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Ricorso proposto il 28 luglio 2023 – Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-487/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Santiago de Albuquerque e G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali1 , in quanto non ha provveduto né provvede a che:

l’amministrazione locale, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,

gli enti pubblici portoghesi che forniscono assistenza sanitaria (sotto-settore sanità), dal 2013 al 2022,

la Região Autónoma da Madeira (regione autonoma di Madera), dal 2013 al 2022,

la Região Autónoma dos Açores (regione autonoma delle Azzorre), nel 2013 e dal 2015 al 2022

paghino i propri debiti commerciale entro i termini previsti in tale articolo;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La causa petendi del ricorso è l’inadempimento, da parte della Repubblica portoghese, di quanto previsto all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE, dal 2021 ad oggi. Secondo tali disposizioni, gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il periodo di pagamento non sia superiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato a sessanta giorni per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine. La direttiva 2011/7/UE stabilisce che gli Stati membri dovevano trasporla entro il 16 marzo 2013.

La Commissione europea ha dato inizio alla fase precontenziosa della procedura d’infrazione relativamente alla direttiva 2011/7/UE contro la Repubblica portoghese dopo aver rilevato l’inadempimento sistematico e continuato, da parte di vari enti pubblici portoghesi, rispetto al pagamento dei loro debiti commerciali, dei termini previsti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE. Tale inadempimento continuava a sussistere alla data del termine fissato nel parere motivato (5 dicembre 2017).

Un complesso di relazioni di monitoraggio con dati relativi ai termini medi di pagamento degli enti pubblici nei vari settori dell’amministrazione pubblica portoghese, inviate dalla Repubblica portoghese ai servizi della Commissione, su richiesta dei medesimi, mostra che gli enti pubblici di vari settori dell’amministrazione pubblica portoghese hanno continuato, dopo il termine fissato nel parere motivato e fino alla data di presentazione del ricorso, a pagare i rispettivi debiti commerciali entro termini superiori a quelli previsti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE. Si tratta, in particolare, dei seguenti enti pubblici:

l’amministrazione locale, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,

gli enti pubblici portoghesi che forniscono assistenza sanitaria (sotto-settore sanità), dal 2013 al 2022,

la Região Autónoma da Madeira (regione autonoma di Madera), dal 2013 al 2022,

la Região Autónoma dos Açores (regione autonoma delle Azzorre), nel 2013 e dal 2015 al 2022

Si aggiunga che la Repubblica portoghese, nelle relazioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, ha incluso solamente dati incompleti, asseritamente in quanto non avrebbe disposto dei dati relativi all’amministrazione locale per tali anni, a causa di un mutamento nel sistema contabile afferente a detta amministrazione locale. Fino alla data di presentazione del ricorso, la Repubblica portoghese non ha completato i dati delle relazioni succitate, né ha inviato dati aggiornati.

Pertanto, la Commissione ha concluso che la Repubblica portoghese non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE, in quanto non ha provveduto né provvede a che gli enti pubblici summenzionati paghino i propri debiti commerciali entro i termini previsti in tale articolo.

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1 GU 2001, L 48, pag. 1.