SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
14 maggio 1998 (1)
«Concorrenza Art. 85, n. 1, del Trattato CE Nozione d'infrazione unica
Scambio d'informazioni Ingiunzione Ammenda Determinazione
dell'importo Metodo di calcolo Motivazione Circostanze attenuanti»
Nella causa T-334/94,
Sarrió SA, società di diritto spagnolo con sede in Pamplona (Spagna), con gli avv.ti
Antonio Creus Carreras, del foro di Barcellona, Alberto Mazzoni, del foro di
Milano, Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, del foro di Napoli, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1°,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Lyal,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e dall'avv. Alberto Dal Ferro,
del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos
Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della
Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 Cartoncino; GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora
P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal
25 giugno all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
- 1.
- La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994,
94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE
(IV/C/33.833 Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»),
rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio
1994 [C(94) 2135 def.] (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto
un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti
responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 2.
- Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre
tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
- 3.
- Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con
centro grigio (carta riciclata), utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non
alimentari.
- 4.
- Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con
uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti
alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo
esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30%
circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in
misura minore, nel settore della grafica.
- 5.
- La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino
SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del
cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei
cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore
grafico.
- 6.
- Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation,
un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di
cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una
denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di
cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti
di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza
di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare
pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto
del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese
di dicembre 1990.
- 7.
- Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa
una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative
al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia
depositata dalla BPIF.
- 8.
- Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14,
n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento
d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in
prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza
comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria
del settore del cartoncino.
- 9.
- In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni
e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della
decisione.
- 10.
- Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di
informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a
concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior
parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 11.
- Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima
disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli
addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi
rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente.
L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
- 12.
- Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui
dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard
the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH
& Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale
BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse
Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB
(MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena
Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK)
Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española
SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1
del trattato CE per aver partecipato:
nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine
del 1990,
nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine
dell'aprile 1991,
nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,
negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei
quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate
per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la
concorrenza;
hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in
ciascuna valuta nazionale;
hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di
prezzo in tutta la Comunità;
hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote
di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure
concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di
garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi,
tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di
utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per
le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
xv) Sarrió SpA, un'ammenda di 15 500 000 di ECU;
(...)».
- 13.
- Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo
denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»),
costituito da diversi gruppi o comitati.
- 14.
- Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un «Presidents
Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli
dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
- 15.
- Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella
concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso
adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli
aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
- 16.
- Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale
partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle
imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
- 17.
- Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo:
il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se,
ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di
prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in
materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine
di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
- 18.
- Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in
particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini
inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al
predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori
commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte
all'anno.
- 19.
- Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del
PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla
società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la
maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni
periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità.
Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati
erano trasmessi ai partecipanti.
- 20.
- La ricorrente, la Sarrió SA (in prosieguo: la «Sarrió»), è una società sorta da una
fusione intervenuta nel 1990 tra la divisione cartoncino del principale produttore
italiano, la Saffa, con il produttore spagnolo Sarrió (punto 11 del preambolo della
decisione). La Sarrió ha inoltre acquisito, nel 1991, il produttore spagnolo Prat
Carton (medesimo punto).
- 21.
- La Sarrió è stata ritenuta responsabile della partecipazione della Prat Carton al
cartello di cui trattasi per tutta la durata di tale partecipazione (punto 154 del
preambolo della decisione).
- 22.
- La Sarrió fabbrica essenzialmente cartoncino GD, ma produce anche cartoncino
GC.
Procedimento
- 23.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1994
la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 24.
- Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti
proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94,
T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-337/94,
T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
- 25.
- La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli
atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la
causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa
T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
- 26.
- Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo,
ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo,hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94
e T-342/94).
- 27.
- Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia
rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio
1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo
1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella
Raccolta).
- 28.
- Con lettera 5 febbraio 1997 il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un
incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale
riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94,
T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94,
T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che
si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
- 29.
- Con ordinanza 4 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione ampliata del
Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione
orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una
domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.
- 30.
- Con ordinanza 20 giugno 1997 è stata accolta la domanda di trattamento riservato
presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento
prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
- 31.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso
di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento,
chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati
documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
- 32.
- Le parti nelle cause menzionate al punto 28 hanno svolto le loro osservazioni orali
ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal
25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
- 33.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione;
in subordine, annullare l'art. 2 della decisione nonché l'art. 3 nella parte in
cui infligge un'ammenda di 15 500 000 ECU alla ricorrente;
in ulteriore subordine, ridurre l'ammontare di tale ammenda;
condannare la convenuta a tutte le spese.
- 34.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento della decisione
A Sul motivo di ordine procedurale e formale relativo alla violazione dei diritti della
difesa
Argomenti delle parti
- 35.
- La ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa in quanto la
Commissione avrebbe preso in considerazione (al punto 79 del preambolo della
decisione), come elemento di prova dell'infrazione, un documento rinvenuto presso
la Finnboard (UK) Ltd nel corso degli accertamenti effettuati nell'aprile 1991 (in
prosieguo: il «listino Finnboard»). Essa rileva come questo documento le sia stato
inviato soltanto il 28 aprile 1994, vale a dire ben oltre la data di deposito della sua
risposta alla comunicazione degli addebiti e successivamente all'audizione dinanzi
alla Commissione. Tale ritardo ingiustificato l'avrebbe privata della possibilità di
esprimere il proprio punto di vista sul significato effettivo del documento, sul
contesto in cui esso è stato stilato, nonché sulle conclusioni che la Commissione ne
aveva tratto (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La
Roche/Commissione, Racc. pag. 461). Inoltre, la trasmissione del documento,
avvenuta il 28 aprile 1994, non avrebbe sanato tale violazione.
- 36.
- La Commissione ribatte che il documento in questione è stato inviato alla Sarrió
con una lettera di accompagnamento in data 28 aprile 1994. In tale lettera, il
contenuto del documento nonché le conclusioni che la Commissione ne aveva tratto
venivano pienamente spiegati. Poiché nella lettera 28 aprile 1994 veniva inoltre
offerta alla Sarrió la possibilità di presentare per iscritto eventuali osservazioni, essa
avrebbe potuto manifestare in tempo utile la propria opinione sul valore probatorio
del documento in questione (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa
T-4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 36).
Giudizio del Tribunale
- 37.
- Il listino Finnboard è stato rinvenuto dalla Commissione nel corso degli
accertamenti compiuti presso gli uffici della Finnboard (UK) Ltd nell'aprile 1991
ed è stato trasmesso alla ricorrente con una lettera di spiegazioni circa sedici mesi
dopo l'invio della comunicazione degli addebiti.
- 38.
- Per giurisprudenza del Tribunale, discende dal combinato disposto dell'art. 19, n. 1,
del regolamento n. 17 e degli artt. 2 e 4 del regolamento della Commissione 25
luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi
1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), che la
Commissione deve comunicare gli addebiti che essa contesta alle imprese e
associazioni interessate e può prendere in considerazione nelle sue decisioni
soltanto quegli addebiti sui quali queste ultime hanno avuto modo di manifestare
il proprio punto di vista (sentenza 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e
T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 47).
- 39.
- Del pari, il rispetto dei diritti della difesa in un procedimento che può risolversi in
sanzioni come quella di cui trattasi impone che le imprese ed associazioni di
imprese interessate siano messe in grado, già durante il procedimento
amministrativo, di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla
pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegate dalla Commissione
(sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 11, e del Tribunale 18
dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR
e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 39).
- 40.
- Nel caso di specie, con la trasmissione del documento di cui trattasi non è stata
contestata alcuna censura nuova rispetto a quelle figuranti nella comunicazione
degli addebiti. Infatti, si evince chiaramente dalla lettera di accompagnamento del
listino Finnboard che quest'ultimo costituisce soltanto un elemento di prova
supplementare dell'esistenza di un piano comune di fissazione dei prezzi, censura
già dettagliatamente esposta nella comunicazione degli addebiti.
- 41.
- In ogni caso, è stata espressamente offerta alla ricorrente, nella lettera di
accompagnamento del documento, la possibilità di far conoscere, durante il
procedimento amministrativo e nel termine di dieci giorni, il suo punto di vista su
tale elemento probatorio. Di conseguenza, la Commissione non ha impedito alla
ricorrente di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore
probatorio del documento trasmesso (sentenze della Corte Hoffmann-La
Roche/Commissione, citata, punto 11, e 25 ottobre 1983, causa 107/82,
AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 27).
- 42.
- Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.
B Nel merito
Sul motivo riguardante l'assenza di concertazione sui prezzi di transazione e la
violazione dell'obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
- 43.
- La ricorrente ammette di aver partecipato ad una concertazione sui prezzi
annunciati, ma nega che la concertazione abbia riguardato i prezzi di transazione.
Oltre ai documenti prodotti nelle sue memorie, i quali dimostrerebbero che i prezzi
di transazione non erano allineati ai prezzi annunciati, a sostegno della sua
affermazione essa fa valere la forza negoziale di ciascun cliente, l'andamento della
domanda e dei costi di produzione e le caratteristiche specifiche del mercato del
cartoncino, tra cui il meccanismo degli annunci periodici degli aumenti di prezzo
e l'elevato grado di trasparenza del mercato.
- 44.
- Essa ritiene che la Commissione non abbia spiegato in termini chiari se intendeva
sostenere che era stata messa in atto una concertazione non soltanto sui prezzi
annunciati, ma anche sui prezzi di transazione. Ora, diversamente da quanto
asserisce la Commissione, la distinzione tra questi due tipi di concertazione
rivestirebbe, in considerazione dei diversi effetti prodotti, un'importanza
fondamentale (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85,
C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström
Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307). Nella replica, la ricorrente
sostiene che le incertezze relative all'oggetto della concertazione costituiscono di
per sé una violazione delle esigenze di motivazione e di precisione delle decisioni
che constatano una violazione delle regole di concorrenza. Questa violazione
comporterebbe di conseguenza una grave lesione delle legittime prerogative della
difesa.
- 45.
- Secondo la Commissione, è incomprensibile come la ricorrente possa affermare di
aver partecipato ad una concertazione sui prezzi e sostenere nel contempo che gli
aumenti dei prezzi applicati non erano il risultato di tale concertazione. Essa
sottolinea come la decisione (in particolare ai punti 72-102 del suo preambolo)
rinvii tanto ai documenti che dimostrano la concertazione relativa a ciascun
aumento annunciato nell'ambito dell'intesa quanto ai documenti con i quali ciascun
produttore ha effettivamente annunciato l'aumento in questione.
- 46.
- Essa fa poi valere che la distinzione tra una concertazione sui prezzi annunciati e
una concertazione sui prezzi di transazione non è pertinente nel caso di specie. La
concertazione in seno al PWG e al JMC non avrebbe avuto ad oggetto soltanto i
prezzi annunciati, ma si sarebbe estesa anche all'adozione delle decisioni relative
ad aumenti periodici di prezzo per ciascun tipo di prodotto, nonché all'applicazione
di tali aumenti simultanei in tutta la Comunità (v. prove documentali menzionate
ai punti 74-90, 92 e 94-96 del preambolo della decisione).
- 47.
- Inoltre, tenuto conto delle prove di una concertazione nell'ambito dei comitati cui
la ricorrente ha partecipato, sarebbe impossibile sostenere che gli annunci di prezzo
non abbiano eliminato l'incertezza di ciascuna impresa in ordine al comportamento
dei suoi concorrenti e che la ricorrente abbia effettuato gli aumenti di prezzo
indipendentemente dalla concertazione (v. sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991,
causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867, punti 122 e 123).
Giudizio del Tribunale
- 48.
- Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate nella detta disposizione
hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, durante il periodo di
riferimento, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori
di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «deciso aumenti periodici dei
prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale» e «hanno
programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la
Comunità».
- 49.
- La ricorrente riconosce di aver fatto parte dei quattro organismi del PG
Paperboard e non ha negato, né nelle sue memorie né nelle risposte ai quesiti
rivoltile dal Tribunale in udienza, di aver partecipato ad una concertazione sui
prezzi annunciati a partire dal 1988.
- 50.
- Prima di esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui la concertazione non
riguardava i prezzi di transazione, occorre stabilire se la Commissione abbia
effettivamente sostenuto nella decisione che la concertazione riguardava tali prezzi.
- 51.
- Al riguardo si deve constatare, in primo luogo, che l'art. 1 della decisione non
contiene alcuna precisazione sul prezzo che è stato oggetto degli aumenti
concordati.
- 52.
- In secondo luogo, non risulta dalla decisione che la Commissione abbia sostenuto
che i produttori avevano fissato, o avevano l'intenzione di fissare, prezzi di
transazione uniformi. In particolare, i punti 101 e 102 del preambolo, che
esaminano «l'effetto delle iniziative concordate in materia di prezzi sulle
quotazioni», dimostrano che, secondo la Commissione, le iniziative in materia di
prezzi riguardavano i prezzi di catalogo ed erano diretti a determinare un aumento
dei prezzi di transazione. Vi si rileva in particolare quanto segue: «Anche se tutti
i produttori avessero fermamente sostenuto l'applicazione dell'intero aumento, le
possibilità a disposizione dei clienti di passare ad una qualità o tipo più economico
avrebbero comportato da parte del produttore alcune concessioni ai propri clienti
tradizionali per quanto riguarda le date di entrata in vigore oppure altri incentivi
sotto forma di ribassi per tonnellata o sconti per grossi ordinativi al fine di
consentire al cliente di accettare globalmente l'aumento del prezzo di base.
L'incremento dei prezzi avrebbe pertanto richiesto inevitabilmente un certo periodo
di tempo prima di poter essere applicato» (punto 101, sesto comma, del
preambolo).
- 53.
- Si evince pertanto dalla decisione che, secondo la Commissione, lo scopo dellacollusione tra i produttori in materia di prezzi era di far sì che gli aumenti
concordati di prezzi annunciati determinassero un aumento dei prezzi di
transazione. Risulta, al riguardo, dal punto 101, primo comma, del preambolo della
decisione che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo
convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di
garantire che essi fossero imposti ai clienti». Le circostanze del caso di specie si
differenziano quindi da quelle esaminate dalla Corte nella sentenza Ahlström
Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, in quanto la Commissione non sostiene nella
decisione, diversamente da quanto ha fatto nella decisione su cui è intervenuta
quest'ultima sentenza, che le imprese hanno messo in atto una concertazione
riguardante direttamente i prezzi di transazione.
- 54.
- Quest'analisi è avvalorata dai documenti prodotti dalla Commissione.
- 55.
- In particolare, l'allegato 109 alla comunicazione degli addebiti contiene un
resoconto della riunione del JMC tenutasi il 16 ottobre 1989, dal quale risulta
quanto segue:
«d) Olanda
(...)
Problemi notevoli presso alcuni grossi acquirenti, in particolare l'IMCA,
secondo cui la Cascades e la Van Duffel continuano a praticare prezzi folli,
creando difficoltà sia alla KNP sia ai finlandesi.
(...)
f) Belgio
Situazione analoga a quella registrata in Olanda. La Finnboard era riuscita
a far accettare l'aumento dei prezzi alla Van Genechten ma è stata costretta
a chiederle un nuovo incontro in seguito alle concessioni fatte in Belgio
(dalla Cascades). Manterremo una linea di fermezza e ci attendiamo dalla
Beghin, dalla Cascades e dalla KNP che assumano lo stesso atteggiamento.
(...)
h) Italia
La Saffa ha grosse difficoltà con i prezzi all'importazione praticati dalla
Kopparfors, dalla Finnboard e persino dalla Cascades.
Le consegne della Saffa sono notevolmente diminuite, le importazioni
mostrano un forte aumento.
La Saffa invita con forza gli importatori a rispettare le direttive in materia
di prezzi che sono state rese note».
- 56.
- Questo documento dimostra chiaramente che, sebbene i produttori abbiano
accettato, in linea generale, che ciascuno di essi tratti i prezzi di transazione con
i propri clienti, ogni produttore, in particolare la ricorrente, espressamente
menzionata nell'allegato sopra citato, si aspettava che i suoi concorrenti
applicassero prezzi di transazione conformi ai prezzi concordati, per lo meno nel
senso che le trattative individuali non dovevano vanificare l'effetto degli aumenti
concordati dei prezzi di catalogo.
- 57.
- Inoltre, la ricorrente ha ammesso in udienza che i prezzi annunciati sono stati
utilizzati come prima base negoziale dei prezzi di transazione nelle trattative con
i clienti, circostanza questa che conferma che l'obiettivo finale era l'aumento dei
prezzi di transazione. A tale riguardo, è sufficiente sottolineare che la fissazione di
prezzi di catalogo uniformi, concordata tra i produttori, sarebbe del tutto priva di
significato se i detti prezzi fossero effettivamente destinati a non produrre alcun
effetto sui prezzi di transazione.
- 58.
- Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui le incertezze relative all'oggetto
della concertazione costituirebbero di per sé una violazione delle esigenze di
motivazione, si deve ricordare che l'art. 1 della decisione non contiene alcuna
precisazione sul prezzo che è stato oggetto della collusione.
- 59.
- Ciò premesso, il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo
preambolo, secondo una giurisprudenza ben consolidata (v., ad esempio, sentenza
della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73,
111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124).
- 60.
- Nel caso di specie, risulta da quanto precede che la Commissione ha
adeguatamente spiegato, nel preambolo della decisione, che la concertazione
riguardava i prezzi di catalogo e aveva come obiettivo un aumento dei prezzi di
transazione.
- 61.
- Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo riguardante la mancata partecipazione ad un'intesa diretta al congelamento
delle quote di mercato ed al controllo dell'offerta
Argomenti delle parti
- 62.
- Tale motivo si articola in tre parti.
- 63.
- Nella prima parte, la ricorrente fa valere che la Commissione non dispone di prove
attestanti l'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di
mercato né di una concertazione diretta al controllo dell'offerta. Anche
supponendo che l'esistenza di tali concertazioni venisse adeguatamente dimostrata,
la Commissione non avrebbe provato la partecipazione della ricorrente alle
concertazioni stesse. In particolare, la ricorrente contesta il valore probatorio di
numerosi allegati alla comunicazione degli addebiti sui quali si è basata la
Commissione nella sua decisione.
- 64.
- In primo luogo, l'allegato 73, una nota interna della Mayr-Melnhof, dimostrerebbe
esclusivamente la concertazione sui prezzi, spiegherebbe le conseguenze di una
rigorosa politica dei prezzi e proverebbe che non è stata esercitata alcuna pressione
da parte della ricorrente sulla Mayr-Melnhof affinché quest'ultima non
incrementasse la sua quota di mercato mediante un abbassamento dei prezzi. La
ricorrente si richiama al riguardo alla spiegazione fornita dalla Mayr-Melnhof nella
sua lettera 23 settembre 1991 (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti).
- 65.
- In secondo luogo, l'allegato 102, una nota della Rena, riguarderebbe una riunione
del Nordic Paperboard Institute (in prosieguo: l'«NPI»), associazione di cui la
ricorrente non faceva parte.
- 66.
- In terzo luogo, le dichiarazioni della Stora non costituirebbero da sole elementi di
prova sufficienti. Per di più, la Stora avrebbe posto ripetutamente in rilievo la
relativa autonomia di cui godevano le varie imprese per quanto riguarda, in
particolare, le quote di produzione e i tempi di arresto dei loro impianti (v. punti
57, 59, 60, 69, 70 e 71 del preambolo della decisione). Le dichiarazioni della Stora
confermerebbero inoltre che non era stato attuato alcun sistema di controllo di
un'intesa sulle quantità. Ora, l'assenza di un sistema di controllo dell'andamento
delle quantità smentirebbe chiaramente l'esistenza di un'intesa in materia. Del
resto, le dichiarazioni della Stora rifletterebbero esclusivamente l'opinione
personale di quest'ultima circa l'opportunità di adottare misure dirette al controllo
delle quantità di produzione e delle vendite.
- 67.
- Nella seconda parte del motivo, la ricorrente fa valere che l'evoluzione delle quote
di mercato delle diverse imprese dimostra che non vi è stata alcuna concertazione
volta a congelare le quote di mercato e che, anche ammettendo che vi sia stata una
concertazione tra talune imprese, essa non vi ha comunque partecipato.
- 68.
- Per quanto riguarda l'evoluzione generale delle quote di mercato, essa rileva come
nuove e importanti capacità siano state create da taluni produttori, in particolare
dalla Iggesund (MoDo) e dalla Mayr-Melnhof, nel corso del periodo di cui trattasi.
- 69.
- Essa sottolinea inoltre come la quota complessiva del mercato comunitario da essa
detenuta sia diminuita, passando dal 14,3% nel 1987 all'11,7% nel 1990. A suo
parere, questa diminuzione non è compatibile con l'affermazione della
Commissione secondo cui essa avrebbe partecipato ad un'intesa volta al
congelamento delle quote di mercato dei vari produttori. Per quanto riguarda la
Prat Carton, la diminuzione del 9% circa della sua quota complessiva del mercato
comunitario, registrata nel periodo 1987-1990, attesterebbe altresì la totale
mancanza di una sua partecipazione ad una qualsivoglia concertazione diretta al
congelamento delle quote di mercato.
- 70.
- Nella terza parte del motivo, la ricorrente sostiene che il suo comportamento in
relazione agli arresti degli impianti e alle esportazioni verso i mercati extra europei
contraddice del pari le affermazioni della Commissione.
- 71.
- Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la Commissione ritiene che gli
elementi di prova dai quali ha tratto argomento, in particolare le dichiarazioni della
Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti) e gli allegati 73 e 102 alla
comunicazione degli addebiti, siano ampiamente sufficienti per dimostrare
l'esistenza di un'intesa volta al congelamento delle quote di mercato e al controllo
dell'offerta nonché la partecipazione della ricorrente a questi elementi dell'intesa.
- 72.
- Quanto alla seconda parte del motivo, essa afferma di essersi basata su prove
documentali attestanti l'esistenza di un'intesa sul congelamento delle quote di
mercato e sottolinea come l'argomentazione della ricorrente relativa all'evoluzione
delle quote di mercato delle diverse imprese sia conseguentemente irrilevante per
accertare se fosse stata attuata un'intesa del genere. Inoltre, sarebbe espressamente
riconosciuto nella decisione che vi è stata una lenta evoluzione delle quote di
mercato di talune imprese, quote di mercato che venivano annualmente rinegoziate
(punti 60 e 131 della decisione). Comunque, l'art. 85 vieterebbe le intese che hanno
per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza, indipendentemente
dall'entità del risultato conseguito.
- 73.
- Per quanto riguarda, in particolare, gli argomenti della ricorrente relativi
all'evoluzione delle proprie quote di mercato, la Commissione ricorda che
l'infrazione riguardava tutto il mercato comunitario. La ricorrente avrebbe fatto
parte del PWG in seno al quale venivano tenute le discussioni sulle quote di
mercato. Nel 1989 l'amministratore delegato della Saffa sarebbe stato persino
nominato vicepresidente del PG Paperboard.
- 74.
- La Commissione rileva infine come l'affermazione della ricorrente secondo cui essa
avrebbe sempre tenuto un comportamento autonomo non sia suffragata da alcun
elemento di prova. Per di più, anche nell'ipotesi in cui la ricorrente avesse violato
l'intesa, ciò non toglierebbe nulla all'infrazione commessa (sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata).
- 75.
- Infine, con riguardo alla terza parte del motivo, la Commissione fa valere che la
Stora ha confermato, come risulta dall'allegato 39 alla comunicazione degli
addebiti, che il PWG aveva previsto e istituito un sistema per ristabilire l'equilibrio
e controllare la produzione in modo da mantenere i prezzi ad un livello costante.
Pertanto, il fatto che la situazione del mercato o il buon funzionamento dell'intesa
non abbia costretto la ricorrente, secondo quanto essa stessa asserisce, a ricorrere
all'arresto concordato degli impianti non avrebbe alcuna incidenza sulla sua
responsabilità e sulla sua partecipazione all'intesa sul controllo delle quote di
mercato e delle quantità.
Giudizio del Tribunale
1. Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di
mercato e di una concertazione diretta al controllo dell'offerta
- 76.
- Quanto alla prima parte del motivo, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della
decisione, le imprese menzionate in tale disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1,
del Trattato partecipando, durante il periodo di riferimento, ad un accordo ed a
pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità
hanno, in particolare, «raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle
quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» e
«adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate
per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire
l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».
- 77.
- Secondo la Commissione, questi due tipi di collusione, presi in considerazione nella
decisione sotto la voce «Controllo delle quantità», hanno avuto inizio durante il
periodo di riferimento ad opera dei partecipanti alle riunioni del PWG. Infatti,
risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione, che i veri compiti
del PWG, come descritti dalla Stora, «comprendevano la discussione e la
concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo
e capacità».
- 78.
- Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sulle quote di mercato, nella
decisione (punto 37, quinto comma, del preambolo) si espone quanto segue: «Per
quanto riguarda i passi compiuti per introdurre aumenti di prezzo, il PWG ha
tenuto discussioni approfondite sulle quote di mercato nell'Europa occidentale dei
raggruppamenti per paese e dei gruppi singoli. Per effetto delle sue iniziative sono
state raggiunte alcune intese tra i partecipanti in merito alle rispettive quote di
mercato allo scopo di garantire che le iniziative concordate in materia di prezzi non
fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda. I grandi gruppi di
produttori in effetti hanno convenuto di mantenere le loro rispettive quote di
mercato ai livelli riscontrabili ogni anno nei dati relativi alla produzione annuale
e alle vendite distribuiti in forma finale da Fides nel marzo dell'anno successivo.
L'andamento delle quote di mercato era analizzato in ciascuna riunione del PWG
sulla base delle dichiarazioni mensili di Fides e se emergevano fluttuazioni
significative venivano chieste spiegazioni all'impresa ritenuta responsabile».
- 79.
- Secondo il punto 52 del preambolo, «l'accordo concluso nel PWG nel corso del
1987 comprendeva il congelamento nell'Europa occidentale delle quote di
mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da
tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante
una politica aggressiva dei prezzi».
- 80.
- Nel punto 56, primo comma, del preambolo si rileva quanto segue: «L'intesa di
base esistente tra i principali produttori al fine di mantenere le rispettive quote di
mercato è proseguita per tutto il periodo oggetto della presente decisione». Ai
termini del punto 57, «in ciascuna riunione del PWG era analizzata l'evoluzione
delle quote di mercato sulla base di statistiche provvisorie». Infine, nel punto 56,
ultimo comma, si precisa che «le imprese che hanno partecipato alle discussioni
sulle quote di mercato erano i membri del PWG e precisamente: Cascades,
Finnboard, KNP (fino al 1988), [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió, i due produttori del
gruppo SBC e Feldmühle e (dal 1988) Weig».
- 81.
- Si deve rilevare che la Commissione ha correttamente dimostrato l'esistenza di una
collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
- 82.
- Infatti, l'analisi della Commissione si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni della
Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti) ed è corroborata
dall'allegato 73 della comunicazione degli addebiti.
- 83.
- Nell'allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, la Stora espone quanto segue:
«Il PWG si è riunito a partire dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di
una disciplina sul mercato. (...) Tra le sue varie attività (legittime), vi erano anche
la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi e
aumenti di prezzo, domanda e capacità. La sua funzione consisteva in particolare
nel valutare lo stato preciso dell'offerta e della domanda sul mercato nonché i
provvedimenti da adottare per assicurarne il controllo e sottoporre tale valutazione
alla President Conference».
- 84.
- Per quanto riguarda più specificamente la collusione sulle quote di mercato, la
Stora afferma che «le quote acquisite dai gruppi nazionali della Comunità europea,
dell'EFTA e di altri paesi i cui fornitori erano membri del PG Paperboard venivano
esaminate nell'ambito del PWG» e che il PWG «dibatteva la possibilità di
mantenere le quote di mercato al livello dell'anno precedente» (allegato 39 della
comunicazione degli addebiti, punto 19). Essa rileva peraltro (medesimo
documento, punto 6) che «durante questo periodo si sono svolte discussioni in
ordine alle quote di mercato dei produttori europei, con i livelli del 1987 come
primo periodo di riferimento».
- 85.
- Il 14 febbraio 1992, rispondendo ad una domanda postale dalla Commissione il 23
dicembre 1991 (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti), la Stora precisa
ancora che «le intese sui livelli delle quote di mercato concluse dai membri del
PWG riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese si basavano sui dati
annuali totali relativi all'anno precedente, che erano di regola disponibili in forma
definitiva sin dal mese di marzo dell'anno successivo» (punto 1.1).
- 86.
- Tale affermazione trova conferma nel medesimo documento, nei termini seguenti:
«(...) le discussioni sfociavano in intese, che venivano generalmente concluse nel
mese di marzo di ciascun anno, tra i membri del PWG con l'obiettivo di mantenere
le loro quote di mercato al livello dell'anno precedente» (punto 1.4). La Stora
riferisce che «non veniva preso alcun provvedimento per garantire il rispetto
dell'intesa» e che i partecipanti alle riunioni del PWG «erano consapevoli del fatto
che, qualora essi assumessero posizioni particolari su determinati mercati riforniti
da altri, questi ultimi assumerebbero il medesimo atteggiamento su altri mercati»
(stesso punto).
- 87.
- Infine, essa dichiara che la Saffa ha preso parte alle discussioni relative alle quote
di mercato (punto 1.2).
- 88.
- Le affermazioni della Stora riguardanti la collusione sulle quote di mercato sono
suffragate dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti. Quest'ultimo
documento, rinvenuto presso la FS-Karton, consiste in una nota riservata, datata
28 dicembre 1988, del direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo
Mayr-Melnhof in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del mercato.
- 89.
- Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione,
la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti»
(«Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'autore
della nota colloca la Mayr-Melnhof tra i «vinti» per varie ragioni, in particolare per
i seguenti motivi:
«2) E' stato possibile giungere ad un accordo soltanto infliggendoci una
sanzione ci sono stati imposti taluni sacrifici.
3) Le quote di mercato del 1987 dovevano essere congelate, i contatti
esistenti andavano mantenuti e nessuna nuova attività o qualità doveva
essere acquisita praticando prezzi promozionali (i risultati si vedranno nel
gennaio 1989 se tutte le parti interessate si comportano lealmente)».
- 90.
- Queste frasi vanno lette nel contesto più generale della nota.
- 91.
- A tale proposito, l'autore della nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la
collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti».
Questa espressione è stata interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel
contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun
riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione (allegato 75 alla
comunicazione degli addebiti, punto 2. a), interpretazione che non occorre valutare
nel presente contesto.
- 92.
- L'autore afferma poi che tale collaborazione ha dato vita alla «disciplina dei
prezzi», che ha prodotto «vincitori» e «vinti».
- 93.
- E' quindi nel contesto di questa disciplina decisa dal «circolo dei presidenti» che
va letto il brano riguardante le quote di mercato da congelare ai livelli del 1987.
- 94.
- Inoltre il rinvio al 1987 come anno di riferimento è conforme alla seconda
dichiarazione resa dalla Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti; v.
supra, punto 84).
- 95.
- Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo
dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei
macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante
nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della
capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...)
i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del
PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori
hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi
e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente
ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era
possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda
e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).
- 96.
- La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava
formalmente al singolo produttore il relativo tempo d'arresto. Secondo Stora
esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato
dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che
per tale motivo esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi» (punto
71 del preambolo della decisione).
- 97.
- Si deve prendere atto che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza
di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del
PWG.
- 98.
- I documenti da essa prodotti suffragano la sua analisi.
- 99.
- Nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti,
punto 24), la Stora fornisce le seguenti spiegazioni: «Con l'adozione, da parte del
PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione
progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno
riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi
prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi
d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di
prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».
- 100.
- Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989,
l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto
degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per
le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di
applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere
la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i
produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il
consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il
PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non
vincolante di incentivi (...)».
- 101.
- Quanto all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, le ragioni fornite
dall'autore per spiegare perché la Mayr-Melnhof andasse collocata tra i «vinti»
all'epoca della stesura della nota costituiscono importanti elementi di prova
dell'esistenza di una collusione tra i partecipanti alle riunioni del PWG sui tempi
d'arresto.
- 102.
- Infatti, l'autore rileva quanto segue:
«4) E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti
interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.
(...)
c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati
liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata
una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi,
i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei
confronti del mercato prima, l'unica esigenza era quella della quantità
mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio
di un arresto dei macchinari)».
- 103.
- La Mayr-Melnhof sostiene (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti) che il
brano sopra citato riguarda una situazione interna dell'impresa. Tuttavia, analizzato
alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio riflette l'attuazione,
al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa stabilita in seno al
«circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel senso che i
partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti alle riunioni
del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della politica decisa,
nell'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.
- 104.
- Il fatto che si siano svolte discussioni in relazione all'esame dei tempi di arresto tra
i produttori all'atto della preparazione degli aumenti di prezzo trova conferma, in
particolare, in una nota della Rena datata 6 settembre 1990 (allegato 118 alla
comunicazione degli addebiti); tale nota menziona gli importi degli aumenti dei
prezzi in numerosi paesi, le date degli annunci futuri dei detti aumenti nonché la
situazione degli ordini inevasi espressa in giornate di lavoro per numerosi
produttori.
- 105.
- L'autore del documento annota che alcuni produttori prevedevano tempi di arresto
degli impianti, esprimendo questi dati nel modo seguente:
«Kopparfors 5-15 days
5/9 will stop for five days».
- 106.
- Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha
adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra
i partecipanti alle riunioni del PWG nonché di una collusione sugli arresti degli
impianti tra le medesime imprese. Poiché non è stata contestata la partecipazione
della Sarrió alle riunioni del PWG e poiché quest'impresa è espressamente
menzionata nelle principali prove a carico (dichiarazioni della Stora e allegato 73
alla comunicazione degli addebiti), la Commissione ha correttamente ritenuto la
ricorrente responsabile di aver partecipato a queste due collusioni.
- 107.
- Le censure formulate dalla ricorrente nei confronti delle dichiarazioni della Stora
e dell'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, dirette a contestare il valore
probatorio di questi documenti, non sono atte a inficiare questa constatazione.
- 108.
- Per quanto riguarda anzitutto le successive dichiarazioni rese dalla Stora alla
Commissione, è pacifico che provengono da una delle imprese che si ritieneabbiano partecipato all'infrazione contestata e contengono una descrizione
dettagliata della natura delle discussioni svolte nell'ambito degli organismi del PG
Paperboard, dell'obiettivo perseguito dalle imprese raggruppate in seno a
quest'ultimo, nonché della partecipazione delle dette imprese alle riunioni dei suoi
vari organismi. Ebbene, poiché questo elemento probatorio centrale risulta
corroborato da altri atti di causa, esso costituisce un supporto pertinente per le
affermazioni della Commissione.
- 109.
- Quanto poi all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ritiene
che esso dimostri esclusivamente una concertazione sui prezzi, in quanto le
variazioni nelle vendite che vi sono menzionate sono considerate come semplici
conseguenze della politica dei prezzi. Essa si fonda in proposito sull'interpretazione
data a questo documento dalla Mayr-Melnhof (allegato 75 alla comunicazione degli
addebiti).
- 110.
- Tuttavia, l'analisi fatta dalla ricorrente cede dinanzi ad un'interpretazione del
documento nel suo contesto e l'interpretazione fornita dalla Mayr-Melnhof non è
di alcun ausilio.
- 111.
- Infatti, secondo l'allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, l'allegato 73
«costituisce un'illustrazione generale della situazione redatta dal direttore
commerciale della FS-Karton per la direzione del gruppo, che altro non è se non
un tentativo di giustificare presso la direzione stessa la stagnazione del fatturato
dell'impresa basandosi sostanzialmente sulla nuova politica che ha costretto la
filiale a rispettare una disciplina dei prezzi assoluta, al costo di subire perdite nel
fatturato». Per di più, secondo la Mayr-Melnhof, con «il congelamento delle quote
di mercato si intendeva che, per raggiungere un livello di prezzi superiore nel
gruppo Mayr-Melnhof, non si doveva cercare di acquisire maggiori quote di
mercato vendendo quantitativi addizionali a clienti nuovi o nuovi tipi di prodotti a
prezzi non remunerativi. Al contrario, l'obiettivo era quello di mantenere i rapporti
esistenti con i clienti malgrado l'aumento dei prezzi».
- 112.
- Ora, queste considerazioni generali non sono conciliabili con il riferimento
introduttivo al «circolo dei presidenti» e l'intero documento dev'essere letto alla
luce di tale riferimento.
- 113.
- Poiché le indicazioni contenute nell'allegato 73 in ordine al «congelamento» delle
quote di mercato e al controllo dell'offerta corrispondono a quelle figuranti nelle
dichiarazioni della Stora, la Commissione ha correttamente ritenuto che tali
documenti, letti congiuntamente, dimostrino l'esistenza di un concorso di volontà
che va al di là di una concertazione riguardante esclusivamente i prezzi.
- 114.
- Dal momento che la Commissione ha dimostrato l'esistenza delle due collusioni di
cui trattasi, non occorre esaminare le censure formulate dalla ricorrente nei
confronti dell'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti.
2. Sul comportamento effettivo della ricorrente
- 115.
- La seconda e la terza parte del motivo, nelle quali è stato prospettato che il
comportamento effettivamente tenuto dalle imprese non è conciliabile con le
affermazioni della Commissione in ordine all'esistenza delle due collusioni
contestate, vanno del pari respinte.
- 116.
- In primo luogo, l'esistenza di collusioni tra i membri del PWG sui due aspetti della
«politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità» dev'essere tenuta distinta
dalla messa in atto delle collusioni stesse. Infatti, le prove fornite dalla
Commissione hanno un tale valore probatorio che semplici informazioni sul
comportamento effettivo della ricorrente sul mercato non possono inficiare le
conclusioni cui è giunta la Commissione in ordine all'esistenza stessa di collusioni
sui due aspetti della politica controversa. Le allegazioni della ricorrente potrebbero
tutt'al più tendere a dimostrare che il suo comportamento non è stato conforme
a quello concordato tra le imprese riunite nell'ambito del PWG.
- 117.
- In secondo luogo, le conclusioni della Commissione non sono confutate dalle
informazioni fornite dalla ricorrente. Si deve sottolineare che la Commissione ha
esplicitamente ammesso che la collusione sulle quote di mercato non implicava
alcun «meccanismo formale di sanzioni pecuniarie o compensazioni per
l'applicazione dell'intesa sulle quote di mercato» e che la quota di mercato di
alcuni grandi produttori era lentamente aumentata di anno in anno (v., in
particolare, punti 59 e 60 del preambolo della decisione). Per di più, la
Commissione ha riconosciuto che, avendo l'industria lavorato a regime di piena
utilizzazione delle capacità fino all'inizio del 1990, non è risultato necessario alcun
arresto degli impianti fino a quella data (punto 70 del preambolo della decisione).
- 118.
- In terzo luogo, per giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si
adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente
anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la
partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze
dall'oggetto delle riunioni (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995,
causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 85). Anche
ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato
conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla
sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
Sul motivo relativo ad un errore della Commissione in ordine alla durata della
concertazione sui prezzi
Argomenti delle parti
- 119.
- La ricorrente fa valere che, almeno per quanto la riguarda, una concertazione sui
prezzi annunciati è stata messa in atto soltanto dal 1988. L'aumento dei prezzi del
gennaio 1987 nel Regno Unito sarebbe stato una mera reazione naturale dei
produttori di fronte alla debolezza della moneta britannica rispetto alle altre valute
europee e l'uniformità di tale aumento deriverebbe dalla trasparenza del mercato.
Non sarebbe vietato agli operatori economici di adeguare i propri comportamenti
a quelli constatati o prevedibili da parte dei loro concorrenti (sentenza Suiker Unie
e a./Commissione, citata). Per di più, né gli allegati 44 e 61 alla comunicazione
degli addebiti né il documento A-17-2 dimostrerebbero la concertazione sui prezzi
tra le imprese. In ogni caso, essi non riguarderebbero la ricorrente.
- 120.
- Quanto alla data in cui ha avuto fine la concertazione sui prezzi, la Commissione
avrebbe erroneamente ritenuto di fissarla al mese di aprile 1991, poiché l'annuncio
dell'ultimo aumento concertato dei prezzi risalirebbe al periodo settembre-ottobre
1990.
- 121.
- La Commissione ricorda che la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG e
del JMC sin dalla loro istituzione e figurava tra i loro membri ancora nel 1991.
Essa sottolinea come, pur se taluni documenti rinvenuti presso una delle imprese
coinvolte dimostrano che, alla fine del 1987, era stato raggiunto un accordo sulle
questioni correlate di controllo delle quantità e disciplina dei prezzi (punto 53 del
preambolo della decisione), ciò non smentisca il fatto che i produttori di cui trattasi
abbiano preso parte, prima di quel periodo, ad una serie di riunioni segrete per
discutere un piano destinato ad eliminare la concorrenza (v., in particolare, il punto
161 del preambolo della decisione). Gli allegati 35 e 43 alla comunicazione degli
addebiti confermerebbero quest'affermazione. La Commissione aggiunge inoltre
che l'esattezza delle sue conclusioni sulla durata dell'infrazione è altresì dimostrata
dagli aumenti di prezzo applicati dai produttori dal 1987.
Giudizio del Tribunale
- 122.
- Ai sensi dell'art. 1 della decisione, la ricorrente ha violato l'art. 85, n. 1, del
Trattato partecipando, dalla metà del 1986 fino per lo meno all'aprile 1991, ad un
accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino
nella Comunità hanno, in particolare, deciso aumenti dei prezzi del cartoncino e
programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la
Comunità. Al punto 74 del preambolo viene precisato che la prima iniziativa
concordata in materia di prezzi, cui la ricorrente ha partecipato (allegato A alla
decisione), si è svolta nel Regno Unito alla fine del 1986 «mentre il nuovo
meccanismo del PG Paperboard era ancora in rodaggio».
- 123.
- Al punto 161, secondo comma, del preambolo si accerta peraltro che la maggior
parte delle imprese destinatarie della decisione ha preso parte all'infrazione a
partire dal mese di giugno del 1986, periodo nel quale «è stato costituito il PWG
e la collusione tra i produttori si è intensificata ed ha cominciato ad essere più
efficace».
- 124.
- A sostegno della sua censura riguardante l'inizio della concertazione sui prezzi, la
ricorrente contesta il valore probatorio degli allegati 61 e 44 alla comunicazione
degli addebiti, nonché quello del documento A-17-2.
- 125.
- L'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti è una nota rinvenuta presso l'agente
di vendita nel Regno Unito della Mayr-Melnhof. La Commissione ritiene che si
tratti di «una nota interna (...) relativa a [una] President Conference», «a convalida
dell'ammissione di Stora che nell'ambito della President Conference non sono
effettivamente mancate discussioni sui prezzi di natura collusiva» (punto 41, terzo
comma, e 75, secondo comma, del preambolo della decisione).
- 126.
- Tale documento, che si riferisce ad una riunione svoltasi a Vienna in data 12 e 13
dicembre 1986, contiene le seguenti informazioni:
«Fissazione dei prezzi per il Regno Unito
La recente riunione Fides ha registrato la presenza di rappresentanti di Weig che
hanno dichiarato di ritenere l'aumento del 9% troppo elevato per il Regno Unito
e di averlo ridotto al 7%! Grande disappunto perché ciò significa un livello di
negoziazione per tutti. La politica dei prezzi nel Regno Unito verrà affidata alla
RHU con il supporto della [Mayr-Melnhof] anche se ciò dovesse comportare una
riduzione temporanea delle quantità; quanto a noi, cerchiamo (e si potrà vedere)
di mantenere l'obiettivo del 9%. [La Mayr-Melnhof e la FS] perseguono una
politica di crescita nel Regno Unito ma la diminuzione degli utili è seria e
dobbiamo batterci per riconquistare il controllo sui prezzi. [La Mayr-Melnhof]
riconosce che non è di nessun aiuto far sapere che ha aumentato il suo tonnellaggio
in Germania di 6 000!».
- 127.
- La riunione Fides menzionata all'inizio del brano citato è probabilmente, secondo
la Mayr-Melnhof (risposta ad una richiesta di informazioni, allegato 62 alla
comunicazione degli addebiti), la riunione della PC del 10 novembre 1986.
- 128.
- Occorre constatare che il documento esaminato attesta che la Weig ha reagito
fornendo indicazioni sulla sua futura politica di prezzi nel Regno Unito rispetto ad
un livello iniziale di aumento dei prezzi.
- 129.
- Non si può tuttavia ritenere che esso dimostri che la Weig ha reagito rispetto ad
un determinato livello di aumento dei prezzi concordato tra le imprese riunite nel
PG Paperboard ad una data anteriore al 10 novembre 1986.
- 130.
- Infatti, la Commissione non fornisce alcun altro elemento di prova in tal senso. Per
di più, il riferimento della Weig a un aumento dei prezzi del «9%» può trovare
una spiegazione nell'annuncio di un aumento dei prezzi nel Regno Unito da parte
della Thames Board Ltd il 5 novembre 1986 (allegato A-12-1). Tale annuncio è
stato reso pubblico in tempi brevi, come risulta da ritaglio stampa (allegato A-12-3). Infine, la Commissione non ha prodotto alcun altro documento atto a suffragare
direttamente il fatto che si siano svolte discussioni sugli aumenti di prezzo durante
le riunioni della PC. Di conseguenza, non si può escludere che le considerazioni
formulate dalla Weig, come riportate nell'allegato 61 alla comunicazione degli
addebiti, siano state espresse ai margini della riunione della PC del 10 novembre
1986, così come la Weig ha ripetutamente affermato in udienza.
- 131.
- Inoltre, il verbale di una riunione del consiglio d'amministrazione della Feldmühle
Ltd (Regno Unito) svoltasi il 7 novembre 1986 (allegato A-17-2), citato dalla
Commissione nella decisione (punto 74, terzo comma, del preambolo) si limita a
confermare che l'annuncio, da parte della Thames Board Ltd, di un aumento dei
prezzi del 9% circa era noto alla filiale britannica della Feldmühle già prima del
10 novembre 1986: «TBM and the Fins have announced price increases of
approximately 9% to be effective from February 1987 and it would appear that
most other mills will be looking for the same sort of increase» [«TBM e i finlandesi
hanno annunciato aumenti di prezzo del 9% circa a decorrere dal febbraio 1987
e, a quanto pare, la maggior parte degli altri cartonifici sarebbero propensi ad
applicare il medesimo tipo di aumento»] (allegato A-17-2 citato dalla Commissione
al punto 74 del preambolo della decisione).
- 132.
- Quanto all'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti, consistente in una nota
manoscritta contenuta nelle pagine 15-17 gennaio 1987 dell'agenda di un
dipendente della Feldmühle, la Commissione ritiene che essa costituisca
«un'ulteriore prova della concertazione» (punto 75, terzo comma, del preambolo).
- 133.
- Tuttavia, questa nota non ha il carattere probante che le viene attribuito dalla
ricorrente. Non è stata individuata la riunione di cui essa rappresenta il verbale enon può pertanto escludersi che si sia trattato di una riunione interna dell'impresa
Feldmühle. Per di più, la nota, che risale probabilmente a metà gennaio 1987, non
dimostra che l'applicazione dell'aumento di prezzo «anche presso TBM» sia il
risultato di una concertazione, poiché poteva trattarsi di una semplice
constatazione.
- 134.
- Alcune informazioni contenute nella nota sono persino in contraddizione con
quanto afferma la Commissione, vale a dire che tale nota confermerebbe l'esistenza
di una collusione sulla decisione di aumentare i prezzi nel Regno Unito. In
particolare, le osservazioni secondo cui il direttore della Feldmühle si era detto
«scettico» nei confronti della Kopparfors e reputava la Mayr-Melnhof poco
affidabile («ohne Verantwortung») non possono considerarsi come comprovanti la
tesi della Commissione. Ciò vale anche per quanto riguarda la menzione
«Finnboard: Preisautonomie auch f. Takos» [«Finnboard: autonomia di prezzi
anche per la Tako»].
- 135.
- Risulta da quanto precede che la Commissione non ha dimostrato che le imprese
si siano accordate per aumentare i prezzi nel Regno Unito nel gennaio 1987 né, a
maggior ragione, che la ricorrente sia stata coinvolta in discussioni che avevano tale
oggetto.
- 136.
- Tuttavia la ricorrente, in quanto impresa che ha partecipato, come ha essa stessa
riconosciuto, alle riunioni del PWG sin dall'istituzione del detto organismo del PG
Paperboard verso la metà del 1986, dev'essere considerata responsabile di una
collusione sui prezzi a partire da tale data.
- 137.
- Infatti, il PWG è stato istituito da alcune imprese, tra le quali va annoverata la
ricorrente, con una finalità essenzialmente anticoncorrenziale. Come ha esposto la
Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), esso «si è riunito a partire
dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di una disciplina sul mercato» e
si proponeva, in particolare, «la discussione e la concertazione in materia di
mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità» [allegato 35 alla
comunicazione degli addebiti, punto 5, sub iii)].
- 138.
- Il ruolo svolto dalle imprese all'interno di tale organismo relativamente alla
collusione sulle quote di mercato nonché alla collusione sull'arresto degli impianti
è stato descritto nell'ambito dell'esame del precedente motivo (v. supra, punti 78-106). Le imprese riunite in quell'organismo hanno altresì discusso di iniziative in
materia di prezzi. Secondo la Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti,
punto 10), «dal 1987 il PWG è giunto ad un accordo e ha adottato decisioni di
massima sul calendario (...) e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai
produttori di cartoncino».
- 139.
- Di conseguenza, il fatto di aver acconsentito a dar vita e a partecipare alle riunioni
di un organismo il cui oggetto anticoncorrenziale, consistente in particolare in
discussioni su futuri aumenti di prezzo, era noto e accettato dalle imprese che lo
avevano istituito, costituisce un motivo sufficiente per concludere che la ricorrente
è responsabile di una collusione sui prezzi sin dalla metà del 1986, periodo a
partire dal quale la ricorrente ammette di aver preso parte al PWG.
- 140.
- Quanto alla data in cui ha avuto fine la concertazione sui prezzi, la Commissione
ha correttamente ritenuto di fissarla al mese di aprile 1991, mese in cui gli agenti
della Commissione hanno effettuato accertamenti presso numerose imprese, in
conformità dell'art. 14 del regolamento n. 17. Infatti, l'ultimo aumento concertato
dei prezzi, annunciato nell'ottobre 1990 dalla ricorrente, è stato applicato dal mese
di gennaio 1991 e il livello dei prezzi di catalogo concordato tra le imprese era
ancora in vigore nell'aprile del 1991.
- 141.
- Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.
Sul motivo relativo ad un errore della Commissione per quanto riguarda la durata
dell'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta
Argomenti delle parti
- 142.
- La ricorrente fa valere che, anche nell'ipotesi in cui l'esistenza di un'intesa diretta
al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta venisse
considerata provata, la Commissione avrebbe compiuto un errore di valutazione in
ordine alla sua durata, in quanto gli elementi probatori dai quali essa trae
argomento attestano l'inesistenza di un'intesa prima della fine del 1988. Nella sua
replica, essa afferma poi che l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, una
nota della Rena che riguarderebbe una riunione dell'NPI svoltasi il 3 ottobre 1988,
dimostra l'assenza di un'intesa del genere all'epoca in cui la nota è stata redatta,
in quanto l'autore si limitava ad ipotizzare la possibilità di esaminare una disciplina
dell'offerta nel caso in cui sorgessero difficoltà in materia di prezzi.
- 143.
- La Commissione rinvia alle argomentazioni sviluppate nell'ambito del motivo
riguardante la durata della concertazione sui prezzi (v. supra, punto 121).
Giudizio del Tribunale
- 144.
- Il Tribunale ha già constatato (v. supra, punti 78-106) che la Commissione ha
dimostrato la partecipazione delle imprese riunite nel PWG ad una collusione sulle
quote di mercato e ad una collusione sull'arresto degli impianti.
- 145.
- Risulta dalla decisione che il «congelamento» delle quote di mercato e l'esame dei
tempi di arresto degli impianti sono divenuti oggetto di discussioni specifiche tra
i partecipanti alle riunioni del PWG a partire dalla fine del 1987, allo scopo di
garantire il successo delle iniziative adottate in materia di prezzi dal 1988 (v., in
particolare, punti 51-60 del preambolo). A tale riguardo, la decisione precisa
quanto segue: «Tutti i membri del PWG erano preoccupati del fatto che le
iniziative per il rilancio dei prezzi non dovevano essere indebolite da sostanziali
aumenti delle quantità vendute. E' stata definita da Stora come una politica
prezzo prioritario rispetto alla quantità» (punto 51, primo comma, del
preambolo). La Commissione afferma peraltro che il «sistema prezzo prioritario
rispetto alla quantità» al quale si era informata l'azione del PG Paperboard dalla
fine del 1987 fino all'aprile 1991 era caratterizzato in particolare dal
«congelamento delle quote di mercato dei maggiori produttori, basato
originariamente sulle loro posizioni del 1987» e dal «coordinamento dei tempi
d'arresto degli impianti da parte dei principali produttori in luogo di una riduzione
dei prezzi (soprattutto dal 1990)» (punto 130, secondo comma, del preambolo).
- 146.
- Queste affermazioni della Commissione sono essenzialmente fondate sugli allegati
39 e 73 alla comunicazione degli addebiti.
- 147.
- Nel documento che costituisce l'allegato 39 (punto 5) la Stora espone quanto
segue: «In collegamento con le iniziative in materia di prezzi del 1987, vi era la
necessità di mantenere un quasi equilibrio tra produzione e consumi (politica del
prezzo prioritario rispetto alla quantità)».
- 148.
- Quanto all'inizio della collusione sulle quote di mercato, risulta dall'allegato 73 alla
comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 89) che il «circolo dei presidenti»
(«Präsidentenkreis») aveva deciso d'instaurare una collaborazione più stretta dal
mese di ottobre o di novembre 1987. Da questa collaborazione è risultata una
collusione sulle quote di mercato a decorrere da tale data.
- 149.
- Per quanto riguarda l'inizio della collusione sull'arresto degli impianti, la Stora
dichiara: «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario
rispetto alla quantità e l'attuazione di un sistema di prezzi equivalenti sin dal 1988,
i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto
al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda.
Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità
di mantenere i livelli di prezzi concordati di fronte ad una sovraccapacità produttiva
sempre crescente» (allegato 39, punto 24).
- 150.
- Essa afferma ancora: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una
capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla
normale chiusura per manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal
1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si
fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario
rispetto alla quantità» (allegato 39, punto 25).
- 151.
- Basandosi su tali elementi probatori, la Commissione ha accertato che le imprese
partecipanti alle riunioni del PWG avevano adottato, alla fine del 1987, una politica
detta «del prezzo prioritario rispetto alla quantità» e uno dei risvolti di tale
politica, vale dire la collusione sulle quote di mercato, è stato applicato con effetto
immediato, mentre quello connesso ai tempi d'arresto è stato concretamente
applicato soltanto dal 1990.
- 152.
- Risulta da quanto precede che il suddetto motivo dev'essere respinto.
Sul motivo riguardante un errore di valutazione della Commissione in ordine al
sistema di scambi di informazioni della Fides
- 153.
- Nella memoria di replica, la ricorrente fa valere che il sistema di scambi di
informazioni della Fides non era idoneo a promuovere comportamenti collusivi e
non era quindi in contrasto con l'art. 85 del Trattato. A suo parere, sussistono
differenze rilevanti tra la fattispecie in esame e i fatti che hanno dato origine alla
decisione della Commissione 2 dicembre 1986, relativa ad una procedura a norma
dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.128 Acidi grassi) (GU 1987, L 3, pag.
17), citata dalla Commissione al punto 134 del preambolo.
- 154.
- La Commissione espone, nella controreplica, le ragioni che l'hanno indotta a far
riferimento alla decisione «Acidi grassi», sopra menzionata. Essa fa valere che, nel
caso di specie, il sistema di scambi d'informazioni ha avuto quanto meno l'effetto
di agevolare l'intesa.
- 155.
- Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento
di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che
essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
- 156.
- Il motivo tratto da un errore di valutazione della Commissione in ordine al sistema
di scambi d'informazioni della Fides è stato dedotto per la prima volta dalla
ricorrente sola in sede di replica e non si basa su elementi di diritto o di fatto
emersi durante il procedimento.
- 157.
- Di conseguenza, tale motivo è irricevibile.
Sul motivo riguardante un errore compiuto dalla Commissione in quanto essa ha
ritenuto che si trattasse di un'unica infrazione globale e che la Sarrió ne fosse
responsabile nel complesso
Argomenti delle parti
- 158.
- La ricorrente contesta l'approccio della Commissione laddove quest'ultima ha
constatato l'esistenza di un'unica infrazione e ne ha attribuito la piena
responsabilità alla ricorrente.
- 159.
- In primo luogo, la Commissione procederebbe, essenzialmente, in base ad un
«teorema accusatorio», non disponendo di prove dirette dell'esistenza di un'intesa
completa. Ora, spetterebbe alla Commissione dimostrare se e, eventualmente, in
quale misura la ricorrente abbia partecipato a ciascuno degli elementi di un'unica
infrazione. In materia d'infrazioni al diritto comunitario della concorrenza
prevarrebbe il principio della responsabilità strettamente individuale, in quanto la
possibilità di una responsabilità collettiva sarebbe incompatibile con la natura quasi
penale delle sanzioni che possono essere inflitte per infrazioni del genere. Di
conseguenza, la Commissione sbaglierebbe nell'affermare che non è necessario
dimostrare la partecipazione attiva della ricorrente per ciascuno degli elementi
dell'infrazione. Sarebbe al contrario necessario tanto accertare la natura precisa
dell'infrazione commessa quanto verificare l'eventuale partecipazione individuale
di ciascuna impresa per poter correttamente determinare la responsabilità
individuale e, conseguentemente, l'adeguata sanzione individuale.
- 160.
- In secondo luogo, la ricorrente asserisce che contrasta parimenti con i principi
fondamentali del diritto comunitario, in particolare in materia di onere della prova,
il fatto di fondare la responsabilità individuale di un'impresa per un'infrazione sulla
sua mera appartenenza ad un'associazione, le cui attività erano per lo meno in
parte lecite.
- 161.
- In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha debitamente
considerato la sua particolare posizione sul mercato nonché all'interno del PG
Paperboard. Era, in particolare, allo scopo di poter meglio affrontare i suoi
concorrenti che essa avrebbe chiesto, nel 1986, di partecipare alle riunioni del PG
Paperboard.
- 162.
- La Commissione asserisce di aver provato l'esistenza dell'intesa e l'attiva
partecipazione della ricorrente a tale intesa come capofila. Essa conclude rilevandoche la sua analisi è conseguentemente basata su elementi di fatto precisi e
adeguatamente dimostrati e che gli argomenti della ricorrente riferiti ad una
cosiddetta «responsabilità collettiva» o ad un «teorema accusatorio» sono privi di
fondamento.
- 163.
- Essa fa valere inoltre che non ha in alcun modo fondato la responsabilità della
ricorrente sulla sua mera qualità di membro del PG Paperboard. Essa si sarebbe,
per contro, basata sull'attiva partecipazione della ricorrente alle riunioni dei diversi
comitati del PG Paperboard aventi un oggetto anticoncorrenziale nonché sul fatto
che la ricorrente si è in seguito attenuta ai comportamenti concordati nel corso
delle dette riunioni.
Giudizio del Tribunale
- 164.
- In via preliminare, va rilevato come la Commissione abbia constatato che la
ricorrente ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando dalla metà del 1986
fino per lo meno all'aprile 1991 ad un accordo ed a pratiche concordate, risalenti
alla metà del 1986 e costituiti da vari elementi distinti.
- 165.
- Ai termini del punto 116, terzo comma, del preambolo della decisione, «la sostanza
dell'infrazione consiste nel comportamento parallelo dei produttori, su un arco di
diversi anni, in un'azione comune illegittima volta a realizzare un progetto
comune». Questa stessa concezione dell'infrazione viene espressa anche al punto
128 del preambolo: «Sarebbe tuttavia artificioso frazionare tale comportamento
chiaramente continuato e comune, volto ad un'unica finalità generale, ravvisandovi
infrazioni distinte (si veda la citata sentenza del Tribunale di primo grado, causa
T-13/89, ICI/Commissione, punto 260 della motivazione)».
- 166.
- Di conseguenza, sebbene la Commissione non si sia formalmente avvalsa della
nozione di «infrazione unica» nella decisione, essa ha fatto un riferimento implicito
a tale nozione, come risulta dal rinvio al punto 260 della sentenza del Tribunale 10
marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1021).
- 167.
- Per di più, l'uso reiterato da parte della Commissione della parola «intesa» per
descrivere i diversi comportamenti anticoncorrenziali accertati sancisce una
concezione tendente alla globalizzazione delle violazioni dell'art. 85, n. 1, del
Trattato. Infatti, come si evince dal punto 117 del preambolo della decisione, la
posizione della Commissione è la seguente: «In un caso come quello presente,
l'impostazione corretta consiste nel dimostrare l'esistenza, il funzionamento e le
caratteristiche salienti del cartello nel suo insieme per determinare a) se esistano
prove credibili e persuasive del coinvolgimento di ogni singolo produttore al
progetto comune e b) in quale periodo ciò si sia verificato per ogni produttore».
Essa rileva poi (medesimo punto del preambolo): «La Commissione (...) non è
tenuta a disaggregare i vari elementi costituenti infrazione, individuando per tutta
la durata del cartello ogni specifica occasione di accordo su un certo elemento od
ogni specifico esempio di comportamento collusivo, per esonerare poi il produttore
interessato, in mancanza di prove dirette a tale proposito, dal suo coinvolgimento
in tale occasione o in quella particolare manifestazione del cartello». Essa sostiene
peraltro (punto 118) che sussistono «numerosi elementi diretti comprovanti la
presunta partecipazione all'infrazione di ciascun produttore», senza operare una
distinzione tra gli elementi costitutivi dell'infrazione nel suo complesso.
- 168.
- Talché, l'infrazione unica, come concepita dalla Commissione, si confonde con
«l'intesa nel suo complesso» o con l'«intesa globale» ed è caratterizzata da un
comportamento continuativamente adottato da numerose imprese che perseguono
un obiettivo illegittimo comune. Da questa concezione di infrazione unica
discendono sia il sistema probatorio descritto al punto 117 del preambolo della
decisione sia una responsabilità unitaria, nel senso che ciascuna impresa
«coinvolta» nell'intesa globale è ritenuta responsabile di tale intesa, quali che siano
gli elementi costitutivi rispetto ai quali è dimostrata la sua partecipazione.
- 169.
- Ora, per poter imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione
come quella di cui trattasi la responsabilità, per un periodo determinato, di
un'intesa globale, la Commissione deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi
acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi
costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti
i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa
globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno
o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse
necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava
in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli
elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa
considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi
dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85,
n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in
considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è
stata imputata.
- 170.
- Nel caso di specie, emerge dalla decisione che l'infrazione constatata nell'art. 1 è
costituita da collusioni poste in essere sotto tre diversi aspetti, ma tendenti ad un
obiettivo comune, collusioni che vanno considerate come gli elementi costitutivi
dell'intesa globale. Risulta infatti da tale disposizione che ciascuna delle imprese
in essa menzionate ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato per aver partecipato ad
un accordo e a una pratica concordata nell'ambito dei quali le imprese a) hanno
deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta
nazionale e hanno programmato e posto in atto tali aumenti, b) hanno raggiunto
un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali
produttori (salve alcune modifiche occasionali) e c) hanno adottato (sempre più
spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta
del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti
concordati di prezzo.
- 171.
- Nella decisione, la Commissione, nonostante la sua concezione dell'infrazione unica,
ha precisato che «i documenti che provano sostanzialmente l'esistenza del cartello
nel suo insieme o delle singole manifestazioni dello stesso identificano spesso i
partecipanti citandone il nome, senza contare che esiste una notevole massa di
prove documentali addizionali che confermano il ruolo svolto da ciascun produttore
nel cartello e la portata della sua partecipazione» (punto 118, primo comma, del
preambolo della decisione).
- 172.
- Spetta pertanto al Tribunale, alla luce delle considerazioni che precedono, stabilire
se la Commissione ha dimostrato la partecipazione della ricorrente all'intesa, come
addebitatale dall'art. 1 della decisione.
- 173.
- A tale riguardo si deve ricordare che, come è già stato accertato (v. supra, punti
48 e seguenti e punti 76 e seguenti), la Commissione ha dimostrato che la
ricorrente, in quanto impresa che ha preso parte alle riunioni del PWG sin dalla
sua istituzione, ha partecipato dalla metà del 1986 ad una collusione sui prezzi e,
dalla fine del 1987, ad una collusione sulle quote di mercato nonché a una
collusione sugli arresti degli impianti, vale a dire ai tre elementi costitutivi
dell'infrazione constatata all'art. 1 della decisione. Essa ha quindi correttamente
ritenuto la ricorrente responsabile di un'infrazione costituita dalle tre collusioni
aventi il medesimo obiettivo.
- 174.
- Di conseguenza, la Commissione non ha addebitato alla ricorrente la responsabilità
del comportamento di altri produttori né ha accertato la sua responsabilità in base
alla sua mera partecipazione al PG Paperboard.
- 175.
- Senza che occorra esaminare gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente, il motivo
dev'essere pertanto respinto.
Sul motivo riguardante l'omessa presa in considerazione da parte della Commissione
della situazione del mercato spagnolo
- 176.
- Nella replica, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha definito con
precisione il mercato geografico all'interno del quale sarebbe stata posta in essere
l'infrazione e, in particolare, non ha adeguatamente analizzato la situazione del
mercato spagnolo e i comportamenti ivi tenuti dalle imprese interessate. Essa
afferma, in proposito, di aver già rilevato nel ricorso come l'unico riferimento al
mercato spagnolo, figurante nella decisione, consista nella nota a piè di pagina alle
tabelle E e G allegate alla decisione.
- 177.
- La Commissione eccepisce che la deduzione di questo motivo, formulato per la
prima volta in sede di replica, è vietata.
- 178.
- Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento
di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che
essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
- 179.
- Il motivo riguardante l'omessa presa in considerazione da parte della Commissione
della situazione del mercato spagnolo è stato dedotto per la prima volta dalla
ricorrente soltanto in sede di replica. Infatti, l'unico argomento nel ricorso che si
riferisca al mercato spagnolo viene proposto a sostegno del motivo attinente alla
mancata partecipazione della Prat Carton all'infrazione contestata.
Indipendentemente dalla formulazione letterale di tale motivo, l'argomento
presentato a suo sostegno era esclusivamente diretto a sottolineare come la tabella
G allegata alla decisione, in cui figurano gli annunci degli aumenti di prezzo
effettuati sul mercato spagnolo nel gennaio 1991 da produttori attivi sul medesimo
mercato, non faccia alcun riferimento alla Prat Carton. Esso non può quindi essere
interpretato alla stregua di una censura relativa all'omessa presa in considerazione
del mercato spagnolo.
- 180.
- Di conseguenza il presente motivo, che è stato dedotto per la prima volta in sede
di replica e non si basa su elementi di diritto o di fatto emersi durante il
procedimento, dev'essere dichiarato irricevibile.
Sul motivo relativo alla mancata partecipazione della Prat Carton all'infrazione
Argomenti delle parti
- 181.
- La ricorrente fa valere che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione
della Prat Carton ad alcuna infrazione. In particolare, la nota alla tabella G della
decisione (relativa ad un aumento dei prezzi nel gennaio 1991 sul mercato
spagnolo) non farebbe menzione della Prat Carton.
- 182.
- La Prat Carton avrebbe partecipato soltanto sporadicamente alle riunioni di alcuni
comitati del PG Paperboard. La detta impresa avrebbe peraltro aderito al JMC
esclusivamente nel periodo giugno 1990 - marzo 1991. Per di più, il solo fatto che
la Stora abbia affermato di ritenere che i produttori spagnoli venissero
generalmente informati dei risultati delle riunioni dalla Saffa o dalla Finnboard
(allegato 38 alla comunicazione degli addebiti) non costituirebbe una prova di una
partecipazione della Prat Carton all'infrazione allegata.
- 183.
- La ricorrente nega che i documenti F-15-9, G-15-7 e G-15-8 (allegati alla
comunicazione degli addebiti), citati dalla Commissione, dimostrino la
partecipazione della Prat Carton ad iniziative concordate di aumento dei prezzi nel
mese di aprile 1990. Essa sottolinea, nella sua risposta ad un quesito scritto del
Tribunale, come il documento F-15-9 risalga al febbraio del 1991 e non, come ha
affermato la Commissione, al febbraio del 1990. Quanto al documento G-15-7, esso
fornirebbe esclusivamente la prova dell'esistenza in quel settore di una prassi
consistente nell'applicare gli aumenti annuali nel mese di aprile e dell'incertezza
della Prat Carton sul livello dell'aumento e sulla data della sua entrata in vigore.
- 184.
- La Commissione fa valere che la Prat Carton ha preso parte all'intesa sin dal suo
inizio, come dimostrano i documenti inviati con la comunicazione degli addebiti (le
«informazioni specifiche»). Essa ricorda in primo luogo che la Prat Carton ha
assistito a numerose riunioni della PC nel periodo 29 marzo 1986 - 28 novembre
1989, a tre riunioni del COE nel periodo ottobre 1988 - ottobre 1989 nonché a
diverse riunioni del JMC nel periodo giugno 1990 - 5 marzo 1991 (v. tabelle 3-7
allegate alla decisione). Avendo quindi direttamente partecipato a riunioni nelle
quali sono state prese decisioni relative all'intesa, la Prat Carton ne sarebbe
responsabile (v. sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata). Per di più, non
esisterebbe alcuna traccia ufficiale della partecipazione delle varie imprese alle
riunioni del JMC anteriormente agli accertamenti effettuati dalla Commissione o
alle riunioni del PWG prima di febbraio 1990. Di conseguenza, il solo fatto che la
documentazione prodotta dalle imprese non fornisca indicazioni precise sulla
presenza della Prat Carton alle varie riunioni non dimostrerebbe che essa non
partecipava a tali riunioni.
- 185.
- In secondo luogo, la Commissione rileva che la Prat Carton, secondo quanto
dichiarato dalla Stora (allegato 38 alla comunicazione degli addebiti), è stata
informata dei risultati delle riunioni del PWG.
- 186.
- In terzo luogo, la Prat Carton avrebbe applicato le iniziative in materia di prezzi
concordate in seno ai diversi organismi del PG Paperboard nel corso del periodo
considerato. Lievi differenze nel tempo o negli importi degli aumenti applicati dalla
Prat Carton e dagli altri produttori non potrebbero dimostrare la mancata
partecipazione della Prat Carton all'intesa. Tuttavia, la Commissione riconosce che
il documento F-15-9 risale al febbraio del 1991 anziché al febbraio del 1990 e che
essa non dispone pertanto di elementi atti a provare l'effettiva partecipazione della
Prat Carton a iniziative per l'aumento dei prezzi anteriori a quella del gennaio
1991. Per quanto riguarda l'iniziativa di aumento dei prezzi del gennaio 1991, la
Commissione rinvia in particolare al documento G-15-8 del 26 settembre 1990 in
cui la Prat Carton dichiara espressamente che avrebbe aumentato i prezzi in tutti
i paesi nel gennaio 1991.
Giudizio del Tribunale
- 187.
- In via preliminare, si deve ricordare che la ricorrente ha acquisito il 100% della
Prat Carton nel febbraio 1991 e che essa non nega la propria responsabilità per
l'eventuale partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del
Trattato. A tale riguardo, il punto 154 del preambolo della decisione stabilisce che
la ricorrente, in seguito all'acquisizione della Prat Carton, «è responsabile della
partecipazione di questo produttore spagnolo al cartello per l'intero periodo della
sua adesione». Occorre inoltre constatare che l'art. 1 della decisione addebita
esclusivamente alla ricorrente la responsabilità dell'infrazione denunciata, anche per
quanto eventualmente commesso dalla Prat Carton, e che la decisione è destinata
alla ricorrente senza che sia fatta menzione della Prat Carton (art. 5 della
decisione).
- 188.
- Di conseguenza, e poiché è già stato stabilito che la Commissione ha dimostrato
la partecipazione della ricorrente stessa all'infrazione di cui all'art. 1 della
decisione, il presente motivo, anche se venisse accolto, non potrebbe giustificare
l'annullamento complessivo o parziale di quest'ultima disposizione. Tuttavia, dal
momento che la Prat Carton è stata acquisita dalla ricorrente soltanto nel febbraio
del 1991, vale a dire due mesi prima della fine del periodo d'infrazione delimitato
dalla decisione, si giustificherebbe una riduzione dell'ammenda qualora venisse
accertato che la partecipazione a titolo individuale della Prat Carton agli elementi
costitutivi dell'intesa prima del mese di febbraio 1991 non è stata dimostrata dalla
Commissione. D'altro canto, le ammende inflitte nell'art. 3 della decisione sono
state calcolate in base, in particolare, al fatturato realizzato da ciascuna impresa
nell'anno 1990, anno nel quale la Prat Carton non apparteneva ancora al gruppo
della ricorrente. Conseguentemente, è opportuno procedere sin d'ora all'esame
degli argomenti formulati nell'ambito del presente motivo.
- 189.
- Il Tribunale valuterà, in primo luogo, se la Commissione ha dimostrato la
partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
per il periodo che va dalla metà del 1986 al giugno 1990, data a partire dalla quale
la Prat Carton ammette di aver iniziato a partecipare alle riunioni del JMC. In
secondo luogo, il Tribunale esaminerà se la Commissione ha dimostrato la
partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
per il periodo rimanente, vale a dire dal mese di giugno 1990 al mese di febbraio
1991, epoca alla quale la Prat Carton è stata acquisita dalla ricorrente.
1. Periodo metà 1986 - giugno 1990
- 190.
- Per dimostrare la partecipazione della Prat Carton ad una violazione delle regole
comunitarie di concorrenza nel periodo in questione, la Commissione si basa sulla
partecipazione della detta impresa alle riunioni della PC svoltesi il 29 maggio 1986,
il 25 maggio 1988, il 17 novembre 1988 e il 28 novembre 1989, nonché alle riunioni
del COE del 20 settembre 1988, dell'8 maggio 1989 e del 3 ottobre 1989. Essa trae
inoltre argomento da una dichiarazione resa dalla Stora (allegato 38 alla
comunicazione degli addebiti). Infine, a suo parere, il solo fatto che la
documentazione prodotta dalle imprese non fornisca indicazioni precise sulla
presenza della Prat Carton alle riunioni del JMC non dimostrerebbe la sua mancata
partecipazione a tali riunioni.
- 191.
- Ciascuno dei detti elementi di prova dovrà essere esaminato nell'ordine in cui sono
stati elencati.
a) Partecipazione della Prat Carton ad alcune riunioni della PC
- 192.
- Per quanto riguarda la partecipazione della Prat Carton a quattro specifiche
riunioni della PC, la Commissione non si fonda su alcun elemento comprovante
l'oggetto delle riunioni stesse. Di conseguenza, quando adduce tale partecipazione
come elemento di prova della partecipazione dell'impresa ad una violazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato, essa si basa necessariamente sulla descrizione
generale, figurante nella decisione, del contenuto delle riunioni di tale organismo
nonché sugli elementi probatori citati nella decisione a sostegno della detta
descrizione.
- 193.
- A tale riguardo nella decisione si espone quanto segue: «Come dichiarato da Stora,
una delle funzioni del PWG prevedeva l'illustrazione alla President Conference dei
provvedimenti necessari per introdurre una certa disciplina nel mercato (...). In tal
modo i dirigenti amministrativi presenti alle President Conference erano informati
delle decisioni adottate dal PWG e delle istruzioni da impartire alle loro divisioni
vendita per la realizzazione delle iniziative convenute in materia di prezzi» (punto
41, primo comma, del preambolo). La Commissione rileva altresì: «Il PWG si
riuniva invariabilmente prima di ogni President Conference in programma ed era
presieduto dalla medesima persona, cosicché non esisteva alcun dubbio sul fatto
che il risultato delle deliberazioni del PWG fosse comunicato dal presidente agli
altri presidenti che non erano membri del circolo ristretto» (punto 38, secondo
comma, del preambolo).
- 194.
- La Stora afferma che i partecipanti alle riunioni della PC venivano informati delle
decisioni adottate dal PWG (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto
8). Tuttavia, la veridicità di questa affermazione è contestata da numerose imprese
che hanno preso parte alle riunioni della PC, tra cui la ricorrente. Di conseguenza,
le dichiarazioni della Stora in ordine al ruolo della PC non possono, senza un
ulteriore sostegno probatorio, essere considerate come una prova sufficiente
dell'oggetto delle riunioni del detto organismo.
- 195.
- Indubbiamente, il fascicolo contiene un documento, vale a dire una dichiarazione
resa il 22 marzo 1993 da un ex membro del consiglio d'amministrazione della
Feldmühle (il signor Roos), che conferma direttamente le asserzioni della Stora. Il
signor Roos afferma, tra l'altro, quanto segue: «Il contenuto delle discussioni svolte
all'interno del PWG veniva trasmesso alle imprese che non erano rappresentate in
tale gruppo durante la conferenza dei Presidenti che si riuniva subito dopo, o, se
la conferenza dei Presidenti non aveva luogo immediatamente, durante il JMC».
Tuttavia, sebbene questo documento non venga espressamente citato nella
decisione a sostegno delle conclusioni della Commissione sull'oggetto delle riunioni
della PC, esso non può comunque considerarsi come una prova supplementare che
venga ad aggiungersi alle dichiarazioni della Stora. Infatti, poiché tali dichiarazioni
rappresentano la sintesi delle risposte fornite da ciascuna delle tre imprese
appartenenti alla Stora nel periodo dell'infrazione, tra cui la Feldmühle, l'ex
membro del consiglio d'amministrazione di quest'ultima impresa costituisce
necessariamente una delle fonti delle dichiarazioni della Stora stessa.
- 196.
- Quanto agli altri elementi probatori citati per dimostrare l'oggetto delle riunioni
della PC, la Commissione afferma nella decisione che l'allegato 61 alla
comunicazione degli addebiti (citata supra ai punti 125 e 126) costituisce, a suo
parere, una nota interna redatta durante una riunione della PC, che avvalora
l'ammissione della Stora secondo cui nella PC avvenivano effettivamente discussioni
di natura collusiva sui prezzi (punto 41, terzo comma, del preambolo della
decisione). Tuttavia, com'è già stato accertato (v. supra, punti 125-135), tale nota
non costituisce la prova di una collusione sull'iniziativa in materia di prezzi del
gennaio 1987 nel Regno Unito. Peraltro, contrariamente a quanto afferma la
Commissione, la Stora non ha mai ammesso che nella PC si svolgessero
effettivamente discussioni di natura collusiva sui prezzi. Secondo la Stora, le
riunioni della PC si limitavano ad offrire alle imprese riunite nell'ambito del PWG
l'opportunità di comunicare le decisioni adottate alle imprese non rappresentate
in quell'organismo.
- 197.
- Infine, la Commissione sostiene che «la documentazione reperita dalla
Commissione presso FS-Karton (che fa capo al gruppo M-M) conferma che alla
fine del 1987 era stato raggiunto un accordo nel quadro [della President
Conference e del PWG] sulle questioni correlate di controllo delle quantità e
disciplina dei prezzi» (punto 53, primo comma, del preambolo della decisione).
Essa trae argomento in proposito dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti
(v. supra, punto 88). Com'è già stato rilevato (v. supra, punto 91), l'autore della
nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la collaborazione più stretta su scala
europea in seno al «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), espressione
interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC
in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a
una specifica riunione [allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a)].
- 198.
- Indubbiamente, l'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti costituisce una prova
che avvalora le dichiarazioni della Stora relative all'esistenza, da un lato, di una
collusione sulle quote di mercato tra le imprese ammesse nel «circolo dei
presidenti» e, dall'altro, di una collusione sull'arresto degli impianti tra le medesime
imprese (v. supra, punti 84-114 e, in particolare, punto 110). Tuttavia, non vi è
alcun altro elemento di prova che confermi l'affermazione della Commissione
secondo cui la PC aveva avuto per oggetto, in particolare, di discutere della
collusione sulle quote di mercato e del controllo delle quantità. Di conseguenza,
l'espressione «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis») figurante nell'allegato
73 alla comunicazione degli addebiti non può essere interpretata, nonostante le
spiegazioni fornite dalla Mayr-Melnhof, come riguardante organismi che non siano
il PWG.
- 199.
- Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha dimostrato che le riunioni
della PC avevano svolto, accanto alle attività lecite, un ruolo anticoncorrenziale. Ne
consegue che essa non può inferire dagli elementi di prova addotti che le imprese
che avevano preso parte alle riunioni di tale organismo avevano partecipato ad una
violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 200.
- Si deve conseguentemente concludere che la partecipazione della Prat Carton ad
una violazione delle regole di concorrenza nel periodo che va dalla metà del giugno
1986 al giugno 1990 non può essere dimostrata in base alla partecipazione della
stessa a quattro riunioni della PC.
b) Partecipazione della Prat Carton ad alcune riunioni del COE
- 201.
- E' pacifico che la Prat Carton ha partecipato a tre riunioni del COE in data 20
settembre 1998, 8 maggio 1989 e 3 ottobre 1989. Per di più, un documento riferisce
il contenuto della riunione del 3 ottobre 1989 (allegato 70 alla comunicazione degli
addebiti). Occorre quindi accertare, anzitutto, se le riunioni del COE avessero un
oggetto anticoncorrenziale e poi se si possa inferire dall'allegato 70 alla
comunicazione degli addebiti che la Prat Carton ha partecipato a discussioni aventi
un oggetto anticoncorrenziale.
i) L'oggetto delle riunioni del COE, in generale
- 202.
- A termini della decisione, «il tema centrale delle discussioni dell'Economic
Committee era l'analisi e la valutazione del mercato del cartoncino nei vari paesi»
(punto 50, primo comma, del preambolo). Il COE «si occupava (tra l'altro) dei
movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e del portafoglio ordini inevasi e riferiva
le sue conclusioni al JMC (o all'organismo precedente, il Marketing Committee,
prima della fine del 1987)» (punto 49, primo comma del preambolo).
- 203.
- Secondo la Commissione, «le discussioni sulle condizioni del mercato erano
finalizzate: i dibattiti sulla situazione di ciascun mercato nazionale devono essere
considerati nel contesto delle iniziative previste in materia di prezzi, ivi compresa
la necessità rilevata di arrestare temporaneamente gli impianti a sostegno degli
aumenti di prezzo» (punto 50, primo comma, del preambolo). Inoltre la
Commissione conclude quanto segue: «L'Economic Committee può essersi
occupato in maniera meno diretta della fissazione dei prezzi in quanto tale, ma non
è credibile che i partecipanti alle sue riunioni fossero all'oscuro degli scopi illeciti
ai quali venivano destinate le informazioni deliberatamente fornite al JMC» (punto
119, secondo comma, del preambolo).
- 204.
- A sostegno delle sue affermazioni secondo cui le discussioni effettuate all'interno
del COE avevano un oggetto anticoncorrenziale, la Commissione fa riferimento ad
un unico documento, una nota riservata redatta dal rappresentante della FS-Karton, riguardante i punti essenziali della riunione del COE del 3 ottobre 1989
(allegato 70 alla comunicazione degli addebiti), riunione alla quale la Prat Carton
ha assistito.
- 205.
- Nella decisione la Commissione riassume il contenuto di tale documento nei
termini seguenti:
«(...) oltre ad un'analisi particolareggiata della domanda, della produzione e degli
ordini inevasi su ogni mercato nazionale, la riunione riguardava anche:
la forte e chiara resistenza dei clienti nei confronti dell'ultimo aumento dei
prezzi GC in vigore dal 1° ottobre;
la situazione degli ordini inevasi dei produttori di GC e GD, comprese le
singole posizioni;
le relazioni sui tempi di arresto effettuati e previsti;
i problemi specifici di attuazione dell'aumento dei prezzi nel Regno Unito
e le sue conseguenze sul differenziale dei prezzi tra i tipi GC e GD;
[e]
il raffronto rispetto alle previsioni degli ordini in arrivo per ogni
raggruppamento nazionale» (punto 50, secondo comma, del preambolo).
- 206.
- Si deve riconoscere che la descrizione del contenuto del documento, sopra
riportata, è sostanzialmente corretta. Tuttavia, la Commissione non fornisce alcun
elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui l'allegato 70 alla
comunicazione degli addebiti può essere considerato «come una chiara
dimostrazione della natura effettiva delle decisioni prese da questo organo»
(punto 113, ultimo comma, del preambolo della decisione). Inoltre, la Stora
dichiara quanto segue: «Il JMC è stato istituito verso la fine del 1987 e la sua
prima riunione si è svolta all'inizio del 1988; esso ha assunto, a decorrere da quella
data, parte delle funzioni attribuite all'Economic Committee. Le altre funzioni
dell'Economic Committee sono state riprese dal Comitato statistico» (allegato 39
alla comunicazione degli addebiti, punto 13). Almeno per quanto riguarda il
periodo decorrente dall'inizio del 1988 ovvero l'unico periodo in cui la Prat
Carton ha partecipato a riunioni del COE le dichiarazioni della Stora non
contengono quindi alcun elemento che possa corroborare l'affermazione della
Commissione relativa al presunto oggetto anticoncorrenziale delle decisioni di tale
organo. Infine, la Commissione non ha nemmeno fatto valere elementi di prova che
consentissero di concludere che i partecipanti alle riunioni del COE erano informati
dell'esatta natura delle riunioni del JMC, organismo cui il COE sottoponeva le
proprie conclusioni. Ciò posto, non si può escludere che alcuni dei partecipanti alle
riunioni del COE, che non partecipavano contemporaneamente alle riunioni del
JMC, non fossero a conoscenza dell'uso specifico, da parte del JMC, delle relazioni
redatte dal COE.
- 207.
- Di conseguenza, l'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti non dimostra
l'effettiva natura delle discussioni effettuate durante le riunioni del COE.
ii) La riunione del COE del 3 ottobre 1989
- 208.
- Il contenuto della riunione del COE svoltasi il 3 ottobre 1989 è riportato
nell'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti. Occorre accertare se la
partecipazione della Prat Carton a tale riunione costituisca una prova sufficiente
della sua partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 209.
- In primo luogo, si deve osservare che le discussioni sui prezzi intervenute nella
detta riunione vertevano sulle reazioni dei clienti all'aumento dei prezzi del
cartoncino GC, applicato dalla maggior parte dei produttori di questo tipo di
cartoncino dal 1° ottobre 1989 e annunciato sul mercato qualche mese prima.
Secondo la Commissione, l'aumento dei prezzi in parola aveva interessato anche
il cartoncino SBS, ma non il cartoncino GD. Quanto alle discussioni intervenute
durante la riunione di cui trattasi, il Tribunale considera che esse hanno ecceduto
il limite consentito dalle regole comunitarie di concorrenza, in particolare in quanto
è stato affermato che sarebbe «un errore rinunciare ad applicare il livello di prezzi
rilevante e ormai già stabilito per la qualità GC (...)». Infatti, esprimendo in tal
modo la volontà comune di applicare rigorosamente il nuovo livello di prezzi del
cartoncino GC, i produttori non hanno determinato autonomamente la politica che
intendono attuare sul mercato comune, contravvenendo in tal modo ai principi
insiti nelle norme del Trattato relative alla concorrenza (v., in particolare, sentenza
Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 173).
- 210.
- Tuttavia, nulla consente di ritenere che la Prat Carton abbia preso parte ad una
collusione riguardante l'aumento dei prezzi dell'ottobre 1989 prima della sua
applicazione né che essa abbia peraltro effettivamente aumentato i suoi prezzi per
il cartoncino GC nello stesso periodo. A tale riguardo, emerge dalle risposte fornite
dalla ricorrente ai quesiti scritti rivoltile dal Tribunale che la produzione della Prat
Carton nel 1989 era costituita, in misura superiore all'80%, dal cartoncino GD, sul
quale non influiva l'aumento dei prezzi di cui trattasi. Inoltre, la riunione del COE
dell'ottobre 1989 si è svolta in una data anteriore di circa otto mesi rispetto alla
prima partecipazione accertata della Prat Carton a una riunione del JMC, uno degli
organismi che, secondo la decisione, costituiva l'ambito in cui sono state svolte le
principali discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale.
- 211.
- Alla luce di questi elementi, non si può escludere che il/i rappresentante/i della
Prat Carton alla riunione del COE del 3 ottobre 1989 fosse/fossero inconsapevole/i
del contesto in cui si inserivano le discussioni sui prezzi. Per di più, in mancanza
di prove relative al suo comportamento sul mercato in materia di prezzi nel
periodo di cui trattasi, è possibile che la Prat Carton abbia ritenuto che le
discussioni non riguardassero la sua situazione specifica. Di conseguenza, poiché
il contenuto della riunione del COE del 3 ottobre 1989 ha potuto rivestire per la
Prat Carton un carattere di eccezionalità, non si può censurare tale impresa per il
fatto di non avere pubblicamente preso le distanze dal contenuto delle discussioni
di tale riunione.
- 212.
- In secondo luogo, l'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti non contiene alcun
elemento testuale che dimostri l'effettivo svolgimento di discussioni sfociate nella
pianificazione, su base collusiva, dei futuri tempi d'arresto degli impianti. Il
complesso dei riferimenti a specifici arresti degli impianti ivi contenuti riguardano
in effetti dati di carattere storico. Indubbiamente, il documento contiene un brano
relativo al futuro sfruttamento degli impianti: «Nel caso in cui la difficile situazione
creatasi con l'arrivo degli ordini e con il carico dei macchinari dovesse perdurare,
è evidente che si dovrà riflettere alla possibilità di un arresto della produzione in
funzione della domanda» [«Bei anhaltend schlechtem Auftragseingang und
schlechter Belegung ist es naheliegend, entsprechend dem Marktbedarf ein
Abstellen zu überlegen»]. Tuttavia, dal momento che la partecipazione della Prat
Carton alla riunione del COE in parola non dimostra, per le ragioni sopra esposte,
la sua partecipazione ad una collusione sui prezzi, essa non costituisce neppure una
prova sufficiente della sua partecipazione ad una collusione sugli arresti degli
impianti. Il solo richiamo alla possibile necessità di arrestare in futuro gli impianti
non può considerarsi alla stregua di una violazione delle regole di concorrenza della
Comunità in quanto, almeno per imprese che non partecipano ad una collusione
sui prezzi, esso può riflettere una semplice constatazione oggettiva delle condizioni
di mercato esistenti.
- 213.
- Alla luce di quanto precede, la partecipazione della Prat Carton alla riunione del
COE del 3 ottobre 1989 non costituisce una prova sufficiente della sua
partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
c) Dichiarazione della Stora sulla comunicazione delle informazioni alle imprese
assenti alle riunioni
- 214.
- Nella dichiarazione citata dalla Commissione (allegato 38 alla comunicazione degli
addebiti, pag. 2), la Stora fornisce alcune indicazioni riguardo ai produttori che
sono stati informati dei risultati delle riunioni del PWG: «I produttori della Stora
ritengono che i produttori spagnoli venissero di regola informati dalla Saffa o dalla
Finnboard. Gli altri produttori spagnoli membri del PG Paperboard sono la
Papelera del Centra SA, la Prat Carton SA, la Romani Esteve SA, la Sarrió SA e
la Tampella Española SA».
- 215.
- Come si evince chiaramente dalla formulazione letterale di tale dichiarazione, la
Stora si limita a riferire un suo convincimento secondo cui la Prat Carton sarebbe
stata informata dei risultati delle riunioni del PWG. L'origine di questo
convincimento non viene peraltro precisata. Di conseguenza, la detta dichiarazione
non può costituire la prova di una partecipazione della Prat Carton ad una
violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Questa conclusione s'impone a maggior
ragione in quanto le asserzioni della Stora coinvolgono numerose altre imprese che
aderiscono al PG Paperboard, imprese cui non viene addebitata, nella decisione,
la partecipazione ad alcuna infrazione.
d) Sulla partecipazione della Prat Carton a riunioni del JMC
- 216.
- La Commissione sostiene che non vi è alcuna prova della mancata partecipazione
della Prat Carton alle riunioni del JMC anteriori al giugno 1989, poiché non esiste
alcuna traccia ufficiale della partecipazione delle varie imprese alle dette riunioni
prima degli accertamenti svolti dalla Commissione.
- 217.
- Tuttavia, l'onere di dimostrare che la Prat Carton si è resa responsabile di una
violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato incombe alla Commissione. Di
conseguenza, semplici asserzioni di quest'ultima circa l'eventuale partecipazione
della Prat Carton alle riunioni del JMC nel periodo di cui trattasi devono
considerarsi prive di fondamento.
e) Conclusione relativa al periodo in esame
- 218.
- Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, gli elementi di prova
di cui si è avvalsa la Commissione, anche considerati congiuntamente, non
dimostrano la partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1,
del Trattato nel periodo che va dalla metà del 1986 al giugno 1990.
2. Periodo giugno 1990 - febbraio 1991
- 219.
- E' pacifico che la Prat Carton ha preso parte a tre riunioni del JMC nel periodo
in esame, vale a dire alle riunioni svoltesi il 27 e 28 giugno, il 4 settembre 1990 e
l'8 e 9 ottobre 1990. Quanto al comportamento effettivo della Prat Carton sul
mercato, la Commissione ritiene di disporre di elementi probatori atti a dimostrare
che la detta impresa ha partecipato all'aumento concordato di prezzi del gennaio
1991, unico aumento concordato messo in atto durante tale periodo.
- 220.
- Alla luce di questi elementi, occorre accertare se la partecipazione della Prat
Carton ai tre aspetti costitutivi dell'infrazione, durante il periodo in esame, sia stata
adeguatamente dimostrata dalla Commissione.
a) Sulla partecipazione della Prat Carton ad una collusione sui prezzi
- 221.
- Secondo la Commissione, sin dall'inizio il compito principale del JMC era il
seguente:
« determinare se, ed in caso affermativo come, potevano essere
concretamente applicati gli aumenti di prezzo e riferire le proprie
conclusioni al PWG;
elaborare nei particolari le iniziative in materia di prezzi decise dal PWG
paese per paese e per i principali clienti al fine di realizzare un sistema di
prezzi equivalenti (vale a dire uniforme) in Europa (...)» (punto 44, ultimo
comma, del preambolo della decisione).
- 222.
- In particolare, al punto 45, primo e secondo comma, del preambolo della decisione,
la Commissione sostiene quanto segue:
«Tale comitato discuteva analiticamente mercato per mercato le modalità di
attuazione per ogni produttore delle decisioni prese dal PWG in materia di
aumento dei prezzi. Le istruzioni pratiche per l'applicazione degli aumenti di
prezzo proposti erano esaminate in una tavola rotonda e ciascun partecipante
poteva formulare le proprie osservazioni sull'aumento suggerito.
Le eventuali difficoltà di applicazione degli aumenti di prezzo decisi dal PWG o
l'occasionale rifiuto a cooperare erano segnalati al PWG che quindi (come
dichiarato da Stora) cercava di ottenere la cooperazione nella misura considerata
necessaria. Venivano redatte dal JMC relazioni separate per i tipi GC e GD. Se
il PWG modificava una decisione di fissazione dei prezzi sulla base delle
informazioni ricevute dal JMC, i provvedimenti necessari a realizzarla venivano
discussi nella successiva riunione del JMC».
- 223.
- Si deve constatare che la Commissione fa correttamente richiamo, a sostegno delle
sue affermazioni relative all'oggetto delle riunioni del JMC, alle dichiarazioni rese
dalla Stora (allegati 35 e 39 alla comunicazione degli addebiti).
- 224.
- Inoltre, pur non disponendo di alcun verbale ufficiale di una riunione del JMC, essa
ha ottenuto dalla Mayr-Melnhof e dalla Rena talune note interne riguardanti le
riunioni del 6 settembre 1989, del 16 ottobre 1989 e del 6 settembre 1990 (allegati
117, 109 e 118 alla comunicazione degli addebiti). Tali note, il cui contenuto è
riportato nei punti 80, 82 e 97 del preambolo della decisione, sintetizzano le
discussioni dettagliate svoltesi durante le dette riunioni sulle iniziative concordate
in materia di prezzi. Esse costituiscono pertanto elementi probatori che suffragano
chiaramente la descrizione delle funzioni del JMC fornita dalla Stora.
- 225.
- Al riguardo, è sufficiente richiamare, a titolo di esempio, la nota ottenuta dalla
Rena sulla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione
degli addebiti) in cui viene precisato, in particolare, quanto segue:
«L'aumento dei prezzi sarà annunciato la prossima settimana di settembre
Francia 40 FF
Paesi Bassi 14
Germania 12 DM
Italia 80 LIT
Belgio 2,50 BFR
Svizzera 9 SFR
Regno Unito 40 UKL
Irlanda 45 IRL
Tutti i tipi dovrebbero subire il medesimo aumento (GD, UD, GT, GC, ecc.)
Un solo aumento all'anno.
Per consegne dal 7 gennaio.
Non oltre il 31 gennaio.
14 settembre, lettera con aumento dei prezzi (Mayr-Melnhof).
Lettera di Feldmühle da inviare il 19 settembre.
Cascades prima della fine di settembre.
Tutti devono avere inviato le rispettive lettere prima dell'8 ottobre».
- 226.
- La Commissione, come essa stessa spiega ai punti 88-90 del preambolo della
decisione, è riuscita inoltre ad ottenere documenti interni che le hanno consentito
di concludere che le imprese, in particolare quelle espressamente citate
nell'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, hanno effettivamente
annunciato e applicato gli aumenti di prezzi concordati.
- 227.
- Anche se i documenti citati dalla Commissione riguardano soltanto un numero
esiguo di riunioni del JMC organizzate nel periodo esaminato dalla decisione, tutte
le prove documentali disponibili confermano l'affermazione della Stora secondo cui
l'oggetto principale del JMC era di determinare e pianificare l'attuazione degli
aumenti di prezzo concordati. A tale riguardo, l'assenza pressoché totale di verbali,
ufficiali o interni, delle riunioni del JMC deve considerarsi come una prova
sufficiente dell'esattezza della tesi della Commissione secondo cui le imprese hanno
fatto il possibile per dissimulare la vera natura delle discussioni effettuate in seno
a tale organismo (v., in particolare, punto 45 del preambolo della decisione). Di
conseguenza, l'onere della prova è stato invertito e spettava alle imprese
destinatarie della decisione, che avevano partecipato alle riunioni del detto
organismo, dimostrare che esso aveva finalità lecite. Una prova del genere non è
stata fornita dalle imprese e la Commissione ha quindi correttamente concluso che
le discussioni svoltesi tra le imprese durante le riunioni di quell'organismo avevano
un oggetto principalmente anticoncorrenziale.
- 228.
- Per quanto riguarda la situazione individuale della Prat Carton, la sua
partecipazione a tre riunioni del JMC in un lasso di tempo di circa otto mesi deve
considerarsi, alla luce delle considerazioni sopra svolte e malgrado l'assenza di
prove documentali sulle discussioni intervenute durante queste tre riunioni, alla
stregua di una prova sufficiente della sua partecipazione, in quello stesso periodo,
ad una collusione sui prezzi.
- 229.
- Questa constatazione è avvalorata dalla documentazione presentata dalla
Commissione, relativa al comportamento effettivo della Prat Carton in materia di
prezzi. Va ricordato, infatti, che un aumento dei prezzi per tutti i tipi di cartoncino
è stato deciso all'inizio del mese di settembre 1990 e annunciato dalle diverse
imprese nel periodo settembre-ottobre 1990, come risulta dall'allegato 118 alla
comunicazione degli addebiti, sopra citato. L'aumento in parola doveva entrare in
vigore, in tutti i paesi interessati, dal gennaio 1991.
- 230.
- In una telecopia inviata dalla Prat Carton in data 26 settembre 1990 (documento
G-15-8) viene comunicato quanto segue:
«E' nostra intenzione aumentare i prezzi in tutti i paesi a decorrere dal mese di
gennaio 1991.
Per quanto riguarda la Francia, prevediamo un aumento di 400 FF alla tonnellata
per tutte le qualità».
- 231.
- Benché tale documento menzioni l'importo esatto dell'aumento previsto solo per
un paese, esso dimostra che la Prat Carton ha annunciato aumenti di prezzo
conformemente alle decisioni adottate, come risulta dall'allegato 118 alla
comunicazione degli addebiti, in seno al JMC. In tale contesto, gli aumenti
menzionati nell'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti non si riferiscono,
per il complesso dei paesi di cui trattasi, ai medesimi volumi di vendite e l'aumento
menzionato per la Francia, pari ad un importo di 40 FF, corrisponde ad un
aumento di prezzo per 100 kg. Inoltre, sebbene risulti incontestabilmente dai
documenti F-15-9 e G-15-7, telecopie scambiate dalla Prat Carton con un'impresa
britannica tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 1991, che la Prat Carton ha
effettivamente aumentato i suoi prezzi nel Regno Unito soltanto nel mese di aprile
1991, siffatto rinvio della data di attuazione dell'aumento dei prezzi in uno dei
paesi considerati non è atto ad inficiare il valore probatorio del documento G-15-8,
sopra citato, per quanto riguarda la partecipazione della Prat Carton all'aumento
concordato dei prezzi del gennaio 1991. Ciò vale tanto più in quanto l'aumento dei
prezzi attuato dalla Prat Carton sul mercato britannico è stato pari, come emerge
dal documento F-15-9, ad un importo variabile da 35 a 45 UKL alla tonnellata,
vicino a quello di 40 UKL menzionato nell'allegato 118 alla comunicazione degli
addebiti.
- 232.
- Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che la Commissione ha dimostrato
la partecipazione della Prat Carton alla collusione sui prezzi nel periodo giugno
1990 - febbraio 1991.
b) Sulla partecipazione della Prat Carton ad una collusione sull'arresto degli
impianti
- 233.
- E' già stato accertato che la Commissione ha dimostrato che le imprese presenti
alle riunioni del PWG hanno partecipato, dalla fine del 1987, ad una collusione sui
tempi di arresto degli impianti e che tali arresti sono stati effettivamente attuati a
partire dal 1990.
- 234.
- Stando alla decisione, le imprese che hanno preso parte alle riunioni del JMC
hanno partecipato anche a tale collusione.
- 235.
- In proposito, la Commissione espone in particolare quanto segue:
«In aggiunta alla procedura Fides che forniva dati globalizzati era prassi normale
per i singoli produttori comunicare ai concorrenti il loro portafoglio ordini inevasi
nelle riunioni del JMC.
I dati relativi agli ordini pervenuti, espressi in numero di giorni, erano importanti
per due scopi:
davano modo di decidere se esistevano le condizioni adeguate per
introdurre aumenti concordati di prezzo;
consentivano di determinare i tempi d'arresto necessari per mantenere
l'equilibrio tra la domanda e l'offerta (...)» (punto 69, terzo e quarto
comma, del preambolo della decisione).
- 236.
- Essa precisa inoltre:
«Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo
tempo d'arresto. Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a
raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere
tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo esisteva soltanto un sistema
non vincolante di incentivi (seconda dichiarazione Stora, pagina 15).
Anche in questo caso, a quanto pare, erano i produttori principali ad assumersi
l'onere di ridurre la produzione in modo da mantenere costante il livello dei prezzi.
Gli appunti non ufficiali presi nel corso di due riunioni del JMC, una del gennaio
1990 (cfr. considerando 84), l'altra del settembre 1990 (cfr. considerando 87),
unitamente ad altri documenti (considerandi 94 e 95), confermano tuttavia che i
principali produttori tenevano i piccoli concorrenti costantemente informati,
nell'ambito del PG Paperboard, dei loro programmi particolareggiati volti a
stabilire tempi d'arresto complementari quale alternativa alla riduzione dei prezzi»
(punto 71 del preambolo della decisione).
- 237.
- Si deve constatare che la Commissione si riferisce correttamente alla seconda
dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 25)
a sostegno della sua affermazione secondo cui, anche se il PWG non indicava
formalmente il tempo d'arresto da rispettare da parte di ciascun produttore, vigeva
tuttavia un «sistema non vincolante di incentivi» con tale obiettivo.
- 238.
- Quanto alle imprese presenti alle riunioni del JMC, le prove documentali relative
alle dette riunioni (allegati 109, 117 e 118 alla comunicazione degli addebiti, sopra
citati) confermano che, nel contesto della preparazione degli aumenti concordati
dei prezzi, sono state effettuate discussioni sui tempi d'arresto. Com'è già stato
rilevato (v. supra, punto 104), l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti fa
menzione degli ordini inevasi relativi a numerosi produttori, evidenziando che
alcuni produttori prevedevano di fermare gli impianti. Inoltre, sebbene gli allegati
109 e 117 alla comunicazione degli addebiti non contengano alcun riferimento
diretto ai tempi di arresto previsti, essi rivelano che la situazione corrente degli
ordini inevasi nonché del portafoglio ordini pervenuti sono stati discussi durante le
riunioni di cui trattasi.
- 239.
- Tali documenti, letti congiuntamente alle dichiarazioni della Stora, costituiscono
una dimostrazione sufficiente della partecipazione dei produttori rappresentati alle
riunioni del JMC alla collusione sui tempi d'arresto. Infatti, poiché la concertazione
sui prezzi annunciati aveva ad oggetto l'aumento dei prezzi di transazione (v. supra,
punti 48-61), le imprese che hanno preso parte alla collusione sui prezzi erano
necessariamente consapevoli del fatto che l'esame della situazione corrente degli
ordini inevasi e del portafoglio ordini pervenuti nonché le discussioni sugli eventuali
tempi di arresto degli impianti non avevano il solo scopo di valutare se le
condizioni del mercato fossero favorevoli per un aumento concordato dei prezzi,
ma altresì di accertare se andavano effettuati arresti degli impianti al fine di evitare
che il livello concordato dei prezzi venisse compromesso da un'offerta superiore
alla domanda. In particolare, risulta dall'allegato 118 alla comunicazione degli
addebiti che i partecipanti alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 hanno
stabilito di comune accordo l'annuncio di un prossimo aumento dei prezzi, benché
numerosi produttori avessero dichiarato che si accingevano ad arrestare la loro
produzione. Pertanto, le condizioni del mercato sono state tali che l'effettiva
applicazione di un futuro aumento dei prezzi avrebbe verosimilmente richiesto
l'applicazione di tempi di arresto (aggiuntivi), il che costituisce quindi una
conseguenza accettata, per lo meno implicitamente, dai produttori.
- 240.
- Ciò posto, e senza che occorra esaminare gli ulteriori elementi di prova addotti
dalla Commissione nella decisione (allegati 102, 130 e 131 alla comunicazione degli
addebiti), si deve ritenere che la Commissione ha dimostrato che le imprese che
hanno partecipato alle riunioni del JMC e alla collusione sui prezzi hanno preso
parte ad una collusione sui tempi di arresto.
- 241.
- Si deve pertanto concludere che la Prat Carton ha partecipato, nel periodo giugno
1990 - febbraio 1991, ad una collusione sui tempi di arresto.
c) Sulla partecipazione della Prat Carton ad una collusione sulle quote di mercato
- 242.
- E' già stato stabilito che la Commissione ha dimostrato che le imprese presenti alle
riunioni del PWG hanno partecipato, dalla fine del 1987, ad una collusione sulle
quote di mercato (v. supra, punti 84-114).
- 243.
- A sostegno della sua affermazione secondo cui le imprese che non hanno assistito
alle riunioni del PWG hanno comunque partecipato alla collusione di cui trattasi,
la Commissione espone quanto segue nella decisione:
«Benché i piccoli produttori di cartoncino che presenziavano alle riunioni del JMC
non fossero edotti delle discussioni approfondite sulle quote di mercato tenute
nell'ambito del PWG, partecipando alla politica del prezzo prioritario rispetto alla
quantità al quale avevano tutti aderito, erano assolutamente consapevoli dell'intesa
generale tra i produttori principali volta a mantenere livelli costanti di
approvvigionamento e indubbiamente anche della necessità di adeguare il proprio
comportamento» (punto 58, primo comma, del preambolo della decisione).
- 244.
- Benché ciò non risulti espressamente dalla decisione, la Commissione riprende, in
proposito, le seguenti affermazioni della Stora:
«Altri produttori che non partecipavano al PWG non venivano, di regola, informati
nei dettagli delle discussioni relative alle quote di mercato. Tuttavia, nell'ambito
della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità cui aderivano, essi
avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'intesa tra i maggiori produttori per non
abbassare i prezzi mantenendo l'offerta a livelli costanti.
Quanto all'offerta [di cartoncino] GC, le quote dei produttori che non
partecipavano al PWG erano comunque così poco rilevanti che la loro
partecipazione o l'assenza di una loro partecipazione alle intese sulle quote di
mercato era praticamente ininfluente in un senso o nell'altro» (allegato 43 alla
comunicazione degli addebiti, punto 1.2).
- 245.
- La Commissione si basa pertanto, come pure la Stora, sul presupposto che, anche
in assenza di prove dirette, le imprese che non partecipavano alle riunioni del
PWG, ma di cui è stata dimostrata l'adesione agli altri elementi costitutivi
dell'infrazione descritti nell'art. 1 della decisione, fossero necessariamente
consapevoli dell'esistenza della collusione sulle quote di mercato.
- 246.
- Questo ragionamento non può essere condiviso. In primo luogo, la Commissione
non fornisce alcun elemento di prova atto a dimostrare che le imprese che non
hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano aderito ad un accordo complessivo
diretto, in particolare, al congelamento delle quote di mercato dei maggiori
produttori.
- 247.
- In secondo luogo, il solo fatto che le dette imprese abbiano partecipato ad una
collusione sui prezzi e alla collusione sui tempi di arresto non dimostra che esse
abbiano anche preso parte ad una collusione sulle quote di mercato. Infatti, la
collusione sulle quote di mercato non era, diversamente da quanto sembra voler
affermare la Commissione, intrinsecamente connessa alla collusione sui prezzi e/o
alla collusione sui tempi di arresto. E' sufficiente constatare che la collusione sulle
quote di mercato dei maggiori produttori riuniti nel PWG era diretta, a termini
della decisione (v. supra, punti 78-80), a mantenere le quote di mercato a livelli
costanti, salve alcune modifiche occasionali, anche nei periodi in cui le condizioni
del mercato, in particolare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, erano tali che non
vi era la necessità di un controllo della produzione per garantire l'effettiva
attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Ne consegue che l'eventuale
partecipazione alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto nondimostra che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano
partecipato alla collusione sulle quote di mercato, né che esse ne fossero a
conoscenza o dovessero necessariamente esserlo.
- 248.
- In terzo luogo, infine, si deve constatare che la Commissione, al punto 58, secondo
e terzo comma, del preambolo della decisione, fa valere, come elemento di prova
addizionale dell'affermazione in esame, l'allegato 102 alla comunicazione degli
addebiti, vale a dire la nota ottenuta dalla Rena relativa, stando alla decisione, ad
una riunione speciale dell'NPI svoltasi il 3 ottobre 1988. A tale riguardo, è
sufficiente constatare, da un lato, che la ricorrente non era membro dell'NPI e,
dall'altro, che il riferimento, contenuto in tale documento, all'eventuale necessità
di ricorrere all'arresto degli impianti non può, per le ragioni già esposte, costituire
la prova di una collusione sulle quote di mercato.
- 249.
- Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha dimostrato che la Prat Carton
abbia partecipato ad una collusione sulle quote di mercato per quanto riguarda il
periodo giugno 1990 - febbraio 1991.
3. Conclusioni in ordine alla partecipazione della Prat Carton ad una violazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato, anteriormente alla sua acquisizione da parte della
ricorrente nel febbraio 1991
- 250.
- In base al complesso delle considerazioni sopra svolte, si deve concludere che la
Commissione ha dimostrato che la Prat Carton ha partecipato, nel periodo giugno
1990 - febbraio 1991, ad una collusione sui prezzi nonché ad una collusione sui
tempi di arresto. Tuttavia, la partecipazione della Prat Carton ad una collusione
sulle quote di mercato nel medesimo periodo non è stata adeguatamente
dimostrata. Infine, per il periodo anteriore, vale a dire dalla metà del 1986 al mese
di giugno 1990, la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della Prat
Carton agli elementi costitutivi dell'infrazione.
Sulla domanda diretta all'annullamento dell'art. 2 della decisione
Argomenti delle parti
- 251.
- La ricorrente deduce un motivo basato sull'illegittimità del divieto relativo ai futuri
scambi di informazioni. Essa rileva come né l'art. 1 né l'art. 2 della decisione
riguardino il primo sistema di scambi d'informazioni dell'associazione di categoria
CEPI-Cartonboard (in prosieguo: il «CEPI»), menzionato ai punti 105, 106 e 166
del preambolo della decisione. Ebbene, il divieto di futuri scambi d'informazioni
impedirebbe tanto l'attuazione per il futuro, da parte del CEPI e dei suoi membri,
tra cui la ricorrente, di nuovi sistemi di scambi d'informazioni quanto lo specifico
sistema notificato dalla CEPI alla Commissione nel 1993, sistema questo di cui la
decisione non farebbe peraltro alcuna menzione.
- 252.
- Per di più, sistemi di scambi d'informazioni che non perseguono la realizzazione di
risultati vietati, come la fissazione dei prezzi o la concertazione delle quantità, non
sarebbero mai stati considerati illeciti, nella prassi precedente della Commissione,
quando non comportavano lo scambio di dati individuali e riservati. La ricorrente
sottolinea come la Commissione avesse precisato, nella sua Settima Relazione sulla
politica di concorrenza, di non avere obiezioni fondamentali nei riguardi dello
scambio di informazioni statistiche attraverso associazioni commerciali o apposite
centrali, anche quando queste ultime fornissero una ripartizione dei dati, nei limiti
in cui le informazioni scambiate non permettessero l'identificazione di dati
individuali.
- 253.
- Il motivo si suddivide quindi in due parti. Nella prima parte, la ricorrente fa valere
che il divieto contenuto nell'art. 2 della decisione è formulato in gran parte in
modo del tutto vago e generico. In particolare, non vi sarebbe precisato in quali
circostanze un sistema di scambio di informazioni, che non riguarda dati individuali,
sarà ritenuto idoneo a promuovere una concertazione sui prezzi o sulla produzione
o a controllare l'attuazione di un accordo in materia di prezzi o di ripartizione dei
mercati.
- 254.
- Inoltre l'art. 2 della decisione non preciserebbe quali caratteristiche il sistema dovrà
presentare per soddisfare i requisiti secondo cui esso dovrebbe escludere: a) le
informazioni aggregate da cui è possibile «desumere il comportamento dei singoli
produttori» (secondo comma), b) le statistiche in forma aggregata relative alla
produzione e alle vendite utilizzabili «per promuovere o facilitare un
comportamento comune a livello industriale» (terzo comma) e c) «qualsiasi
scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza» nonché «qualsiasi
riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni
scambiate o la possibile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali
informazioni» (quarto comma).
- 255.
- Secondo la ricorrente, divieti formulati in termini così ampi e generici possono
risultare ineseguibili e, comunque, in contrasto con il principio della certezza del
diritto.
- 256.
- Nella seconda parte del motivo, la ricorrente contesta la legittimità del divieto,
contenuto nell'art. 2, secondo comma, della decisione, di qualsiasi scambio di dati
(anche aggregati) relativi alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti
e inevasi.
- 257.
- In primo luogo, dati del genere fornirebbero soltanto indicazioni sulle tendenze
generali della domanda globale senza consentire l'identificazione di alcun
produttore né di alcun paese.
- 258.
- In secondo luogo, lo scambio dei dati di cui trattasi sarebbe particolarmente
proficuo, se non addirittura necessario, nel settore del cartoncino.
- 259.
- In terzo luogo, la Commissione non avrebbe mai vietato gli scambi di informazioni
di cui trattasi. Al contrario, essa avrebbe ritenuto neutrali dal punto di vista della
concorrenza scambi di dati sul livello delle scorte, i prezzi di mercato correnti e
storici, il consumo, la capacità di trasformazione e persino le tendenze dei prezzi
[v., in particolare, comunicazione della Commissione 87/C 339/07 a norma
dell'art. 19, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 17, relativa a una richiesta di
attestazione negativa in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE
Caso n. IV/32.076 European Wastepaper Information Service (GU 1987, C 339,
pag. 7; in prosieguo: la «comunicazione EWIS»), e Settima Relazione sulla politica
di concorrenza, punti 5-8].
- 260.
- La Commissione osserva che l'art. 2 della decisione non riguarda il sistema di
scambio d'informazioni notificato dal CEPI e sottoposto all'esame degli uffici
competenti della Commissione all'epoca della presentazione del ricorso.
- 261.
- Inoltre, essa afferma che le ingiunzioni formulate nell'art. 2 della decisione sono
normali nei casi in cui non ha ottenuto la prova della cessazione dell'infrazione e
che la portata di tali ingiunzioni dipende dal comportamento delle imprese. Dal
momento che tali prescrizioni impediscono la partecipazione ad uno schema avente
un oggetto o un effetto identico o analogo a quello di cui trattasi, esse si
limiterebbero infatti ad applicare il divieto generale sancito dall'art. 85 del Trattato
(sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland
Ford/Commissione, Racc. pag. II-905). Esse sarebbero peraltro fondate sull'art. 3,
n. 1, del regolamento n. 17 e sarebbero conformi alle precedenti decisioni
approvate dal Tribunale.
- 262.
- Nel caso di specie, il sistema di scambio di informazioni, reputato essenziale dai
membri dell'intesa, avrebbe consentito il controllo e l'attuazione delle iniziative
anticoncorrenziali (punti 61-71 e 134 del preambolo della decisione). Inoltre, esso
sarebbe sempre stato idoneo a incoraggiare i produttori ad adottare un
comportamento anticoncorrenziale, anche dopo le modifiche apportate al sistema
nel 1991 (punto 166 del preambolo della decisione). Ora, si dovrebbe tener conto
di tali elementi, delle peculiarità del mercato del cartoncino e della situazione
caratterizzata dall'esistenza di un cartello praticamente assoluto sul mercato
europeo del cartoncino per valutare la portata delle ingiunzioni contenute nell'art.
2 della decisione. Alla luce di tali considerazioni, andrebbe respinta la tesi della
ricorrente secondo la quale le informazioni di cui è vietato lo scambio sarebbero
generiche e l'art. 2 della decisione violerebbe il principio della certezza del diritto.
Infatti, il divieto relativo allo scambio di informazioni, in particolare per quanto
riguarda le informazioni di cui all'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c),
non sarebbe affatto generico, ma riguarderebbe le sole informazioni finalizzate a
facilitare o a promuovere un comportamento anticoncorrenziale.
- 263.
- Infine, la comunicazione EWIS, sopra citata, rientrerebbe in un contesto economico
del tutto diverso da quello del cartoncino (punto 3 della comunicazione),
segnatamente in quanto la EWIS poteva solo fornire dati aggregati relativi ad un
numero di membri sufficiente affinché il comportamento concorrenziale di ogni
singolo membro non potesse essere identificato (punto 7 della comunicazione).
Giudizio del Tribunale
- 264.
- Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla
predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro,
per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo
o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile,
compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente
informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di
utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita
riguardanti individualmente gli altri produttori;
o
b) attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole
imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune
dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il
controllo della produzione;
o
c) attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a
qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei
mercati all'interno della Comunità.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese
(come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere
non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di
singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del
portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della
capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla
capacità produttiva dei singoli macchinari.
Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla
divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite
che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento
comune a livello industriale.
Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni
rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da
qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle
informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei
singoli produttori a tali informazioni.
Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente
decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle
informazioni».
- 265.
- Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato
in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora
la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'art. 85
del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre
fine all'infrazione constatata.
- 266.
- Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17
può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui
illegittimità sia stata constatata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite
6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione,
Racc. pag. 223, punto 45, e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P,
RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 90), ma anche quello di adottare
in futuro un comportamento analogo (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa
T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 220).
- 267.
- Per di più, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata
alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la
portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla
detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere i
limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale
a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che
sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v.
sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione,
Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc.
pag. II-1611, punto 163).
- 268.
- Nel caso di specie, per stabilire se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione
contenuta nell'art. 2 della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre
esaminare gli effetti dei vari divieti che esso impone alle imprese.
- 269.
- Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta
per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica
concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle
infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle
imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di
conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto
i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.
- 270.
- Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse
riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni
commerciali.
- 271.
- L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro
ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere
direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese
concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto
alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato sia stata dichiarata dalla Commissione nella
decisione.
- 272.
- Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo
scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85,
n. 1, del Trattato.
- 273.
- Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma
del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei
quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia
di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e
tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».
- 274.
- Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo
preambolo (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 122), va
rilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si
evidenzi quanto segue:
«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard
(soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di
norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti
e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso
a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di
prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».
- 275.
- Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione
che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per
sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno
scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per
l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
- 276.
- Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2,
primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del
secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il
contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, ed eventualmente in
quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi,
tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere
limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla
luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 277.
- La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato
il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva
un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della
decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1
della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato
effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del
Trattato.
- 278.
- E' alla luce di tale interpretazione da parte della Commissione circa la
compatibilità nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato che
occorre valutare la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma,
lett. b) e lett. c), della decisione.
- 279.
- Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni
commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici
aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione]. Inoltre,
l'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione vieta lo scambio di talune
informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto
per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.
- 280.
- Un divieto del genere, mirante ad impedire lo scambio di informazioni di natura
esclusivamente statistica che non rivestono carattere di informazioni individuali o
imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero
essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare
la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta dalla decisione che la
Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale
configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che
un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini
anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del
Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti
anticoncorrenziali. Ne consegue che l'argomento della Commissione secondo cui
l'art. 2 della decisione riveste un carattere strettamente enunciativo (v. supra, punto
261) è infondato.
- 281.
- Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere
annullato, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla
predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro,
per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo
o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile,
compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente
informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di
utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita
riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese
(come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere
qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli
produttori».
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
A Sul motivo riguardante la necessità di ridurre l'ammenda a seguito dell'errata
definizione dell'oggetto e della durata dell'infrazione
- 282.
- La ricorrente fa valere, richiamandosi ai motivi ed argomenti formulati
precedentemente, che l'infrazione ha avuto una portata materiale ben diversa, una
durata molto più breve e una gravità di gran lunga inferiore a quanto non asserisca
la Commissione e che l'importo dell'ammenda dev'essere quindi drasticamente
ridotto.
- 283.
- Occorre ricordare che, come risulta da quanto constatato nell'ambito dei precedenti
motivi, la Commissione ha correttamente accertato, per quanto riguarda la
ricorrente, l'esistenza e la durata dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione.
- 284.
- Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.
B Sul motivo relativo, da un lato, all'errore di valutazione compiuto dalla
Commissione laddove ha ritenuto che l'intesa abbia «riscosso notevole successo nel
realizzare i suoi obiettivi» e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al
riguardo
Argomenti delle parti
- 285.
- La ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione
laddove ha considerato, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, che
l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi» (punto 168
del preambolo della decisione). A tale riguardo, la Commissione non avrebbe
tenuto conto degli elementi di prova forniti dalle imprese destinatarie e, in
particolare, dalla ricorrente.
- 286.
- Le modalità degli annunci dei prezzi corrisponderebbero alla norma nel settore di
cui trattasi ed è dalle caratteristiche del mercato, in particolare dalla sua
trasparenza, che deriverebbero i fenomeni di parallelismo e di simultaneità degli
annunci degli aumenti di prezzo dei vari produttori. La Commissione avrebbe
trascurato gli elementi seguenti: a) i prezzi di transazione sono sempre stati
inferiori ai prezzi annunciati; b) vi sono sempre state differenze considerevoli tra
i prezzi applicati ai singoli clienti, e non vi era pertanto un prezzo unico; c) i cicli
congiunturali hanno avuto una notevole incidenza sull'evoluzione dei prezzi e d) il
divario tra i prezzi applicati a ciascun cliente è aumentato durante il periodo in
esame, evidenziando così una sempre maggiore individualizzazione dei prezzi.
- 287.
- L'evoluzione dei prezzi di transazione sarebbe stata determinata esclusivamente
dalle condizioni del mercato nel periodo in questione, caratterizzato in particolare
da una domanda relativamente sostenuta, da una soddisfacente e talvolta ottimale
utilizzazione delle capacità (v. punti 13-15 del preambolo della decisione), da
significativi aumenti dei costi (v. punti 16-19 del preambolo) e, infine, da un tasso
di redditività medio dell'industria, del tutto normale, nel complesso del periodo in
esame. Alla luce di tali elementi, la Commissione avrebbe dovuto concludere che
gli aumenti dei prezzi rientravano nella norma (v., altresì, punto 135 del
preambolo) e che gli eventuali aumenti dei prezzi di transazione erano coerenti con
le fondamentali variabili economiche. Essa avrebbe dovuto quindi trarre l'ulteriore
conclusione che l'intesa presunta non aveva prodotto alcun effetto sull'evoluzione
reale dei prezzi di transazione.
- 288.
- Secondo la ricorrente, i prezzi di transazione si sono sempre adeguati all'evoluzione
dei costi. Infatti, la flessione dei prezzi delle materie prime, verificatasi nella
seconda metà del 1989, sarebbe stata accompagnata da un aumento consistente del
costo del lavoro e dell'energia, che inciderebbero per il 35% circa sul complesso
dei costi dei produttori di cartoncino. Neppure il fatto che vi sia stato un calo della
domanda nel 1991 dimostrerebbe che fattori diversi dalle condizioni del mercato
avevano influito sull'evoluzione dei prezzi, in quanto l'unico aumento dei prezzi nel
1991 (aumento del mese di gennaio) era già stato annunciato nell'autunno del 1990
e programmato dai produttori in epoca ancora precedente.
- 289.
- L'affermazione della Commissione in ordine agli effetti dell'intesa sarebbe
altrettanto inesatta per quanto riguarda l'asserita concertazione sulle quote di
mercato, in quanto non vi sarebbe mai stata alcuna concertazione al riguardo né
un sistema di controllo dell'evoluzione delle quote di mercato dei vari produttori.
Per di più, le quote di mercato della Sarrió avrebbero subito consistenti variazioni
nel periodo considerato.
- 290.
- La ricorrente fa valere altresì un vizio della motivazione derivante dalla
contraddizione riscontrabile tra le conclusioni relative agli effetti dell'intesa sul
mercato e le constatazioni di fatto contenute nella decisione stessa.
- 291.
- La Commissione rileva come, nel periodo in esame, i prezzi siano sempre stati
regolarmente maggiorati e applicati conformemente alle concertazioni tra i
produttori all'interno dei comitati del PG Paperboard, come fosse stato istituito un
sistema di controllo dell'osservanza delle decisioni imposte dall'intesa tramite lo
scambio di informazioni particolareggiate e come le quote di mercato dei diversi
produttori siano sempre rimaste pressoché inalterate. Di conseguenza e alla luce
in particolare delle numerose prove documentali dell'esistenza dell'intesa, la tesi
della ricorrente secondo cui l'intesa non avrebbe modificato in modo sostanziale
le tendenze del mercato sarebbe insostenibile.
- 292.
- Per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi, la Commissione ricorda che il successo
dell'intesa dev'essere valutato nel suo complesso. Il successo conseguito non
sarebbe in alcun modo smentito dalla circostanza, peraltro non dimostrata, che la
ricorrente ne avrebbe tratto vantaggi minori rispetto ad altri.
- 293.
- Quanto alle quote di mercato, le esigue variazioni registrate nelle quote di mercato
dei diversi produttori confermerebbero che l'intesa ha conseguito un successo
notevole anche sotto questo profilo.
- 294.
- Infine, la Commissione contesta, in base agli argomenti sopra riportati, che la
decisione presenti un difetto di motivazione in ordine agli effetti dell'intesa sul
mercato. Essa rinvia in particolare all'analisi delle condizioni e dell'evoluzione del
mercato svolta nei punti 16, 21 e 137 del preambolo della decisione, rilevando
inoltre che, a meno di voler isolare un'affermazione dal suo contesto, non si
riscontra alcuna contraddizione nella motivazione della decisione.
Giudizio del Tribunale
- 295.
- Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, laCommissione ha determinato l'entità generale delle ammende tenendo conto in
particolare del fatto che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare
i suoi obiettivi». E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti
sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.
- 296.
- Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione,
il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della
collusione sui prezzi. Infatti, in primo luogo, emerge dalla decisione che la
constatazione riguardante il notevole successo conseguito nella realizzazione degli
obiettivi si fonda essenzialmente sugli effetti della collusione sui prezzi. Mentre tali
effetti sono analizzati nei punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della
decisione, la questione se la collusione sulle quote di mercato e quella sugli arresti
degli impianti abbiano esplicato effetti sul mercato non è invece oggetto di alcun
esame specifico.
- 297.
- In secondo luogo, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi consente, in ogni
caso, di stabilire altresì se le finalità della collusione sui tempi di arresto siano state
raggiunte, dal momento che quest'ultima era diretta ad evitare che le iniziative
concordate in materia di prezzi fossero compromesse da un'offerta superiore alla
domanda.
- 298.
- Per quanto riguarda, in terzo luogo, la collusione sulle quote di mercato, la
Commissione non sostiene che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del
PWG perseguissero l'obiettivo di un congelamento assoluto delle loro quote di
mercato. Ai termini del punto 60, secondo comma, del preambolo della decisione,
l'intesa sulle quote di mercato non era statica, «ma soggetta ad adeguamenti
periodici ed a nuove trattative». Alla luce di questa precisazione, non si può quindi
censurare la Commissione per aver concluso che l'intesa aveva conseguito un
notevole successo nella realizzazione dei suoi obiettivi senza aver specificamente
esaminato nella decisione l'esito della collusione sulle quote di mercato.
- 299.
- Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti
complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dalla ricorrente
dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi
confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del
cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere non sono
sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione.
- 300.
- Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è
stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è
basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro
complesso, come un successo dai produttori stessi.
- 301.
- Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza
contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati
dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati
così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi
di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto
comma, del preambolo della decisione).
- 302.
- Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di
transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la
Commissione sostiene che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di
prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al
fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti» (punto 101, primo comma, del
preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto
concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti,
soprattutto per grossi ordinativi, e che «l'aumento medio netto conseguito dopo
aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo
globale dell'aumento annunciato» (punto 102, ultimo comma, del preambolo).
Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti in uno studio economico realizzato, ai fini
del procedimento dinanzi alla Commissione, per conto di talune imprese
destinatarie della decisione (in prosieguo: la «relazione LE»), essa afferma che
sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una «stretta relazione lineare»
tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi
nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione:
«Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi
ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha
riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989»
(punto 115, secondo comma, del preambolo).
- 303.
- Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione
ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra
l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la
prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi,
conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul
mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti
comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi
annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di
transazione siano identici agli aumenti annunciati.
- 304.
- Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli
aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della
Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi
del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da
numerosi produttori, tra cui la ricorrente.
- 305.
- Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo
temporale, della sussistenza di una «stretta relazione lineare». Infatti, l'esame del
periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale
riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione
LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: «Non vi è alcun nesso
stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i
prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro,
un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo
nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo
1990/1991» (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali
variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda
(v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).
- 306.
- Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella
relazione, in particolare ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi
annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11,
pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato
soltanto parzialmente l'esistenza della «stretta relazione lineare» da essa addotta.
- 307.
- In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un
terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei
prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in
assenza di qualsiasi collusione. In proposito la Commissione, evidenziando come
le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati
programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene «inconcepibile che in una
tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun
effetto sui livelli effettivi delle quotazioni» (punto 136, terzo comma, del preambolo
della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che
consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del
mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori
economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con
lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò
anche nel periodo esaminato dalla decisione.
- 308.
- Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di
concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito
ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello
che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come
ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in
considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti,
la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo
potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi.
Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile
nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua
propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in
assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il
livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione
tra i produttori non può essere ritenuta valida.
- 309.
- Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione
sui prezzi non è dimostrata.
- 310.
- Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione
soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento
per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi
obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti
da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare
il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su
documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza
constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto
valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano
i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo
concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle
dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha
riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.
- 311.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati
dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà
la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in
materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione
accertata nel caso di specie (v. infra, punto 334).
- 312.
- Si deve infine constatare che l'affermazione della ricorrente relativa ad un preteso
difetto di motivazione della decisione, con riguardo agli effetti dell'infrazione, è
priva di fondamento. Come si evince dall'esame sopra svolto, la decisione contiene
una motivazione dettagliata e priva di contraddizioni sugli effetti dell'infrazione
accertata.
C Sul motivo relativo, da un lato, ad un errore di diritto della Commissione laddove
essa considera come una circostanza aggravante la dissimulazione dell'intesa e,
dall'altro, ad un errore di motivazione al riguardo
Argomenti delle parti
- 313.
- La ricorrente sostiene che, ad ammettere, quod non, che un certo scaglionamento
nell'annuncio dell'aumento dei prezzi sia riconducibile ad una concertazione, la
Commissione non poteva comunque qualificare questa circostanza come una
specifica aggravante poiché la «dissimulazione» di un'intesa è un fatto inerente
all'infrazione stessa.
- 314.
- La ricorrente rileva inoltre che la circostanza che la Commissione non abbia
trovato riscontri documentali delle sue allegazioni relative all'esistenza di
un'infrazione non è indice del fatto che siano state adottate misure di
dissimulazione.
- 315.
- Infine, essa fa valere un difetto di motivazione in quanto la decisione non enuncia
le ragioni per le quali la dissimulazione di un'intesa dovrebbe costituire una
circostanza aggravante.
- 316.
- La Commissione fa valere che la dissimulazione dell'esistenza di un'intesa
costituisce un elemento che occorre prendere in considerazione per valutare la
gravità dell'infrazione (sentenza BASF/Commissione, citata, punto 273).
Giudizio del Tribunale
- 317.
- Ai sensi del punto 167, terzo comma, del preambolo della decisione, «un aspetto
particolarmente grave dell'infrazione è costituito dal fatto che, nel tentativo di
dissimulare l'esistenza del cartello, le imprese sono arrivate al punto di orchestrare
in anticipo le date e l'ordine cronologico degli annunci relativi ai nuovi aumenti di
prezzo da parte di ciascun produttore principale». Nella decisione si rileva inoltre
quanto segue: «(...) i produttori avrebbero potuto, sulla base di questo complesso
schema collusivo, attribuire la serie degli aumenti di prezzo uniformi, regolari e su
scala industriale nel settore del cartoncino al fenomeno del comportamento
oligopolistico» (punto 73, terzo comma, del preambolo). Infine, a tenore del punto
168, sesto trattino, del preambolo, la Commissione ha fissato il livello generale delle
ammende tenendo conto del fatto che «sono state adottate iniziative complesse per
dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficialio di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note;
scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano
annunciati in modo da poter sostenere che le imprese seguivano l'impresa leader,
ecc.)».
- 318.
- Si deve constatare che la Commissione ha giustamente dedotto dagli elementi
probatori acquisiti che le imprese hanno programmato le date e la successione
delle lettere che annunciavano gli aumenti di prezzo per cercare di dissimulare
l'esistenza della concertazione sui prezzi. Questa pianificazione emerge in
particolare dalle dichiarazioni della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli
addebiti, punto 30): «Non esisteva alcuna procedura standard per stabilire chi
avrebbe annunciato per primo un aumento di prezzo e chi avrebbe seguito. Il PWG
discuteva e trovava un accordo sull'identità del produttore che avrebbe annunciato,
per primo, ciascun aumento dei prezzi e sulle date alle quali gli altri maggiori
produttori avrebbero annunciato i propri aumenti. Lo schema non si ripeteva ogni
volta». L'esistenza della pianificazione è inoltre corroborata dalla nota della Rena
relativa alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla
comunicazione degli addebiti). Tale documento contiene alcune informazioni
precise sulle date di annuncio degli aumenti di prezzo del gennaio 1991 per alcune
imprese aderenti al PWG (la Mayr-Melnhof, la Feldmühle e la Cascades), date che
corrispondono esattamente a quelle in cui le dette imprese hanno effettivamente
inviato le proprie lettere di annuncio (v. punti 87 e 88 del preambolo della
decisione).
- 319.
- Quanto all'assenza di verbali ufficiali nonché all'assenza pressoché totale di
qualsiasi nota interna sulle riunioni del PWG e del JMC, esse costituiscono, alla
luce del numero di tali riunioni, della durata nel tempo e della natura delle
discussioni svolte, una prova sufficiente della conclusione della Commissione
secondo cui i partecipanti venivano scoraggiati dal prendere appunti.
- 320.
- Risulta da quanto precede che le imprese che hanno partecipato alle riunioni dei
detti organismi erano non solo consapevoli dell'illiceità del loro comportamento,
ma hanno altresì adottato misure dirette a dissimulare la collusione. Pertanto, la
Commissione ha giustamente considerato tali misure come circostanze aggravanti
nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione.
- 321.
- Infine, avendo spiegato nella decisione quali fossero gli specifici comportamenti
delle imprese considerati come circostanze aggravanti, essa ha sufficientemente
motivato la sua valutazione al riguardo.
- 322.
- Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.
D Sul motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento in
quanto la Commissione avrebbe applicato, senza oggettiva giustificazione, ammende
molto più elevate di quelle inflitte nella sua prassi precedente
Argomenti delle parti
- 323.
- La ricorrente fa valere che l'incremento del livello dell'ammenda inflitta rispetto
ai livelli applicati nella prassi decisionale precedente della Commissione comporta
una diversità di trattamento non giustificata.
- 324.
- Infatti, alcune intese analoghe sarebbero state sanzionate in modo ben meno severo
[v., ad esempio, decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa
ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149
Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Polipropilene»)].
- 325.
- Del pari, l'entità generale delle ammende sarebbe ingiustificata rispetto alla
decisione della Commissione 24 luglio 1991, 92/163/CEE, relativa ad un
procedimento a norma dell'articolo 86 del Trattato CEE (IV/31.043 Tetra Pak II)
(GU 1992 L 72, pag. 1).
- 326.
- L'errore di valutazione della gravità dell'infrazione sarebbe ulteriormente
confermato da un confronto con il livello delle ammende inflitte con la decisione
della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura
d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322
Cemento) (GU L 343, pag. 1).
- 327.
- Secondo la Commissione, ogni infrazione presenta caratteristiche proprie. Dal
momento che il principio della parità di trattamento presuppone che situazioni
simili siano trattate in modo simile, sarebbe impossibile porre a confronto l'entità
delle ammende inflitte nel caso di specie con quelle inflitte per infrazioni poste in
essere con modalità diverse e in periodi diversi. La Commissione rileva inoltre che,
in ogni caso, essa ha il diritto di elevare il livello delle sanzioni se ciò si rivela
necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.
(sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc.
pag. II-907).
Giudizio del Tribunale
- 328.
- In forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante
decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano
commesso una violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1 del Trattato, ammende
che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con
facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari
realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che
hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda
occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione
di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso
di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia
stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere
obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa
C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).
- 329.
- Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle
ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo),
nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):
« la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati
costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;
il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;
il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante
valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;
le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente
l'intero mercato;
il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche
istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina
particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;
sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e
portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione
per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi
e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da
poter sostenere che le imprese seguivano l'impresa leader, ecc.;
il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».
- 330.
- Inoltre, il Tribunale ricorda che emerge da una risposta fornita dalla Commissione
ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al
7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della
decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente,
alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese.
- 331.
- Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle
ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste
delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e,
pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di
rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione
abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di
infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti
indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione
della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza della Corte
7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion
française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-108, e sentenza
ICI/Commissione, citata, punto 385).
- 332.
- In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le
circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto
diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il
livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della
Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene, che pure, secondo la
Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di
cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione
Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza
attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle
ammende. Peraltro, come già constatato dal Tribunale, le misure complesse
adottate dalle imprese per dissimulare l'esistenza dell'infrazione costituiscono un
aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle
infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.
- 333.
- In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della
violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che
sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e,
in particolare, dalla decisione Polipropilene.
- 334.
- Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo
della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla
Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione
sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello
complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce
delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo
sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto
che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati
e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi
di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione
sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della
concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il
Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione
non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla
Commissione.
- 335.
- Infatti, nello stabilire per il caso di specie il livello generale delle ammende, la
Commissione non si è allontanata dalla sua prassi decisionale anteriore in modo
tale da far sorgere a suo carico l'obbligo di motivare in termini più esaurienti la sua
valutazione della gravità dell'infrazione (v., in particolare, sentenza della Corte 26
novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de
Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31).
- 336.
- Di conseguenza, il presente motivo dev'essere respinto.
E Sul motivo relativo al difetto di motivazione e alla violazione dei diritti della
difesa nel calcolo dell'ammenda
Argomenti delle parti
- 337.
- La ricorrente fa valere che, per stabilire se la Commissione abbia rispettato i limiti
imposti dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 ed esercitato in modo corretto e
non arbitrario il suo potere discrezionale in materia di ammende, occorre accertare
se la decisione contenga la descrizione dei criteri di cui la Commissione si è
avvalsa. A suo parere, la decisione non soddisfa tali requisiti in quanto non
menziona né l'esercizio sociale preso in considerazione per la determinazione delle
ammende né il tasso percentuale applicato per calcolare ciascuna ammenda. La
ricorrente si troverebbe pertanto nell'impossibilità di valutare utilmente la
legittimità della decisione, il che comporterebbe una violazione palese dei suoi
diritti di difesa.
- 338.
- La Commissione rileva che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non fa menzione
né esplicitamente né implicitamente dell'obbligo della Commissione di indicare le
modalità di calcolo applicate. Per di più, la motivazione della decisione riguardante
gli elementi che hanno determinato il livello generale delle ammende nonché il
livello dell'ammenda inflitta a ciascuna delle imprese sarebbero del tutto simili alle
motivazioni fornite in decisioni analoghe. Del resto, nessun precedente ha mai
imposto l'obbligo di indicare i criteri particolareggiati utilizzati ai fini del calcolo
delle ammende.
- 339.
- La Commissione sostiene di non essere obbligata a fissare l'importo delle ammende
applicando una precisa formula matematica, soluzione questa che consentirebbe
alle imprese di calcolare, anticipatamente, la convenienza di una loro
partecipazione ad un'intesa illecita. Essa ritiene di disporre di un margine didiscrezionalità nel fissare l'importo delle ammende che costituiscono infatti uno
strumento della sua politica della concorrenza (sentenza del Tribunale 6 aprile
1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).
- 340.
- Infine, essa fa valere che il fatto che un membro della Commissione abbia fornito,
a titolo indicativo, alcuni dettagli supplementari sulle ammende in occasione di una
sua conferenza stampa non può incidere in alcun modo sulla decisione e tali
indicazioni non significano neppure che la motivazione della decisione fosse
insufficiente.
Giudizio del Tribunale
- 341.
- Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione
individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni
sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente
inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che
la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto
nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11
dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799,
punto 51).
- 342.
- Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende
a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla
luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran
numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie,
il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato
un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in
considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).
- 343.
- Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la
Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto
l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso,
sentenza Martinelli/Commissione, citata, punto 59).
- 344.
- Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende
e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del
preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al
punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del
PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre
le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» dell'intesa
stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle
ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in
considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto
imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura
minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione
degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione
fondava le sue censure.
- 345.
- Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito
rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state
calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della
decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al
9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente,
alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine,
la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione
mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due
imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo
dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione
di un terzo.
- 346.
- Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni
sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non
sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra
menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione
ai fini del calcolo delle ammende stesse.
- 347.
- Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in
base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del
cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per
calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come
«capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella
decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla
Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.
- 348.
- Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del
preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa
figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario
della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi
presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione
commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).
- 349.
- In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel
caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la
menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese
di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella
fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna
ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso
di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il
fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati
e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna
divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione,
divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato.
Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la
Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno
dei detti elementi.
- 350.
- La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito
di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi
in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno
stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per
giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo
stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non
possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v.
sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk
Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso
senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione,
Racc. pag. II-1439, punto 136).
- 351.
- Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione
dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della
decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti
decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo
relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione
della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in
merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle
ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa
T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due
sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de
Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa
T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191,
pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese
fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda
loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale
contro la decisione della Commissione.
- 352.
- Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione
delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno
partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni
elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali
elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di
controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale
esistenza di una discriminazione.
- 353.
- Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 351, e tenuto conto del
fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento
contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo
delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle
modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla
stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare
l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. Infine, la ricorrente non ha
dimostrato che le sarebbe stato impedito di far valere utilmente i suoi diritti di
difesa.
- 354.
- Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
F Sul motivo riguardante, da un lato, l'errore di valutazione compiuto dalla
Commissione in quanto non avrebbe debitamente tenuto conto del ruolo svolto dalla
Sarrió nell'ambito dell'intesa nonché del suo comportamento effettivo sul mercato e,
dall'altro, il difetto di motivazione al riguardo
Argomenti delle parti
- 355.
- La ricorrente afferma che la Commissione non ha debitamente valutato la sua
particolare posizione sul mercato e in seno al PG Paperboard. Essa argomenta,
fornendo una descrizione dettagliata della sua posizione sul mercato, che, sotto il
profilo della capacità produttiva, occupava nel 1990 e nel 1991 rispettivamente
soltanto il quinto e il quarto posto tra i produttori dell'Europa occidentale (v. studi
menzionati al punto 9 della decisione) e deteneva una quota di mercato inferiore
della metà a quella dell'impresa leader sul mercato. Inoltre, considerata la sua
specializzazione nel segmento GD, essa non avrebbe potuto disporre della
flessibilità propria dei produttori che hanno produzioni di rilievo tanto nel settore
del cartoncino GD quanto nel settore GC. Essa si sarebbe trovata e si troverebbe
tuttora a dover affrontare la forte aggressività sia dei produttori scandinavi, favoriti
dalla possibilità di accesso diretto e integrato alle materie prime fibrose vergini, sia
dei produttori tedeschi e austriaci, favoriti dalle normative nazionali sulle materie
prime riciclate. E' quindi per poter far fronte al dinamismo dei suoi concorrenti che
essa avrebbe, nel 1986, chiesto di poter partecipare alle riunioni del PG
Paperboard, partecipazione che doveva consentirle di controllare il comportamento
dei suoi principali concorrenti.
- 356.
- La Commissione non avrebbe fornito alcun elemento di prova in ordine al
comportamento effettivo della ricorrente né avrebbe addotto argomenti atti a
confutare le affermazioni della ricorrente stessa secondo cui: a) i suoi prezzi di
transazione erano determinati in modo autonomo e in conformità delle condizioni
del mercato; b) vi erano differenze notevoli tra i prezzi annunciati e i prezzi di
transazione; c) le sue quote di mercato avevano subito rilevanti variazioni per tutto
il periodo considerato, e d) coerentemente con le condizioni del mercato, essa non
aveva mai effettuato arresti degli impianti. La ricorrente sostiene di non aver mai
preso iniziative volte a limitare la libertà di azione dei suoi concorrenti. L'unico
elemento di prova di un comportamento del genere risulterebbe da una nota
privata scambiata tra due amministratori di imprese concorrenti. Tuttavia, tale nota
avrebbe una portata generale e si riferirebbe ad un comportamento soltanto
attribuito alla ricorrente (allegato 109 alla comunicazione degli addebiti).
- 357.
- Secondo la ricorrente, un esame del suo comportamento effettivo metterebbe in
luce il fatto che esso non trova alcuna corrispondenza nell'asserita intesa,
circostanza questa che avrebbe dovuto indurre la Commissione a valutare la
posizione della ricorrente in modo ben più favorevole all'atto della determinazione
dell'importo dell'ammenda. La nota rinvenuta presso la FS-Karton e richiamata
dalla Commissione come prova dell'effettiva attuazione dell'intesa da parte della
ricorrente non riguarderebbe in alcun modo il suo comportamento effettivo sul
mercato, ma dimostrerebbe tutt'al più la partecipazione ad una concertazione sui
prezzi annunciati.
- 358.
- Infine, la decisione sarebbe viziata da difetto di motivazione in quanto la
Commissione avrebbe omesso, senza fornirne i motivi, di valutare elementi
essenziali forniti dalla ricorrente in relazione al suo ruolo in seno al PG Paperboard
e al suo comportamento sul mercato.
- 359.
- La Commissione ribatte che, al punto 169 del preambolo della decisione, essa
avrebbe tenuto conto tanto del ruolo svolto da ciascuna impresa negli accordi di
natura collusiva quanto dell'effettivo comportamento della ricorrente. La decisione
sarebbe correttamente motivata a tale riguardo.
Giudizio del Tribunale
- 360.
- Emerge da quanto accertato in relazione ai motivi dedotti dalla ricorrente a
sostegno della sua domanda di annullamento totale o parziale dell'art. 1 della
decisione che la natura delle funzioni del PWG, come descritte nella decisione, è
stata dimostrata dalla Commissione.
- 361.
- Ciò posto, la Commissione ha potuto correttamente concludere che le imprese, tra
cui la ricorrente, che avevano partecipato alle riunioni di tale organismo dovevano
essere considerate come le «capofila» dell'infrazione accertata e che esse avevano,
a tale titolo, una responsabilità specifica (v. punto 170, primo comma, del
preambolo della decisione). Le spiegazioni fornite dalla ricorrente, secondo cui essa
avrebbe preso parte alle riunioni del PWG soltanto al fine di ottenere informazioni
che le avrebbero consentito di controllare il comportamento dei suoi principali
concorrenti, non possono che confermare lo scopo essenzialmente
anticoncorrenziale della sua partecipazione.
- 362.
- Inoltre, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato né che avrebbe svolto un
ruolo essenzialmente passivo in seno agli organismi del PG Paperboard, né che il
comportamento da essa effettivamente tenuto sul mercato sarebbe sempre stato
determinato in modo autonomo.
- 363.
- A tale riguardo, è pacifico che essa ha effettivamente preso parte alle iniziative
concordate in materia di prezzi annunciando sul mercato gli aumenti di prezzi
pattuiti. Inoltre, come ha giustamente rilevato la Commissione, risulta dall'allegato
109 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 55) che la ricorrente ha
chiesto ad altri produttori di attenersi agli aumenti di prezzo concordati. Infine,
quanto al comportamento effettivo della ricorrente in materia di prezzi, nulla
consente di ritenere che i suoi prezzi di transazione siano stati notevolmente meno
elevati di quelli degli altri produttori che avevano partecipato alla collusione sui
prezzi.
- 364.
- Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alle fluttuazioni delle sue quote di
mercato nel periodo dell'infrazione delimitato dalla decisione, è sufficiente
constatare che la ricorrente ha sostenuto che tali variazioni trovano una spiegazione
nel fatto che numerosi produttori avevano aumentato la propria capacità produttiva
per soddisfare la forte crescita della domanda registrata fino al 1990. Di
conseguenza, se è vero che la ricorrente non ha incrementato in alcun modo la
propria capacità produttiva prima dell'acquisizione della Prat Carton nel febbraio
1991, le fluttuazioni delle sue quote di mercato non possono costituire un elemento
che attenui la sua responsabilità in ordine al suo comportamento illecito.
- 365.
- Per di più, è soltanto durante l'anno 1990 che le condizioni del mercato sono state
tali da costringere le imprese a ricorrere ad effettivi arresti degli impianti e che, a
termini della decisione stessa, esisteva al riguardo soltanto un «sistema non
vincolante di incentivi» (v. supra, punti 96 e 151). Di conseguenza, poiché la
ricorrente ha partecipato alle riunioni nelle quali è stata dibattuta la questione degli
arresti degli impianti, senza aver pubblicamente preso le distanze dalle discussioni
svolte, il Tribunale ritiene che, anche supponendo che la ricorrente non avesse
effettuato, nel periodo considerato dalla decisione, arresti della sua produzione, tale
circostanza non è atta a dimostrare che il suo comportamento individuale abbia
potuto contribuire a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione
accertata.
- 366.
- In conclusione, alla luce del preambolo nel suo complesso, la decisione contiene
una motivazione sufficiente del giudizio formulato dalla Commissione sul ruolo
della ricorrente nell'infrazione constatata e sul suo comportamento sul mercato.
- 367.
- Di conseguenza, il presente motivo dev'essere parimenti respinto.
G Sul motivo relativo alla mancata considerazione da parte della Commissione di
talune circostanze attenuanti
Argomenti delle parti
- 368.
- La ricorrente afferma che, anche qualora si dovesse ritenere che l'intesa abbia
avuto, in generale, effetti sulle condizioni del mercato, la Commissione avrebbe
dovuto per lo meno considerare come circostanze attenuanti una serie di elementi
dai quali risulterebbe che l'intesa non aveva avuto alcun effetto o soltanto effetti
insignificanti sul segmento di mercato pertinente per valutare la situazione della
ricorrente.
- 369.
- Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto tener conto, in primo luogo,
del fatto che, nel periodo 1986-1992, i prezzi di transazione conseguiti dalla
ricorrente sul mercato italiano, mercato di sbocco principale per i suoi prodotti,
erano sempre stati in linea con l'andamento dei prezzi industriali. In secondo luogo,
essa avrebbe dovuto tener conto della facilità con la quale altri tipi di prodotti,
come tutti i derivati della plastica, possono sostituire il cartone, il che impedirebbe
o limiterebbe fortemente, secondo la ricorrente, qualsiasi forma di «sfruttamento»
del mercato. Infine, in terzo luogo, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del
fatto che la quota di mercato del cartoncino GD ha subito, nel periodo di cui
trattasi, una forte erosione a vantaggio del cartoncino di tipo GC. Considerando
altresì l'erosione delle quote di mercato della ricorrente e il livello di aumento dei
prezzi italiani, inferiore al livello degli aumenti negli altri mercati europei, si
dovrebbe quindi concludere che l'intesa non ha conseguito alcun successo per
quanto riguarda la ricorrente.
- 370.
- La Commissione ricorda che dev'essere valutato l'impatto sul mercato dell'intesa
nel suo complesso e che, sotto questo profilo, l'intesa ha effettivamente conseguito
un notevole successo. In ogni caso, nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente
può considerarsi alla stregua di una circostanza attenuante che giustifichi una
riduzione dell'ammenda.
Giudizio del Tribunale
- 371.
- Il Tribunale ha già esaminato se la Commissione avesse correttamente valutato gli
effetti dell'infrazione sul mercato (v. supra, punti 295 e seguenti) e se il
comportamento della ricorrente sul mercato andasse preso in considerazione, come
circostanza attenuante, all'atto della determinazione dell'importo dell'ammenda (v.
supra, punti 360 e seguenti).
- 372.
- Alla luce di quanto accertato a tale riguardo, gli argomenti addotti dalla ricorrente
nell'ambito del presente motivo non possono essere condivisi.
- 373.
- Infatti, dal momento che la collusione sui prezzi ha riguardato tanto il cartoncino
GC quanto il cartoncino GD e che nulla consente di ritenere che il comportamento
individuale della ricorrente abbia contribuito a contrastare gli effetti
anticoncorrenziali dell'infrazione, la Commissione ha correttamente deciso di non
prendere in considerazione, per determinare l'importo dell'ammenda inflitta alla
ricorrente, l'erosione del mercato del cartoncino GD a vantaggio del cartoncino
GC. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un nesso tra l'infrazione
e l'evoluzione delle quote di mercato dei diversi tipi di cartoncino.
- 374.
- Inoltre, anche supponendo che gli aumenti dei prezzi di transazione constatati sul
mercato italiano, sbocco principale della ricorrente, siano stati inferiori a quelli
registrati sugli altri mercati comunitari, è sufficiente rilevare che la collusione sui
prezzi cui la ricorrente ha preso parte riguardava la quasi totalità del territorio
comunitario e tale impresa ha annunciato gli aumenti dei prezzi concordati su tutti
i principali mercati europei (v. tabelle B-G allegate alla decisione).
- 375.
- Infine, l'eventuale esistenza di una forte sostituibilità del cartone con altri prodotti
non è atta a inficiare le considerazioni già svolte dal Tribunale in merito agli effetti
della collusione sui prezzi (v. supra, punti 295 e seguenti).
- 376.
- Di conseguenza, il presente motivo dev'essere respinto.
H Sul motivo relativo ad un errore materiale nel calcolo dell'ammenda inflitta alla
Sarrió
Argomenti delle parti
- 377.
- La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore materiale nel
calcolo dell'ammenda. La convenuta avrebbe utilizzato il dato relativo al fatturato
dell'anno 1990, comunicato nell'agosto 1991 a seguito di una richiesta di
informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17, quando avrebbe dovuto invece
calcolare l'ammenda in base all'importo del fatturato rettificato e certificato,
trasmesso nel 1993 in allegato alla risposta alla comunicazione degli addebiti.
- 378.
- Di conseguenza, non soltanto la Commissione sarebbe incorsa in un errore
materiale nel calcolo dell'ammenda inflitta alla Sarrió, ma avrebbe anche
trasgredito il principio della parità di trattamento in quanto le ammende inflitte agli
altri destinatari della decisione sarebbero state invece calcolate in base a dati
corretti. Calcolando l'ammenda in base a dati di fatturato forniti prima che la
Sarrió potesse prevedere l'imposizione di un'ammenda nei suoi confronti e
ignorando i dati certificati trasmessi successivamente, la Commissione avrebbe
inoltre violato i diritti della difesa della Sarrió.
- 379.
- La Commissione ribatte che è precisamente al fine di evitare ogni contestazione
che ha deciso di utilizzare il dato di fatturato comunicato in risposta ad una
richiesta di informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17 e non le è chiaro perché
il dato trasmesso prima della comunicazione degli addebiti debba essere errato
mentre quello trasmesso dopo la detta comunicazione sarebbe invece esatto.
Giudizio del Tribunale
- 380.
- Alla luce degli atti di causa, la Commissione, utilizzando come base di calcolo
dell'ammenda il dato di fatturato del 1990 trasmesso dalla ricorrente nell'agosto del
1991 anziché quello, rettificato, comunicato nel maggio 1993, non ha commesso
alcun errore. Infatti, l'impresa che rettifichi, durante il procedimento amministrativo
dinanzi alla Commissione, un dato numerico come quello relativo al fatturato,
precedentemente comunicato alla Commissione in risposta ad una sua richiesta di
informazioni, deve spiegare in modo circostanziato le ragioni per le quali il dato
iniziale non possa più essere utilizzato nelle fasi successive del procedimento.
- 381.
- Ora, così non è stato nel caso di specie. Nella sua risposta alla comunicazione degli
addebiti, la ricorrente si è limitata ad indicare che il dato di fatturato del 1990 era
stato rettificato sottraendo gli importi di talune operazioni interne al gruppo, delle
vendite di prodotti estranei all'inchiesta della Commissione (astucci e cartone
greggio), dei reclami, dei premi quantità, dei resi e degli sconti, senza presentare
a sostegno di tale rettifica dati numerici dettagliati. Inoltre, il dato di fatturato
rettificato non era stato certificato da un revisore dei conti giacché la ricorrente
aveva confermato in udienza che la sua affermazione in proposito era inesatta. Di
conseguenza, la Commissione ha potuto legittimamente non tener conto del dato
di fatturato rettificato e calcolare l'ammenda in base al dato inizialmente trasmesso.
- 382.
- Il presente motivo dev'essere quindi disatteso.
I Sul motivo relativo ad un errore di metodo nel calcolo dell'ammenda
Argomenti delle parti
- 383.
- La ricorrente spiega che, per ottenere l'importo dell'ammenda inflitta, la
Commissione ha anzitutto convertito in ECU il fatturato realizzato nell'esercizio
finanziario di riferimento, vale a dire l'esercizio 1990, facendo ricorso al tasso
medio di cambio dell'anno considerato, e ha poi determinato l'importo
dell'ammenda applicando la percentuale previamente stabilita, pari nel suo caso al
6%. Procedendo in tal modo, la Commissione non avrebbe tenuto conto degli
effetti delle fluttuazioni monetarie, ovvero della forte svalutazione della peseta
spagnola e della lira italiana rispetto all'ECU e alle altre monete europee dal 1990.
La ricorrente sostiene che, in moneta nazionale, essa dovrebbe ora impegnare un
importo di circa 2 452 milioni di PTA per pagare l'ammenda. Ora, in base al dato
di fatturato certificato (pari a 27 256 milioni di PTA) relativo alle vendite di
cartoncino all'interno della Comunità nel 1990, un'ammenda del 6% di
quest'importo avrebbe dovuto ammontare a circa 1 635 milioni di PTA.
L'ammenda effettivamente inflitta comporterebbe pertanto un onere finanziario
aggiuntivo di 817 milioni di PTA. Secondo la ricorrente, utilizzando il tasso di
cambio applicato al momento della pubblicazione della decisione, l'importo
dell'ammenda rappresenterebbe in effetti il 9% circa del fatturato del 1990. Di
conseguenza, si dovrebbe concludere o che la Commissione non ha tenuto conto
della riduzione di un terzo che essa aveva tuttavia concesso o che l'ammenda
corrispondeva, prima dell'applicazione della riduzione, al 13,4% circa del fatturato
di riferimento, superando così il limite legale del 10% del fatturato sancito
dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
- 384.
- La ricorrente sostiene poi che il tasso percentuale dell'ammenda ha lo scopo di
riflettere la conclusione cui è giunta la Commissione circa l'entità e quindi l'impatto
che l'ammenda deve assumere rispetto al fatturato dell'impresa considerata. Ora,
alla luce di questa considerazione, l'importo dell'ammenda dovrebbe essere
determinato in base alla valutazione della gravità dell'infrazione mentre fattori
come le fluttuazioni dei tassi di cambio, che sono del tutto estranei all'infrazione
da sanzionare e non imputabili all'autore dell'infrazione stessa, non dovrebberoinfluire sull'importo dell'ammenda. La ricorrente si richiama alle conclusioni
presentate dall'avvocato generale Sir Gordon Slynn nell'ambito della causa Musique
Diffusion française e a./Commissione, citata (Racc. pag. 1914), secondo cui, per la
determinazione dell'importo delle ammende, occorre tener conto del dato di
fatturato più recente che meglio rispecchia l'entità dell'impresa.
- 385.
- Essa ritiene che la sua tesi, secondo cui l'importo dell'ammenda non deve essere
modificato dalle fluttuazioni monetarie, trovi conferma nella sentenza della Corte
9 marzo 1977, cause riunite 41/73, 43/73 e 44/73 Interpretazione, Société
anonyme générale sucrière e a./Commissione (Racc. pag. 445, punti 12-17). Con
riguardo a tale sentenza, essa contesta, nella sua replica, l'affermazione della
Commissione secondo cui vi si confermerebbe che, se l'unità di conto (in prosieguo
l'«UC»), considerata all'epoca, fosse stata una moneta di pagamento, la sua
conversione in moneta nazionale non sarebbe stata necessaria.
- 386.
- La ricorrente fa valere che la decisione comporta altresì disparità di trattamento
ingiustificate, dal momento che le fluttuazioni monetarie alterano il rapporto fra
le varie ammende inflitte. Essa sottolinea come, nel periodo 1990-1994, la peseta
si sia svalutata del 22% rispetto all'ECU, mentre, nel medesimo periodo, le valute
austriaca, tedesca e olandese si siano rivalutate all'incirca del 7,5% rispetto
all'ECU. Di conseguenza, senza alcuna giustificazione oggettiva, la ricorrente si
sarebbe vista imporre un'ammenda che comporterebbe per essa un onere superiore
del 30% circa rispetto alle ammende inflitte ad altre imprese, in particolare alle
imprese tedesche.
- 387.
- La ricorrente conclude asserendo che non vi è nulla che imponga alla Commissione
di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU e che essa avrebbe pertanto dovuto
determinare tale importo nella moneta nazionale al fine di evitare differenze di
trattamento ingiustificate. Anche supponendo che la Commissione abbia la facoltà
di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, essa avrebbe dovuto quanto meno
utilizzare il tasso di cambio che garantisce la parità di trattamento, vale a dire
quello vigente all'atto dell'irrogazione dell'ammenda (il giorno della pubblicazione
o della notificazione della decisione).
- 388.
- La Commissione ricorda che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 le consente di
infliggere ammende il cui importo non può superare il limite del «10 per cento del
volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente» da ciascuno dei
partecipanti all'infrazione. Questa percentuale del 10% del fatturato complessivo
rappresenterebbe il limite superiore dell'ammenda (sentenza della Corte 8 febbraio
1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261, pubblicazione
sommaria, punti 38 e seguenti). Di conseguenza, poiché la Commissione ha
determinato l'ammenda con riferimento all'esercizio 1990, ultimo esercizio
completo in cui era attiva l'intesa, e ha convertito tutti i dati di fatturato in ECU
in base al tasso medio dell'anno considerato, essa si sarebbe attenuta ai limiti
imposti dal regolamento n. 17.
- 389.
- La conversione in ECU effettuata in base al tasso di cambio dell'anno di
riferimento fornirebbe il dato reale di fatturato espresso in ECU, consentendo
appunto di evitare ogni discriminazione tra le imprese destinatarie derivante dalle
fluttuazioni delle monete nazionali dei vari Stati membri. La sentenza Société
anonyme générale sucrière e a./Commissione, già citata, non confermerebbe la tesi
della ricorrente. Risulterebbe chiaramente dalla detta sentenza che essa riguarda
solo l'eventuale necessità di esprimere l'ammenda in moneta nazionale in quanto
l'UC non era una moneta di pagamento.
- 390.
- Quanto agli asseriti effetti discriminatori del metodo applicato, la Commissione
sottolinea come il rischio di fluttuazioni monetarie sia inerente al commercio e agli
scambi internazionali. Si tratterebbe di un elemento impossibile da eliminare, che
incide in ogni caso sull'importo dell'ammenda al momento del pagamento. Tuttavia,
proprio con la conversione in ECU dei dati di fatturato si riuscirebbe ad eliminare
ogni discriminazione. Tramite questo meccanismo, l'ammenda verrebbe calcolata
in termini «reali». Il fatto di infliggere un'ammenda nella moneta nazionale
finirebbe per renderla esclusivamente nominale, favorendo, come già si evince dai
calcoli presentati dalla ricorrente, le imprese il cui fatturato è espresso in valute
deboli. Ora, si dovrebbe tener conto del fatto che il valore dell'ECU è determinato
in funzione del valore di ciascuna delle valute nazionali e, poiché le imprese
destinatarie della decisione operano in vari Stati membri e in diverse monete
nazionali, la conversione in ECU corrisponde ad un'effettiva applicazione del
principio della parità di trattamento.
- 391.
- Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui andava utilizzato per lo meno
il tasso di cambio in vigore al momento dell'imposizione dell'ammenda, la
Commissione ribatte che il fatturato dell'anno di riferimento aveva un valore reale
al cambio vigente a quell'epoca e non al cambio vigente invece nel periodo
dell'adozione della decisione.
Giudizio del Tribunale
- 392.
- L'art. 4 della decisione stabilisce che le ammende inflitte devono essere versate in
ECU.
- 393.
- Occorre rilevare che nulla impedisce alla Commissione di esprimere l'importo
dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in moneta nazionale. Ciò
consente peraltro alle imprese di porre più agevolmente a confronto gli importi
delle ammende inflitte. Per di più, la possibilità di convertire l'ECU nella moneta
nazionale differenzia tale unità monetaria dall'«unità di conto» di cui all'art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17, in relazione alla quale la Corte aveva espressamente
stabilito che, non trattandosi di una moneta di pagamento, essa implicava
necessariamente la determinazione dell'ammenda in moneta nazionale (sentenza
Société anonyme générale sucrière e a./Commissione, citata, punto 15).
- 394.
- Quanto alla legittimità del metodo della Commissione, consistente nel convertire
in ECU il fatturato di riferimento delle imprese applicando il tasso di cambio
medio di quello stesso anno (1990), le censure formulate dalla ricorrente non
possono essere condivise.
- 395.
- Innanzi tutto, la Commissione deve di regola utilizzare un unico e medesimo
metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver
partecipato ad una stessa infrazione (v. sentenza Musique Diffusion française e
a./Commissione, citata, punto 122).
- 396.
- Per poter, poi, stabilire un confronto tra i diversi dati di fatturato comunicati,
espressi nelle rispettive monete nazionali delle imprese coinvolte, la Commissione
deve convertire tali dati in un'unica e medesima unità monetaria. Poiché il valore
dell'ECU è determinato in funzione del valore della moneta nazionale di ogni Stato
membro, la Commissione ha correttamente convertito in ECU il fatturato di
ciascuna impresa.
- 397.
- Altrettanto correttamente essa si è basata sul fatturato dell'anno di riferimento
(1990) ed ha convertito questo dato in ECU utilizzando i tassi di cambio medi dello
stesso anno. Da un lato, la presa in considerazione del fatturato realizzato da
ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del
periodo di infrazione stabilito, ha consentito alla Commissione di valutare le
dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione
commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per
valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa (v. sentenza
Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 120 e 121). Dall'altro,
la presa in considerazione, ai fini della conversione in ECU dei dati di fatturato di
cui trattasi, dei tassi di cambio medi dell'anno di riferimento stabilito ha consentito
alla Commissione di evitare che eventuali fluttuazioni monetarie intervenute dopo
la cessazione dell'infrazione possano incidere sulla valutazione delle dimensioni e
della potenza economica relative delle imprese nonché sull'entità dell'infrazione
commessa da ciascuna di esse e, quindi, sulla valutazione della gravità
dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve infatti riguardare
la realtà economica come si presentava all'epoca in cui è stata commessa la detta
infrazione.
- 398.
- Di conseguenza, l'argomento secondo cui il dato di fatturato dell'anno di
riferimento avrebbe dovuto essere convertito in ECU in base al tasso di cambio
vigente alla data di adozione della decisione non può essere accolto. Il metodo di
calcolo dell'ammenda che consiste nell'utilizzare il tasso di cambio medio dell'anno
di riferimento consente di evitare gli effetti aleatori delle alterazioni dei valori reali
delle monete nazionali che potevano intervenire e che sono effettivamente
intervenute nel caso di specie nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento
e l'anno di adozione della decisione. Se tale metodo può comportare che una data
impresa si trovi a dover pagare un importo, espresso in moneta nazionale,
nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi
in cui fosse stato applicato il tasso di cambio vigente alla data di adozione della
decisione, ciò non è altro che la conseguenza logica delle fluttuazioni dei valori
reali delle diverse monete nazionali.
- 399.
- Va inoltre rilevato che numerose imprese destinatarie della decisione possiedono
stabilimenti in più di un paese (v. punti 7, 8 e 11 del preambolo della decisione).
Per di più, le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma la loro
attività in più di uno Stato membro, avvalendosi di sedi locali. Esse operano
conseguentemente in varie valute nazionali. La ricorrente stessa realizza una parte
considerevole del proprio fatturato sui mercati di esportazione. Ora, quando una
decisione come quella controversa sanziona violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato
e le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma le loro attività in
numerosi Stati membri, il fatturato dell'anno di riferimento, convertito in ECU al
tasso medio applicato nel corso di quello stesso anno, è costituito dalla somma dei
fatturati realizzati in ciascuno dei paesi in cui opera l'impresa. Esso riflette quindi
perfettamente la realtà della situazione economica delle imprese considerate
durante l'anno di riferimento.
- 400.
- Occorre infine accertare se, come sostiene la ricorrente, il massimale stabilito
dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, pari al «10 per cento del volume d'affari
realizzato durante l'esercizio sociale precedente» sia stato superato a causa delle
fluttuazioni monetarie intervenute successivamente all'anno di riferimento.
- 401.
- Per giurisprudenza della Corte, la percentuale indicata nella detta disposizione si
riferisce al fatturato complessivo dell'impresa considerata (v. sentenza Musique
Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 119).
- 402.
- Ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'«esercizio sociale precedente»
è quello che precede la data della decisione, vale a dire, nel caso di specie, l'ultimo
esercizio completo di ciascuna delle imprese coinvolte alla data del 13 luglio 1994.
- 403.
- Ciò premesso, è giocoforza constatare, in base alle informazioni fornite dalla
ricorrente in risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale, che l'importo
dell'ammenda convertito in moneta nazionale al tasso di cambio applicato al
momento della pubblicazione della decisione non supera il 10% del fatturato
complessivo realizzato dalla ricorrente nel 1993.
- 404.
- Alla luce di quanto precede, il presente motivo dev'essere respinto.
J Sul motivo relativo, da un lato, ad un errore di calcolo sulla parte dell'ammenda
corrispondente all'infrazione imputata alla Prat Carton e, dall'altro, alla violazione
dell'obbligo di motivazione al riguardo
Argomenti delle parti
- 405.
- La ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo
della parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione che avrebbe commesso la
Prat Carton applicando la medesima percentuale del fatturato prevista per la
ricorrente, vale a dire il 9%, ridotta di un terzo per la collaborazione mostrata
dall'impresa nella fase di istruzione della pratica. Ora, la limitata partecipazione
della Prat Carton alle riunioni del JMC nel periodo giugno 1990 - marzo 1991
nonché il fatto che essa non sia stata una «capofila» avrebbero giustificato una
riduzione dell'ammenda.
- 406.
- Infine, la ricorrente denuncia l'assoluta mancanza di trasparenza e carenza di
motivazione della decisione per quanto riguarda il calcolo della parte dell'ammenda
corrispondente all'infrazione addebitata alla Prat Carton.
- 407.
- La Commissione ricorda che, com'è stato precisato al punto 154 del preambolo, la
ricorrente, che ha acquisito la Prat Carton nel febbraio 1991, è responsabile del suo
comportamento anticoncorrenziale per l'intero periodo della sua adesione all'intesa.
Poiché la decisione infligge un'unica ammenda alla ricorrente, calcolata in base al
suo fatturato complessivo per il cartoncino, inclusivo quindi del fatturato della Prat
Carton, il comportamento di quest'impresa non avrebbe dato luogo all'imposizione
di un'ammenda separata. Secondo la Commissione, la tesi della ricorrente
contrasterebbe pertanto con il fatto che un'ammenda è stata inflitta soltanto ad
essa.
- 408.
- Di conseguenza, andrebbe respinto anche ogni addebito relativo alla mancanza di
trasparenza o all'illogicità della motivazione della decisione al riguardo.
Giudizio del Tribunale
- 409.
- Secondo le spiegazioni fornite dalla Commissione, l'ammenda inflitta alla ricorrente
corrisponde al 6% della somma dei fatturati realizzati nel 1990 rispettivamente
dalla ricorrente e dalla Prat Carton (percentuale del 9% applicata alle imprese
«capofila», ridotta di un terzo per l'atteggiamento della ricorrente reputato
collaborativo). Anche se, in un caso del genere, è auspicabile che la decisione
contenga una motivazione più ampia del metodo di calcolo applicato, per i motivi
già esposti (v. supra, punti 351-353), l'argomento della ricorrente relativo alla
violazione dell'art. 190 del Trattato dev'essere respinto.
- 410.
- Occorre poi ricordare (v. supra, punto 250) che la Commissione ha dimostrato la
partecipazione della Prat Carton alla collusione sui prezzi nonché alla collusione
sui tempi di arresto nel periodo giugno 1990 - febbraio 1991. E' stato tuttavia
accertato che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la partecipazione
della Prat Carton ad una collusione sulle quote di mercato nel medesimo periodo
né la sua partecipazione, dalla metà del 1986 al mese di giugno 1990, a uno degli
elementi costitutivi dell'infrazione descritti nell'art. 1 della decisione.
- 411.
- Dal momento che la Prat Carton ha partecipato soltanto ad alcuni elementi
costitutivi dell'infrazione e ciò per una durata inferiore a quella stabilita dalla
Commissione, si deve procedere alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta
alla ricorrente.
- 412.
- Nel caso di specie, poiché nessuno degli altri motivi dedotti dalla ricorrente
giustifica una riduzione dell'ammenda, il Tribunale, nell'esercizio della sua
competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in 14 000 000 di ECU.
Sulle spese
- 413.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire
le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti
soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto
soltanto parzialmente, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle
circostanze decidendo che la parte ricorrente sopporterà le proprie spese nonché
la metà delle spese sostenute dalla Commissione e che quest'ultima sopporterà
l'altra metà delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione della Commissione 13
luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo
85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 Cartoncino), è annullato, ad eccezione
dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente
alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono
in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da
qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto
identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente
informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi
di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi
di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle
imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in
modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il
comportamento di singoli produttori».
2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione
94/601 è fissato in 14 000 000 di ECU.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese
sostenute dalla Commissione.
5) La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.
VesterdorfBriët
Lindh
Potocki Cooke
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
Indice
Fatti all'origine della controversia
II - 2
Procedimento
II - 6
Conclusioni delle parti
II - 7
Sulla domanda di annullamento della decisione
II - 8
A Sul motivo di ordine procedurale e formale relativo alla violazione dei diritti della
difesa
II - 8
Argomenti delle parti
II - 8
Giudizio del Tribunale
II - 8
B Nel merito
II - 9
Sul motivo riguardante l'assenza di concertazione sui prezzi di transazione e la
violazione dell'obbligo di motivazione
II - 9
Argomenti delle parti
II - 9
Giudizio del Tribunale
II - 10
Sul motivo riguardante la mancata partecipazione ad un'intesa diretta al
congelamento delle quote di mercato ed al controllo dell'offerta
II - 13
Argomenti delle parti
II - 13
Giudizio del Tribunale
II - 15
1. Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di
mercato e di una concertazione diretta al controllo dell'offerta
II - 15
2. Sul comportamento effettivo della ricorrente
II - 22
Sul motivo relativo ad un errore della Commissione in ordine alla durata della
concertazione sui prezzi
II - 23
Argomenti delle parti
II - 23
Giudizio del Tribunale
II - 23
Sul motivo relativo ad un errore della Commissione per quanto riguarda la durata
dell'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato e al controllo
dell'offerta
II - 27
Argomenti delle parti
II - 27
Giudizio del Tribunale
II - 27
Sul motivo riguardante un errore di valutazione della Commissione in ordine al
sistema di scambi di informazioni della Fides
II - 29
Sul motivo riguardante un errore compiuto dalla Commissione in quanto essa ha
ritenuto che si trattasse di un'unica infrazione globale e che la Sarrió ne fosse
responsabile nel complesso
II - 29
Argomenti delle parti
II - 29
Giudizio del Tribunale
II - 30
Sul motivo riguardante l'omessa presa in considerazione da parte della Commissione
della situazione del mercato spagnolo
II - 33
Sul motivo relativo alla mancata partecipazione della Prat Carton all'infrazione
II - 33
Argomenti delle parti
II - 33
Giudizio del Tribunale
II - 35
1. Periodo metà 1986 - giugno 1990
II - 36
2. Periodo giugno 1990 - febbraio 1991
II - 42
3. Conclusioni in ordine alla partecipazione della Prat Carton ad una violazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato, anteriormente alla sua acquisizione da parte
della ricorrente nel febbraio 1991
II - 50
Sulla domanda diretta all'annullamento dell'art. 2 della decisione
II - 50
Argomenti delle parti
II - 50
Giudizio del Tribunale
II - 52
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
II - 56
A Sul motivo riguardante la necessità di ridurre l'ammenda a seguito dell'errata
definizione dell'oggetto e della durata dell'infrazione
II - 56
B Sul motivo relativo, da un lato, all'errore di valutazione compiuto dalla Commissione
laddove ha ritenuto che l'intesa abbia «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi
obiettivi» e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo
II - 57
Argomenti delle parti
II - 57
Giudizio del Tribunale
II - 59
C Sul motivo relativo, da un lato, ad un errore di diritto della Commissione laddove essa
considera come una circostanza aggravante la dissimulazione dell'intesa e, dall'altro,
ad un errore di motivazione al riguardo
II - 62
Argomenti delle parti
II - 62
Giudizio del Tribunale
II - 63
D Sul motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento in quanto
la Commissione avrebbe applicato, senza oggettiva giustificazione, ammende molto
più elevate di quelle inflitte nella sua prassi precedente
II - 64
Argomenti delle parti
II - 64
Giudizio del Tribunale
II - 65
E Sul motivo relativo al difetto di motivazione e alla violazione dei diritti della difesa nel
calcolo dell'ammenda
II - 67
Argomenti delle parti
II - 67
Giudizio del Tribunale
II - 68
F Sul motivo riguardante, da un lato, l'errore di valutazione compiuto dalla Commissione
in quanto non avrebbe debitamente tenuto conto del ruolo svolto dalla Sarrió
nell'ambito dell'intesa nonché del suo comportamento effettivo sul mercato e,
dall'altro, il difetto di motivazione al riguardo
II - 71
Argomenti delle parti
II - 71
Giudizio del Tribunale
II - 73
G Sul motivo relativo alla mancata considerazione da parte della Commissione di talune
circostanze attenuanti
II - 74
Argomenti delle parti
II - 74
Giudizio del Tribunale
II - 75
H Sul motivo relativo ad un errore materiale nel calcolo dell'ammenda inflitta alla
Sarrió
II - 75
Argomenti delle parti
II - 75
Giudizio del Tribunale
II - 76
I Sul motivo relativo ad un errore di metodo nel calcolo dell'ammenda
II - 76
Argomenti delle parti
II - 76
Giudizio del Tribunale
II - 79
J Sul motivo relativo, da un lato, ad un errore di calcolo sulla parte dell'ammenda
corrispondente all'infrazione imputata alla Prat Carton e, dall'altro, alla violazione
dell'obbligo di motivazione al riguardo
II - 81
Argomenti delle parti
II - 81
Giudizio del Tribunale
II - 82
Sulle spese
II - 82