Language of document : ECLI:EU:T:1998:97

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

14 maggio 1998 (1)

«Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE — Nozione d'infrazione unica — Scambio d'informazioni — Ingiunzione — Ammenda — Determinazione dell'importo — Metodo di calcolo — Motivazione — Circostanze attenuanti»

Nella causa T-334/94,

Sarrió SA, società di diritto spagnolo con sede in Pamplona (Spagna), con gli avv.ti Antonio Creus Carreras, del foro di Barcellona, Alberto Mazzoni, del foro di Milano, Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1°,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino; GU L 243, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno all'8 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
     La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.] (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2.
    Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».

3.
    Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata), utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.

4.
    Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.

5.
    La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.

6.
    Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.

7.
    Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.

8.
    Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

9.
    In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.

10.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

11.
    Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.

12.
    Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard — the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

—    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

—    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

—    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

—    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

—    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

—    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

—    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

—    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

—    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

—    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xv) Sarrió SpA, un'ammenda di 15 500 000 di ECU;

(...)».

13.
    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

14.
    Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15.
    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16.
    Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17.
    Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18.
    Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori

commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19.
    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20.
    La ricorrente, la Sarrió SA (in prosieguo: la «Sarrió»), è una società sorta da una fusione intervenuta nel 1990 tra la divisione cartoncino del principale produttore italiano, la Saffa, con il produttore spagnolo Sarrió (punto 11 del preambolo della decisione). La Sarrió ha inoltre acquisito, nel 1991, il produttore spagnolo Prat Carton (medesimo punto).

21.
    La Sarrió è stata ritenuta responsabile della partecipazione della Prat Carton al cartello di cui trattasi per tutta la durata di tale partecipazione (punto 154 del preambolo della decisione).

22.
    La Sarrió fabbrica essenzialmente cartoncino GD, ma produce anche cartoncino GC.

Procedimento

23.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1994 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

24.
    Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).

25.
    La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

26.
    Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo,hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).

27.
    Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia

rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

28.
    Con lettera 5 febbraio 1997 il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.

29.
    Con ordinanza 4 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.

30.
    Con ordinanza 20 giugno 1997 è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

31.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.

32.
    Le parti nelle cause menzionate al punto 28 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.

Conclusioni delle parti

33.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione;

—    in subordine, annullare l'art. 2 della decisione nonché l'art. 3 nella parte in cui infligge un'ammenda di 15 500 000 ECU alla ricorrente;

—    in ulteriore subordine, ridurre l'ammontare di tale ammenda;

—    condannare la convenuta a tutte le spese.

34.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento della decisione

A — Sul motivo di ordine procedurale e formale relativo alla violazione dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

35.
    La ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa in quanto la Commissione avrebbe preso in considerazione (al punto 79 del preambolo della decisione), come elemento di prova dell'infrazione, un documento rinvenuto presso la Finnboard (UK) Ltd nel corso degli accertamenti effettuati nell'aprile 1991 (in prosieguo: il «listino Finnboard»). Essa rileva come questo documento le sia stato inviato soltanto il 28 aprile 1994, vale a dire ben oltre la data di deposito della sua risposta alla comunicazione degli addebiti e successivamente all'audizione dinanzi alla Commissione. Tale ritardo ingiustificato l'avrebbe privata della possibilità di esprimere il proprio punto di vista sul significato effettivo del documento, sul contesto in cui esso è stato stilato, nonché sulle conclusioni che la Commissione ne aveva tratto (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461). Inoltre, la trasmissione del documento, avvenuta il 28 aprile 1994, non avrebbe sanato tale violazione.

36.
    La Commissione ribatte che il documento in questione è stato inviato alla Sarrió con una lettera di accompagnamento in data 28 aprile 1994. In tale lettera, il contenuto del documento nonché le conclusioni che la Commissione ne aveva tratto venivano pienamente spiegati. Poiché nella lettera 28 aprile 1994 veniva inoltre offerta alla Sarrió la possibilità di presentare per iscritto eventuali osservazioni, essa avrebbe potuto manifestare in tempo utile la propria opinione sul valore probatorio del documento in questione (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 36).

Giudizio del Tribunale

37.
    Il listino Finnboard è stato rinvenuto dalla Commissione nel corso degli accertamenti compiuti presso gli uffici della Finnboard (UK) Ltd nell'aprile 1991 ed è stato trasmesso alla ricorrente con una lettera di spiegazioni circa sedici mesi dopo l'invio della comunicazione degli addebiti.

38.
    Per giurisprudenza del Tribunale, discende dal combinato disposto dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e degli artt. 2 e 4 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), che la Commissione deve comunicare gli addebiti che essa contesta alle imprese e

associazioni interessate e può prendere in considerazione nelle sue decisioni soltanto quegli addebiti sui quali queste ultime hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenza 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 47).

39.
    Del pari, il rispetto dei diritti della difesa in un procedimento che può risolversi in sanzioni come quella di cui trattasi impone che le imprese ed associazioni di imprese interessate siano messe in grado, già durante il procedimento amministrativo, di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegate dalla Commissione (sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 11, e del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 39).

40.
    Nel caso di specie, con la trasmissione del documento di cui trattasi non è stata contestata alcuna censura nuova rispetto a quelle figuranti nella comunicazione degli addebiti. Infatti, si evince chiaramente dalla lettera di accompagnamento del listino Finnboard che quest'ultimo costituisce soltanto un elemento di prova supplementare dell'esistenza di un piano comune di fissazione dei prezzi, censura già dettagliatamente esposta nella comunicazione degli addebiti.

41.
    In ogni caso, è stata espressamente offerta alla ricorrente, nella lettera di accompagnamento del documento, la possibilità di far conoscere, durante il procedimento amministrativo e nel termine di dieci giorni, il suo punto di vista su tale elemento probatorio. Di conseguenza, la Commissione non ha impedito alla ricorrente di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probatorio del documento trasmesso (sentenze della Corte Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 11, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 27).

42.
    Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.

B — Nel merito

Sul motivo riguardante l'assenza di concertazione sui prezzi di transazione e la violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

43.
    La ricorrente ammette di aver partecipato ad una concertazione sui prezzi annunciati, ma nega che la concertazione abbia riguardato i prezzi di transazione. Oltre ai documenti prodotti nelle sue memorie, i quali dimostrerebbero che i prezzi di transazione non erano allineati ai prezzi annunciati, a sostegno della sua affermazione essa fa valere la forza negoziale di ciascun cliente, l'andamento della domanda e dei costi di produzione e le caratteristiche specifiche del mercato del

cartoncino, tra cui il meccanismo degli annunci periodici degli aumenti di prezzo e l'elevato grado di trasparenza del mercato.

44.
    Essa ritiene che la Commissione non abbia spiegato in termini chiari se intendeva sostenere che era stata messa in atto una concertazione non soltanto sui prezzi annunciati, ma anche sui prezzi di transazione. Ora, diversamente da quanto asserisce la Commissione, la distinzione tra questi due tipi di concertazione rivestirebbe, in considerazione dei diversi effetti prodotti, un'importanza fondamentale (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307). Nella replica, la ricorrente sostiene che le incertezze relative all'oggetto della concertazione costituiscono di per sé una violazione delle esigenze di motivazione e di precisione delle decisioni che constatano una violazione delle regole di concorrenza. Questa violazione comporterebbe di conseguenza una grave lesione delle legittime prerogative della difesa.

45.
    Secondo la Commissione, è incomprensibile come la ricorrente possa affermare di aver partecipato ad una concertazione sui prezzi e sostenere nel contempo che gli aumenti dei prezzi applicati non erano il risultato di tale concertazione. Essa sottolinea come la decisione (in particolare ai punti 72-102 del suo preambolo) rinvii tanto ai documenti che dimostrano la concertazione relativa a ciascun aumento annunciato nell'ambito dell'intesa quanto ai documenti con i quali ciascun produttore ha effettivamente annunciato l'aumento in questione.

46.
    Essa fa poi valere che la distinzione tra una concertazione sui prezzi annunciati e una concertazione sui prezzi di transazione non è pertinente nel caso di specie. La concertazione in seno al PWG e al JMC non avrebbe avuto ad oggetto soltanto i prezzi annunciati, ma si sarebbe estesa anche all'adozione delle decisioni relative ad aumenti periodici di prezzo per ciascun tipo di prodotto, nonché all'applicazione di tali aumenti simultanei in tutta la Comunità (v. prove documentali menzionate ai punti 74-90, 92 e 94-96 del preambolo della decisione).

47.
    Inoltre, tenuto conto delle prove di una concertazione nell'ambito dei comitati cui la ricorrente ha partecipato, sarebbe impossibile sostenere che gli annunci di prezzo non abbiano eliminato l'incertezza di ciascuna impresa in ordine al comportamento dei suoi concorrenti e che la ricorrente abbia effettuato gli aumenti di prezzo indipendentemente dalla concertazione (v. sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867, punti 122 e 123).

Giudizio del Tribunale

48.
    Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate nella detta disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, durante il periodo di riferimento, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «deciso aumenti periodici dei

prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale» e «hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità».

49.
    La ricorrente riconosce di aver fatto parte dei quattro organismi del PG Paperboard e non ha negato, né nelle sue memorie né nelle risposte ai quesiti rivoltile dal Tribunale in udienza, di aver partecipato ad una concertazione sui prezzi annunciati a partire dal 1988.

50.
    Prima di esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui la concertazione non riguardava i prezzi di transazione, occorre stabilire se la Commissione abbia effettivamente sostenuto nella decisione che la concertazione riguardava tali prezzi.

51.
    Al riguardo si deve constatare, in primo luogo, che l'art. 1 della decisione non contiene alcuna precisazione sul prezzo che è stato oggetto degli aumenti concordati.

52.
    In secondo luogo, non risulta dalla decisione che la Commissione abbia sostenuto che i produttori avevano fissato, o avevano l'intenzione di fissare, prezzi di transazione uniformi. In particolare, i punti 101 e 102 del preambolo, che esaminano «l'effetto delle iniziative concordate in materia di prezzi sulle quotazioni», dimostrano che, secondo la Commissione, le iniziative in materia di prezzi riguardavano i prezzi di catalogo ed erano diretti a determinare un aumento dei prezzi di transazione. Vi si rileva in particolare quanto segue: «Anche se tutti i produttori avessero fermamente sostenuto l'applicazione dell'intero aumento, le possibilità a disposizione dei clienti di passare ad una qualità o tipo più economico avrebbero comportato da parte del produttore alcune concessioni ai propri clienti tradizionali per quanto riguarda le date di entrata in vigore oppure altri incentivi sotto forma di ribassi per tonnellata o sconti per grossi ordinativi al fine di consentire al cliente di accettare globalmente l'aumento del prezzo di base. L'incremento dei prezzi avrebbe pertanto richiesto inevitabilmente un certo periodo di tempo prima di poter essere applicato» (punto 101, sesto comma, del preambolo).

53.
    Si evince pertanto dalla decisione che, secondo la Commissione, lo scopo dellacollusione tra i produttori in materia di prezzi era di far sì che gli aumenti concordati di prezzi annunciati determinassero un aumento dei prezzi di transazione. Risulta, al riguardo, dal punto 101, primo comma, del preambolo della decisione che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti». Le circostanze del caso di specie si differenziano quindi da quelle esaminate dalla Corte nella sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, in quanto la Commissione non sostiene nella decisione, diversamente da quanto ha fatto nella decisione su cui è intervenuta

quest'ultima sentenza, che le imprese hanno messo in atto una concertazione riguardante direttamente i prezzi di transazione.

54.
    Quest'analisi è avvalorata dai documenti prodotti dalla Commissione.

55.
    In particolare, l'allegato 109 alla comunicazione degli addebiti contiene un resoconto della riunione del JMC tenutasi il 16 ottobre 1989, dal quale risulta quanto segue:

«d)    Olanda

    (...)

    Problemi notevoli presso alcuni grossi acquirenti, in particolare l'IMCA, secondo cui la Cascades e la Van Duffel continuano a praticare prezzi folli, creando difficoltà sia alla KNP sia ai finlandesi.

    (...)

f)    Belgio

    Situazione analoga a quella registrata in Olanda. La Finnboard era riuscita a far accettare l'aumento dei prezzi alla Van Genechten ma è stata costretta a chiederle un nuovo incontro in seguito alle concessioni fatte in Belgio (dalla Cascades). Manterremo una linea di fermezza e ci attendiamo dalla Beghin, dalla Cascades e dalla KNP che assumano lo stesso atteggiamento.

    (...)

h)    Italia

    La Saffa ha grosse difficoltà con i prezzi all'importazione praticati dalla Kopparfors, dalla Finnboard e persino dalla Cascades.

    Le consegne della Saffa sono notevolmente diminuite, le importazioni mostrano un forte aumento.

    La Saffa invita con forza gli importatori a rispettare le direttive in materia di prezzi che sono state rese note».

56.
    Questo documento dimostra chiaramente che, sebbene i produttori abbiano accettato, in linea generale, che ciascuno di essi tratti i prezzi di transazione con i propri clienti, ogni produttore, in particolare la ricorrente, espressamente menzionata nell'allegato sopra citato, si aspettava che i suoi concorrenti applicassero prezzi di transazione conformi ai prezzi concordati, per lo meno nel senso che le trattative individuali non dovevano vanificare l'effetto degli aumenti concordati dei prezzi di catalogo.

57.
    Inoltre, la ricorrente ha ammesso in udienza che i prezzi annunciati sono stati utilizzati come prima base negoziale dei prezzi di transazione nelle trattative con i clienti, circostanza questa che conferma che l'obiettivo finale era l'aumento dei prezzi di transazione. A tale riguardo, è sufficiente sottolineare che la fissazione di prezzi di catalogo uniformi, concordata tra i produttori, sarebbe del tutto priva di significato se i detti prezzi fossero effettivamente destinati a non produrre alcun effetto sui prezzi di transazione.

58.
    Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui le incertezze relative all'oggetto della concertazione costituirebbero di per sé una violazione delle esigenze di motivazione, si deve ricordare che l'art. 1 della decisione non contiene alcuna precisazione sul prezzo che è stato oggetto della collusione.

59.
    Ciò premesso, il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo, secondo una giurisprudenza ben consolidata (v., ad esempio, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124).

60.
    Nel caso di specie, risulta da quanto precede che la Commissione ha adeguatamente spiegato, nel preambolo della decisione, che la concertazione riguardava i prezzi di catalogo e aveva come obiettivo un aumento dei prezzi di transazione.

61.
    Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.

Sul motivo riguardante la mancata partecipazione ad un'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato ed al controllo dell'offerta

Argomenti delle parti

62.
    Tale motivo si articola in tre parti.

63.
    Nella prima parte, la ricorrente fa valere che la Commissione non dispone di prove attestanti l'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato né di una concertazione diretta al controllo dell'offerta. Anche supponendo che l'esistenza di tali concertazioni venisse adeguatamente dimostrata, la Commissione non avrebbe provato la partecipazione della ricorrente alle concertazioni stesse. In particolare, la ricorrente contesta il valore probatorio di numerosi allegati alla comunicazione degli addebiti sui quali si è basata la Commissione nella sua decisione.

64.
    In primo luogo, l'allegato 73, una nota interna della Mayr-Melnhof, dimostrerebbe esclusivamente la concertazione sui prezzi, spiegherebbe le conseguenze di una rigorosa politica dei prezzi e proverebbe che non è stata esercitata alcuna pressione

da parte della ricorrente sulla Mayr-Melnhof affinché quest'ultima non incrementasse la sua quota di mercato mediante un abbassamento dei prezzi. La ricorrente si richiama al riguardo alla spiegazione fornita dalla Mayr-Melnhof nella sua lettera 23 settembre 1991 (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti).

65.
    In secondo luogo, l'allegato 102, una nota della Rena, riguarderebbe una riunione del Nordic Paperboard Institute (in prosieguo: l'«NPI»), associazione di cui la ricorrente non faceva parte.

66.
    In terzo luogo, le dichiarazioni della Stora non costituirebbero da sole elementi di prova sufficienti. Per di più, la Stora avrebbe posto ripetutamente in rilievo la relativa autonomia di cui godevano le varie imprese per quanto riguarda, in particolare, le quote di produzione e i tempi di arresto dei loro impianti (v. punti 57, 59, 60, 69, 70 e 71 del preambolo della decisione). Le dichiarazioni della Stora confermerebbero inoltre che non era stato attuato alcun sistema di controllo di un'intesa sulle quantità. Ora, l'assenza di un sistema di controllo dell'andamento delle quantità smentirebbe chiaramente l'esistenza di un'intesa in materia. Del resto, le dichiarazioni della Stora rifletterebbero esclusivamente l'opinione personale di quest'ultima circa l'opportunità di adottare misure dirette al controllo delle quantità di produzione e delle vendite.

67.
    Nella seconda parte del motivo, la ricorrente fa valere che l'evoluzione delle quote di mercato delle diverse imprese dimostra che non vi è stata alcuna concertazione volta a congelare le quote di mercato e che, anche ammettendo che vi sia stata una concertazione tra talune imprese, essa non vi ha comunque partecipato.

68.
    Per quanto riguarda l'evoluzione generale delle quote di mercato, essa rileva come nuove e importanti capacità siano state create da taluni produttori, in particolare dalla Iggesund (MoDo) e dalla Mayr-Melnhof, nel corso del periodo di cui trattasi.

69.
    Essa sottolinea inoltre come la quota complessiva del mercato comunitario da essa detenuta sia diminuita, passando dal 14,3% nel 1987 all'11,7% nel 1990. A suo parere, questa diminuzione non è compatibile con l'affermazione della Commissione secondo cui essa avrebbe partecipato ad un'intesa volta al congelamento delle quote di mercato dei vari produttori. Per quanto riguarda la Prat Carton, la diminuzione del 9% circa della sua quota complessiva del mercato comunitario, registrata nel periodo 1987-1990, attesterebbe altresì la totale mancanza di una sua partecipazione ad una qualsivoglia concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato.

70.
    Nella terza parte del motivo, la ricorrente sostiene che il suo comportamento in relazione agli arresti degli impianti e alle esportazioni verso i mercati extra europei contraddice del pari le affermazioni della Commissione.

71.
    Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la Commissione ritiene che gli elementi di prova dai quali ha tratto argomento, in particolare le dichiarazioni della

Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti) e gli allegati 73 e 102 alla comunicazione degli addebiti, siano ampiamente sufficienti per dimostrare l'esistenza di un'intesa volta al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta nonché la partecipazione della ricorrente a questi elementi dell'intesa.

72.
    Quanto alla seconda parte del motivo, essa afferma di essersi basata su prove documentali attestanti l'esistenza di un'intesa sul congelamento delle quote di mercato e sottolinea come l'argomentazione della ricorrente relativa all'evoluzione delle quote di mercato delle diverse imprese sia conseguentemente irrilevante per accertare se fosse stata attuata un'intesa del genere. Inoltre, sarebbe espressamente riconosciuto nella decisione che vi è stata una lenta evoluzione delle quote di mercato di talune imprese, quote di mercato che venivano annualmente rinegoziate (punti 60 e 131 della decisione). Comunque, l'art. 85 vieterebbe le intese che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza, indipendentemente dall'entità del risultato conseguito.

73.
    Per quanto riguarda, in particolare, gli argomenti della ricorrente relativi all'evoluzione delle proprie quote di mercato, la Commissione ricorda che l'infrazione riguardava tutto il mercato comunitario. La ricorrente avrebbe fatto parte del PWG in seno al quale venivano tenute le discussioni sulle quote di mercato. Nel 1989 l'amministratore delegato della Saffa sarebbe stato persino nominato vicepresidente del PG Paperboard.

74.
    La Commissione rileva infine come l'affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe sempre tenuto un comportamento autonomo non sia suffragata da alcun elemento di prova. Per di più, anche nell'ipotesi in cui la ricorrente avesse violato l'intesa, ciò non toglierebbe nulla all'infrazione commessa (sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata).

75.
    Infine, con riguardo alla terza parte del motivo, la Commissione fa valere che la Stora ha confermato, come risulta dall'allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, che il PWG aveva previsto e istituito un sistema per ristabilire l'equilibrio e controllare la produzione in modo da mantenere i prezzi ad un livello costante. Pertanto, il fatto che la situazione del mercato o il buon funzionamento dell'intesa non abbia costretto la ricorrente, secondo quanto essa stessa asserisce, a ricorrere all'arresto concordato degli impianti non avrebbe alcuna incidenza sulla sua responsabilità e sulla sua partecipazione all'intesa sul controllo delle quote di mercato e delle quantità.

Giudizio del Tribunale

1. Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e di una concertazione diretta al controllo dell'offerta

76.
    Quanto alla prima parte del motivo, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate in tale disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, durante il periodo di riferimento, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» e «adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».

77.
    Secondo la Commissione, questi due tipi di collusione, presi in considerazione nella decisione sotto la voce «Controllo delle quantità», hanno avuto inizio durante il periodo di riferimento ad opera dei partecipanti alle riunioni del PWG. Infatti, risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione, che i veri compiti del PWG, come descritti dalla Stora, «comprendevano ”la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità”».

78.
    Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sulle quote di mercato, nella decisione (punto 37, quinto comma, del preambolo) si espone quanto segue: «Per quanto riguarda i passi compiuti per introdurre aumenti di prezzo, il PWG ha tenuto discussioni approfondite sulle quote di mercato nell'Europa occidentale dei raggruppamenti per paese e dei gruppi singoli. Per effetto delle sue iniziative sono state raggiunte alcune ”intese” tra i partecipanti in merito alle rispettive quote di mercato allo scopo di garantire che le iniziative concordate in materia di prezzi non fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda. I grandi gruppi di produttori in effetti hanno convenuto di mantenere le loro rispettive quote di mercato ai livelli riscontrabili ogni anno nei dati relativi alla produzione annuale e alle vendite distribuiti in forma finale da Fides nel marzo dell'anno successivo. L'andamento delle quote di mercato era analizzato in ciascuna riunione del PWG sulla base delle dichiarazioni mensili di Fides e se emergevano fluttuazioni significative venivano chieste spiegazioni all'impresa ritenuta responsabile».

79.
    Secondo il punto 52 del preambolo, «l'accordo concluso nel PWG nel corso del 1987 comprendeva il ”congelamento” nell'Europa occidentale delle quote di mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante una politica aggressiva dei prezzi».

80.
    Nel punto 56, primo comma, del preambolo si rileva quanto segue: «L'intesa di base esistente tra i principali produttori al fine di mantenere le rispettive quote di mercato è proseguita per tutto il periodo oggetto della presente decisione». Ai termini del punto 57, «in ciascuna riunione del PWG era analizzata ”l'evoluzione delle quote di mercato” sulla base di statistiche provvisorie». Infine, nel punto 56, ultimo comma, si precisa che «le imprese che hanno partecipato alle discussioni sulle quote di mercato erano i membri del PWG e precisamente: Cascades,

Finnboard, KNP (fino al 1988), [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió, i due produttori del gruppo SBC e Feldmühle e (dal 1988) Weig».

81.
    Si deve rilevare che la Commissione ha correttamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG.

82.
    Infatti, l'analisi della Commissione si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni della Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti) ed è corroborata dall'allegato 73 della comunicazione degli addebiti.

83.
    Nell'allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, la Stora espone quanto segue: «Il PWG si è riunito a partire dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di una disciplina sul mercato. (...) Tra le sue varie attività (legittime), vi erano anche la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi e aumenti di prezzo, domanda e capacità. La sua funzione consisteva in particolare nel valutare lo stato preciso dell'offerta e della domanda sul mercato nonché i provvedimenti da adottare per assicurarne il controllo e sottoporre tale valutazione alla President Conference».

84.
    Per quanto riguarda più specificamente la collusione sulle quote di mercato, la Stora afferma che «le quote acquisite dai gruppi nazionali della Comunità europea, dell'EFTA e di altri paesi i cui fornitori erano membri del PG Paperboard venivano esaminate nell'ambito del PWG» e che il PWG «dibatteva la possibilità di mantenere le quote di mercato al livello dell'anno precedente» (allegato 39 della comunicazione degli addebiti, punto 19). Essa rileva peraltro (medesimo documento, punto 6) che «durante questo periodo si sono svolte discussioni in ordine alle quote di mercato dei produttori europei, con i livelli del 1987 come primo periodo di riferimento».

85.
    Il 14 febbraio 1992, rispondendo ad una domanda postale dalla Commissione il 23 dicembre 1991 (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti), la Stora precisa ancora che «le intese sui livelli delle quote di mercato concluse dai membri del PWG riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese si basavano sui dati annuali totali relativi all'anno precedente, che erano di regola disponibili in forma definitiva sin dal mese di marzo dell'anno successivo» (punto 1.1).

86.
    Tale affermazione trova conferma nel medesimo documento, nei termini seguenti: «(...) le discussioni sfociavano in intese, che venivano generalmente concluse nel mese di marzo di ciascun anno, tra i membri del PWG con l'obiettivo di mantenere le loro quote di mercato al livello dell'anno precedente» (punto 1.4). La Stora riferisce che «non veniva preso alcun provvedimento per garantire il rispetto dell'intesa» e che i partecipanti alle riunioni del PWG «erano consapevoli del fatto che, qualora essi assumessero posizioni particolari su determinati mercati riforniti da altri, questi ultimi assumerebbero il medesimo atteggiamento su altri mercati» (stesso punto).

87.
    Infine, essa dichiara che la Saffa ha preso parte alle discussioni relative alle quote di mercato (punto 1.2).

88.
    Le affermazioni della Stora riguardanti la collusione sulle quote di mercato sono suffragate dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti. Quest'ultimo documento, rinvenuto presso la FS-Karton, consiste in una nota riservata, datata 28 dicembre 1988, del direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del mercato.

89.
    Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione, la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'autore della nota colloca la Mayr-Melnhof tra i «vinti» per varie ragioni, in particolare per i seguenti motivi:

«2)    E' stato possibile giungere ad un accordo soltanto infliggendoci una ”sanzione” — ci sono stati imposti taluni ”sacrifici”.

3)    Le quote di mercato del 1987 dovevano essere ”congelate”, i contatti esistenti andavano mantenuti e nessuna nuova attività o qualità doveva essere acquisita praticando prezzi promozionali (i risultati si vedranno nel gennaio 1989 — se tutte le parti interessate si comportano lealmente)».

90.
    Queste frasi vanno lette nel contesto più generale della nota.

91.
    A tale proposito, l'autore della nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti». Questa espressione è stata interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a), interpretazione che non occorre valutare nel presente contesto.

92.
    L'autore afferma poi che tale collaborazione ha dato vita alla «disciplina dei prezzi», che ha prodotto «vincitori» e «vinti».

93.
    E' quindi nel contesto di questa disciplina decisa dal «circolo dei presidenti» che va letto il brano riguardante le quote di mercato da congelare ai livelli del 1987.

94.
    Inoltre il rinvio al 1987 come anno di riferimento è conforme alla seconda dichiarazione resa dalla Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti; v. supra, punto 84).

95.
    Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei

macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...) i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).

96.
    La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo ”tempo d'arresto”. Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo ”esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi”» (punto 71 del preambolo della decisione).

97.
    Si deve prendere atto che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del PWG.

98.
    I documenti da essa prodotti suffragano la sua analisi.

99.
    Nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 24), la Stora fornisce le seguenti spiegazioni: «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».

100.
    Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non vincolante di incentivi (...)».

101.
    Quanto all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, le ragioni fornite dall'autore per spiegare perché la Mayr-Melnhof andasse collocata tra i «vinti» all'epoca della stesura della nota costituiscono importanti elementi di prova dell'esistenza di una collusione tra i partecipanti alle riunioni del PWG sui tempi d'arresto.

102.
    Infatti, l'autore rileva quanto segue:

«4)    E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.

    (...)

    c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi, i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei confronti del mercato — prima, l'unica esigenza era quella della quantità mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio di un arresto dei macchinari)».

103.
    La Mayr-Melnhof sostiene (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti) che il brano sopra citato riguarda una situazione interna dell'impresa. Tuttavia, analizzato alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio riflette l'attuazione, al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa stabilita in seno al «circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel senso che i partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti alle riunioni del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della politica decisa, nell'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.

104.
    Il fatto che si siano svolte discussioni in relazione all'esame dei tempi di arresto tra i produttori all'atto della preparazione degli aumenti di prezzo trova conferma, in particolare, in una nota della Rena datata 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti); tale nota menziona gli importi degli aumenti dei prezzi in numerosi paesi, le date degli annunci futuri dei detti aumenti nonché la situazione degli ordini inevasi espressa in giornate di lavoro per numerosi produttori.

105.
    L'autore del documento annota che alcuni produttori prevedevano tempi di arresto degli impianti, esprimendo questi dati nel modo seguente:

«Kopparfors    5-15 days

            5/9 will stop for five days».

106.
    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra

i partecipanti alle riunioni del PWG nonché di una collusione sugli arresti degli impianti tra le medesime imprese. Poiché non è stata contestata la partecipazione della Sarrió alle riunioni del PWG e poiché quest'impresa è espressamente menzionata nelle principali prove a carico (dichiarazioni della Stora e allegato 73 alla comunicazione degli addebiti), la Commissione ha correttamente ritenuto la ricorrente responsabile di aver partecipato a queste due collusioni.

107.
    Le censure formulate dalla ricorrente nei confronti delle dichiarazioni della Stora e dell'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, dirette a contestare il valore probatorio di questi documenti, non sono atte a inficiare questa constatazione.

108.
    Per quanto riguarda anzitutto le successive dichiarazioni rese dalla Stora alla Commissione, è pacifico che provengono da una delle imprese che si ritieneabbiano partecipato all'infrazione contestata e contengono una descrizione dettagliata della natura delle discussioni svolte nell'ambito degli organismi del PG Paperboard, dell'obiettivo perseguito dalle imprese raggruppate in seno a quest'ultimo, nonché della partecipazione delle dette imprese alle riunioni dei suoi vari organismi. Ebbene, poiché questo elemento probatorio centrale risulta corroborato da altri atti di causa, esso costituisce un supporto pertinente per le affermazioni della Commissione.

109.
    Quanto poi all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ritiene che esso dimostri esclusivamente una concertazione sui prezzi, in quanto le variazioni nelle vendite che vi sono menzionate sono considerate come semplici conseguenze della politica dei prezzi. Essa si fonda in proposito sull'interpretazione data a questo documento dalla Mayr-Melnhof (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti).

110.
    Tuttavia, l'analisi fatta dalla ricorrente cede dinanzi ad un'interpretazione del documento nel suo contesto e l'interpretazione fornita dalla Mayr-Melnhof non è di alcun ausilio.

111.
    Infatti, secondo l'allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, l'allegato 73 «costituisce un'illustrazione generale della situazione redatta dal direttore commerciale della FS-Karton per la direzione del gruppo, che altro non è se non un tentativo di giustificare presso la direzione stessa la stagnazione del fatturato dell'impresa basandosi sostanzialmente sulla nuova politica che ha costretto la filiale a rispettare una disciplina dei prezzi assoluta, al costo di subire perdite nel fatturato». Per di più, secondo la Mayr-Melnhof, con «il ”congelamento delle quote di mercato” si intendeva che, per raggiungere un livello di prezzi superiore nel gruppo Mayr-Melnhof, non si doveva cercare di acquisire maggiori quote di mercato vendendo quantitativi addizionali a clienti nuovi o nuovi tipi di prodotti a prezzi non remunerativi. Al contrario, l'obiettivo era quello di mantenere i rapporti esistenti con i clienti malgrado l'aumento dei prezzi».

112.
    Ora, queste considerazioni generali non sono conciliabili con il riferimento introduttivo al «circolo dei presidenti» e l'intero documento dev'essere letto alla luce di tale riferimento.

113.
    Poiché le indicazioni contenute nell'allegato 73 in ordine al «congelamento» delle quote di mercato e al controllo dell'offerta corrispondono a quelle figuranti nelle dichiarazioni della Stora, la Commissione ha correttamente ritenuto che tali documenti, letti congiuntamente, dimostrino l'esistenza di un concorso di volontà che va al di là di una concertazione riguardante esclusivamente i prezzi.

114.
    Dal momento che la Commissione ha dimostrato l'esistenza delle due collusioni di cui trattasi, non occorre esaminare le censure formulate dalla ricorrente nei confronti dell'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti.

2. Sul comportamento effettivo della ricorrente

115.
    La seconda e la terza parte del motivo, nelle quali è stato prospettato che il comportamento effettivamente tenuto dalle imprese non è conciliabile con le affermazioni della Commissione in ordine all'esistenza delle due collusioni contestate, vanno del pari respinte.

116.
    In primo luogo, l'esistenza di collusioni tra i membri del PWG sui due aspetti della «politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità» dev'essere tenuta distinta dalla messa in atto delle collusioni stesse. Infatti, le prove fornite dalla Commissione hanno un tale valore probatorio che semplici informazioni sul comportamento effettivo della ricorrente sul mercato non possono inficiare le conclusioni cui è giunta la Commissione in ordine all'esistenza stessa di collusioni sui due aspetti della politica controversa. Le allegazioni della ricorrente potrebbero tutt'al più tendere a dimostrare che il suo comportamento non è stato conforme a quello concordato tra le imprese riunite nell'ambito del PWG.

117.
    In secondo luogo, le conclusioni della Commissione non sono confutate dalle informazioni fornite dalla ricorrente. Si deve sottolineare che la Commissione ha esplicitamente ammesso che la collusione sulle quote di mercato non implicava alcun «meccanismo formale di sanzioni pecuniarie o compensazioni per l'applicazione dell'intesa sulle quote di mercato» e che la quota di mercato di alcuni grandi produttori era lentamente aumentata di anno in anno (v., in particolare, punti 59 e 60 del preambolo della decisione). Per di più, la Commissione ha riconosciuto che, avendo l'industria lavorato a regime di piena utilizzazione delle capacità fino all'inizio del 1990, non è risultato necessario alcun arresto degli impianti fino a quella data (punto 70 del preambolo della decisione).

118.
    In terzo luogo, per giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze

dall'oggetto delle riunioni (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 85). Anche ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

Sul motivo relativo ad un errore della Commissione in ordine alla durata della concertazione sui prezzi

Argomenti delle parti

119.
    La ricorrente fa valere che, almeno per quanto la riguarda, una concertazione sui prezzi annunciati è stata messa in atto soltanto dal 1988. L'aumento dei prezzi del gennaio 1987 nel Regno Unito sarebbe stato una mera reazione naturale dei produttori di fronte alla debolezza della moneta britannica rispetto alle altre valute europee e l'uniformità di tale aumento deriverebbe dalla trasparenza del mercato. Non sarebbe vietato agli operatori economici di adeguare i propri comportamenti a quelli constatati o prevedibili da parte dei loro concorrenti (sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata). Per di più, né gli allegati 44 e 61 alla comunicazione degli addebiti né il documento A-17-2 dimostrerebbero la concertazione sui prezzi tra le imprese. In ogni caso, essi non riguarderebbero la ricorrente.

120.
    Quanto alla data in cui ha avuto fine la concertazione sui prezzi, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto di fissarla al mese di aprile 1991, poiché l'annuncio dell'ultimo aumento concertato dei prezzi risalirebbe al periodo settembre-ottobre 1990.

121.
    La Commissione ricorda che la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG e del JMC sin dalla loro istituzione e figurava tra i loro membri ancora nel 1991. Essa sottolinea come, pur se taluni documenti rinvenuti presso una delle imprese coinvolte dimostrano che, alla fine del 1987, era stato raggiunto un accordo sulle questioni correlate di controllo delle quantità e disciplina dei prezzi (punto 53 del preambolo della decisione), ciò non smentisca il fatto che i produttori di cui trattasi abbiano preso parte, prima di quel periodo, ad una serie di riunioni segrete per discutere un piano destinato ad eliminare la concorrenza (v., in particolare, il punto 161 del preambolo della decisione). Gli allegati 35 e 43 alla comunicazione degli addebiti confermerebbero quest'affermazione. La Commissione aggiunge inoltre che l'esattezza delle sue conclusioni sulla durata dell'infrazione è altresì dimostrata dagli aumenti di prezzo applicati dai produttori dal 1987.

Giudizio del Tribunale

122.
    Ai sensi dell'art. 1 della decisione, la ricorrente ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, dalla metà del 1986 fino per lo meno all'aprile 1991, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino

nella Comunità hanno, in particolare, deciso aumenti dei prezzi del cartoncino e programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità. Al punto 74 del preambolo viene precisato che la prima iniziativa concordata in materia di prezzi, cui la ricorrente ha partecipato (allegato A alla decisione), si è svolta nel Regno Unito alla fine del 1986 «mentre il nuovo meccanismo del PG Paperboard era ancora in rodaggio».

123.
    Al punto 161, secondo comma, del preambolo si accerta peraltro che la maggior parte delle imprese destinatarie della decisione ha preso parte all'infrazione a partire dal mese di giugno del 1986, periodo nel quale «è stato costituito il PWG e la collusione tra i produttori si è intensificata ed ha cominciato ad essere più efficace».

124.
    A sostegno della sua censura riguardante l'inizio della concertazione sui prezzi, la ricorrente contesta il valore probatorio degli allegati 61 e 44 alla comunicazione degli addebiti, nonché quello del documento A-17-2.

125.
    L'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti è una nota rinvenuta presso l'agente di vendita nel Regno Unito della Mayr-Melnhof. La Commissione ritiene che si tratti di «una nota interna (...) relativa a [una] President Conference», «a convalida dell'ammissione di Stora che nell'ambito della President Conference non sono effettivamente mancate discussioni sui prezzi di natura collusiva» (punto 41, terzo comma, e 75, secondo comma, del preambolo della decisione).

126.
    Tale documento, che si riferisce ad una riunione svoltasi a Vienna in data 12 e 13 dicembre 1986, contiene le seguenti informazioni:

«Fissazione dei prezzi per il Regno Unito

La recente riunione Fides ha registrato la presenza di rappresentanti di Weig che hanno dichiarato di ritenere l'aumento del 9% troppo elevato per il Regno Unito e di averlo ridotto al 7%! Grande disappunto perché ciò significa un ”livello di negoziazione” per tutti. La politica dei prezzi nel Regno Unito verrà affidata alla RHU con il supporto della [Mayr-Melnhof] anche se ciò dovesse comportare una riduzione temporanea delle quantità; quanto a noi, cerchiamo (e si potrà vedere) di mantenere l'obiettivo del 9%. [La Mayr-Melnhof e la FS] perseguono una politica di crescita nel Regno Unito ma la diminuzione degli utili è seria e dobbiamo batterci per riconquistare il controllo sui prezzi. [La Mayr-Melnhof] riconosce che non è di nessun aiuto far sapere che ha aumentato il suo tonnellaggio in Germania di 6 000!».

127.
    La riunione Fides menzionata all'inizio del brano citato è probabilmente, secondo la Mayr-Melnhof (risposta ad una richiesta di informazioni, allegato 62 alla comunicazione degli addebiti), la riunione della PC del 10 novembre 1986.

128.
    Occorre constatare che il documento esaminato attesta che la Weig ha reagito fornendo indicazioni sulla sua futura politica di prezzi nel Regno Unito rispetto ad un livello iniziale di aumento dei prezzi.

129.
    Non si può tuttavia ritenere che esso dimostri che la Weig ha reagito rispetto ad un determinato livello di aumento dei prezzi concordato tra le imprese riunite nel PG Paperboard ad una data anteriore al 10 novembre 1986.

130.
    Infatti, la Commissione non fornisce alcun altro elemento di prova in tal senso. Per di più, il riferimento della Weig a un aumento dei prezzi del «9%» può trovare una spiegazione nell'annuncio di un aumento dei prezzi nel Regno Unito da parte della Thames Board Ltd il 5 novembre 1986 (allegato A-12-1). Tale annuncio è stato reso pubblico in tempi brevi, come risulta da ritaglio stampa (allegato A-12-3). Infine, la Commissione non ha prodotto alcun altro documento atto a suffragare direttamente il fatto che si siano svolte discussioni sugli aumenti di prezzo durante le riunioni della PC. Di conseguenza, non si può escludere che le considerazioni formulate dalla Weig, come riportate nell'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti, siano state espresse ai margini della riunione della PC del 10 novembre 1986, così come la Weig ha ripetutamente affermato in udienza.

131.
    Inoltre, il verbale di una riunione del consiglio d'amministrazione della Feldmühle Ltd (Regno Unito) svoltasi il 7 novembre 1986 (allegato A-17-2), citato dalla Commissione nella decisione (punto 74, terzo comma, del preambolo) si limita a confermare che l'annuncio, da parte della Thames Board Ltd, di un aumento dei prezzi del 9% circa era noto alla filiale britannica della Feldmühle già prima del 10 novembre 1986: «TBM and the Fins have announced price increases of approximately 9% to be effective from February 1987 and it would appear that most other mills will be looking for the same sort of increase» [«TBM e i finlandesi hanno annunciato aumenti di prezzo del 9% circa a decorrere dal febbraio 1987 e, a quanto pare, la maggior parte degli altri cartonifici sarebbero propensi ad applicare il medesimo tipo di aumento»] (allegato A-17-2 citato dalla Commissione al punto 74 del preambolo della decisione).

132.
    Quanto all'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti, consistente in una nota manoscritta contenuta nelle pagine 15-17 gennaio 1987 dell'agenda di un dipendente della Feldmühle, la Commissione ritiene che essa costituisca «un'ulteriore prova della concertazione» (punto 75, terzo comma, del preambolo).

133.
    Tuttavia, questa nota non ha il carattere probante che le viene attribuito dalla ricorrente. Non è stata individuata la riunione di cui essa rappresenta il verbale enon può pertanto escludersi che si sia trattato di una riunione interna dell'impresa Feldmühle. Per di più, la nota, che risale probabilmente a metà gennaio 1987, non dimostra che l'applicazione dell'aumento di prezzo «anche presso TBM» sia il risultato di una concertazione, poiché poteva trattarsi di una semplice constatazione.

134.
    Alcune informazioni contenute nella nota sono persino in contraddizione con quanto afferma la Commissione, vale a dire che tale nota confermerebbe l'esistenza di una collusione sulla decisione di aumentare i prezzi nel Regno Unito. In particolare, le osservazioni secondo cui il direttore della Feldmühle si era detto «scettico» nei confronti della Kopparfors e reputava la Mayr-Melnhof poco affidabile («ohne Verantwortung») non possono considerarsi come comprovanti la tesi della Commissione. Ciò vale anche per quanto riguarda la menzione «Finnboard: Preisautonomie auch f. Takos» [«Finnboard: autonomia di prezzi anche per la Tako»].

135.
    Risulta da quanto precede che la Commissione non ha dimostrato che le imprese si siano accordate per aumentare i prezzi nel Regno Unito nel gennaio 1987 né, a maggior ragione, che la ricorrente sia stata coinvolta in discussioni che avevano tale oggetto.

136.
    Tuttavia la ricorrente, in quanto impresa che ha partecipato, come ha essa stessa riconosciuto, alle riunioni del PWG sin dall'istituzione del detto organismo del PG Paperboard verso la metà del 1986, dev'essere considerata responsabile di una collusione sui prezzi a partire da tale data.

137.
    Infatti, il PWG è stato istituito da alcune imprese, tra le quali va annoverata la ricorrente, con una finalità essenzialmente anticoncorrenziale. Come ha esposto la Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), esso «si è riunito a partire dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di una disciplina sul mercato» e si proponeva, in particolare, «la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità» [allegato 35 alla comunicazione degli addebiti, punto 5, sub iii)].

138.
    Il ruolo svolto dalle imprese all'interno di tale organismo relativamente alla collusione sulle quote di mercato nonché alla collusione sull'arresto degli impianti è stato descritto nell'ambito dell'esame del precedente motivo (v. supra, punti 78-106). Le imprese riunite in quell'organismo hanno altresì discusso di iniziative in materia di prezzi. Secondo la Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 10), «dal 1987 il PWG è giunto ad un accordo e ha adottato decisioni di massima sul calendario (...) e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori di cartoncino».

139.
    Di conseguenza, il fatto di aver acconsentito a dar vita e a partecipare alle riunioni di un organismo il cui oggetto anticoncorrenziale, consistente in particolare in discussioni su futuri aumenti di prezzo, era noto e accettato dalle imprese che lo avevano istituito, costituisce un motivo sufficiente per concludere che la ricorrente è responsabile di una collusione sui prezzi sin dalla metà del 1986, periodo a partire dal quale la ricorrente ammette di aver preso parte al PWG.

140.
    Quanto alla data in cui ha avuto fine la concertazione sui prezzi, la Commissione ha correttamente ritenuto di fissarla al mese di aprile 1991, mese in cui gli agenti

della Commissione hanno effettuato accertamenti presso numerose imprese, in conformità dell'art. 14 del regolamento n. 17. Infatti, l'ultimo aumento concertato dei prezzi, annunciato nell'ottobre 1990 dalla ricorrente, è stato applicato dal mese di gennaio 1991 e il livello dei prezzi di catalogo concordato tra le imprese era ancora in vigore nell'aprile del 1991.

141.
    Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.

Sul motivo relativo ad un errore della Commissione per quanto riguarda la durata dell'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta

Argomenti delle parti

142.
    La ricorrente fa valere che, anche nell'ipotesi in cui l'esistenza di un'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta venisse considerata provata, la Commissione avrebbe compiuto un errore di valutazione in ordine alla sua durata, in quanto gli elementi probatori dai quali essa trae argomento attestano l'inesistenza di un'intesa prima della fine del 1988. Nella sua replica, essa afferma poi che l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, una nota della Rena che riguarderebbe una riunione dell'NPI svoltasi il 3 ottobre 1988, dimostra l'assenza di un'intesa del genere all'epoca in cui la nota è stata redatta, in quanto l'autore si limitava ad ipotizzare la possibilità di esaminare una disciplina dell'offerta nel caso in cui sorgessero difficoltà in materia di prezzi.

143.
    La Commissione rinvia alle argomentazioni sviluppate nell'ambito del motivo riguardante la durata della concertazione sui prezzi (v. supra, punto 121).

Giudizio del Tribunale

144.
    Il Tribunale ha già constatato (v. supra, punti 78-106) che la Commissione ha dimostrato la partecipazione delle imprese riunite nel PWG ad una collusione sulle quote di mercato e ad una collusione sull'arresto degli impianti.

145.
    Risulta dalla decisione che il «congelamento» delle quote di mercato e l'esame dei tempi di arresto degli impianti sono divenuti oggetto di discussioni specifiche tra i partecipanti alle riunioni del PWG a partire dalla fine del 1987, allo scopo di garantire il successo delle iniziative adottate in materia di prezzi dal 1988 (v., in particolare, punti 51-60 del preambolo). A tale riguardo, la decisione precisa quanto segue: «Tutti i membri del PWG erano preoccupati del fatto che le iniziative per il rilancio dei prezzi non dovevano essere indebolite da sostanziali aumenti delle quantità vendute. E' stata definita da Stora come una politica ”prezzo prioritario rispetto alla quantità”» (punto 51, primo comma, del preambolo). La Commissione afferma peraltro che il «sistema prezzo prioritario rispetto alla quantità» al quale si era informata l'azione del PG Paperboard dalla

fine del 1987 fino all'aprile 1991 era caratterizzato in particolare dal «”congelamento” delle quote di mercato dei maggiori produttori, basato originariamente sulle loro posizioni del 1987» e dal «coordinamento dei tempi d'arresto degli impianti da parte dei principali produttori in luogo di una riduzione dei prezzi (soprattutto dal 1990)» (punto 130, secondo comma, del preambolo).

146.
    Queste affermazioni della Commissione sono essenzialmente fondate sugli allegati 39 e 73 alla comunicazione degli addebiti.

147.
    Nel documento che costituisce l'allegato 39 (punto 5) la Stora espone quanto segue: «In collegamento con le iniziative in materia di prezzi del 1987, vi era la necessità di mantenere un quasi equilibrio tra produzione e consumi (politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità)».

148.
    Quanto all'inizio della collusione sulle quote di mercato, risulta dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 89) che il «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis») aveva deciso d'instaurare una collaborazione più stretta dal mese di ottobre o di novembre 1987. Da questa collaborazione è risultata una collusione sulle quote di mercato a decorrere da tale data.

149.
    Per quanto riguarda l'inizio della collusione sull'arresto degli impianti, la Stora dichiara: «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione di un sistema di prezzi equivalenti sin dal 1988, i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di prezzi concordati di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente» (allegato 39, punto 24).

150.
    Essa afferma ancora: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità» (allegato 39, punto 25).

151.
    Basandosi su tali elementi probatori, la Commissione ha accertato che le imprese partecipanti alle riunioni del PWG avevano adottato, alla fine del 1987, una politica detta «del prezzo prioritario rispetto alla quantità» e uno dei risvolti di tale politica, vale dire la collusione sulle quote di mercato, è stato applicato con effetto immediato, mentre quello connesso ai tempi d'arresto è stato concretamente applicato soltanto dal 1990.

152.
    Risulta da quanto precede che il suddetto motivo dev'essere respinto.

Sul motivo riguardante un errore di valutazione della Commissione in ordine al sistema di scambi di informazioni della Fides

153.
    Nella memoria di replica, la ricorrente fa valere che il sistema di scambi di informazioni della Fides non era idoneo a promuovere comportamenti collusivi e non era quindi in contrasto con l'art. 85 del Trattato. A suo parere, sussistono differenze rilevanti tra la fattispecie in esame e i fatti che hanno dato origine alla decisione della Commissione 2 dicembre 1986, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.128 — Acidi grassi) (GU 1987, L 3, pag. 17), citata dalla Commissione al punto 134 del preambolo.

154.
    La Commissione espone, nella controreplica, le ragioni che l'hanno indotta a far riferimento alla decisione «Acidi grassi», sopra menzionata. Essa fa valere che, nel caso di specie, il sistema di scambi d'informazioni ha avuto quanto meno l'effetto di agevolare l'intesa.

155.
    Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

156.
    Il motivo tratto da un errore di valutazione della Commissione in ordine al sistema di scambi d'informazioni della Fides è stato dedotto per la prima volta dalla ricorrente sola in sede di replica e non si basa su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento.

157.
    Di conseguenza, tale motivo è irricevibile.

Sul motivo riguardante un errore compiuto dalla Commissione in quanto essa ha ritenuto che si trattasse di un'unica infrazione globale e che la Sarrió ne fosse responsabile nel complesso

Argomenti delle parti

158.
    La ricorrente contesta l'approccio della Commissione laddove quest'ultima ha constatato l'esistenza di un'unica infrazione e ne ha attribuito la piena responsabilità alla ricorrente.

159.
    In primo luogo, la Commissione procederebbe, essenzialmente, in base ad un «teorema accusatorio», non disponendo di prove dirette dell'esistenza di un'intesa completa. Ora, spetterebbe alla Commissione dimostrare se e, eventualmente, in quale misura la ricorrente abbia partecipato a ciascuno degli elementi di un'unica infrazione. In materia d'infrazioni al diritto comunitario della concorrenza prevarrebbe il principio della responsabilità strettamente individuale, in quanto la possibilità di una responsabilità collettiva sarebbe incompatibile con la natura quasi penale delle sanzioni che possono essere inflitte per infrazioni del genere. Di

conseguenza, la Commissione sbaglierebbe nell'affermare che non è necessario dimostrare la partecipazione attiva della ricorrente per ciascuno degli elementi dell'infrazione. Sarebbe al contrario necessario tanto accertare la natura precisa dell'infrazione commessa quanto verificare l'eventuale partecipazione individuale di ciascuna impresa per poter correttamente determinare la responsabilità individuale e, conseguentemente, l'adeguata sanzione individuale.

160.
    In secondo luogo, la ricorrente asserisce che contrasta parimenti con i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare in materia di onere della prova, il fatto di fondare la responsabilità individuale di un'impresa per un'infrazione sulla sua mera appartenenza ad un'associazione, le cui attività erano per lo meno in parte lecite.

161.
    In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha debitamente considerato la sua particolare posizione sul mercato nonché all'interno del PG Paperboard. Era, in particolare, allo scopo di poter meglio affrontare i suoi concorrenti che essa avrebbe chiesto, nel 1986, di partecipare alle riunioni del PG Paperboard.

162.
    La Commissione asserisce di aver provato l'esistenza dell'intesa e l'attiva partecipazione della ricorrente a tale intesa come capofila. Essa conclude rilevandoche la sua analisi è conseguentemente basata su elementi di fatto precisi e adeguatamente dimostrati e che gli argomenti della ricorrente riferiti ad una cosiddetta «responsabilità collettiva» o ad un «teorema accusatorio» sono privi di fondamento.

163.
    Essa fa valere inoltre che non ha in alcun modo fondato la responsabilità della ricorrente sulla sua mera qualità di membro del PG Paperboard. Essa si sarebbe, per contro, basata sull'attiva partecipazione della ricorrente alle riunioni dei diversi comitati del PG Paperboard aventi un oggetto anticoncorrenziale nonché sul fatto che la ricorrente si è in seguito attenuta ai comportamenti concordati nel corso delle dette riunioni.

Giudizio del Tribunale

164.
    In via preliminare, va rilevato come la Commissione abbia constatato che la ricorrente ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando dalla metà del 1986 fino per lo meno all'aprile 1991 ad un accordo ed a pratiche concordate, risalenti alla metà del 1986 e costituiti da vari elementi distinti.

165.
    Ai termini del punto 116, terzo comma, del preambolo della decisione, «la sostanza dell'infrazione consiste nel comportamento parallelo dei produttori, su un arco di diversi anni, in un'azione comune illegittima volta a realizzare un progetto comune». Questa stessa concezione dell'infrazione viene espressa anche al punto 128 del preambolo: «Sarebbe tuttavia artificioso frazionare tale comportamento chiaramente continuato e comune, volto ad un'unica finalità generale, ravvisandovi

infrazioni distinte (si veda la citata sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-13/89, ICI/Commissione, punto 260 della motivazione)».

166.
    Di conseguenza, sebbene la Commissione non si sia formalmente avvalsa della nozione di «infrazione unica» nella decisione, essa ha fatto un riferimento implicito a tale nozione, come risulta dal rinvio al punto 260 della sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1021).

167.
    Per di più, l'uso reiterato da parte della Commissione della parola «intesa» per descrivere i diversi comportamenti anticoncorrenziali accertati sancisce una concezione tendente alla globalizzazione delle violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, come si evince dal punto 117 del preambolo della decisione, la posizione della Commissione è la seguente: «In un caso come quello presente, l'impostazione corretta consiste nel dimostrare l'esistenza, il funzionamento e le caratteristiche salienti del cartello nel suo insieme per determinare a) se esistano prove credibili e persuasive del coinvolgimento di ogni singolo produttore al progetto comune e b) in quale periodo ciò si sia verificato per ogni produttore». Essa rileva poi (medesimo punto del preambolo): «La Commissione (...) non è tenuta a disaggregare i vari elementi costituenti infrazione, individuando per tutta la durata del cartello ogni specifica occasione di accordo su un certo elemento od ogni specifico esempio di comportamento collusivo, per esonerare poi il produttore interessato, in mancanza di prove dirette a tale proposito, dal suo coinvolgimento in tale occasione o in quella particolare manifestazione del cartello». Essa sostiene peraltro (punto 118) che sussistono «numerosi elementi diretti comprovanti la presunta partecipazione all'infrazione di ciascun produttore», senza operare una distinzione tra gli elementi costitutivi dell'infrazione nel suo complesso.

168.
    Talché, l'infrazione unica, come concepita dalla Commissione, si confonde con «l'intesa nel suo complesso» o con l'«intesa globale» ed è caratterizzata da un comportamento continuativamente adottato da numerose imprese che perseguono un obiettivo illegittimo comune. Da questa concezione di infrazione unica discendono sia il sistema probatorio descritto al punto 117 del preambolo della decisione sia una responsabilità unitaria, nel senso che ciascuna impresa «coinvolta» nell'intesa globale è ritenuta responsabile di tale intesa, quali che siano gli elementi costitutivi rispetto ai quali è dimostrata la sua partecipazione.

169.
    Ora, per poter imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione come quella di cui trattasi la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale, la Commissione deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava

in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.

170.
    Nel caso di specie, emerge dalla decisione che l'infrazione constatata nell'art. 1 è costituita da collusioni poste in essere sotto tre diversi aspetti, ma tendenti ad un obiettivo comune, collusioni che vanno considerate come gli elementi costitutivi dell'intesa globale. Risulta infatti da tale disposizione che ciascuna delle imprese in essa menzionate ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato per aver partecipato ad un accordo e a una pratica concordata nell'ambito dei quali le imprese a) hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale e hanno programmato e posto in atto tali aumenti, b) hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali) e c) hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo.

171.
    Nella decisione, la Commissione, nonostante la sua concezione dell'infrazione unica, ha precisato che «i documenti che provano sostanzialmente l'esistenza del cartello nel suo insieme o delle singole manifestazioni dello stesso identificano spesso i partecipanti citandone il nome, senza contare che esiste una notevole massa di prove documentali addizionali che confermano il ruolo svolto da ciascun produttore nel cartello e la portata della sua partecipazione» (punto 118, primo comma, del preambolo della decisione).

172.
    Spetta pertanto al Tribunale, alla luce delle considerazioni che precedono, stabilire se la Commissione ha dimostrato la partecipazione della ricorrente all'intesa, come addebitatale dall'art. 1 della decisione.

173.
    A tale riguardo si deve ricordare che, come è già stato accertato (v. supra, punti 48 e seguenti e punti 76 e seguenti), la Commissione ha dimostrato che la ricorrente, in quanto impresa che ha preso parte alle riunioni del PWG sin dalla sua istituzione, ha partecipato dalla metà del 1986 ad una collusione sui prezzi e, dalla fine del 1987, ad una collusione sulle quote di mercato nonché a una collusione sugli arresti degli impianti, vale a dire ai tre elementi costitutivi dell'infrazione constatata all'art. 1 della decisione. Essa ha quindi correttamente ritenuto la ricorrente responsabile di un'infrazione costituita dalle tre collusioni aventi il medesimo obiettivo.

174.
    Di conseguenza, la Commissione non ha addebitato alla ricorrente la responsabilità del comportamento di altri produttori né ha accertato la sua responsabilità in base alla sua mera partecipazione al PG Paperboard.

175.
    Senza che occorra esaminare gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente, il motivo dev'essere pertanto respinto.

Sul motivo riguardante l'omessa presa in considerazione da parte della Commissione della situazione del mercato spagnolo

176.
    Nella replica, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha definito con precisione il mercato geografico all'interno del quale sarebbe stata posta in essere l'infrazione e, in particolare, non ha adeguatamente analizzato la situazione del mercato spagnolo e i comportamenti ivi tenuti dalle imprese interessate. Essa afferma, in proposito, di aver già rilevato nel ricorso come l'unico riferimento al mercato spagnolo, figurante nella decisione, consista nella nota a piè di pagina alle tabelle E e G allegate alla decisione.

177.
    La Commissione eccepisce che la deduzione di questo motivo, formulato per la prima volta in sede di replica, è vietata.

178.
    Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

179.
    Il motivo riguardante l'omessa presa in considerazione da parte della Commissione della situazione del mercato spagnolo è stato dedotto per la prima volta dalla ricorrente soltanto in sede di replica. Infatti, l'unico argomento nel ricorso che si riferisca al mercato spagnolo viene proposto a sostegno del motivo attinente alla mancata partecipazione della Prat Carton all'infrazione contestata. Indipendentemente dalla formulazione letterale di tale motivo, l'argomento presentato a suo sostegno era esclusivamente diretto a sottolineare come la tabella G allegata alla decisione, in cui figurano gli annunci degli aumenti di prezzo effettuati sul mercato spagnolo nel gennaio 1991 da produttori attivi sul medesimo mercato, non faccia alcun riferimento alla Prat Carton. Esso non può quindi essere interpretato alla stregua di una censura relativa all'omessa presa in considerazione del mercato spagnolo.

180.
    Di conseguenza il presente motivo, che è stato dedotto per la prima volta in sede di replica e non si basa su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento, dev'essere dichiarato irricevibile.

Sul motivo relativo alla mancata partecipazione della Prat Carton all'infrazione

Argomenti delle parti

181.
    La ricorrente fa valere che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della Prat Carton ad alcuna infrazione. In particolare, la nota alla tabella G della decisione (relativa ad un aumento dei prezzi nel gennaio 1991 sul mercato spagnolo) non farebbe menzione della Prat Carton.

182.
    La Prat Carton avrebbe partecipato soltanto sporadicamente alle riunioni di alcuni comitati del PG Paperboard. La detta impresa avrebbe peraltro aderito al JMC esclusivamente nel periodo giugno 1990 - marzo 1991. Per di più, il solo fatto che la Stora abbia affermato di ritenere che i produttori spagnoli venissero generalmente informati dei risultati delle riunioni dalla Saffa o dalla Finnboard (allegato 38 alla comunicazione degli addebiti) non costituirebbe una prova di una partecipazione della Prat Carton all'infrazione allegata.

183.
    La ricorrente nega che i documenti F-15-9, G-15-7 e G-15-8 (allegati alla comunicazione degli addebiti), citati dalla Commissione, dimostrino la partecipazione della Prat Carton ad iniziative concordate di aumento dei prezzi nel mese di aprile 1990. Essa sottolinea, nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, come il documento F-15-9 risalga al febbraio del 1991 e non, come ha affermato la Commissione, al febbraio del 1990. Quanto al documento G-15-7, esso fornirebbe esclusivamente la prova dell'esistenza in quel settore di una prassi consistente nell'applicare gli aumenti annuali nel mese di aprile e dell'incertezza della Prat Carton sul livello dell'aumento e sulla data della sua entrata in vigore.

184.
    La Commissione fa valere che la Prat Carton ha preso parte all'intesa sin dal suo inizio, come dimostrano i documenti inviati con la comunicazione degli addebiti (le «informazioni specifiche»). Essa ricorda in primo luogo che la Prat Carton ha assistito a numerose riunioni della PC nel periodo 29 marzo 1986 - 28 novembre 1989, a tre riunioni del COE nel periodo ottobre 1988 - ottobre 1989 nonché a diverse riunioni del JMC nel periodo giugno 1990 - 5 marzo 1991 (v. tabelle 3-7 allegate alla decisione). Avendo quindi direttamente partecipato a riunioni nelle quali sono state prese decisioni relative all'intesa, la Prat Carton ne sarebbe responsabile (v. sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata). Per di più, non esisterebbe alcuna traccia ufficiale della partecipazione delle varie imprese alle riunioni del JMC anteriormente agli accertamenti effettuati dalla Commissione o alle riunioni del PWG prima di febbraio 1990. Di conseguenza, il solo fatto che la documentazione prodotta dalle imprese non fornisca indicazioni precise sulla presenza della Prat Carton alle varie riunioni non dimostrerebbe che essa non partecipava a tali riunioni.

185.
    In secondo luogo, la Commissione rileva che la Prat Carton, secondo quanto dichiarato dalla Stora (allegato 38 alla comunicazione degli addebiti), è stata informata dei risultati delle riunioni del PWG.

186.
    In terzo luogo, la Prat Carton avrebbe applicato le iniziative in materia di prezzi concordate in seno ai diversi organismi del PG Paperboard nel corso del periodo considerato. Lievi differenze nel tempo o negli importi degli aumenti applicati dalla

Prat Carton e dagli altri produttori non potrebbero dimostrare la mancata partecipazione della Prat Carton all'intesa. Tuttavia, la Commissione riconosce che il documento F-15-9 risale al febbraio del 1991 anziché al febbraio del 1990 e che essa non dispone pertanto di elementi atti a provare l'effettiva partecipazione della Prat Carton a iniziative per l'aumento dei prezzi anteriori a quella del gennaio 1991. Per quanto riguarda l'iniziativa di aumento dei prezzi del gennaio 1991, la Commissione rinvia in particolare al documento G-15-8 del 26 settembre 1990 in cui la Prat Carton dichiara espressamente che avrebbe aumentato i prezzi in tutti i paesi nel gennaio 1991.

Giudizio del Tribunale

187.
    In via preliminare, si deve ricordare che la ricorrente ha acquisito il 100% della Prat Carton nel febbraio 1991 e che essa non nega la propria responsabilità per l'eventuale partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. A tale riguardo, il punto 154 del preambolo della decisione stabilisce che la ricorrente, in seguito all'acquisizione della Prat Carton, «è responsabile della partecipazione di questo produttore spagnolo al cartello per l'intero periodo della sua adesione». Occorre inoltre constatare che l'art. 1 della decisione addebita esclusivamente alla ricorrente la responsabilità dell'infrazione denunciata, anche per quanto eventualmente commesso dalla Prat Carton, e che la decisione è destinata alla ricorrente senza che sia fatta menzione della Prat Carton (art. 5 della decisione).

188.
    Di conseguenza, e poiché è già stato stabilito che la Commissione ha dimostrato la partecipazione della ricorrente stessa all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione, il presente motivo, anche se venisse accolto, non potrebbe giustificare l'annullamento complessivo o parziale di quest'ultima disposizione. Tuttavia, dal momento che la Prat Carton è stata acquisita dalla ricorrente soltanto nel febbraio del 1991, vale a dire due mesi prima della fine del periodo d'infrazione delimitato dalla decisione, si giustificherebbe una riduzione dell'ammenda qualora venisse accertato che la partecipazione a titolo individuale della Prat Carton agli elementi costitutivi dell'intesa prima del mese di febbraio 1991 non è stata dimostrata dalla Commissione. D'altro canto, le ammende inflitte nell'art. 3 della decisione sono state calcolate in base, in particolare, al fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno 1990, anno nel quale la Prat Carton non apparteneva ancora al gruppo della ricorrente. Conseguentemente, è opportuno procedere sin d'ora all'esame degli argomenti formulati nell'ambito del presente motivo.

189.
    Il Tribunale valuterà, in primo luogo, se la Commissione ha dimostrato la partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato per il periodo che va dalla metà del 1986 al giugno 1990, data a partire dalla quale la Prat Carton ammette di aver iniziato a partecipare alle riunioni del JMC. In secondo luogo, il Tribunale esaminerà se la Commissione ha dimostrato la partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

per il periodo rimanente, vale a dire dal mese di giugno 1990 al mese di febbraio 1991, epoca alla quale la Prat Carton è stata acquisita dalla ricorrente.

1. Periodo metà 1986 - giugno 1990

190.
    Per dimostrare la partecipazione della Prat Carton ad una violazione delle regole comunitarie di concorrenza nel periodo in questione, la Commissione si basa sulla partecipazione della detta impresa alle riunioni della PC svoltesi il 29 maggio 1986, il 25 maggio 1988, il 17 novembre 1988 e il 28 novembre 1989, nonché alle riunioni del COE del 20 settembre 1988, dell'8 maggio 1989 e del 3 ottobre 1989. Essa trae inoltre argomento da una dichiarazione resa dalla Stora (allegato 38 alla comunicazione degli addebiti). Infine, a suo parere, il solo fatto che la documentazione prodotta dalle imprese non fornisca indicazioni precise sulla presenza della Prat Carton alle riunioni del JMC non dimostrerebbe la sua mancata partecipazione a tali riunioni.

191.
    Ciascuno dei detti elementi di prova dovrà essere esaminato nell'ordine in cui sono stati elencati.

a) Partecipazione della Prat Carton ad alcune riunioni della PC

192.
    Per quanto riguarda la partecipazione della Prat Carton a quattro specifiche riunioni della PC, la Commissione non si fonda su alcun elemento comprovante l'oggetto delle riunioni stesse. Di conseguenza, quando adduce tale partecipazione come elemento di prova della partecipazione dell'impresa ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, essa si basa necessariamente sulla descrizione generale, figurante nella decisione, del contenuto delle riunioni di tale organismo nonché sugli elementi probatori citati nella decisione a sostegno della detta descrizione.

193.
    A tale riguardo nella decisione si espone quanto segue: «Come dichiarato da Stora, una delle funzioni del PWG prevedeva l'illustrazione alla President Conference dei provvedimenti necessari per introdurre una certa disciplina nel mercato (...). In tal modo i dirigenti amministrativi presenti alle President Conference erano informati delle decisioni adottate dal PWG e delle istruzioni da impartire alle loro divisioni vendita per la realizzazione delle iniziative convenute in materia di prezzi» (punto 41, primo comma, del preambolo). La Commissione rileva altresì: «Il PWG si riuniva invariabilmente prima di ogni President Conference in programma ed era presieduto dalla medesima persona, cosicché non esisteva alcun dubbio sul fatto che il risultato delle deliberazioni del PWG fosse comunicato dal presidente agli altri ”presidenti” che non erano membri del circolo ristretto» (punto 38, secondo comma, del preambolo).

194.
    La Stora afferma che i partecipanti alle riunioni della PC venivano informati delle decisioni adottate dal PWG (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 8). Tuttavia, la veridicità di questa affermazione è contestata da numerose imprese

che hanno preso parte alle riunioni della PC, tra cui la ricorrente. Di conseguenza, le dichiarazioni della Stora in ordine al ruolo della PC non possono, senza un ulteriore sostegno probatorio, essere considerate come una prova sufficiente dell'oggetto delle riunioni del detto organismo.

195.
    Indubbiamente, il fascicolo contiene un documento, vale a dire una dichiarazione resa il 22 marzo 1993 da un ex membro del consiglio d'amministrazione della Feldmühle (il signor Roos), che conferma direttamente le asserzioni della Stora. Il signor Roos afferma, tra l'altro, quanto segue: «Il contenuto delle discussioni svolte all'interno del PWG veniva trasmesso alle imprese che non erano rappresentate in tale gruppo durante la conferenza dei Presidenti che si riuniva subito dopo, o, se la conferenza dei Presidenti non aveva luogo immediatamente, durante il JMC». Tuttavia, sebbene questo documento non venga espressamente citato nella decisione a sostegno delle conclusioni della Commissione sull'oggetto delle riunioni della PC, esso non può comunque considerarsi come una prova supplementare che venga ad aggiungersi alle dichiarazioni della Stora. Infatti, poiché tali dichiarazioni rappresentano la sintesi delle risposte fornite da ciascuna delle tre imprese appartenenti alla Stora nel periodo dell'infrazione, tra cui la Feldmühle, l'ex membro del consiglio d'amministrazione di quest'ultima impresa costituisce necessariamente una delle fonti delle dichiarazioni della Stora stessa.

196.
    Quanto agli altri elementi probatori citati per dimostrare l'oggetto delle riunioni della PC, la Commissione afferma nella decisione che l'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti (citata supra ai punti 125 e 126) costituisce, a suo parere, una nota interna redatta durante una riunione della PC, che avvalora l'ammissione della Stora secondo cui nella PC avvenivano effettivamente discussioni di natura collusiva sui prezzi (punto 41, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, com'è già stato accertato (v. supra, punti 125-135), tale nota non costituisce la prova di una collusione sull'iniziativa in materia di prezzi del gennaio 1987 nel Regno Unito. Peraltro, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la Stora non ha mai ammesso che nella PC si svolgessero effettivamente discussioni di natura collusiva sui prezzi. Secondo la Stora, le riunioni della PC si limitavano ad offrire alle imprese riunite nell'ambito del PWG l'opportunità di comunicare le decisioni adottate alle imprese non rappresentate in quell'organismo.

197.
    Infine, la Commissione sostiene che «la documentazione reperita dalla Commissione presso FS-Karton (che fa capo al gruppo M-M) conferma che alla fine del 1987 era stato raggiunto un accordo nel quadro [della President Conference e del PWG] sulle questioni correlate di controllo delle quantità e disciplina dei prezzi» (punto 53, primo comma, del preambolo della decisione). Essa trae argomento in proposito dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 88). Com'è già stato rilevato (v. supra, punto 91), l'autore della nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), espressione

interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione [allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a)].

198.
    Indubbiamente, l'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti costituisce una prova che avvalora le dichiarazioni della Stora relative all'esistenza, da un lato, di una collusione sulle quote di mercato tra le imprese ammesse nel «circolo dei presidenti» e, dall'altro, di una collusione sull'arresto degli impianti tra le medesime imprese (v. supra, punti 84-114 e, in particolare, punto 110). Tuttavia, non vi è alcun altro elemento di prova che confermi l'affermazione della Commissione secondo cui la PC aveva avuto per oggetto, in particolare, di discutere della collusione sulle quote di mercato e del controllo delle quantità. Di conseguenza, l'espressione «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis») figurante nell'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti non può essere interpretata, nonostante le spiegazioni fornite dalla Mayr-Melnhof, come riguardante organismi che non siano il PWG.

199.
    Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha dimostrato che le riunioni della PC avevano svolto, accanto alle attività lecite, un ruolo anticoncorrenziale. Ne consegue che essa non può inferire dagli elementi di prova addotti che le imprese che avevano preso parte alle riunioni di tale organismo avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

200.
    Si deve conseguentemente concludere che la partecipazione della Prat Carton ad una violazione delle regole di concorrenza nel periodo che va dalla metà del giugno 1986 al giugno 1990 non può essere dimostrata in base alla partecipazione della stessa a quattro riunioni della PC.

b) Partecipazione della Prat Carton ad alcune riunioni del COE

201.
    E' pacifico che la Prat Carton ha partecipato a tre riunioni del COE in data 20 settembre 1998, 8 maggio 1989 e 3 ottobre 1989. Per di più, un documento riferisce il contenuto della riunione del 3 ottobre 1989 (allegato 70 alla comunicazione degli addebiti). Occorre quindi accertare, anzitutto, se le riunioni del COE avessero un oggetto anticoncorrenziale e poi se si possa inferire dall'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti che la Prat Carton ha partecipato a discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale.

i) L'oggetto delle riunioni del COE, in generale

202.
    A termini della decisione, «il ”tema centrale” delle discussioni dell'Economic Committee era l'analisi e la valutazione del mercato del cartoncino nei vari paesi» (punto 50, primo comma, del preambolo). Il COE «si occupava (tra l'altro) dei movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e del portafoglio ordini inevasi e riferiva le sue conclusioni al JMC (o all'organismo precedente, il Marketing Committee, prima della fine del 1987)» (punto 49, primo comma del preambolo).

203.
    Secondo la Commissione, «le discussioni sulle condizioni del mercato erano finalizzate: i dibattiti sulla situazione di ciascun mercato nazionale devono essere considerati nel contesto delle iniziative previste in materia di prezzi, ivi compresa la necessità rilevata di arrestare temporaneamente gli impianti a sostegno degli aumenti di prezzo» (punto 50, primo comma, del preambolo). Inoltre la Commissione conclude quanto segue: «L'Economic Committee può essersi occupato in maniera meno diretta della fissazione dei prezzi in quanto tale, ma non è credibile che i partecipanti alle sue riunioni fossero all'oscuro degli scopi illeciti ai quali venivano destinate le informazioni deliberatamente fornite al JMC» (punto 119, secondo comma, del preambolo).

204.
    A sostegno delle sue affermazioni secondo cui le discussioni effettuate all'interno del COE avevano un oggetto anticoncorrenziale, la Commissione fa riferimento ad un unico documento, una nota riservata redatta dal rappresentante della FS-Karton, riguardante i punti essenziali della riunione del COE del 3 ottobre 1989 (allegato 70 alla comunicazione degli addebiti), riunione alla quale la Prat Carton ha assistito.

205.
    Nella decisione la Commissione riassume il contenuto di tale documento nei termini seguenti:

«(...) oltre ad un'analisi particolareggiata della domanda, della produzione e degli ordini inevasi su ogni mercato nazionale, la riunione riguardava anche:

—    la forte e chiara resistenza dei clienti nei confronti dell'ultimo aumento dei prezzi GC in vigore dal 1° ottobre;

—    la situazione degli ordini inevasi dei produttori di GC e GD, comprese le singole posizioni;

—    le relazioni sui tempi di arresto effettuati e previsti;

—    i problemi specifici di attuazione dell'aumento dei prezzi nel Regno Unito e le sue conseguenze sul differenziale dei prezzi tra i tipi GC e GD;

[e]

—    il raffronto rispetto alle previsioni degli ordini in arrivo per ogni raggruppamento nazionale» (punto 50, secondo comma, del preambolo).

206.
    Si deve riconoscere che la descrizione del contenuto del documento, sopra riportata, è sostanzialmente corretta. Tuttavia, la Commissione non fornisce alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui l'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti può essere considerato «come una chiara dimostrazione della natura effettiva delle decisioni prese da questo organo»

(punto 113, ultimo comma, del preambolo della decisione). Inoltre, la Stora dichiara quanto segue: «Il JMC è stato istituito verso la fine del 1987 e la sua prima riunione si è svolta all'inizio del 1988; esso ha assunto, a decorrere da quella data, parte delle funzioni attribuite all'Economic Committee. Le altre funzioni dell'Economic Committee sono state riprese dal Comitato statistico» (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 13). Almeno per quanto riguarda il periodo decorrente dall'inizio del 1988 — ovvero l'unico periodo in cui la Prat Carton ha partecipato a riunioni del COE — le dichiarazioni della Stora non contengono quindi alcun elemento che possa corroborare l'affermazione della Commissione relativa al presunto oggetto anticoncorrenziale delle decisioni di tale organo. Infine, la Commissione non ha nemmeno fatto valere elementi di prova che consentissero di concludere che i partecipanti alle riunioni del COE erano informati dell'esatta natura delle riunioni del JMC, organismo cui il COE sottoponeva le proprie conclusioni. Ciò posto, non si può escludere che alcuni dei partecipanti alle riunioni del COE, che non partecipavano contemporaneamente alle riunioni del JMC, non fossero a conoscenza dell'uso specifico, da parte del JMC, delle relazioni redatte dal COE.

207.
    Di conseguenza, l'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti non dimostra l'effettiva natura delle discussioni effettuate durante le riunioni del COE.

ii) La riunione del COE del 3 ottobre 1989

208.
    Il contenuto della riunione del COE svoltasi il 3 ottobre 1989 è riportato nell'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti. Occorre accertare se la partecipazione della Prat Carton a tale riunione costituisca una prova sufficiente della sua partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

209.
    In primo luogo, si deve osservare che le discussioni sui prezzi intervenute nella detta riunione vertevano sulle reazioni dei clienti all'aumento dei prezzi del cartoncino GC, applicato dalla maggior parte dei produttori di questo tipo di cartoncino dal 1° ottobre 1989 e annunciato sul mercato qualche mese prima. Secondo la Commissione, l'aumento dei prezzi in parola aveva interessato anche il cartoncino SBS, ma non il cartoncino GD. Quanto alle discussioni intervenute durante la riunione di cui trattasi, il Tribunale considera che esse hanno ecceduto il limite consentito dalle regole comunitarie di concorrenza, in particolare in quanto è stato affermato che sarebbe «un errore rinunciare ad applicare il livello di prezzi rilevante e ormai già stabilito per la qualità GC (...)». Infatti, esprimendo in tal modo la volontà comune di applicare rigorosamente il nuovo livello di prezzi del cartoncino GC, i produttori non hanno determinato autonomamente la politica che intendono attuare sul mercato comune, contravvenendo in tal modo ai principi insiti nelle norme del Trattato relative alla concorrenza (v., in particolare, sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 173).

210.
    Tuttavia, nulla consente di ritenere che la Prat Carton abbia preso parte ad una collusione riguardante l'aumento dei prezzi dell'ottobre 1989 prima della sua

applicazione né che essa abbia peraltro effettivamente aumentato i suoi prezzi per il cartoncino GC nello stesso periodo. A tale riguardo, emerge dalle risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti scritti rivoltile dal Tribunale che la produzione della Prat Carton nel 1989 era costituita, in misura superiore all'80%, dal cartoncino GD, sul quale non influiva l'aumento dei prezzi di cui trattasi. Inoltre, la riunione del COE dell'ottobre 1989 si è svolta in una data anteriore di circa otto mesi rispetto alla prima partecipazione accertata della Prat Carton a una riunione del JMC, uno degli organismi che, secondo la decisione, costituiva l'ambito in cui sono state svolte le principali discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale.

211.
    Alla luce di questi elementi, non si può escludere che il/i rappresentante/i della Prat Carton alla riunione del COE del 3 ottobre 1989 fosse/fossero inconsapevole/i del contesto in cui si inserivano le discussioni sui prezzi. Per di più, in mancanza di prove relative al suo comportamento sul mercato in materia di prezzi nel periodo di cui trattasi, è possibile che la Prat Carton abbia ritenuto che le discussioni non riguardassero la sua situazione specifica. Di conseguenza, poiché il contenuto della riunione del COE del 3 ottobre 1989 ha potuto rivestire per la Prat Carton un carattere di eccezionalità, non si può censurare tale impresa per il fatto di non avere pubblicamente preso le distanze dal contenuto delle discussioni di tale riunione.

212.
    In secondo luogo, l'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti non contiene alcun elemento testuale che dimostri l'effettivo svolgimento di discussioni sfociate nella pianificazione, su base collusiva, dei futuri tempi d'arresto degli impianti. Il complesso dei riferimenti a specifici arresti degli impianti ivi contenuti riguardano in effetti dati di carattere storico. Indubbiamente, il documento contiene un brano relativo al futuro sfruttamento degli impianti: «Nel caso in cui la difficile situazione creatasi con l'arrivo degli ordini e con il carico dei macchinari dovesse perdurare, è evidente che si dovrà riflettere alla possibilità di un arresto della produzione in funzione della domanda» [«Bei anhaltend schlechtem Auftragseingang und schlechter Belegung ist es naheliegend, entsprechend dem Marktbedarf ein Abstellen zu überlegen»]. Tuttavia, dal momento che la partecipazione della Prat Carton alla riunione del COE in parola non dimostra, per le ragioni sopra esposte, la sua partecipazione ad una collusione sui prezzi, essa non costituisce neppure una prova sufficiente della sua partecipazione ad una collusione sugli arresti degli impianti. Il solo richiamo alla possibile necessità di arrestare in futuro gli impianti non può considerarsi alla stregua di una violazione delle regole di concorrenza della Comunità in quanto, almeno per imprese che non partecipano ad una collusione sui prezzi, esso può riflettere una semplice constatazione oggettiva delle condizioni di mercato esistenti.

213.
    Alla luce di quanto precede, la partecipazione della Prat Carton alla riunione del COE del 3 ottobre 1989 non costituisce una prova sufficiente della sua partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

c) Dichiarazione della Stora sulla comunicazione delle informazioni alle imprese assenti alle riunioni

214.
    Nella dichiarazione citata dalla Commissione (allegato 38 alla comunicazione degli addebiti, pag. 2), la Stora fornisce alcune indicazioni riguardo ai produttori che sono stati informati dei risultati delle riunioni del PWG: «I produttori della Stora ritengono che i produttori spagnoli venissero di regola informati dalla Saffa o dalla Finnboard. Gli altri produttori spagnoli membri del PG Paperboard sono la Papelera del Centra SA, la Prat Carton SA, la Romani Esteve SA, la Sarrió SA e la Tampella Española SA».

215.
    Come si evince chiaramente dalla formulazione letterale di tale dichiarazione, la Stora si limita a riferire un suo convincimento secondo cui la Prat Carton sarebbe stata informata dei risultati delle riunioni del PWG. L'origine di questo convincimento non viene peraltro precisata. Di conseguenza, la detta dichiarazione non può costituire la prova di una partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Questa conclusione s'impone a maggior ragione in quanto le asserzioni della Stora coinvolgono numerose altre imprese che aderiscono al PG Paperboard, imprese cui non viene addebitata, nella decisione, la partecipazione ad alcuna infrazione.

d) Sulla partecipazione della Prat Carton a riunioni del JMC

216.
    La Commissione sostiene che non vi è alcuna prova della mancata partecipazione della Prat Carton alle riunioni del JMC anteriori al giugno 1989, poiché non esiste alcuna traccia ufficiale della partecipazione delle varie imprese alle dette riunioni prima degli accertamenti svolti dalla Commissione.

217.
    Tuttavia, l'onere di dimostrare che la Prat Carton si è resa responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato incombe alla Commissione. Di conseguenza, semplici asserzioni di quest'ultima circa l'eventuale partecipazione della Prat Carton alle riunioni del JMC nel periodo di cui trattasi devono considerarsi prive di fondamento.

e) Conclusione relativa al periodo in esame

218.
    Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, gli elementi di prova di cui si è avvalsa la Commissione, anche considerati congiuntamente, non dimostrano la partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato nel periodo che va dalla metà del 1986 al giugno 1990.

2. Periodo giugno 1990 - febbraio 1991

219.
    E' pacifico che la Prat Carton ha preso parte a tre riunioni del JMC nel periodo in esame, vale a dire alle riunioni svoltesi il 27 e 28 giugno, il 4 settembre 1990 e l'8 e 9 ottobre 1990. Quanto al comportamento effettivo della Prat Carton sul

mercato, la Commissione ritiene di disporre di elementi probatori atti a dimostrare che la detta impresa ha partecipato all'aumento concordato di prezzi del gennaio 1991, unico aumento concordato messo in atto durante tale periodo.

220.
    Alla luce di questi elementi, occorre accertare se la partecipazione della Prat Carton ai tre aspetti costitutivi dell'infrazione, durante il periodo in esame, sia stata adeguatamente dimostrata dalla Commissione.

a) Sulla partecipazione della Prat Carton ad una collusione sui prezzi

221.
    Secondo la Commissione, sin dall'inizio il compito principale del JMC era il seguente:

«—    determinare se, ed in caso affermativo come, potevano essere concretamente applicati gli aumenti di prezzo e riferire le proprie conclusioni al PWG;

—    elaborare nei particolari le iniziative in materia di prezzi decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti al fine di realizzare un sistema di prezzi equivalenti (vale a dire uniforme) in Europa (...)» (punto 44, ultimo comma, del preambolo della decisione).

222.
    In particolare, al punto 45, primo e secondo comma, del preambolo della decisione, la Commissione sostiene quanto segue:

«Tale comitato discuteva analiticamente mercato per mercato le modalità di attuazione per ogni produttore delle decisioni prese dal PWG in materia di aumento dei prezzi. Le istruzioni pratiche per l'applicazione degli aumenti di prezzo proposti erano esaminate in una ”tavola rotonda” e ciascun partecipante poteva formulare le proprie osservazioni sull'aumento suggerito.

Le eventuali difficoltà di applicazione degli aumenti di prezzo decisi dal PWG o l'occasionale rifiuto a cooperare erano segnalati al PWG che quindi (come dichiarato da Stora) ”cercava di ottenere la cooperazione nella misura considerata necessaria”. Venivano redatte dal JMC relazioni separate per i tipi GC e GD. Se il PWG modificava una decisione di fissazione dei prezzi sulla base delle informazioni ricevute dal JMC, i provvedimenti necessari a realizzarla venivano discussi nella successiva riunione del JMC».

223.
    Si deve constatare che la Commissione fa correttamente richiamo, a sostegno delle sue affermazioni relative all'oggetto delle riunioni del JMC, alle dichiarazioni rese dalla Stora (allegati 35 e 39 alla comunicazione degli addebiti).

224.
    Inoltre, pur non disponendo di alcun verbale ufficiale di una riunione del JMC, essa ha ottenuto dalla Mayr-Melnhof e dalla Rena talune note interne riguardanti le

riunioni del 6 settembre 1989, del 16 ottobre 1989 e del 6 settembre 1990 (allegati 117, 109 e 118 alla comunicazione degli addebiti). Tali note, il cui contenuto è riportato nei punti 80, 82 e 97 del preambolo della decisione, sintetizzano le discussioni dettagliate svoltesi durante le dette riunioni sulle iniziative concordate in materia di prezzi. Esse costituiscono pertanto elementi probatori che suffragano chiaramente la descrizione delle funzioni del JMC fornita dalla Stora.

225.
    Al riguardo, è sufficiente richiamare, a titolo di esempio, la nota ottenuta dalla Rena sulla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti) in cui viene precisato, in particolare, quanto segue:

«L'aumento dei prezzi sarà annunciato la prossima settimana di settembre

Francia        40 FF

Paesi Bassi        14

Germania        12 DM

Italia            80 LIT

Belgio            2,50 BFR

Svizzera        9 SFR

Regno Unito    40 UKL

Irlanda        45 IRL

Tutti i tipi dovrebbero subire il medesimo aumento (GD, UD, GT, GC, ecc.)

Un solo aumento all'anno.

Per consegne dal 7 gennaio.

Non oltre il 31 gennaio.

14 settembre, lettera con aumento dei prezzi (Mayr-Melnhof).

Lettera di Feldmühle da inviare il 19 settembre.

Cascades prima della fine di settembre.

Tutti devono avere inviato le rispettive lettere prima dell'8 ottobre».

226.
    La Commissione, come essa stessa spiega ai punti 88-90 del preambolo della decisione, è riuscita inoltre ad ottenere documenti interni che le hanno consentito di concludere che le imprese, in particolare quelle espressamente citate nell'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, hanno effettivamente annunciato e applicato gli aumenti di prezzi concordati.

227.
    Anche se i documenti citati dalla Commissione riguardano soltanto un numero esiguo di riunioni del JMC organizzate nel periodo esaminato dalla decisione, tutte le prove documentali disponibili confermano l'affermazione della Stora secondo cui l'oggetto principale del JMC era di determinare e pianificare l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. A tale riguardo, l'assenza pressoché totale di verbali, ufficiali o interni, delle riunioni del JMC deve considerarsi come una prova sufficiente dell'esattezza della tesi della Commissione secondo cui le imprese hanno fatto il possibile per dissimulare la vera natura delle discussioni effettuate in seno

a tale organismo (v., in particolare, punto 45 del preambolo della decisione). Di conseguenza, l'onere della prova è stato invertito e spettava alle imprese destinatarie della decisione, che avevano partecipato alle riunioni del detto organismo, dimostrare che esso aveva finalità lecite. Una prova del genere non è stata fornita dalle imprese e la Commissione ha quindi correttamente concluso che le discussioni svoltesi tra le imprese durante le riunioni di quell'organismo avevano un oggetto principalmente anticoncorrenziale.

228.
    Per quanto riguarda la situazione individuale della Prat Carton, la sua partecipazione a tre riunioni del JMC in un lasso di tempo di circa otto mesi deve considerarsi, alla luce delle considerazioni sopra svolte e malgrado l'assenza di prove documentali sulle discussioni intervenute durante queste tre riunioni, alla stregua di una prova sufficiente della sua partecipazione, in quello stesso periodo, ad una collusione sui prezzi.

229.
    Questa constatazione è avvalorata dalla documentazione presentata dalla Commissione, relativa al comportamento effettivo della Prat Carton in materia di prezzi. Va ricordato, infatti, che un aumento dei prezzi per tutti i tipi di cartoncino è stato deciso all'inizio del mese di settembre 1990 e annunciato dalle diverse imprese nel periodo settembre-ottobre 1990, come risulta dall'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, sopra citato. L'aumento in parola doveva entrare in vigore, in tutti i paesi interessati, dal gennaio 1991.

230.
    In una telecopia inviata dalla Prat Carton in data 26 settembre 1990 (documento G-15-8) viene comunicato quanto segue:

«E' nostra intenzione aumentare i prezzi in tutti i paesi a decorrere dal mese di gennaio 1991.

Per quanto riguarda la Francia, prevediamo un aumento di 400 FF alla tonnellata per tutte le qualità».

231.
    Benché tale documento menzioni l'importo esatto dell'aumento previsto solo per un paese, esso dimostra che la Prat Carton ha annunciato aumenti di prezzo conformemente alle decisioni adottate, come risulta dall'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, in seno al JMC. In tale contesto, gli aumenti menzionati nell'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti non si riferiscono, per il complesso dei paesi di cui trattasi, ai medesimi volumi di vendite e l'aumento menzionato per la Francia, pari ad un importo di 40 FF, corrisponde ad un aumento di prezzo per 100 kg. Inoltre, sebbene risulti incontestabilmente dai documenti F-15-9 e G-15-7, telecopie scambiate dalla Prat Carton con un'impresa britannica tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 1991, che la Prat Carton ha effettivamente aumentato i suoi prezzi nel Regno Unito soltanto nel mese di aprile 1991, siffatto rinvio della data di attuazione dell'aumento dei prezzi in uno dei paesi considerati non è atto ad inficiare il valore probatorio del documento G-15-8,

sopra citato, per quanto riguarda la partecipazione della Prat Carton all'aumento concordato dei prezzi del gennaio 1991. Ciò vale tanto più in quanto l'aumento dei prezzi attuato dalla Prat Carton sul mercato britannico è stato pari, come emerge dal documento F-15-9, ad un importo variabile da 35 a 45 UKL alla tonnellata, vicino a quello di 40 UKL menzionato nell'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti.

232.
    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che la Commissione ha dimostrato la partecipazione della Prat Carton alla collusione sui prezzi nel periodo giugno 1990 - febbraio 1991.

b) Sulla partecipazione della Prat Carton ad una collusione sull'arresto degli impianti

233.
    E' già stato accertato che la Commissione ha dimostrato che le imprese presenti alle riunioni del PWG hanno partecipato, dalla fine del 1987, ad una collusione sui tempi di arresto degli impianti e che tali arresti sono stati effettivamente attuati a partire dal 1990.

234.
    Stando alla decisione, le imprese che hanno preso parte alle riunioni del JMC hanno partecipato anche a tale collusione.

235.
    In proposito, la Commissione espone in particolare quanto segue:

«In aggiunta alla procedura Fides che forniva dati globalizzati era prassi normale per i singoli produttori comunicare ai concorrenti il loro portafoglio ordini inevasi nelle riunioni del JMC.

I dati relativi agli ordini pervenuti, espressi in numero di giorni, erano importanti per due scopi:

—    davano modo di decidere se esistevano le condizioni adeguate per introdurre aumenti concordati di prezzo;

—    consentivano di determinare i tempi d'arresto necessari per mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta (...)» (punto 69, terzo e quarto comma, del preambolo della decisione).

236.
    Essa precisa inoltre:

«Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo ”tempo d'arresto”. Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo ”esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi” (seconda dichiarazione Stora, pagina 15).

Anche in questo caso, a quanto pare, erano i produttori principali ad assumersi l'onere di ridurre la produzione in modo da mantenere costante il livello dei prezzi.

Gli appunti non ufficiali presi nel corso di due riunioni del JMC, una del gennaio 1990 (cfr. considerando 84), l'altra del settembre 1990 (cfr. considerando 87), unitamente ad altri documenti (considerandi 94 e 95), confermano tuttavia che i principali produttori tenevano i piccoli concorrenti costantemente informati, nell'ambito del PG Paperboard, dei loro programmi particolareggiati volti a stabilire tempi d'arresto complementari quale alternativa alla riduzione dei prezzi» (punto 71 del preambolo della decisione).

237.
    Si deve constatare che la Commissione si riferisce correttamente alla seconda dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 25) a sostegno della sua affermazione secondo cui, anche se il PWG non indicava formalmente il tempo d'arresto da rispettare da parte di ciascun produttore, vigeva tuttavia un «sistema non vincolante di incentivi» con tale obiettivo.

238.
    Quanto alle imprese presenti alle riunioni del JMC, le prove documentali relative alle dette riunioni (allegati 109, 117 e 118 alla comunicazione degli addebiti, sopra citati) confermano che, nel contesto della preparazione degli aumenti concordati dei prezzi, sono state effettuate discussioni sui tempi d'arresto. Com'è già stato rilevato (v. supra, punto 104), l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti fa menzione degli ordini inevasi relativi a numerosi produttori, evidenziando che alcuni produttori prevedevano di fermare gli impianti. Inoltre, sebbene gli allegati 109 e 117 alla comunicazione degli addebiti non contengano alcun riferimento diretto ai tempi di arresto previsti, essi rivelano che la situazione corrente degli ordini inevasi nonché del portafoglio ordini pervenuti sono stati discussi durante le riunioni di cui trattasi.

239.
    Tali documenti, letti congiuntamente alle dichiarazioni della Stora, costituiscono una dimostrazione sufficiente della partecipazione dei produttori rappresentati alle riunioni del JMC alla collusione sui tempi d'arresto. Infatti, poiché la concertazione sui prezzi annunciati aveva ad oggetto l'aumento dei prezzi di transazione (v. supra, punti 48-61), le imprese che hanno preso parte alla collusione sui prezzi erano necessariamente consapevoli del fatto che l'esame della situazione corrente degli ordini inevasi e del portafoglio ordini pervenuti nonché le discussioni sugli eventuali tempi di arresto degli impianti non avevano il solo scopo di valutare se le condizioni del mercato fossero favorevoli per un aumento concordato dei prezzi, ma altresì di accertare se andavano effettuati arresti degli impianti al fine di evitare che il livello concordato dei prezzi venisse compromesso da un'offerta superiore alla domanda. In particolare, risulta dall'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti che i partecipanti alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 hanno stabilito di comune accordo l'annuncio di un prossimo aumento dei prezzi, benché numerosi produttori avessero dichiarato che si accingevano ad arrestare la loro produzione. Pertanto, le condizioni del mercato sono state tali che l'effettiva

applicazione di un futuro aumento dei prezzi avrebbe verosimilmente richiesto l'applicazione di tempi di arresto (aggiuntivi), il che costituisce quindi una conseguenza accettata, per lo meno implicitamente, dai produttori.

240.
    Ciò posto, e senza che occorra esaminare gli ulteriori elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione (allegati 102, 130 e 131 alla comunicazione degli addebiti), si deve ritenere che la Commissione ha dimostrato che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del JMC e alla collusione sui prezzi hanno preso parte ad una collusione sui tempi di arresto.

241.
    Si deve pertanto concludere che la Prat Carton ha partecipato, nel periodo giugno 1990 - febbraio 1991, ad una collusione sui tempi di arresto.

c) Sulla partecipazione della Prat Carton ad una collusione sulle quote di mercato

242.
    E' già stato stabilito che la Commissione ha dimostrato che le imprese presenti alle riunioni del PWG hanno partecipato, dalla fine del 1987, ad una collusione sulle quote di mercato (v. supra, punti 84-114).

243.
    A sostegno della sua affermazione secondo cui le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG hanno comunque partecipato alla collusione di cui trattasi, la Commissione espone quanto segue nella decisione:

«Benché i piccoli produttori di cartoncino che presenziavano alle riunioni del JMC non fossero edotti delle discussioni approfondite sulle quote di mercato tenute nell'ambito del PWG, partecipando alla politica del ”prezzo prioritario rispetto alla quantità” al quale avevano tutti aderito, erano assolutamente consapevoli dell'intesa generale tra i produttori principali volta a mantenere ”livelli costanti di approvvigionamento” e indubbiamente anche della necessità di adeguare il proprio comportamento» (punto 58, primo comma, del preambolo della decisione).

244.
    Benché ciò non risulti espressamente dalla decisione, la Commissione riprende, in proposito, le seguenti affermazioni della Stora:

«Altri produttori che non partecipavano al PWG non venivano, di regola, informati nei dettagli delle discussioni relative alle quote di mercato. Tuttavia, nell'ambito della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità cui aderivano, essi avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'intesa tra i maggiori produttori per non abbassare i prezzi mantenendo l'offerta a livelli costanti.

Quanto all'offerta [di cartoncino] GC, le quote dei produttori che non partecipavano al PWG erano comunque così poco rilevanti che la loro partecipazione — o l'assenza di una loro partecipazione — alle intese sulle quote di mercato era praticamente ininfluente in un senso o nell'altro» (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti, punto 1.2).

245.
    La Commissione si basa pertanto, come pure la Stora, sul presupposto che, anche in assenza di prove dirette, le imprese che non partecipavano alle riunioni del PWG, ma di cui è stata dimostrata l'adesione agli altri elementi costitutivi dell'infrazione descritti nell'art. 1 della decisione, fossero necessariamente consapevoli dell'esistenza della collusione sulle quote di mercato.

246.
    Questo ragionamento non può essere condiviso. In primo luogo, la Commissione non fornisce alcun elemento di prova atto a dimostrare che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano aderito ad un accordo complessivo diretto, in particolare, al congelamento delle quote di mercato dei maggiori produttori.

247.
    In secondo luogo, il solo fatto che le dette imprese abbiano partecipato ad una collusione sui prezzi e alla collusione sui tempi di arresto non dimostra che esse abbiano anche preso parte ad una collusione sulle quote di mercato. Infatti, la collusione sulle quote di mercato non era, diversamente da quanto sembra voler affermare la Commissione, intrinsecamente connessa alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto. E' sufficiente constatare che la collusione sulle quote di mercato dei maggiori produttori riuniti nel PWG era diretta, a termini della decisione (v. supra, punti 78-80), a mantenere le quote di mercato a livelli costanti, salve alcune modifiche occasionali, anche nei periodi in cui le condizioni del mercato, in particolare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, erano tali che non vi era la necessità di un controllo della produzione per garantire l'effettiva attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Ne consegue che l'eventuale partecipazione alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto nondimostra che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano partecipato alla collusione sulle quote di mercato, né che esse ne fossero a conoscenza o dovessero necessariamente esserlo.

248.
    In terzo luogo, infine, si deve constatare che la Commissione, al punto 58, secondo e terzo comma, del preambolo della decisione, fa valere, come elemento di prova addizionale dell'affermazione in esame, l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, vale a dire la nota ottenuta dalla Rena relativa, stando alla decisione, ad una riunione speciale dell'NPI svoltasi il 3 ottobre 1988. A tale riguardo, è sufficiente constatare, da un lato, che la ricorrente non era membro dell'NPI e, dall'altro, che il riferimento, contenuto in tale documento, all'eventuale necessità di ricorrere all'arresto degli impianti non può, per le ragioni già esposte, costituire la prova di una collusione sulle quote di mercato.

249.
    Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha dimostrato che la Prat Carton abbia partecipato ad una collusione sulle quote di mercato per quanto riguarda il periodo giugno 1990 - febbraio 1991.

3. Conclusioni in ordine alla partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, anteriormente alla sua acquisizione da parte della ricorrente nel febbraio 1991

250.
    In base al complesso delle considerazioni sopra svolte, si deve concludere che la Commissione ha dimostrato che la Prat Carton ha partecipato, nel periodo giugno 1990 - febbraio 1991, ad una collusione sui prezzi nonché ad una collusione sui tempi di arresto. Tuttavia, la partecipazione della Prat Carton ad una collusione sulle quote di mercato nel medesimo periodo non è stata adeguatamente dimostrata. Infine, per il periodo anteriore, vale a dire dalla metà del 1986 al mese di giugno 1990, la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della Prat Carton agli elementi costitutivi dell'infrazione.

Sulla domanda diretta all'annullamento dell'art. 2 della decisione

Argomenti delle parti

251.
    La ricorrente deduce un motivo basato sull'illegittimità del divieto relativo ai futuri scambi di informazioni. Essa rileva come né l'art. 1 né l'art. 2 della decisione riguardino il primo sistema di scambi d'informazioni dell'associazione di categoria CEPI-Cartonboard (in prosieguo: il «CEPI»), menzionato ai punti 105, 106 e 166 del preambolo della decisione. Ebbene, il divieto di futuri scambi d'informazioni impedirebbe tanto l'attuazione per il futuro, da parte del CEPI e dei suoi membri, tra cui la ricorrente, di nuovi sistemi di scambi d'informazioni quanto lo specifico sistema notificato dalla CEPI alla Commissione nel 1993, sistema questo di cui la decisione non farebbe peraltro alcuna menzione.

252.
    Per di più, sistemi di scambi d'informazioni che non perseguono la realizzazione di risultati vietati, come la fissazione dei prezzi o la concertazione delle quantità, non sarebbero mai stati considerati illeciti, nella prassi precedente della Commissione, quando non comportavano lo scambio di dati individuali e riservati. La ricorrente sottolinea come la Commissione avesse precisato, nella sua Settima Relazione sulla politica di concorrenza, di non avere obiezioni fondamentali nei riguardi dello scambio di informazioni statistiche attraverso associazioni commerciali o apposite centrali, anche quando queste ultime fornissero una ripartizione dei dati, nei limiti in cui le informazioni scambiate non permettessero l'identificazione di dati individuali.

253.
    Il motivo si suddivide quindi in due parti. Nella prima parte, la ricorrente fa valere che il divieto contenuto nell'art. 2 della decisione è formulato in gran parte in modo del tutto vago e generico. In particolare, non vi sarebbe precisato in quali circostanze un sistema di scambio di informazioni, che non riguarda dati individuali, sarà ritenuto idoneo a promuovere una concertazione sui prezzi o sulla produzione o a controllare l'attuazione di un accordo in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati.

254.
    Inoltre l'art. 2 della decisione non preciserebbe quali caratteristiche il sistema dovrà presentare per soddisfare i requisiti secondo cui esso dovrebbe escludere: a) le informazioni aggregate da cui è possibile «desumere il comportamento dei singoli produttori» (secondo comma), b) le statistiche in forma aggregata relative alla produzione e alle vendite utilizzabili «per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale» (terzo comma) e c) «qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza» nonché «qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni» (quarto comma).

255.
    Secondo la ricorrente, divieti formulati in termini così ampi e generici possono risultare ineseguibili e, comunque, in contrasto con il principio della certezza del diritto.

256.
    Nella seconda parte del motivo, la ricorrente contesta la legittimità del divieto, contenuto nell'art. 2, secondo comma, della decisione, di qualsiasi scambio di dati (anche aggregati) relativi alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi.

257.
    In primo luogo, dati del genere fornirebbero soltanto indicazioni sulle tendenze generali della domanda globale senza consentire l'identificazione di alcun produttore né di alcun paese.

258.
    In secondo luogo, lo scambio dei dati di cui trattasi sarebbe particolarmente proficuo, se non addirittura necessario, nel settore del cartoncino.

259.
    In terzo luogo, la Commissione non avrebbe mai vietato gli scambi di informazioni di cui trattasi. Al contrario, essa avrebbe ritenuto neutrali dal punto di vista della concorrenza scambi di dati sul livello delle scorte, i prezzi di mercato correnti e storici, il consumo, la capacità di trasformazione e persino le tendenze dei prezzi [v., in particolare, comunicazione della Commissione 87/C 339/07 a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 17, relativa a una richiesta di attestazione negativa in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE — Caso n. IV/32.076 — European Wastepaper Information Service (GU 1987, C 339, pag. 7; in prosieguo: la «comunicazione EWIS»), e Settima Relazione sulla politica di concorrenza, punti 5-8].

260.
    La Commissione osserva che l'art. 2 della decisione non riguarda il sistema di scambio d'informazioni notificato dal CEPI e sottoposto all'esame degli uffici competenti della Commissione all'epoca della presentazione del ricorso.

261.
    Inoltre, essa afferma che le ingiunzioni formulate nell'art. 2 della decisione sono normali nei casi in cui non ha ottenuto la prova della cessazione dell'infrazione e che la portata di tali ingiunzioni dipende dal comportamento delle imprese. Dal

momento che tali prescrizioni impediscono la partecipazione ad uno schema avente un oggetto o un effetto identico o analogo a quello di cui trattasi, esse si limiterebbero infatti ad applicare il divieto generale sancito dall'art. 85 del Trattato (sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905). Esse sarebbero peraltro fondate sull'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e sarebbero conformi alle precedenti decisioni approvate dal Tribunale.

262.
    Nel caso di specie, il sistema di scambio di informazioni, reputato essenziale dai membri dell'intesa, avrebbe consentito il controllo e l'attuazione delle iniziative anticoncorrenziali (punti 61-71 e 134 del preambolo della decisione). Inoltre, esso sarebbe sempre stato idoneo a incoraggiare i produttori ad adottare un comportamento anticoncorrenziale, anche dopo le modifiche apportate al sistema nel 1991 (punto 166 del preambolo della decisione). Ora, si dovrebbe tener conto di tali elementi, delle peculiarità del mercato del cartoncino e della situazione caratterizzata dall'esistenza di un cartello praticamente assoluto sul mercato europeo del cartoncino per valutare la portata delle ingiunzioni contenute nell'art. 2 della decisione. Alla luce di tali considerazioni, andrebbe respinta la tesi della ricorrente secondo la quale le informazioni di cui è vietato lo scambio sarebbero generiche e l'art. 2 della decisione violerebbe il principio della certezza del diritto. Infatti, il divieto relativo allo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le informazioni di cui all'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), non sarebbe affatto generico, ma riguarderebbe le sole informazioni finalizzate a facilitare o a promuovere un comportamento anticoncorrenziale.

263.
    Infine, la comunicazione EWIS, sopra citata, rientrerebbe in un contesto economico del tutto diverso da quello del cartoncino (punto 3 della comunicazione), segnatamente in quanto la EWIS poteva solo fornire dati aggregati relativi ad un numero di membri sufficiente affinché il comportamento concorrenziale di ogni singolo membro non potesse essere identificato (punto 7 della comunicazione).

Giudizio del Tribunale

264.
    Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;

    o

b)    attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;

    o

c)    attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.

Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.

Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.

Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni».

265.
    Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'art. 85 del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

266.
    Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite

6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 45, e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 90), ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 220).

267.
    Per di più, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v. sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione, Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 163).

268.
    Nel caso di specie, per stabilire se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre esaminare gli effetti dei vari divieti che esso impone alle imprese.

269.
    Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.

270.
    Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni commerciali.

271.
    L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato sia stata dichiarata dalla Commissione nella decisione.

272.
    Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

273.
    Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei

quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».

274.
    Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 122), va rilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si evidenzi quanto segue:

«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard (soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».

275.
    Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

276.
    Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, ed eventualmente in quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi, tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

277.
    La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1 della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

278.
    E' alla luce di tale interpretazione da parte della Commissione circa la compatibilità nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato che occorre valutare la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione.

279.
    Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione]. Inoltre, l'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione vieta lo scambio di talune informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.

280.
    Un divieto del genere, mirante ad impedire lo scambio di informazioni di natura esclusivamente statistica che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta dalla decisione che la Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali. Ne consegue che l'argomento della Commissione secondo cui l'art. 2 della decisione riveste un carattere strettamente enunciativo (v. supra, punto 261) è infondato.

281.
    Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere annullato, ad eccezione dei passi seguenti:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

A — Sul motivo riguardante la necessità di ridurre l'ammenda a seguito dell'errata definizione dell'oggetto e della durata dell'infrazione

282.
    La ricorrente fa valere, richiamandosi ai motivi ed argomenti formulati precedentemente, che l'infrazione ha avuto una portata materiale ben diversa, una durata molto più breve e una gravità di gran lunga inferiore a quanto non asserisca la Commissione e che l'importo dell'ammenda dev'essere quindi drasticamente ridotto.

283.
    Occorre ricordare che, come risulta da quanto constatato nell'ambito dei precedenti motivi, la Commissione ha correttamente accertato, per quanto riguarda la ricorrente, l'esistenza e la durata dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione.

284.
    Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.

B — Sul motivo relativo, da un lato, all'errore di valutazione compiuto dalla Commissione laddove ha ritenuto che l'intesa abbia «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi» e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo

Argomenti delle parti

285.
    La ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione laddove ha considerato, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi» (punto 168 del preambolo della decisione). A tale riguardo, la Commissione non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova forniti dalle imprese destinatarie e, in particolare, dalla ricorrente.

286.
    Le modalità degli annunci dei prezzi corrisponderebbero alla norma nel settore di cui trattasi ed è dalle caratteristiche del mercato, in particolare dalla sua trasparenza, che deriverebbero i fenomeni di parallelismo e di simultaneità degli annunci degli aumenti di prezzo dei vari produttori. La Commissione avrebbe trascurato gli elementi seguenti: a) i prezzi di transazione sono sempre stati inferiori ai prezzi annunciati; b) vi sono sempre state differenze considerevoli tra i prezzi applicati ai singoli clienti, e non vi era pertanto un prezzo unico; c) i cicli congiunturali hanno avuto una notevole incidenza sull'evoluzione dei prezzi e d) il divario tra i prezzi applicati a ciascun cliente è aumentato durante il periodo in esame, evidenziando così una sempre maggiore individualizzazione dei prezzi.

287.
    L'evoluzione dei prezzi di transazione sarebbe stata determinata esclusivamente dalle condizioni del mercato nel periodo in questione, caratterizzato in particolare da una domanda relativamente sostenuta, da una soddisfacente e talvolta ottimale utilizzazione delle capacità (v. punti 13-15 del preambolo della decisione), da significativi aumenti dei costi (v. punti 16-19 del preambolo) e, infine, da un tasso di redditività medio dell'industria, del tutto normale, nel complesso del periodo in esame. Alla luce di tali elementi, la Commissione avrebbe dovuto concludere che

gli aumenti dei prezzi rientravano nella norma (v., altresì, punto 135 del preambolo) e che gli eventuali aumenti dei prezzi di transazione erano coerenti con le fondamentali variabili economiche. Essa avrebbe dovuto quindi trarre l'ulteriore conclusione che l'intesa presunta non aveva prodotto alcun effetto sull'evoluzione reale dei prezzi di transazione.

288.
    Secondo la ricorrente, i prezzi di transazione si sono sempre adeguati all'evoluzione dei costi. Infatti, la flessione dei prezzi delle materie prime, verificatasi nella seconda metà del 1989, sarebbe stata accompagnata da un aumento consistente del costo del lavoro e dell'energia, che inciderebbero per il 35% circa sul complesso dei costi dei produttori di cartoncino. Neppure il fatto che vi sia stato un calo della domanda nel 1991 dimostrerebbe che fattori diversi dalle condizioni del mercato avevano influito sull'evoluzione dei prezzi, in quanto l'unico aumento dei prezzi nel 1991 (aumento del mese di gennaio) era già stato annunciato nell'autunno del 1990 e programmato dai produttori in epoca ancora precedente.

289.
    L'affermazione della Commissione in ordine agli effetti dell'intesa sarebbe altrettanto inesatta per quanto riguarda l'asserita concertazione sulle quote di mercato, in quanto non vi sarebbe mai stata alcuna concertazione al riguardo né un sistema di controllo dell'evoluzione delle quote di mercato dei vari produttori. Per di più, le quote di mercato della Sarrió avrebbero subito consistenti variazioni nel periodo considerato.

290.
    La ricorrente fa valere altresì un vizio della motivazione derivante dalla contraddizione riscontrabile tra le conclusioni relative agli effetti dell'intesa sul mercato e le constatazioni di fatto contenute nella decisione stessa.

291.
    La Commissione rileva come, nel periodo in esame, i prezzi siano sempre stati regolarmente maggiorati e applicati conformemente alle concertazioni tra i produttori all'interno dei comitati del PG Paperboard, come fosse stato istituito un sistema di controllo dell'osservanza delle decisioni imposte dall'intesa tramite lo scambio di informazioni particolareggiate e come le quote di mercato dei diversi produttori siano sempre rimaste pressoché inalterate. Di conseguenza e alla luce in particolare delle numerose prove documentali dell'esistenza dell'intesa, la tesi della ricorrente secondo cui l'intesa non avrebbe modificato in modo sostanziale le tendenze del mercato sarebbe insostenibile.

292.
    Per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi, la Commissione ricorda che il successo dell'intesa dev'essere valutato nel suo complesso. Il successo conseguito non sarebbe in alcun modo smentito dalla circostanza, peraltro non dimostrata, che la ricorrente ne avrebbe tratto vantaggi minori rispetto ad altri.

293.
    Quanto alle quote di mercato, le esigue variazioni registrate nelle quote di mercato dei diversi produttori confermerebbero che l'intesa ha conseguito un successo notevole anche sotto questo profilo.

294.
    Infine, la Commissione contesta, in base agli argomenti sopra riportati, che la decisione presenti un difetto di motivazione in ordine agli effetti dell'intesa sul mercato. Essa rinvia in particolare all'analisi delle condizioni e dell'evoluzione del mercato svolta nei punti 16, 21 e 137 del preambolo della decisione, rilevando inoltre che, a meno di voler isolare un'affermazione dal suo contesto, non si riscontra alcuna contraddizione nella motivazione della decisione.

Giudizio del Tribunale

295.
    Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, laCommissione ha determinato l'entità generale delle ammende tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi». E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

296.
    Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, in primo luogo, emerge dalla decisione che la constatazione riguardante il notevole successo conseguito nella realizzazione degli obiettivi si fonda essenzialmente sugli effetti della collusione sui prezzi. Mentre tali effetti sono analizzati nei punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione, la questione se la collusione sulle quote di mercato e quella sugli arresti degli impianti abbiano esplicato effetti sul mercato non è invece oggetto di alcun esame specifico.

297.
    In secondo luogo, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi consente, in ogni caso, di stabilire altresì se le finalità della collusione sui tempi di arresto siano state raggiunte, dal momento che quest'ultima era diretta ad evitare che le iniziative concordate in materia di prezzi fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda.

298.
    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la collusione sulle quote di mercato, la Commissione non sostiene che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG perseguissero l'obiettivo di un congelamento assoluto delle loro quote di mercato. Ai termini del punto 60, secondo comma, del preambolo della decisione, l'intesa sulle quote di mercato non era statica, «ma soggetta ad adeguamenti periodici ed a nuove trattative». Alla luce di questa precisazione, non si può quindi censurare la Commissione per aver concluso che l'intesa aveva conseguito un notevole successo nella realizzazione dei suoi obiettivi senza aver specificamente esaminato nella decisione l'esito della collusione sulle quote di mercato.

299.
    Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dalla ricorrente dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del

cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere non sono sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione.

300.
    Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

301.
    Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).

302.
    Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti» (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi, e che «l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato» (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti in uno studio economico realizzato, ai fini del procedimento dinanzi alla Commissione, per conto di talune imprese destinatarie della decisione (in prosieguo: la «relazione LE»), essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una «stretta relazione lineare» tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: «Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989» (punto 115, secondo comma, del preambolo).

303.
    Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

304.
    Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori, tra cui la ricorrente.

305.
    Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una «stretta relazione lineare». Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: «Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991» (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

306.
    Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione, in particolare ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della «stretta relazione lineare» da essa addotta.

307.
    In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene «inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni» (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

308.
    Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in

considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

309.
    Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

310.
    Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

311.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 334).

312.
    Si deve infine constatare che l'affermazione della ricorrente relativa ad un preteso difetto di motivazione della decisione, con riguardo agli effetti dell'infrazione, è priva di fondamento. Come si evince dall'esame sopra svolto, la decisione contiene una motivazione dettagliata e priva di contraddizioni sugli effetti dell'infrazione accertata.

C — Sul motivo relativo, da un lato, ad un errore di diritto della Commissione laddove essa considera come una circostanza aggravante la dissimulazione dell'intesa e, dall'altro, ad un errore di motivazione al riguardo

Argomenti delle parti

313.
    La ricorrente sostiene che, ad ammettere, quod non, che un certo scaglionamento nell'annuncio dell'aumento dei prezzi sia riconducibile ad una concertazione, la Commissione non poteva comunque qualificare questa circostanza come una specifica aggravante poiché la «dissimulazione» di un'intesa è un fatto inerente all'infrazione stessa.

314.
    La ricorrente rileva inoltre che la circostanza che la Commissione non abbia trovato riscontri documentali delle sue allegazioni relative all'esistenza di un'infrazione non è indice del fatto che siano state adottate misure di dissimulazione.

315.
    Infine, essa fa valere un difetto di motivazione in quanto la decisione non enuncia le ragioni per le quali la dissimulazione di un'intesa dovrebbe costituire una circostanza aggravante.

316.
    La Commissione fa valere che la dissimulazione dell'esistenza di un'intesa costituisce un elemento che occorre prendere in considerazione per valutare la gravità dell'infrazione (sentenza BASF/Commissione, citata, punto 273).

Giudizio del Tribunale

317.
    Ai sensi del punto 167, terzo comma, del preambolo della decisione, «un aspetto particolarmente grave dell'infrazione è costituito dal fatto che, nel tentativo di dissimulare l'esistenza del cartello, le imprese sono arrivate al punto di orchestrare in anticipo le date e l'ordine cronologico degli annunci relativi ai nuovi aumenti di prezzo da parte di ciascun produttore principale». Nella decisione si rileva inoltre quanto segue: «(...) i produttori avrebbero potuto, sulla base di questo complesso schema collusivo, attribuire la serie degli aumenti di prezzo uniformi, regolari e su scala industriale nel settore del cartoncino al fenomeno del ”comportamento oligopolistico”» (punto 73, terzo comma, del preambolo). Infine, a tenore del punto 168, sesto trattino, del preambolo, la Commissione ha fissato il livello generale delle ammende tenendo conto del fatto che «sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficialio di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese ”seguivano” l'impresa leader, ecc.)».

318.
    Si deve constatare che la Commissione ha giustamente dedotto dagli elementi probatori acquisiti che le imprese hanno programmato le date e la successione delle lettere che annunciavano gli aumenti di prezzo per cercare di dissimulare l'esistenza della concertazione sui prezzi. Questa pianificazione emerge in particolare dalle dichiarazioni della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 30): «Non esisteva alcuna procedura standard per stabilire chi avrebbe annunciato per primo un aumento di prezzo e chi avrebbe seguito. Il PWG

discuteva e trovava un accordo sull'identità del produttore che avrebbe annunciato, per primo, ciascun aumento dei prezzi e sulle date alle quali gli altri maggiori produttori avrebbero annunciato i propri aumenti. Lo schema non si ripeteva ogni volta». L'esistenza della pianificazione è inoltre corroborata dalla nota della Rena relativa alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti). Tale documento contiene alcune informazioni precise sulle date di annuncio degli aumenti di prezzo del gennaio 1991 per alcune imprese aderenti al PWG (la Mayr-Melnhof, la Feldmühle e la Cascades), date che corrispondono esattamente a quelle in cui le dette imprese hanno effettivamente inviato le proprie lettere di annuncio (v. punti 87 e 88 del preambolo della decisione).

319.
    Quanto all'assenza di verbali ufficiali nonché all'assenza pressoché totale di qualsiasi nota interna sulle riunioni del PWG e del JMC, esse costituiscono, alla luce del numero di tali riunioni, della durata nel tempo e della natura delle discussioni svolte, una prova sufficiente della conclusione della Commissione secondo cui i partecipanti venivano scoraggiati dal prendere appunti.

320.
    Risulta da quanto precede che le imprese che hanno partecipato alle riunioni dei detti organismi erano non solo consapevoli dell'illiceità del loro comportamento, ma hanno altresì adottato misure dirette a dissimulare la collusione. Pertanto, la Commissione ha giustamente considerato tali misure come circostanze aggravanti nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione.

321.
    Infine, avendo spiegato nella decisione quali fossero gli specifici comportamenti delle imprese considerati come circostanze aggravanti, essa ha sufficientemente motivato la sua valutazione al riguardo.

322.
    Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.

D — Sul motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento in quanto la Commissione avrebbe applicato, senza oggettiva giustificazione, ammende molto più elevate di quelle inflitte nella sua prassi precedente

Argomenti delle parti

323.
    La ricorrente fa valere che l'incremento del livello dell'ammenda inflitta rispetto ai livelli applicati nella prassi decisionale precedente della Commissione comporta una diversità di trattamento non giustificata.

324.
    Infatti, alcune intese analoghe sarebbero state sanzionate in modo ben meno severo [v., ad esempio, decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 — Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Polipropilene»)].

325.
    Del pari, l'entità generale delle ammende sarebbe ingiustificata rispetto alla decisione della Commissione 24 luglio 1991, 92/163/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 86 del Trattato CEE (IV/31.043 — Tetra Pak II) (GU 1992 L 72, pag. 1).

326.
    L'errore di valutazione della gravità dell'infrazione sarebbe ulteriormente confermato da un confronto con il livello delle ammende inflitte con la decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 — Cemento) (GU L 343, pag. 1).

327.
    Secondo la Commissione, ogni infrazione presenta caratteristiche proprie. Dal momento che il principio della parità di trattamento presuppone che situazioni simili siano trattate in modo simile, sarebbe impossibile porre a confronto l'entità delle ammende inflitte nel caso di specie con quelle inflitte per infrazioni poste in essere con modalità diverse e in periodi diversi. La Commissione rileva inoltre che, in ogni caso, essa ha il diritto di elevare il livello delle sanzioni se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907).

Giudizio del Tribunale

328.
    In forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

329.
    Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

«—    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

—    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

—    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

—    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

—    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

—    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese ”seguivano” l'impresa leader, ecc.;

—    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».

330.
    Inoltre, il Tribunale ricorda che emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese.

331.
    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-108, e sentenza ICI/Commissione, citata, punto 385).

332.
    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene, che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione

Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Peraltro, come già constatato dal Tribunale, le misure complesse adottate dalle imprese per dissimulare l'esistenza dell'infrazione costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

333.
    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

334.
    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.

335.
    Infatti, nello stabilire per il caso di specie il livello generale delle ammende, la Commissione non si è allontanata dalla sua prassi decisionale anteriore in modo tale da far sorgere a suo carico l'obbligo di motivare in termini più esaurienti la sua valutazione della gravità dell'infrazione (v., in particolare, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31).

336.
    Di conseguenza, il presente motivo dev'essere respinto.

E — Sul motivo relativo al difetto di motivazione e alla violazione dei diritti della difesa nel calcolo dell'ammenda

Argomenti delle parti

337.
    La ricorrente fa valere che, per stabilire se la Commissione abbia rispettato i limiti imposti dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 ed esercitato in modo corretto e non arbitrario il suo potere discrezionale in materia di ammende, occorre accertare

se la decisione contenga la descrizione dei criteri di cui la Commissione si è avvalsa. A suo parere, la decisione non soddisfa tali requisiti in quanto non menziona né l'esercizio sociale preso in considerazione per la determinazione delle ammende né il tasso percentuale applicato per calcolare ciascuna ammenda. La ricorrente si troverebbe pertanto nell'impossibilità di valutare utilmente la legittimità della decisione, il che comporterebbe una violazione palese dei suoi diritti di difesa.

338.
    La Commissione rileva che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non fa menzione né esplicitamente né implicitamente dell'obbligo della Commissione di indicare le modalità di calcolo applicate. Per di più, la motivazione della decisione riguardante gli elementi che hanno determinato il livello generale delle ammende nonché il livello dell'ammenda inflitta a ciascuna delle imprese sarebbero del tutto simili alle motivazioni fornite in decisioni analoghe. Del resto, nessun precedente ha mai imposto l'obbligo di indicare i criteri particolareggiati utilizzati ai fini del calcolo delle ammende.

339.
    La Commissione sostiene di non essere obbligata a fissare l'importo delle ammende applicando una precisa formula matematica, soluzione questa che consentirebbe alle imprese di calcolare, anticipatamente, la convenienza di una loro partecipazione ad un'intesa illecita. Essa ritiene di disporre di un margine didiscrezionalità nel fissare l'importo delle ammende che costituiscono infatti uno strumento della sua politica della concorrenza (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

340.
    Infine, essa fa valere che il fatto che un membro della Commissione abbia fornito, a titolo indicativo, alcuni dettagli supplementari sulle ammende in occasione di una sua conferenza stampa non può incidere in alcun modo sulla decisione e tali indicazioni non significano neppure che la motivazione della decisione fosse insufficiente.

Giudizio del Tribunale

341.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

342.
    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla

luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

343.
    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza Martinelli/Commissione, citata, punto 59).

344.
    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

345.
    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

346.
    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

347.
    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del

cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

348.
    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

349.
    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

350.
    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

351.
    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo

relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

352.
    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

353.
    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 351, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. Infine, la ricorrente non ha dimostrato che le sarebbe stato impedito di far valere utilmente i suoi diritti di difesa.

354.
    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

F — Sul motivo riguardante, da un lato, l'errore di valutazione compiuto dalla Commissione in quanto non avrebbe debitamente tenuto conto del ruolo svolto dalla Sarrió nell'ambito dell'intesa nonché del suo comportamento effettivo sul mercato e, dall'altro, il difetto di motivazione al riguardo

Argomenti delle parti

355.
    La ricorrente afferma che la Commissione non ha debitamente valutato la sua particolare posizione sul mercato e in seno al PG Paperboard. Essa argomenta, fornendo una descrizione dettagliata della sua posizione sul mercato, che, sotto il profilo della capacità produttiva, occupava nel 1990 e nel 1991 rispettivamente soltanto il quinto e il quarto posto tra i produttori dell'Europa occidentale (v. studi

menzionati al punto 9 della decisione) e deteneva una quota di mercato inferiore della metà a quella dell'impresa leader sul mercato. Inoltre, considerata la sua specializzazione nel segmento GD, essa non avrebbe potuto disporre della flessibilità propria dei produttori che hanno produzioni di rilievo tanto nel settore del cartoncino GD quanto nel settore GC. Essa si sarebbe trovata e si troverebbe tuttora a dover affrontare la forte aggressività sia dei produttori scandinavi, favoriti dalla possibilità di accesso diretto e integrato alle materie prime fibrose vergini, sia dei produttori tedeschi e austriaci, favoriti dalle normative nazionali sulle materie prime riciclate. E' quindi per poter far fronte al dinamismo dei suoi concorrenti che essa avrebbe, nel 1986, chiesto di poter partecipare alle riunioni del PG Paperboard, partecipazione che doveva consentirle di controllare il comportamento dei suoi principali concorrenti.

356.
    La Commissione non avrebbe fornito alcun elemento di prova in ordine al comportamento effettivo della ricorrente né avrebbe addotto argomenti atti a confutare le affermazioni della ricorrente stessa secondo cui: a) i suoi prezzi di transazione erano determinati in modo autonomo e in conformità delle condizioni del mercato; b) vi erano differenze notevoli tra i prezzi annunciati e i prezzi di transazione; c) le sue quote di mercato avevano subito rilevanti variazioni per tutto il periodo considerato, e d) coerentemente con le condizioni del mercato, essa non aveva mai effettuato arresti degli impianti. La ricorrente sostiene di non aver mai preso iniziative volte a limitare la libertà di azione dei suoi concorrenti. L'unico elemento di prova di un comportamento del genere risulterebbe da una nota privata scambiata tra due amministratori di imprese concorrenti. Tuttavia, tale nota avrebbe una portata generale e si riferirebbe ad un comportamento soltanto attribuito alla ricorrente (allegato 109 alla comunicazione degli addebiti).

357.
    Secondo la ricorrente, un esame del suo comportamento effettivo metterebbe in luce il fatto che esso non trova alcuna corrispondenza nell'asserita intesa, circostanza questa che avrebbe dovuto indurre la Commissione a valutare la posizione della ricorrente in modo ben più favorevole all'atto della determinazione dell'importo dell'ammenda. La nota rinvenuta presso la FS-Karton e richiamata dalla Commissione come prova dell'effettiva attuazione dell'intesa da parte della ricorrente non riguarderebbe in alcun modo il suo comportamento effettivo sul mercato, ma dimostrerebbe tutt'al più la partecipazione ad una concertazione sui prezzi annunciati.

358.
    Infine, la decisione sarebbe viziata da difetto di motivazione in quanto la Commissione avrebbe omesso, senza fornirne i motivi, di valutare elementi essenziali forniti dalla ricorrente in relazione al suo ruolo in seno al PG Paperboard e al suo comportamento sul mercato.

359.
    La Commissione ribatte che, al punto 169 del preambolo della decisione, essa avrebbe tenuto conto tanto del ruolo svolto da ciascuna impresa negli accordi di natura collusiva quanto dell'effettivo comportamento della ricorrente. La decisione sarebbe correttamente motivata a tale riguardo.

Giudizio del Tribunale

360.
    Emerge da quanto accertato in relazione ai motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento totale o parziale dell'art. 1 della decisione che la natura delle funzioni del PWG, come descritte nella decisione, è stata dimostrata dalla Commissione.

361.
    Ciò posto, la Commissione ha potuto correttamente concludere che le imprese, tra cui la ricorrente, che avevano partecipato alle riunioni di tale organismo dovevano essere considerate come le «capofila» dell'infrazione accertata e che esse avevano, a tale titolo, una responsabilità specifica (v. punto 170, primo comma, del preambolo della decisione). Le spiegazioni fornite dalla ricorrente, secondo cui essa avrebbe preso parte alle riunioni del PWG soltanto al fine di ottenere informazioni che le avrebbero consentito di controllare il comportamento dei suoi principali concorrenti, non possono che confermare lo scopo essenzialmente anticoncorrenziale della sua partecipazione.

362.
    Inoltre, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato né che avrebbe svolto un ruolo essenzialmente passivo in seno agli organismi del PG Paperboard, né che il comportamento da essa effettivamente tenuto sul mercato sarebbe sempre stato determinato in modo autonomo.

363.
    A tale riguardo, è pacifico che essa ha effettivamente preso parte alle iniziative concordate in materia di prezzi annunciando sul mercato gli aumenti di prezzi pattuiti. Inoltre, come ha giustamente rilevato la Commissione, risulta dall'allegato 109 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 55) che la ricorrente ha chiesto ad altri produttori di attenersi agli aumenti di prezzo concordati. Infine, quanto al comportamento effettivo della ricorrente in materia di prezzi, nulla consente di ritenere che i suoi prezzi di transazione siano stati notevolmente meno elevati di quelli degli altri produttori che avevano partecipato alla collusione sui prezzi.

364.
    Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alle fluttuazioni delle sue quote di mercato nel periodo dell'infrazione delimitato dalla decisione, è sufficiente constatare che la ricorrente ha sostenuto che tali variazioni trovano una spiegazione nel fatto che numerosi produttori avevano aumentato la propria capacità produttiva per soddisfare la forte crescita della domanda registrata fino al 1990. Di conseguenza, se è vero che la ricorrente non ha incrementato in alcun modo la propria capacità produttiva prima dell'acquisizione della Prat Carton nel febbraio 1991, le fluttuazioni delle sue quote di mercato non possono costituire un elemento che attenui la sua responsabilità in ordine al suo comportamento illecito.

365.
    Per di più, è soltanto durante l'anno 1990 che le condizioni del mercato sono state tali da costringere le imprese a ricorrere ad effettivi arresti degli impianti e che, a termini della decisione stessa, esisteva al riguardo soltanto un «sistema non

vincolante di incentivi» (v. supra, punti 96 e 151). Di conseguenza, poiché la ricorrente ha partecipato alle riunioni nelle quali è stata dibattuta la questione degli arresti degli impianti, senza aver pubblicamente preso le distanze dalle discussioni svolte, il Tribunale ritiene che, anche supponendo che la ricorrente non avesse effettuato, nel periodo considerato dalla decisione, arresti della sua produzione, tale circostanza non è atta a dimostrare che il suo comportamento individuale abbia potuto contribuire a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione accertata.

366.
    In conclusione, alla luce del preambolo nel suo complesso, la decisione contiene una motivazione sufficiente del giudizio formulato dalla Commissione sul ruolo della ricorrente nell'infrazione constatata e sul suo comportamento sul mercato.

367.
    Di conseguenza, il presente motivo dev'essere parimenti respinto.

G — Sul motivo relativo alla mancata considerazione da parte della Commissione di talune circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

368.
    La ricorrente afferma che, anche qualora si dovesse ritenere che l'intesa abbia avuto, in generale, effetti sulle condizioni del mercato, la Commissione avrebbe dovuto per lo meno considerare come circostanze attenuanti una serie di elementi dai quali risulterebbe che l'intesa non aveva avuto alcun effetto o soltanto effetti insignificanti sul segmento di mercato pertinente per valutare la situazione della ricorrente.

369.
    Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto tener conto, in primo luogo, del fatto che, nel periodo 1986-1992, i prezzi di transazione conseguiti dalla ricorrente sul mercato italiano, mercato di sbocco principale per i suoi prodotti, erano sempre stati in linea con l'andamento dei prezzi industriali. In secondo luogo, essa avrebbe dovuto tener conto della facilità con la quale altri tipi di prodotti, come tutti i derivati della plastica, possono sostituire il cartone, il che impedirebbe o limiterebbe fortemente, secondo la ricorrente, qualsiasi forma di «sfruttamento» del mercato. Infine, in terzo luogo, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la quota di mercato del cartoncino GD ha subito, nel periodo di cui trattasi, una forte erosione a vantaggio del cartoncino di tipo GC. Considerando altresì l'erosione delle quote di mercato della ricorrente e il livello di aumento dei prezzi italiani, inferiore al livello degli aumenti negli altri mercati europei, si dovrebbe quindi concludere che l'intesa non ha conseguito alcun successo per quanto riguarda la ricorrente.

370.
    La Commissione ricorda che dev'essere valutato l'impatto sul mercato dell'intesa nel suo complesso e che, sotto questo profilo, l'intesa ha effettivamente conseguito un notevole successo. In ogni caso, nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente

può considerarsi alla stregua di una circostanza attenuante che giustifichi una riduzione dell'ammenda.

Giudizio del Tribunale

371.
    Il Tribunale ha già esaminato se la Commissione avesse correttamente valutato gli effetti dell'infrazione sul mercato (v. supra, punti 295 e seguenti) e se il comportamento della ricorrente sul mercato andasse preso in considerazione, come circostanza attenuante, all'atto della determinazione dell'importo dell'ammenda (v. supra, punti 360 e seguenti).

372.
    Alla luce di quanto accertato a tale riguardo, gli argomenti addotti dalla ricorrente nell'ambito del presente motivo non possono essere condivisi.

373.
    Infatti, dal momento che la collusione sui prezzi ha riguardato tanto il cartoncino GC quanto il cartoncino GD e che nulla consente di ritenere che il comportamento individuale della ricorrente abbia contribuito a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione, la Commissione ha correttamente deciso di non prendere in considerazione, per determinare l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, l'erosione del mercato del cartoncino GD a vantaggio del cartoncino GC. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un nesso tra l'infrazione e l'evoluzione delle quote di mercato dei diversi tipi di cartoncino.

374.
    Inoltre, anche supponendo che gli aumenti dei prezzi di transazione constatati sul mercato italiano, sbocco principale della ricorrente, siano stati inferiori a quelli registrati sugli altri mercati comunitari, è sufficiente rilevare che la collusione sui prezzi cui la ricorrente ha preso parte riguardava la quasi totalità del territorio comunitario e tale impresa ha annunciato gli aumenti dei prezzi concordati su tutti i principali mercati europei (v. tabelle B-G allegate alla decisione).

375.
    Infine, l'eventuale esistenza di una forte sostituibilità del cartone con altri prodotti non è atta a inficiare le considerazioni già svolte dal Tribunale in merito agli effetti della collusione sui prezzi (v. supra, punti 295 e seguenti).

376.
    Di conseguenza, il presente motivo dev'essere respinto.

H — Sul motivo relativo ad un errore materiale nel calcolo dell'ammenda inflitta alla Sarrió

Argomenti delle parti

377.
    La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore materiale nel calcolo dell'ammenda. La convenuta avrebbe utilizzato il dato relativo al fatturato dell'anno 1990, comunicato nell'agosto 1991 a seguito di una richiesta di

informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17, quando avrebbe dovuto invece calcolare l'ammenda in base all'importo del fatturato rettificato e certificato, trasmesso nel 1993 in allegato alla risposta alla comunicazione degli addebiti.

378.
    Di conseguenza, non soltanto la Commissione sarebbe incorsa in un errore materiale nel calcolo dell'ammenda inflitta alla Sarrió, ma avrebbe anche trasgredito il principio della parità di trattamento in quanto le ammende inflitte agli altri destinatari della decisione sarebbero state invece calcolate in base a dati corretti. Calcolando l'ammenda in base a dati di fatturato forniti prima che la Sarrió potesse prevedere l'imposizione di un'ammenda nei suoi confronti e ignorando i dati certificati trasmessi successivamente, la Commissione avrebbe inoltre violato i diritti della difesa della Sarrió.

379.
    La Commissione ribatte che è precisamente al fine di evitare ogni contestazione che ha deciso di utilizzare il dato di fatturato comunicato in risposta ad una richiesta di informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17 e non le è chiaro perché il dato trasmesso prima della comunicazione degli addebiti debba essere errato mentre quello trasmesso dopo la detta comunicazione sarebbe invece esatto.

Giudizio del Tribunale

380.
    Alla luce degli atti di causa, la Commissione, utilizzando come base di calcolo dell'ammenda il dato di fatturato del 1990 trasmesso dalla ricorrente nell'agosto del 1991 anziché quello, rettificato, comunicato nel maggio 1993, non ha commesso alcun errore. Infatti, l'impresa che rettifichi, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, un dato numerico come quello relativo al fatturato, precedentemente comunicato alla Commissione in risposta ad una sua richiesta di informazioni, deve spiegare in modo circostanziato le ragioni per le quali il dato iniziale non possa più essere utilizzato nelle fasi successive del procedimento.

381.
    Ora, così non è stato nel caso di specie. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente si è limitata ad indicare che il dato di fatturato del 1990 era stato rettificato sottraendo gli importi di talune operazioni interne al gruppo, delle vendite di prodotti estranei all'inchiesta della Commissione (astucci e cartone greggio), dei reclami, dei premi quantità, dei resi e degli sconti, senza presentare a sostegno di tale rettifica dati numerici dettagliati. Inoltre, il dato di fatturato rettificato non era stato certificato da un revisore dei conti giacché la ricorrente aveva confermato in udienza che la sua affermazione in proposito era inesatta. Di conseguenza, la Commissione ha potuto legittimamente non tener conto del dato di fatturato rettificato e calcolare l'ammenda in base al dato inizialmente trasmesso.

382.
    Il presente motivo dev'essere quindi disatteso.

I — Sul motivo relativo ad un errore di metodo nel calcolo dell'ammenda

Argomenti delle parti

383.
    La ricorrente spiega che, per ottenere l'importo dell'ammenda inflitta, la Commissione ha anzitutto convertito in ECU il fatturato realizzato nell'esercizio finanziario di riferimento, vale a dire l'esercizio 1990, facendo ricorso al tasso medio di cambio dell'anno considerato, e ha poi determinato l'importo dell'ammenda applicando la percentuale previamente stabilita, pari nel suo caso al 6%. Procedendo in tal modo, la Commissione non avrebbe tenuto conto degli effetti delle fluttuazioni monetarie, ovvero della forte svalutazione della peseta spagnola e della lira italiana rispetto all'ECU e alle altre monete europee dal 1990. La ricorrente sostiene che, in moneta nazionale, essa dovrebbe ora impegnare un importo di circa 2 452 milioni di PTA per pagare l'ammenda. Ora, in base al dato di fatturato certificato (pari a 27 256 milioni di PTA) relativo alle vendite di cartoncino all'interno della Comunità nel 1990, un'ammenda del 6% di quest'importo avrebbe dovuto ammontare a circa 1 635 milioni di PTA. L'ammenda effettivamente inflitta comporterebbe pertanto un onere finanziario aggiuntivo di 817 milioni di PTA. Secondo la ricorrente, utilizzando il tasso di cambio applicato al momento della pubblicazione della decisione, l'importo dell'ammenda rappresenterebbe in effetti il 9% circa del fatturato del 1990. Di conseguenza, si dovrebbe concludere o che la Commissione non ha tenuto conto della riduzione di un terzo che essa aveva tuttavia concesso o che l'ammenda corrispondeva, prima dell'applicazione della riduzione, al 13,4% circa del fatturato di riferimento, superando così il limite legale del 10% del fatturato sancito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

384.
    La ricorrente sostiene poi che il tasso percentuale dell'ammenda ha lo scopo di riflettere la conclusione cui è giunta la Commissione circa l'entità e quindi l'impatto che l'ammenda deve assumere rispetto al fatturato dell'impresa considerata. Ora, alla luce di questa considerazione, l'importo dell'ammenda dovrebbe essere determinato in base alla valutazione della gravità dell'infrazione mentre fattori come le fluttuazioni dei tassi di cambio, che sono del tutto estranei all'infrazione da sanzionare e non imputabili all'autore dell'infrazione stessa, non dovrebberoinfluire sull'importo dell'ammenda. La ricorrente si richiama alle conclusioni presentate dall'avvocato generale Sir Gordon Slynn nell'ambito della causa Musique Diffusion française e a./Commissione, citata (Racc. pag. 1914), secondo cui, per la determinazione dell'importo delle ammende, occorre tener conto del dato di fatturato più recente che meglio rispecchia l'entità dell'impresa.

385.
    Essa ritiene che la sua tesi, secondo cui l'importo dell'ammenda non deve essere modificato dalle fluttuazioni monetarie, trovi conferma nella sentenza della Corte 9 marzo 1977, cause riunite 41/73, 43/73 e 44/73 — Interpretazione, Société anonyme générale sucrière e a./Commissione (Racc. pag. 445, punti 12-17). Con riguardo a tale sentenza, essa contesta, nella sua replica, l'affermazione della Commissione secondo cui vi si confermerebbe che, se l'unità di conto (in prosieguo l'«UC»), considerata all'epoca, fosse stata una moneta di pagamento, la sua conversione in moneta nazionale non sarebbe stata necessaria.

386.
    La ricorrente fa valere che la decisione comporta altresì disparità di trattamento ingiustificate, dal momento che le fluttuazioni monetarie alterano il rapporto fra le varie ammende inflitte. Essa sottolinea come, nel periodo 1990-1994, la peseta si sia svalutata del 22% rispetto all'ECU, mentre, nel medesimo periodo, le valute austriaca, tedesca e olandese si siano rivalutate all'incirca del 7,5% rispetto all'ECU. Di conseguenza, senza alcuna giustificazione oggettiva, la ricorrente si sarebbe vista imporre un'ammenda che comporterebbe per essa un onere superiore del 30% circa rispetto alle ammende inflitte ad altre imprese, in particolare alle imprese tedesche.

387.
    La ricorrente conclude asserendo che non vi è nulla che imponga alla Commissione di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU e che essa avrebbe pertanto dovuto determinare tale importo nella moneta nazionale al fine di evitare differenze di trattamento ingiustificate. Anche supponendo che la Commissione abbia la facoltà di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, essa avrebbe dovuto quanto meno utilizzare il tasso di cambio che garantisce la parità di trattamento, vale a dire quello vigente all'atto dell'irrogazione dell'ammenda (il giorno della pubblicazione o della notificazione della decisione).

388.
    La Commissione ricorda che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 le consente di infliggere ammende il cui importo non può superare il limite del «10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente» da ciascuno dei partecipanti all'infrazione. Questa percentuale del 10% del fatturato complessivo rappresenterebbe il limite superiore dell'ammenda (sentenza della Corte 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261, pubblicazione sommaria, punti 38 e seguenti). Di conseguenza, poiché la Commissione ha determinato l'ammenda con riferimento all'esercizio 1990, ultimo esercizio completo in cui era attiva l'intesa, e ha convertito tutti i dati di fatturato in ECU in base al tasso medio dell'anno considerato, essa si sarebbe attenuta ai limiti imposti dal regolamento n. 17.

389.
    La conversione in ECU effettuata in base al tasso di cambio dell'anno di riferimento fornirebbe il dato reale di fatturato espresso in ECU, consentendo appunto di evitare ogni discriminazione tra le imprese destinatarie derivante dalle fluttuazioni delle monete nazionali dei vari Stati membri. La sentenza Société anonyme générale sucrière e a./Commissione, già citata, non confermerebbe la tesi della ricorrente. Risulterebbe chiaramente dalla detta sentenza che essa riguarda solo l'eventuale necessità di esprimere l'ammenda in moneta nazionale in quanto l'UC non era una moneta di pagamento.

390.
    Quanto agli asseriti effetti discriminatori del metodo applicato, la Commissione sottolinea come il rischio di fluttuazioni monetarie sia inerente al commercio e agli scambi internazionali. Si tratterebbe di un elemento impossibile da eliminare, che incide in ogni caso sull'importo dell'ammenda al momento del pagamento. Tuttavia, proprio con la conversione in ECU dei dati di fatturato si riuscirebbe ad eliminare ogni discriminazione. Tramite questo meccanismo, l'ammenda verrebbe calcolata

in termini «reali». Il fatto di infliggere un'ammenda nella moneta nazionale finirebbe per renderla esclusivamente nominale, favorendo, come già si evince dai calcoli presentati dalla ricorrente, le imprese il cui fatturato è espresso in valute deboli. Ora, si dovrebbe tener conto del fatto che il valore dell'ECU è determinato in funzione del valore di ciascuna delle valute nazionali e, poiché le imprese destinatarie della decisione operano in vari Stati membri e in diverse monete nazionali, la conversione in ECU corrisponde ad un'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento.

391.
    Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui andava utilizzato per lo meno il tasso di cambio in vigore al momento dell'imposizione dell'ammenda, la Commissione ribatte che il fatturato dell'anno di riferimento aveva un valore reale al cambio vigente a quell'epoca e non al cambio vigente invece nel periodo dell'adozione della decisione.

Giudizio del Tribunale

392.
    L'art. 4 della decisione stabilisce che le ammende inflitte devono essere versate in ECU.

393.
    Occorre rilevare che nulla impedisce alla Commissione di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in moneta nazionale. Ciò consente peraltro alle imprese di porre più agevolmente a confronto gli importi delle ammende inflitte. Per di più, la possibilità di convertire l'ECU nella moneta nazionale differenzia tale unità monetaria dall'«unità di conto» di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in relazione alla quale la Corte aveva espressamente stabilito che, non trattandosi di una moneta di pagamento, essa implicava necessariamente la determinazione dell'ammenda in moneta nazionale (sentenza Société anonyme générale sucrière e a./Commissione, citata, punto 15).

394.
    Quanto alla legittimità del metodo della Commissione, consistente nel convertire in ECU il fatturato di riferimento delle imprese applicando il tasso di cambio medio di quello stesso anno (1990), le censure formulate dalla ricorrente non possono essere condivise.

395.
    Innanzi tutto, la Commissione deve di regola utilizzare un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 122).

396.
    Per poter, poi, stabilire un confronto tra i diversi dati di fatturato comunicati, espressi nelle rispettive monete nazionali delle imprese coinvolte, la Commissione deve convertire tali dati in un'unica e medesima unità monetaria. Poiché il valore dell'ECU è determinato in funzione del valore della moneta nazionale di ogni Stato

membro, la Commissione ha correttamente convertito in ECU il fatturato di ciascuna impresa.

397.
    Altrettanto correttamente essa si è basata sul fatturato dell'anno di riferimento (1990) ed ha convertito questo dato in ECU utilizzando i tassi di cambio medi dello stesso anno. Da un lato, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo di infrazione stabilito, ha consentito alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 120 e 121). Dall'altro, la presa in considerazione, ai fini della conversione in ECU dei dati di fatturato di cui trattasi, dei tassi di cambio medi dell'anno di riferimento stabilito ha consentito alla Commissione di evitare che eventuali fluttuazioni monetarie intervenute dopo la cessazione dell'infrazione possano incidere sulla valutazione delle dimensioni e della potenza economica relative delle imprese nonché sull'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e, quindi, sulla valutazione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve infatti riguardare la realtà economica come si presentava all'epoca in cui è stata commessa la detta infrazione.

398.
    Di conseguenza, l'argomento secondo cui il dato di fatturato dell'anno di riferimento avrebbe dovuto essere convertito in ECU in base al tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione non può essere accolto. Il metodo di calcolo dell'ammenda che consiste nell'utilizzare il tasso di cambio medio dell'anno di riferimento consente di evitare gli effetti aleatori delle alterazioni dei valori reali delle monete nazionali che potevano intervenire e che sono effettivamente intervenute nel caso di specie nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno di adozione della decisione. Se tale metodo può comportare che una data impresa si trovi a dover pagare un importo, espresso in moneta nazionale, nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione, ciò non è altro che la conseguenza logica delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.

399.
    Va inoltre rilevato che numerose imprese destinatarie della decisione possiedono stabilimenti in più di un paese (v. punti 7, 8 e 11 del preambolo della decisione). Per di più, le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma la loro attività in più di uno Stato membro, avvalendosi di sedi locali. Esse operano conseguentemente in varie valute nazionali. La ricorrente stessa realizza una parte considerevole del proprio fatturato sui mercati di esportazione. Ora, quando una decisione come quella controversa sanziona violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato e le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma le loro attività in numerosi Stati membri, il fatturato dell'anno di riferimento, convertito in ECU al tasso medio applicato nel corso di quello stesso anno, è costituito dalla somma dei

fatturati realizzati in ciascuno dei paesi in cui opera l'impresa. Esso riflette quindi perfettamente la realtà della situazione economica delle imprese considerate durante l'anno di riferimento.

400.
    Occorre infine accertare se, come sostiene la ricorrente, il massimale stabilito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, pari al «10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente» sia stato superato a causa delle fluttuazioni monetarie intervenute successivamente all'anno di riferimento.

401.
    Per giurisprudenza della Corte, la percentuale indicata nella detta disposizione si riferisce al fatturato complessivo dell'impresa considerata (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 119).

402.
    Ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'«esercizio sociale precedente» è quello che precede la data della decisione, vale a dire, nel caso di specie, l'ultimo esercizio completo di ciascuna delle imprese coinvolte alla data del 13 luglio 1994.

403.
    Ciò premesso, è giocoforza constatare, in base alle informazioni fornite dalla ricorrente in risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale, che l'importo dell'ammenda convertito in moneta nazionale al tasso di cambio applicato al momento della pubblicazione della decisione non supera il 10% del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente nel 1993.

404.
    Alla luce di quanto precede, il presente motivo dev'essere respinto.

J — Sul motivo relativo, da un lato, ad un errore di calcolo sulla parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione imputata alla Prat Carton e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo

Argomenti delle parti

405.
    La ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo della parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione che avrebbe commesso la Prat Carton applicando la medesima percentuale del fatturato prevista per la ricorrente, vale a dire il 9%, ridotta di un terzo per la collaborazione mostrata dall'impresa nella fase di istruzione della pratica. Ora, la limitata partecipazione della Prat Carton alle riunioni del JMC nel periodo giugno 1990 - marzo 1991 nonché il fatto che essa non sia stata una «capofila» avrebbero giustificato una riduzione dell'ammenda.

406.
    Infine, la ricorrente denuncia l'assoluta mancanza di trasparenza e carenza di motivazione della decisione per quanto riguarda il calcolo della parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione addebitata alla Prat Carton.

407.
    La Commissione ricorda che, com'è stato precisato al punto 154 del preambolo, la ricorrente, che ha acquisito la Prat Carton nel febbraio 1991, è responsabile del suo comportamento anticoncorrenziale per l'intero periodo della sua adesione all'intesa. Poiché la decisione infligge un'unica ammenda alla ricorrente, calcolata in base al suo fatturato complessivo per il cartoncino, inclusivo quindi del fatturato della Prat Carton, il comportamento di quest'impresa non avrebbe dato luogo all'imposizione di un'ammenda separata. Secondo la Commissione, la tesi della ricorrente contrasterebbe pertanto con il fatto che un'ammenda è stata inflitta soltanto ad essa.

408.
    Di conseguenza, andrebbe respinto anche ogni addebito relativo alla mancanza di trasparenza o all'illogicità della motivazione della decisione al riguardo.

Giudizio del Tribunale

409.
    Secondo le spiegazioni fornite dalla Commissione, l'ammenda inflitta alla ricorrente corrisponde al 6% della somma dei fatturati realizzati nel 1990 rispettivamente dalla ricorrente e dalla Prat Carton (percentuale del 9% applicata alle imprese «capofila», ridotta di un terzo per l'atteggiamento della ricorrente reputato collaborativo). Anche se, in un caso del genere, è auspicabile che la decisione contenga una motivazione più ampia del metodo di calcolo applicato, per i motivi già esposti (v. supra, punti 351-353), l'argomento della ricorrente relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato dev'essere respinto.

410.
    Occorre poi ricordare (v. supra, punto 250) che la Commissione ha dimostrato la partecipazione della Prat Carton alla collusione sui prezzi nonché alla collusione sui tempi di arresto nel periodo giugno 1990 - febbraio 1991. E' stato tuttavia accertato che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la partecipazione della Prat Carton ad una collusione sulle quote di mercato nel medesimo periodo né la sua partecipazione, dalla metà del 1986 al mese di giugno 1990, a uno degli elementi costitutivi dell'infrazione descritti nell'art. 1 della decisione.

411.
    Dal momento che la Prat Carton ha partecipato soltanto ad alcuni elementi costitutivi dell'infrazione e ciò per una durata inferiore a quella stabilita dalla Commissione, si deve procedere alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

412.
    Nel caso di specie, poiché nessuno degli altri motivi dedotti dalla ricorrente giustifica una riduzione dell'ammenda, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in 14 000 000 di ECU.

Sulle spese

413.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti

soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto soltanto parzialmente, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze decidendo che la parte ricorrente sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione e che quest'ultima sopporterà l'altra metà delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 — Cartoncino), è annullato, ad eccezione dei passi seguenti:

    «Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

    a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

    Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

2)    L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione 94/601 è fissato in 14 000 000 di ECU.

3)    Il ricorso è respinto per il resto.

4)    La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

5)    La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

Vesterdorf
Briët
Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

     Fatti all'origine della controversia

II - 2

     Procedimento

II - 6

     Conclusioni delle parti

II - 7

     Sulla domanda di annullamento della decisione

II - 8

     A — Sul motivo di ordine procedurale e formale relativo alla violazione dei diritti della difesa

II - 8

         Argomenti delle parti

II - 8

         Giudizio del Tribunale

II - 8

     B — Nel merito

II - 9

         Sul motivo riguardante l'assenza di concertazione sui prezzi di transazione e la violazione dell'obbligo di motivazione

II - 9

             Argomenti delle parti

II - 9

             Giudizio del Tribunale

II - 10

             Sul motivo riguardante la mancata partecipazione ad un'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato ed al controllo dell'offerta

II - 13

             Argomenti delle parti

II - 13

             Giudizio del Tribunale

II - 15

             1. Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e di una concertazione diretta al controllo dell'offerta

II - 15

             2. Sul comportamento effettivo della ricorrente

II - 22

         Sul motivo relativo ad un errore della Commissione in ordine alla durata della concertazione sui prezzi

II - 23

             Argomenti delle parti

II - 23

             Giudizio del Tribunale

II - 23

         Sul motivo relativo ad un errore della Commissione per quanto riguarda la durata dell'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta

II - 27

             Argomenti delle parti

II - 27

             Giudizio del Tribunale

II - 27

         Sul motivo riguardante un errore di valutazione della Commissione in ordine al sistema di scambi di informazioni della Fides

II - 29

         Sul motivo riguardante un errore compiuto dalla Commissione in quanto essa ha ritenuto che si trattasse di un'unica infrazione globale e che la Sarrió ne fosse responsabile nel complesso

II - 29

             Argomenti delle parti

II - 29

             Giudizio del Tribunale

II - 30

         Sul motivo riguardante l'omessa presa in considerazione da parte della Commissione della situazione del mercato spagnolo

II - 33

         Sul motivo relativo alla mancata partecipazione della Prat Carton all'infrazione

II - 33

             Argomenti delle parti

II - 33

             Giudizio del Tribunale

II - 35

             1. Periodo metà 1986 - giugno 1990

II - 36

             2. Periodo giugno 1990 - febbraio 1991

II - 42

             3. Conclusioni in ordine alla partecipazione della Prat Carton ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, anteriormente alla sua acquisizione da parte della ricorrente nel febbraio 1991

II - 50

     Sulla domanda diretta all'annullamento dell'art. 2 della decisione

II - 50

         Argomenti delle parti

II - 50

         Giudizio del Tribunale

II - 52

     Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

II - 56

     A — Sul motivo riguardante la necessità di ridurre l'ammenda a seguito dell'errata definizione dell'oggetto e della durata dell'infrazione

II - 56

     B — Sul motivo relativo, da un lato, all'errore di valutazione compiuto dalla Commissione laddove ha ritenuto che l'intesa abbia «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi» e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo

II - 57

         Argomenti delle parti

II - 57

         Giudizio del Tribunale

II - 59

     C — Sul motivo relativo, da un lato, ad un errore di diritto della Commissione laddove essa considera come una circostanza aggravante la dissimulazione dell'intesa e, dall'altro, ad un errore di motivazione al riguardo

II - 62

         Argomenti delle parti

II - 62

         Giudizio del Tribunale

II - 63

     D — Sul motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento in quanto la Commissione avrebbe applicato, senza oggettiva giustificazione, ammende molto più elevate di quelle inflitte nella sua prassi precedente

II - 64

         Argomenti delle parti

II - 64

         Giudizio del Tribunale

II - 65

     E — Sul motivo relativo al difetto di motivazione e alla violazione dei diritti della difesa nel calcolo dell'ammenda

II - 67

         Argomenti delle parti

II - 67

         Giudizio del Tribunale

II - 68

     F — Sul motivo riguardante, da un lato, l'errore di valutazione compiuto dalla Commissione in quanto non avrebbe debitamente tenuto conto del ruolo svolto dalla Sarrió nell'ambito dell'intesa nonché del suo comportamento effettivo sul mercato e, dall'altro, il difetto di motivazione al riguardo

II - 71

         Argomenti delle parti

II - 71

         Giudizio del Tribunale

II - 73

     G — Sul motivo relativo alla mancata considerazione da parte della Commissione di talune circostanze attenuanti

II - 74

         Argomenti delle parti

II - 74

         Giudizio del Tribunale

II - 75

     H — Sul motivo relativo ad un errore materiale nel calcolo dell'ammenda inflitta alla Sarrió

II - 75

         Argomenti delle parti

II - 75

         Giudizio del Tribunale

II - 76

     I — Sul motivo relativo ad un errore di metodo nel calcolo dell'ammenda

II - 76

         Argomenti delle parti

II - 76

         Giudizio del Tribunale

II - 79

     J — Sul motivo relativo, da un lato, ad un errore di calcolo sulla parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione imputata alla Prat Carton e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo

II - 81

         Argomenti delle parti

II - 81

         Giudizio del Tribunale

II - 82

     Sulle spese

II - 82


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.