Language of document : ECLI:EU:T:2001:171

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

27 giugno 2001 (1)

«Decisione 1999/307/CE - Integrazione del Segretariato di Schengen

nel Segretariato generale del Consiglio - Ricorso d'annullamento - Ricevibilità»

Nella causa T-166/99,

Luis Fernando Andres de Dios, residente in Bruxelles (Belgio),

Maria Soledad García Retortillo, residente in Càceres (Spagna),

Suzanne Kitlas, residente in Bruxelles,

Jacques Verraes, residente in Bruxelles,

rappresentati dagli avv.ti J.-N. Louis, G. Parmentier e V. Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenuti da

Union syndicale-Bruxelles, con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. S. Parmesan, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Bauer e F. Anton, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Bentley, barrister,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 1° maggio 1999, 1999/307/CE, che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (GU L 119, pag. 49),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

    Contesto normativo

1.
    Il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990 taluni Stati membri dell'Unione europea hanno firmato a Schengen alcuni accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Questi accordi, come gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

2.
    Il Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 340, pag. 1), firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, contiene un protocollo che integra l'«acquis» di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (GU C 340, pag. 93, in prosieguo: il «Protocollo»). L'«acquis» di Schengen è costituito dagli accordi e dalle norme summenzionate, enumerate nell'allegato del Protocollo.

3.
    Gli artt. 2, n. 1, primo comma, e 7 del Protocollo dispongono quanto segue:

«Articolo 2

1.    A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto comitato esecutivo.

(...)

Articolo 7

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio».

4.
    In applicazione di quest'ultima disposizione il Consiglio ha adottato, il 1° maggio 1999, la decisione 1999/307/CE che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (GU L 119, pag. 49, in prosieguo: la «decisione 1999/307», la «decisione impugnata» o l'«atto impugnato»).

5.
    Secondo il terzo e quarto 'considerando‘ della decisione 1999/307, «tale integrazione è intesa a garantire che, al momento dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'applicazione e lo sviluppo delle disposizioni relative a detto acquis continuino ad aver luogo in condizioni tali da assicurarne il buon funzionamento», «le modalità di tale integrazione devono consentire, da un lato, di limitare le assunzioni alle necessità di servizio che risulteranno per il segretariato generale del Consiglio dai nuovi compiti che esso dovrà svolgere e, dall'altro, di verificare la competenza, il rendimento e l'integrità delle persone assunte». Ai sensi del sesto 'considerando‘ della stessa decisione, al segretario generale del Consiglio deve essere consentito «di rispondere efficacemente alle necessità che risulteranno dall'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea».

6.
    Gli artt. 1 e 3 della decisione 1999/307 prevedono quanto segue:

«Articolo 1

1.    La presente decisione è intesa a stabilire le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio.

2.    Ai fini della presente decisione, il segretariato di Schengen si intende costituito dalle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, [... lett.] e).

Articolo 2

In deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee, (...) e fatta salva la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 della presente decisione, l'autorità che ha il potere di nomina (AIPN), ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, può nominare presso il segretariato generale del Consiglio le persone di cui all'articolo 1 della presente decisione in qualità di funzionari in prova delle Comunità europee in virtù dello Statuto e assegnarle ad uno degli impieghi figuranti a tal fine nella tabella dell'organico del segretariato generale del Consiglio per l'esercizio 1999, nella categoria, nel quadro, nel grado e nello scatto determinati conformemente alla tabella di equivalenza figurante nell'allegato.

Articolo 3

L'AIPN può procedere alle nomine previste all'articolo 2 dopo aver verificato che le persone in questione:

a)    sono cittadini di uno degli Stati membri;

b)    sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c)    offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d)    soddisfano le condizioni di idoneità fisica richieste per l'esercizio di tali funzioni;

e)    forniscono i documenti giustificativi attestanti che:

    i)    esse erano impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 2 ottobre 1997, o in qualità di membro del Collegio dei Segretari generali del Benelux messo a disposizione del segretariato di Schengen, o in qualità di agente legato da un contratto di lavoro all'Unione economica Benelux, o in qualità di agente statutario del segretariato del Benelux messo a disposizione del segretariato di Schengen e vi esercitavano effettivamente un'attività;

    ii)    erano ancora impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 1° maggio 1999, e

    iii)    esercitavano effettivamente presso il segretariato di Schengen, alle date di cui ai punti i) e ii), funzioni connesse all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, di assistenza alla presidenza e alle delegazioni, di gestione delle questioni finanziarie e di bilancio, di traduzione e/o d'interpretazione, di documentazione o di segreteria, ad esclusione dei compiti di supporto tecnico o amministrativo;

f)    forniscono i documenti giustificativi, diplomi, titoli o certificati attestanti che esse dispongono del livello di qualifica o di esperienza richiesto per esercitare le funzioni corrispondenti alla categoria o al quadro in cui devono essere integrate».

7.
    L'art. 5 della decisione 1999/307 prevede che essa «entra in vigore il giorno dell'adozione» e che «è applicabile a partire dal 1° maggio 1999».

8.
    Il suo art. 6 dispone che «il segretariato generale del Consiglio è destinatario della presente decisione».

Fatti all'origine della controversia

9.
    Dal 1986 fino al 1995 i quattro ricorrenti sono stati tutti alle dipendenze del segretariato di Schengen, per periodi di diversa durata: il sig. de Dios, per più di quattro anni, la sig.ra Retortillo, per più di un anno e mezzo, la sig.ra Kitlas, per più di tre anni, e, il sig. Verraes, per più di sei anni. Al momento della proposizione del ricorso di cui trattasi, essi lavoravano o come lavoratori autonomi (free-lance), o come membri del personale della Commissione.

10.
    Secondo i ricorrenti, era stata prevista la creazione di circa 70 posti di lavoro permanenti presso il Consiglio per permettere al segretariato generale di quest'ultimo di svolgere i nuovi compiti derivanti dall'integrazione dell'«acquis» di Schengen.

Procedimento

11.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 1999, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame.

12.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 1999, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

13.
    Con ordinanza 2 dicembre 1999, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l'Union syndicale-Bruxelles ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.

14.
    Il 6 dicembre 1999 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità.

15.
    L'interveniente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione il 25 gennaio 2000.

16.
    Con ordinanza 9 marzo 2000, il Tribunale (Seconda Sezione) ha unito al merito l'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

17.
    Con lettera 6 luglio 2000, i ricorrenti hanno rinunciato al deposito di una replica.

18.
    Con lettera 11 settembre 2000, l'interveniente ha rinunciato a depositare una memoria d'intervento.

19.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

20.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 7 marzo 2001.

Conclusioni delle parti

21.
    I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare il Consiglio alle spese.

22.
    L'interveniente concorda con le conclusioni dei ricorrenti.

23.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

-    condannare i ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità del ricorso

24.
    Il ricorso in esame è stato proposto in base all'art. 230 CE. Col ricorso i ricorrenti denunciano l'impossibilità in cui sono posti dalla decisione 1999/307 di poter essere nominati funzionari al segretariato generale del Consiglio, in quanto essi non appartengono alla categoria delle persone considerate da tale decisione.

25.
    Di conseguenza, il ricorso deve soddisfare le condizioni di ricevibilità previste dall'art. 230, quarto comma, CE, ai sensi del quale ogni persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

Argomenti delle parti

26.
    Pur ammettendo di non essere formalmente destinatari della decisione 1999/307, i ricorrenti sostengono che quest'ultima li riguarda individualmente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commission CEE, Racc. pag. 195, in particolare pag. 219). Infatti, l'elemento decisivo che caratterizzerebbe i ricorrenti nei confronti di qualsiasi altra persona risulterebbe dall'art. 1, n. 2, della decisione 1999/307, che contiene una ridefinizione, ai fini della decisione impugnata, del «segretariato di Schengen». Ai sensi di tale disposizione, detto segretariato sarebbe costituito non più da tutte le persone che vi lavorano, ma unicamente dalle persone che soddisfano i requisiti enumerati dall'art. 3 della decisione 1999/307. Solo il «segretariato di Schengen», così ridefinito, sarebbe oggetto dell'integrazione nel segretariato generale del Consiglio.

27.
    Secondo i ricorrenti, si distingue così, a contrario, un gruppo delimitato di persone che si trovano escluse dall'integrazione di cui trattasi e sulle quali, pertanto, la decisione impugnata incide negativamente. Si tratterebbe delle persone che facevano parte del segretariato di Schengen, ma che, non soddisfacendo i summenzionati requisiti di integrazione, non rientrano nella nuova definizione del detto art. 1, n. 2.

28.
    I ricorrenti rilevano che, al momento dell'adozione dell'atto impugnato, il numero e l'identità delle persone i cui diritti sarebbero stati pregiudicati da quest'ultimo erano conosciuti o, perlomeno, verificabili. I ricorrenti ne farebbero parte. Inoltre, il mutamento della situazione di queste persone troverebbe la sua origine nella ridefinizione ad hoc del segretariato di Schengen operata dalla decisione 1999/307. Ora, nell'escludere a priori i ricorrenti dall'assunzione prevista, il Consiglio avrebbe mancato ai suoi obblighi, in particolare a quelli di istituire una procedura di assunzione conforme alle pertinenti disposizioni dello Statuto e di tenere conto della situazione dei ricorrenti che possiedono qualificazioni equivalenti, o addirittura superiori, a quelle delle persone assunte in applicazione della decisione impugnata.

29.
    L'interveniente sottolinea l'interesse di tutti i funzionari comunitari per la soluzione che sarà data quanto al merito della controversia, in quanto il rispetto dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») è essenziale per il pubblico impiego. Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso esso ritiene chei motivi e gli argomenti svolti dal Consiglio siano strettamente connessi al merito della controversia.

30.
    Il Consiglio sostiene che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. I ricorrenti non sarebbero, infatti, né destinatari della decisione 1999/307, né individualmente interessati da quest'ultima.

31.
    Laddove i ricorrenti sostengono di disporre di competenze circa l'«acquis» di Schengen equivalenti, se non superiori, a quelle richieste dalla decisione impugnata, il Consiglio sostiene che i ricorrenti devono dimostrare di essere individuati in maniera analoga a quella del destinatario dell'atto in questione. Poichè la decisione 1999/307 è un atto di portata generale diretto all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») del Consiglio, i ricorrenti non sarebbero in grado di provare di essere individuati come sopra.

32.
    Dal momento che i ricorrenti adducono che l'atto impugnato ha l'effetto di escluderli definitivamente dalla categoria delle persone che possono essere integrate nel segretariato generale del Consiglio, quest'ultimo replica che i ricorrenti sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'atto impugnato perchè, come molti altri cittadini europei, non soddisfano i requisiti obiettivi figuranti all'art. 3, lett. e), del detto atto. Essi non fornirebbero alcun elemento diretto a provare un'intenzione da parte del Consiglio di escluderli individualmente o che vi sia un nesso causale tra la conoscenza da parte del Consiglio della loro situazione particolare e l'atto impugnato.

33.
    Il Consiglio sostiene, infine, che non doveva tenere conto della situazione particolare di qualsivoglia persona nel momento in cui ha fissato, nell'atto impugnato, in termini generali ed obiettivi le modalità di assunzione dirette a rispondere alle esigenze derivanti dall'«acquis» di Schengen nonché alle proprie necessità.

Giudizio del Tribunale

34.
    E' pacifico che i ricorrenti non sono i destinatari della decisione 1999/307. Ai sensi del suo art. 6, questa è destinata solo al segretariato generale del Consiglio. Del resto, i ricorrenti hanno abbandonato, nelle loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la tesi inizialmente avanzata nel loro ricorso, secondo la quale essi sarebbero destinatari della decisione impugnata, per sostenere che questa li riguarda direttamente ed individualmente. E' parimenti pacifico che i ricorrenti non soddisfano i requisiti di integrazione fissati dall'art. 3, lett. e), della decisione impugnata.

35.
    Di conseguenza, si deve stabilire se l'atto impugnato sia una «decisione» che riguarda i ricorrenti individualmente, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, con la precisazione che tale esame deve tener conto non della forma nella quale l'atto è stato adottato, ma esclusivamente della sua sostanza (sentenza della Corte 11novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9). A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha precisato, già nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio (Racc. pag. 877, in particolare pag. 893), che il termine «decisione» di cui all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) dev'essere inteso nel senso tecnico che si desume dall'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) (ordinanza 12 luglio 1993, causa C-168/93, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, Racc. pag. I-4009, punto 11).

36.
    Una decisione così definita si distingue da un atto di natura normativa, e il criterio di distinzione va individuato nella portata generale o meno dell'atto in questione (ordinanza Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, citata, punto 11). Ora, non si può considerare che un atto costituisca una decisione se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto (sentenza Confédération nationale des producteurs de fruits et legumes e a./Consiglio, citata, pag. 877, in particolare pag. 894, sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 9, e ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, Kik/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1717, punto 35).

37.
    Nel caso di specie si deve quindi analizzare la natura della decisione 1999/307 e, in particolare, gli effetti giuridici che essa mira a produrre o produce effettivamente.

38.
    A tal riguardo, occorre ricordare che, adottata in base all'art. 7 del Protocollo, secondo il quale il Consiglio «adotta le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio», la decisione 1999/307 fissa le dette modalità definendo, al suo art. 1, n. 2, il segretariato di Schengen, ai fini della prevista integrazione, come costituito «dalle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, [... lett.] e)». Ai sensi dell'art. 2 di tale decisione è «in deroga allo Statuto, e fatta salva la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 (... che) la AIPN (...) può nominare presso il segretariato generale del Consiglio le persone di cui all'art. 1 della presente decisione in qualità di funzionari in prova». Ai sensi del suo art. 3, l'APN «può procedere alle nomine previste all'art. 2 dopo aver verificato (in particolare) che le persone in questione (...) erano impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 2 ottobre 1997 (...) vi esercitavano effettivamente un'attività (... e) che erano ancora impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 1° maggio 1999».

39.
    Tale normativa utilizza criteri obiettivi e generali per determinare la categoria delle persone che possono essere integrate nel segretariato generale del Consiglio e, a contrario, quella delle persone che sono definitivamente escluse da tale possibilità di integrazione. Inoltre, prevedendo che le modalità di integrazione derogano alloStatuto - il cui regime di assunzione ha incontestabilmente carattere normativo -, la decisione impugnata istituisce un sistema distinto da quello dello Statuto stesso, che, pur avendo un carattere sui generis, è parimenti di natura normativa. La decisione 1999/307 si applica, quindi, a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di due categorie di persone individuate in modo generale e astratto, vale a dire le persone che soddisfano le condizioni di integrazione previste e quelle che non le soddisfano.

40.
    E' vero che la decisione 1999/307 pregiudica la situazione dei ricorrenti in quanto li esclude dalla possibilità di integrazione, mentre una persona che soddisfa le condizioni previste dalla detta decisione ne può beneficiare. Tuttavia, la circostanza che la decisione impugnata possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali essa si applica non può privare quest'ultima del suo carattere generale ed astratto (sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-472/93, Campo Ebro e a./Consiglio, Racc. pag. II-421, punto 36, e ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares Centralförening et Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37).

41.
    La natura normativa della decisione 1999/307 non viene meno neanche se si tiene conto dell'argomento relativo al fatto che, in data 1° maggio 1999, il Consiglio avrebbe già conosciuto le persone da questa interessate. Infatti, la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non vengono meno ove sia possibilite determinare il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia pacifico che tale applicazione si effettui in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita in relazione alla finalità di tale atto (ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-109/97, Molkerei Grosbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II-3533, punto 52, e la giurisprudenza ivi citata, e 9 novembre 1999, causa T-114/99, CSR PAMPRYL/Commissione, Racc. pag. II-3331, punto 46).

42.
    Ora, l'obiettivo perseguito dalla decisione impugnata consisteva, ai sensi del suo terzo 'considerando‘, nel garantire che, al momento dell'integrazione dell'«acquis» di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'applicazione e lo sviluppo delle disposizioni relative a detto «acquis» continuassero ad aver luogo in condizioni tali da assicurarne il buon funzionamento. Di conseguenza, il Consiglio aveva tutto l'interesse ad assicurarsi che l'attuazione pratica dell'atto di cui trattasi non rischiasse di compromettere, in particolare a causa di un insufficiente numero di persone che potessero soddisfare le condizioni di integrazione, la realizzazione dell'obiettivo summenzionato, senza che ciò abbia potuto trasformare l'atto impugnato in un insieme di decisioni individuali.

43.
    Comunque, l'eventuale conoscenza dei soli beneficiari potenziali della decisione impugnata non può rimetterne in discussione il carattere normativo nei confronti della categoria delle persone che, non soddisfacendo le condizioni per l'integrazione da questa previste, sono definitivamente escluse dal suo ambito di applicazione.

44.
    Risulta da tali considerazioni che l'atto impugnato si presenta, nonostante il suo titolo di «decisione», come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente.

45.
    Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che, in determinate circostanze, un atto del genere può riguardare individualmente alcuni singoli interessati (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19). In tal caso, un atto comunitario potrebbe quindi presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati singoli interessati, carattere decisionale (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50). Ciò si verifica se l'atto controverso riguarda una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (sentenza Codorniu/Consiglio, già citata, punto 20).

46.
    Alla luce di tale giurisprudenza occorre accertare se, nel caso di specie, i ricorrenti siano interessati dall'atto impugnato a causa di determinate qualità personali o se vi siano circostanze particolari che li caratterizzano, alla luce di tale atto, rispetto alla generalità.

47.
    I ricorrenti fanno valere che il loro essere individualmente interessati risulta dal fatto che il Consiglio non ha istituito una procedura di assunzione conforme alle pertinenti disposizioni dello Statuto, alla quale essi avrebbero potuto partecipare. Al riguardo, essi contestano al Consiglio, nel loro terzo motivo relativo al merito, di aver commesso uno sviamento di procedura e di potere. Aggiungono che il Consiglio avrebbe dovuto tenere conto della loro situazione particolare, in quanto essi possiedono qualifiche equivalenti, se non superiori, a quelle delle persone assunte in applicazione della decisione impugnata.

48.
    Occorre tuttavia constatare che, con tale argomento, i ricorrenti mirano a contestare la legittimità della decisione 1999/307. L'esame della loro tesi rientra quindi nel merito della causa. Come il Tribunale ha già statuito nella sua ordinanza Molkerei Grosbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, già citata (punto 62, e la giurisprudenza ivi citata), un siffatto argomento, con il quale i ricorrenti addebitano all'istituzione di averli privati di diritti procedurali, è irrilevante per valutare la ricevibilità di un ricorso rivolto contro un atto normativo - che gode, in linea di massima, di una presunzione di legittimità - a meno che non sia provato che la scelta di tale istituzione costituisca uno sviamento di procedura. Ora, secondo una costante giurisprudenza, lo sviamento di procedura, che è soltanto una forma dello sviamento di potere, sussiste solo se vi sono indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che consentono di stabilire che l'atto controverso mirava a uno scopo diverso da quello perseguito dalla normativa di cui trattasi.

49.
    A tal riguardo va subito rilevato che il motivo relativo ad uno sviamento di procedura e di potere si limita, nella fattispecie, ad una mera affermazione generica, priva di elementi di prova concreti.

50.
    D'altra parte, il fascicolo non contiene alcun indizio che permetta di supporre che il Consiglio abbia scelto il controverso procedimento di integrazione per privare i ricorrenti di una procedura di concorso alla quale essi avrebbero potuto eventualmente partecipare, per cui la decisione impugnata avrebbe costituito l'«atto conclusivo di un procedimento viziato in tutti i suoi elementi» (v., in questo senso, ordinanza Molkerei Grosbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata).

51.
    Al contrario, come il Tribunale ha dichiarato nella sua sentenza pronunciata in data odierna, cause riunite T-164/99, T-37/00 e T-38/00, Leroy e a./Consiglio (Racc. pag. 0000, punti 58-68, 74 e 75), da un lato, l'art. 7 del Protocollo ha permesso al Consiglio di adottare le modalità di integrazione del segretariato di Schengen contestate dai ricorrenti e, dall'altro, la fissazione, nella decisione 1999/307, di un periodo di riferimento che andava dal 2 ottobre 1997 al 1° maggio 1999 non era arbitraria alla luce dell'obiettivo perseguito, e cioè l'assunzione di personale esperto in condizioni tali da assicurare il buon funzionamento dell'integrazione dell'«acquis» di Schengen (terzo, quarto e sesto 'considerando‘ della decisione impugnata).

52.
    Tali considerazioni sono sufficienti ad escludere, allo stadio dell'esame della ricevibilità del ricorso, che la scelta, da parte del Consiglio, del controverso procedimento di integrazione, compreso il periodo di riferimento che va dal 2 ottobre 1997 al 1° maggio 1999, invece del procedimento di assunzione previsto dallo Statuto, possa individuare i ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

53.
    Con la loro censura concernente il procedimento di assunzione istituito dalla decisione impugnata, i ricorrenti addebitano parimenti al Consiglio di non aver tenuto conto della loro situazione particolare. Quanto a questo argomento, è giocoforza constatare che la Corte e il Tribunale hanno già dichiarato ricevibili ricorsi di annullamento proposti contro un atto di natura normativa poiché esisteva una disposizione di rango superiore che imponeva all'autore dell'atto di tener conto della situazione specifica delle parti ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 90, e la giurisprudenza ivi citata). Occorre, però, rilevare che i ricorrenti non hanno indicato alcuna disposizione di rango superiore che avrebbe obbligato il Consiglio a prendere in considerazione la situazione di persone che, come loro, sono escluse dall'ambito di applicazione della decisione 1999/307. D'altronde, siffatta disposizione non vige nel diritto comunitario primario relativo all'integrazione dell'«acquis» di Schengen. I ricorrenti non possono quindi avvalersi di questo elemento di individuazione.

54.
    Per la stessa ragione, va disatteso l'argomento riguardante l'appartenenza dei ricorrenti ad un gruppo ristretto di soggetti. Infatti, perchè l'esistenza di tale gruppo possa risultare pertinente quale elemento che contraddistingua i soggetti di cui trattasi con riguardo ad un atto normativo, occorre, secondo una giurisprudenza costante, che l'istituzione che ha emanato l'atto impugnato doveva tener conto, nell'emanazione del detto atto, della situazione specifica di tali singoli [v. ordinanza del Tribunale 3 giugno 1997, causa T-60/96, Merck e a./Commissione, Racc. pag. II-849, punto 58, e la giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-3000/00 P(R), Federación de Confradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-8797, punto 46, e la giurisprudenza ivi citata]. Ora, nel caso di specie, sul Consiglio non incombeva alcun obbligo del genere.

55.
    Laddove i ricorrenti fanno riferimento, inoltre, alla lunga durata delle loro attività alle dipendenze del segretariato di Schengen, che avrebbe loro permesso di acquisire l'esperienza e la competenza richieste per un'integrazione al segretariato generale del Consiglio, si deve rilevare che non si tratta, in tal caso, di qualità che siano loro specifiche e nemmeno di una situazione di fatto che li caratterizzi nei confronti di qualsiasi altra persona. A tal riguardo, è sufficiente constatare che molte altre persone sarebbero, in linea di principio, in grado di esercitare in seno al Consiglio funzioni relative alla gestione dell'«acquis» di Schengen, come i funzionari presso autorità nazionali che hanno cooperato con il segretariato di Schengen, i laureati che hanno effettuato studi sull'«acquis» di Schengen o gli avvocati specializzati nella materia, senza per questo soddisfare le condizioni di integrazione poste dalla decisione impugnata. Il fatto che ciascuno dei ricorrenti sia stato alle dipendenze del segretariato di Schengen per un determinato periodo - che d'altronde era terminato molto prima dell'adozione della decisione 1999/307 - non è quindi tale da individuarli nei confronti di altre persone che, come loro, non soddisfano le condizioni di integrazione poste da tale decisione.

56.
    Da tutto quanto precede consegue che i ricorrenti non possono essere considerati come individualmente interessati dalla decisione impugnata. Dato che i ricorrenti non soddisfano tale condizione di ricevibilità posta dall'art. 230, quarto comma, CE, non è necessario esaminare se siano direttamente interessati.

57.
    Pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

58.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poichè il Consiglio ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati a sopportare le proprie spese e, in solido, quelle del Consiglio.

59.
    In conformità all'art. 87, n. 4, terzo comma, dello stesso regolamento, l'Union syndicale-Bruxelles, intervenuta a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonchè, in solido, quelle sostenute dal Consiglio.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Meij
Potocki
Pirrung

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1: Lingua processuale: il francese.