiesto il parere del comitato consultivo preliminarmente all'adozione di ogni decisione che, come quella del 26 luglio 1994, infligga un'ammenda (sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-19/91, Vichy/Commissione, Racc. pag. II-415).

61.
    La decisione dovrebbe quindi essere annullata per inosservanza delle norme procedurali (sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-315, e sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. II-2555).

62.
    La Commissione ribatte che, con la sua decisione 26 luglio 1994, essa non ha effettuato una nuova valutazione di fatto o di diritto. Al contrario, essa si sarebbe limitata a rettificare la denominazione di una delle imprese destinatarie e a correggere un errore commesso nel calcolo dell'ammenda irrogata alla Europa Carton. Conseguentemente, la ricorrente non avrebbe alcun interesse a far valere eventuali vizi procedurali inerenti all'adozione della decisione controversa.

63.
    In ordine all'asserita mancata consultazione del comitato consultivo, l'argomentazione svolta dalla ricorrente nella memoria di replica costituirebbe un motivo nuovo, la cui deduzione è vietata in forza dell'art. 48 del regolamento di procedura.

Giudizio del Tribunale

64.
    Il Tribunale ritiene che il motivo dev'essere inteso nel senso che la Commissione avrebbe disconosciuto il principio di collegialità all'atto dell'adozione della decisione 26 luglio 1994.

65.
    Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il comitato consultivo non sarebbe stato consultato preliminarmente all'adozione di questa decisione, in violazione del disposto dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 17, esso è stato presentato per la prima volta nella memoria di replica. Esso non può pertanto essere considerato come uno sviluppo dell'argomento, contenuto nell'atto introduttivo, tratto da una violazione del principio di collegialità. Esso costituisce in realtà un motivo autonomo dedotto da un vizio di forma inficiante la regolarità del procedimento di adozione della decisione.

66.
    Orbene, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa a meno che questi motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

67.
    Il motivo relativo alla mancata consultazione del comitato consultivo non è basato su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento e va quindi dichiarato irricevibile.

68.
    Per quanto riguarda il motivo dedotto da una violazione del principio di collegialità, è giocoforza constatare che la ricorrente non adduce alcun indizio né circostanza precisa atta a ribaltare la presunzione di validità che caratterizza gli atti comunitari (v., segnatamente, sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, citata, punto 24). Di conseguenza, non occorre verificare l'eventuale esistenza della violazione asserita (v., per analogia, sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92 e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 27).

69.
    Conseguentemente, il motivo dev'essere respinto.

Sul motivo relativo all'esistenza di divergenze tra la decisione e un comunicato stampa della Commissione del 13 luglio 1994

Argomenti delle parti

70.
    La ricorrente assume che l'adozione definitiva della decisione non è anteriore al 26 luglio 1994.

71.
    Essa fa rilevare che la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa il giorno dell'adozione della decisione, il 13 luglio 1994. Questo comunicato era quindi anteriore alla decisione definitiva, con la conseguenza che le eventuali divergenze di contenuto rispetto alla decisione sarebbero, nella misura in cui dimostrano che la Commissione si è basata su considerazioni non esposte nella decisione, atte ad inficiare la validità di quest'ultima (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96/82 - 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 16, e sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).

72.
    Nella fattispecie, risulterebbe effettivamente dal comunicato stampa che la Commissione ha basato la propria decisione su considerazioni non esposte in essa. Nel comunicato si affermerebbe che le imprese hanno «tentato a partire dagli anni '70, con un successo attenuato, di regolamentare il mercato», mentre nella decisione si affermerebbe espressamente che la Commissione «non dispone di prove» di tentativi di fissazione di prezzi tra il 1975 e il 1986. La menzione, nel comunicato stampa di un «successo attenuato» degli asseriti «tentativi» lederebbe i diritti della difesa della ricorrente in quanto quest'ultima sarebbe stata dichiarata responsabile senza il rispetto del contraddittorio e pur essendo stata dichiarata esente da responsabilità nella decisione successivamente adottata.

73.
    La circostanza che la Commissione, nel controricorso, abbia riportato il tenore del comunicato stampa confermerebbe che la decisione è stata basata su considerazioni non esposte nella decisione stessa.

74.
    La Commissione contesta che la decisione sia stata definitivamente adottata il 26 luglio 1994. La decisione 26 luglio 1994 sarebbe stata adottata solo per rettificare semplici errori incorsi nella decisione precedente. Conseguentemente, eventuali divergenze tra il comunicato stampa e la decisione non sarebbero atte ad inficiare la validità di quest'ultima (sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).

75.
    Oltretutto non sussisterebbe alcuna differenza nel merito tra i documenti in parola. Al riguardo, la Commissione richiama parti dei due documenti dai quali si evincerebbe, a suo giudizio, che né il comunicato stampa né la decisione hanno posto a carico della ricorrente comportamenti anteriori alla metà del 1986.

Giudizio del Tribunale

76.
    Non occorre stabilire se, come asserisce la ricorrente, l'adozione della decisione sia posteriore al comunicato stampa. Invero, il sindacato giurisdizionale può riguardare soltanto la decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136). Occorre pertanto accertare se il comunicato stampa del 13 luglio 1994 contenga elementi che consentano di ritenere che la decisione sia stata basata su considerazioni diverse da quelle in essa riportate.

77.
    La circostanza che la Commissione abbia affermato nel comunicato stampa che le impresa hanno «tentato, a partire dagli anni '70, con un successo attenuato, di regolamentare il mercato» non è atta a dimostrare che la Commissione abbia basato la decisione su questa considerazione.

78.
    Ad ogni buon conto, nella decisione figura un'allusione ad un tentativo di regolamentare il mercato in un'epoca anteriore a quella considerata come data di inizio dell'infrazione di cui all'art. 1 della detta decisione, vale a dire la metà del 1986.

79.
    Il punto 35, primo comma, del preambolo della decisione sottolinea infatti che:

«Secondo Stora (seconda dichiarazione, pagina 2), i produttori di cartoncino avevano ”tentato di introdurre un certo ordine sul mercato (...) dal 1975. I membri del PG Paperboard o dell'organismo che lo ha preceduto (anteriormente al 1981) si erano incontrati per discutere dei prezzi e delle quote di mercato durante il periodo in questione”».

80.
    Al punto 161, primo comma, è precisato inoltre che

«Benché risulti manifestamente dalle dichiarazioni di Stora che gli accordi collusivi erano in vigore almeno dal 1975 e che con ogni probabilità il PG Paperboard era stato costituito come strumento di cooperazione illegittima, nel presente caso la Commissione limiterà la propria valutazione in forza dell'articolo 85 e l'imposizione di eventuali ammende al periodo a partire dal giugno 1986».

81.
    La ricorrente non contesta che il preambolo della decisione giustifichi in modo sufficiente la fissazione alla metà del 1986 della data di inizio dell'infrazione constatata all'art. 1.

82.
    Pertanto, poiché nulla consente di ritenere che la Commissione abbia in realtà basato la propria decisione su considerazioni non esposte in quest'ultima, il motivo dev'essere respinto.

Sul motivo relativo alla non imputabilità della concertazione alla ricorrente

Argomenti delle parti

83.
    Nella prima parte del motivo, la ricorrente sostiene che, a determinate condizioni, il vincolo esercitato su un'impresa impedisce che le venga addebitata un'infrazione ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Il giudice comunitario avrebbe tuttavia trattato finora solo le nozioni di stato di necessità e di legittima difesa nel contenzioso inerente al Trattato CECA.

84.
    L'applicabilità dell'art. 85 del Trattato presupporrebbe che le imprese interessate dispongano di un'autonomia effettiva nella determinazione del loro comportamentosul mercato [v., in questo senso, la giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 85 del Trattato alle imprese dello stesso gruppo (sentenze della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro, Racc. pag. 803, e 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson, Racc. pag. 2479, e sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho Europe/Commissione, Racc. pag. II-17)]. Questa disposizione non troverebbe quindi applicazione per gli accordi o le pratiche concordate tra due imprese quando la partecipazione di un'impresa sia imposta dall'altra senza che la prima abbia la possibilità reale di sfuggire all'influenza e al controllo della seconda. Questa tesi sarebbe implicitamente avvalorata dalla sentenza della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, 36/78 - 82/78, BMW Belgium e a./Commissione (Racc. pag. 2435). La tesi della ricorrente sarebbe stata accolta dalla Cour d'appel di Parigi in una sentenza 9 novembre 1989, in applicazione delle norme nazionali sulla concorrenza.

85.
    Un'impresa dovrebbe quindi essere esclusa dall'applicazione dell'art. 85 del Trattato qualora abbia agito sotto costrizione, questo comportamento sia indispensabile per evitare un pericolo dal quale l'impresa si trovi minacciata, tali minacce siano dirette, il pericolo sia imminente e nessun altro rimedio giuridico consenta di scongiurarlo. Queste condizioni sarebbero sostanzialmente analoghe ai presupposti costitutivi dello stato di legittima difesa.

86.
    Nella seconda parte del motivo, la ricorrente fa valere di essere stata costretta a partecipare alle riunioni degli organismi del PG Paperboard da altri produttori membri di questa associazione.

87.
    Fin dal suo ingresso sul mercato europeo, caratterizzato dall'acquisizione della società Cartonnerie Maurice Franck (Cascades La Rochette) nel maggio 1985, essa avrebbe adottato un comportamento aggressivo su questo mercato.

88.
    Tuttavia, all'inizio del 1986, i signori Lemaire e Bannermann, rispettivamente presidente direttore generale e consigliere commerciale della Cascades La Rochette, sarebbe stati contattati dai presidenti della Finnboard e del KNP (il secondo era all'epoca presidente della PC) nonché dal signor Roos (all'epoca direttore generale della Feldmühle) affinché ponessero fine alla politica aggressiva in materia di prezzi praticata dalla ricorrente e quest'ultima si piegasse alla disciplina di mercato degli altri produttori raggruppati in seno al PG Paperboard. In seguito al rifiuto opposto a questa richiesta, la ricorrente avrebbe registrato, nel corso dei mesi successivi, la perdita della maggior parte degli ordini che essa tentava di ottenere. Questa circostanza si sarebbe spiegata con la proposta sistematica, proveniente da altri produttori, di prezzi inferiori a quelli proposti dalla ricorrente.

89.
    In seguito all'acquisizione del cartonificio di Blendecques (Cascades Blendecques) nel maggio 1986, la ricorrente avrebbe dovuto aumentare i propri prezzi per ammortizzare i propri ingenti investimenti, ripianare i suoi costi finanziari eottenere un margine lordo sufficiente. La sua sopravvivenza sul mercato avrebbe richiesto la cessazione della guerra dei prezzi all'epoca condotta contro l'industria nel suo complesso. Conseguentemente, la ricorrente sarebbe stata costretta ad accettare le condizioni imposte dagli artefici della politica di prezzi sottocosto affinché vi fosse messo termine. Tali condizioni sarebbero consistite nell'adesione al PG Paperboard, nell'uniformazione alle decisioni adottate e nella partecipazione alle riunioni del PWG.

90.
    A sostengo delle suddette affermazioni, la ricorrente fa rinvio a dichiarazioni rese dai signori Lemaire e Bannermann, due persone che hanno vissuto direttamente gli avvenimenti riferiti in veste di rappresentanti della ricorrente, e propone al Tribunale di sentire le loro testimonianze orali.

91.
    Le affermazioni contenute in queste dichiarazioni sarebbero corroborate da altri elementi di prova.

92.
    In primo luogo, stando a una dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), i tentativi della ricorrente di accrescere le proprie quote di mercato e le reazioni degli altri produttori avrebbero provocato una considerevole diminuzione dei prezzi, non stroncata. Questa dichiarazione confermerebbe la «guerra dei prezzi» causata dall'ingresso della ricorrente sul mercato europeo, descritta dal signor Bannermann.

93.
    In secondo luogo, la partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG sarebbe stata «sfasata nel tempo», dato che l'impresa era un nuovo arrivato sul mercato europeo e che il maggior produttore francese (la Papeterie Béghin-Corbehen, facente attualmente capo al gruppo Stora) già partecipava a queste riunioni. La partecipazione della ricorrente si spiegherebbe infatti con la volontà delle altre imprese partecipanti alle riunioni di controllarla e di impedirle di agire in maniera autonoma.

94.
    In terzo luogo, il comportamento da essa adottato dopo l'adesione al PWG confermerebbe indirettamente che essa non ha mai preso parte alla concertazione in maniera deliberata. Essa non avrebbe mai svolto un ruolo attivo in seno al PWG e al PG Paperboard, posto che le decisioni del PWG, in particolare quelle riguardanti gli aumenti di prezzi, sarebbero state prese di comune accordo tra il Finnboard, la Mayr-Melnhof e la Feldmühle prima dell'inizio delle riunioni di questo organismo. La Commissione non avrebbe addotto alcun elemento tale da mettere in dubbio questa affermazione, mentre incomberebbe ad essa dimostrare il ruolo svolto dai vari membri del PWG.

95.
    In questo contesto, la ricorrente afferma inoltre di non essere mai stata, contrariamente a quanto è sostenuto al punto 38 del preambolo della decisione, la «cinghia di trasmissione» delle decisioni del PWG o della PC presso le Papeterie di Lancey, posto che questo compito era svolto dall'altro produttore francesemembro del PWG, ossia dalle Papeteries Béghin-Corbehem, controllata della Feldmühle.

96.
    In ultimo luogo, la ricorrente avrebbe sempre perseguito, malgrado le pressioni che essa subiva per seguire le decisioni adottate in seno al PG Paperboard, una politica di concorrenza aggressiva mirante ad accrescere la propria quota di mercato. Questa circostanza verrebbe confermata da note redatte da altri produttori membri del PG Paperboard (allegati 109 e 117 alla comunicazione degli addebiti) e da dichiarazioni provenienti da acquirenti di cartoncino. Su tale punto, la ricorrente spiega di non essere in grado di fornire in altro modo la prova di essersi sempre sforzata di perseguire una politica di prezzi autonoma rispetto alle raccomandazioni degli organismi del PG Paperboard.

97.
    Infine, nella terza parte del motivo, essa fa valere che non poteva opporsi alla costrizione della quale era oggetto e che, pertanto, le controverse infrazioni non le sono addebitabili, alla luce dei principi richiamati nella prima parte del motivo. Essa puntualizza che la costrizione va considerata come irresistibile allorché l'impresa che l'ha subita ha legittimamente potuto ritenere, da un lato, che la sua esistenza fosse minacciata dal comportamento delle imprese che esercitavano la costrizione e, dall'altro, che l'unico mezzo che le consentisse di sopravvivere consistesse nel piegarsi a tale costrizione. Nel caso di specie, prosegue la ricorrente, queste condizioni ricorrono.

98.
    Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia che l'impresa ha legittimamente potuto ritenere che l'unico mezzo per salvaguardare la propria sopravvivenza fosse di piegarsi alla costrizione, la ricorrente ritiene che tale condizione ricorresse, pur esistendo una possibilità di ricorso alla Commissione o al giudice nazionale per far cessare tale costrizione.

99.
    In subordine, essa fa valere che non avrebbe potuto, in modo adeguato ed efficace, porre rimedio a questa costrizione né inoltrando una denuncia alla Commissione né avviando un procedimento dinanzi ai giudici nazionali.

100.
    Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la Commissione sostiene che occorre risolvere la questione se un'impresa che ha agito sotto costrizione possa essere esclusa dall'applicazione dell'art. 85 in base alla giurisprudenza comunitaria relativa alle nozioni di stato di necessità (v., ad esempio, sentenze della Corte 11 maggio 1983, cause riunite 303/81 e 312/81, Klöckner-Werke/Commissione, Racc. pag. 1507, e 16 novembre 1983, causa 188/82, Thyssen/Commissione, Racc. pag. 3721), e di legittima difesa (sentenza della Corte 12 luglio 1962, causa 16/61, Acciaierie ferriere e fonderie di Modena/Alta Autorità, Racc. pag. 531, in particolare, pag. 560, e, nello stesso senso, sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls/Commissione, Racc. pag. II-499, punti 365 e 366, e causa T-10/89, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II-629, punti 358 e 359). La giurisprudenzarelativa all'applicazione dell'art. 85 del Trattato alle imprese facenti capo al medesimo gruppo, richiamata dalla ricorrente, non sarebbe quindi pertinente.

101.
    Un'impresa non potrebbe eludere l'applicazione dell'art. 85 per il fatto di aver agito sotto costrizione, salvo nel caso in cui questo comportamento fosse indispensabile per scongiurare un pericolo incombente sull'impresa, le minacce fossero dirette, il pericolo imminente e nessun altro rimedio giuridico permettesse di scongiurarlo.

102.
    In ordine alla seconda parte del motivo, la Commissione fa valere che le dichiarazioni dei signori Bannermann e Lemaire non hanno alcun valore probatorio, posto che non sono suffragate da alcun altro elemento di prova. Poiché la partecipazione alle riunioni degli organismi del PG Paperboard è dimostrata, la ricorrente avrebbe dovuto comprovare le affermazioni contenute nelle dichiarazioni (v., nello stesso senso, sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 128, e causa T-3/89, Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 53).

103.
    Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dai signori Bandermann e Lemaire sarebbe tanto più dubbio in quanto la ricorrente non avrebbe, nel corso del procedimento amministrativo, fatto nulla per dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni avveniva contro la sua volontà. Infatti, pur essendo state fatte vaghe allusioni, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, ad una costrizione esercitata dagli altri produttori di cartoncino, tali allusioni sarebbero state formulate solo nel contesto delle affermazioni della ricorrente relative al suo comportamento che essa assumeva autonomo.

104.
    La Commissione confuta quindi le asserzioni della ricorrente secondo le quali le dichiarazioni dei signori Bannermann e Lemaire verrebbero confermate da altri elementi di prova.

105.
    La ricorrente non potrebbe anzitutto sostenere che il ruolo puramente passivo da essa svolto in seno al PWG costituisca un indizio di una partecipazione alle riunioni contro la propria volontà. Essa non avrebbe addotto infatti alcun elemento atto a dimostrare che essa non aveva mai proposto aumenti di prezzi. Comunque sia, essa avrebbe attivamente preso parte all'attuazione delle iniziative in materia di prezzi sul mercato francese.

106.
    Inoltre, con riferimento ai pretesi indizi della coercizione subita, la Commissione ricorda come il perseguimento, ad opera della ricorrente di una politica autonoma in materia di prezzi rispetto ai risultati ottenuti in seno al PG Paperboard, seppure fosse dimostrato, non significa affatto che la ricorrente non aveva pienamente preso parte all'intesa (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 60).

107.
    In ordine alla terza parte del motivo, la Commissione sostiene che, ad onta di un'eventuale costrizione esercitata dagli altri produttori, la ricorrente disponeva di vari rimedi giuridici che le avrebbero consentito di sfuggire ad essa, ossia la presentazione di una denuncia alla Commissione ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 17 oppure la proposizione di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali. Ciò premesso, la ricorrente non potrebbe eludere l'applicazione dell'art. 85 del Trattato adducendo di aver agito solo sotto costrizione (v. sentenze Hoechst/Commissione, citata, punto 358, e Tréfileurope/Commissione, citata, punti 58, 71 e 178).

Giudizio del Tribunale

108.
    Occorre stabilire se la ricorrente abbia fornito prove sufficienti della sua affermazione secondo la quale essa è stata costretta da imprese facenti parte del PG Paperboard a partecipare alle riunioni degli organismi di questa associazione, in particolare a quelle del PWG.

109.
    A tale proposito, le dichiarazioni dei signori Bannermann e Lemaire promanano da persone che hanno rivestito funzioni direttive nell'ambito del gruppo Cascades durante il periodo menzionato dall'art. 1 della decisione. Esse non possono quindi costituire da sole, a meno che non siano confermate da altri elementi, la prova del fatto che l'asserita costrizione sia realmente avvenuta.

110.
    La costrizione che sarebbe stata esercitata nei confronti della ricorrente viene descritta in termini assai generali dal signor Lemaire.

111.
    Riferendosi ad una riunione privata alla quale il signor Bannermann e lo stesso erano stati invitati, egli afferma (punto 6 della dichiarazione):

«(...) gli altri produttori ci hanno segnalato che se la Cascades proseguiva con la politica aggressiva portata avanti in quel periodo, il suo comportamento avrebbe provocato un terribile conflitto sul mercato europeo. A loro giudizio, la Cascades non avrebbe mai potuto risultare vincente in tale conflitto e sarebbe stata eliminata dal mercato. Essi hanno suggerito che la Cascades avrebbe fatto meglio a collaborare con loro».

112.
    Quanto al signor Bannermann, egli sostiene che le imprese concorrenti della ricorrente hanno condotto, concertandosi tra loro e fino al momento in cui la ricorrente aderì al PG Paperboard a metà del 1986, una guerra di prezzi diretta esclusivamente contro di essa. In particolare egli segnala (al punto 10 della dichiarazione) che in esito ad una riunione svoltasi nel febbraio o nel marzo 1986 tra i rappresentanti della Cascades e i dirigenti di tre dei suoi principali concorrenti (la KNP, il Finnboard e la Feldmühle o Mayr-Melnohof), il presidente del Finnboard ha dichiarato, a proposito della politica commerciale tenuta dalla ricorrente: «se continuate in questo modo, vi sotterreremo». Egli precisa: «anche se le due altre persone sono rimaste in silenzio, era evidente ai nostri occhi che inostri interlocutori formavano un blocco unitario e che le parole pronunciate dal signor Köhler (del Finnboard) riflettevano la posizione comune dei tre partecipanti».

113.
    Il signor Bannermann sottolinea, con riferimento all'asserita pratica dei prezzi sottocosto posta in atto contro la ricorrente (punto 12 della dichiarazione):

«La mia impressione era allora che contro la Cascades fosse condotta una vera e propria ”guerra dei prezzi” e che gli altri produttori intervenissero di volta in volta per condividere gli sforzi finanziari risultanti da questa ”guerra”».

114.
    Egli conclude infine (punto 17 della dichiarazione):

«Ho accettato quindi di prendere parte alle riunioni del PWG onde evitare rappresaglie da parte degli altri produttori e assicurare in tal modo la sopravvivenza dei cartonifici del nostro gruppo in Europa».

115.
    Il Tribunale ritiene che le dichiarazioni di cui trattasi, che del resto attesterebbero, nel caso in cui i fatti riportati fossero dimostrati, che la ricorrente aveva piena nozione dell'illiceità del comportamento delle imprese interessate, non costituiscono da sole la prova dell'esistenza di una qualsiasi costrizione esercitata sulla ricorrente. Invero, la prova di una costrizione siffatta non può essere costituita da semplici affermazioni.

116.
    Al riguardo, va rilevato che la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, non ha ammesso i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti né fatto valere l'argomento della costrizione.

117.
    In questo documento (pag. 5), la ricorrente aveva dichiarato che il suo tentativo di penetrazione nel mercato europeo si era scontrato con una violenta reazione dei produttori scandinavi ed aveva precisato:

«Questo tentativo di penetrazione del mercato si è scontrato con una violenta reazione dei grossi produttori scandinavi.

E' questa la ragione per la quale la Cascades La Rochette è stata esclusa dalle riunioni del PG Paperboard tra il 1986 e il 1987 (...).

Questa messa al bando è stata accompagnata da un tentativo di eliminazione dal mercato posto in essere dai produttori in esso operanti».

118.
    Dal detto documento risulta quindi che gli altri produttori hanno tentato di escludere la ricorrente dagli organismi del PG Paperboard e non già di costringerla a partecipare a questi organismi per poter sorvegliare, o addirittura controllare, il suo comportamento sul mercato. Tuttavia, l'effettiva esclusione della ricorrentedalle riunioni del PG Paperboard nel 1986 e nel 1987 non viene confermata dalle dichiarazioni dei signori Lemaire e Bannermann.

119.
    Conseguentemente, le spiegazioni in dettaglio dei motivi per i quali la ricorrente ha partecipato agli organismi del PG Paperboard, fornite per la prima volta dinanzi al Tribunale, non sembrano conformi a quelle fornite alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, fatto questo che non può che indebolire, nelle circostanze del caso di specie, il valore probatorio delle dichiarazioni prodotte dalla ricorrente.

120.
    Per quanto riguarda l'affermazione del signor Bannermann secondo la quale la costrizione sarebbe consistita nell'offerta di prezzi inferiori a quelli che la ricorrente proponeva ai propri clienti, occorre rilevare come una politica aggressiva in materia di prezzi adottata da imprese concorrenti non possa considerarsi come una forma di costrizione esercitata contro un'altra impresa e mirante a farle adottare un determinato comportamento in avvenire, a meno che non sia dimostrato che questa politica è il frutto di una concertazione tra le imprese che la pongono in essere.

121.
    Orbene, sebbene il signor Bannermann dichiari che la pressione subita dalla ricorrente poteva essere la conseguenza di un'intesa illecita tra produttori concorrenti riuniti in seno al PG Paperboard, la ricorrente non ha tuttavia fornito né la prova di un'offerta sistematica di prezzi inferiori a quelli proposti ai suoi clienti, né quella di un'intesa fra le imprese concorrenti.

122.
    Ad ogni buon conto, un indizio dell'esistenza di pressioni illecite avrebbe potuto essere agevolmente costituito dalla denuncia di tali manovre alle autorità competenti e dalla presentazione alla Commissione di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17. Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha partecipato alle riunioni di alcuni organismi del PG Paperboard, in particolare del PWG, durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991, senza aver mai denunciato la presunta coercizione di cui sarebbe stata vittima. Al contrario, essa ha costantemente, circostanza questa che essa non contesta, annunciato sui vari mercati nazionali aumenti di prezzi corrispondenti a quelli concordati tra le imprese riunite in seno agli organismi del PG Paperboard e messo in atto questi aumenti alle date da questi ultimi fissate (v. tabelle A - H allegate alla decisione).

123.
    Ciò premesso, le sue affermazioni relative al ruolo passivo che essa avrebbe avuto in seno al PG Paperboard, da un lato, e alla politica di prezzi autonoma che essa avrebbe portato avanti, dall'altro, non hanno alcuna rilevanza. Per contro, tenuto conto della sua assidua partecipazione alle riunioni del PWG e del JMC (v. tabelle 2 e 4 allegate alla decisione), di cui essa non contesta l'oggetto anticoncorrenziale, nulla consente di ritenere che essa abbia partecipato controvoglia all'infrazione, agendo sotto costrizione.

124.
    Quanto alla dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), richiamata dalla ricorrente, essa conferma l'asserita «guerra dei prezzi» scatenata dalla ricorrente dopo il suo ingresso sul mercato europeo.

125.
    La Stora dichiara infatti (punto 2 dell'allegato):

«La Cascades ha fatto il suo ingresso sul mercato europeo nel 1985 con l'acquisizione del cartonificio La Rochette ed ha tentato di ottenere quote di mercato in Europa. La conseguente reazione degli altri produttori ha comportato significativi ribassi di prezzi nel corso di questo periodo. I tentativi finalizzati a porre termine alla caduta dei prezzi non hanno avuto alcun successo; i prezzi sono di nuovi diminuiti nel 1987 (del 10%)».

126.
    Sennonché, questa dichiarazione non riporta il fatto che le imprese riunite in seno al PG Paperboard si siano concertate per costringere la ricorrente ad adottare un determinato comportamento sul mercato. Essa non avvalora quindi le affermazioni della ricorrente.

127.
    Ne consegue che, senza che sia necessario sentire come testimoni i signori Lemaire e Bannermann, occorre constatare che la ricorrente non ha fornito la prova della costrizione di cui sarebbe stata oggetto.

128.
    Alla luce di quanto sopra, e senza necessità di esaminare gli altri argomenti, il motivo dev'essere respinto.

Sul motivo relativo alla non imputabilità alla Cascades del comportamento della Duffel e della Djupafors anteriore all'acquisizione di queste imprese

Argomenti delle parti

129.
    La ricorrente fa rilevare, in primo luogo, come la Commissione abbia enunciato nella decisione criteri relativi, nelle ipotesi di successione tra imprese, alla responsabilità del comportamento accertata in capo alle imprese cedute in relazione ad un periodo anteriore al trasferimento.

130.
    Ai termini del punto 145, primo e secondo comma, del preambolo della decisione, la responsabilità per tale comportamento andrebbe attribuita:

-    alla società controllata, qualora la decisione sarebbe stata indirizzata a questa società in assenza di acquisizione e sussista una continuità funzionale ed economica della società acquisita;

-    alla società cedente, qualora la decisione sarebbe stata indirizzata alla società capofila del gruppo cedente in assenza di acquisizione.

131.
    Quanto al punto 145, terzo comma, del preambolo, ai cui termini «se la controllata trasferita ha continuato a far parte del cartello, saranno le specifiche circostanze del caso a determinare se destinataria della procedura relativa a tale partecipazione debba essere la controllata in questione per conto proprio o la nuova società capofila», esso riguarderebbe unicamente il comportamento successivo all'acquisizione.

132.
    La ricorrente ne desume che, per quanto riguarda il comportamento anteriore all'acquisizione, la decisione avrebbe dovuto essere indirizzata alle due controllate in forza dei criteri enunciati al punto 145, primo comma, del preambolo della decisione.

133.
    In secondo luogo, essa fa valere che la motivazione della decisione è su tale punto insufficiente, o quanto meno contraddittoria. Al riguardo, la comunicazione degli addebiti avrebbe contenuto una motivazione analoga a quella della decisione e la ricorrente avrebbe precisato, nella sua risposta a questa comunicazione, i motivi per i quali essa riteneva che la Commissione non avesse correttamente applicato i criteri da essa stessa stabiliti. Conseguentemente, la Commissione avrebbe dovuto precisare la motivazione relativa all'imputabilità alla ricorrente del comportamento delle due controllate prima della loro acquisizione (sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II-211).

134.
    L'interpretazione del punto 143 del preambolo della decisione, esposta dalla Commissione nel suo controricorso, secondo cui questo punto riguarderebbe la situazione in cui più società di un medesimo gruppo hanno partecipato ad un'infrazione, situazione che non verrebbe quindi considerata dal punto 145 del preambolo, non troverebbe alcun riscontro nel testo della decisione.

135.
    Inoltre, il punto 147 del preambolo della decisione riguarderebbe la situazione specifica della ricorrente. Esso farebbe riferimento, nella prima parte, ai criteri enunciati al punto 145 del preambolo, mentre all'ultima frase, pur figurando un riferimento al punto 143 del preambolo, non consterebbe alcuna giustificazione della posizione della Commissione.

136.
    L'art. 1 della decisione andrebbe quindi parzialmente annullato nella parte in cui la partecipazione all'infrazione della Duffel e della Djupafors viene imputata alla ricorrente per il periodo anteriore alla loro acquisizione da parte di quest'ultima.

137.
    La Commissione ribatte che essa ha correttamente applicato i criteri da essa stessa enunciati nella decisione, avendo fatto applicazione del criterio stabilito al punto 143 del preambolo della decisione, secondo cui la decisione è stata indirizzata alla società capofila di un gruppo allorché in particolare, più società del gruppo hanno partecipato all'infrazione. Il punto 145 del preambolo fa espresso riferimento ai principi enunciati ai punti 143 e 144 del medesimo, talché esso non potrebbe essere interpretato in contrasto con questi principi.

138.
    La Commissione ritiene inoltre che la decisione sia stata correttamente motivata per quanto attiene all'imputabilità alla ricorrente del comportamento delle sue due controllate prima della loro acquisizione. Infatti, l'ultima frase del punto 147 del preambolo della decisione farebbe espresso richiamo al punto 143 del preambolo, relativo alle situazioni per le quali più società di un medesimo gruppo hanno preso parte all'infrazione.

Giudizio del Tribunale

139.
    L'argomentazione svolta dalla ricorrente dev'essere compresa nel senso che essa intende contestare sia la motivazione sia la legittimità della decisione con riguardo all'imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel anteriore alla loro acquisizione. Occorre pertanto, in primo luogo, esaminare la motivazione della decisione su tale punto e accertare se la Commissione abbia correttamente applicato nei confronti della ricorrente i criteri enunciati nella decisione. In secondo luogo, verrà presa in esame la legittimità della decisione con riguardo all'imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel anteriore alla loro acquisizione.

140.
    Per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti. Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha emanato l'atto contestato. Allorché, come nella fattispecie, una decisione che applica gli artt. 85 o 86 del Trattato riguarda più destinatari e pone un problema d'imputabilità dell'infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l'onere conseguente all'infrazione (v., in particolare, sentenza AWS Benelux/Commissione, citata, punto 26).

141.
    Nel caso di specie, i punti 140-146 del preambolo della decisione illustrano in termini sufficientemente chiari i criteri generali sui quali si è fondata la Commissione per individuare i destinatari della detta decisione.

142.
    Ai termini del punto 143, la Commissione ha considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo:

«1)    quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione, oppure

2)     quando [esistevano] prove precise che coinvolgono la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)».

143.
    La ricorrente riconosce che la Commissione ha potuto considerarla responsabile del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel successivo alla loro acquisizione in base al criterio secondo il quale la decisione doveva essere indirizzata al gruppo, rappresentato dalla società controllante, allorché più società di questo gruppo avevano preso parte all'infrazione.

144.
    Per quanto riguarda le ipotesi di cessione di società, la Commissione ha individuato i destinatari della decisione in base ai criteri enunciati al punto 145 del preambolo della decisione:

«L'applicazione dei principi sopra esposti comporta come conseguenza che nei casi in cui la procedura, in assenza di un'acquisizione, sarebbe stata normalmente indirizzata di diritto alla società controllata, la responsabilità per il comportamento antecedente alla cessione è assunta dall'impresa (controllata).

D'altro lato, quando una società capofila o un gruppo ritenuti a giusto titolo coinvolti nella partecipazione all'infrazione trasferiscono una controllata ad un'altra impresa, la responsabilità per il periodo fino alla data della cessione non viene assunta dall'acquirente, ma incombe sempre al primo gruppo.

In entrambi i casi, se la controllata trasferita ha continuato a far parte del cartello, saranno le specifiche circostanze del caso a determinare se destinataria della procedura relativa a tale partecipazione debba essere la controllata in questione per conto proprio o la nuova società capofila».

145.
    Il Tribunale ritiene che in tale motivazione si esponga con sufficiente chiarezza che il gruppo acquirente di una società che ha partecipato individualmente all'infrazione dev'essere destinataria della decisione qualora diverse altre società di questo gruppo abbiano altresì preso parte all'infrazione commessa dalla detta società.

146.
    L'affermazione, contenuta al punto 145, primo comma, del preambolo, secondo cui la società controllata continua ad assumere «la responsabilità per il comportamento antecedente alla cessione», non è atta ad infirmare il ragionamento della Commissione.

147.
    Essa non può essere interpretata nel senso che significhi che la decisione andasse indirizzata alla società controllata per quanto riguarda il comportamento anteriore alla sua cessione. Invero, da una lettura congiunta dei primi due commi del punto145 del preambolo emerge che il primo comma riguarda la questione se la responsabilità del comportamento della società ceduta anteriore alla cessione continui ad essere assunta da questa società o se questa responsabilità debba essere assunta dal gruppo cedente.

148.
    Pertanto, nell'ipotesi di una società che, prima della sua cessione, abbia partecipato individualmente all'infrazione, la determinazione del destinatario della decisione, vale a dire la società ceduta o la nuova società controllante, dipende unicamente dai criteri enunciati al punto 143 del preambolo della decisione.

149.
    Questa interpretazione è corroborata dal punto 147 del preambolo della decisione, in cui è esposta la situazione individuale della ricorrente. In esso si afferma che «è (...) opportuno inviare la presente decisione al gruppo Cascades rappresentato da Cascades SA per quanto riguarda la partecipazione all'infrazione di tutte le aziende operanti nel settore del cartoncino di Cascades (cfr. 'considerando‘ 143)».

150.
    Tale interpretazione è conforme al tenore della comunicazione degli addebiti.

151.
    In questo documento, la Commissione ha spiegato (pagg. 91 e 92) che il procedimento era indirizzato, in via di principio all'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, ma che esso era tuttavia indirizzato al gruppo (rappresentato dalla società controllante) in particolare quando più società di un medesimo gruppo avevano partecipato all'infrazione.

152.
    Quanto alle ipotesi di cessione e di società, nella comunicazione degli addebiti si afferma (pag. 92):

«(...) qualora una controllata, che abbia partecipato individualmente al cartello, sia acquisita da un'altra impresa, la responsabilità per il suo comportamento anteriore alla cessione si trasferisce con l'acquisizione».

153.
    Da questa indicazione emerge chiaramente che, in una situazione come quella controversa nel caso di specie, la responsabilità del comportamento di una società ceduta posto in essere prima della cessione segue la società ceduta. Per contro, poiché la suddetta indicazione non prende posizione sulla questione se il procedimento debba essere rivolto alla società ceduta o alla nuova società controllante, la risposta a tale questione dev'essere necessariamente fornita in conformità dei criteri generali adottati al fine di determinare se la società controllante vada considerata responsabile del comportamento delle sue controllate.

154.
    Risulta quindi chiaramente dalla comunicazione degli addebiti che il procedimento era indirizzato alla ricorrente anche per quanto riguardava il comportamento illecito della Djupafors e della Duffel prima della loro acquisizione, in conformità del criterio relativo alla partecipazione all'infrazione di più società di un medesimo gruppo.

155.
    D'altra parte, contrariamente a quanto afferma la ricorrente nelle sue memorie, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti essa non ha fatto valere che, in forza dei criteri enunciati in quest'ultima, il procedimento dovesse essere rivolto alle sue controllate Duffel e Djupafors per quanto riguardava il loro comportamento illecito anteriore alla loro acquisizione. In realtà essa si è limitata, senza contestare la legittimità dei criteri generali adottati dalla Commissione con riguardo alle ipotesi di cessione, a sostenere che le precedenti società controllanti delle due società di cui trattasi erano implicate nella partecipazione all'infrazione delle loro ex controllate, cosicché il procedimento avrebbe dovuto essere rivolto ad esse. Essa non ha tuttavia reiterato questo argomento nelle memorie che ha depositato dinanzi al Tribunale.

156.
    Poiché il punto 145 del preambolo della decisione va interpretato alla luce della struttura generale di quest'ultima e della comunicazione degli addebiti, la cui formulazione è sufficientemente chiara (v., nello stesso senso, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1163, punto 230), si deve concludere, da un lato, che la Commissione non ha effettuato un'applicazione errata dei criteri che essa stessa si è imposta nella decisione indirizzando quest'ultima alla ricorrente con riferimento al comportamento della Djupafors e della Duffel per tutta la durata della loro partecipazione all'infrazione accertata e, dall'altro, che essa non ha violato l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato. Occorre aggiungere che, visto il contenuto della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, la Commissione non era tenuta a spiegare oltre nella decisione i motivi per i quali la ricorrente andava considerata responsabile del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel prima della loro acquisizione.

157.
    Infine, per quanto attiene alla legittimità dell'imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel anteriore alla loro acquisizione, è sufficiente rilevare che è pacifico che, alla data dell'acquisizione di queste due società, queste ultime partecipavano a un'infrazione alla quale la ricorrente prendeva ugualmente parte tramite le società Cascades La Rochette e Cascades Blendecques.

158.
    Di conseguenza, la Commissione ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della Djupafors e della Duffel per il periodo anteriore e per quello successivo alla loro acquisizione da parte della ricorrente. Spettava alla ricorrente adottare, nella sua veste di capogruppo, ogni provvedimento necessario al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione la cui esistenza le era nota.

159.
    Alla luce di quanto sopra, il presente motivo dev'essere respinto.

Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

Sui motivi relativi, da un lato, agli effetti limitati dell'infrazione e, dall'altro, al carattere eccessivo del livello generale delle ammende

Argomenti delle parti

160.
    La ricorrente sostiene che, tenuto conto della limitata gravità dell'infrazione denunciata, il livello generale delle ammende è eccessivo.

161.
    In primo luogo, essa fa rinvio ai criteri enunciati dalla Commissione al punto 168 del preambolo della decisione per determinare il livello generale dell'ammenda, nonché alla prassi decisionale anteriore della Commissione. Per scopo e natura, l'infrazione denunciata nella fattispecie sarebbe analoga a quelle oggetto delle decisioni della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene, GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Polipropilene»), e 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.865 - PVC, GU 1989, L 74, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PVC»). L'ammontare generale delle ammende stabilito in queste ultime pratiche sarebbe stato pari, rispettivamente, al 4% circa e a meno dell'1% del valore del mercato, mentre nella fattispecie l'importo globale delle ammende ascenderebbe a 5,3% del valore del mercato. Sebbene la Commissione abbia il potere di aumentare il livello generale delle ammende, la sua prassi decisionale anteriore fornirebbe nondimeno un'indicazione del livello normale delle ammende.

162.
    La ricorrente fa valere, in secondo luogo, che per valutare la gravità dell'infrazione e determinare di conseguenza il livello generale delle ammende la Commissione è stata obbligata a prendere in considerazione gli effetti concreti dell'infrazione sul mercato (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-107). Occorrerebbe pertanto accertare se l'infrazione abbia provocato una distorsione delle condizioni del mercato.

163.
    Per quanto riguarda gli eventuali effetti della collusione sui prezzi, la ricorrente ammette che vi è stata effettivamente una concertazione sui prezzi annunciati e che l'effetto di annuncio perseguito è stato raggiunto. Tuttavia, a causa delle caratteristiche strutturali e congiunturali del mercato del cartoncino durante il periodo considerato, il livello dei prezzi non sarebbe stato diverso da quello a cui si sarebbe pervenuti in assenza di qualsiasi collusione. Su tale punto, la ricorrente richiama le conclusioni della relazione della London Economics (in prosieguo: la «relazione LE»), studio economico compiuto ai fini del procedimento dinanzi alla Commissione per conto di varie imprese destinatarie della decisione. Essa aggiunge che la Commissione non ha preso in considerazione la concorrenza esercitata da prodotti intercambiabili, mentre questa concorrenza avrebbe notevolmente limitato il margine di manovra dei partecipanti all'intesa in materia di prezzi.

164.
    Essa contesta l'argomentazione svolta dalla Commissione nei punti 135-138 del preambolo della decisione, secondo cui la concertazione sui prezzi annunciati avrebbe necessariamente avuto un sensibile effetto sui prezzi praticati sul mercato.

165.
    Per quanto riguarda gli effetti concreti della collusione sulle quote di mercato, la ricorrente ne contesta del pari l'esistenza. La circostanza che essa stessa abbia acquisito, nel corso del periodo considerato, una quota di mercato del 6,5% dimostrerebbe con ogni evidenza l'insussistenza di simili effetti, anche se tale aumento era riconducibile all'acquisizione di unità produttive.

166.
    La Commissione ricorda che essa non ha il potere di aumentare il livello generale delle ammende (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata) e che un raffronto con il livello generale delle ammende nelle decisioni Polipropilene e PVC è quindi privo di pertinenza.

167.
    Essa non sarebbe tenuta a prendere in considerazione gli effetti concreti dell'infrazione, onde valutare la gravità di quest'ultima e fissare l'importo delle ammende, quando sia dimostrato che la concertazione ha avuto un obiettivo anticoncorrenziale (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punto 310; causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 386, e 6 aprile 1995, causa T-142/89, Boël/Commissione, Racc. pag. II-867, punto 122).

168.
    Inoltre, come è ricordato al punto 115 del preambolo della decisione, gli aumenti di prezzo netti avrebbero rigorosamente seguito, con un certo ritardo, gli aumenti di prezzo annunciati. Ciò sarebbe stato espressamente riconosciuto, con riferimento agli anni 1988 e 1989, persino dall'autore della relazione LE richiamata dalla ricorrente. Orbene, la Commissione avrebbe il potere di prendere in considerazione simili effetti di un'intesa avente un oggetto anticoncorrenziale (v., ad esempio, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punti 276-284, e 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punti 359-364). Del resto, essa non avrebbe mai asserito che gli aumenti di prezzo annunciati siano sempre stati applicati con l'importo globale dell'aumento proposto per tutti i clienti e nello stesso momento (punto 115 del preambolo della decisione).

169.
    Per giunta, i motivi per i quali la concertazione controversa ha necessariamente avuto un effetto sensibile sulle condizioni del mercato sarebbero stati compiutamente esposti ai punti 135-138 del preambolo della decisione. Non vi sarebbe del resto alcun motivo di dubitare della valutazione dei partecipanti all'intesa, che consideravano quest'ultima come una riuscita (punto 137 del preambolo).

170.
    Per quanto riguarda la collusione sulle quote di mercato, la Commissione ricorda come la ricorrente abbia acquisito la sua quota di mercato solo tramitel'acquisizione delle unità produttive esistenti e come la quota di mercato ottenuta corrisponda alle unità acquisite. Ciò premesso, la ricorrente non potrebbe sostenere che l'acquisizione di tale quota di mercato dimostri che la collusione sulle quote di mercato è rimasta priva di effetto concreto.

Giudizio del Tribunale

171.
    La ricorrente formula i suoi argomenti, nelle sue memorie, nell'ambito del motivo relativo agli effetti limitati dell'infrazione. Tuttavia, essi comprendono in realtà due distinti motivi, i quali verranno esaminati separatamente.

- Sugli effetti dell'infrazione

172.
    Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi». E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

173.
    Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, in primo luogo, emerge dalla decisione che la constatazione riguardante il notevole successo conseguito nella realizzazione degli obiettivi si fonda essenzialmente sugli effetti della collusione sui prezzi. Mentre tali effetti sono analizzati nei punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione, la questione se la collusione sulle quote di mercato e quella sugli arresti degli impianti abbiano esplicato effetti sul mercato non è invece oggetto di alcun esame specifico.

174.
    In secondo luogo, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi consente, in ogni caso, di stabilire altresì se le finalità della collusione sui tempi di arresto siano state raggiunte, dal momento che quest'ultima era diretta ad evitare che le iniziative concordate in materia di prezzi fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda.

175.
    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la collusione sulle quote di mercato, la Commissione non sostiene che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG perseguissero l'obiettivo di un congelamento assoluto delle loro quote di mercato. Ai termini del punto 60, secondo comma, del preambolo della decisione, l'intesa sulle quote di mercato non era statica, «ma soggetta ad adeguamenti periodici ed a nuove trattative». Alla luce di questa precisazione, non si può quindi censurare la Commissione per aver concluso che l'intesa aveva conseguito un notevole successo nella realizzazione dei suoi obiettivi senza aver specificamente esaminato nella decisione l'esito della collusione sulle quote di mercato.

176.
    Quanto alla collusione sui prezzi, emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

177.
    Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).

178.
    Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti» (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi, e che «l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato» (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una «stretta relazione lineare» tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: «Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989» (punto 115, secondo comma, del preambolo).

179.
    Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

180.
    Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzidel cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori.

181.
    Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una «stretta relazione lineare». Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: «Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991» (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

182.
    Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione, in particolare ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della «stretta relazione lineare» da essa addotta.

183.
    In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene «inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni» (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

184.
    Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabilenell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

185.
    Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

186.
    Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

187.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 194).

- Sul livello generale delle ammende

188.
    In forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

189.
    Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

«-    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

-    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

-    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

-    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

-    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

-    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese ”seguivano” l'impresa leader, ecc.;

-    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».

190.
    Inoltre, il Tribunale ricorda che emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese.

191.
    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, citate sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punti 105-108, e ICI/Commissione, punto 385).

192.
    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

193.
    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

194.
    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.

195.
    Alla luce di quanto sopra, occorre respingere i motivi relativi agli effetti limitati dell'infrazione e al carattere eccessivo del livello generale delle ammende.

Sul motivo relativo all'insussistenza di un'adeguata motivazione del livello generale delle ammende

196.
    La ricorrente fa valere che la decisione contiene un aumento del livello generale delle ammende di circa il 25% rispetto alle analoghe decisioni anteriori, vale a direle decisioni Polipropilene e PVC, e che, sebbene la Commissione possa aumentare il livello generale delle ammende, essa avrebbe dovuto indicare nella decisione i motivi che giustificano tale aumento.

197.
    Sul punto, si deve ricordare che, come risulta dall'esame del motivo relativo al carattere eccessivo del livello generale delle ammende (v., in particolare, supra, punto 192), tale livello è giustificato alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie e non può essere direttamente raffrontato con i livelli delle ammende stabiliti nel passato dalla Commissione. E' pertanto giocoforza costatare che, nello stabilire tale livello, la Commissione non si è allontanata dalla sua prassi decisionale anteriore in modo tale da far sorgere a suo carico l'obbligo di motivare in termini più esaurienti la sua valutazione della gravità dell'infrazione (v., in particolare, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31).

198.
    Conseguentemente, il motivo dev'essere respinto.

Sui motivi relativi, da un lato, alla violazione dell'obbligo di motivazione e, dall'altro, all'erronea qualificazione della ricorrente come «capofila»

Argomenti delle parti

199.
    La ricorrente ricorda che al punto 170 del preambolo della decisione risulta che alle imprese considerate come «capofila» è stata posta a carico una particolare responsabilità, in quanto esse «sono chiaramente le principali responsabili delle decisioni prese e le promotrici del cartello».

200.
    In primo luogo, questa motivazione sarebbe insufficiente per giustificare l'ammenda irrogata. Le «promotrici del cartello» sarebbero state le imprese che hanno preso l'iniziativa a costituire quest'ultimo, definendone la politica e assicurandone l'osservanza da parte degli altri produttori. Il semplice fatto di partecipare alle riunioni del PWG non sarebbe sufficiente per attribuire un tale ruolo. D'altra parte, la Weig non sarebbe stata considerata come una delle «capofila», malgrado la sua partecipazione alle riunioni del PWG a partire dal 1988. La qualificazione come «capofila» sarebbe stata contestata dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Cionondimeno, e nonostante gli argomenti e gli elementi di prova richiamati, la decisione non avrebbe neppure precisato i motivi sui quali la Commissione basava questa affermazione.

201.
    Quanto all'argomento della Commissione secondo cui il divario tra le ammende (espresse in termini percentuali del fatturato) irrogate alla ricorrente e alla Weig sarebbe minimo, esso andrebbe rigettato. La ricorrente non sarebbe del resto in condizioni di replicare a questo argomento, posto che la decisione non fornirebbe indicazioni precise sulle percentuali del fatturato utilizzate per fissare l'importo delle ammende inflitte alle imprese.

202.
    La ricorrente fa valere, in secondo luogo, che è in ogni caso ingiustificato attribuirle un ruolo di «capofila». Il suo ruolo sarebbe costantemente stato passivo rispetto all'organizzazione e al funzionamento dell'intesa ed essa si sarebbe sempre sforzata di perseguire una politica di concorrenza autonoma. Essa non sarebbe mai stata la cinghia di trasmissione delle decisioni prese in seno al PWG presso i produttori che non vi erano rappresentati.

203.
    Infine, nei limiti in cui la ricorrente sarebbe stata considerata come una delle «capofila» sul motivo che essa sarebbe stata «uno dei principali produttori», essa ricorda che la sua quota di mercato non ha superato, nel corso del periodo considerato, il 6,5%. Per contro, le quote di mercato delle altre imprese considerate come principali produttori sarebbero state comprese tra il 10 e il 20%.

204.
    La Commissione fa rinvio agli argomenti addotti nell'ambito del motivo relativo alla non imputabilità dell'infrazione alla ricorrente (v. supra, punti 105 e 106).

205.
    Essa ricorda quindi come la Weig non sia stata considerata come una delle «capofila» per il fatto che essa non aveva mai svolto un ruolo così importante in seno al PG Paperboard come gli altri grandi produttori (punto 170, terzo comma, del preambolo della decisione). Pur essendo vero che la Weig non era stata considerata come una delle «capofila», la Commissione avrebbe nondimeno tenuto conto del fatto che essa aveva preso parte alle riunioni del PWG. L'ammenda inflitta alla Weig sarebbe pertanto solo di poco inferiore a quella imposta alla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

206.
    La ricorrente ha svolto la sua argomentazione nell'ambito di un unico motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda l'importo dell'ammenda irrogata. Questa argomentazione consta in realtà di due distinti motivi. Essi saranno presi in esame separatamente.

- Sulla motivazione in ordine alla determinazione delle ammende individuali

207.
    Nel corso dell'udienza, la ricorrente si è allineata, in particolare, ad uno dei temi trattati nell'ambito delle difese orali comuni, vale a dire quello dedicato alla motivazione della decisione in ordine alla determinazione delle ammende individuali. Nelle sue memorie depositate dinanzi al Tribunale, essa ha fatto valere che la decisione era insufficientemente motivata allorché qualificava la ricorrente come «capofila» dell'intesa. Essa ha tuttavia sottolineato che le era impossibile replicare a taluni argomenti della Commissione, dato che la decisione non contiene indicazioni sulle percentuali del fatturato prese in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare delle ammende individuali. Ciò premesso, gli argomenti addotti dalla ricorrente nel corso dell'udienza costituiscono solo unosviluppo di quelli già contenuti nelle sue memorie e non vanno considerati come un motivo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

208.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

209.
    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

210.
    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

211.
    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

212.
    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente,alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

213.
    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

214.
    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

215.
    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Petrofina/Commissione, citata, punto 264).

216.
    Sotto questo aspetto, va rilevato che ai termini del punto 170, primo comma, del preambolo della decisione, «le imprese ”capofila”, vale a dire i principali produttori di cartoncino che hanno partecipato al PWG (Cascades, Finnboard, [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió e Stora), hanno una responsabilità specifica in quanto sono chiaramente le principali responsabili delle decisioni prese e le promotrici del cartello».

217.
    Nella decisione si descrive inoltre diffusamente il ruolo centrale del PWG nell'ambito dell'intesa (in particolare, ai punti 36-38 e 130-132 del preambolo).

218.
    Pertanto, la decisione contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la ricorrente è stata considerata dalla Commissione come un'impresa «capofila». Peraltro, la Commissione dichiara di aver tenuto conto del fatto che la Weig non sembra aver svolto un ruolo così importante nell'intesa come gli altri produttori (punto 170, terzo comma, del preambolo), il che costituisce una motivazionesufficiente del fatto che la ricorrente e la Weig non sono state trattate in maniera identica in sede di determinazione dell'importo delle loro ammende.

219.
    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

220.
    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).

221.
    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

222.
    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

223.
    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 221, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

224.
    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

- Sulla qualificazione della ricorrente come «capofila»

225.
    Si deve rilevare che la ricorrente non contesta di aver partecipato alle riunioni del PWG. Essa non contesta neppure la realtà dell'oggetto essenzialmente anticoncorrenziale del PWG né quella dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dalla Commissione.

226.
    Pertanto, senza che sia necessario statuire sulla fondatezza dell'affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente avrebbe informato le Papeterie de Lancey delle decisioni del PWG (v. punto 38, quinto comma, del preambolo della decisione), si deve constatare che essa è stata giustamente considerata come «capofila» ai fini del calcolo dell'ammenda.

227.
    Occorre sottolineare che non è dimostrato che la ricorrente non abbia svolto un ruolo così importante in seno al PWG come le altre imprese considerate come «capofila» dell'intesa (v. anche supra, punti 122 e 123).

228.
    Al riguardo, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che essa avrebbe costantemente svolto un ruolo passivo in seno al PWG. Ciò posto, la Commissione ben poteva, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, trattarla diversamente dalla Weig, avendo quest'ultima trasmesso alla Commissione una dichiarazione del 22 marzo 1993 proveniente dal signor Roos, rappresentante della Feldmühle alle riunioni del PWG (dichiarazione trasmessa alla ricorrente, per eventuali osservazioni, con lettera della Commissione 1° giugno 1993), che confermava che la Weig aveva svolto nell'ambito del PWG un ruolo meno importante di quello degli altri partecipanti alle riunioni di questo organismo.

229.
    Stabilendo nei confronti della ricorrente un'aliquota base del 9% del fatturato realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990, la Commissione non l'ha quindi trattata in maniera discriminatoria rispetto alla Weig, per la quale è stata stabilita un'aliquota base dell'8%, stando alla tabella prodotta dalla Commissione (v. supra, punto 213).

230.
    Inoltre, la circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere. Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio.

231.
    Nel caso di specie, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di concludere che il suo comportamento effettivo sul mercato fosse idoneo a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione accertata.

232.
    E' accertato che essa ha preso effettivamente parte alle iniziative concordate in materia di prezzi annunciando sul mercato gli aumenti di prezzo convenuti. Essa è stata persino la prima impresa ad annunciare in Francia gli aumenti di prezzo del marzo-aprile 1988 e dell'aprile 1991 (v. tabelle B e G allegate alla decisione).

233.
    E' pur vero che la ricorrente afferma che dagli allegati 109 e 117 alla comunicazione degli addebiti risulta che altre imprese si sono lamentate dei prezzi praticati dalla ricorrente. Tuttavia, simili elementi di prova concernenti esempi isolati di un comportamento aggressivo in materia di prezzi non sono atti a dimostrare che essa si sia costantemente comportata in maniera autonoma sul mercato.

234.
    Va rilevato che la Commissione riconosce espressamente che alcuni clienti hanno ottenuto condizioni favorevoli o sconti rispetto ai prezzi annunciati (v. segnatamente, punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Le dichiarazioni di alcuni clienti, addotte dalla ricorrente, secondo le quali quest'ultima si sarebbe costantemente sforzata di offrire le condizioni di prezzo più competitive, non dimostrano quindi affatto un comportamento in contrasto con quello concordato con le altre imprese.

235.
    Oltretutto, la ricorrente ha espressamente ammesso nelle proprie memorie che, nel corso del periodo considerato dalla decisione, essa ha aumentato la propria quota di mercato solo grazie all'acquisizione di unità produttive. Nulla consente quindi di ritenere che i suoi prezzi di transazione siano stati sensibilmente inferiori a quelli degli altri produttori partecipanti alla collusione sui prezzi.

236.
    Alla luce di quanto precede, il motivo relativo all'erronea qualificazione della ricorrente come «capofila» dell'intesa va parimenti respinto.

Sul motivo relativo al ricorrere di circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

237.
    La ricorrente sostiene che la Commissione, nel fissare l'importo dell'ammenda, non ha debitamente tenuto conto di quattro circostanze attenuanti.

238.
    La prima circostanza sarebbe costituita dalla costrizione esercitata sulla ricorrente dagli altri produttori del settore.

239.
    La seconda sarebbe la politica di libera concorrenza perseguita dalla ricorrente.

240.
    La terza sarebbe la sua collaborazione nel corso dell'inchiesta. La Commissione non avrebbe potuto legittimamente distinguere a seconda che l'impresa interessata avesse o no contestato, nel corso del procedimento amministrativo, gli elementi di fatto diretti contro di essa.

241.
    Una riduzione dell'ammenda come contropartita della non contestazione degli elementi di fatto accertati dalla Commissione rischierebbe di dar luogo a decisioni scorrette, poiché le imprese sarebbero incentivate a non contestare tali elementi, pur possedendo elementi di prova attestanti la loro inesattezza, semplicemente nell'intento di giovarsi di una riduzione sostanziale di un'ammenda eventuale. Ciò avrebbe come conseguenza quella di spostare l'esame dei fatti dalla fase del procedimento dinanzi alla Commissione a quella del procedimento dinanzi al giudice comunitario, il che sarebbe manifestamente contrario alla ripartizione dei compiti prevista nel Trattato.

242.
    La posizione adottata dalla Commissione rischierebbe di dar luogo a discriminazioni, date le difficoltà connesse alla determinazione delle imprese che non hanno contestato gli elementi di fatto della Commissione. Interrogandosi sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a trattare la Sarrió come un'impresa che non ha contestato i suoi accertamenti di fatto, la ricorrente rileva come il verbale dell'audizione dinanzi alla Commissione costituisca per l'appunto la dimostrazione delle difficoltà insite nell'applicazione di un tale criterio.

243.
    Difficoltà analoghe non si riconnetterebbero ad un criterio di collaborazione fondato sul contributo dell'impresa, mediante la produzione di prove materiali e tangibili, all'istruzione della pratica. Orbene, la ricorrente avrebbe dato prova di una simile collaborazione nel corso dell'inchiesta, avendo essa fornito alla Commissione tutti i documenti in suo possesso e avendole comunicato importanti informazioni, come quelle relative al numero delle riunioni del PWG alle qualiaveva partecipato. La Commissione avrebbe quindi dovuto tener conto della sua collaborazione al momento della fissazione dell'importo dell'ammenda.

244.
    Avrebbe scarsa rilevanza che le prove fornite alla Commissione costituissero parte integrante delle risposte della ricorrente alle richieste di informazioni inviate dall'istituzione. Infatti, come sarebbe dimostrato dai casi della Rena e della Stora, la Commissione avrebbe deciso di ridurre le ammende anche quando elementi di prova erano stati forniti in risposta a richieste formulate ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17.

245.
    La ricorrente aggiunge che risulta dai punti 30, 40, 93 e 170 del preambolo della decisione che gli elementi di prova da essa forniti hanno rivestito un ruolo determinante nell'accertamento dell'infrazione. Anche se così non fosse, ciò nulla cambierebbe al fatto che la ricorrente ha, in ogni caso, collaborato con la Commissione nell'accertamento dell'infrazione.

246.
    La ricorrente ritiene infine che sia stata omessa una quarta circostanza attenuante. Essa ricorda come la Commissione certamente non sia, in via generale, tenuta a tener conto della situazione finanziaria delle imprese alle quali sono inflitte ammende (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 372). Tuttavia, essa prosegue, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui il pagamento dell'ammenda inflitta alla ricorrente rischierebbe di provocare uno stato d'insolvenza dell'impresa, si dovrebbe tener conto della situazione finanziaria di quest'ultima.

247.
    La Commissione ritiene che le prime due asserite circostanze attenuanti siano già state confutate nell'ambito dei motivi riguardanti la non imputabilità della concertazione alla ricorrente (v. supra, punti 105 e 106) e l'erronea qualificazione di quest'ultima come «capofila» (v. supra, punti 204 e seguenti).

248.
    Quanto alla terza circostanza addotta, essa ricorda come la ricorrente non abbia alcun interesse a sostenere che la Commissione non aveva il potere, in sede di calcolo delle ammende, di tener conto del comportamento collaborativo delle imprese che non avevano contestato gli accertamenti di fatto della Commissione.

249.
    La convenuta sostiene che essa deve prendere in considerazione la collaborazione dimostrata dalle imprese, quando tale collaborazione abbia sostanzialmente agevolato l'accertamento dell'infrazione (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393). Orbene, l'assenza di contestazione dei fatti agevolerebbe, così come la produzione di elementi di prova, l'accertamento dell'infrazione ad opera della Commissione.

250.
    La presa in considerazione dell'assenza di contestazione dei fatti da parte di alcune imprese non produrrebbe nessuna delle gravi conseguenze menzionate dalla ricorrente. Come sarebbe dimostrato dalla decisione, la Commissione non avrebbe fatto leva unicamente sulle ammissioni delle imprese coinvolte dalla sua inchiesta. Inoltre, il verbale dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione non conterrebbealcun elemento che confermi i timori della ricorrente circa i rischi di discriminazione.

251.
    In ogni caso, la Commissione nega che la ricorrente abbia collaborato attivamente nel corso del procedimento precontenzioso. Richiamandosi alla motivazione della decisione (punti 40-102 del preambolo), essa contesta inoltre che i documenti prodotti dalla ricorrente siano stati particolarmente utili.

252.
    Infine, la Commissione non sarebbe tenuta, nel fissare l'ammenda, a tener conto della situazione finanziaria dell'impresa interessata (sentenze della Corte IAZ e a./Commissione, citata, punti 54 e 55, e, nello stesso senso, 12 luglio 1984, causa 81/83, Busseni/Commissione, Racc. pag. 2951, punto 22). Si tratterebbe invece di una circostanza di cui tener conto al momento del pagamento dell'ammenda (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 135).

Giudizio del Tribunale

253.
    Per quanto riguarda le prime due circostanze addotte dalla ricorrente, si è già constatato (v. supra, punti 108 e seguenti e 225 e seguenti) che la ricorrente non ha provato, da un lato, che essa aveva partecipato alle riunioni degli organismi del PG Paperboard unicamente sotto costrizione e, dall'altro, che essa si era costantemente sforzata di perseguire una politica di libera concorrenza.

254.
    Quanto alla terza circostanza, basata su una collaborazione della ricorrente con la Commissione, occorre ricordare che l'impresa, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, non ha riconosciuto come fondato nessuno degli elementi di fatto accertati nei suoi confronti.

255.
    La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393).

256.
    L'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione, consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda.

257.
    Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti dedotti dalla Commissione nella comunicazione stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare, come ha fatto la ricorrente, che non si pronuncia sui fatti allegati dalla Commissione. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.

258.
    Di conseguenza, poiché la Commissione dichiara, al punto 172, primo comma, del preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, i principali fatti invocati dalla Commissione, è giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali allegazioni.

259.
    Supponendo anche che la Commissione abbia applicato un criterio illegittimo per ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Poiché, con i suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una riduzione illegittima dell'ammenda, essa non può quindi essere accolta.

260.
    In ordine all'argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe fornito alla Commissione tutti i documenti in suo possesso e le avrebbe comunicato informazioni importanti, si deve rilevare che la ricorrente ammette di aver trasmesso i documenti e le informazioni di cui trattasi in risposta a richieste di informazioni rivoltele ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17. Orbene, è giurisprudenza costante che una collaborazione all'inchiesta che non vada oltre ciò che discende dagli obblighi che incombono alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell'ammenda (v., ad esempio, sentenza Solvay/Commissione, citata, punti 341 e 342).

261.
    La ricorrente non può fondatamente sostenere che le riduzioni dell'ammenda concesse alla Stora e alla Rena dimostrino che debba essere presa in considerazione una collaborazione consistente in risposte fornite a richieste di informazioni.

262.
    Invero, la Stora ha fornito alla Commissione dichiarazioni contenenti una descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione dei diversi produttori. Con tali dichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni benpiù dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17.

263.
    Quanto alla Rena, la ricorrente non ha contestato l'affermazione, contenuta al punto 171, secondo comma, del preambolo della decisione, secondo cui questa impresa aveva «fornito volontariamente alla Commissione importanti prove documentali».

264.
    Emerge dalle considerazioni che precedono che la Commissione non era tenuta a ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in considerazione di una collaborazione dimostrata nel corso del procedimento amministrativo.

265.
    Infine, quanto alla quarta circostanza attenuante, relativa all'asserita incapacità della ricorrente di versare l'ammenda inflittale, è sufficiente rilevare che spetta alla Commissione statuire, se del caso e tenuto conto della situazione economica attuale dell'impresa, sull'opportunità di termini o di dilazioni di pagamento (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 135).

266.
    Il presente motivo deve pertanto essere disatteso.

267.
    Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

268.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, in accoglimento delle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Vesterdorf
Briët
Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

     Fatti all'origine della controversia

II - 2

     Procedimento

II - 6

     Conclusioni delle parti

II - 7

     Sulla domanda di annullamento della decisione

II - 8

         Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa

II - 8

             Argomenti delle parti

II - 8

             Giudizio del Tribunale

II - 9

         Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di riservatezza

II - 12

             Argomenti delle parti

II - 12

             Giudizio del Tribunale

II - 12

         Sul motivo relativo alla violazione del principio di collegialità

II - 13

             Argomenti delle parti

II - 13

             Giudizio del Tribunale

II - 13

         Sul motivo relativo all'esistenza di divergenze tra la decisione e un comunicato stampa della Commissione del 13 luglio 1994

II - 14

             Argomenti delle parti

II - 14

             Giudizio del Tribunale

II - 15

         Sul motivo relativo alla non imputabilità della concertazione alla ricorrente

II - 16

             Argomenti delle parti

II - 16

             Giudizio del Tribunale

II - 20

         Sul motivo relativo alla non imputabilità alla Cascades del comportamento della Duffel e della Djupafors anteriore all'acquisizione di queste imprese

II - 24

             Argomenti delle parti

II - 24

             Giudizio del Tribunale

II - 25

     Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

II - 29

         Sui motivi relativi, da un lato, agli effetti limitati dell'infrazione e, dall'altro, al carattere eccessivo del livello generale delle ammende

II - 29

             Argomenti delle parti

II - 29

             Giudizio del Tribunale

II - 31

                 - Sugli effetti dell'infrazione

II - 31

                 - Sul livello generale delle ammende

II - 35

         Sul motivo relativo all'insussistenza di un'adeguata motivazione del livello generale delle ammende

II - 37

         Sui motivi relativi, da un lato, alla violazione dell'obbligo di motivazione e, dall'altro, all'erronea qualificazione della ricorrente come «capofila»

II - 38

             Argomenti delle parti

II - 38

             Giudizio del Tribunale

II - 39

                 - Sulla motivazione in ordine alla determinazione delle ammende individuali

II - 39

     - Sulla qualificazione della ricorrente come «capofila»

II - 43

         Sul motivo relativo al ricorrere di circostanze attenuanti

II - 44

             Argomenti delle parti

II - 44

             Giudizio del Tribunale

II - 46

     Sulle spese

II - 49


1: Lingua processuale: il francese.