Language of document : ECLI:EU:T:2013:355

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

3 luglio 2013 (1)

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑313/13,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), con sede in Roma, rappresentata da G. Giuliano, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C(2012) 9660 def. della Commissione, del 17 dicembre 2012, che dichiara provvisoriamente compatibile con il mercato interno un aiuto per il salvataggio di Monte dei Paschi sotto forma di ricapitalizzazione condizionata alla presentazione di un piano di ristrutturazione entro sei mesi [Aiuto di Stato SA.35137 (2012/N)],

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da L. Truchot, presidente, M.E. Martins Ribeiro (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Essa conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

 In diritto

3        Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e decide, in applicazione dell’articolo sopra citato, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Secondo l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE). Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del medesimo regolamento, detto termine, inoltre, deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

6        Secondo una costante giurisprudenza, il termine di ricorso in parola è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se sia stato rispettato (sentenza della Corte del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).

7        Occorre inoltre fare presente che, conformemente alla giurisprudenza, il fatto che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione, indirizzata ad uno Stato membro e che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, collocata sul suo sito Internet, combinato con la pubblicazione di un’informazione sintetica sulla GUUE che permette agli interessati di individuare la decisione in questione e dà loro avviso di tale possibilità di accesso via Internet, dev’essere considerato avere valore di pubblicazione ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 19 settembre 2005, Air Bourbon/Commissione, T‑321/04, Racc. pag. II‑3469, punti 32, 34 e 35).

8        Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che l’atto impugnato è stato oggetto di un’informazione sintetica pubblicata nella GUUE il 21 febbraio 2013 (C 50, pag. 4), che detta pubblicazione consentiva agli interessati di individuare la decisione in questione e di accedere al testo integrale della stessa. Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 7, il termine per il ricorso è scaduto il 17 maggio 2013.

9        Peraltro, la ricorrente non ha dimostrato e nemmeno fatto valere l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore tale da consentire di derogare al termine in discussione sulla base dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 del summenzionato Statuto.

10      Risulta da quanto precede che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificare l’atto introduttivo alla parte convenuta.

 Sulle spese

11      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’atto introduttivo alla convenuta, e prima che quest’ultima potesse sostenere delle spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,







IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 3 luglio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      L. Truchot


1 Lingua processuale: l’italiano.