Language of document : ECLI:EU:T:2003:76

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 marzo 2003 (1)

«Concorrenza - Accordo tra membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione indipendenti - Tasse e soprattasse - Fondamento normativo - Regolamento (CEE) n. 4056/86 - Regolamento (CEE) n. 1017/68 - Mercato pertinente - Prova dell'infrazione - Prescrizione - Ammenda»

Nella causa T-213/00,

CMA CGM, con sede in Marsiglia (Francia),

Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud),

Evergreen Marine Corp. Ltd, con sede in Taipei (Taiwan),

Hanjin Shipping Co. Ltd, con sede in Taipei,

Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, con sede in Seul,

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, con sede in Tokyo (Giappone),

Malaysia International Shipping Corporation Berhad, con sede in Kuala Lumpur (Malesia),

Mitsui OSK Lines Ltd, con sede in Tokyo,

Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Singapore),

Nippon Yusen Kaisha, con sede in Tokyo,

Orient Overseas Container Line Ltd, con sede in Wanchai (Hong Kong),

P & O Nedlloyd Container Line Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),

Senator Lines GmbH, succeduta nei diritti alla DSR-Senator Lines GmbH, con sede in Brema (Germania),

Yangming Marine Transport Corp., con sede in Taipei,

rappresentate inizialmente dagli avv.ti J. Pheasant, C. Barlen, M. Levitt, D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, quindi dagli avv.ti Pheasant, Levitt, Waelbroeck e Zinsmeister, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver e E. Gippini Fournier, quindi dal sig. M. Oliver, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 maggio 2000, 2000/627/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA); GU L 268, pag. 1],

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del

2 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) (GU 1962, n. 13, pag. 204), si applicava originariamente a tutte le attività ricomprese nel Trattato. Tuttavia, considerato che, nel quadro della politica comune dei trasporti e tenuto conto delle peculiarità di tale settore, si rendeva necessario emanare una disciplina della concorrenza diversa da quella prevista per gli altri settori economici, il Consiglio emanava il regolamento 26 novembre 1962, n. 141, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962, n. 124, pag. 2751).

1. Il regolamento n. 1017/68

2.
    Il 19 luglio 1968, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1).

3.
    L'art. 1 del regolamento n. 1017/68 prevede l'applicazione del regolamento medesimo nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto «la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale o per via navigabile come definito all'articolo 4, nonché alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti». Ai sensi della medesima disposizione, il regolamento n. 1017/68 si applica parimenti «alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopraindicati».

4.
    A termini dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68:

«Fatte salve le disposizioni degli articoli da 3 a 6, sono incompatibili con il mercato comune e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a)    fissare direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione,

(...)».

5.
    L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1017/68 prevede tuttavia che:

«Il divieto di cui all'articolo 2 non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:

(...)

c)    l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;

(...)

g)    l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto».

6.
    Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68:

«Il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile, con effetto retroattivo,

-    a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

-    a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

-    a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano

-    a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o

-    a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o

-    ad aumentare la produttività delle imprese, o

-    a promuovere il progresso tecnico o economico

prendendo in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti evitando di

a)    imporre alle imprese di trasporti interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b)    dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui trattasi».

7.
    Il regolamento n. 1017/68 stabilisce parimenti le modalità di applicazione delle menzionate regole di base. Tale regolamento consente, in particolare, alle imprese di concludere e di applicare accordi senza doverli notificare alla Commissione, esponendoli al rischio della nullità retroattiva nel caso in cui gli accordi dovessero essere esaminati sulla base di una denuncia ovvero di un'azione avviata d'ufficio dalla Commissione, ferma restando, tuttavia, per tali accordi la possibilità di una declaratoria di liceità retroattiva nell'ipotesi di un siffatto esame a posteriori (art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68). Le imprese che intendano avvalersi delle disposizioni dell'art. 5 possono peraltro rivolgere, a termini dell'art. 12 del regolamento medesimo, una richiesta in tal senso alla Commissione.

2. Il regolamento n. 4056/86

8.
    Il 22 dicembre 1986, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4).

9.
    L'art. 1, n. 2, del detto regolamento precisa che esso «concerne unicamente i trasporti marittimi internazionali (...) da o verso uno o più porti comunitari».

10.
    Il successivo art. 2, n. 1, prevede tuttavia che:

«Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi per oggetto e per effetto solamente l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:

(...)

c)    l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni successive o supplementari di trasporto marittimo, nonché la fissazione o l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti;

    

(...)

f)    l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto».

11.
    Nel settimo ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86 il Consiglio afferma che per tali tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate di carattere tecnico è possibile derogare al divieto delle intese «in quanto, di regola, non sono restrittivi della concorrenza».

12.
    L'art. 3 del regolamento n. 4056/86 prevede, per altro, un'esenzione per categoria per «gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto». Per conferenza marittima deve intendersi, a termini dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, «un gruppo di due o più vettori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea».

13.
    Il regolamento n. 4056/86 consente alle imprese di concludere ed applicare accordi senza doverli notificare alla Commissione, esponendoli al rischio di nullità retroattiva nel caso in cui tali accordi dovessero essere oggetto di esame a seguito di una denuncia o di un'azione avviata di ufficio dalla Commissione, fatta salva peraltro la possibilità per gli accordi medesimi di essere dichiarati retroattivamente leciti nell'ipotesi di un siffatto esame a posteriori (art. 11, n. 4, del regolamento n. 4056/86). Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 81, n. 3, del Trattato possono tuttavia rivolgere, in base all'art. 12 del regolamento n. 4056/86, una richiesta in tal senso alla Commissione.

Fatti all'origine della controversia

14.
    Le imprese ricorrenti sono compagnie di navigazione che hanno partecipato al Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (in prosieguo: il «FETTCSA» o l'«accordo FETTCSA»). Si tratta di un accordo - datato 5 marzo 1991, entrato in vigore il 4 giugno seguente e cessato il 10 maggio 1994 - concluso tra compagnie di navigazione operanti tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente. Il FETTCSA non è stato notificato alla Commissione.

15.
    Del FETTCSA facevano originariamente parte, da un lato, quattordici membri della Far Eastern Freight Conference (in prosieguo: la «FEFC»), vale a dire la conferenza marittima attiva tra l'Europa del Nord e l'Oriente ed il Sud-Est asiatico, oggetto della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/985/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (Caso IV.33.218 - Far Eastern Freight Conference) (GU L 378, pag. 17) nonché della causa da cui è scaturita la sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-86/95, Compagnie générale maritime e a./Commissione (Racc. pag. II-1011), e, dall'altra, sei compagnie indipendenti della FEFC.

16.
    I membri della FEFC appartenenti al FETTCSA erano la Ben Line Container Holdings Ltd, Compagnie générale maritime (in prosieguo: la «CGM»), la East Asiatic Company, Hapag-Lloyd AG, Kawasaki Kisen Kaisha (in prosieguo: la «K Line»), la A.P. Møller-Maersk Line (in prosieguo: la «Maersk»), la Malaysia International Shipping Corporation Bhd (in prosieguo: la «MISC»), la Mitsui OSK Lines Ltd (in prosieguo: la «MOL»), la Nedlloyd Lijnen BV (in prosieguo: la «Nedlloyd»), la Neptune Orient Lines Ltd (in prosieguo: la «NOL»), la Nippon Yusen Kaisha (in prosieguo: la «NYK»), la Orient Overseas Container Line Ltd (in prosieguo: la «OOCL»), la P & O Containers Ltd (in prosieguo: la «P&O») e la Polish Ocean Line (in prosieguo: la «POL»). Le compagnie indipendenti appartenenti al FETTCSA erano la Cho Yang Shipping Co. Ltd (in prosieguo: la «Cho Yang»), la Deutsche Seereederei Rostock (in prosieguo: la «DSR»), la Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd (in prosieguo: la «Evergreen»), la Hanjin Shipping Co. Ltd (in prosieguo: la «Hanjin»), la Senator Linie GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Senator Lines») e la Yangming Marine Transport Corp. (in prosieguo: la «Yangming»).

17.
    Il FETTCSA aveva ad oggetto, a termini dell'art. 2 del medesimo:

-    la definizione per le parti di norme settoriali ai fini del calcolo e della fissazione di tasse e soprattasse per mezzo di procedure comuni e

-    l'utilizzazione di un meccanismo comune ai fini del calcolo e della fissazione di tasse e soprattasse diverse da quelle attinenti al trasporto marittimo e quello terrestre.

18.
    Le tasse e le soprattasse previste dal FETTCSA costituiscono supplementi tariffari che si aggiungono alle spese del trasporto marittimo fatturate dalle compagnie di navigazione ai committenti al fine di coprire taluni costi, in particolare quelli risultanti dalla fluttuazione dei tassi di cambio o del prezzo di combustibile nonché quelli connessi alla manutenzione dei contenitori nei porti o nei terminali. E' pacifico che le tasse e le soprattasse rappresentino una parte significativa del prezzo totale del trasporto marittimo, potendo rappresentare sino al 60% del prezzo stesso sul traffico Occidente-Oriente.

19.
    Il 1° marzo 1991 il segretariato della FEFC informava la Commissione in ordine alla riunione tra i rappresentanti della FEFC e delle compagnie di navigazione indipendenti della medesima che avrebbe dovuto svolgersi a Singapore il 5 marzo seguente ai fini della conclusione del FETTCSA.

20.
    Il 25 marzo 1991 il segretariato della FEFC confermava alla Commissione che il 5 marzo 1991 era stato concluso un accordo di principio «relativo ad un meccanismo uniforme di calcolo e di fissazione delle tasse e soprattasse diverse da quelle attinenti al trasporto marittimo ed a quello terrestre».

21.
    Il 15 luglio 1991 il Consiglio degli spedizionieri europei («the European Shippers' Councils»; in prosieguo: l'«ESC») denunciava l'accordo FETTCSA alla Commissione.

22.
    Il 28 settembre 1992 la Commissione comunicava al segretariato del FETTCSA le proprie valutazioni giuridiche preliminari con riguardo all'accordo FETTCSA concluso il 5 marzo 1991. Secondo la Commissione, il detto accordo ricadeva nella sfera dell'art. 81, n. 1, CE e non costituiva un accordo tecnico ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 4056/86. La Commissione suggeriva pertanto ai membri del FETTCSA di notificarle tale accordo ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 4056/86.

23.
    Il 19 aprile 1994 la Commissione inviava ai membri del FETTCSA una comunicazione di addebiti a termini della quale il FETTCSA, da un lato, non rientrerebbe nella nozione di accordo tecnico nel senso definito dall'art. 2 del regolamento n. 4056/86 e dell'art. 3 del regolamento n. 1017/68 e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con l'art. 81, n. 1, CE nonché con l'art. 2 del regolamento n. 1017/68, contenendo i seguenti accordi restrittivi della concorrenza: un accordo recante il divieto di sconti, un accordo sui tassi di cambio, un accordo concernente il calcolo delle tasse e soprattasse e un accordo relativo allo scambio di informazioni. La comunicazione degli addebiti riteneva peraltro, in conclusione che, tali accordi restrittivi della concorrenza non potessero costituire né oggetto di esenzione collettiva ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4056/86, né di esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE ovvero dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68. Nella comunicazione di addebiti si annunciava, inoltre, l'intenzione della Commissione di infliggere ammende in considerazione della mancata notificazione.

24.
    Il 16 settembre 1994 i membri del FETTCSA trasmettevano alla Commissione la propria risposta alla comunicazione degli addebiti. Tale risposta conteneva in allegato il testo definitivo di una dichiarazione di adesione che riprendeva l'elenco dei principi del diritto della concorrenza pertinenti nella specie che i membri del FETTCSA non contestavano. Parallelamente, i membri del FETTCSA avviavano una serie di azioni presso la Commissione ai fini di un'eventuale chiusura del procedimento.

25.
    Il 24 marzo 1995 la Commissione inviava al rappresentante del FETTCSA una richiesta di informazioni al fine di ottenere i dati relativi al fatturato dei membri del FETTCSA con riguardo agli esercizi 1993 e 1994.

26.
    L'8 agosto 1995, in considerazione delle divergenze esistenti con i membri del FETTCSA con riguardo ai fatti pertinenti nella specie, la Commissione comunicava al rappresentante del FETTCSA di voler emanare una decisione formale. In tale contesto, la Commissione chiedeva al rappresentante medesimo se i membri del FETTCSA fossero disposti a non contestare i rilievi in punto di fatto dedotti nei loro confronti.

27.
    E' pacifico che, a seguito di quest'ultima richiesta della Commissione, non vi sia stato più alcuno scambio di corrispondenza tra la Commissione e i membri del FETTCSA sino al 30 giugno 1998, data in cui la Commissione inviava al rappresentante del FETTCSA una nuova richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato dei membri del FETTCSA riguardanti l'esercizio 1997.

28.
    L'11 ottobre 1999, la Commissione inviava al rappresentante del FETTCSA una richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato dei membri del FETTCSA con riguardo all'esercizio 1998.

29.
    Il 16 maggio 2000 la Commissione emanava, sulla base dei regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86, la decisione 2000/627/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)] (GU L 268, pag. 1; in prosieguo: la «decisione» o la «decisione impugnata»).

Decisione impugnata

30.
    La decisione impugnata contesta ai membri del FETTCSA di aver concluso un accordo che prevedeva di non concedere sconti sulle tariffe pubblicate per le tasse e le soprattasse (in prosieguo indicate anche con il termine: «supplementi»), sia che tali tariffe fossero pubblicate nell'ambito del tariffario della FEFC sia che fossero pubblicate dal singolo vettore (v. ‘considerando’ 133 della decisione impugnata). Secondo la Commissione, il detto accordo veniva accluso al verbale della riunione dei membri del FETTCSA svoltosi il 9 giugno 1992 (‘considerando’ 33-39 della decisione impugnata).

31.
    Le tasse e le soprattasse oggetto dell'accordo sono descritte nell'allegato II della decisione (v., parimenti, i ‘considerando’ 28-30, 37, 42-53, e 126-130). Le principali tasse e soprattasse di cui trattasi sono le seguenti:

-    il coefficiente di adeguamento di bunkeraggio («Bunker Adjustment Factor»; in prosieguo: il «BAF»): è pacifico che il BAF comprenda gli adeguamenti di prezzo praticati dal vettore per rispecchiare lo scarto tra il prezzo corrente del combustibile ed il livello di base inserito nelle tariffe di nolo;

-    il coefficiente di adeguamento monetario («Currency Adjustment Factor»; in prosieguo: il «CAF»): è pacifico che il CAF rappresenti una ponderazione applicabile a tutte le singole monete che costituiscono il paniere CAF, comprendente le monete in cui le singole compagnie percepiscono i propri redditi e sopportano le proprie spese ed il cui oggetto consiste nel compensare le fluttuazioni dei tassi di cambio tra la moneta in cui il vettore fattura il trasporto allo spedizioniere e le monete in cui sostiene i propri costi;

    

-    le spese per movimentazione nel terminale («Terminal Handling Charges»; in prosieguo: le «THC»): l'allegato II della decisione definisce le THC come le spese pagate dagli spedizionieri per: a) le operazioni effettuate dal vettore per la ricezione ed il magazzinaggio di carichi containerizzati destinati all'esportazione o di carichi da containerizzare nel terminale affinché siano successivamente portati alla nave e su di essa caricati, b) le operazioni effettuate dal vettore per la ricezione o lo sbarco dalla nave dei carichi containerizzati da importare, il loro magazzinaggio nel terminale e la partenza dal terminale nonché c) la documentazione associata alle operazioni di cui alle precedenti lett. a) e b);

-    le spese relative alla ricezione di merci insufficienti a riempire un container («Less-than-Container-Load Service Charges»; in prosieguo: le «LCLSC»): è pacifico che le LCLSC rappresentino le spese pagate dagli spedizionieri in relazione ad: a) la ricezione di merci insufficienti a riempire un container, destinate all'esportazione, presso la stazione di carico dei containers da parte del vettore, nonché le successive operazioni di immagazzinaggio e movimentazione di tali merci conformemente alle istruzioni del vettore, b) la ricezione da parte del vettore di merci LCL destinate all'importazione nonché il loro immagazzinaggio e movimentazione prima della consegna al trasportatore terrestre e c) la documentazione relativa alle operazioni di cui alle lett. a) e b);

-    le spese di ritenzione: l'allegato II della decisione le definisce quali le spese relative a carichi e/o le attrezzature lasciate nel porto, nel terminale o nel deposito dei containers oltre il termine previsto per la loro ricezione;

-    le spese di controstallia: l'allegato II della decisione le descrive quali le spese versate dagli spedizionieri per aver detenuto i containers o i telai dei vettori oltre il termine massimo previsto a tale scopo.

32.
    Le altre tasse e soprattasse che sono elencate dall'accordo oggetto della decisione includono il premio per attrezzature speciali, la soprattassa per rischi di guerra, le spese per sollevamento carichi fuori norma, le destinazioni alternative, il cambiamento di destinazione, il cambiamento di categoria della spedizione e i colli di valore superiore al massimale normalmente previsto dalla polizza di carico del vettore (‘considerando’ 37 della decisione impugnata).

33.
    Per quanto attiene alle pertinenti norme in materia di concorrenza, la decisione rileva che le tasse e soprattasse di cui trattasi riguarderebbero servizi di trasporto marittimo rientranti nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86, servizi direttamente connessi o ausiliari al trasporto ferroviario, terrestri o per via navigabile interna, rientranti nella sfera d'applicazione del regolamento n. 1017/68, nonché servizi che, senza rientrare nella sfera d'applicazione di alcuno dei due menzionati regolamenti, rientrano peraltro in quella del regolamento n. 17 (v. ‘considerando’ 123 e 126-130 della decisione impugnata).

34.
    La Commissione fa quindi presente di aver applicato, nella specie, le procedure previste dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 (v. ‘considerando’ 124 della decisione impugnata). In tal senso, la Commissione dichiara che, anche qualora non avesse correttamente individuato il regolamento o i regolamenti pertinenti per ciascuna delle tasse e soprattasse, le parti avrebbero comunque beneficiato delle garanzie procedurali previste da tutti i regolamenti eventualmente applicati (v. ‘considerando’ 124 della decisione impugnata).

35.
    A parere della Commissione, il mercato da prendere in considerazione ai fini dell'esame dell'accordo concluso dai membri del FETTCSA con cui venne convenuto di non concedere sconti (in prosieguo indicato anche quale: «accordo di cui trattasi») sarebbe quello «dei servizi di trasporto marittimo di linea di carichi mediante containers tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente» (v. ‘considerando’ 55 della decisione impugnata).

36.
    In esito all'analisi del merito, la Commissione conclude che l'accordo di cui trattasi restringerebbe la concorrenza sui prezzi, in violazione dell'art. 81, n. 1, lett. a), CE nonché dell'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68, ancorché le parti dell'accordo non abbiano raggiunto un'intesa quanto al livello dei prezzi pubblicati (v. ‘considerando’ 131-144 della decisione impugnata).

37.
    La Commissione rileva parimenti che le attività svolte nell'ambito del FETTCSA andrebbero al di là di quelle compatibili con la nozione di «accordo tecnico», ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4056/86 nonché dell'art. 3 del regolamento n. 1017/68, e che l'accordo con cui le parti convengano di non concedere sconti non costituirebbe un accordo tecnico (v. ‘considerando’ 145-161 della decisione impugnata).

38.
    Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE, la Commissione conclude che l'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 non potrebbe trovare applicazione, in quanto né il FETTCSA stesso né l'accordo di non concedere sconti costituirebbero un accordo o un'intesa nell'ambito dei quali i membri del FETTCSA opererebbero a prezzi uniformi o comuni. Conseguentemente, i detti membri non costituirebbero una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86 (v. ‘considerando’ 162 della decisione impugnata).

39.
    Quanto alla possibilità di un'esenzione individuale, nonostante il fatto che nessun accordo convenuto nell'ambito del FETTCSA sia stato oggetto di una domanda di esenzione individuale, la Commissione esamina, in considerazione dell'obbligo ad essa incombente a norma dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 4056/86 e dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68, se sussistessero i requisiti per la concessione della domanda medesima. In esito a tale esame, la Commissione conclude tuttavia che l'accordo di non praticare sconti non soddisfarebbe i requisiti previsti dall'art. 81, n. 3, CE (‘considerando’ 163-174 della decisione impugnata) e che il FETTCSA non risponderebbe ai requisiti di cui all'art. 5 del regolamento n. 1017/68 (v. ‘considerando’ 175 della decisione impugnata).

40.
    La Commissione ha conseguentemente inflitto, in considerazione del fatto che, secondo la decisione impugnata, l'infrazione sarebbe stata commessa deliberatamente, un'ammenda ad ogni membro del FETTCSA, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 nonché dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 (v. ‘considerando’ 176-207 della decisione impugnata).

41.
    Il dispositivo della decisione così recita:

«Articolo 1

L'accordo sul divieto di applicare sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse, stipulato tra le imprese destinatarie della presente decisione, già membri del (...) (FETTCSA), costituisce una violazione delle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 2 del regolamento (...) n. 1017/68.

Articolo 2

Non sussistono le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68.

Articolo 3

Le imprese destinatarie della presente decisione sono tenute ad astenersi in futuro da accordi o pratiche concordate aventi finalità o effetti identici o analoghi all'infrazione di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Alle imprese destinatarie della presente decisione sono inflitte le ammende indicate qui di seguito:

CMA CGM SA                                    134 000 EUR

Hapag-Lloyd Container Linie GmbH                    368 000 EUR

Kawasaki Kisen Kaisha Limited                        620 000 EUR

A.P. Møller-Maersk Sealand                            836 000 EUR

Malaysia International Shipping Corporation

Berhad                                        134 000 EUR

Mitsui O.S.K. Lines Ltd                            620 000 EUR

Neptune Orient Lines Ltd                            368 000 EUR

Nippon Yusen Kaisha                                620 000 EUR

Orient Overseas Container Line Ltd                    134 000 EUR

P&O Nedlloyd Container Line Ltd                     1 240 000 EUR

Cho Yang Shipping Co., Ltd                            134 000 EUR

DSR-Senator Lines GmbH                            368 000 EUR

Evergreen Marine Corp. (Taïwan) Ltd                    368 000 EUR

Hanjin Shipping Co., Ltd                            620 000 EUR

Yangming Marine Transport Corp.                        368 000 EUR».

Procedimento e conclusioni delle parti

42.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 agosto 2000 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso d'annullamento.

43.
    A seguito di una richiesta delle ricorrenti presentata in data 28 marzo 2001, il Tribunale ha invitato le medesime, con lettera 4 aprile 2001, a depositare osservazioni scritte integrative in merito alla pertinenza della sentenza della Corte 15 febbraio 2001, causa C-99/98, Austria/Commissione (Racc. pag. I-1101). Le ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le proprie osservazioni in data 25 aprile 2001. Le osservazioni svolte dalla Commissione al riguardo sono contenute nella rispettiva controreplica.

44.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e ha invitato le parti, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre determinati documenti e a rispondere a taluni quesiti posti per iscritto. Le parti hanno assolto a tale invito.

45.
    Le osservazioni orali delle parti e le risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza del 2 maggio 2002.

46.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata in toto ovvero, in subordine, quantomeno nella parte in cui è stata emanata sulla base dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68;

-    annullare le ammende loro inflitte o, in subordine, ridurne l'importo;

-    condannare la Commissione alle spese.

47.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

48.
    Le ricorrenti deducono sei motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo motivo riguarda l'erroneo fondamento normativo della decisione impugnata nonché la violazione, a tal riguardo, del diritto di difesa. Il secondo motivo attiene all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68. Il terzo motivo riguarda la mancata ovvero l'erronea definizione dei mercati interessati. Il quarto motivo attiene alle ammende. Il quinto motivo riguarda la prescrizione. L'ultimo motivo verte sulla violazione dell'obbligo di motivazione con riguardo a determinati punti indicati in taluni altri motivi.

1. Sul motivo relativo all'erroneo fondamento normativo della decisione impugnata ed alla violazione, al riguardo, del diritto di difesa

49.
    Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata, essendo stata emanata sulla base dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, sarebbe stata basata su un fondamento normativo erroneo. Esse fanno parimenti valere che, a tal riguardo, sarebbe stato violato il loro diritto di difesa.

Sul fondamento normativo della decisione impugnata

a) Argomenti delle parti

50.
    Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata conterrebbe un'interpretazione erronea dei regolamenti sulla base dei quali essa è stata emanata. Le ricorrenti sostengono che le tasse e le soprattasse, oggetto della decisione impugnata ricadrebbero in toto nel regolamento n. 4056/86 e che erroneamente pertanto la Commissione si sarebbe fondata cumulativamente sui regolamenti nn. 4056/86, 1017/68 e 17.

51.
    Le ricorrenti fanno valere, anzitutto, che il FETTCSA costituirebbe un accordo vertente unicamente sulle tasse e soprattasse marittime. Il FETTCSA non autorizzerebbe i propri membri a discutere su tasse e soprattasse relative ad operazioni di trasporto terrestri.

52.
    Le ricorrenti deducono, peraltro, che la nozione di «trasporti marittimi» cui si riferisce l'art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4056/86 non escluderebbe minimamente l'applicazione del regolamento a talune operazioni terrestri. Esse osservano in tal senso che l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4056/86, laddove fa riferimento a: «a) la fissazione o l'applicazione uniforme di norme o di tipi per (...) gli impianti fissi»; «b) lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dell'attività di trasporto, (...) di impianti fissi»; «e) il raggruppamento di spedizioni isolate», riguarderebbe accordi relativi a talune operazioni terrestri. Le ricorrenti si richiamano inoltre all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 4056/86, a termini del quale le tariffe devono indicare tutte le condizioni relative al carico e allo scarico, precisando i servizi compresi nei canoni distinti da quelli compresi nel nolo.

53.
    Le ricorrenti ritengono, conseguentemente, che, salvo per quanto attiene al BAF, con riguardo al quale la Commissione avrebbe giustamente considerato applicabile il regolamento n. 4056/86, le valutazioni compiute dalla Commissione, in ordine alla normativa applicabile a tutte le altre singole tasse e soprattasse di cui trattasi sarebbero erronee per i motivi su esposti.

54.
    In primo luogo, quanto al CAF, le ricorrenti ritengono che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che esso, riguardando i prezzi, rispettivamente, del trasporto marittimo, dei servizi portuali e del trasporto terrestre, ricadrebbe nella sfera d'applicazione dei regolamenti nn. 4056/86, 17 e 1017/68. Le ricorrenti sottolineano che, durante il periodo di vigenza del FETTCSA esse avrebbero applicato il CAF unicamente alle proprie tasse marittime. Le ricorrenti richiamano inoltre l'attenzione sul fatto che, per definitionem, un CAF potrebbe essere applicato solamente a tasse fatturate nella moneta in cui sono fissate le tariffe marittime, vale a dire il dollaro statunitense («USD»). Orbene, considerato che il trasporto terrestre ed i servizi portuali verrebbero fatturati nella moneta locale, nessun CAF potrebbe essere loro applicato non essendovi, in tal caso, alcuna fluttuazione dei tassi di cambio suscettibile di compensazione.

55.
    In secondo luogo, per quanto attiene alle THC, le ricorrenti deducono che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che esse non rientrino nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86, bensì in quella del regolamento n. 17 ovvero del regolamento n. 1017/68.

56.
    In punto di fatto, le ricorrenti sottolineano innanzitutto che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, le THC non comprenderebbero la ricezione delle merci destinate ad essere collocate nei containers, il magazzinaggio dei containers e l'uscita dei containers dal terminale. Infatti, mentre la prima operazione ricadrebbe nelle LCLSC, la seconda, decorso un certo periodo, verrebbe gravata dalle spese di controstallia. Le ricorrenti fanno poi presente di aver applicato unicamente THC su operazioni effettuate nella zona portuale in relazione con il carico delle merci sulle navi o allo scarico dalle medesime. Inoltre, ai fini della fissazione del livello delle THC, non sarebbe stato preso in considerazione il costo del trasporto terrestre. Infine, il livello delle THC non varierebbe a seconda che il trasportatore marittimo fornisca o meno il trasporto terrestre.

57.
    In diritto, le ricorrenti sostengono che le THC, applicandosi ad attività «connesse» alla prestazione di servizi di trasporto marittimo e «indispensabili» alla prestazione medesima, ricadrebbero, come risulterebbe dalla sentenza del Tribunale 6 giugno 1995, causa T-14/93, Union internationale des chemins de fer/Commissione (Racc. pag. II-1503), esclusivamente nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86. La Commissione stessa avrebbe peraltro riconosciuto, nell'ambito di procedimenti paralleli (causa C-339/95, Compagnia di Navigazione Marittima, cancellata dal ruolo, e sentenza nella causa Compagnie générale maritime e a./Commissione, citata supra al punto 15) che lo scarico ed il carico delle navi costituirebbe un elemento essenziale del trasporto marittimo, parte integrante del medesimo. La decisione impugnata sarebbe quindi viziata da errori di diritto nella parte in cui: in primo luogo, non individuerebbe le attività «connesse e indispensabili» al trasporto terrestre oggetto delle THC; in secondo luogo, ritiene che le operazioni di manutenzione non ricadano nel regolamento n. 4056/86, non trattandosi di veri e propri «servizi di trasporto marittimo» (v. il ‘considerando’ 128), mentre la tassazione da parte della compagnia di navigazione di un'operazione di manutenzione rientrerebbe necessariamente, indipendentemente dalla natura del servizio di cui trattasi, nella prestazione del trasporto marittimo e, in terzo luogo, si richiama erroneamente alla decisione della Commissione 14 gennaio 1998, 98/190/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [82] del Trattato (Caso IV.34.801 FAG - Flughafen Frankfurt/Main AG) (GU L 72, pag. 30), nella parte in cui la questione dell'offerta di servizi su pista ai vettori aerei, rientranti a parere della Commissione nella sfera d'applicazione del regolamento n. 17, viene distinta dalla questione della copertura dei costi di tali servizi mediante tasse e canoni versati al vettore dal passeggero o dal proprietario del carico.

58.
    In terzo luogo, per quanto attiene alla LCLSC, le ricorrenti ritengono che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che esse possano ricadere nella sfera d'applicazione dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 e non del regolamento n. 4056/86. A parere delle ricorrenti, le valutazioni della Commissione sarebbero viziate dagli stessi errori di diritto insiti nell'analisi delle THC. In particolare, le ricorrenti insistono sul fatto che poco importerebbe che le operazioni oggetto delle LCLSC non costituirebbero servizi marittimi veri e propri, atteso che tali operazioni sarebbero connesse ed indispensabili alle prestazioni di servizi di trasporto marittimo. Orbene, le attività di raggruppamento costituirebbero un elemento essenziale del trasporto marittimo mediante containers. Tenendo presente che i costi di manutenzione e di carico/scarico delle merci nel porto sarebbero state sempre coperte, sin dall'inizio del sistema delle conferenze, da tasse fissate di comune accordo dalle compagnie ed incluse nelle tariffe delle conferenze, un accordo relativo ai costi di esecuzione di attività equivalenti ai fini di un trasporto containerizzato dovrebbe essere considerato parte integrante delle operazioni marittime ricomprese nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86. A parere delle ricorrenti, se una tassa relativa al raggruppamento in un container può ricadere, come riconosciuto dalla Commissione, nel regolamento n. 1017/68, trattandosi di una tassa applicata al trasporto terrestre, essa dovrebbe parimenti poter rientrare nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86, essendo applicata al trasporto marittimo. Le ricorrenti sottolineano, a tal riguardo, che l'art. 2, n. 1, lett. e), del regolamento n. 4056/86 ricomprenderebbe nella propria sfera d'applicazione gli accordi tra vettori riguardanti «il raggruppamento di spedizioni isolate».

59.
    In quarto luogo, quanto alle tasse di ritenzione e alle spese di controstallia cui la Commissione ha ritenuto eventualmente applicabili i regolamenti n. 17 e n. 1017/68 ma non il regolamento n. 4056/86, le ricorrenti rilevano, in primo luogo, che la decisione impugnata confonderebbe tra tali due tipi di tasse. Le ricorrenti precisano che le spese di controstallia rappresenterebbero una tassa imposta al destinatario del container per il mancato ritiro del container stesso nel porto o nel terminale entro i termini pattuiti, laddove le spese di ritenzione rappresenterebbero una tassa imposta allo spedizioniere e/o al destinatario del container per la detenzione nei propri locali dei containers loro destinati al di là dei termini convenuti per il carico o lo scarico. Tali tasse non corrisponderebbero quindi ad un servizio o ad un'operazione fornita dal trasportatore bensì sarebbero destinati a compensare i costi o le perdite subite dal trasportatore a seguito del ritardo con il quale il cliente prenda in consegna le merci o restituisca il container. Conseguentemente non sarebbe pertinente sostenere, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, che tali tasse non sarebbero inerenti a servizi di trasporto marittimo vero e proprio. Le ricorrenti concludono che, per definizione, tali tasse sarebbero direttamente collegate al trasporto marittimo ed alla consegna delle merci, ragion per cui ricadrebbero necessariamente nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86.

60.
    Secondo le ricorrenti, l'utilizzazione di un fondamento normativo erroneo giustificherebbe di per sé l'annullamento - in toto o in parte - della decisione impugnata, senza necessità di dover considerare le eventuali conseguenze pratiche derivanti dall'errore commesso dalla Commissione. Dalle sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-22/96, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-3231) e 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-8419), con cui la Corte ha annullato le direttive contestate in considerazione del loro erroneo fondamento normativo, deriverebbe che l'esistenza di «conseguenze pratiche» non costituirebbe minimamente un presupposto necessario ai fini dell'annullamento di un atto emanato sulla base di un erroneo fondamento normativo. A tal riguardo, la sentenza Union internationale des chemins de fer/Commissione, citata supra al punto 57, richiamata dalla Commissione, non sarebbe pertinente, considerato che, nella sentenza medesima il Tribunale, ancorché richiamandosi alle conseguenze procedurali negative risultanti dalla scelta di un fondamento normativo erroneo, non avrebbe affermato che tali conseguenze costituiscano un presupposto necessario per l'annullamento dell'atto viziato. Dalla sentenza pronunciata dalla Corte in esito all'impugnazione dell'11 marzo 1997, causa C-264/95 P, Commissione/UIC (Racc. pag. I-1287) non emergerebbe minimamente che la Corte abbia inteso che l'erroneo fondamento normativo assunto dalla Commissione non costituisse un vizio sufficiente che giustificasse l'annullamento dell'atto.

61.
    Le ricorrenti ritengono, in ogni caso, che la scelta erronea del fondamento giuridico della decisione impugnata avrebbe prodotto conseguenze pratiche negative nei loro confronti.

62.
    In primo luogo, esse rilevano che la decisione impugnata ha loro inflitto ammende sulla base dei regolamenti nn. 1017/68 e 17. Orbene, considerato che la decisione impugnata si fonderebbe erroneamente su tali regolamenti, le ammende dalla medesima inflitte sarebbero prive di qualsiasi fondamento normativo. Poco importerebbe al riguardo che la decisione impugnata sia parimenti fondata sul regolamento n. 4056/86. Le ricorrenti sostengono infatti che, se la Commissione ha erroneamente ritenuto che l'accordo di cui trattasi ricadesse nella sfera dei regolamenti n. 17 e/o n. 1017/68, ne consegue che ogni disposizione della decisione impugnata, adottata sulla base dei detti regolamenti, è priva di fondamento normativo. Conseguentemente, i menzionati regolamenti non costituirebbero il fondamento normativo delle disposizioni della decisione impugnata, ivi incluso l'accertamento delle infrazioni, l'ingiunzione di porvi termine e l'irrogazione delle ammende, per quanto attiene alle tasse e alle soprattasse in ordine alle quali la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che esse ricadessero nella sfera d'applicazione dei regolamenti n. 17 e/o n. 1017/68. A parere delle ricorrenti, le ammende loro inflitte dovrebbero essere annullate quantomeno in tale parte, restando irrilevante al riguardo che la Commissione abbia basato altre parti della decisione impugnata sul regolamento n. 4056/86.

63.
    Le ricorrenti osservano, in secondo luogo, che, se la decisione impugnata divenisse elemento dell'acquis comunitario, gli operatori del trasporto marittimo di linea non potrebbero più avvalersi dell'esenzione per categoria, previsto dal regolamento n. 4056/86, per i loro accordi in materia di tasse e soprattasse e si troverebbero quindi obbligati a notificarli ai fini di un'esenzione individuale ai sensi dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68.

64.
    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, considerato che i regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 tradurrebbero orientamenti differenti in materia di politica economica e legislativa, non sarebbe lecito presumere che la valutazione di un accordo alla luce dei regolamenti nn. 1017/68 o 17 includa una corretta valutazione di tutti gli elementi pertinenti ai fini di un analisi dell'accordo alla luce del regolamento n. 4056/86 e del suo contesto economico e pratico.

65.
    In considerazione di tutti i suesposti motivi, le ricorrenti sostengono che gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata dovrebbero essere annullati in toto o, quantomeno, parzialmente nella parte in cui sono fondati sui regolamenti n. 17 e n. 1017/68. In quest'ultima ipotesi le ricorrenti chiedono, inoltre, l'annullamento delle ammende loro inflitte dalla decisione impugnata, nella parte in cui la loro irrogazione è avvenuta in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68. Infatti, secondo le ricorrenti, l'annullamento del fondamento normativo sul quale oggi l'applicazione di un'ammenda dovrebbe implicare l'annullamento dell'ammenda medesima, poiché questa risulterebbe quindi sprovvista di fondamento normativo. Considerato che dalla decisione impugnata emergerebbe come le ammende siano state inflitte applicando congiuntamente - probabilmente in misura paritaria - i tre detti regolamenti, le ricorrenti ritengono che le ammende medesime debbano essere annullate a concorrenza di due terzi del loro importo.

66.
    La Senator Lines deduce inoltre, a titolo individuale, che l'errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la Commissione giustificherebbe, di per sé, l'annullamento della decisione impugnata. A suo parere, la Commissione avrebbe violato il principio di legittimità delle sanzioni dettato dall'art. 7 della convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») e sancito dalla giurisprudenza comunitaria (v., in particolare, sentenza della Corte 25 settembre 1984, causa 117/83, Könecke, Racc. pag. 3291).

67.
    La Commissione conclude chiedendo il rigetto degli argomenti delle parti relativi all'erroneità del fondamento normativo.

b) Giudizio del Tribunale

68.
    Si deve anzitutto rammentare che la decisione impugnata, a termini del suo preambolo, è stata emanata sulla base del regolamento n. 17, in particolare degli artt. 3, n. 1, e 15, n. 2, del medesimo, sulla base del regolamento n. 1017/68, in particolare dell'art. 11, n. 1, e dell'art. 22, n. 2, del medesimo, nonché sulla base del regolamento n. 4056/86, in particolare dell'art. 11, n. 1, e dell'art. 19, n. 2, del medesimo.

69.
    Si deve inoltre rilevare che, nel ‘considerando’ 123 della decisione impugnata, la Commissione afferma che «le tasse e soprattasse cui fa riferimento il FETTCSA riguardano: servizi di trasporto marittimo, che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (...) n. 4056/86, servizi direttamente connessi o ausiliari al trasporto ferroviario, terrestre o per via navigabile interna, che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (...) n. 1017/68, e servizi che, senza rientrare nel campo d'applicazione di nessuno dei due regolamenti già menzionati, rientrano però in quello del regolamento n. 17».

70.
    Si deve infine constatare che, ai ‘considerando’ 125-130 della decisione impugnata, la Commissione esamina in qual misura i singoli regolamenti pertinenti si applicano alle principali tasse e soprattasse di cui trattasi. La Commissione formula al riguardo le seguenti conclusioni:

-    «Poiché il BAF riguarda il trasporto marittimo, un accordo restrittivo del BAF rientra nel campo d'applicazione del regolamento (...) n. 4056/86» (‘considerando’ 126);

-    «Nella misura in cui viene applicato un CAF al prezzo di un trasporto marittimo, di un servizio portuale o di un trasporto terrestre, un accordo restrittivo sul CAF rientra nel campo d'applicazione rispettivamente dei regolamenti (...) n. 4056/86, n. 17 e (...) n. 1017/68» (‘considerando’ 127).

-    «Un accordo restrittivo sulle THC rientra almeno in parte nel campo d'applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento (...) n. 4056/86. Nella misura in cui un accordo sulle THC ha per oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni del trasporto terrestre, si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17» (‘considerando’ 128).

-    «un accordo restrittivo sugli LCLSC rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento (...) n. 4056/86. Nella misura in cui un accordo sugli LCLSC ha per oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni del trasporto terrestre, si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17» (‘considerando’ 129).

-    «Un accordo restrittivo [sulle] spese [di ritenzione e di controstallia] rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento (CEE) n. 4056/86. Nella misura in cui un accordo sugli LCLSC ha per oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni del trasporto terrestre, si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17» (‘considerando’ 130).

71.
    Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere esclusivamente fondata sul regolamento n. 4056/86 e non cumulativamente sul regolamento medesimo e sui regolamenti n. 17 e n. 1017/68, atteso che ognuna delle menzionate tasse e soprattasse rientrerebbe nella sola sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86. Le ricorrenti ritengono che l'erroneo riferimento ai regolamenti n. 17 e n. 1017/68 quale fondamento normativo della decisione impugnata dovrebbe comportare l'annullamento della decisione medesima.

72.
    Si deve osservare che, al fine di individuare il regolamento applicabile alle tasse e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi di cui alla decisione impugnata, occorre individuare il regolamento applicabile ai servizi che costituiscono l'oggetto delle tasse e soprattasse medesime. Le tasse e le soprattasse ricadono, infatti, nella sfera d'applicazione dei regolamenti suscettibili di applicazione ai servizi ai quali le dette tasse e soprattasse si riferiscono. Correttamente, pertanto, nel ‘considerando’ 123 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che le tasse e soprattasse riguardanti i servizi di trasporto marittimo rientrerebbero nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86, quelle riguardanti i servizi di trasporto terrestre per ferrovia, su strada o per via navigabile interna ovvero i servizi ausiliari rientrerebbero nel regolamento n. 1017/68 e quelli riguardanti i servizi non rientranti nel campo d'applicazione di alcuno dei due menzionati regolamenti, ricadrebbero nella sfera del regolamento n. 17.

73.
    Al fine di individuare il regolamento applicabile ai servizi oggetto delle tasse e soprattasse di cui trattasi, occorre esaminare i servizi medesimi alla luce delle disposizioni che delimitano la sfera d'applicazione dei regolamenti interessati (sentenza Compagnie générale maritime e a./Commissione, citata supra al punto 15, punto 260).

74.
    Nella specie, considerato che le ricorrenti sostengono che le tasse e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi rientrerebbero tutte integralmente nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86 e non dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, occorre stabilire in qual misura la decisione impugnata esclude l'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle tasse e soprattasse di cui trattasi ed esaminare successivamente se, escludendo l'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle medesime, la Commissione sia incorsa in un errore di diritto.

75.
    Per quanto attiene all'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle tasse e soprattasse di cui trattasi, si deve anzitutto osservare che è pacifico inter partes che il BEF rientri nella sfera d'applicazione del detto regolamento.

76.
    Si deve rilevare poi, per quanto attiene al CAF, se è pur vero che la decisione impugnata preveda, a termini del ‘considerando’ 127, l'eventuale applicazione dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 quando il CAF si applichi ai prezzi, rispettivamente, dei servizi portuali e dei servizi di trasporto terrestre, la Commissione conclude peraltro, nel ‘considerando’ medesimo, che il CAF ricade nell'ambito del regolamento n. 4056/86 quando si applichi ai prezzi del trasporto marittimo. Ne consegue che la Commissione, per quanto abbia presupposto un'applicazione ripartita dei regolamenti di cui trattasi, ha formalmente previsto l'applicazione del regolamento n. 4056/86 al CAF. Conseguentemente, senza che occorra entrare nel merito delle censure delle ricorrenti relative all'erronea applicazione dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 al CAF, si deve rilevare che l'errore nel quale la Commissione è eventualmente incorsa al riguardo non può essere tale da viziare la decisione impugnata.

77.
    Infine, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, per quanto attiene alle THC, dall'affermazione contenuta nel ‘considerando’ 128 della decisione impugnata - a termini della quale ogni accordo restrittivo sulle dette tasse rientrerebbe «almeno in parte nel campo di applicazione del regolamento n. 17 e non del regolamento (...) n. 4056/86» - non può dedursi che la detta decisione dichiari il regolamento n. 4056/86 parzialmente applicabile ai detti supplementi. Infatti, a fronte del chiaro tenore di tale passo della decisione impugnata, risulta che il termine «in parte» si riferisce non all'applicazione del regolamento n. 4056/86, bensì a quella del regolamento n. 17. Tale interpretazione trova conferma nella frase successiva del ‘considerando’ medesimo, a termini della quale un accordo sulle THC avente ad oggetto o per effetto di fissare i noli e le condizioni del trasporto terrestre «si applica il regolamento (...) n. 1017/68 e non il regolamento n. 17».

78.
    Conseguentemente, dai ‘considerando’ 126-130 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha escluso l'applicazione del regolamento n. 4056/86 unicamente per quanto attiene alle THC, alle LCLSC, alle spese di ritenzione e a quelle di controstallia.

79.
    Occorre quindi verificare se, escludendo l'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle dette tasse e soprattasse, la Commissione sia incorsa in un errore di diritto.

80.
    A tal riguardo si deve ricordare che la scelta del fondamento normativo di un atto non può dipendere solo dal convincimento di un'istituzione circa lo scopo perseguito, bensì deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale (v. sentenza della Corte 26 marzo 1987, causa 45/86, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 1493, punto 11, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1999, causa C-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commissione, Racc. pag. II-2155, punto 109). Peraltro, secondo costante giurisprudenza, la Commissione è tenuta, ai sensi dell'art. 253 CE, a motivare le proprie decisioni individuali al fine di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità e al fine di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

81.
    Nella specie, si deve anzitutto rilevare che, dal ‘considerando’ 125 della decisione impugnata emerge come la Commissione non abbia individuato il regolamento applicabile per tutte le tasse e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi, bensì unicamente per quelle principali. Infatti, come già precedentemente rilevato, la decisione impugnata esamina l'applicazione dei regolamenti pertinenti unicamente per quanto attiene a sei tasse e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi vale a dire il BAF, il CAF, le THC, le LCLSC, le spese di ritenzione e quelle di controstallia. Orbene, a termini della decisione impugnata, l'accordo di cui trattasi, costitutivo di una violazione dell'art. 81, n. 1, CE, non si limita a vietare la concessione di sconti specificamente sulle sei tasse e soprattasse menzionate, bensì su tutte le tasse e soprattasse applicate dalle ricorrenti sui traffici tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente. A tal riguardo, dai ‘considerando’ 28 e 29 della decisione impugnata, in cui si fa rinvio all'allegato II della medesima, emerge che l'accordo de quo riguardava parimenti altre tasse e soprattasse, quali il sovrapprezzo per attrezzature speciali, i supplementi per operazioni in zone di guerra, nonché supplementi per le destinazioni alternative, i cambiamenti di destinazione, i cambiamenti di categoria della spedizione e i supplementi per i colli di valore superiore al massimale normalmente previsto dalla polizza di carico del vettore.

82.
    Si deve necessariamente rilevare che la decisione impugnata, se è pur vero che descrive, all'allegato II, l'oggetto delle singole tasse e soprattasse menzionate, essa non menziona, per contro, i regolamenti applicabili a talune di esse. Orbene, dai ‘considerando’ 126-130 della decisione impugnata emerge che, per quanto attiene alle sei tasse e soprattasse ivi indicate, diversi distinti regolamenti sono suscettibili di applicazione, all'occorrenza cumulativamente.

83.
    Inoltre, per quanto attiene alle THC, alle LCLSC, alle spese di ritenzione ed a quelle di controstallia, si deve rilevare che la decisione impugnata si limita ad indicare l'inapplicabilità del regolamento n. 4056/86 in base al rilievo che i servizi oggetto di tali supplementi non costituirebbero servizi di trasporto marittimo veri e propri. A tal riguardo, la decisione impugnata dichiara, tutt'al più, per quanto attiene alle prime due soprattasse, che esse riguarderebbero servizi di movimentazione prestati all'interno del porto o del terminale e, per quanto attiene agli altri due supplementi, che essi riguarderebbero operazioni equivalenti, rispettivamente, a servizi di magazzinaggio e di noleggio di attrezzature.

84.
    Si deve tuttavia necessariamente rilevare che tali affermazioni di carattere generale non espongono i motivi precisi per i quali, in considerazione del tenore dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4056/86, le tasse e soprattasse di cui trattasi non ricadrebbero nella sfera d'applicazione del regolamento medesimo, come definito da tali disposizioni. Orbene, nel ‘considerando’ 142 della decisione impugnata, la Commissione stessa dichiara che i servizi portuali, i servizi di trasporto terrestre e quelli di carico e scarico costituiscono servizi complementari al trasporto marittimo. Ciò premesso, spettava piuttosto alla Commissione spiegare, nella decisione impugnata, i motivi per i quali tali servizi complementari alla prestazione di trasporto marittimo - servizi fatturati peraltro da vettori marittimi nell'ambito delle tariffe marittime - non costituirebbero servizi di trasporto marittimo ricompresi nel regolamento n. 4056/86.

85.
    Considerato che nella decisione impugnata non figurano indicazioni quanto al fondamento normativo assunto con riguardo a talune tasse e soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi e quanto ai motivi per i quali non è stato ritenuto applicabile il regolamento n. 4056/86 alle THC, alle LCLSC, alle spese di ritenzione ed a quelle di controstallia, il Tribunale non può quindi escludere che la Commissione abbia operato, nella decisione impugnata, un'applicazione erronea dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 alle tasse e soprattasse oggetto dell'accordo de quo. Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi su tale questione in questa fase dell'analisi, occorre anzitutto stabilire se l'errore nella scelta del fondamento normativo, eventualmente commesso dalla Commissione, abbia prodotto conseguenze negative per le ricorrenti. Infatti, alla luce delle circostanze della specie, atteso che la decisione impugnata è basata su tre fondamenti normativi dei quali uno non è contestato dalle ricorrenti, solamente in presenza di tali conseguenze negative per le ricorrenti l'errore commesso dalla Commissione sarebbe tale da giustificare l'annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, la sentenza Union internationale des chemins de fer/Commissione, citata supra al punto 57, punto 58).

86.
    Orbene, si deve ricordare che dal ‘considerando’ 124 della decisione impugnata emerge che, nella specie, la Commissione ha applicato cumulativamente le procedure previste dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. E' infatti pacifico che, prima di emanare la decisione impugnata, la Commissione abbia rispettato tutte le formalità procedurali di cui ai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. In tal senso, la Commissione ha segnatamente, da un lato, consultato i tre comitati consultivi in materia di intese e posizioni dominanti istituiti dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 e, dall'altro, ha atteso, una volta che i detti tre comitati avevano espresso il loro parere, il decorso di un termine non inferiore a venti giorni, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del regolamento n. 1017/68. Conseguentemente, la Commissione ha correttamente rilevato, al punto 124 della decisione impugnata, che anche nell'ipotesi in cui non avesse correttamente individuato il regolamento o i regolamenti pertinenti per ciascuna delle tasse e soprattasse, le parti avrebbero comunque beneficiato delle garanzie procedurali previste da tutti i regolamenti eventualmente pertinenti. Sotto tale profilo, l'erroneo riferimento ai regolamenti n. 17 e n. 1017/68 quale fondamento normativo della decisione impugnata non appare idoneo ad arrecare pregiudizio alle ricorrenti.

87.
    Le ricorrenti sostengono, tuttavia, che l'errore relativo al fondamento normativo nel quale la Commissione sarebbe incorsa, avrebbe prodotto nei loro confronti conseguenze negative di tre ordini, idonee a giustificare l'annullamento della decisione impugnata.

88.
    In primo luogo, esse rilevano che la decisione impugnata avrebbe loro inflitto ammende sulla base dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68. Atteso che la Commissione non disporrebbe del potere di infliggere ammende se non in base ai regolamenti di applicazione dell'art. 81 CE e non direttamente sulla base di quest'ultima disposizione, nel caso in cui la Commissione abbia erroneamente fondato l'infrazione rilevata su tali regolamenti, le ammende da essa inflitte risulterebbero sprovviste di qualsiasi fondamento normativo, quantomeno parzialmente a concorrenza di due terzi.

89.
    La tesi delle ricorrenti si fonda sulla premessa secondo cui la decisione impugnata dovrebbe essere considerata un fascio di decisioni individuali distinte ognuna delle quali riguardante una delle tasse o soprattasse de quibus. Ciò premesso, ogni singola decisione erroneamente fondata sul regolamento n. 17 o sul regolamento n. 1017/68 risulterebbe sprovvista di fondamento normativo nella parte in cui infligge ammende e dovrebbe essere, conseguentemente, annullata.

90.
    Si deve tuttavia necessariamente rilevare che tale tesi non trova alcun sostegno nella decisione impugnata.

91.
    In primo luogo si deve osservare che tale decisione rileva, segnatamente nel ‘considerando’ 133 che le ricorrenti avrebbero violato l'art. 81 CE non a causa dell'esistenza di vari accordi distinti ognuno dei quali diretto a vietare sconti su una determinata tassa o soprattassa, bensì a causa dell'esistenza di un accordo unico diretto a vietare la concessione di sconti su tutte le tasse e soprattasse fatturate dalle compagnie di navigazione aderenti al FETTCSA. A termini dei ‘considerando’ 35 e 36 della decisione impugnata, tale accordo sarebbe registrato in un unico documento, vale a dire nel verbale di una riunione del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992.

92.
    In secondo luogo, si deve sottolineare che le ammende con cui è stata sanzionata l'infrazione rilevata nella decisione impugnata sono state applicate in considerazione dell'oggetto dell'accordo de quo diretto a restringere la concorrenza, indipendentemente dagli effetti prodotti sul livello dei prezzi dei servizi oggetto delle tasse e soprattasse di cui trattasi. In particolare, dai ‘considerando’ 176 e 179 della decisione impugnata risulta che le ammende sono state inflitte sulla base dei tre regolamenti applicati cumulativamente. Orbene, le ricorrenti hanno ammesso all'udienza di non essere in grado di individuare il minimo indizio o elemento nella decisione impugnata atto a rilevare l'esistenza di una ripartizione dell'importo dell'ammenda in ragione degli effetti prodotti dall'accordo di cui trattasi sui singoli servizi oggetto dei regolamenti pertinenti.

93.
    In terzo luogo, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata emanata in esito ad un procedimento amministrativo unico nel rispetto delle garanzie previste da ognuno dei tre regolamenti pertinenti. In particolare, non è contestato che ognuno dei tre comitati consultivi istituiti dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 sia stato sentito in ordine a tutte le tasse e soprattasse di cui alla decisione impugnata.

94.
    Considerato che le ricorrenti stesse riconoscono che il regolamento n. 4056/86 costituisce un fondamento normativo pertinente della decisione impugnata, si deve necessariamente ritenere che, per quanto talune tasse e soprattasse oggetto della decisione impugnata non ricadessero nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 costituisce un fondamento sufficiente per legittimare la Commissione ad infliggere tutte le ammende con le quali è stata sanzionata la conclusione dell'accordo di cui trattasi.

95.
    In secondo luogo, le ricorrenti osservano che, se la decisione impugnata divenisse elemento dell'acquis comunitario, gli operatori del trasporto marittimo di linea non potrebbero più avvalersi dell'esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 4056/86 per gli accordi sulle tasse e soprattasse e si troverebbero quindi obbligati a notificarli ai fini di un'esenzione individuale ai sensi dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68.

96.
    A tal riguardo occorre tuttavia ricordare che è pacifico inter partes che il FETTCSA non costituisce una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86 e che le compagnie di nagivazione firmatarie dell'accordo de quo non possono quindi avvalersi dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del detto regolamento a favore di taluni accordi di fissazione di prezzi. Conseguentemente, contrariamente alla tesi dei ricorrenti, la decisione impugnata non può divenire, per sua natura, elemento dell'acquis comunitario che, come tale, possa divenire vincolante per le conferenze marittime. Infatti, a prescindere dal tenore dei rilievi effettuati dalla Commissione nei ‘considerando’ 123-130 della decisione impugnata con riguardo all'applicazione del regolamento n. 4056/86 alle tasse e soprattasse oggetto dell'accordo de quo, è sufficiente osservare, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza di tali rilievi, che le ricorrenti restano libere di non notificare alla Commissione gli accordi o che esse concludono in seno a conferenze marittime ai fini della fissazione dell'importo delle tasse e delle soprattasse, qualora esse ritengano che gli accordi stessi ricadano nell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86. In ogni caso, esse conservano peraltro il diritto di contestare dinanzi al Tribunale ogni eventuale apprezzamento futuro che la Commissione dovesse effettuare al riguardo.

97.
    Infine, in terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, considerato che i regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 tradurrebbero orientamenti diversi in materia di politica economica e di politica legislativa, non potrebbe presumersi che la valutazione di un accordo alla luce dei regolamenti n. 17 o n. 1017/68 includa un corretto apprezzamento di tutti gli elementi pertinenti ai fini di un esame dell'accordo alla luce del regolamento n. 4056/86 e del suo contesto economico e pratico.

98.
    A tal riguardo si deve riconoscere che il regolamento n. 4056/86 è stato emanato, come si legge nel suo quinto ‘considerando’, al fine di tener conto dell'esigenza, da un lato, di prevedere le regole di applicazione che consentano alla Commissione di accertarsi che la concorrenza non venga indebitamente falsata nel mercato comune e, dall'altro, di evitare una regolamentazione eccessiva del settore. In tal senso, il Tribunale ha già avuto modo di sottolineare che l'art. 3 del regolamento n. 4056/86 prevede un'esenzione per categoria del tutto eccezionale a favore degli accordi orizzontali diretti alla fissazione dei prezzi del trasporto marittimo conclusi dai membri delle conferenze marittime, in considerazione del ruolo stabilizzatore svolto dalle conferenze medesime (v. sentenza Compagnie générale maritime e a./Commissione, citata supra al punto 15, punto 254). Ciò premesso non può essere pertanto escluso, in linea di principio, come correttamente sostenuto dalle ricorrenti, che la valutazione di un accordo o di una pratica alla luce del regolamento n. 4056/86 possa risultare differente, quanto meno sotto alcuni profili, rispetto ad un esame condotto alla luce dei regolamenti n. 17 o n. 1017/68.

99.
    Nella specie si deve tuttavia necessariamente rilevare che, se le ricorrenti, da un lato, menzionano la possibilità che l'accordo da esse concluso avrebbe potuto essere valutato in senso differente ove fosse stato esaminato esclusivamente sulla base del regolamento n. 4056/86, dall'altro non precisano minimamente sotto quale profilo tale valutazione avrebbe potuto risultare diversa e non deducono alcun elemento a sostegno delle loro affermazioni.

100.
    Si deve peraltro ricordare che, nel caso in esame, l'infrazione accertata nell'ambito della decisione impugnata consiste in un accordo che vieta la concessione di sconti sulle tasse e sulle soprattasse concluso tra i membri di una conferenza marittima, la FEFC, e compagnie indipendenti. Per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, nell'ambito dell'esame del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, un accordo di tal genere deve essere considerato quale accordo orizzontale di fissazione collettiva dei prezzi. Orbene, si deve rammentare che le intese orizzontali che prevedono la fissazione dei prezzi, oltre ad essere espressamente vietate dall'art. 81, n. 1, lett. a), CE e dall'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68, costituiscono violazioni manifeste delle norme comunitarie in materia di concorrenza (v. sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/Commissione, Racc. pag. II-1155, punto 265, e 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II-1063, punto 109). Tale principio si applica parimenti nell'ambito del regolamento n. 4056/86, poiché l'accordo di fissazione dei prezzi di cui trattasi, essendo stato concluso tra i membri di una conferenza marittima e compagnie indipendenti, pregiudica la concorrenza effettiva esercitata dalle compagnie di navigazione operanti al di fuori delle conferenze, mentre, a termini dell'ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86, l'esistenza di una concorrenza effettiva da parte dei servizi regolari non conferenziati costituisce una delle principali giustificazioni dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento medesimo. Così, a termini dell'art. 7, n. 2, lett. b), i), del regolamento n. 4056/86, qualsiasi atto di una conferenza che determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale all'esterno della conferenza costituisce elemento idoneo a giustificare la revoca dell'esenzione per categoria da parte della Commissione.

101.
    Si deve pertanto ritenere che le ricorrenti non hanno dimostrato sotto quale profilo il riferimento ai regolamenti n. 17 e n. 1017/68 piuttosto che al regolamento n. 4056/86 a titolo di fondamento normativo della decisione impugnata con riguardo a talune tasse e soprattasse di cui trattasi sarebbe stato tale da determinare una diversa valutazione dell'accordo de quo.

102.
    Pertanto, nessuna delle conseguenze negative dedotte dalle ricorrenti può ritenersi comprovata.

103.
    Conseguentemente, senza necessità di esaminare se la Commissione sia incorsa in un errore di diritto laddove ha basato la decisione impugnata sui regolamenti nn. 17 e 1017/68, il motivo delle ricorrenti relativo all'erroneo fondamento normativo deve essere respinto, considerato che il preteso errore non ha privato le ricorrenti delle garanzie procedurali previste dalle norme procedurali pertinenti e non ha prodotto alcuna conseguenza negativa sulla loro situazione giuridica.

Sulla violazione del diritto di difesa

a) Argomenti delle parti

104.
    Le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver mai proceduto, in alcuna fase del procedimento amministrativo, ad un esame approfondito della normativa applicabile alle singole tasse e soprattasse oggetto della decisione impugnata.

105.
    Le ricorrenti sostengono che, in una prima fase, la Commissione avrebbe ritenuto che il FETTCSA ricadesse integralmente nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4056/86. In tal senso, con lettera 28 settembre 1992, la Commissione avrebbe comunicato alle parti che, salvo notifica del FETTCSA ai fini della richiesta di un'esenzione individuale ai sensi del regolamento n. 4056/86, le ricorrenti sarebbero incorse nel rischio di vedersi infliggere ammende. La Commissione avrebbe successivamente modificato la propria posizione nella comunicazione degli addebiti 19 aprile 1994, in cui affermava che le tasse e le soprattasse oggetto del FETTCSA sarebbero state ricomprese, al tempo stesso, nei regolamenti nn. 4056/86, 1017/68 e 17, senza indicare la disciplina applicabile alle singole tasse e soprattasse in ordine alle quali veniva contestata la mancata concessione di sconti. Solamente nella decisione impugnata, precisamente nei ‘considerando’ 123-130 la Commissione avrebbe proceduto, per la prima volta, ad un'analisi specifica della disciplina applicabile alle singole tasse e soprattasse di cui trattasi.

106.
    Le ricorrenti sostengono, conseguentemente, la violazione del diritto di difesa non essendo stata data loro la possibilità di commentare o contestare i motivi in base ai quali la Commissione ha scelto di fondare la propria decisione sui regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. Secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti dovrebbe indicare non solo i principali elementi di fatto, bensì parimenti i principali punti di diritto sui quali tale decisione è basata e che sono necessari per rendere comprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione (v. sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/Commissione, Racc. pag. 131 e 15 luglio 1970, causa 41/69, ACG Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661).

107.
    La Senator Lines sottolinea, a titolo individuale, che, secondo la giurisprudenza della Commissione europea per i diritti dell'uomo relativa al fondamento dell'art. 6, n. 3, della CEDU, l'imputato avrebbe il diritto di essere informato non solo del motivo di imputazione, vale a dire dei fatti materiali contestatigli e sui quali si fondi l'accusa, bensì anche in ordine alla natura dei medesimi, vale a dire, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti materiali. Orbene, nella specie, la Commissione non avrebbe esposto tutti gli argomenti giuridici sui quali essa intendeva fondare la propria decisione.

108.
    La Commissione chiede il rigetto della censura relativa alla violazione del diritto di difesa.

b) Giudizio del Tribunale

109.
    Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e associazione di imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v., segnatamente, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo Och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II-1989, punto 63, e causa T-348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II-1875, punto 83). E' peraltro giurisprudenza costante che tale esigenza è rispettata quando la decisione non ponga a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (v. sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, citata supra al punto 106, punti 26 e 94).

110.
    Nella specie, si deve anzitutto osservare che, se da un lato la Commissione ha ritirato, nella decisione impugnata tre dei quattro addebiti precedentemente formulati, è pacifico, dall'altro, che essa non ne abbia aggiunto nessuno e che non si sia fondata su prove diverse da quelle indicate nella comunicazione degli addebiti, vale a dire il rendiconto 9 giugno 1992. Le ricorrenti non contestano peraltro di essere state in grado, per effetto della detta comunicazione, di avere conoscenza dell'infrazione contestata nella decisione impugnata, vale a dire la conclusione di un accordo diretto ad escludere la concessione di sconti sulle tariffe pubblicate relativi alle tasse e alle soprattasse. Tale infrazione è menzionata, in particolare, ai punti 20-24, 47, 78-81, 119, 124 e 128 della comunicazione degli addebiti. Ciò premesso, non può essere pertanto contestato che la comunicazione degli addebiti abbia consentito alle ricorrenti di avere conoscenza effettiva dei comportamenti loro contestati dalla Commissione.

111.
    Inoltre, per quanto attiene più in particolare alla scelta del fondamento normativo, si deve sottolineare che la comunicazione degli addebiti menziona espressamente, al punto 5, che, a parere della Commissione, il FETTCSA ricadrebbe nella sfera d'applicazione dei regolamenti nn. 4056/86, 1017/68 e 17. Inoltre, al punto 97 della comunicazione degli addebiti, la Commissione fa presente che le tasse e le soprattasse de quibus riguarderebbero servizi di trasporto marittimo ricompresi nel regolamento n. 4056/86, servizi di trasporto terrestre ricompresi nel regolamento n. 1017/68 nonché servizi portuali ricompresi nel regolamento n. 17. Tale punto viene ripreso in termini equivalenti al ‘considerando’ 123 della decisione impugnata. Infine, ai punti 144-149, la comunicazione degli addebiti prevede l'applicazione alle tasse e soprattasse di cui trattasi degli artt. 2, 3 e 5 del regolamento n. 1017/68 nonché del regolamento n. 17. Tali punti vengono ripresi in termini equivalenti ai ‘considerando’ 144, 161 e 163-175 della decisione impugnata. Si deve pertanto ritenere che la comunicazione degli addebiti abbia indicato chiaramente il fondamento normativo sulla base del quale la Commissione intendeva emanare la decisione impugnata.

112.
    Le ricorrenti fanno tuttavia valere che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione non avrebbe proceduto ad un esame approfondito della normativa applicabile alle singole tasse e soprattasse oggetto della decisione impugnata. Esse contestano pertanto alla Commissione la novità rispetto alla comunicazione degli addebiti, dei ‘considerando’ 125-130 della decisione impugnata, in cui viene indicato in qual misura i regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 si applicano alle tasse e soprattasse di cui trattasi.

113.
    Si deve tuttavia sottolineare che i ‘considerando’ 125-130 della decisione impugnata sono stati inseriti nella detta decisione proprio a seguito delle osservazioni delle ricorrenti, formulate nella risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui, poiché nella comunicazione degli addebiti non sarebbero stati individuati i servizi ricompresi nei singoli regolamenti, le ricorrenti non sarebbero state in grado di contestare l'iter logico seguito dalla Commissione al riguardo. Orbene, la presa in considerazione di un argomento avanzato da un'impresa nel corso del procedimento amministrativo, senza che detta impresa sia stata posta in grado di pronunciarsi in proposito prima dell'adozione della decisione definitiva, non può in quanto tale costituire una violazione dei suoi diritti di difesa (v. sentenza del Tribunale 7 ottobre 1999, causa T-228/97, Irish Sugar/Commissione, Racc. pag. II-2969, punto 34, confermata dall'ordinanza della Corte 10 luglio 2001, causa C-497/99 P, Irish Sugar/Commissione, Racc. pag. I-5333, punto 24).

114.
    Si deve peraltro necessariamente rilevare che le ricorrenti non spiegano sotto quale profilo il ragionamento in base al quale la Commissione ha applicato i regolamenti pertinenti alle singole principali tasse e soprattasse di cui trattasi sarebbe atto a recare loro pregiudizio. Orbene, in primo luogo, è stato già precedentemente osservato che, trattandosi di un'infrazione manifesta alle norme comunitarie in materia di concorrenza, il fondamento normativo scelto dalla Commissione sul quale fondare l'emanazione della sua decisione non può produrre alcun effetto sulla valutazione dell'accordo alla luce dell'art. 81 CE. In secondo luogo, le ricorrenti stesse ritengono che il regolamento n. 4056/86 costituisca il fondamento normativo corretto della decisione impugnata. Orbene, è stato già affermato che tale regolamento è sufficiente a fondare gli addebiti della Commissione. Ciò premesso, il ragionamento in esito al quale la Commissione ha applicato i regolamenti n. 17 e n. 1017/68 non può quindi arrecare pregiudizio alle ricorrenti. Al contrario, è stato già precedentemente rilevato che il riferimento ai regolamenti n. 17 e n. 1017/68 ha indotto la Commissione a concedere alle ricorrenti garanzie procedurali supplementari, essendo stati sentiti i tre comitati consultivi istituiti dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86 ed avendo la Commissione atteso, successivamente a tali consultazioni, il decorso di un termine non inferiore a 20 giorni prima di emanare la decisione impugnata. Infine, in terzo luogo, considerato che le ricorrenti sono state informate in merito ai fondamenti normativi sui quali la Commissione intendeva basare la propria decisione nulla impediva loro di contestare, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la scelta dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68 quali fondamenti normativi dell'azione della Commissione. Le considerazioni svolte nella decisione impugnata in merito al fondamento normativo appaiono quindi estranee a qualsiasi nuovo addebito, non facendo riferimento a comportamenti diversi da quelli in ordine ai quali le imprese avevano già formulato le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, LVM e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 103).

115.
    Conseguentemente, la censura delle ricorrenti relativa alla violazione del diritto di difesa non è fondata.

Conclusione in ordine al motivo

116.
    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il motivo relativo all'erroneo fondamento normativo della decisione impugnata ed alla violazione del diritto di difesa a tal riguardo deve essere integralmente respinto.

2. Sui motivi relativi all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2, del regolamento n. 1017/68 ed al difetto di motivazione al riguardo

Argomenti delle parti

117.
    Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE nonché l'art. 2 del regolamento n. 1017/68 laddove ha affermato all'art. 1 della decisione impugnata, che i membri del FETTCSA avrebbero violato tali disposizioni per effetto della conclusione di un «accordo sul divieto di applicare sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse».

118.
    Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha dedotto dal verbale della riunione del 9 giugno 1992 che i membri del FETTCSA avrebbero concluso un accordo diretto a non concedere sconti sulle tasse e soprattasse contenute nelle loro tariffe. Le ricorrenti riconoscono che la formulazione del verbale si presta a tale interpretazione. Esse sostengono tuttavia che l'oggetto dell'accordo indicato nel detto verbale sarebbe consistito unicamente nell'impegno di ogni singola compagnia di navigazione contraente dell'accordo a rinunciare al sistema delle tariffe forfettarie nette, al fine di indicare separatamente, nelle loro offerte di prezzo ai vettori e nelle fatture, le distinte tasse e soprattasse applicabili. L'obiettivo perseguito dai membri del FETTCSA per mezzo del detto accordo sarebbe quindi consistito non nel divieto di concedere sconti sulle tasse e soprattasse, bensì di consentire agli spedizionieri il raffronto dei rispettivi elementi delle singole tariffe complessive, in particolare per quanto attiene all'importo delle tasse e soprattasse richieste da ogni singola compagnia di navigazione.

119.
    Secondo le ricorrenti, tale interpretazione sarebbe sorretta da vari elementi.

120.
    In primo luogo, la detta interpretazione emergerebbe dal testo stesso del verbale, considerato che quest'ultimo si riferirebbe espressamente al fatto che taluni contratti sarebbero stati conclusi nel passato su base forfettaria netta, il che significa che non vi sarebbe stata ripartizione degli elementi costitutivi delle tariffe offerte agli spedizionieri. Tale riferimento dimostrerebbe che l'oggetto dell'accordo concluso dai membri del FETTCSA nel corso della riunione del 9 giugno 1992 sarebbe semplicemente consistito nel menzionare separatamente, nelle offerte di prezzo agli spedizionieri e nelle relative fatture, i singoli supplementi applicabili.

121.
    In secondo luogo, in considerazione della sua conoscenza del settore dei trasporti marittimi, la Commissione non avrebbe potuto ignorare, a parere delle ricorrenti, il timore, all'epoca, dei vettori marittimi, di vedere, in conseguenza dell'offerta di tariffe forfettarie, prezzi fatturati inferiori ai costi. In tale contesto, quindi, i membri della FEFC avrebbero varato, il 1° gennaio 1990, una nuova tariffa suddivisa in cinque parti, la NT 90, in cui i supplementi sarebbero chiaramente specificati ed indicati separatamente rispetto al nolo marittimo ed ai costi della spedizione terrestre. La Commissione avrebbe riconosciuto i vantaggi insiti in tali disposizioni nella propria decisione 94/985. Inoltre, la questione delle tariffe forfettarie ed il divieto di applicare prezzi inferiori ai costi sarebbero stati parimenti oggetto di discussione con la Commissione nell'ambito delle procedure relative al «Trans Atlantic Agreement» (v., a tal riguardo, l'ordinanza del Presidente del Tribunale 22 novembre 1995, causa T-395/94 R II, Atlantic Container Line AB e a./Commissione, Racc. pag. II-2893) nonché la «Trans-Atlantic Conference Agreement» (Caso IV.37.396).

122.
    In terzo luogo, le ricorrenti sottolineano che la lettera del segretariato del FETTCSA inviata alla Commissione in data 19 ottobre 1992 avrebbe spiegato in termini dettagliati che una nuova tariffa, divisa in cinque parti, sarebbe stata istituita nel 1990 dalla FEFC al fine di rendere le tariffe più trasparenti e di far emergere chiaramente e singolarmente i vari elementi componenti delle tariffe di nolo.

123.
    Infine, in quarto luogo, l'oggetto stesso del FETTCSA mirerebbe, a termini dell'accordo del 5 marzo 1991, ad eliminare qualsiasi carattere arbitrario delle tasse e soprattasse nonché a stabilire o ad applicare regole uniformi quanto alla struttura ed alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto. L'oggetto del FETTCSA non sarebbe quindi consistito, secondo le ricorrenti, nel fissare tariffe comuni, bensì nello stabilire un metodo comune ai fini del calcolo delle tasse e soprattasse.

124.
    Alla luce di tali elementi, le ricorrenti ritengono che il verbale della riunione del 9 giugno 1992 non potrebbe costituire prova sufficiente delle affermazioni della Commissione quanto all'esistenza di un accordo contrario all'art. 81, n. 1, CE ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68. Considerato che il verbale di cui trattasi si presterebbe a più interpretazioni e tenuto conto del fatto che l'interpretazione alternativa delle parti sarebbe plausibile, l'interpretazione della Commissione non potrebbe essere mantenuta se non in presenza di un complesso di indizi seri, precisi e concordanti (sentenze della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, e 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, detta «Pâte de bois II», Racc. pag. I-1307). La Commissione non avrebbe dedotto tali elementi. Inoltre, dalla sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T-41/96, Bayer/Commissione (Racc. pag. II-3383), risulterebbe che, in assenza di un documento probatorio scritto, spetterebbe alla Commissione dimostrare l'esistenza di una concordante volontà concernente l'asserita infrazione.

125.
    Infine, le ricorrenti sostengono, in ogni caso, che la decisione impugnata, limitandosi - nel ‘considerando’ 36 - ad affermare che «vista la formulazione del verbale, la Commissione non ritiene convincente l'interpretazione dell'accordo data dalle parti», sarebbe viziata da carenza di motivazione.

126.
    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto che un accordo diretto a vietare la concessione di sconti mirerebbe a restringere la concorrenza in maniera sensibile, a termini dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68.

127.
    Le ricorrenti sottolineano che tra i membri del FETTCSA non vi sarebbe stata intesa quanto all'entità delle tasse e soprattasse da fatturare. Malgrado l'accordo concluso il 9 giugno 1992, le compagnie indipendenti avrebbero potuto legittimamente continuare, a parere delle ricorrenti, a pubblicare le loro proprie tariffe in concorrenza con quelle pubblicate dai membri della FEFC. Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato che i membri del FETTCSA avrebbero convenuto di non ridurre il livello delle loro tasse e soprattasse. Conseguentemente, l'accordo de quo non costituirebbe un'intesa in senso classico relativa alla fissazione di prezzi. Secondo le ricorrenti, sarebbe quindi spettato alla Commissione provare che le parti contraenti dell'accordo di cui trattasi avessero realmente l'intenzione di restringere la concorrenza ovvero che l'accordo in esame producesse tale effetto.

128.
    Le ricorrenti fanno valere, in terzo luogo, che la decisione impugnata sembra considerare, nei ‘considerando’ 136 e 137, che un accordo volto a non praticare tariffe nette per applicare invece tariffe ripartite nelle varie componenti, al fine di fornire chiarezza agli spedizionieri, restringerebbe sensibilmente la concorrenza, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE nonché dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68.

129.
    Secondo le ricorrenti, lungi dal restringere la concorrenza, un siffatto accordo consentirebbe agli spedizionieri di identificare con maggiore sicurezza il trasportatore competitivo sul piano sia del nolo marittimo sia di quello relativo al trasporto interno. Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata sarebbe in ogni caso insufficientemente motivata, nella parte in cui la Commissione affermerebbe che un accordo volto a non praticare tariffe forfettarie nette sia contrario alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

130.
    La Commissione chiede il rigetto di tutti gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno di tale motivo.

Giudizio del Tribunale

a) Sulla prova dell'infrazione e sulla motivazione, al riguardo, della decisione impugnata

131.
    Al fine di esaminare se, nella specie, la Commissione abbia fornito prova sufficientemente valida in ordine all'infrazione contestata alle ricorrenti, occorre anzitutto individuare e descrivere con precisione l'infrazione accertata nella decisione impugnata nonché gli elementi probatori dedotti dalla Commissione a sostegno di tale accertamento, verificando poi se tali elementi fossero sufficienti per consentire alla Commissione di ritenere, in conclusione, sussistente l'infrazione medesima.

132.
    Per quanto attiene, in primo luogo, alle caratteristiche dell'infrazione di cui trattasi, dall'art. 1 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha accertato a carico delle ricorrenti un'infrazione alle disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 consistente nella conclusione, in seno al FETTCSA, di un accordo diretto a non concedere sconti sulle tasse e soprattasse. Considerato che il FETTCSA raggruppava originariamente, oltre ai membri della conferenza FEFC, compagnie di navigazione indipendenti rispetto alla conferenza stessa, la Commissione precisa al riguardo, nel ‘considerando’ 17 della decisione impugnata, quanto segue:

«I membri della FEFC stabiliscono inoltre congiuntamente i livelli delle tasse e soprattasse che erano oggetto del FETTCSA. La presente decisione riguarda esclusivamente l'estensione alle compagnie indipendenti della decisione dei membri della FEFC, per quanto riguarda le tasse e soprattasse, di non concedere sconti. Le tasse e soprattasse stabilite dalla FEFC beneficiano infatti dell'esenzione per categoria applicabile alle conferenze tra compagnie di linea (...)».

133.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla prova dell'accordo de quo, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione considera il detto accordo registrato nel verbale della riunione svoltasi tra i membri del FETTCSA in data 9 giugno 1992. Tale verbale, riportato nel ‘considerando’ 35 della decisione impugnata, così recita:

«Il FETTCSA dispone che si debba raggiungere un accordo quanto al momento dell'addebito di tasse e soprattasse. Il Presidente dichiara che conformemente all'accordo FETTCSA gli compete l'obbligo di annunciare la decisione presa dai direttori delle compagnie aderenti alla FEFC di far pagare integralmente a partire dal 1° luglio 1992 tutti i supplementi di spesa, compresi CAF, BAF, ecc., in base alla tariffa FEFC. Alcuni contratti di nolo sono già stati stipulati seguendo un'impostazione “importo netto tutto compreso”, che sfortunatamente non potrà essere cambiata in tempi brevi, ma ogni nuovo nolo comprenderà tutti i supplementi di spesa. Si propone che tutte le parti del FETTCSA facciano pagare integralmente tali supplementi in base ai propri tariffari per le rotte verso Oriente ed Occidente.

La proposta viene approvata all'unanimità da tutte le compagnie di navigazione FETTCSA presenti».

134.
    Nel ‘considerando’ 36 la Commissione dichiara di dedurre da tale verbale che «le compagnie di navigazione FETTCSA presenti all'incontro (vale a dire tutte quelle aderenti al FETTCSA ad eccezione di Ben Line Container Holdings e POL) si siano accordate per non concedere più sconti sulle tariffe per i supplementi di spesa riportati nei loro tariffari a partire dal 1° luglio 1992».

135.
    Nel ‘considerando’ 135 della decisione impugnata la Commissione riconosce peraltro di non presentare «elementi di prova relativi agli effettivi livelli di prezzo». Essa rammenta tuttavia che «perché si applichi l'articolo 81, paragrafo 1, è sufficiente che un accordo abbia per oggetto di restringere la concorrenza» e che «non è necessario dimostrare che l'accordo sia stato messo in atto».

136.
    Pertanto, l'unico elemento probatorio utilizzato dalla Commissione al fine di dimostrare l'esistenza dell'accordo tra le ricorrenti diretto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse è costituito dal verbale della riunione dei membri del FETTCSA del 9 giugno 1992. Occorre quindi esaminare se, basandosi unicamente su tale documento, la Commissione abbia fornito prova sufficientemente valida quanto all'esistenza del detto accordo.

137.
    A tal riguardo, si deve sottolineare in limine che le ricorrenti non contestano né la circostanza che il 9 giugno 1992 abbia avuto luogo una riunione dei dirigenti del FETTCSA né il contenuto e i termini del verbale della riunione medesima.

138.
    Orbene, si deve necessariamente rilevare che dal combinato disposto del secondo paragrafo e dell'ultimo periodo del primo paragrafo di tale verbale emerge che i membri del FETTCSA presenti alla riunione del 9 giugno 1992 approvarono all'unanimità la proposta secondo cui «tutti i membri del FETTCSA fattureranno integralmente i supplementi sulla base delle loro proprie tariffe relative ai traffici verso l'Oriente e verso l'Occidente».

139.
    Inoltre, dalla lettura di tale verbale risulta chiaramente che tale proposta fa seguito alla decisione dei dirigenti delle compagnie aderenti alla FEFC, richiamata dal presidente del FETTCSA, «di far pagare integralmente a partire dal 1° luglio 1992 tutti i supplementi (...) in base alla tariffa FEFC». Il verbale precisa ancora in proposito che, se da un lato i contratti conclusi dai membri della FEFC su base forfettaria netta non possono essere modificati a breve termine, dall'altro «ogni nuovo nolo comprenderà tutti i supplementi di spesa».

140.
    Dal tenore stesso della riunione del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992 emerge pertanto che, da un lato, viene confermata l'esistenza di un accordo tra i membri del FETTCSA diretto a fatturare integralmente le tasse e le soprattasse e, dall'altro, che l'accordo medesimo fa seguito ad altro identico accordo precedentemente concluso in seno alla FEFC tra i dirigenti delle compagnie aderenti alla FEFC medesima.

141.
    Ciò premesso, si deve riconoscere che la Commissione poteva legittimamente ritenere che il verbale della riunione del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992 costituisse prova documentale diretta dell'esistenza della comune volontà dei membri del FETTCSA di fatturare integralmente le tasse e le soprattasse ai rispettivi clienti, estendendo in tal modo ai membri del FETTCSA non aderenti alla FEFC l'identica decisione adottata da quest'ultimo nell'ambito della conferenza marittima ivi afferente. Le ricorrenti stesse hanno peraltro esplicitamente ammesso, tanto nella risposta alla comunicazione degli addebiti quanto nelle proprie comparse prodotte dinanzi al Tribunale, che la formulazione del verbale de quo si presta all'interpretazione datale dalla Commissione.

142.
    Le ricorrenti ritengono tuttavia che, alla luce delle spiegazioni fornite nel corso del procedimento amministrativo, il verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 non potrebbe costituire prova sufficiente dell'infrazione accertata nella decisione impugnata. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti esse hanno infatti dichiarato che l'oggetto dell'accordo riportato nel verbale sarebbe consistito non nel divieto di concessione di sconti sulle tasse e soprattasse, bensì nella rinuncia al sistema delle tariffe forfettarie nette al fine di menzionare separatamente, nelle offerte di prezzo agli spedizionieri e nelle relative fatture, le singole tasse e soprattasse applicabili. Le ricorrenti hanno reiterato le stesse affermazioni nelle comparse prodotte dinanzi al Tribunale nonché all'udienza.

143.
    A sostegno di tale interpretazione le ricorrenti si richiamano, in primo luogo, al fatto che il verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 farebbe riferimento espresso ai contratti conclusi su base forfettaria netta.

144.
    In effetti, si deve riconoscere che il verbale della riunione del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992 fa riferimento, nel terzo periodo del primo paragrafo, al sistema delle tariffe forfettarie nette per poi rilevare che i contratti esistenti elaborati su tale base non avrebbero potuto essere modificati a breve termine, malgrado la decisione dei dirigenti delle compagnie aderenti alla FEFC di fatturare integralmente le tasse e soprattasse a decorrere dal 1° luglio 1992.

145.
    Le ricorrenti non possono tuttavia far valere tale semplice riferimento ai contratti conclusi su base forfettaria netta per sostenere che il verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 sancirebbe non un accordo di fatturazione integrale delle tasse e soprattasse, bensì un accordo con il quale si rinuncerebbe all'applicazione delle tariffe forfettarie nette. Infatti, lungi dall'indicare che i membri del FETTCSA abbiano deciso di menzionare «separatamente» le tasse e le soprattasse di cui trattasi, il verbale espone in tre riprese, nell'ambito dello stesso paragrafo, l'idea secondo cui i supplementi avrebbero dovuto essere fatturati, da quel momento in poi, senza possibilità di concessione di sconti. Vi si legge, infatti, che «tutti i supplementi (...) saranno fatturati integralmente», che «tutti i nuovi contratti comprenderanno tutti i supplementi» e che «viene proposto che tutti i membri del FETTCSA fatturino integralmente i supplementi». Se, da un lato, è possibile ammettere che il termine «integralmente» possa riferirsi, sulla base di un'interpretazione estensiva, all'obbligo di menzionare «separatamente» i supplementi, nel senso che ogni singolo supplemento debba essere integralmente menzionato nella tariffa, resta il fatto, per contro, che il riferimento alla «fatturazione» dei supplementi indica che tutti i supplementi dovranno essere fatturati. L'utilizzazione del termine «fatturazione» appare quindi difficilmente conciliabile con l'interpretazione estensiva sostenuta dalle ricorrenti e tende, al contrario, a confermare l'esistenza di un accordo diretto a vietare la concessione di sconti su tali supplementi.

146.
    Si deve osservare che l'interpretazione del verbale sostenuta dalle ricorrenti risulterebbe più plausibile se, pur in presenza del suo chiaro tenore letterale, la decisione dei dirigenti della FEFC richiamata dal presidente del FETTCSA nel corso della riunione del 9 giugno 1992 prevedesse non la fatturazione integrale delle tasse e delle soprattasse, bensì la rinuncia alle tariffe forfettarie nette. Considerato che nella decisione impugnata si dichiara che, per effetto dell'accordo de quo concluso in seno al FETTCSA, le ricorrenti hanno esteso alle compagnie indipendenti membri del FETTCSA una decisione identica precedentemente adottata dalla FEFC, la portata ed il contenuto di quest'ultima decisione costituiscono in effetti elementi altrettanto pertinenti ai fini dell'interpretazione dell'accordo de quo.

147.
    Tuttavia, né nel corso del procedimento amministrativo né nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale le ricorrenti hanno inteso contestare il fatto che i membri della FEFC avessero adottato una decisione diretta a fatturare integralmente le tasse e le soprattasse a decorrere dal 1° luglio 1992. Al contrario, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, esse hanno prodotto documenti che attestano l'esistenza di tale decisione.

148.
    Su iniziativa del Tribunale, le ricorrenti sono state infatti invitate a produrre all'udienza ogni documento relativo alla decisione della FEFC in cui, a termini del verbale della riunione 9 giugno 1992, riportato nel ‘considerando’ 35 della decisione impugnata, si stabiliva «di far pagare integralmente a partire dal 1° luglio 1992 tutti i supplementi di spesa, compresi CAF (coefficienti di adeguamento monetario), BAF (coefficienti di adeguamento bunker), (...), in base alla tariffa FEFC».

149.
    In risposta a tale invito, le ricorrenti hanno anzitutto spiegato che le indagini da esse svolte non avevano loro consentito di individuare il minimo documento relativo, a loro dire, alla «decisione apparentemente presa» dalla FEFC al fine di fatturare integralmente le tasse e soprattasse. Poco tempo prima dell'udienza, esse hanno tuttavia prodotto una lettera del presidente della FEFC, datata 28 aprile 1992 ed indirizzata a taluni membri della FEFC. Orbene, da tale lettera emerge chiaramente che «a Hong Kong i dirigenti hanno energicamente dichiarato che applicheranno integralmente tutti i supplementi con effetto immediato (THC, CAF, BAF, ecc.)» [«in Hong Kong Principals affirmed strongly that they would all apply forthwith additionals (THC, CAF, BAF, etc.) in full (...)»] prima di concludere, con riguardo ai traffici verso l'Oriente, che «l'attenzione è ora focalizzata sulla misura in cui i supplementi possono essere ripristinati e le tariffe migliorate a decorrere dal 1° luglio, data chiave prevista al riguardo» («the focus of present attention is the extent to which additionals can be reinstated and rates improved on 1st July which has been targeted as a key date») e di proporre, ai fini di una successiva riunione dei dirigenti della conferenza, il programma seguente:

«Occorrerebbe stabilire un ordine del giorno semplice per tale riunione dei dirigenti e fissare metodi che consentano di garantire la fiducia tra le compagnie al fine di:

(...)

b.    applicare tutti i supplementi».

[«The simple agenda for this Principal's Meeting would be to debate and agree methods of achieving trust between the lines in order to:

(...)

b.    impose all additionals»].

150.
    Le ricorrenti hanno parimenti prodotto il verbale della detta riunione svoltasi a Londra l'8 giugno 1992 tra i dirigenti della FEFC. Il primo paragrafo di tale documento così recita:

«1.    Il presidente ha aperto la riunione richiamandosi alla propria lettera del 28 aprile [1992] in cui sottolineava la deludente situazione dei traffici commerciali nonostante le precedenti discussioni intercorse durante l'anno nell'ambito delle quali erano state stabilite iniziative al fine di fatturare integralmente i supplementi e di avviare un programma di ripristino delle tariffe».

(«1.    The Chairman opened the Meeting by referring to his letter of 28 April [1992] in which he had outlined the disappointing situation in the trade despite the dicussions which had taken place earlier in the year when initiatives had been agreed that all additionals would be charged and a rate restoration programme would be followed»).

151.
    Dopo aver sottolineato l'assenza di «fiducia» («trust») esistente tra le compagnie aderenti alla FEFC, nel documento si fa presente - ai paragrafi 8.1 e 9.3 - che i dirigenti della FEFC avrebbero stabilito un piano d'azione riportato in due dichiarazioni di impegno («Declaration of Commitment»).

152.
    La prima di queste due dichiarazioni, relativa ai traffici verso l'Oriente («Eastbound») così recita:

«Alla riunione dei dirigenti della FEFC svoltasi a Londra l'8 giugno 1992, i sottoscritti dirigenti delle compagnie aderenti alla FEFC hanno concluso e convenuto senza riserve i seguenti impegni:

1.    Per quanto attiene ai traffici in direzione Est in partenza dall'Europa del Nord verso il Medio Oriente:

    (...)

    (b)    Tutti i supplementi, ivi compresi il CAF ed il BAF, ecc., saranno fatturati a decorrere dal 1° luglio 1992 senza alcuna corrispondente riduzione del nolo marittimo».

(«The following commitment was entered into and agreed without reservation by the Principals of the undersigned FEFC Member Lines at the FEFC Principals' Meeting held in London on 8th June, 1992: -

1.    In respect of the Eastbound trade from North Europe to the Far East: -

    [...]

    (b)    All additionals including CAF and BAF, etc. to be charged with effect from 1st July 1992 and there will be no commensurate reductions in sea freight»).

153.
    La seconda di tali dichiarazioni, relativa ai traffici verso l'Occidente («Westbound») prevede quanto segue:

«Alla riunione dei dirigenti della FEFC svoltasi a Londra in data odierna, i sottoscritti dirigenti delle compagnie aderenti alla FEFC hanno concluso e convenuto senza riserve i seguenti impegni:

1.    Accordo sulle tariffe tra l'Europa e l'Asia relative ai traffici verso l'Occidente

    (a)    Fatturazione di tutti i supplementi, ivi compresi il CAF ed il BAF, ecc.

    (b)    Nessuna corrispondente riduzione delle tariffe a decorrere dalla data odierna».

(«The following commitment was entered into and agreed without reservation by the Principals of the undersigned FEFC Member Lines at the FEFC Principals' Meeting held in London today:

1.    Asia Westbound Rate Agreement

    (a)    All additional including CAF and BAF etc. to be charged.

    (b)    No further reduction in rates with effect from today's date»).

154.
    Considerato che tali dichiarazioni della FEFC sono state adottate nell'ambito di una riunione svoltasi l'8 giugno 1992, vale a dire il giorno precedente la riunione del FETTCSA tenutasi il 9 giugno 1992 ed oggetto del verbale riportato al ‘considerando’ 35 della decisione impugnata, si deve necessariamente rilevare che tali dichiarazioni contengono la decisione adottata dalle compagnie dirigenti della FEFC che, come risulta dal detto verbale, è stata riferita, in data 9 giugno 1992, dal presidente del FETTCSA alle ricorrenti prima di sottoporre loro la proposta diretta a fatturare integralmente i supplementi sulla base delle loro stesse tariffe relative ai traffici verso l'Oriente e verso l'Occidente. Nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale le ricorrenti stesse hanno d'altronde riconosciuto che:

«In considerazione del breve lasso di tempo tra tale riunione e quella dei membri del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992 ed all'analogia del tenore, rispettivamente, delle note della FEFC e del verbale del FETTCSA, sembrerebbe che il verbale della riunione del FETTCSA svoltasi in tale data faccia riferimento all'accordo concluso dai dirigenti della FEFC».

(«In view of the proximity in time of this meeting to that of the FETTCCSA parties on 9 June 1992 and the similarity of the relevant wording in the FEFC Notes and the FETTCSA minutes respectively, it would appear that this is the agreement of the FEFC Principals to which reference is made in the notes of the FETTCSA meeting of that date»).

155.
    Orbene, si deve necessariamente rilevare che né le dichiarazioni della FEFC accluse al verbale della riunione dell'8 giugno 1992 né la lettera del presidente della FEFC del 28 aprile precedente prevedono la rinuncia, da parte dei membri della FEFC, agli accordi forfettari netti. Al contrario, dal tenore di tali documenti e dal contesto nel quale si collocano emerge chiaramente come i dirigenti della FEFC abbiano convenuto di fatturare integralmente le tasse e soprattasse a decorrere dal 1° luglio 1992 al fine di ripristinare «la fiducia» tra i membri della conferenza e lottare contro l'erosione delle tariffe.

156.
    Ritenendo assodato che il verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 confermi un accordo concluso dai membri del FETTCSA stesso diretto ad estendere a questi ultimi una decisione di tenore identico precedentemente adottata dagli aderenti alla FEFC, i menzionati documenti avvalorano quindi l'interpretazione della Commissione secondo cui i membri del FETTCSA avrebbero convenuto di fatturare integralmente le tasse e le soprattasse.

157.
    Nelle risposte ai quesiti loro poste dal Tribunale, le ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che né il verbale della riunione della FEFC dell'8 giugno 1992 né la lettera del presidente della FEFC del 28 aprile seguente farebbero riferimento al FETTCSA o alla riunione del FETTCSA tenutasi il 9 giugno 1992. Tale circostanza resta tuttavia irrilevante, atteso che il verbale della riunione del FETTCSA, dal canto suo, fa riferimento alla precedente decisione della FEFC.

158.
    Le ricorrenti hanno parimenti sostenuto che il contenuto di una nota interna della Hapag Lloyd datata 21 giugno 1991 rifletterebbe in termini chiari quanto può essere concluso in seno al FETTCSA. In tale nota interna si fa segnatamente presente che il FETTCSA «creerà un meccanismo comune ai fini del calcolo e della fissazione di tali supplementi» («will create a common mechanism for the calculation and the establishing of those charges»). Tale documento non è tuttavia idoneo a rimettere in discussione le conclusioni precedentemente formulate. Da un lato, si tratta di un documento interno redatto unilateralmente da una delle ricorrenti. Dall'altro, tale documento è antecedente di quasi un anno rispetto al verbale della riunione del 9 giugno 1992. Le ricorrenti non possono quindi farlo valere quale utile chiave di interpretazione di tale verbale. In ogni caso, dai termini della nota della Hapag Lloyd emerge che essa fa riferimento non all'accordo de quo diretto a non concedere sconti sulle tasse e soprattasse, bensì all'accordo del FETTCSA concluso il 5 marzo 1991, che non è oggetto dell'accertamento di infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata.

159.
    Dalle suesposte considerazioni risulta che i documenti prodotti dalle ricorrenti in risposta ai quesiti del Tribunale, lungi dal sostenere le spiegazioni alternative delle ricorrenti dirette a dimostrare che l'accordo de quo prevedesse unicamente la rinuncia alle tariffe forfettarie nette, conferma, al contrario, che i membri del FETTCSA stabilirono, a termini dell'accordo di cui trattasi, di fatturare integralmente le tasse e soprattasse estendendo in tal modo alle loro relazioni l'identico accordo concluso dagli aderenti alla FEFC.

160.
    Occorre tuttavia ancora verificare se le altre circostanze dedotte dalle ricorrenti siano tali da rimettere in discussione tale conclusione.

161.
    In secondo luogo, le ricorrenti affermano, a sostegno della loro spiegazione alternativa, che la Commissione sarebbe stata informata in ordine all'importanza della problematica degli effetti nefasti per le tariffe derivanti dall'applicazione di tariffe forfettarie nette, desumibile dall'adozione da parte dei membri della FEFC della tariffa NT 90, che ha introdotto una tariffa suddivisa in cinque parti in modo da identificare separatamente ogni singolo supplemento.

162.
    Tuttavia, la circostanza che la FEFC avrebbe eventualmente approvato una tariffa, quale la tariffa NT 90 che prevede la ripartizione delle tasse e soprattasse al fine di rimediare agli effetti nefasti delle tariffe forfettarie nette, nulla toglie al fatto che gli aderenti alla FEFC potevano stabilire, nell'ambito del FETTCSA, di concludere un accordo diverso dalla tariffa NT 90, diretta a vietare gli sconti sulle tasse e sulle soprattasse.

163.
    Del resto, come già osservato in precedenza, dai documenti prodotti dalle ricorrenti in risposta ad un quesito del Tribunale emerge che il verbale della riunione del 9 giugno 1992 fa riferimento non alla tariffa NT 90, entrata in vigore il 1° gennaio 1990, bensì ad una decisione adottata dalla FEFC in data 8 giugno 1992 che prevedeva la fatturazione integrale delle tasse e soprattasse da parte degli aderenti alla FEFC a partire dal 1° luglio 1992.

164.
    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che l'obiettivo del FETTCSA sarebbe consistito nella fissazione non di tariffe comuni, bensì di un metodo comune ai fini del calcolo dei supplementi.

165.
    Si deve tuttavia necessariamente rilevare che l'obiettivo dichiarato dal FETTCSA è privo di pertinenza, considerato che l'infrazione contestata riguarda non l'accordo FETTCSA in quanto tale, bensì un accordo distinto concluso successivamente nell'ambito del medesimo.

166.
    Infine, in quarto luogo, le ricorrenti sostengono di aver illustrato alla Commissione, con lettera 19 ottobre 1992 riguardante il FETTCSA, il funzionamento della nuova tariffa della FEFC.

167.
    Le spiegazioni fornite alla Commissione in merito alla nuova tariffa della FEFC non sono tuttavia pertinenti, considerato che tali spiegazioni attengono alla portata dell'accordo FETTCSA e non all'accordo di cui trattasi. Del resto, tali spiegazioni sono state fornite prima che la Commissione sollevasse contestazioni nei confronti dell'accordo de quo.

168.
    Per tali motivi si deve ritenere che le ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a porre in discussione l'interpretazione del verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 risultante dal tenore del medesimo ed accolta dalla Commissione nella decisione impugnata. Al contrario, tale interpretazione risulta confermata dai documenti relativi alla FEFC prodotti dalle ricorrenti stesse in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

169.
    Senza che occorra interrogarsi sui motivi per i quali la Commissione non abbia cercato, nel corso del procedimento amministrativo, di procurarsi tali documenti laddove l'unico elemento probatorio idoneo a comprovare l'infrazione vi fa riferimento, si può pertanto ritenere che la Commissione abbia sufficientemente provato l'infrazione contestata richiamandosi unicamente al tenore del verbale della riunione dei membri del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992.

170.
    Ciò premesso, la Commissione ha parimenti potuto legittimamente respingere - senza incorrere in difetto di motivazione - l'interpretazione alternativa del verbale sostenuta dalle ricorrenti, limitandosi a ritenere, nel ‘considerando’ 36 della decisione impugnata ed in termini analoghi nel successivo ‘considerando’ 136 «non convincente l'interpretazione dell'accordo data dalle parti».

b) In ordine al carattere restrittivo dell'accordo di cui trattasi

171.
    E' pacifico che l'infrazione rilevata dalla Commissione nella decisione impugnata riguardi un accordo con cui le ricorrenti hanno deciso, nell'ambito del FETTCSA, di fatturare integralmente le tasse e le soprattasse i cui importi sono fissati dalle ricorrenti medesime nell'ambito delle loro stesse tariffe, vale a dire, per quanto attiene ai membri del FETTCSA non aderenti alla FEFC, le rispettive tariffe individuali e, con riguardo ai membri del FETTCSA aderenti alla FEFC, le tariffe della conferenza.

172.
    A termini della decisione impugnata, particolarmente al ‘considerando’ 131, la Commissione rileva che, per effetto dell'accordo de quo, le ricorrenti avrebbero stabilito di non concedere sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse. Nel successivo ‘considerando’ 133 la Commissione è giunta alla conclusione che «un accordo volto a non praticare sconti sui prezzi pubblicati respinge la concorrenza sui prezzi, in violazione dell'art. 81, n. 1, lett. a), anche se i partecipanti a tale accordo non convengono esplicitamente sul livello dei loro prezzi pubblicati».

173.
    Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l'accordo di cui alla decisione impugnata non restringerebbe sensibilmente la concorrenza e non ricadrebbe pertanto nel divieto dettato dalle disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE ovvero dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, poiché non impedirebbe alle parti dell'accordo stesso di modificare l'importo delle tasse e delle soprattasse da fatturare e, in particolare, di ridurne il livello al fine di operare in regime di concorrenza sui prezzi.

174.
    Tale argomento non può essere accolto. L'art. 81, n. 1, lett. a), CE vieta espressamente gli accordi tra imprese che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e, in particolare, quelli consistenti nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi (...) di vendita ovvero altre condizioni di transazione». L'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68 prevede identico divieto per quanto riguarda gli accordi diretti alla fissazione dei prezzi di trasporto.

175.
    Un accordo, come quello in esame, che prevede il divieto, per le ricorrenti, di concedere alla propria clientela sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse, fissando indirettamente i prezzi, ha per oggetto di restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 81, n. 1, lett. a), CE ovvero dell'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68, atteso che, per effetto di tale accordo, i membri del FETTCSA hanno reciprocamente rinunciato alla libertà di concedere alla propria clientela sconti sulle tariffe pubblicate (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 10, nonché sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punti 84-86).

176.
    A tal riguardo, dagli atti di causa risulta che, anteriormente alla conclusione dell'accordo di cui trattasi, le ricorrenti si facevano concorrenza con riguardo alla fatturazione delle tasse e delle soprattasse, ove alcune di esse rinunciavano a fatturare integralmente tali supplementi, e che l'accordo di cui trattasi è stato concluso al precipuo fine di eliminare tale fonte di concorrenza. In tale senso si deve rilevare che, in una lettera del 28 aprile 1992 prodotta dalle ricorrenti in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, il presidente della FEFC dichiara chiaramente che «si riscontra un deterioramento netto, tanto in termini di riduzione delle tariffe di nolo marittimo, quanto in termini di mancata fatturazione dei supplementi» («there has been a marked deterioration both in terms of reductions in sea freight levels and in non collection of additionals»), per poi proporre la fatturazione integrale delle tasse e delle soprattasse ai dirigenti della FEFC. Tali dichiarazioni effettuate nell'ambito della FEFC, che esprimono l'intenzione del medesimo di restringere la concorrenza, risultano pertinenti nella specie ai fini della valutazione dell'oggetto restrittivo dell'accordo de quo concluso nell'ambito del FETTCSA. Infatti, da un lato, la maggior parte dei membri del FETTCSA erano aderenti alla FEFC e, dall'altro, l'accordo di cui trattasi aveva per oggetto, come già precedentemente rilevato, di estendere ai membri del FETTCSA un'identica decisione adottata dalla FEFC. Ne consegue che l'accordo de quo possiede manifestamente oggetto anticoncorrenziale.

177.
    Contrariamente alla tesi delle ricorrenti, la circostanza che tale accordo non vieti alle ricorrenti di modificare, individualmente nel caso di compagnie indipendenti o collettivamente nel caso degli aderenti alla FEFC, le tariffe dei supplementi o del nolo non costituisce elemento idoneo per escludere la gravità della restrizione alla concorrenza di cui trattasi.

178.
    E' infatti pacifico che le tasse e le soprattasse de quibus possono rappresentare una parte sostanziale del costo totale del trasporto. In tal senso, le ricorrenti hanno riconosciuto, come risulta da una lettera datata 19 ottobre 1992 ed inviata dal segretariato del FETTCSA alla Commissione, che le tasse e le soprattasse potevano raggiungere, con riguardo ai traffici Ovest-Est, sino al 60% del prezzo totale del trasporto. Nel ‘considerando’ 134 della decisione impugnata, la Commissione ha quindi riconosciuto che «i prezzi del trasporto oceanico e del trasporto terrestre potrebbero essere meno della metà di quello pagato dal caricatore in questione, nel qual caso si riduce il margine per applicare sconti sul prezzo globale». Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare che, vietando alle ricorrenti la concessione di sconti sulle tasse e le soprattasse, l'accordo in esame è diretto a sottrarre loro l'autonomia in materia di fissazione dei prezzi per una parte importante dei medesimi.

179.
    Inoltre, nel ‘considerando’ 92 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta ex adverso, che gli aderenti al FETTCSA detenevano, all'epoca dei fatti di causa, l'86% circa del traffico globale di linea in direzione Est tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente.

180.
    Occorre tener presente, infine, che, nella specie, la concorrenza sui prezzi tra le ricorrenti risulta già fortemente ridotta in considerazione del fatto che, nell'ambito del regime di esenzione per categoria istituito dal regolamento n. 4056/86, i membri del FETTCSA aderenti alla FEFC applicano, in quanto compagnie membri di una conferenza marittima, ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento medesimo, una tariffa uniforme o comune. Ciò premesso, l'ulteriore compressione della concorrenza risultante dall'accordo de quo è ancor più grave in quanto è idoneo a pregiudicare il mantenimento di una concorrenza effettiva, soprattutto da parte delle compagnie di navigazione operanti al di fuori della concorrenza. Orbene, l'esistenza di una siffatta concorrenza costituisce, a termini dell'ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86, una delle ragioni principali che giustificano l'esenzione per categoria prevista a favore delle conferenze marittime e le azioni delle conferenze idonee a pregiudicare tale concorrenza possono costituire, ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. b), i), del regolamento stesso, motivo di revoca di tale esenzione.

181.
    Correttamente, quindi, la Commissione ha rilevato nel ‘considerando’ 134 della decisione impugnata che «[u]n accordo fra le parti volto a non riconoscere sconti sui prezzi pubblicati riduce in misura significativa la capacità delle compagnie di navigazione di competere in termini di prezzo finale da praticare ai caricatori», con conseguente «restrizione significativa della concorrenza sui prezzi».

182.
    Ciò premesso, la circostanza che i membri del FETTCSA non hanno raggiunto un'intesa sull'entità delle tasse e delle soprattasse resta irrilevante con riguardo all'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE o dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68.

183.
    Atteso che l'accordo di cui trattasi ha per oggetto di restringere la concorrenza e che tale restrizione è significativa, la Commissione non è tenuta - contrariamente a quanto sostenuto in secondo luogo dalle ricorrenti - a provare la volontà delle parti di restringere la concorrenza ovvero gli effetti anticoncorrenziali dell'accordo. Infatti, secondo costante giurisprudenza, un accordo avente ad oggetto di restringere la concorrenza ricade nella sfera d'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE restando i suoi effetti irrilevanti al riguardo (v., in particolare, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 30, confermata dalla sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 14 e 15). Conseguentemente, un accordo può costituire violazione dell'art. 81, n. 1, CE o dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 anche nel caso in cui quanto ivi pattuito non sia stato rispettato in pratica (sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 15).

184.
    Correttamente quindi, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, nel ‘considerando’ 133, che «un accordo volto a non praticare sconti sui prezzi pubblicati restringe la concorrenza sui prezzi, in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), anche se i partecipanti a tale accordo non convengono esplicitamente sul livello dei loro prezzi pubblicati».

185.
    Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti diretti a contestare la gravità della restrizione della concorrenza di cui trattasi devono essere respinti.

c) In ordine all'accordo relativo alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette

186.
    Al fine di esaminare la fondatezza della tesi secondo cui un accordo volto alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette non restringerebbe la concorrenza in termini significativi, occorre verificare se la decisione impugnata accerti, a termini del suo dispositivo, che i membri del FETTCSA, concludendo un siffatto accordo, abbiano violato l'art. 81, n. 1, CE o l'art. 2 del regolamento n. 1017/68, ovvero se tale accertamento costituisca il sostegno necessario del dispositivo della decisione impugnata. Infatti, secondo la giurisprudenza, prescindendo dalle motivazioni sulle quali si fonda un atto che arrechi pregiudizio, solo il suo dispositivo è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Quanto agli apprezzamenti espressi dalla Commissione nella parte motiva della decisione impugnata, essi non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento, salvo che, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il supporto necessario del suo dispositivo (v. sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II-2181, punto 31).

187.
    Nella specie, dal dispositivo della decisione impugnata, in particolare dall'art. 1 del medesimo, risulta che la Commissione ha accertato un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE solamente con riguardo all'«accordo sul divieto di applicare sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e soprattasse, stipulato tra le imprese (...) membri del [FETTCSA]». A termini della decisione impugnata, tale accordo è riportato nel verbale della riunione dei membri del FETTCSA svoltasi il 9 giugno 1992.

188.
    Il dispositivo della decisione impugnata non accerta, per contro, alcuna violazione con riguardo al fatto che i membri del FETTCSA avrebbero concluso un accordo diretto a rinunciare all'applicazione delle tariffe forfettarie nette. Come già osservato in precedenza, sono le ricorrenti che, nel corso del procedimento amministrativo, hanno sostenuto che l'obiettivo dei membri del FETTCSA sarebbe consistito nel porre termine alla prassi delle tariffe forfettarie nette al fine di garantire trasparenza nei confronti degli spedizionieri, ragion per cui i termini del verbale della riunione del 9 giugno 1992 devono essere interpretati in tal senso.

189.
    Replicando a tale tesi la Commissione dichiara, nel ‘considerando’ 136 della decisione impugnata, che «il fatto stesso che esistessero tali tariffe al “netto tutto compreso” (riconosciuto dalle parti nel convenire di non offrirle più in futuro) dimostra di per sé che esisteva una concorrenza sul livello delle tasse e soprattasse» e, nel successivo ‘considerando’ 137, ha affermato che «[i]noltre, un accordo volto a non praticare tariffe “al netto tutto compreso” ha per effetto di aumentare la trasparenza dei prezzi a scapito della concorrenza», atteso che «[c]ontrollare i prezzi della concorrenza, quando le tariffe offerte sono “tutto compreso”, risulta effettivamente più difficile che quando le tariffe offerte sono ripartite nelle varie componenti».

190.
    Come risulta da tali ‘considerando’, la Commissione fa presente alle ricorrenti che, anche volendo accogliere le loro spiegazioni alternative quanto alla portata del verbale della riunione dei membri del FETTCSA del 9 giugno 1992, l'accordo da esse concluso, vale a dire un accordo volto alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette, produrrebbe nondimeno taluni effetti negativi sulla concorrenza sui prezzi.

191.
    Si deve tuttavia necessariamente rilevare che, nei ‘considerando’ 136 e 137 della decisione impugnata, la Commissione non giunge alla conclusione che un accordo diretto alla rinuncia alle tariffe al netto tutto compreso sarebbe vietata dall'art. 81, n. 1, CE ovvero dall'art. 2 del regolamento n. 1017/68, bensì si limita ad osservare che un accordo di tal genere aumenterebbe la trasparenza a scapito della concorrenza, rendendo più facile controllare i prezzi praticati dai concorrenti. Peraltro, dai ‘considerando’ 36 e 136 della decisione impugnata emerge chiaramente che la Commissione respinge la spiegazione alternativa fornita dalle ricorrenti. Conseguentemente, la Commissione, non avendo dichiarato che le ricorrenti avrebbero concluso un accordo diretto alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette, non ha potuto affermare, in conclusione, l'esistenza di un'infrazione in tal senso.

192.
    In ogni caso, gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione nei ‘considerando’ 136 e 137 non recano alcun pregiudizio alle ricorrenti. Da un lato, tali apprezzamenti non si riflettono, come già precedentemente rilevato, nel dispositivo della decisione impugnata. Dall'altro, essi non ne costituiscono il supporto necessario. Infatti, avendo rilevato, nel ‘considerando’ 134, che l'accordo de quo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse riduce in misura significativa la capacità delle compagnie di navigazione di competere in termini di prezzo finale da praticare agli spedizionieri, con conseguente restrizione significativa della concorrenza sui prezzi, la Commissione non poteva che giungere alla conclusione che il detto accordo ha per oggetto di restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE ovvero dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, a prescindere dalle sue valutazioni in merito ad un eventuale accordo diretto alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette di cui, peraltro, esclude l'esistenza.

193.
    Ne consegue che le valutazioni espresse nei ‘considerando’ 136 e 137 della decisione impugnata, pur non corrispondendo alle tesi delle ricorrenti, non sono idonee a produrre, di per sé, effetti giuridici e, conseguentemente, arrecare pregiudizio alle ricorrenti. Conseguentemente, il ricorso delle ricorrenti nei limiti riguardanti l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui vieta un accordo diretto alla rinuncia alle tariffe al netto tutto compreso deve essere dichiarato irricevibile.

Giudizio conclusivo sui motivi

194.
    Per tutte le suesposte ragioni, i motivi dedotti dalle ricorrenti relativi alla violazione dell'art. 81, n. 1, CE ovvero dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 ed attinenti al relativo difetto di motivazione devono essere pertanto respinti.

3. Sui motivi attinenti alla mancata o erronea definizione dei mercati interessati nonché al relativo difetto di motivazione

Argomenti delle parti

195.
    Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe carente di sufficiente motivazione in quanto, dopo aver rilevato che l'accordo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse riguardava servizi portuali rientranti nella sfera d'applicazione del regolamento n. 17 e servizi di trasporto terrestre ricompresi nel regolamento n. 1017/68, la Commissione sarebbe giunta alla conclusione che il detto accordo sarebbe contrario all'art. 81, n. 1, CE nonché all'art. 2 del regolamento n. 1017/68 e che non avrebbe potuto beneficiare dell'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE e dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68, senza peraltro definire i mercati dei servizi oggetto dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68. La decisione impugnata si limiterebbe a definire, nei ‘considerando’ 55-122, unicamente il mercato dei servizi di trasporto marittimo di linea di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente.

196.
    Le ricorrenti sostengono in primo luogo che, in assenza di definizione dei mercati dei servizi ricompresi nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, la Commissione non avrebbe proceduto alle valutazioni che costituirebbero i presupposti necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 ai servizi ricompresi, rispettivamente, nei regolamenti n. 17 e 1017/68. La decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l'accordo volto a non concedere sconti sulle tasse e soprattasse relative a servizi di trasporto terrestre e a servizi portuali costituirebbe una restrizione significativa della concorrenza sui mercati medesimi ovvero inciderebbe in modo significativo sugli scambi tra gli Stati membri, risulterebbe carente di motivazione.

197.
    Replicando all'argomento della Commissione, secondo cui dalla sentenza 15 settembre 1998 cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, European Night Services e a./Commissione (Racc. pag. II-3141), risulterebbe che essa non sarebbe tenuta a definire il mercato interessato quando la restrizione alla concorrenza sia manifesta, le ricorrenti sostengono che, nella specie, la pretesa infrazione non sarebbe manifesta, in quanto risulterebbe da un documento unico ed ambiguo, tutt'al più relativo ad un accordo non entrato in vigore ed i cui effetti non sarebbero dimostrati. Secondo le ricorrenti, la Commissione sarebbe pertanto legalmente tenuta a definire i singoli mercati interessati dall'accordo de quo, come essa avrebbe peraltro fatto in modo esaustivo con riguardo al mercato dei servizi di trasporto marittimo.

198.
    Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che la decisione impugnata sarebbe parimenti carente di motivazione nella parte in cui non indicherebbe i motivi per i quali l'accordo de quo non soddisfarebbe i requisiti per l'applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 81, n. 3, CE. Secondo le ricorrenti, le conclusioni tratte dalla Commissione in esito all'esame dell'applicabilità dell'art. 81 CE e del regolamento n. 4056/86 all'accordo de quo relative ai servizi di trasporto marittimo non potrebbero essere trasposte sic et sempliciter ad altri mercati non definiti, con riguardo ai quali non avrebbero costituito oggetto del minimo esame né le quote di mercato né gli altri fattori di concorrenza.

199.
    Per quanto attiene alla concessione di un'esenzione individuale, le ricorrenti contestano inoltre alla Commissione di non aver assolto l'obbligo ad essa incombente di esaminare se l'accordo volto a non concedere sconti sulle tasse e soprattasse relative ai servizi di trasporto terrestre potesse beneficiare di un'esenzione individuale sulla base dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68. A parere delle ricorrenti, il ‘considerando’ 175 della decisione impugnata prevederebbe tale possibilità solamente con riguardo all'accordo FETTCSA, ma non con riguardo all'accordo in materia di sconti concluso nell'ambito del FETTCSA oggetto della decisione impugnata.

200.
    Secondo la Commissione, i motivi delle ricorrenti dovrebbero essere dichiarati infondati.

Giudizio del Tribunale

201.
    Al fine di esaminare la fondatezza dei presenti motivi relativi alla mancata o alla erronea definizione dei mercati di cui trattasi ed al relativo difetto di motivazione occorre anzitutto sottolineare che, a termini del ‘considerando’ 55 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il mercato da prendere in considerazione per l'esame dell'accordo de quo diretto a non praticare sconti sulle tasse e sulle soprattasse fosse quello dei servizi di trasporto marittimo di linea di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente. Ciò premesso, nei ‘considerando’ 56-122 della decisione impugnata la Commissione ha dettagliatamente indicato i motivi per i quali talune modalità di trasporto alternativo non sarebbero sostituibili ai servizi di trasporto marittimo di linea di carichi mediante container, descrivendo inoltre le caratteristiche della concorrenza esistenti sul mercato dei servizi medesimi. Si deve peraltro rilevare che, nei ‘considerando’ 126-130 e nell'allegato II, la decisione impugnata descrive le tasse e le soprattasse oggetto dell'accordo di cui trattasi.

202.
    Si deve parimenti ricordare che, in sede di valutazione sotto il profilo giuridico dell'accordo de quo, la Commissione ha ritenuto, a termini dei ‘considerando’ 123-130 della decisione impugnata, che le tasse e le soprattasse oggetto dell'accordo in esame riguardassero servizi di trasporto marittimo ricompresi nel regolamento n. 4056/86, servizi di trasporto terrestre ricompresi nel regolamento n. 1017/68 e servizi portuali ricompresi nel regolamento n. 17. Successivamente, nei ‘considerando’ 131-144 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che le ricorrenti, convenendo di non concedere sconti sulle tariffe pubblicate delle tasse e delle soprattasse di cui trattasi, avrebbero violato l'art. 81, n. 1, lett. a), CE nonché l'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68. Per quanto attiene all'applicazione di quest'ultima disposizione, la Commissione ha affermato, nel ‘considerando’ 144 della decisione impugnata che «le ragioni esposte ai considerando 132 e 143 sull'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 1, sono (...) ugualmente valide per l'applicabilità dell'articolo 2 del regolamento (...) n. 1017/68». Infine, nei ‘considerando’ 162-175 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l'accordo de quo non rispondesse ai requisiti previsti dall'art. 81, n. 3, CE nonché dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68 ai fini della concessione di un'esenzione individuale. Quanto all'applicazione di quest'ultima disposizione, la decisione impugnata precisa, nel ‘considerando’ 175 che «[l]e ragioni esposte ai considerando da 163 a 174, per le quali il FETTCSA non può rientrare nell'esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, si applicano anche alla questione dell'esenzione individuale a norma dell'articolo 5 del regolamento (...) n. 1017/68».

203.
    Dalla decisione impugnata emerge quindi come la Commissione abbia applicato l'art. 81 CE e l'art. 2 del regolamento n. 1017/68 all'accordo di cui trattasi nella parte riguardante le tasse e le soprattasse relative ai servizi portuali ricompresi nel regolamento n. 17 ed ai servizi di trasporto terrestre ricompresi nel regolamento n. 1017/68, senza aver preliminarmente definito i mercati dei servizi medesimi, bensì richiamandosi agli elementi esposti nei ‘considerando’ 132-143 per quanto attiene all'esame del carattere restrittivo della concorrenza dell'accordo de quo, nonché ai ‘considerando’ 163-174 quanto all'esame del rispetto dei requisiti ai fini della concessione di un'esenzione individuale.

204.
    Spetta pertanto al Tribunale esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione, avendo applicato i regolamenti n. 17 e n. 1017/68 all'accordo di cui trattasi, fosse tenuta a definire preliminarmente i mercati dei servizi ricompresi nei regolamenti medesimi al fine di poter concludere nel senso dell'applicabilità dell'art. 81 CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 all'accordo stesso ovvero se essa potesse legittimamente richiamarsi per relationem agli elementi esposti nei ‘considerando’ 132-143 e 163-174 della decisione impugnata.

205.
    A tal riguardo si deve anzitutto osservare che le ricorrenti, se da un lato sostengono che la Commissione avrebbe dovuto definire i mercati relativi ai servizi ricompresi nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, non contestano, per contro, dall'altro, la descrizione e la definizione del mercato dei servizi di cui trattasi operata nei ‘considerando’ 55-122. Conseguentemente, come giustamente osservato dalla Commissione, le ricorrenti riconoscono, implicitamente ma certamente, che la Commissione ha definito correttamente il mercato dei servizi di trasporto marittimo di cui trattasi e che essa poteva legittimamente considerare tale mercato quale mercato pertinente ai fini della valutazione dell'accordo de quo con riguardo alla normativa comunitaria in materia di concorrenza.

206.
    Si deve ricordare, inoltre, che ai fini dell'applicazione dell'art. 81 CE si deve definire il mercato di cui trattasi per poter determinare se un accordo possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (sentenze del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 74, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punto 1093). Di conseguenza, l'obbligo di operare una definizione del mercato di cui trattasi in una decisione adottata ai sensi dell'art. 81 CE si impone alla Commissione solamente quando, senza siffatta definizione, non sia possibile stabilire se l'accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui è causa può incidere sugli scambi tra Stati membri ed ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (v. sentenza European Night Services e a./Commissione, citata supra al punto 197, punti 93-95 e 103, nonché sentenza del Tribunale 6 luglio 2000 causa T-62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II-2707, punto 230).

207.
    Si deve infine sottolineare che, secondo costante giurisprudenza, un accordo sfugge al divieto dettato dall'art. 81, n. 1, CE solamente quando restringa la concorrenza o incida sul commercio tra gli Stati membri in modo non significativo (v., in particolare, sentenze della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, Société Technique Minière, Racc. pag. 337; 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 7, e 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico, Racc. pag. I-1983, punti 12 e 17).

208.
    Alla luce della menzionata giurisprudenza, occorre pertanto accertare se, nella specie, la Commissione fosse in grado di concludere che l'accordo de quo restringesse la concorrenza e fosse idoneo ad incidere sul commercio tra gli Stati membri in maniera significativa con riguardo ai servizi di trasporto marittimo, ai servizi di trasporto terrestre ed ai servizi portuali forniti nell'ambito del trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente, senza delimitare il mercato o i mercati relativi.

209.
    Per quanto attiene, in primo luogo, al pregiudizio per la concorrenza si deve sottolineare che, come già precedentemente rilevato nell'ambito del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, legittimamente la Commissione ha concluso, nel ‘considerando’ 133 della decisione impugnata che l'accordo de quo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse ha ad oggetto la restrizione della concorrenza sui prezzi. Orbene, è pacifico che tale accordo sia stato concluso tra compagnie di navigazione direttamente concorrenti l'una nei confronti dell'altra sul mercato dei trasporti marittimi di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente.

210.
    Si deve rammentare che le intese orizzontali dirette alla fissazione dei prezzi, oltre ad essere espressamente vietate dall'art. 81, n. 1, lett. a), CE e dall'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68, costituiscono infrazioni manifeste della normativa comunitaria in materia di concorrenza (v. sentenze Montedipe/Commissione, citata supra al punto 100, punto 265, e Tréfilunion/Commissione, citata supra al punto 100, punto 109). Ciò vale parimenti nell'ambito del regolamento n. 4056/86 in quanto, considerato che l'accordo relativo alla fissazione dei prezzi è stato concluso tra i membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione indipendenti, esso pregiudica la concorrenza effettiva esercitata dalle compagnie di navigazione non appartenenti ad una conferenza laddove, a termini dell'ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86, l'esistenza di una concorrenza effettiva da parte dei servizi di linea operanti al di fuori di una conferenza costituisce una delle principali giustificazioni dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento medesimo. In tal senso, a termini dell'art. 7, n. 2, lett. b), i), del regolamento n. 4056/86, qualsiasi atto di una conferenza che determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale esterna alla conferenza costituisce elemento idoneo a giustificare la revoca dell'esenzione per categoria da parte della Commissione. Conseguentemente, si deve ritenere acclarato che l'accordo di cui trattasi costituisca un'infrazione manifesta della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

211.
    Si deve parimenti ricordare che, come rilevato dalla decisione impugnata nel ‘considerando’ 133, è pacifico che le tasse e le soprattasse costituiscono una parte potenzialmente significativa del prezzo globale pagato dagli spedizionieri per il trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente. Nel ‘considerando’ 32 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato in tal senso, senza essere contraddetta al riguardo dalle ricorrenti, che le tasse e le soprattasse oggetto dell'accordo de quo possono rappresentare sino al 60% del prezzo totale del trasporto marittimo di carichi mediante container sui traffici Ovest-Est. Conseguentemente, come già rilevato, nell'ambito del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, correttamente la Commissione ha ritenuto, nel ‘considerando’ 134 della decisione impugnata che, considerato che il costo del trasporto oceanico e di quello terrestre costituisce talvolta meno della metà del prezzo pagato dagli spedizionieri, l'accordo di cui trattasi riduce in misura significativa la capacità delle compagnie di navigazione di competere in termini di prezzo finale praticato agli spedizionieri, con conseguente restrizione significativa della concorrenza sui prezzi.

212.
    Si deve infine sottolineare che, nel ‘considerando’ 92 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, senza essere contraddetta in merito ex adverso, che le ricorrenti avrebbero detenuto, nel 1991, una quota pari all'86% circa del traffico globale di linea in direzione Est tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente.

213.
    Ciò premesso, sebbene la decisione impugnata non individui esplicitamente, nei ‘considerando’ 132-143, la natura dei servizi con riguardo ai quali la concorrenza sui prezzi potrebbe risultare ristretta per effetto dell'accordo di cui trattasi, si deve ritenere, alla luce dei suesposti elementi, che la Commissione potesse legittimamente considerare che l'accordo de quo avesse ad oggetto di restringere in modo significativo la concorrenza, tanto per la fornitura di servizi di trasporto marittimi, quanto per la fornitura di servizi di trasporto terrestre e di servizi portuali nell'ambito del trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente.

214.
    Del resto, considerato che - nel ‘considerando’ 134 della decisione impugnata - la Commissione ha ritenuto che l'accordo di cui trattasi ridurrebbe in modo significativo la capacità delle compagnie di navigazione di competere in termini di prezzo finale da praticare agli spedizionieri in quanto il costo del trasporto marittimo e di quello terrestre rappresenterebbe talvolta meno della metà del prezzo pagato dagli spedizionieri, si deve riconoscere che essa ha - implicitamente ma certamente - rilevato che l'accordo aveva ad oggetto di restringere la concorrenza sui prezzi con riguardo a tutti i servizi fatturati dalle compagnie di navigazione, ivi compresi i servizi di trasporto terrestre ed i servizi portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente. Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata dal fatto che, nel ‘considerando’ 142, la decisione impugnata afferma espressamente che gli effetti dell'accordo de quo sull'offerta di servizi di trasporto marittimo avrebbe «avuto ripercussioni sull'offerta di servizi complementari, quali: i servizi degli spedizionieri, quelli portuali, quelli del trasporto terrestre, nonché quelli di carico e scarico», e ciò per effetto dell'alterazione del flusso dei servizi di trasporto fra gli Stati membri derivante dall'accordo di cui trattasi. Ancorché tale rilievo sia stato effettuato nell'ambito dell'esame del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri, la decisione deve essere letta nel suo complesso. Pertanto, le considerazioni sottese al rilievo operato nel ‘considerando’ 142, vale a dire l'alterazione del flusso dei servizi di trasporto derivante dall'accordo di cui trattasi, è parimenti idoneo a comprovare gli effetti restrittivi per la concorrenza prodotti da tale accordo nell'ambito dei servizi di trasporto terrestre e dei servizi portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container.

215.
    Si deve pertanto ritenere, in conclusione, che la Commissione, pur senza procedere alla definizione di tutti i mercati dei servizi di cui trattasi, poteva legittimamente concludere che l'accordo de quo avesse ad oggetto di restringere la concorrenza nel settore dei servizi di trasporto marittimo di linea, dei servizi di trasporto terrestre e dei servizi portuali forniti nell'ambito del trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente e che tale restrizione della concorrenza fosse significativa. In particolare, per quanto attiene all'applicazione dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, nel ‘considerando’ 144 la Commissione si è potuta legittimamente richiamare per relationem all'analisi operata nei precedenti ‘considerando’ 132-143.

216.
    Dalle suesposte considerazioni emerge parimenti che i ‘considerando’ 132-143 ed il ‘considerando’ 142 della decisione impugnata contengono una motivazione sufficiente delle conclusioni formulate dalla Commissione al riguardo.

217.
    Ciò trova conferma nella specie in quanto, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, le attività delle ricorrenti erano state già oggetto di varie procedure d'applicazione dell'art. 81 CE. In particolare dalla decisione della Commissione 19 ottobre 1994, 94/980/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. [81] del Trattato CE (Caso IV.34.446 - Trans Atlantic Agreement) (GU L 376, pag. 1), dalla decisione 94/985, dalla decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. [81] e [82] del Trattato CE (Caso IV.35.134 - Trans-Atlantic Conference Agreement) (GU 1999, L 95, pag. 1) e dalla decisione della Commissione 30 aprile 1999, 1999/485/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [81] del Trattato CE (Caso IV.34.250 - Europe Asia Trades Agreement) (GU L 193, pag. 23), risulta che i servizi offerti dalle ricorrenti e le condizioni di mercato in cui si svolge la concorrenza sono ivi ampiamente descritti. Ciò premesso, si deve ritenere che la decisione impugnata si è inserita in un contesto conosciuto dalle ricorrenti che consentiva loro di ben comprendere la portata di tale decisione (v., in tal senso, le sentenze della Corte 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I-5863, punti 34-37, e sentenze del Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 141, e 30 gennaio 2002, causa T-54/99, max.mobil/Commissione, Racc. pag. II-313, punto 79). Conseguentemente, il motivo relativo all'insufficiente motivazione della decisione impugnata nella parte riguardante la definizione dei mercati di cui trattasi, ai fini della valutazione della restrizione della concorrenza non può trovare accoglimento.

218.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, al pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri, si deve rilevare, come già precedentemente osservato, che la decisione impugnata afferma espressamente, nel ‘considerando’ 142, che gli effetti derivanti dall'accordo de quo sull'offerta di servizi di trasporto marittimo avrebbero avuto ripercussioni sull'offerta di servizi complementari comprendenti, in particolare, i servizi degli spedizionieri, quelli portuali, quelli del trasporto terrestre, nonché quelli di carico e scarico, forniti nell'ambito del trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente. Dalla decisione impugnata emerge quindi esplicitamente che la Commissione ha esaminato gli effetti potenziali derivanti dall'accordo de quo sul commercio tra gli Stati membri con riguardo sia ai servizi di trasporto marittimo sia ai servizi di trasporto terrestre e a quelli portuali.

219.
    E' pur vero che la Commissione non ha, a tal fine, proceduto alla definizione dei mercati di tutti i servizi di cui trattasi; tuttavia, si deve sottolineare che l'accordo de quo rappresenta un accordo concluso tra compagnie di navigazione, diverse delle quali sono stabilite nella Comunità, attinente alle condizioni di vendita di servizi di trasporto di linea di carichi mediante container, marittimo e terrestre, a spedizionieri stabiliti in vari Stati membri della Comunità. Orbene, come già rilevato, la Commissione ha debitamente dimostrato nella decisione impugnata che tale accordo aveva per oggetto di restringere la concorrenza esistente tra le compagnie sui prezzi fatturati per tutti i servizi da esse offerti. Peraltro, è stato parimenti rilevato che tale accordo costituisce un'infrazione manifesta della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

220.
    Ciò premesso, si deve ritenere che la decisione impugnata ha sufficientemente dimostrato come l'accordo di cui trattasi fosse intrinsecamente idoneo ad incidere in modo significativo sul commercio tra gli Stati membri con riguardo non solo ai servizi di trasporto marittimo, bensì parimenti agli altri servizi cui si applicano le tasse e le soprattasse de quibus, vale a dire i servizi di trasporto terrestre ed i servizi portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container.

221.
    Conseguentemente, si deve riconoscere che la definizione preliminare dei mercati dei servizi interessati non era, nella specie, necessaria per poter accertare l'idoneità dell'accordo de quo ad incidere in maniera significativa sul commercio tra gli Stati membri con riguardo ai servizi di trasporto marittimo, di trasporto terrestre e a quelli portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container.

222.
    Dalle suesposte considerazioni emerge parimenti che i ‘considerando’ 140-143 della decisione impugnata contengono sufficiente motivazione delle conclusioni formulate dalla Commissione con riguardo alla definizione dei mercati interessati ai fini della valutazione del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri tanto più che, per i motivi esposti supra al punto 217, la decisione impugnata si è collocata in un contesto conosciuto dalle ricorrenti che consentiva loro di comprendere la sua portata.

223.
    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che, tenuto conto della natura dell'infrazione di cui trattasi e delle circostanze della specie, l'applicazione da parte della Commissione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 non era subordinata alla previa definizione di tutti i mercati dei servizi interessati.

224.
    Le ricorrenti sostengono inoltre che l'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE e dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68, ai fini della concessione di un'esenzione individuale, sarebbe stata subordinata alla previa definizione di tutti i mercati dei servizi di cui trattasi.

225.
    Tuttavia, come risulta dalla menzionata giurisprudenza, occorre eventualmente definire il mercato di cui trattasi unicamente per poter determinare se un accordo possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e se abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (v. sentenze SPO e a./Commissione, citata supra al punto 206, punto 74, e Cimenteries CBR e a./Commissione, citata supra al punto 206, punto 1093).

226.
    Per contro, la delimitazione precisa di tutti i mercati interessati non è necessariamente indispensabile per determinare se un accordo soddisfi i quattro requisiti ai fini della concessione di un'esenzione individuale previsti dall'art. 81, n. 3, CE e dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68. E' pur vero che la verifica del rispetto del quarto requisito previsto dall'art. 81, n. 3, lett. b), CE e dall'art. 5, lett. b), del regolamento n. 1017/68 esige che la Commissione esamini se l'accordo de quo sia atto ad eliminare la concorrenza per una parte significativa, secondo le rispettive disposizioni applicabili, dei prodotti di cui trattasi o del mercato dei trasporti de quo. Tuttavia, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, i quattro requisiti ai fini della concessione di un'esenzione sono cumulativi (v., in particolare, sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite, 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 429) e la mancanza anche di uno solo di tali requisiti è sufficiente perché l'esenzione debba essere negata (v. sentenza SPO e a./Commissione, citata supra al punto 206, punto 267).

227.
    Conseguentemente, qualora nella specie la Commissione abbia constatato, a termini dei ‘considerando’ 162-174 della decisione impugnata, che i primi tre requisiti ai fini della concessione di un'esenzione individuale non sono soddisfatti e che non è quindi necessario pronunciarsi in merito al quarto requisito, si deve riconoscere che la Commissione non era tenuta, nel caso in esame, a procedere alla previa definizione di tutti i mercati interessati al fine di verificare se l'accordo de quo potesse beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE ovvero dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68. Infatti, al fine di stabilire se i primi tre requisiti sono soddisfatti, occorre tener conto dei vantaggi derivanti dall'accordo de quo non solo per il mercato pertinente, ma anche per qualsiasi altro mercato su cui l'accordo di cui trattasi possa produrre effetti favorevoli. In tal senso, sia l'art. 81, n. 3, CE sia l'art. 5 del regolamento n. 1017/68 prevedono la possibilità di esentare, in particolare, gli accordi che contribuiscono a promuovere il progresso tecnico o economico, senza esigere un nesso particolare con il mercato di riferimento (v. sentenza Compagnie générale maritime e a./Commissione, citata supra al punto 15, punto 343).

228.
    Si deve peraltro osservare, come emerge dal ‘considerando’ 169 della decisione impugnata, che la Commissione ha ritenuto, nella specie, che i primi tre requisiti ai fini della concessione di un'esenzione non fossero soddisfatti in base al rilievo, sostanzialmente che dall'accordo de quo sarebbe potuta derivare una maggiore trasparenza tra fornitori e consumatori, trasparenza che non comporterebbe vantaggi per i consumatori stessi quando si accompagni ad una riduzione della concorrenza sui prezzi. Orbene, come già precedentemente sottolineato, quest'ultimo rilievo si applica non solo ai servizi di trasporto marittimo in esame, bensì parimenti ai servizi di trasporto terrestre e ai servizi portuali forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container.

229.
    Conseguentemente, legittimamente la Commissione ha dichiarato, senza procedere alla previa definizione di tutti i mercati interessati, che l'accordo de quo non rispondeva a tutti i requisiti ai fini della concessione di un'esenzione. In particolare, per quanto attiene all'applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68, è legittimo il rinvio operato dalla Commissione, nel ‘considerando’ 175, all'analisi effettuata nei precedenti ‘considerando’ 163-174 della decisione impugnata.

230.
    Da quanto sin qui osservato, emerge parimenti che i ‘considerando’ 163-175 della decisione impugnata contengono una motivazione sufficiente per quanto attiene alla definizione dei mercati interessati ai fini della valutazione dei requisiti necessari per la concessione di un'esenzione. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie tenuto conto che, per i motivi già esposti al precedente punto 216, la decisione impugnata si è collocata in un contesto conosciuto alle ricorrenti che consentiva loro di comprenderne la portata. Conseguentemente, le censure delle ricorrenti relative all'insufficiente motivazione della decisione impugnata al riguardo non possono essere accolte.

231.
    Infine, sempre per quanto attiene ai requisiti necessari per la concessione di un'esenzione, le ricorrenti sostengono che la Commissione, in violazione dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68, non avrebbe esaminato se l'accordo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse relative ai servizi di trasporto terrestre forniti nell'ambito di un trasporto marittimo di carichi mediante container potesse beneficiare di un'esenzione individuale.

232.
    A tal riguardo si deve necessariamente rilevare che, a termini del ‘considerando’ 175 della decisione impugnata, la Commissione si è limitata ad escludere l'applicabilità al solo FETTCSA dell'esenzione individuale prevista dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68, senza prendere esplicitamente in considerazione la situazione dell'accordo de quo.

233.
    Tuttavia, come correttamente sottolineato dalla Commissione, il ‘considerando’ 175 della decisione impugnata deve essere interpretato alla luce e nel contesto della decisione medesima. Orbene, come già osservato nell'ambito del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, la decisione impugnata - come emerge dall'art. 1 della medesima - non individua alcuna infrazione nella conclusione dell'accordo FETTCSA, bensì unicamente nella conclusione dell'accordo di cui trattasi. Atteso che la decisione impugnata non ha rilevato che l'accordo FETTCSA volto alla definizione di norme e all'utilizzazione di un meccanismo comune ai fini del calcolo e della fissazione delle tasse e delle soprattasse costituisse di per sé un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE ovvero all'art. 2 del regolamento n. 1017/68, essa non può pertanto prevedere la concessione di un'esenzione a favore del detto accordo FETTCSA. Si deve peraltro ricordare che, nell'analisi dell'accordo de quo alla luce dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68, il ‘considerando’ 175 rinvia ai ‘considerando’ 163-174, nei quali viene esplicitamente presa in esame la possibilità di esenzione dell'accordo di cui trattasi.

234.
    Conseguentemente, l'argomento dedotto dalle ricorrenti in merito deve essere respinto.

235.
    Per tutte le suesposte ragioni, si deve ritenere, in conclusione, che i motivi relativi alla mancata o all'erronea definizione dei mercati ed alla relativa carenza di motivazione devono essere dichiarati infondati in toto.

4. In ordine ai motivi relativi all'entità delle ammende ed al relativo difetto di motivazione

236.
    Con il primo capo di tali motivi le ricorrenti deducono che le ammende inflitte dalla Commissione sarebbero eccessive, alla luce della gravità e della durata dell'infrazione, di talune circostanze attenuanti, della collaborazione da esse prestate con la Commissione nonché della durata del procedimento dinanzi all'istituzione medesima. A titolo individuale la Senator Lines deduce, inoltre, il legittimo affidamento riposto nel comportamento della Commissione, il fatto di non aver tratto benefici dall'infrazione, nonché la circostanza che l'ammenda inflitta pregiudicherebbe, in considerazione della sua situazione deficitaria, le sue capacità economiche. A parere delle ricorrenti, inoltre, la decisione impugnata presenterebbe carenza di motivazione con riguardo ad alcuni di tali punti.

237.
    Con il secondo capo di tali motivi, le ricorrenti sostengono che la metodologia seguita dalla Commissione, consistente nel ripartire le ricorrenti stesse in quattro gruppi ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, sarebbe carente di motivazione, discriminatorio ed incoerente. Le ricorrenti chiedono quindi al Tribunale di voler annullare le ammende inflitte o, quantomeno, di volerle ridurre all'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in considerazione di tutte le circostanze della specie.

238.
    Infine, con il terzo capo di tali motivi, la P&O Nedlloyd Container Line Ltd (in prosieguo: la «P&O Nedlloyd») contesta alla Commissione di non aver tenuto conto, in seguito di determinazione dell'importo delle ammende, della fusione intervenuta medio tempore tra la P&O e la Nedlloyd.

239.
    Prima di procedere all'esame di tali argomenti, occorre precisare, in limine, il contesto normativo nel quale si collocano le ammende inflitte nella specie alle ricorrenti.

Osservazioni preliminari in ordine al contesto normativo nel quale si collocano le ammende inflitte alle ricorrenti

240.
    A termini dei ‘considerando’ 176-207 della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto ammende a tutte le ricorrenti, avendo rilevato un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68. Dal ‘considerando’ 179 della decisione impugnata risulta che tali ammende sono state inflitte ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68, e dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86.

241.
    Si deve osservare che, ancorché la decisione impugnata non faccia espresso riferimento agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), dai ‘considerando’ 176-207 emerge come la Commissione abbia determinato l'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti applicando il metodo definito nei detti orientamenti. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha confermato tale applicazione con riguardo alla decisione impugnata.

242.
    Benché gli orientamenti riguardino formalmente solo le ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, si deve ritenere, in considerazione dell'identicità del tenore delle pertinenti disposizioni dei regolamenti n. 4056/86 e n. 1017/68, che la Commissione possa fondarsi per analogia su tali orientamenti ai fini del calcolo delle ammende nell'ambito dell'applicazione dei regolamenti n. 4056/86 e n. 1017/68. Il Tribunale ha d'altronde già riconosciuto la trasponibilità all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 della giurisprudenza relativa all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in considerazione dell'identicità del tenore di tali disposizioni (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 1996, cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, detta «CEWAL», Racc. pag. II-1201, punto 233).

243.
    Secondo il metodo stabilito negli orientamenti, la Commissione prende come importo di base ai fini del calcolo delle ammende da infliggere alle imprese interessate un importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione. Per valutare la gravità dell'infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e l'estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo capoverso). In tale contesto, le infrazioni sono classificate in tre categorie, vale a dire le «infrazioni poco gravi», per le quali l'ammontare delle ammende applicabili è compreso tra ECU 1 000 e 1 milione, le «infrazioni gravi», per le quali l'ammontare delle ammende applicabili può variare da ECU 1 milione a ECU 20 milioni e le «infrazioni molto gravi» per le quali l'ammontare delle ammende applicabili supera ECU 20 milioni (punto 1 A, primo-terzo trattino). Nell'ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni c.d. «gravi» e «molto gravi», la scala di sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo capoverso). E' necessario, inoltre, valutare in che misura gli autori dell'infrazione abbiano l'effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l'ammontare dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto capoverso).

244.
    Si può, inoltre, tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture sufficienti per possedere conoscenze giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto capoverso).

245.
    Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie così definite, può risultare opportuno, secondo la Commissione, procedere, in determinati casi, alla ponderazione dell'importo determinato, in modo da tener conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione e di adattare conseguentemente l'importo di base generale secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa (in prosieguo: l'«importo di base specifico») (punto 1 A, sesto capoverso).

246.
    Quanto al fattore relativo alla durata dell'infrazione, gli orientamenti stabiliscono una distinzione tra le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno) per le quali l'importo stabilito per la gravità non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali tale importo può raggiungere il 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque anni), per le quali tale importo può essere maggiorato per ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo capoverso, dal primo al terzo trattino).

247.
    Gli orientamenti riportano poi, a titolo di esempio, un elenco di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione per aumentare o diminuire l'importo di base riferendosi poi alla comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») (punti 2 e 3).

248.
    Gli orientamenti precisano, a titolo di osservazione generale, che l'ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di base più o meno le percentuali di maggiorazione e riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d'affari mondiale delle imprese, come previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [punto 5, lett. a)]. Inoltre gli orientamenti prevedono che, dopo avere effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, secondo le circostanze, taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell'infrazione, le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare, adeguando di conseguenza, in fine, gli importi delle ammende [punto 5, lett. b)].

249.
    Nella specie, nel ‘considerando’ 181 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l'infrazione, alla luce della sua gravità, trattandosi di un accordo orizzontale volto a restringere la concorrenza sui prezzi tra conferenze e compagnie indipendenti, è «particolarmente grave nel settore del trasporto marittimo di linea, in cui l'esistenza di una concorrenza effettiva e potenziale da parte delle compagnie non conferenziate costituisce una delle giustificazioni principali dell'esenzione per categoria». Tuttavia, in considerazione del fatto che un accordo volto a non concedere sconti appare meno grave di un accordo diretto a fissare il livello generale dei prezzi e vista l'assenza di prove quanto agli effetti dell'infrazione sul livello dei prezzi, la Commissione ha ritenuto che l'infrazione dovesse essere considerata «grave», «fissando l'importo di base dell'ammenda al livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi». Ciò premesso, la Commissione ha fissato l'importo di base dell'ammenda per la più grande delle imprese aderenti al FETTCSA, vale a dire la Maersk, a EUR 1 300 000.

250.
    Nei ‘considerando’ 182 e 183 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto opportuno, al fine di tener conto dell'effettiva capacità delle imprese interessate di provocare danni significativi, nonché della necessità di assicurare che l'importo dell'ammenda producesse un effetto dissuasivo sufficiente, dividere i membri del FETTCSA, in considerazione della notevole diversità di dimensioni fra tali imprese, in gruppi distinti sulla base del rispettivo fatturato mondiale relativo ai servizi di trasporto di carichi mediante container in cui sia compreso un elemento marittimo. Nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata, la Commissione ha individuato quattro gruppi in funzione della dimensione relativa dell'impresa rispetto a quella con il fatturato più elevato, vale a dire la Maersk. I detti quattro gruppi sono costituiti dai «vettori di grandi dimensioni», dai «vettori di dimensioni medio-grandi», dai «vettori di dimensioni medio-piccole» e dai «vettori di piccole dimensioni». Nella tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione impugnata la Commissione ha applicato ad ognuno di tali gruppi un importo di base pari, rispettivamente, a EUR 1 300 000, 1 000 000, 650 000 e 325 000. A termini dei ‘considerando’ 187-195 e della tabella 7 del ‘considerando’ 206 della decisione impugnata, tali importi di base sono stati poi ridotti in ragione del 20%, del 10% e di EUR 100 000 a favore di tutte le imprese al fine di tener conto, rispettivamente, delle circostanze attenuanti, della cooperazione delle ricorrenti e della durata del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

251.
    Ciò premesso si deve verificare se, come sostenuto dalle ricorrenti, le ammende inflitte all'art. 4 della decisione impugnata siano eccessive e siano state determinate sulla base di una metodologia erronea.

252.
    In tale contesto si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59). A termini dell'art. 17 del regolamento n. 17, dell'art. 24 del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 21 del regolamento n. 4056/86, il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 229 CE, di piena giurisdizione sui ricorsi proposti avverso le decisioni con cui la Commissione fissa le ammende e può, conseguentemente, annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda inflitta.

Sul primo capo relativo all'eccessività dell'importo delle ammende

253.
    Al fine di evidenziare l'eccessività dell'importo delle ammende, le ricorrenti deducono, a seconda dei casi, congiuntamente o individualmente, una serie di censure e di argomenti relativi alla gravità dell'infrazione, alla sua durata, all'esistenza di circostanze attenuanti, alla cooperazione con la Commissione, alla durata del procedimento dinanzi alla detta istituzione, al legittimo affidamento fondato sul comportamento della medesima, all'assenza di vantaggi tratti dall'infrazione nonché alla loro situazione economica.

a) Sulla gravità dell'infrazione

Argomenti delle parti

254.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto che l'accordo de quo costituisca un'infrazione «grave» ai sensi degli orientamenti. A loro parere, un accordo orizzontale potrebbe costituire un'infrazione poco grave ai sensi degli orientamenti quando, rispetto alle infrazioni «applicate in maniera più rigorosa», l'«impatto sul mercato resta circoscritto» [punto 1, lett. a), degli orientamenti]. Tale ipotesi ricorrerebbe nella specie, in quanto l'accordo non sarebbe stato attuato. Le ricorrenti sottolineano al riguardo che, ai sensi dell'accordo FETTCSA, i membri avevano semplicemente facoltà di dare attuazione agli accordi dai medesimi conclusi. La Commissione non disporrebbe peraltro di alcuna prova quanto all'attuazione dell'accordo de quo o agli effetti che ne sarebbero eventualmente derivati sul mercato, in particolare sulla concorrenza sui prezzi tra le compagnie di navigazione.

255.
    Le ricorrenti contestano parimenti alla Commissione di non aver sufficientemente motivato l'applicazione alla Maersk, la più grande delle imprese aderenti al FETTCSA, di un importo di base dell'ammenda pari a EUR 1 300 000, quando invece, nel ‘considerando’ 181, la Commissione rileva che l'importo di base delle ammende deve essere fissato «a livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi». Le ricorrenti osservano che, a termini degli orientamenti, l'importo di base più basso per le infrazioni gravi è pari a EUR 1 milione. Le ricorrenti ritengono quindi che, se il Tribunale dovesse confermare la valutazione della Commissione secondo cui l'infrazione de qua sarebbe grave, l'importo di base dell'ammenda inflitta alla Maersk non potrebbe essere superiore a EUR 1 milione.

256.
    La Commissione ritiene legittima la conclusione formulata nella decisione impugnata secondo cui l'infrazione di cui trattasi sarebbe «grave», atteso che essa costituirebbe un'infrazione in materia di prezzi, che la quota di mercato delle imprese interessate sarebbe rilevante e che l'accordo implicherebbe l'estensione delle misure approvate da una conferenza a compagnie non conferenziate.

257.
    In risposta all'argomento delle ricorrenti relativo al tenore degli orientamenti, la Commissione sottolinea che questi devono essere interpretati con flessibilità nel senso che non conterrebbero disposizioni giuridiche rigide, bensì piuttosto indicazioni generali.

258.
    Quanto alla circostanza, sottolineata dalle ricorrenti, secondo cui l'accordo de quo non sarebbe stato attuato ovvero non avrebbe prodotto effetti anticoncorrenziali sul mercato interessato, tale circostanza non sarebbe pertinente, trattandosi di un accordo orizzontale in materia di prezzi che deve essere considerato, ontologicamente, quale infrazione grave. Per lo stesso motivo, il fatto che l'adesione all'accordo FETTCSA sarebbe stata puramente volontaria risulterebbe parimenti non pertinente.

259.
    Quanto all'affermazione relativa al difetto di motivazione, la Commissione fa presente, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che gli orientamenti prevedono che le infrazioni gravi debbano dar luogo ad un'ammenda di importo variabile tra EUR 1 milione e EUR 20 milioni. Nella specie, a fronte dell'assenza di prove quanto agli effetti dell'infrazione sul livello dei prezzi, la Commissione avrebbe ritenuto adeguato fissare l'importo di base dell'ammenda a livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi.

260.
    A parere della Commissione, al fine di attenersi scrupolosamente ai suoi orientamenti nonché alla prassi sviluppata a seguito dell'adozione dei medesimi, sarebbe stato opportuno fissare gli importi di base delle ammende applicate ai «vettori di grandi dimensioni» e ai «vettori di dimensioni medio-grandi» ad un livello non inferiore al minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni gravi, vale a dire EUR 1 milione. Peraltro, a fronte della considerevole differenza di dimensioni tra, da un lato, l'impresa più grande nel gruppo dei «vettori di dimensioni medio-grandi» e, dall'altro, l'unica impresa componente il gruppo dei «vettori di grandi dimensioni», la Commissione sostiene che sarebbe stato adeguato fissare l'importo di base dell'ammenda applicata a quest'ultima ad un livello leggermente superiore, vale a dire EUR 1 300 000. La Commissione osserva, infine, che, per non penalizzare i membri del FETTCSA di dimensioni minori, l'importo di base delle ammende per i «vettori di dimensioni medio-piccole» e per i «vettori piccoli» è stato fissato ad un livello inferiore a quello previsto dagli orientamenti.

Giudizio del Tribunale

261.
    Per quanto attiene al primo motivo relativo alla natura dell'infrazione rilevata nella decisione impugnata, che considera l'infrazione stessa «grave», dall'esame del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 emerge che l'accordo di cui trattasi volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse restringe in maniera significativa la concorrenza sui prezzi tra le compagnie di navigazione dirette concorrenti per il trasporto marittimo di carichi mediante container tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente.

262.
    Orbene, è stato sempre ritenuto che le intese orizzontali fossero ricomprese nelle infrazioni più gravi alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Tate & Lyle e a./Commissione, Racc. pag. II-2035, punto 103). Correttamente, quindi, gli orientamenti le hanno qualificate come «molto gravi».

263.
    Nella specie, la gravità dell'infrazione appare inoltre avvalorata dal fatto che l'accordo sulla fissazione dei prezzi di cui trattasi, essendo stato concluso tra i membri di una conferenza marittima e compagnie indipendenti pregiudica la concorrenza effettiva svolta dalle compagnie di navigazione non conferenziate, mentre, a termini dell'ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86, l'esistenza di una concorrenza effettiva da parte dei servizi di linea non conferenziati costituisce una delle principali giustificazioni dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento medesimo.

264.
    Ciò premesso, la qualificazione dell'accordo di cui trattasi, come infrazione grave, in considerazione della mancanza di prove quanto agli effetti sul livello dei prezzi e della probabile breve durata degli eventuali effetti nocivi dell'infrazione stessa, rappresenta già un'attenuazione rispetto ai criteri applicati ai fini della determinazione del livello delle ammende in caso di accordi orizzontali in materia di prezzi.

265.
    Non può essere pertanto contestata la conclusione, formulata dalla Commissione nel ‘considerando’ 181 della decisione impugnata, secondo cui, in considerazione degli elementi suesposti l'infrazione accertata presenterebbe il carattere della gravità.

266.
    Quanto all'affermazione delle ricorrenti secondo cui, al punto 1 A, primo trattino, degli orientamenti, la Commissione avrebbe riconosciuto che le infrazioni poco gravi possono includere restrizioni orizzontali «il cui impatto sul mercato resta circoscritto», è sufficiente rilevare che tale passo degli orientamenti indica espressamente che le infrazioni poco gravi riguardano restrizioni «per lo più verticali» concernenti «una parte sostanziale ma relativamente ristretta del mercato comunitario». Orbene, nella specie, dato che l'accordo de quo costituisce un accordo orizzontale concluso tra compagnie di navigazione, diverse delle quali stabilite nella Comunità, diretto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse nei confronti degli spedizionieri stabiliti, in particolare, nei vari Stati membri della Comunità, non è sostenibile che l'accordo possa ricadere nella categoria delle infrazioni poco gravi ai sensi dei menzionati orientamenti.

267.
    La prima censura delle ricorrenti deve essere pertanto respinta.

268.
    Per quanto attiene alla seconda censura relativa alla carenza di motivazione, si deve osservare che, nel ‘considerando’ 181 della decisione impugnata, la Commissione afferma che, per i motivi menzionati al precedente punto 264, occorrerebbe fissare «l'importo di base dell'ammenda al livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi». La Commissione prosegue l'esposizione dichiarando, nel periodo successivo, che «date le circostanze del caso, è opportuno fissare il livello di base dell'ammenda, per la più grande delle imprese partecipanti al FETTCSA, a EUR 1 300 000».

269.
    E' pacifico che nella decisione impugnata la Commissione ha stabilito gli importi di base delle ammende inflitte alle ricorrenti applicando il metodo definito negli orientamenti, come del resto espressamente confermato in risposta ad un quesito scritto del Tribunale. Gli orientamenti indicano peraltro espressamente che, per le infrazioni gravi, l'importo minimo delle ammende previste è pari ad EUR 1 000 000. E' parimenti pacifico che, nella specie, tale importo corrisponde all'importo di base ai sensi degli orientamenti (gravità più durata) per effetto dell'assenza di coefficiente moltiplicatore in considerazione della durata dell'infrazione.

270.
    Ciò premesso, occorre verificare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la decisione impugnata sia viziata da difetto di motivazione nella parte in cui la Commissione avrebbe applicato alla Maersk nel ‘considerando’ 181 un importo di base più elevato rispetto a quello più basso dagli orientamenti per le infrazioni gravi, laddove l'istituzione afferma, nello stesso ‘considerando’, che sarebbe opportuno fissare l'importo dell'ammenda a livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi.

271.
    A tal riguardo si deve osservare che la Commissione, stabilendo di applicare nel caso di specie il metodo definito negli orientamenti, è tenuta, a fronte dell'impegno assunto con la pubblicazione degli orientamenti medesimi, a conformarvisi ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, salvo illustrare specificamente i motivi che giustifichino, caso per caso, l'eventuale scostamento su un determinato punto. Occorre quindi esaminare se, nella specie, la decisione impugnata contenga tale motivazione.

272.
    Si deve tuttavia necessariamente rilevare che, eccezion fatta per la locuzione «date le circostanze del caso» di cui al ‘considerando’ 181, la decisione impugnata non contiene alcuna spiegazione dei motivi per i quali debba essere applicato alla Maersk un importo di base pari a EUR 1 300 000 piuttosto che un importo pari a EUR 1 000 000, importo minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni gravi. Orbene, dal detto ‘considerando’ 181 della decisione impugnata emerge con manifesta evidenza che la locuzione «date le circostanze del caso» ivi contenuta si riferisce non alle circostanze che giustificherebbero l'applicazione di un importo di base più elevato rispetto al minimo previsto dagli orientamenti, bensì alle circostanze in ragione delle quali, pur trattandosi di un accordo orizzontale sui prezzi - genere di accordo che costituisce normalmente un'infrazione (molto grave) -, la Commissione ha ritenuto che l'accordo dovesse essere qualificato come infrazione «grave».

273.
    All'udienza la Commissione ha fatto presente, in risposta ad un quesito del Tribunale, che le era parso indicato, nella specie, prevedere, da un lato, che l'importo di base delle ammende applicate ai gruppi dei «vettori di grandi dimensioni» e dei «vettori di dimensioni medio-grandi» non fosse inferiore al minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni gravi, vale a dire EUR 1 milione e, dall'altro, che, a fronte della considerevole differenza di dimensioni tra l'impresa più grande contenuta nel gruppo dei «vettori di dimensioni medio-grandi» e l'unica impresa componente il gruppo dei «vettori di grandi dimensioni», l'importo di base delle ammende applicate a quest'ultima venisse fissato ad un livello leggermente superiore, vale a dire EUR 1 300 000.

274.
    Senza che occorra esaminare la fondatezza di tale spiegazione, non può non rilevarsi che questa è stata formulata per la prima volta all'udienza e che non figura nella decisione impugnata, come del resto riconosciuto dalla Commissione all'udienza in risposta ad un quesito del Tribunale.

275.
    Ciò premesso, si deve ritenere che l'applicazione alla Maersk di un importo di base dell'ammenda superiore a quello previsto dagli orientamenti è insufficientemente motivato. Conseguentemente, la seconda censura delle ricorrenti deve essere accolta.

b) Sulla durata dell'infrazione

Argomenti delle parti

276.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e di fatto ritenendo che l'accordo de quo sarebbe durato tre mesi, dal 9 giugno 1992, data di conclusione dell'accordo stesso, all'8 settembre successivo, data dell'ultima riunione, laddove l'accordo medesimo non sarebbe stato invece mai attuato. Le ricorrenti rilevano che la Commissione, applicando ad un'infrazione non commessa il regime previsto dagli orientamenti per le infrazioni della durata di un anno, avrebbe operato un'applicazione stretta degli orientamenti, pur riconoscendo, per altro, la necessità di applicarne le disposizioni con flessibilità, in considerazione delle circostanze specifiche di ogni singola fattispecie.

277.
    Per tali motivi le ricorrenti sostengono che l'importo di base dell'ammenda inflitta all'impresa di maggiori dimensioni aderente al FETTCSA non potrebbe eccedere EUR 1 milione e dovrebbe essere «simbolica» (EUR 1 000) o «nominale» (EUR 10 000) in considerazione della mancanza di prove quanto all'attuazione dell'accordo di cui trattasi. In subordine, anche ove risultasse provato che l'accordo abbia avuto una durata di tre mesi, in considerazione della mancanza di prove quanto agli effetti derivanti dall'accordo stesso del mercato, le ricorrenti sostengono che l'importo dell'ammenda imposta all'impresa più grande non potrebbe eccedere EUR 250 000 (importo proporzionale ad un trimestre).

278.
    La Commissione ritiene infondati gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in ordine alla durata dell'infrazione.

Giudizio del Tribunale

279.
    Le ricorrenti contestano sostanzialmente alla Commissione di aver ritenuto che l'infrazione abbia avuto una durata di tre mesi, laddove l'accordo de quo non sarebbe mai stato attuato.

280.
    Tuttavia, dal momento che la Commissione non ha dimostrato gli effetti derivanti dall'accordo de quo e che essa non era tenuto a farlo, considerato l'oggetto restrittivo della concorrenza dell'accordo stesso, il fatto che questo sia stato o non sia stato attuato resta irrilevante ai fini del calcolo della durata dell'infrazione. Ai fini del calcolo della durata dell'infrazione avente ad oggetto una restrizione della concorrenza, occorre infatti determinare unicamente la durata del periodo in cui l'accordo stesso è esistito, vale a dire il periodo intercorrente tra la data della sua conclusione e la data della cessazione.

281.
    Nella specie la Commissione ha ritenuto, nel ‘considerando’ 180, che l'accordo de quo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse sarebbe stato concluso il 9 giugno 1992, data del verbale che proverebbe l'infrazione. A termini del medesimo ‘considerando’, la Commissione ha riconosciuto che anche se l'accordo FETTCSA è stato formalmente risolto solo il 26 maggio 1994, l'accordo de quo è cessato il 28 settembre 1992, data dell'invio della lettera della Commissione contenente una sua valutazione giuridica preliminare in ordine al FETTCSA, poco tempo dopo l'ultima riunione del FETTCSA dell'8 settembre 1992.

282.
    Senza che occorra distinguere tra le date dell'8 o del 28 settembre 1992, dai suesposti elementi risulta che la Commissione ha legittimamente ritenuto che l'accordo de quo abbia avuto una durata di tre mesi.

283.
    In ogni caso, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non può essere contestato alla Commissione di non aver ridotto l'importo di base dell'ammenda in considerazione della durata molto breve dell'infrazione. La circostanza della breve durata dell'infrazione non incide infatti minimamente sulla sua gravità, risultante dalla natura stessa dell'infrazione, vale a dire, nella specie, una restrizione orizzontale in materia di prezzi. Correttamente, quindi, la Commissione ha ritenuto, a termini del punto 1 B, primo comma, primo trattino, degli orientamenti, che la durata molto breve dell'infrazione, vale a dire durata inferiore ad un anno, potesse costituire unicamente un elemento atto ad escludere l'imputazione di apporti aggiuntivi all'importo stabilito in considerazione della gravità dell'infrazione.

284.
    Conseguentemente, gli argomenti delle ricorrenti quanto alla durata dell'infrazione devono essere respinti.

c) In ordine alle circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

285.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella parte in cui non avrebbe considerato la mancata attuazione dell'accordo quale circostanza attenuante, laddove gli orientamenti indicano tale ipotesi a tal fine.

286.
    La Commissione chiede il rigetto dell'argomento delle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

287.
    Si deve ricordare che, a termini del ‘considerando’ 188 della decisione impugnata, la Commissione ha accettato di ridurre l'importo delle ammende in ragione del 20% a titolo di circostanze attenuanti in considerazione della presunta disdetta dell'accordo conseguente alla ricezione, da parte delle ricorrenti, della lettera della Commissione 28 settembre 1992.

288.
    Così facendo, la Commissione ha preso in considerazione una delle ragioni che, a termini degli orientamenti, giustifica la riduzione dell'importo di base delle ammende a titolo di circostanze attenuanti, vale a dire «aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione» (punto 3, primo comma, terzo trattino, degli orientamenti).

289.
    Si deve tuttavia rilevare che, a termini del punto 3, primo comma, secondo trattino, degli orientamenti, la non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite è parimenti specificamente menzionata dalla Commissione quale circostanza attenuante idonea a determinare una diminuzione dell'importo di base delle ammende.

290.
    Orbene, è peraltro pacifico che la Commissione non ha raccolto, nella specie, prove quanto all'attuazione dell'accordo de quo.

291.
    Occorre quindi esaminare se tale circostanza sia stata presa in considerazione dalla Commissione nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende.

292.
    A tal riguardo si deve necessariamente rilevare che dal ‘considerando’ 181 della decisione impugnata emerge che, in sede di determinazione della gravità dell'infrazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto di non aver raccolto alcuna prova quanto agli effetti dell'infrazione sul livello dei prezzi ai fini della qualificazione dell'infrazione come grave, mentre gli accordi orizzontali sui prezzi vengono normalmente considerati quali infrazioni molto gravi. Orbene, si deve osservare che dalla qualificazione dell'infrazione come molto grave deriverebbe la conseguenza, a termini degli orientamenti, che il punto di inizio del calcolo dell'importo dell'ammenda in base alla gravità avrebbe dovuto eccedere, in linea di principio, la somma di EUR 20 milioni, mentre, nella specie, per effetto della qualificazione dell'infrazione come grave, l'importo di base dell'ammenda applicata dalla decisione impugnata all'impresa di maggiori dimensioni aderente al FETTCSA ammonta a EUR 1 300 000.

293.
    Ciò premesso, si deve ritenere che la Commissione abbia debitamente preso in considerazione la mancata attuazione dell'accordo ai fini della determinazione dell'importo delle ammende. A tal riguardo è irrilevante che tale elemento non sia stato preso in considerazione specificamente nella sezione della decisione relativa all'esame delle circostanze attenuanti, bensì nell'ambito dell'esame della gravità dell'infrazione, atteso che, in ogni caso, dal fatto che tale elemento sia stato preso in considerazione ai fini della determinazione dell'importo delle ammende è derivata una riduzione dell'importo di base delle ammende stesse, conformemente al punto 3, primo comma, secondo trattino, degli orientamenti.

294.
    Conseguentemente, si deve ritenere, in conclusione, che la Commissione non sia incorsa in un'erronea applicazione degli orientamenti.

d) In ordine alla cooperazione

Argomenti delle parti

295.
    A parere delle ricorrenti, la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che i membri avrebbero cooperato con l'istituzione già a seguito della conclusione dell'accordo FETTCSA e ben prima dell'emanazione della comunicazione degli addebiti. Secondo le ricorrenti, tale cooperazione giustificherebbe, con riguardo alla comunicazione sulla cooperazione, una riduzione dell'importo dell'ammenda nettamente superiore al 10%.

296.
    Le ricorrenti fanno inoltre valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della cooperazione dei membri esulante dalla sfera di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, in particolare la circostanza che i membri si sono rivolti alla Commissione immediatamente a seguito della ricezione della comunicazione degli addebiti e, successivamente, in due ulteriori riprese al fine di determinare elementi a fronte dei quali la Commissione avrebbe potuto chiudere il procedimento, segnatamente, a seguito del riconoscimento da parte dei membri di taluni principi giuridici. Secondo le ricorrenti, tali fattori giustificherebbero una riduzione dell'importo dell'ammenda nettamente superiore al 20%.

297.
    La Commissione ritiene che le ricorrenti non possano legittimamente beneficiare di una riduzione supplementare dell'importo dell'ammenda per effetto della collaborazione prestata.

Giudizio del Tribunale

298.
    Per quanto attiene, in primo luogo, all'applicazione da parte della Commissione della propria comunicazione sulla cooperazione, si deve ricordare che con tale comunicazione la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle indagini relative ad un'intesa possono evitare l'imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro importo (v. punto A 3 della comunicazione sulla cooperazione).

299.
    In tal senso, la Commissione fa presente che una riduzione del 10-50% può essere concessa se, prima dell'invio della comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisca alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell'infrazione o se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informi la Commissione di non voler contestare i fatti materiali sui quali la Commissione abbia fondato le proprie accuse (v. punto D, secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione).

300.
    Nella specie, le ricorrenti sostengono che la Commissione sarebbe incorsa in un'erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione, non tenendo sufficientemente conto del fatto che le ricorrenti stesse avrebbero cooperato con l'istituzione sin dalla conclusione dell'accordo FETTCSA e ben prima dell'emanazione della comunicazione degli addebiti.

301.
    Si deve tuttavia osservare che la decisione impugnata accerta, a termini del dispositivo, un'infrazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68 unicamente per quanto attiene all'accordo volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse. La decisione impugnata non accerta, per contro, alcuna infrazione con riguardo all'accordo FETTCSA in quanto tale o alle altre attività esercitate dalle ricorrenti nell'ambito dell'accordo medesimo.

302.
    Ciò premesso, il fatto che le ricorrenti avrebbero informato la Commissione, in una fase avanzata del procedimento, in merito alla conclusione dell'accordo FETTCSA resta irrilevante ai fini della valutazione dell'intensità della cooperazione prestata nell'ambito della presente controversia, concernente unicamente l'accordo volto a non concedere sconti. La circostanza che, nel ‘considerando’ 190, la Commissione ha tenuto conto dei passi compiuti dalle ricorrenti con riguardo all'accordo FETTCSA costituisce già, quindi, un trattamento più favorevole rispetto a quello cui fa riferimento la comunicazione sulla cooperazione.

303.
    Dagli atti di causa risulta inoltre che il verbale della riunione del 9 giugno 1992 - dal quale la Commissione ha potuto legittimamente dedurre l'esistenza dell'accordo inteso a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse - è stato trasmesso alla Commissione solamente in risposta alla richiesta di informazioni del 14 luglio 1992. Orbene, una collaborazione all'inchiesta che non oltrepassi quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell'ammenda (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-317/94, Weig/Commissione, Racc. pag. II-1235, punto 283).

304.
    Inoltre, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, le ricorrenti hanno costantemente negato l'esistenza dell'accordo menzionato nella comunicazione degli addebiti. Orbene, si deve sottolineare che un'impresa che contesti i fatti allegati dalla Commissione sui quali quest'ultima fonda gli addebiti contestati non contribuisce ad agevolare il compito dell'istituzione consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni alle regole in materia di concorrenza (v. sentenza Mo Och Domsjö/Commissione, citata supra al punto 109, punti 395 e 396).

305.
    Ciò premesso, si deve ritenere che, in conclusione, la Commissione non è incorsa nella specie in alcun errore di diritto o di fatto nell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

306.
    Per quanto concerne, in secondo luogo, la circostanza secondo cui i membri del FETTCSA avrebbero trasmesso in due riprese, successivamente all'invio della comunicazione degli addebiti, la stessa dichiarazione di riconoscimento di taluni principi giuridici - circostanza che costituirebbe, a loro parere, un'ipotesi di collaborazione non ricompresa nella sfera di applicazione della comunicazione sulla cooperazione - si deve rilevare che tale circostanza non può giustificare un'ulteriore riduzione dell'ammenda a titolo della collaborazione prestata con la Commissione. Infatti, considerato che i membri del FETTCSA hanno continuato a negare i fatti materiali loro contestati, tale dichiarazione non è stata tale da agevolare il compito dell'istituzione con riguardo all'accertamento dell'infrazione, atteso che i principi giuridici riconosciuti dai membri del FETTCSA riguardavano fatti dei quali essi negano peraltro l'esistenza. In tal senso, al punto 4 della detta dichiarazione, il riconoscimento che un accordo diretto a vietare sconti, concluso tra i membri di una conferenza e compagnie indipendenti, è idoneo a costituire violazione dell'art. 81, n. 1, CE resta privo di qualsiasi rilevanza effettiva nella specie, come del resto riconosciuto dalle ricorrenti stesse all'udienza in risposta ad un quesito del Tribunale.

307.
    Ciò premesso, si deve ritenere che la dichiarazione di principio invocata dalle ricorrenti, non presentando alcun effetto utile, non costituisce un atto di collaborazione idoneo a giustificare una riduzione dell'ammenda.

308.
    Conseguentemente, la Commissione legittimamente non ha tenuto conto della detta dichiarazione ai fini della concessione alle ricorrenti di un'ulteriore riduzione dell'importo delle ammende a titolo della collaborazione prestata.

e) In ordine al termine ragionevole

Argomenti delle parti

309.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto, riducendo l'importo delle ammende in considerazione del superamento del termine ragionevole, in ragione di soli EUR 100 000, laddove la durata del procedimento si sarebbe rivelata, nella specie, manifestamente eccessiva. A tal riguardo le ricorrenti non condividono il parere della Commissione secondo cui il trascorrere di un intervallo di tempo non costituisce un motivo per non infliggere un'ammenda, a condizione che l'intervallo stesso non superi il termine di prescrizione previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).

310.
    Le ricorrenti sottolineano, in particolare, che la fase del procedimento che, nella specie, avrebbe fatto trascorrere un termine irragionevole ed eccessivo si collocherebbe nell'intervallo di tempo tra la risposta dei membri del FETTCSA alla comunicazione degli addebiti, avvenuta in data 16 settembre 1994, e l'emanazione della decisione, avvenuta il 16 maggio 2000. A parere delle ricorrenti, tale durata sarebbe eccessiva in considerazione della rilevanza della controversia, della complessità della medesima, del comportamento dei membri del FETTCSA e del comportamento della Commissione. In tale contesto, le ricorrenti rilevano in particolare che:

-    la controversia avrebbe presentato per le medesime una rilevanza considerevole tenuto conto del rischio dell'irrogazione di un'ammenda al quale esse si sarebbero trovate esposte;

-    la controversia non presenterebbe, per contro, particolare complessità, atteso che la Commissione avrebbe unicamente dovuto esaminare i verbali di tre riunioni; inoltre, la Commissione non avrebbe fondamentalmente modificato la propria analisi della nozione di intesa tecnica, già espressa nella lettera 28 settembre 1992 e nella comunicazione degli addebiti;

-    i membri avrebbero collaborato strettamente con la Commissione sin dall'inizio del procedimento;

-    la Commissione non avrebbe minimamente motivato il ritardo assunto dal procedimento, ritardo interamente imputabile all'istituzione.

311.
    A parere delle ricorrenti, tali elementi giustificherebbero una riduzione dell'importo dell'ammenda nettamente superiore a EUR 100 000, particolarmente alla luce della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.33.884 - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied Technische Unie (FEG e TU)] (GU 2000, L 39, pag. 1), in cui la Commissione ha accettato di ridurre l'importo dell'ammenda di EUR 100 000 in considerazione della durata irragionevole del procedimento, pur essendo il ritardo imputabile - a differenza del caso di specie - alle parti.

312.
    Le ricorrenti precisano inoltre che tale riduzione dell'importo delle ammende sarebbe doveroso anche qualora la violazione del principio della durata ragionevole del procedimento non implichi, nella specie, una violazione del loro diritto di difesa. Secondo le ricorrenti, tale garanzia relativa al diritto di difesa può rilevare unicamente per giustificare l'annullamento della decisione ma non ai fini della riduzione dell'importo delle ammende.

313.
    A titolo individuale la Senator Lines deduce che la durata eccessiva del procedimento giustificherebbe, in particolare sulla base dell'art. 6 della CEDU, l'annullamento delle ammende inflitte dalla Commissione ovvero la riduzione del loro importo.

314.
    La detta ricorrente sottolinea, in particolare, che la durata eccessiva del procedimento avrebbe pregiudicato la sua capacità di predisporre un'effettiva difesa, considerato che né i documenti pertinenti né il personale responsabile all'epoca dei fatti di cui è causa sarebbero più presenti nell'impresa. A tal riguardo la ricorrente rileva che, secondo il codice commerciale tedesco, la conservazione dei documenti commerciali si limiterebbe a sei anni.

315.
    La ricorrente precisa, a tal riguardo, che sarebbe scarsamente rilevante il fatto che essa non abbia cercato di presentare testimoni dei fatti all'epoca del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Nulla può infatti impedire alle parti di dedurre dinanzi al Tribunale argomenti non sollevati nel corso del procedimento amministrativo. La ricorrente osserva, inoltre, che il suo comportamento durante il procedimento amministrativo sarebbe stato condizionato dal fatto che la Commissione non sembrava intenzionata ad infliggere ammende. Essa sottolinea, infine, che la presentazione di testimoni sarebbe tanto più opportuna nella specie in quanto dalla decisione impugnata risulterebbe che la Commissione si sarebbe fondata su un unico documento di ambigua formulazione.

316.
    La Commissione ritiene che gli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione della durata ragionevole del procedimento debbano essere respinti in quanto infondati.

Giudizio del Tribunale

317.
    Secondo la giurisprudenza il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole nell'adozione di decisioni a conclusione di procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza rappresenta un principio generale del diritto comunitario, collegato al principio di sana amministrazione (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 56, e 9 settembre 1999, causa T-127/98, UPS Europe/Commissione, Racc. pag. II-2633, punto 37). In tal senso, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che la Commissione non può procrastinare sine die la sua presa di posizione e che, per garantire la certezza del diritto ed una tutela giuridica adeguata, essa deve prendere una decisione o inviare una lettera amministrativa, quando tale lettera sia stata richiesta, entro un termine ragionevole (v. sentenza SCK e FNK/Commissione, citata supra, punto 55).

318.
    Secondo la giurisprudenza, il carattere ragionevole della durata del procedimento dev'essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, del contesto di questa, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza della causa per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II-931, punto 126).

319.
    Nella specie si deve osservare che, a termini del ‘considerando’ 180 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l'infrazione sia cessata il 28 settembre 1992. Si deve inoltre rammentare che, come risulta dall'inchiesta, la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti in data 19 aprile 1994. Le ricorrenti hanno risposto a tale comunicazione degli addebiti il 16 settembre seguente. Considerato che la decisione impugnata è stata emanata il 16 maggio 2000, 68 mesi sono conseguentemente trascorsi tra la risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti e l'adozione della decisione impugnata. Orbene, è pacifico inter partes che, nel corso di tale periodo, la Commissione non abbia compiuto alcun atto istruttorio, fatto salvo l'invio, in data 24 marzo 1995, 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999, di richieste di informazioni dirette unicamente ad ottenere dati relativi al fatturato delle ricorrenti.

320.
    In risposta ad un quesito del Tribunale all'udienza, il rappresentante della Commissione ha fatto presente che il ritardo nell'emanazione della decisione impugnata si spiegherebbe con la mancanza di risorse umane di cui soffrirebbe l'istituzione. La Commissione ha peraltro riconosciuto, nel punto 45 del proprio controricorso che «il procedimento si è procrastinato oltre una durata ragionevole». Parimenti, a termini del ‘considerando’ 195 della decisione impugnata, la Commissione ammette che «la durata del procedimento in questo caso è stata considerevole».

321.
    Tuttavia, si deve rilevare che, per quanto, a fronte del contesto della controversia, della sua rilevanza per le imprese interessate e del suo grado di complessità, la durata del procedimento sembra eccedere nella specie, quanto meno prima facie, una durata ragionevole, le ricorrenti si limitano ad invocare la violazione del principio del termine ragionevole non ai fini di ottenere l'annullamento della decisione impugnata, bensì a sostegno del loro motivo diretto all'annullamento delle ammende inflitte dalla decisione impugnata o alla riduzione del loro importo. Orbene, se è pur vero che il superamento di un termine ragionevole, in particolare quando implichi la violazione del diritto di difesa degli interessati, giustifica l'annullamento di una decisione di accertamento di una violazione alle norme in materia di concorrenza, tale principio non può essere applicato quando venga contestato l'importo delle ammende inflitte da tale decisione, dal momento che il potere della Commissione di infliggere ammende è disciplinato dal regolamento n. 2988/74, che prevede a tal fine un termine di prescrizione.

322.
    Si deve infatti osservare che, a mente del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2988/74, il principio della prescrizione è stato introdotto al fine di garantire la certezza del diritto. A termini di tale ‘considerando’, «una tale regolamentazione, per essere completa, deve contemplare tanto il potere di comminare ammende e sanzioni quanto il potere di procedere all'esecuzione delle decisioni che comminano ammende, sanzioni e penalità di mora; (...) in essa si devono fissare i termini della prescrizione, la sua data di decorrenza nonché gli atti che la interrompono o la sospendono; [e], in proposito, occorre tener conto degli interessi delle imprese e delle associazioni d'imprese, come pure delle esigenze inerenti alla prassi amministrativa».

323.
    In tal senso, per quanto attiene al potere di infliggere ammende, l'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74 prevede che il potere della Commissione di comminare ammende per le infrazioni alle norme comunitarie in materia di concorrenza è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento medesimo, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa o, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, dal giorno in cui l'infrazione stessa è cessata. La prescrizione può tuttavia essere interrotta o sospesa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2988/74. A tenore dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere a partire da ogni interruzione; tuttavia, la prescrizione si considera maturata al più tardi alla scadenza del termine pari al doppio di quello di prescrizione senza che la Commissione abbia comminato ammende o sanzioni.

324.
    Ne consegue che il regolamento n. 2988/74 ha istituito una normativa completa che disciplina in dettaglio i termini entro i quali la Commissione può legittimamente infliggere - senza violare l'esigenza fondamentale della certezza del diritto - ammende alle imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. A tal riguardo si deve sottolineare, in particolare, che l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74 prevede che la prescrizione maturi, in ogni caso, decorsi 10 anni nel caso in cui la prescrizione sia stata interrotta a termini dell'art. 2, n. 1, del regolamento medesimo, ragion per cui la Commissione non può - salvo incorrere nella prescrizione - procrastinare sine die la propria decisione sulle ammende. A fronte di tale disciplina, qualsiasi considerazione connessa all'obbligo della Commissione di esercitare il proprio potere di comminare ammende entro un termine ragionevole deve essere respinta (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 46-49; causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punti 20-22; 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punti 139-141).

325.
    Nulla toglie a tale conclusione la circostanza che la Commissione abbia nondimeno deciso, nel ‘considerando’ 195 della decisione impugnata, di ridurre l'importo dell'ammenda di EUR 100 000, ritenendosi tenuta a seguire il principio generale del diritto comunitario che impone il rispetto di un termine ragionevole per l'adozione di decisioni relative a procedimenti amministrativi in materia di concorrenza. La Commissione, anche qualora non fosse tenuta a ridurre l'importo delle ammende a fronte della considerevole durata del procedimento, potrebbe pur sempre operare tale riduzione, nell'ambito del proprio potere discrezionale di cui dispone nella fissazione dell'importo delle ammende, per motivi di equità.

326.
    Ciò premesso, si deve ritenere in conclusione che l'argomento delle ricorrenti relativo alla violazione del termine ragionevole deve essere respinto.

f) In ordine al principio del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

327.
    La Senator Lines sostiene, a titolo individuale, che l'emanazione della decisione impugnata oltre sei anni dopo l'invio della comunicazione degli addebiti costituirebbe violazione del principio del legittimo affidamento. Essa sottolinea che la Commissione, dopo aver lasciato intendere di essere disposta a chiudere il procedimento - in particolare, qualora i membri del FETTCSA si fossero impegnati a riconoscere taluni principi di diritto pertinenti nella specie -, avrebbe poi improvvisamente mutato avviso. La ricorrente sottolinea parimenti la lunga inerzia evidenziata dalla Commissione successivamente all'invio della comunicazione degli addebiti. Orbene, da un principio generale del diritto comunitario risulterebbe che le istituzioni sono vincolate dalle proprie dichiarazioni in merito alla condotta futura che intendono tenere, laddove tali dichiarazioni possano fondare il legittimo affidamento da parte degli operatori economici interessati (sentenze della Corte 5 giugno 1973, causa 81/72, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 575, punto 10, e 19 settembre 1985, cause riunite 63/84 e 147/84, Finsider/Commissione, Racc. pag. 2857, punti 20 e 21). Risulterebbe parimenti dalla giurisprudenza della Corte che il trascorrere del tempo è idoneo a far sorgere legittime aspettative (v. sentenza della Corte 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617).

328.
    Secondo la detta ricorrente, il legittimo affidamento sorto per effetto del comportamento della Commissione impedirebbe l'irrogazione di ammende nella specie (v. sentenza della Corte 12 novembre 1987, causa 344/85, Ferriere San Carlo/Commissione, Racc. pag. 4435, punto 13).

329.
    La Senator Lines aggiunge che, per i motivi già esposti, il comportamento della Commissione avrebbe inoltre pregiudicato le sue possibilità effettive di difendersi.

330.
    La Commissione sostiene che gli argomenti della menzionata ricorrente debbono essere respinti.

Giudizio del Tribunale

331.
    Dagli atti emerge che, sin dal 28 settembre 1992, la Commissione ha esplicitamente informato i membri del FETTCSA in ordine al rischio di irrogazione di ammende qualora essi non avessero notificato l'accordo ai fini della concessione di un'esenzione. Malgrado tale avvertimento, le ricorrenti hanno esplicitamente informato la Commissione, con lettera 19 ottobre 1992, che non avrebbero proceduto alla notifica dell'accordo. Peraltro, nei punti 157 e 158 della comunicazione degli addebiti del 19 aprile 1994, la Commissione ha espressamente fatto presente alle ricorrenti il proprio intendimento di infliggere loro ammende in considerazione delle infrazioni risultanti dalla conclusione, nell'ambito del FETTCSA, di taluni accordi restrittivi, tra cui l'accordo di cui trattasi, volto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse.

332.
    A fronte di tali circostanze, la ricorrente non può validamente sostenere che la Commissione abbia mutato avviso e che la decisione di infliggerle ammende abbia violato il legittimo affidamento della ricorrente stessa quanto all'esito del procedimento.

333.
    Il fatto che, a seguito dell'invio della comunicazione degli addebiti, le ricorrenti abbiano sottoposto in due riprese - con lettere 26 ottobre 1994 e 28 luglio 1995 - proposte alla Commissione ai fini di una composizione amichevole della questione nulla toglie a tale conclusione. Al contrario, tali iniziative, finalizzate proprio a tentare di sfuggire all'irrogazione di ammende, dimostrano che le ricorrenti, tra cui la Senator Lines, erano consapevoli del rischio di comminazione di ammende.

334.
    In ogni caso, in nessun momento la Commissione ha potuto suscitare l'impressione nelle ricorrenti di essere disposta a chiudere in modo informale, sulla base delle loro proposte, l'esame della pratica. Nella propria lettera 4 novembre 1994 la Commissione afferma chiaramente di non potersi esprimere in merito a tali proposte sino al termine dell'esame della risposta alla comunicazione degli addebiti. Parimenti, con lettera 8 agosto 1995, la Commissione sottolinea espressamente di non essere in grado di chiudere il procedimento senza emanare una decisione formale, salvo il caso in cui i membri del FETTCSA avessero eventualmente riconosciuto i fatti loro contestati. E' pacifico che le ricorrenti non hanno mai dato seguito a tale proposta. Esse contestano, d'altronde, nell'ambito del presente ricorso, tutti i fatti loro contestati dalla Commissione nella decisione impugnata.

335.
    Da una nota interna del difensore delle ricorrenti del 17 maggio 1994, a seguito di una riunione con i servizi della Commissione svoltasi il 16 maggio 1994, emerge tutt'al più che questi ultimi avrebbero previsto la possibilità di non emanare una decisione formale o di non infliggere ammende. Tuttavia, oltre al fatto che tale documento, redatto dal difensore delle ricorrenti, deve essere valutato con riserva in considerazione della sua unilateralità, si deve rilevare che anch'esso menziona il fatto che la Commissione non era in grado di assumere alcun impegno al riguardo. Peraltro, il contenuto di tale nota non ha potuto fondare alcun legittimo affidamento da parte della Senator Lines, atteso che successivamente la Commissione ha respinto in due riprese, con le menzionate lettere, le iniziative volte ad una composizione amichevole della controversia.

336.
    Si deve pertanto rilevare che la Senator Lines non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che la Commissione le avesse fornito garanzie precise idonee a far sorgere nella medesima fondate speranze quanto alla chiusura del procedimento senza che venissero inflitte ammende (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 231).

337.
    Conseguentemente, la censura relativa alla violazione del legittimo affidamento deve essere respinta.

g) In ordine all'assenza di vantaggi tratti dall'infrazione

Argomenti delle parti

338.
    A titolo individuale la Senator Lines fa valere che la Commissione non avrebbe tenuto conto, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, della sua situazione economica. La ricorrente sottolinea di aver subìto notevoli perdite nel corso del periodo nel quale l'infrazione sarebbe stata commessa. Tali perdite ammonterebbero a più di 55 milioni di dollari statunitensi (USD) con riguardo a tutte le attività della compagnia e a più di USD 15 milioni con riguardo al mercato di cui trattasi. Ciò premesso, la ricorrente non sarebbe stata in grado di trarre il minimo vantaggio economico dall'infrazione, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a non infliggere ammende o, quantomeno, a ridurne l'importo.

339.
    La Commissione chiede il rigetto dell'argomento della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

340.
    Si deve ricordare che, pur se è vero che l'importo dell'ammenda inflitta deve essere proporzionato alla durata dell'infrazione e agli altri fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell'infrazione, tra i quali i vantaggi che l'impresa interessata abbia potuto trarre da dette pratiche (v. sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II-1689, punto 127), la circostanza che un'impresa non abbia tratto alcun vantaggio dall'infrazione non può impedire, a termini della giurisprudenza, l'irrogazione di un'ammenda, poiché diversamente quest'ultima perderebbe il suo carattere dissuasivo (v. sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata supra al punto 183, punto 53).

341.
    Ne consegue che, contrariamente alla tesi della Senator Lines, la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione dell'importo delle ammende, a dimostrare che l'infrazione abbia procurato un vantaggio illecito alle imprese interessate, né a prendere eventualmente in considerazione l'assenza di vantaggi derivanti dall'infrazione stessa (v. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata supra al punto 206, punto 4881).

342.
    E' pur vero che la Commissione ha affermato, al punto 5, lett. b), degli orientamenti, che, ai fini della fissazione dell'importo dell'ammenda, occorre prendere in considerazione, a seconda delle circostanze, il vantaggio economico o finanziario eventualmente tratto dagli autori dell'infrazione. Essa si richiama a tal riguardo alla propria XXI Relazione sulla politica della concorrenza, in cui precisa che «ogni qualvolta la Commissione è in grado di accertare il livello di tale profitto realizzato illegalmente, anche se non è in grado di calcolarlo con precisione, può basare su tale elemento il calcolo dell'ammenda» (punto 139). Così, nel caso in cui tale stima sia obiettivamente possibile, la Commissione potrà, secondo quanto indicato negli orientamenti (punto 2, primo comma, quinto trattino), maggiorare la sanzione, a titolo di circostanze aggravanti, per superare l'importo degli utili illeciti realizzati grazie all'infrazione.

343.
    E' stato già affermato che tali indicazioni non significano, tuttavia, che la Commissione si sia ormai imposta l'onere di dimostrare in qualsiasi caso, ai fini della determinazione dell'ammenda, il vantaggio economico connesso all'infrazione constatata. Esse rispecchiano unicamente la sua volontà di prendere maggiormente in considerazione tale elemento e di adottarlo come base di calcolo delle ammende, purché essa sia stata in grado di valutarlo, anche solo approssimativamente (v. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata supra al punto 206, punto 4885).

344.
    Orbene, nella specie, dai ‘considerando’ 181-186 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha determinato l'importo delle ammende in considerazione della natura dell'infrazione modulata in funzione delle differenti dimensioni delle imprese aderenti al FETTCSA, dimensioni determinate sulla base del fatturato mondiale nel settore dei trasporti marittimi di linea.

345.
    Dalla decisione impugnata non risulta, invece, che la Commissione si sia fondata sull'esistenza di un vantaggio connesso con l'accordo de quo al fine di aumentare la gravità dell'infrazione. Al contrario, si deve osservare che, nel ‘considerando’ 181, la Commissione ha ridotto l'infrazione di cui trattasi da «molto grave» a «grave», non avendo raccolto alcuna prova quanto agli effetti dell'infrazione sul livello dei prezzi ed in considerazione, in ogni caso, della probabilità che gli effetti nocivi prodottisi a seguito dell'infrazione siano stati di breve durata.

346.
    Ciò premesso, le censure delle ricorrenti quanto alla pretesa mancata presa in considerazione del vantaggio derivante dall'infrazione ai fini della determinazione dell'importo delle ammende devono essere respinte.

h) In ordine alla situazione economica ed alla solvibilità della Senator Lines

Argomenti delle parti

347.
    A titolo individuale la Senator Lines sostiene che la Commissione non avrebbe tenuto conto della sua situazione economica deficitaria. Oltre alle perdite già menzionate che continuerebbe a registrare, la ricorrente deduce di non disporre più di proprie imbarcazioni dalla fine del 1996. Orbene, dalla giurisprudenza comunitaria risulterebbe che tale circostanza costituirebbe un criterio importante ai fini della valutazione della capacità economica effettiva di una compagnia di navigazione, di cui occorrerebbe tener conto in sede di fissazione dell'importo dell'ammenda.

348.
    La ricorrente ritiene la propria situazione analoga a quella della Compagnie maritime zaïroise (in prosieguo: la «CMZ»), impresa oggetto della decisione della Commissione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, relativa ad un procedimento in forza degli artt. [81] del Trattato CEE (IV.32.448 e IV.32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) e [82] del Trattato CEE (IV.32.448 e IV.32.450: Cewal) (GU 1993, L 34, pag. 20), alla quale la Commissione non ha inflitto un'ammenda per tale motivo. A tal riguardo poco importerebbe che la ricorrente utilizzi navi di cui non sia proprietaria, dato che in tale situazione versava anche la CMZ. La Senator Lines osserva inoltre che la CMZ possedeva una quota maggiore dei redditi della conferenza CEWAL rispetto a quelli della Senator Lines rispetto alla conferenza FEFC.

349.
    La Senator Lines sostiene, peraltro, che l'ammenda inflittale dalla decisione impugnata sarebbe tale da pregiudicare la sua solvibilità. Secondo la ricorrente, la Commissione non avrebbe tenuto conto della sua situazione economica attuale, ove le perdite registrate dalla compagnia nell'esercizio 1999 sarebbero risultate superiori a 100 milioni di marchi tedeschi (DEM).

350.
    La Commissione ritiene che gli argomenti della ricorrente relativi alla sua situazione deficitaria debbano essere dichiarati infondati.

Giudizio del Tribunale

351.
    Per quanto attiene, in primo luogo, alla situazione economica della Senator Lines, si deve ricordare che, secondo ben consolidata giurisprudenza, la Commissione non è minimamente obbligata a tener conto della situazione deficitaria di un'impresa ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, considerato che ammettere un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 55; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-310/94, Gruber + Weber/Commissione, Racc. pag. II-1043, punto 76; 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 630, e 19 maggio 1999, causa T-175/95, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1581, punto 158).

352.
    A seconda delle circostanze, la Commissione può certamente ritenere opportuno non infliggere ammende ovvero ridurne l'importo in considerazione delle difficoltà economiche in cui versi l'impresa interessata (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, citata supra al punto 351, punto 628). Al punto 5, lett. b), degli orientamenti, la Commissione dichiara in tal senso che potrà prendere in considerazione un contesto economico specifico, le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare, adeguando di conseguenza gli importi delle ammende. Se ciò non è accaduto nella specie, la ricorrente non può tuttavia contestare alla Commissione, ai sensi della menzionata giurisprudenza, di non aver tenuto conto della sua situazione deficitaria ai fini della riduzione dell'ammenda.

353.
    Quanto alla circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui la sua situazione economica nella specie sarebbe analoga a quella della compagnia di navigazione CMZ oggetto della decisione 93/82, si deve rammentare che il fatto che la Commissione abbia ritenuto, nella propria prassi decisionale anteriore, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda non implica che essa sia costretta ad effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751, punto 368).

354.
    Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sull'analogia, sostenuta dalla ricorrente, con una precedente pratica esaminata dalla Commissione, si deve concludere che la Commissione legittimamente poteva ritenere, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, che fosse opportuno, nella specie, non tener conto delle difficoltà economiche della Senator Lines.

355.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla solvibilità della Senator Lines, è sufficiente rilevare che la Commissione ha prodotto, in allegato al proprio controricorso, senza essere contraddetta ex adverso, documenti attestanti che nel 1999 la Senator Lines ha realizzato, malgrado le perdite accumulate, un fatturato pari a USD 1000 milioni. Si deve necessariamente rilevare che un'impresa che realizzi un fatturato di tale entità dispone della capacità economica per pagare l'ammenda di EUR 368 000 inflittale dalla decisione impugnata.

356.
    Per tutti questi motivi, l'argomento della Senator Lines relativo alla mancata presa in considerazione della sua situazione economica e della sua solvibilità deve essere pertanto respinto.

Sul secondo capo relativo alla ripartizione delle ricorrenti in gruppi ai fini della determinazione dell'importo delle ammende e relativo al difetto di motivazione in merito

a) Argomenti delle parti

357.
    Secondo le ricorrenti, il fatto che la Commissione ha suddiviso le compagnie aderenti al FETTCSA in quattro gruppi ai fini del calcolo dell'importo delle ammende sarebbe in contrasto con i principi della valutazione individuale, della parità di trattamento e di trasparenza e sarebbe inoltre carente di motivazione.

358.
    Per quanto attiene al principio della valutazione individuale, le ricorrenti osservano che la metodologia seguita dalla Commissione sarebbe contraria a tale principio nella parte in cui ne deriva che la Commissione ha stabilito l'importo dell'ammenda per gruppi senza tener conto delle dimensioni di ogni singola impresa in seno ad ogni singolo gruppo. Le ricorrenti sottolineano, inoltre, che il metodo accolto dalla Commissione implicherebbe che, ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, verrebbe preso in considerazione unicamente l'elemento costituito dal fatturato, ad esclusione di tutti gli altri fattori pertinenti.

359.
    Con riguardo al principio della parità di trattamento, le ricorrenti fanno valere che in ognuno dei quattro gruppi utilizzati dalla Commissione figurerebbero armatori di dimensioni molto differenti e che le compagnie situate al limite inferiore e a quello superiore di due gruppi contigui e di dimensioni quindi simili verrebbero soggette ad un trattamento del tutto differente, mentre le compagnie situate ai limiti superiore ed inferiore di uno stesso gruppo e di dimensioni del tutto dissimili verrebbero trattate in modo analogo.

360.
    Quanto al principio della trasparenza, le ricorrenti rilevano che la Commissione non spiegherebbe il motivo per il quale ha ritenuto opportuno suddividere i membri del FETTCSA in quattro gruppi, né il criterio in base al quale essa ha proceduto alla definizione dei singoli gruppi. Le ricorrenti sottolineano inoltre che la Commissione non spiegherebbe i motivi per i quali, dopo aver applicato un importo di base di EUR 1 300 000 per il gruppo dei «vettori di grandi dimensioni», ha fissato l'importo di base degli altri tre gruppi, rispettivamente, a EUR 1 milione, EUR 650 000 e EUR 325 000 (v. ‘considerando’ 186 e tabella 6 della decisione impugnata).

361.
    Infine, per quanto attiene all'obbligo di motivazione, le ricorrenti deducono che la Commissione non avrebbe indicato i motivi per i quali ha diviso gli aderenti al FETTCSA in quattro gruppi. Secondo le ricorrenti, la Commissione, avendo calcolato la dimensione relativa di ogni singola impresa aderente al FETTCSA rispetto a quella della Maersk nel 1994, avrebbe dovuto fissare l'importo dell'ammenda inflitta ad ogni singola impresa membro del FETTCSA in funzione delle rispettive dimensioni invece di ripartire, su base arbitraria, le dette imprese in quattro gruppi. Peraltro, nella parte in cui la classificazione operata dalla decisione impugnata sarebbe diretta a tener conto dei vantaggi e svantaggi derivanti dall'accordo di cui trattasi, le ricorrenti ritengono che la Commissione non avrebbe individuato tali vantaggi e svantaggi.

362.
    A titolo individuale la NYK deduce che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto prendendo in considerazione, ai fini della fissazione dell'importo dell'ammenda inflittale dalla decisione impugnata il fatturato dalla medesima realizzato nell'ambito del trasporto marittimo a livello mondiale piuttosto che le sue dimensioni sul mercato geografico di cui trattasi.

363.
    La detta ricorrente sostiene che, sulla base del fatturato realizzato sul mercato geografico di cui trattasi, essa avrebbe occupato non il secondo, bensì il quinto posto tra le compagnie di navigazione interessate, corrispondente non al 58%, bensì unicamente al 43,6% delle dimensioni della Maersk. Parimenti, la ricorrente osserva che essa occuperebbe il sesto posto tra le compagnie di navigazione interessate in termini di container trasportati in direzione Ovest ed il settimo posto in termini di container trasportati in direzione Est.

364.
    La ricorrente ritiene pertanto di essere stata ingiustamente sanzionata dalla Commissione per aver realizzato un fatturato rilevante su rotte che non presenterebbero alcun legame con l'Europa. In tal modo la Commissione avrebbe totalmente ignorato il principio sulla base del quale le ammende non potrebbero scaturire da un semplice calcolo basato sul fatturato globale (v. sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825).

365.
    In risposta agli argomenti della Commissione, la ricorrente contesta che, applicando il metodo da essa proposto, essa risulterebbe comunque classificata nella seconda categoria dei «vettori di dimensioni medio-grandi». La ricorrente osserva in effetti che, se la Commissione avesse utilizzato il criterio del fatturato afferente al trasporto marittimo di linea sul mercato geografico de quo ai fini della determinazione delle dimensioni di tutti i destinatari della decisione impugnata, l'importanza relativa di ognuno di essi - e non solo della NYK - sarebbe risultata diversa. Peraltro, in assenza di qualsiasi esplicazione da parte della Commissione in merito alla definizione dei quattro gruppi di imprese, non sarebbe certo che la Commissione abbia utilizzato le stesse categorie o che avrebbe classificato la NYK nel gruppo dei «vettori di dimensioni medio-grandi» ove avesse adottato il metodo suggerito dalla NYK.

366.
    Per tali motivi le ricorrenti ritengono che le ammende, essendo state calcolate sulla base di tale metodologia, non potrebbero essere loro inflitte.

367.
    In subordine, le ricorrenti sostengono che occorra, quantomeno, procedere ad una significativa riduzione dell'importo delle ammende. Esse deducono al riguardo che se il Tribunale, da un lato, accogliesse la tesi della Commissione secondo cui alle imprese aderenti al FETTCSA di dimensioni maggiori debbano essere inflitte ammende di importo più elevato rispetto alle imprese aderenti di dimensioni inferiori e se, dall'altro, ritenesse che l'importo di base dell'ammenda inflitta all'impresa aderente al FETTCSA di dimensioni maggiori debba corrispondere ad un importo collocato tra EUR 250 000 e EUR 1 milione piuttosto che ad un importo inferiore o pari a EUR 250 000, il Tribunale dovrebbe procedere al ricalcolo del livello delle ammende in funzione, in primo luogo, del nuovo importo di base dell'ammenda inflitta alla Maersk (vale a dire EUR 1 milione) e, in secondo luogo, della dimensione relativa delle imprese aderenti al FETTCSA determinata nella tabella 5 della decisione impugnata, e non in funzione della ripartizione delle imprese medesime in quattro gruppi operata dalla Commissione.

368.
    La Commissione sostiene che, secondo il nuovo metodo definito negli orientamenti, l'importo delle ammende non corrisponde più ad una percentuale del fatturato delle imprese interessate, bensì viene ottenuto sulla base di un dato numerico assoluto scelto in funzione della gravità dell'infrazione. Tale impostazione consentirebbe di tener conto di molti elementi, quali il vantaggio tratto dall'infrazione ed il danno causato dalla medesima, al fine di attribuire all'ammenda un carattere dissuasivo effettivo, anche con riguardo alle piccole imprese.

369.
    La Commissione precisa, peraltro, che, trattandosi di una restrizione orizzontale in materia di prezzi, essa non sarebbe tenuta a provare l'esistenza di un danno reale ovvero di un vantaggio reale per le parti interessate.

370.
    Sarebbe quindi erroneo pretendere di calcolare l'importo delle ammende in maniera puramente aritmetica sulla base del solo fatturato delle imprese interessate. A tal riguardo, la Commissione rileva che l'argomento delle ricorrenti si porrebbe in contraddizione con quello dedotto dalla NYK, secondo cui la Commissione avrebbe attribuito importanza eccessiva al fatturato nel calcolo dell'importo delle ammende.

371.
    La Commissione ritiene che, nella specie, la classificazione operata nella decisione impugnata (‘considerando’ 183, tabella 5) rifletterebbe le dimensioni delle singole compagnie interessate sul mercato nel 1994, sulla base delle rispettive quote di mercato. Quanto alla ripartizione delle imprese in quattro gruppi, essa sarebbe stata necessaria al fine di tener conto della capacità effettiva di produrre danni importanti di ogni singola impresa e di attribuire all'ammenda carattere dissuasivo. Alla luce di tale obiettivo e tenuto conto dell'impossibilità di ricorrere ad una formula aritmetica, la Commissione ritiene che il criterio prescelto nell'effettuazione di tale ripartizione rientrerebbe nel proprio potere discrezionale.

372.
    In risposta agli argomenti della NYK la Commissione precisa di non aver calcolato l'importo delle ammende sulla base del fatturato afferente a tutti i prodotti e servizi realizzati a livello mondiale dalle parti né sulla base del loro fatturato globale in materia di trasporto marittimo, bensì unicamente sulla base del fatturato afferente al trasporto marittimo di linea su scala mondiale.

373.
    La Commissione ritiene tale impostazione corretta, in quanto consentirebbe di procedere ad un raffronto delle dimensioni relative delle imprese in termini di risorse e di potenza economica effettiva (v. sentenza CEWAL, citata supra al punto 242, punto 233).

374.
    Secondo la Commissione, il metodo proposto dalla ricorrente non presenterebbe, inoltre, alcuna incidenza pratica in quanto, anche seguendo tale impostazione, la NYK, anche rappresentando il 43,6% delle dimensioni della Maersk, farebbe sempre parte del gruppo dei «vettori di dimensioni medio-grandi» con identico importo dell'ammenda.

375.
    La Commissione precisa, in ogni caso, di non essersi basata, nella determinazione delle ammende, unicamente sul fatturato delle imprese interessate.

b) Giudizio del Tribunale

376.
    Si deve ricordare che, a termini del ‘considerando’ 182 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, al fine di tener conto dell'effettiva capacità delle imprese interessate di provocare danni significativi nonché della necessità di assicurare che l'importo dell'ammenda avesse un effetto dissuasivo sufficiente, fosse opportuno infliggere ammende superiori alle imprese aderenti al FETTCSA di dimensioni maggiori rispetto a quelle più piccole, data la notevole diversità di dimensioni tra tali imprese.

377.
    Ciò premesso, la Commissione ha suddiviso le imprese aderenti al FETTCSA in quattro gruppi in funzione delle loro dimensioni. Nel ‘considerando’ 183 della decisione impugnata si afferma che le dimensioni di ogni singola impresa aderente al FETTCSA sono state determinate sulla base del rispettivo fatturato realizzato nel 1994 nel settore del trasporto marittimo di linea su scala mondiale, poiché tale fatturato consentirebbe di valutare le risorse reali e l'importanza delle imprese interessate.

378.
    Nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata sono indicati i quattro gruppi così costituiti e le dimensioni relative di ogni singola impresa aderente al FETTCSA nel 1994 rispetto alla Maersk, la più importante dei membri del FETTCSA. Da tale tabella risulta che i quattro gruppi e le dimensioni relative delle imprese aderenti al FETTCSA componenti i medesimi sono stati così determinati: i «vettori di grandi dimensioni» (Maersk [100]), i «vettori di dimensioni medio-grandi» (NYK [58], MOL [55], P&O [52], K Line [49], Nedlloyd [46] e Hanjin [41]), i «vettori di dimensioni medio-piccole» (Hapag-Lloyd [34], Evergreen [30], NOL [28], DSR-Senator [23] e Yangming [23]) e i «vettori di piccole dimensioni» (Cho Yang [17], MISC [14], OOCL [11] et CGM [6]).

379.
    Nella tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione impugnata sono indicati gli importi di base delle ammende applicabili ai vettori a seconda della loro appartenenza ad ognuno dei quattro gruppi, tenuto conto dei fattori menzionati nei ‘considerando’ 179-185 della decisione impugnata, vale a dire la natura dell'infrazione e le dimensioni delle imprese aderenti al FETTCSA. Tali importi ammontano, rispettivamente, a EUR 1 300 0000 per i «vettori di grandi dimensioni», EUR 1 milione per i «vettori di dimensioni medio-grandi», EUR 650 000 per i «vettori di dimensioni medio-piccole» e EUR 325 000 per i «vettori di piccole dimensioni».

380.
    Si deve esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, tale metodo di determinazione dell'importo di base ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, da un lato, violi i principi della valutazione individuale e della parità di trattamento e, dall'altro, se rispetti il principio di trasparenza e risulti sufficientemente motivato.

In ordine al principio della valutazione individuale

381.
    Le ricorrenti contestano anzitutto alla Commissione che il metodo da essa utilizzato produrrebbe il risultato che l'importo dell'ammenda verrebbe stabilito per gruppi senza tener conto delle dimensioni individuali di ogni singola impresa in seno ai rispettivi gruppi. Esse contestano inoltre alla Commissione che, nella specie, per effetto di tale metodo verrebbe preso in considerazione, ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, unicamente il fattore rappresentato dal fatturato, mentre gli altri fattori pertinenti resterebbero esclusi.

382.
    Con la prima censura le ricorrenti contestano la forfettizzazione dell'importo di base delle ammende per gruppi di imprese, come risultante dalla tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione impugnata. Infatti, tale forfettizzazione indurrebbe la Commissione ad ignorare, nell'ambito di ogni singolo gruppo, le possibili differenze esistenti tra le singole imprese appartenenti ad uno stesso gruppo.

383.
    A tal riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, nella fissazione dell'importo di ogni singola ammenda la Commissione dispone di un potere discrezionale e non può ritenersi vincolata ad applicare, a tal fine, una formula matematica precisa (v. sentenza Martinelli/Commissione, citata supra al punto 252, punto 59). Tutt'al più, l'importo dell'ammenda inflitta deve essere proporzionato agli elementi che possono entrare nella valutazione della gravità dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza Tate & Lyle e a./Commissione, citata supra al punto 262, punto 106).

384.
    Orbene, si deve necessariamente rilevare che la suddivisione in gruppi in funzione delle dimensioni delle imprese interessate contribuisce all'obiettivo consistente nel sanzionare più severamente le grandi imprese poiché, con tale metodo, alle imprese appartenenti ai gruppi di imprese di maggiori dimensioni vengono inflitte ammende di importo superiore rispetto a quelle inflitte alle imprese appartenenti ai gruppi di imprese di dimensioni minori. Inoltre, a nessuna impresa di grandi dimensioni viene in tal modo applicato un importo di base inferiore a quello applicato ad un'impresa di dimensioni minori.

385.
    E' pur vero che, per effetto di tale metodo, gli importi di base di tutte le imprese appartenenti ad uno stesso gruppo coincidono e che, conseguentemente, finiscono per essere ignorate le differenze di dimensione tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo. Tuttavia, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda in funzione della gravità e della durata dell'infrazione stessa ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende scaturiti dal suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le imprese stesse in ordine al loro fatturato complessivo (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II-1705, punto 278). In tal senso, la Corte ha già riconosciuto la legittimità di un metodo di calcolo in base al quale la Commissione determina anzitutto l'importo globale dell'ammenda da infliggere, per poi ripartire tale totale tra le imprese interessate classificandole in gruppi costituiti sulla base dell'importanza delle loro attività nel settore interessato (v. sentenza IAZ e a./Commissione, citata supra al punto 351, punti 48-53).

386.
    Conseguentemente, si deve ritenere che la Commissione, procedendo in sede di determinazione della gravità dell'infrazione alla suddivisione delle ricorrenti in gruppi, non sia incorsa in alcun errore né di fatto né di diritto.

387.
    Con la seconda censura le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver effettuato il calcolo dell'importo delle ammende su base individuale, tenendo conto di altri criteri oltre a quello del fatturato.

388.
    Dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dall'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68, nonché dall'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 emerge che la gravità e la durata dell'infrazione costituiscono gli unici criteri di cui la Commissione deve tener conto ai fini della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per infrazione alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

389.
    Considerato che, nella specie, la durata accertata dell'infrazione è la stessa per tutte le imprese, occorre quindi esaminare se la Commissione potesse legittimamente fissare, in sede di determinazione della gravità dell'infrazione, un importo di base delle ammende senza tener conto, in tale sede, di altre specifiche circostanze delle singole imprese oltre al loro fatturato.

390.
    Secondo la giurisprudenza, la gravità delle infrazioni deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto, e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54, nonché la sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata supra al punto 183, punto 33). Secondo costante giurisprudenza, tra i fattori da prendere in considerazione per valutare la gravità dell'infrazione possono rientrare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto della trasgressione nonché le dimensioni e la forza economica dell'impresa (v. sentenze Musique diffusion française e a./Commissione, citata supra al punto 364, punto 120, e IAZ e a./Commissione, citata supra al punto 351, punto 52).

391.
    Considerato che il tenore dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 è identico a quello dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, tale giurisprudenza elaborata con riguardo all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 è trasponibile alla determinazione dell'importo delle ammende nell'ambito dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86.

392.
    Nella specie, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione - dopo aver determinato nel ‘considerando’ 181 l'importo di base applicato alla più grande delle ricorrenti, vale a dire la Maersk, in considerazione della natura dell'infrazione e delle dimensioni di tale impresa - ha modulato tale importo, a termini dei ‘considerando’ 182-186, in considerazione delle dimensioni relative di ogni singola ricorrente rispetto alla Maersk, risultanti dal loro fatturato relativo al trasporto marittimo di linea a livello mondiale. La classificazione delle ricorrenti e la loro suddivisione in gruppi sulla base delle loro dimensioni sono contenute nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata.

393.
    Orbene, nella tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione impugnata, gli importi di base delle ammende ivi indicate sono determinati con riferimento ad ogni singolo gruppo di cui alla tabella 5. Pertanto, gli importi di base ripresi nella tabella 6 risultano indirettamente dalla presa in considerazione del volume di affari delle ricorrenti.

394.
    Come esposto al ‘considerando’ 182, l'obiettivo della Commissione consiste, a fronte della «considerevole» differenza di dimensioni tra le ricorrenti, nell'infliggere ammende più elevate alle grandi imprese per tener conto dell'effettiva capacità delle imprese interessate di provocare danni significativi ed assicurare che l'importo dell'ammenda abbia effetto dissuasivo.

395.
    In tale sistema il fatturato delle imprese interessate viene quindi utilizzato non per calcolare direttamente l'importo dell'ammenda in termini proporzionali a tale fatturato, bensì per modulare, nell'ambito della determinazione della gravità dell'infrazione, un importo di base definito in considerazione della natura dell'infrazione, al fine di tener conto delle differenti dimensioni tra le imprese interessate.

396.
    Negli orientamenti la Commissione ritiene, infatti, che la gravità dell'infrazione non debba prendere unicamente in considerazione la natura specifica dell'infrazione stessa, bensì parimenti il suo «impatto concreto» (punto 1 A, primo comma). A termini degli orientamenti, occorre quindi valutare l'effettiva capacità economica degli autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori e fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale da garantirne un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma). La Commissione ritiene inoltre che, generalmente, le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto comma). Per tali motivi, negli orientamenti si afferma che, in caso di infrazioni che coinvolgano più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi di base in modo da tener conto del peso specifico e, dunque, dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una «disparità considerevole» nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione (punto 1 A, sesto comma).

397.
    Ne consegue che, secondo il metodo indicato negli orientamenti ed applicato nella specie, il calcolo dell'importo delle ammende continua ad essere effettuato in funzione della gravità dell'infrazione, che costituisce uno dei due criteri menzionati all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e nelle equivalenti disposizioni dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86. Peraltro, secondo la menzionata giurisprudenza, le dimensioni e la potenza economica delle imprese interessate costituiscono elementi idonei a determinare la gravità dell'infrazione ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

398.
    Conseguentemente, il metodo di fissazione delle ammende applicato nella specie, consistente nel determinare la gravità dell'infrazione modulando, in funzione delle dimensioni dell'impresa de qua, un importo di base definito in considerazione della natura dell'infrazione è conforme al contesto normativo delle sanzioni come definito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dalle equivalenti disposizioni dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86 (v., in tal senso, sentenza LR AF 1998/Commissione, citata supra al punto 385, punti 231 e 232).

399.
    A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla NYK a titolo individuale, legittimamente la Commissione può fare riferimento al fine di determinare le dimensioni delle imprese interessate, al loro fatturato complessivo piuttosto che al loro fatturato realizzato sul mercato o sui mercati di cui trattasi. E' stato infatti già affermato che il fatturato complessivo dell'impresa interessata costituisce un'indicazione, per quanto approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa stessa (v. sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, citata supra al punto 364, punto 121). In tal senso, nel settore dei trasporti marittimi, il Tribunale ha già riconosciuto che la Commissione, basandosi, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende sul fatturato complessivo dell'impresa interessata nel settore del trasporto marittimo di linea, non ha violato l'art. 19 del regolamento n. 4056/86 (sentenza CEWAL, citata supra al punto 242, punto 233).

400.
    Ne consegue che, al fine di determinare la gravità dell'infrazione, la Commissione - dopo aver stabilito l'importo di base dell'ammenda in funzione della natura dell'infrazione - legittimamente poteva modularlo sulla base del solo criterio del fatturato complessivo delle imprese aderenti al FETTCSA realizzato nel settore dei servizi di trasporto marittimo di linea.

401.
    In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale metodo non implica che la Commissione fissi l'importo dell'ammenda sulla base di un calcolo fondato unicamente sul fatturato complessivo senza tener conto delle circostanze individuali specifiche di ciascuna delle ricorrenti. Infatti, dalla decisione impugnata - nonché dagli orientamenti, i cui principi sono da questa ripresi - risulta che, se la gravità dell'infrazione viene valutata, in una prima fase, in funzione degli elementi propri all'infrazione, come la sua natura e la sua incidenza sul mercato, tale valutazione viene modulata, in una seconda fase, sulla base delle circostanze proprie all'impresa interessata, il che conduce la Commissione a prendere in considerazione non soltanto eventuali circostanze aggravanti, bensì anche, se de caso, circostanze attenuanti. Tale pratica è conforme alla lettera e alla ratio dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto consente di tener conto, in sede di valutazione della gravità della violazione, del diverso ruolo svolto da ciascuna impresa e del comportamento tenuto nei confronti della Commissione durante lo svolgimento del procedimento (v. sentenza Tate & Lyle e a./Commissione, citata supra al punto 262, punto 109).

402.
    Nella specie, nel ‘considerando’ 185 della decisione impugnata, la Commissione ha tuttavia concluso, senza essere contraddetta ex adverso, che non vi sarebbe modo di distinguere tra la gravità del comportamento delle compagnie aderenti alla FEFC e quello delle compagnie non conferenziate. Peraltro, nel ‘considerando’ 187 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, senza essere contraddetta ex adverso, che, in assenza di imprese che abbiano agito da leader ed altre che si siano limitate a seguirne l'esempio, non sussisterebbero motivi per giustificare una distinzione tra i singoli membri del FETTCSA in relazione alla loro partecipazione all'infrazione.

403.
    Ciò premesso, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, la Commissione poteva legittimamente non tener conto delle circostanze individuali specifiche delle singole ricorrenti diverse dai rispettivi fatturati complessivi relativi al trasporto marittimo di linea.

404.
    Gli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione da parte della Commissione del principio della valutazione individuale devono essere quindi respinti.

In ordine al principio della parità di trattamento

405.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione, procedendo ad una suddivisione per gruppi, avrebbe violato il principio della parità di trattamento, in quanto in ognuno dei quattro gruppi individuati dalla decisione impugnata figurerebbero imprese di dimensioni molto diverse; inoltre le imprese situate ai limiti inferiori e superiori di due gruppi attigui e di dimensioni simili verrebbero trattate in modo diverso, mentre compagnie situate ai limiti superiore ed inferiore di uno stesso gruppo, di dimensioni diverse, verrebbero trattate in modo analogo.

406.
    Secondo costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25).

407.
    Nella specie, la suddivisione in gruppi potrebbe costituire violazione del principio di parità di trattamento o perché, in seno ad ogni singolo gruppo, verrebbero trattate in modo identico imprese che si trovano in situazioni diverse o perché, tra i vari gruppi, verrebbero trattate in maniera diversa imprese che si trovano in una situazione analoga.

408.
    Occorre quindi esaminare se tali differenze di trattamento sussistano e se siano eventualmente obiettivamente giustificate in considerazione della finalità perseguita consistente nel sanzionare più severamente le imprese di maggiori dimensioni.

409.
    Per quanto attiene, in primo luogo, al trattamento identico, in seno ad ogni singolo gruppo di ricorrenti di dimensioni diverse, si deve rammentare che, ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, tutte le ricorrenti ricomprese in uno stesso gruppo si sono viste infliggere, malgrado le dimensioni diverse, importi di base identici ammontanti, per ordine di importanza e secondo i singoli gruppi, a EUR 1 300 000, EUR 1 000 000, EUR 650 000 e EUR 325 000.

410.
    Si deve tuttavia osservare che tale differenza di trattamento è inerente ad un sistema di suddivisione in gruppi. Orbene, è stato già rilevato nel quadro dell'esame del primo argomento delle ricorrenti nell'ambito del primo capo del presente motivo che tale suddivisione corrispondeva ad una valutazione corretta della gravità dell'infrazione.

411.
    Pertanto, ancorché siano stati applicati a talune ricorrenti, per effetto della suddivisione in gruppi, importi di base identici pur in presenza di dimensioni diverse, si deve concludere che tale differente trattamento è obiettivamente giustificato dalla preminenza attribuita, in sede di determinazione della gravità dell'infrazione, alla natura dell'infrazione stessa rispetto alle dimensioni delle imprese (v., in tal senso, sentenza IAZ e a./Commissione, citata supra al punto 351, punti 50-53).

412.
    Conseguentemente, nella specie la Commissione poteva legittimamente applicare alle imprese di uno stesso gruppo un importo di base identico senza violare il principio della parità di trattamento.

413.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, al diverso trattamento delle ricorrenti appartenenti a gruppi diversi, dalla tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha suddiviso le ricorrenti in quattro gruppi per blocchi di imprese rappresentanti, rispettivamente, dallo 0 al 17% delle dimensioni della Maersk (i «vettori di piccole dimensioni»), dal 23 al 40% delle dimensioni della Maersk (i «vettori di dimensioni medio-piccole»), dal 41 al 58% delle dimensioni della Maersk (i «vettori di dimensioni medio-grandi») e le dimensioni della Maersk (i «vettori di grandi dimensioni»). Peraltro, nella tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione impugnata, la Commissione ha applicato ad ognuno di tali gruppi un importo di base delle ammende pari, rispettivamente, ad EUR 1 300 000, ad EUR 1 000 000, ad EUR 650 000 e ad EUR 325 000.

414.
    Ne consegue che la differenza di trattamento tra ricorrenti appartenenti a gruppi diversi risulta, da un lato, dalla delimitazione dei singoli gruppi di cui alla tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata e, dall'altro, dalla determinazione degli importi di base applicati ad ogni singolo gruppo nella tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione medesima.

415.
    Per quanto attiene, anzitutto, ai valori-limite utilizzati per delimitare i singoli gruppi, si deve necessariamente rilevare che, come osservato dalle ricorrenti, la differenza di dimensioni tra ricorrenti appartenenti a due gruppi diversi è talvolta minore rispetto a quella tra ricorrenti appartenenti ad uno stesso gruppo. In tal senso si deve rilevare che la Yangming e la DSR-Senator sono state collocate nello stesso gruppo della Hapag-Lloyd e non in quello della Cho Yang, laddove le loro dimensioni relative sono più vicine a quelle della Cho Yang che non a quelle della Hapag-Lloyd. Parimenti, la Hanjin è stata collocata nello stesso gruppo della NYK e non nel gruppo della Hapag-Lloyd, laddove le sue dimensioni relative sono più vicine a quelle della Hapag-Lloyd che non a quelle della NYK.

416.
    Si deve osservare che gli orientamenti prevedono, al punto 1 A, sesto comma, che una disparità «considerevole» nella dimensione delle imprese che commettano il medesimo tipo di infrazione costituisce elemento idoneo a giustificare una differenziazione ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, causa T-48/98, Acerinox/Commissione, Racc. pag. II-3859, punto 90). Peraltro, secondo la giurisprudenza se è pur vero che la Commissione dispone di un certo margine discrezionale nella determinazione dell'importo delle ammende e che il calcolo dell'ammenda non deve obbedire ad una semplice formula matematica (v. sentenza Martinelli/Commissione, citata supra al punto 252, punto 59), l'importo delle ammende deve essere quanto meno proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione (v. sentenza Tate & Lyle e a./Commissione, citata supra al punto 262, punto 106). Conseguentemente, qualora la Commissione suddivida le imprese interessate in gruppi ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, la determinazione dei valori limite per ogni singolo gruppo così individuato deve essere coerente ed obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenza LR AF 1998/Commissione citata supra al punto 385, punto 298).

417.
    A tal riguardo, si deve osservare che la Commissione, affermando nelle considerazioni introduttive degli orientamenti che il margine discrezionale attribuitole dal legislatore ai fini della fissazione dell'importo delle ammende deve inquadrarsi «in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza», si è espressamente impegnata a rispettare tali principi nella determinazione dell'importo delle ammende per infrazioni alle norme in materia di concorrenza.

418.
    Occorre quindi esaminare se, nella specie, la determinazione dei valori assunti ai fini della separazione dei quattro gruppi individuati dalla Commissione nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata sia coerente ed obiettivamente giustificata.

419.
    Si deve necessariamente rilevare, a tal riguardo, che la decisione impugnata si limita a menzionare, nel ‘considerando’ 182 che, al fine di infliggere ammende superiori alle imprese più grandi aderenti al FETTCSA, la Commissione ha suddiviso le imprese in quattro gruppi in base alle loro dimensioni e che, nel ‘considerando’ 183, la tabella 5 indica i quattro gruppi così costituiti e le dimensioni relative che le singole imprese aderenti al FETTCSA presentavano nel 1994 rispetto alla Maersk, la più importante dei membri del FETTCSA. Per contro, la decisione impugnata non spiega il metodo ed i criteri assunti dalla Commissione ai fini della delimitazione dei detti quattro gruppi.

420.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale in merito alle modalità con cui le ricorrenti sono state suddivise in quattro gruppi e sui criteri in base ai quali è stata effettuata la delimitazione dei gruppi medesimi nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto presente, da un lato, che la suddivisione delle ricorrenti nei singoli gruppi è stata basata esclusivamente sul fatturato relativo al trasporto marittimo di linea realizzato a livello mondiale nel 1994 e, dall'altro, che la delimitazione dei gruppi era stata effettuata nei segmenti in cui gli scarti relativi di dimensioni risultavano più ampi.

421.
    Alla luce di tali spiegazioni, assumendo che uno scarto relativo di dimensioni debba essere inteso nel senso della differenza di dimensioni relative tra due imprese, espressa in percentuale della dimensione dell'impresa più piccola, il Tribunale rileva che i valori limite tra i quattro gruppi individuati nella tabella 5 della decisione impugnata sono stati fissati a livelli corrispondenti a scarti relativi di dimensioni, rispettivamente, del 72% delle dimensioni della NYK (tra Maersk e NYK), del 20,5% delle dimensioni della Hapag-Lloyd (tra Hanjin e Hapag-Lloyd) e del 35% delle dimensioni della Cho Yang (tra Yangming e Cho Yang). Si deve riconoscere che scarti relativi di dimensioni di tale entità riflettono disparità considerevoli ai sensi degli orientamenti, idonei quindi a giustificare una differenziazione ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione.

422.
    Si deve tuttavia necessariamente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tali scarti relativi di dimensioni non sono i più elevati tra quelli risultanti dalla tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata. Infatti, da tale tabella emerge che gli scarti relativi di dimensioni tra la OOCL e la CGM, tra la MISC e la OOCL, tra la Cho Yang e la MISC, nonché tra la NOL e la DSR-Senator sono pari, rispettivamente, all'83%, al 27%, al 21,4% e al 21,7%, e sono quindi superiori allo scarto relativo di dimensioni del 20,5% che separa i «vettori di dimensioni medio-grandi» dai «vettori di dimensioni medio-piccole». Ad identica conclusione si giungerebbe se lo scarto relativo di dimensioni fosse inteso nel senso della differenza di dimensione relativa tra due imprese espressa in percentuale dell'impresa di dimensioni maggiori.

423.
    All'udienza la Commissione ha fatto presente, in risposta ad un quesito del Tribunale, che i gruppi erano stati separati in corrispondenza degli scarti di dimensioni relative più elevati in termini assoluti.

424.
    Se è pur vero che i valori limite assunti ai fini della delimitazione dei quattro gruppi si collocano nei segmenti in cui gli scarti di dimensioni risultano più elevati in termini assoluti, si deve tuttavia necessariamente sottolineare che tale spiegazione contraddice quella fornita in risposta al quesito scritto del Tribunale. Peraltro, si deve osservare che una delimitazione basata sugli scarti di dimensioni in termini assoluti non terrebbe conto dell'atteso specifico effettivo delle ricorrenti, il quale si riflette unicamente negli scarti di dimensioni espressi in termini relativi, e risulterebbe quindi del tutto incoerente.

425.
    Peraltro, per quanto attiene alla fissazione dell'importo di base dell'ammenda di ogni singolo gruppo, la Commissione, come sarà illustrato in prosieguo, ha utilizzato un altro metodo ancora (vale a dire la riduzione successiva del 25% dell'importo di base applicato al «vettore di grandi dimensioni»). Orbene, da un lato, quest'ultimo metodo presenta maggiore coerenza in assenza di elementi che possano spiegare un'altra suddivisione e, dall'altro, la Commissione non ha esposto i motivi per i quali ha ritenuto di dover applicare un altro metodo ai fini della suddivisione delle imprese in gruppi.

426.
    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la Commissione non ha giustificato, nella decisione impugnata, la scelta dei valori limite ai fini della delimitazione dei quattro gruppi individuati nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata. Dalle spiegazioni fornite dalla Commissione stessa - peraltro contraddittorie - in risposta ai quesiti scritti del Tribunale nonché all'udienza, risulta inoltre che tale delimitazione non si fonda su alcun criterio oggettivo e non presenta alcuna coerenza interna. Conseguentemente, si deve rilevare che la suddivisione delle ricorrenti in quattro gruppi effettuata dalla Commissione nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata è contraria al principio di parità di trattamento.

427.
    Per quanto attiene, poi, agli importi di base applicati a ogni singolo gruppo nella tabella 6 della decisione impugnata, la Commissione afferma nel ‘considerando’ 186 della decisione stessa, che tali importi sarebbero stati determinati in considerazione dei fattori indicati nei ‘considerando’ 179-185. Come già osservato nell'ambito dell'esame del presente motivo, dai detti ‘considerando’ emerge che la Commissione ha calcolato l'importo delle ammende tenendo conto della durata e della gravità dell'infrazione, ove quest'ultima è stata determinata sulla base della natura dell'infrazione medesima, ed ha modulato tale importo in considerazione delle dimensioni relative delle ricorrenti, espresse in termini di fatturato mondiale relativo al trasporto marittimo di linea rispetto ai «vettori di grandi dimensioni».

428.
    Come già rilevato nell'ambito dell'esame del primo capo del presente motivo, dal ‘considerando’ 181 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha stabilito l'importo di base applicato ai «vettori di grandi dimensioni» in considerazione del livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi. Tuttavia, la decisione impugnata non espone il metodo di calcolo seguito per ottenere gli importi di base precisi applicati ai gruppi dei «vettori di dimensioni medio-grandi», dei «vettori di dimensioni medio-piccole» e dei «vettori di dimensioni piccole».

429.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale la Commissione ha fatto presente che gli importi di base applicati ai gruppi distinti da quello dei ‘vettori di grandi dimensioni» erano stati stabiliti muovendo dall'importo di base applicato a quest'ultimo gruppo, procedendo a riduzioni successive dell'ordine del 25% di tale importo. La Commissione osserva, in tal senso, che gli importi di base di cui alla tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione impugnata rappresenterebbero, rispettivamente, il 75%, 50% e 25% circa dell'importo di base applicato ai «vettori di grandi dimensioni».

430.
    Orbene, è stato già rilevato in precedenza che la fissazione dell'ammenda inflitta ai «vettori di grandi dimensioni» sulla base dei detti criteri non sconfinava dal contesto normativo delle sanzioni definito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nonché dalle equivalenti disposizioni dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86. Considerato che le ammende inflitte agli altri gruppi di ricorrenti sono state stabilite muovendo da quella inflitta alla Maersk sulla base degli stessi criteri, si deve conseguentemente ritenere che la fissazione delle dette ammende non sconfini dal contesto normativo delle sanzioni definito dalle menzionate disposizioni.

431.
    Per quanto attiene agli importi delle dette ammende indicati nella tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione impugnata, atteso che la Commissione non è tenuta a determinare l'importo delle ammende sulla base di una formula matematica precisa, si deve riconoscere che, fissando gli importi di base delle ammende per riduzioni successive del 25% dell'importo di base applicato ai «vettori di grandi dimensioni», la Commissione non ha oltrepassato il potere discrezionale di cui dispone. Infatti, avendo la Commissione determinato quattro gruppi in funzione delle dimensioni relative delle ricorrenti, la riduzione successiva, per scaglioni del 25%, dell'importo di base applicato al gruppo di ricorrenti di dimensioni maggiori può essere considerata quale metodo coerente ed obiettivamente giustificato.

432.
    Conseguentemente, gli argomenti delle ricorrenti devono essere accolti limitatamente alla parte in cui la delimitazione dei gruppi effettuata nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento.

Sul principio della trasparenza e sul rispetto dell'obbligo di motivazione

433.
    Le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver spiegato né il motivo per il quale occorreva suddividere le imprese aderenti al FETTCSA in quattro gruppi né il criterio in base al quale la Commissione ha definito i gruppi medesimi. Inoltre, a parere delle ricorrenti, la Commissione non esporrebbe le ragioni per le quali, dopo aver assunto un importo di base di EUR 1 300 000 per la Maersk, ha fissato gli importi di base delle ammende degli altri gruppi, rispettivamente a EUR 1 milione, EUR 650 000 e EUR 325 000.

434.
    Considerato che è stato già rilevato che, a fronte delle circostanze della specie, la fissazione dell'importo delle ammende sulla base di una suddivisione delle ricorrenti in gruppi costituisce violazione del principio di parità di trattamento, non appare più necessario che il Tribunale si pronunci sulle presenti censure.

435.
    Il Tribunale rileva tuttavia, ad abundantiam, per quanto attiene, in primo luogo, alla suddivisione delle ricorrenti in gruppi, che dai ‘considerando’ 181 e 182 della decisione impugnata emerge sufficientemente che l'obiettivo perseguito con tale suddivisione consiste nel modulare l'importo dell'ammenda, determinato in funzione della natura dell'infrazione, sulla base delle dimensioni dell'impresa interessata.

436.
    Ne consegue che la decisione impugnata è sufficientemente motivata con riguardo a tale profilo.

437.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, ai criteri utilizzati dalla Commissione per determinare i valori limite ai fini della delimitazione di quattro gruppi, si deve necessariamente rilevare, come già precedentemente osservato, che la decisione impugnata non contiene alcuna spiegazione al riguardo e che solamente in risposta ai quesiti scritti ed orali del Tribunale la Commissione ha provveduto a spiegare il metodo seguito nell'effettuazione di tale delimitazione.

438.
    Oltre ad aver già rilevato che tali spiegazioni non sono idonee a giustificare la fissazione di valori limite ai fini della delimitazione dei quattro gruppi individuati dalla Commissione, si deve rilevare che, nelle considerazioni introduttive degli orientamenti, la Commissione stessa dichiara che i principi ivi affermati dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni dell'istituzione, di fronte tanto alle imprese quanto alla Corte di giustizia, assicurando al tempo stesso che il margine discrezionale lasciato alla Commissione in tale contesto si inquadra in una linea politica coerente e non discriminatoria, funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza.

439.
    Secondo la giurisprudenza, è certamente ammissibile che la Commissione fornisca a posteriori dei dati diretti a tradurre in cifre i criteri esposti nella decisione impugnata, quando questi ultimi di per sé possano essere quantificati (v. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata supra al punto 206, punto 4735, nonché la sentenza PVC II, citata supra al punto 318, punto 1181). Tuttavia, nella specie, proprio tali criteri mancano.

440.
    Conseguentemente, si deve ritenere che la delimitazione dei gruppi di cui alla tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata è insufficientemente motivata.

441.
    Per quanto attiene, in terzo luogo, alla determinazione dell'importo di base di cui alla tabella 6, si deve ricordare che, come già precedentemente osservato, la decisione impugnata rinvia, nel ‘considerando’ 186, ai fattori indicati nei ‘considerando’ 179-185, vale a dire alla durata e alla gravità dell'infrazione, modulata in funzione della natura dell'infrazione stessa e delle dimensioni dell'impresa interessata.

442.
    E' pur vero che nella decisione impugnata non viene esposto il metodo o il calcolo sulla base del quale la Commissione ha determinato gli importi di base per i gruppi diversi dai «vettori di grandi dimensioni», né il rapporto intercorrente tra i medesimi ed i gruppi individuati nella tabella 5. Tuttavia, si deve ritenere che tali importi costituiscono la traduzione in cifre della suddivisione in quattro gruppi effettuata nella decisione impugnata. Le spiegazioni fornite al riguardo dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale non costituiscono quindi una motivazione supplementare o a posteriori della decisione impugnata (v. sentenze Cimenteries CBR e a./Commissione, citata supra al punto 206, punto 4733 e PVC II, citata supra al punto 318, punto 1181).

443.
    E' stato peraltro già rilevato, nell'ambito dell'esame del primo capo del presente motivo, che la scelta della base specifica di EUR 1 300 000 per i «vettori di grandi dimensioni» è viziato da insufficiente motivazione, atteso che la fissazione di tale importo ad un livello superiore a quello più basso della scala delle ammende applicabili per le infrazioni gravi previsto dagli orientamenti non risulta sufficientemente spiegata. Conseguentemente, considerato che le basi specifiche relative agli altri tre gruppi sono state determinate muovendo dall'importo di base applicato ai «vettori di grandi dimensioni», si deve ritenere che anche a tali basi specifiche si sia trasmesso il vizio di insufficiente motivazione.

444.
    Si deve conseguentemente concludere che la decisione impugnata presenta parimenti insufficienza di motivazione sotto tale profilo.

445.
    Le ricorrenti fanno infine valere che, per quanto la suddivisione in gruppi operata dalla Commissione nella decisione impugnata mirerebbe a tener conto dei danni e dei vantaggi derivanti dall'accordo de quo, la Commissione non avrebbe individuato tali danni e tali vantaggi.

446.
    Dall'esame del motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, risulta tuttavia che la decisione impugnata ha accertato un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68 unicamente nella parte in cui l'accordo diretto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse ha per oggetto di restringere la concorrenza. Per contro, la decisione impugnata non dichiara, come espressamente indicato nel ‘considerando’ 135, che l'accordo medesimo abbia avuto per effetto di restringere la concorrenza.

447.
    Atteso che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68, è sufficiente che l'accordo di cui trattasi abbia per oggetto di restringere la concorrenza, la Commissione non era minimamente tenuta ad individuare i danni che potrebbero concretamente risultare dal detto accordo.

448.
    In ogni caso, dai ‘considerando’ 134 e 138 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ivi sufficientemente esposto i motivi per i quali l'accordo de quo per sua stessa natura ed in considerazione della posizione dei membri del FETTCSA con riguardo ai traffici tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente ha per oggetto di restringere la concorrenza in maniera significativa.

449.
    Conseguentemente, la censura relativa al difetto di motivazione per quanto attiene alla presa in considerazione dei danni e dei vantaggi derivanti dall'accordo di cui trattasi non può trovare accoglimento.

450.
    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che gli argomenti delle ricorrenti relativi al difetto di motivazione devono essere accolti con riguardo alla delimitazione dei quattro gruppi di cui alla tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata ed alla determinazione degli importi di base delle ammende di cui alla tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione medesima.

Sul terzo capo relativo al calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla P&O Nedlloyd

a) Argomenti delle parti

451.
    A titolo individuale la P&O Nedlloyd contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione, in sede di determinazione dell'importo delle ammende, la fusione avvenuta il 19 dicembre 1996 tra la P&O e la Nedlloyd.

452.
    La ricorrente osserva che al nuovo soggetto P&O Nedlloyd sarebbe stata inflitta un'ammenda più elevata di quella della Maersk, unica compagnia collocata dalla Commissione nel gruppo dei «vettori di grandi dimensioni».

453.
    Secondo la ricorrente, il carattere sproporzionato dell'ammenda inflittale deriverebbe dalla suddivisione delle imprese di cui trattasi in quattro gruppi, effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata. Infatti, poiché tanto la P&O quanto la Nedlloyd sono state classificate nella seconda categoria senza tener conto della loro situazione individuale, la Commissione sarebbe stata ipso facto indotta, al momento della determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta al nuovo soggetto sorto dalla fusione, a sommare le ammende di EUR 620 000 inflitte rispettivamente alla P&O e alla Nedlloyd. Conseguentemente, la P&O Nedlloyd sarebbe tenuta al versamento, in violazione del principio di parità di trattamento, di un'ammenda superiore al 48% a quello della seconda ammenda, in ordine di importanza, inflitta alla Maersk.

454.
    La ricorrente deduce che il rispetto del principio di parità di trattamento avrebbe dovuto indurre la Commissione, nell'ambito dell'applicazione del proprio metodo fondato sulla suddivisione delle imprese aderenti al FETTCSA in quattro gruppi, a classificare la P&O Nedlloyd nello stesso gruppo della Maersk, atteso che le dimensioni della P&O sommate a quelle della Nedlloyd nel 1994, vale a dire nell'anno di riferimento assunto dalla decisione impugnata nella tabella 5 (‘considerando’ 183), sarebbero state simili.

455.
    A sostegno di tale tesi la ricorrente osserva che le richieste di informazioni rivoltele dalla Commissione nel 1998 e nel 1999 sarebbero state dirette ad ottenere il fatturato del nuovo soggetto sorto dalla fusione e non i fatturati individuali della P&O e della Nedlloyd. Secondo la ricorrente, la Commissione dovrebbe infatti prendere in considerazione il fatturato del nuovo soggetto sorto dalla fusione al fine di determinare l'importo massimo dell'ammenda applicabile in forza dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Inoltre, in caso di soccombenza delle ricorrenti, il pagamento dell'ammenda incomberebbe alla P&O Nedlloyd. La ricorrente ne deduce che, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, sarebbero quindi pertinenti le dimensioni relative della P&O Nedlloyd rispetto a quelle delle altre imprese aderenti al FETTCSA nel 1998, vale a dire l'anno dell'ultimo esercizio sociale precedente l'emanazione della decisione, e non le dimensioni relative della P&O e della Nedlloyd nel 1994.

456.
    A titolo di osservazione finale la ricorrente deduce inoltre che, se le richieste di informazioni indirizzate alla P&O Nedlloyd nel 1998 e nel 1999 non erano dirette a consentire la determinazione dell'importo massimo dell'ammenda che poteva esserle inflitta, la Commissione non avrebbe validamente motivato le richieste medesime.

457.
    La Commissione chiede il rigetto degli argomenti dedotti dalla ricorrente al riguardo.

b) Giudizio del Tribunale

458.
    Dalla decisione impugnata risulta che, nel 1992, all'epoca dei fatti contestati, la P&O e la Nedlloyd erano compagnie di navigazione indipendenti, entrambi parti contraenti dell'accordo di cui trattasi diretto a non concedere sconti sulle tasse e sulle soprattasse. E' pacifico, peraltro, che la P&O e la Nedlloyd si siano fuse, il 19 dicembre 1996, dando luogo alla P&O Nedlloyd. Infine, dall'art. 4 della decisione impugnata risulta che la P&O Nedlloyd si è vista infliggere, al momento dell'emanazione della decisione stessa, vale a dire il 16 maggio 2000, un'ammenda pari a EUR 1 240 000, ossia l'ammenda di importo più elevato inflitta dalla Commissione nell'ambito di tale controversia.

459.
    Si deve osservare che, nel ‘considerando’ 184 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, nell'ambito dell'esame della gravità dell'infrazione, che la fusione tra la P&O e la Nedlloyd non costituiva un elemento pertinente, dal momento che le infrazioni erano state commesse prima di tale evento. Conseguentemente, nella tabella 5 del ‘considerando’ 183 della decisione impugnata la P&O e la Nedlloyd sono state entrambe classificate dalla Commissione nel gruppo dei «vettori di dimensioni medio-grandi» e, a termini della tabella 6 del ‘considerando’ 186 della decisione medesima, la Commissione ha inflitto ad ognuna di esse l'importo di base di EUR 1 milione. A seguito delle deduzioni effettuate da tale importo a titolo di circostanze attenuanti, della collaborazione prestata e della durata del procedimento, la P&O e la Nedlloyd si sono viste infliggere, a termini della tabella 7 del ‘considerando’ 206 della decisione impugnata, ammende dell'importo di EUR 620 000, ragion per cui per il nuovo soggetto P&O Nedlloyd è risultata un'ammenda complessiva pari a EUR 1 240 000.

460.
    Gli argomenti della ricorrente fondati sulla considerazione che l'importo dell'ammenda avrebbe dovuto essere calcolato sulla base delle dimensioni del nuovo gruppo risultante dalla fusione non possono essere accolti. La valutazione della gravità dell'infrazione deve infatti riferirsi alla realtà economica risultante all'epoca in cui l'infrazione è stata commessa. Conseguentemente, per valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni singola impresa nonché l'ampiezza dell'infrazione commessa da ognuna di esse, che costituiscono elementi pertinenti per valutare la gravità dell'infrazione commessa dalle singole imprese, la Commissione deve fare riferimento al fatturato realizzato dalle singole imprese di cui trattasi nel corso del periodo in cui l'infrazione è stata commessa (sentenza Enso Española/Commissione, citata supra al punto 109, punto 339; sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-156/94, Aristrain/Commissione, Racc. pag. II-645, punti 663 e 664, e sentenza PVC II, citata supra al punto 318, punti 1147 e 1148).

461.
    Legittimamente la Commissione non si è quindi riferita, nella specie, al fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente l'emanazione della decisione impugnata al fine di valutare la gravità dell'infrazione con riguardo alla P&O Nedlloyd. A tal riguardo, si deve sottolineare che l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 e le disposizioni analoghe contenute nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, che fanno riferimento a tale fatturato, non hanno ad oggetto la determinazione della gravità dell'infrazione, bensì la determinazione dell'importo massimo dell'ammenda che può essere comminata ad un'impresa per violazione dell'art. 81, n. 1, CE (v. sentenza PVC II, citata supra al punto 318, punto 1146). Nel rispetto del limite fissato dall'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 e dalle analoghe disposizioni contenute nei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, la Commissione può determinare l'importo dell'ammenda a partire dal fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti in questione (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-28/99, Sigma Tecnologie/Commissione, Racc. pag. II-1845, punto 91).

462.
    Si deve peraltro rammentare che il rispetto del principio di parità di trattamento esige che la Commissione utilizzi di regola un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione (v., in particolare, sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C-280/98 P, Weig/Commissione, Racc. pag. I-9757, punti 63-68; causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punti 97-99, e sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II-813, punto 65).

463.
    Non può essere pertanto contestato alla Commissione di non aver tenuto conto - collocandosi la fusione in un momento successivo rispetto ai fatti di causa - delle dimensioni relative della P&O Nedlloyd rispetto alla Maersk ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda al momento dell'emanazione della decisione impugnata.

464.
    E' pur vero che, nel caso di una fusione successiva ai fatti contestati, dalla suddivisione delle ricorrenti in gruppi può derivare, come nella specie, per effetto della somma degli importi di base forfettari applicati a ogni singola impresa interessata, l'accentuazione della mancanza di rapporto tra l'importo dell'ammenda infine inflitta e le dimensioni dell'impresa. Non si può tuttavia non osservare che tale conseguenza è inerente alla forfettizzazione dell'importo di base delle ammende risultante dalla suddivisione in gruppi. Orbene, è stato già rilevato nell'ambito del secondo capo del presente motivo che tale forfettizzazione non costituisce violazione né dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 né delle equivalenti disposizioni dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/68 né dei principi della valutazione individuale e della parità di trattamento.

465.
    Gli argomenti dedotti dalla ricorrente al riguardo devono essere pertanto respinti.

Considerazioni conclusive in ordine al motivo

466.
    Dall'esame del presente motivo risulta che la decisione impugnata presenta vizi sostanziali per quanto attiene alla metodologia seguita ai fini della determinazione dell'importo delle ammende. Il primo vizio risulta dal fatto che la decisione impugnata ha fissato l'importo delle ammende inflitte alle singole ricorrenti partendo dall'importo di base applicato alla Maersk senza motivare adeguatamente il motivo per il quale quest'ultimo importo è superiore al minimo stabilito negli orientamenti per le infrazioni gravi. Ne consegue che a tutti gli importi di base applicati alle singole ricorrenti si è trasmesso il vizio di difetto di motivazione. Il secondo vizio risulta dal fatto che la decisione impugnata ha fissato l'importo delle ammende dopo aver suddiviso le ricorrenti in gruppi in maniera contraria al principio della parità di trattamento o, quanto meno, senza adeguata motivazione.

467.
    Prima di pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche derivanti da tali vizi sostanziali precedentemente rilevati, il Tribunale ritiene tuttavia che, nella specie, occorra anzitutto esaminare, a fronte delle circostanze che hanno caratterizzato l'emanazione della decisione impugnata, il motivo relativo alla prescrizione in materia di ammende.

5. Sul motivo relativo alla prescrizione

Argomenti delle parti

468.
    Secondo le ricorrenti, le ammende inflitte dalla Commissione con la decisione impugnata sarebbero prescritte ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2988/74.

469.
    A parere delle ricorrenti, l'ultimo atto che, nella specie, avrebbe validamente interrotto la prescrizione in materia di ammende, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74, sarebbe costituito dalla richiesta di informazioni indirizzata dalla Commissione al FETTCSA in data 24 marzo 1995 al fine di ottenere informazioni in ordine al fatturato dei membri del medesimo relativo agli anni 1993 e 1994. Conseguentemente, la prescrizione quinquennale per le ammende previste dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2988/74, sarebbe maturata per le parti in data 24 marzo 2000. La decisione impugnata, essendo stata emanata il 16 maggio 2000, non potrebbe pertanto infliggere, in base alla normativa vigente, ammende alle ricorrenti.

470.
    Le ricorrenti riconoscono che la Commissione ha trasmesso al FETTCSA, successivamente alla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995, due nuove richieste di informazioni in data 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999, conformi alle disposizioni dei regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. Esse sostengono, tuttavia, che tali due richieste di informazioni, dirette ad ottenere i dati relativi al fatturato dei membri del FETTCSA concernenti, rispettivamente, gli esercizi 1997 e 1998, non costituirebbero validi atti interruttivi della prescrizione, in quanto non sarebbero stati indispensabili «ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione», a termini dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74.

471.
    Le ricorrenti sostengono, infatti, che le informazioni richieste non sarebbero state, nella specie, indispensabili «ai fini dell'accertamento», poiché la Commissione avrebbe già chiuso l'istruttoria ed emanato la comunicazione degli addebiti. Le ricorrenti ritengono inoltre che non sussistesse alcuna necessità per la Commissione di richiedere le informazioni relative al fatturato realizzato negli esercizi 1997 e 1998 «ai fini della repressione dell'infrazione». Le ricorrenti osservano, infatti, che la Commissione avrebbe ricevuto, in data 16 settembre 1994, la risposta delle parti alla comunicazione degli addebiti e che sarebbe stata in possesso, nel maggio e nel giugno 1995, dei dati relativi al fatturato dei membri del FETTCSA con riguardo agli esercizi 1993 e 1994 già a seguito della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe quindi disposto, a tale data, di tutte le informazioni indispensabili per l'adozione di una decisione sull'accordo de quo. A loro parere, se la Commissione ha dovuto infine inviare due nuove richieste di informazioni in merito al fatturato dei membri del FETTCSA al fine di ottenere il fatturato dell'ultimo esercizio sociale realizzato da ognuno di essi, ciò sarebbe unicamente dovuto al ritardo dell'istituzione nell'emanare la decisione.

472.
    Nell'ambito dell'esame del presente motivo, le ricorrenti sostengono, inoltre, che occorrerebbe tener conto dei principi giurisprudenziali risultanti dalla sentenza Austria/Commissione, citata supra al punto 43. Da tale sentenza, relativa alla procedura di esame degli aiuti di Stato, risulterebbe che la Commissione non potrebbe prolungare artificiosamente la durata del termine di prescrizione inviando alle parti interessate richieste di informazioni non pertinenti o non necessarie.

473.
    Le ricorrenti osservano che, se la Commissione potesse legittimamente interrompere la prescrizione con richieste di informazioni ripetitive relative al fatturato delle imprese interessate, essa potrebbe far lievitare il termine di prescrizione sino al massimo decennale previsto dall'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, rendendo in tal modo lettera morta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento medesimo.

474.
    La Commissione deduce che le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 sarebbero state dirette a consentirle di fissare l'importo delle ammende nel rispetto degli obblighi incombenti all'istituzione in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, ai sensi dei quali le ammende non possono in alcun caso eccedere il 10% del fatturato dell'impresa interessata realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente. Sarebbe quindi erroneo sostenere che le richieste di informazioni di cui trattasi non fossero indispensabili ai fini dell'emanazione della decisione impugnata.

475.
    Ciò premesso, le dette richieste di informazioni - essendo ivi indicato, oltre al loro fondamento normativo, che le parti sono passibili di ammenda qualora forniscano informazioni inesatte - sarebbero conformi, secondo la Commissione, all'art. 11 del regolamento n. 17, all'art. 19 del regolamento n. 1017/68 e all'art. 16 del regolamento n. 4056/86 ed avrebbero, conseguentemente, validamente interrotto la prescrizione, conformemente all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74. A parere della Commissione, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, vale a dire il 16 maggio 2000, la prescrizione non sarebbe quindi maturata.

476.
    A sostegno di tale affermazione, la Commissione sottolinea, in primo luogo, che la tesi delle ricorrenti si risolverebbe nell'escludere la possibilità per l'istituzione di inviare richieste di informazioni ripetitive e la penalizzerebbe per aver tempestivamente inviato una richiesta di informazioni alle imprese interessate.

477.
    La Commissione osserva, in secondo luogo, che nel tenore dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74 non si riscontrerebbe alcun elemento che le vieti di reiterare le richieste di informazioni relative al fatturato delle imprese interessate.

478.
    In terzo luogo, la Commissione deduce che l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74 dovrebbe essere interpretato nel contesto dell'art. 2, n. 3, del regolamento medesimo, che impone alla Commissione un limite assoluto di dieci anni che non può essere in alcun caso superato. Secondo la Commissione, quest'ultima disposizione sarebbe sufficiente a fornire alle imprese le garanzie procedurali necessarie.

479.
    In quarto luogo, la Commissione contesta la pertinenza, nella specie, della sentenza Austria/Commissione, citata supra al punto 43. A suo parere, tale sentenza in materia di aiuti di Stato si limiterebbe a rilevare che le disposizioni dell'art. 88, n. 3, CE impedirebbero alla Commissione di prolungare, con richieste di informazioni reiterate, il periodo di esame preliminare degli aiuti di Stato nel corso del quale la Commissione deve formarsi una prima idea quanto alla compatibilità dell'aiuto de quo con il mercato comune e quanto all'opportunità di avviare il procedimento d'esame formale degli aiuti previsto dall'art. 88, n. 2, CE. In tale contesto dovrebbe essere quindi collocata l'affermazione della Corte secondo cui la Commissione non necessitava di informazioni esaustive sull'aiuto in questione. A parere della Commissione, il contesto della specie sarebbe diverso in quanto, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, le norme procedurali applicabili esigerebbero di ottenere dati relativi a fatturati sufficentemente recenti.

Giudizio del Tribunale

480.
    Dall'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74 risulta che il potere della Commissione di comminare ammende è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni per quanto attiene alle infrazioni all'art. 81, n. 1, CE, vale a dire alle norme comunitarie in materia di concorrenza. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione o, per le infrazioni permanenti o continuate, dal giorno in cui l'infrazione è cessata.

481.
    La prescrizione può essere tuttavia interrotta e sospesa, a termini, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2988/74. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del detto regolamento, la prescrizione dell'azione si interrompe «con qualsiasi atto della Commissione (...) ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione» e, segnatamente «domande scritte di informazioni della Commissione (...) nonché le decisioni con cui la Commissione esige le informazioni richieste». Ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; tuttavia, la prescrizione opera al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha comminato sanzioni o ammende entro tale termine.

482.
    Nella specie, a termini del ‘considerando’ 180 della decisione impugnata, la prescrizione ha iniziato a decorrere il 28 settembre 1992, data assunta dalla Commissione quale data di cessazione dell'infrazione. E' pacifico che la prescrizione sia stata validamente interrotta una prima volta, in data 19 aprile 1994, per effetto della comunicazione degli addebiti, quindi una seconda volta, in data 24 marzo 1995, per effetto della richiesta di informazioni diretta ad ottenere dalle imprese aderenti al FETTCSA taluni dati relativi al fatturato concernente gli esercizi 1993 e 1994. Considerato che la decisione impugnata è stata emanata il 16 maggio 2000, vale a dire ad oltre cinque anni di distanza dal 24 marzo 1995, occorre quindi verificare se altri atti successivi abbiano validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione. In assenza di tali atti, il potere della Commissione di infliggere ammende alle ricorrenti per l'infrazione accertata nella decisione impugnata sarebbe prescritto e le ammende inflitte alle ricorrenti all'art. 4 della decisione impugnata sarebbero quindi inefficaci.

483.
    E' pacifico inter partes che, nella specie, gli unici atti emanati dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all'emanazione della decisione impugnata successivi alla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995 sono costituiti, da un lato, dalla richiesta di informazioni del 30 giugno 1998, diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese aderenti al FETTCSA concernenti l'esercizio 1997 e, dall'altro, da una richiesta di informazioni dell'11 ottobre 1999, diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese medesime riguardanti l'esercizio 1998. Occorre quindi esaminare se, come affermato dalla Commissione nel ‘considerando’ 194 della decisione impugnata, queste due richieste di informazioni abbiano validamente interrotto la prescrizione, a termini dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74.

484.
    Si deve osservare che l'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2 del regolamento n. 2988/74, costituendo una deroga al principio della prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo, deve essere interpretata restrittivamente.

485.
    Si deve peraltro rilevare che dal primo comma dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2988/74 emerge che, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi del regolamento stesso, le domande scritte di informazioni della Commissione, espressamente menzionate da tale disposizione, a titolo esemplificativo, quali atti interruttivi della prescrizione, devono essere dirette «all'accertamento o alla repressione dell'infrazione».

486.
    Orbene, a termini dell'art. 11 del regolamento n. 17 e, per quanto riguarda il settore dei trasporti in esame nella specie, a termini dell'art. 19 del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 16 del regolamento n. 4056/86, le richieste di informazioni devono essere, a tenore del n. 1 di tali disposizioni, «necessarie». Secondo la giurisprudenza, una richiesta di informazioni è «necessaria» ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17 qualora si possa legittimamente considerare che tale domanda abbia un rapporto con la violazione presunta (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-39/90, SEP/Commissione, Racc. pag. II-1497, punto 29). In considerazione dell'identicità del tenore dell'art. 19 del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 16 del regolamento n. 4056/86, gli stessi principi si applicano alle richieste di informazioni basate su tali disposizioni.

487.
    Dalle suesposte considerazioni emerge che, per poter validamente interrompere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74, una richiesta di informazioni deve essere necessaria all'accertamento o alla repressione dell'infrazione.

488.
    In tal senso, per quanto l'invio di richieste di informazioni possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione in materia di ammende quando tali richieste sono dirette a consentire alla Commissione di rispettare gli obblighi ad essa incombenti nell'ambito della determinazione dell'importo dell'ammenda, non può ritenersi ammissibile, ad esempio, che la Commissione possa inviare richieste di informazioni unicamente dirette a prolungare artificiosamente il termine di prescrizione al fine di conservare il potere di infliggere ammende (v., in tal senso, sentenza Austria/Commissione, citata supra al punto 43, punti 45-67). Richieste di informazioni unicamente finalizzate a tale obiettivo non sarebbero, infatti, necessarie alla repressione dell'infrazione. Peraltro, riconoscere alla Commissione il potere di interrompere il termine di prescrizione con l'invio di richieste di informazioni non necessarie alla repressione dell'infrazione significherebbe consentirle di prolungare sistematicamente la prescrizione sino al massimo decennale previsto dall'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, il che renderebbe lettera morta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento medesimo, che verrebbe così trasformata in un termine di prescrizione decennale.

489.
    Nella specie, emerge espressamente dal contenuto delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 che la loro pretesa finalità consisteva nel consentire alla Commissione di valutare l'importo dell'ammenda eventualmente infligenda alle ricorrenti. Nel corso del procedimento scritto dinanzi al Tribunale, la Commissione ha spiegato, nel controricorso, che tali richieste sarebbero state dirette a consentirle di fissare l'importo massimo delle ammende, a termini delle disposizioni dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, ai sensi delle quali le ammende non possono in nessun caso eccedere il 10% del fatturato dell'impresa interessata realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente. Come affermato dalla Commissione nella controreplica, sarebbe stato quindi «cruciale» per l'istituzione ottenere, al fine di poter fissare correttamente l'importo delle ammende, dati relativi al fatturato sufficientemente recenti.

490.
    Si deve riconoscere che una richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese oggetto di un procedimento ai sensi delle norme comunitarie in materia di concorrenza può costituire un atto necessario alla repressione dell'infrazione, in quanto consente alla Commissione di verificare che le ammende che essa intende infliggere alle imprese medesime non eccedano il massimale delle ammende consentito dai menzionati regolamenti in caso di violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

491.
    Conseguentemente, nell'ipotesi in cui, nella specie, le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 fossero dirette ad ottenere informazioni relative al fatturato necessarie affinché la Commissione potesse verificare che il livello delle ammende previste non eccedesse il massimale autorizzato, tali richieste sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione ai sensi del regolamento n. 2988/74.

492.
    Occorre quindi verificare se, al momento del loro invio, le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 fossero necessarie affinché la Commissione potesse emanare una decisione finale di irrogazione delle ammende ovvero se, come sostenuto dalle ricorrenti, le circostanze che hanno caratterizzato la formulazione di tali richieste del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 rivelasse, al contrario, sulla base di indizi precisi e concordanti, che esse non costituivano atti idonei a validamente interrompere il termine di prescrizione, non essendo necessari alla repressione dell'infrazione, disponendo già la Commissione, a seguito della ricezione delle risposte delle ricorrenti alla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995, di tutti gli elementi necessari all'emanazione della decisione impugnata.

493.
    A tal riguardo, occorre esaminare il contesto nel quale la Commissione ha proceduto, nel corso del procedimento amministrativo relativo all'accordo di cui trattasi, all'invio delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999.

494.
    Orbene, si deve anzitutto osservare, come già precedentemente rilevato ai punti 317-321, che, in considerazione del contesto della controversia, della sua rilevanza per le imprese interessate e del suo grado di complessità, la durata del procedimento nella specie sembra eccedere, prima facie, un termine ragionevole.

495.
    In tal senso, occorre anzitutto rammentare che l'accordo de quo costituisce un accordo dei membri del FETTCSA, entrato in vigore il 1° luglio 1992. Dagli atti di causa dinanzi al Tribunale emerge che la Commissione è stata informata dell'esistenza dell'accordo de quo a seguito dell'invio, in data 26 giugno 1992, di una richiesta di informazioni nell'ambito dell'istruttoria relativa all'accordo FETTCSA, istruttoria in corso sin dall'inizio del 1991. In risposta a tale richiesta di informazioni, la Commissione ha ottenuto copia del verbale della riunione del FETTCSA del 9 giugno 1992 contenente i termini dell'accordo de quo.

496.
    Si deve parimenti rilevare che, già in data 28 settembre 1992, la Commissione ha comunicato alle ricorrenti le proprie valutazioni giuridiche preliminari in merito all'accordo FETTCSA. A termini del ‘considerando’ 180 della decisione impugnata, la Commissione ritiene che l'infrazione contestata alle ricorrenti sia cessata in tale stessa data.

497.
    Si deve inoltre osservare che, con le domande di informazioni del 31 marzo 1993 e del 7 ottobre seguente, la Commissione ha chiesto alle ricorrenti di fornire una serie di informazioni supplementari relative all'accordo de quo. Successivamente, in data 19 aprile 1994, ha inviato alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti, alla quale queste ultime hanno risposto il 16 settembre seguente, dopo aver incontrato gli agenti della Commissione al fine di esaminare su quali basi sarebbe eventualmente risultata possibile una chiusura del procedimento amministrativo. Infine, in data 24 marzo 1995, la Commissione ha inviato alle ricorrenti una richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese aderenti al FETTCSA concernente gli esercizi 1993 e 1994.

498.
    E' pacifico che le domande di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 sono state inviate alle ricorrenti senza che la Commissione abbia compiuto, nel corso del periodo intercorrente tra il nuovo invio e quello della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995, alcun atto istruttorio supplementare.

499.
    Si deve infine ricordare che la decisione impugnata è stata emanata il 16 maggio 2000.

500.
    Alla luce di tali circostanze occorre anzitutto rilevare che la Commissione aveva terminato l'istruttoria della pratica de qua già nel mese di marzo 1995. A tale data, infatti, la Commissione aveva compiuto tutti gli atti procedurali preliminari all'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68. In particolare, la Commissione aveva inviato la comunicazione degli addebiti e ricevuto le osservazioni delle ricorrenti. A tal riguardo, il fatto stesso che la Commissione abbia inviato, il 24 marzo 1995, vale a dire poco tempo dopo aver ricevuto la risposta alla comunicazione degli addebiti il 16 settembre 1994, una richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle imprese aderenti al FETTCSA concernente gli esercizi 1993 e 1994 dimostra che era stata raggiunta l'ultima fase del procedimento amministrativo e che la Commissione si preparava, a quel momento, all'emanazione di una decisione finale di irrogazione delle ammende, atteso che la detta richiesta non aveva altro oggetto se non quello di ottenere i dati relativi al fatturato al fine di consentire all'istituzione di fissare le ammende senza eccedere il massimale consentito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dall'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e dall'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86.

501.
    Ne consegue che può ritenersi acclarato - cosa d'altronde non contestata - che la Commissione avesse completamente terminato l'istruttoria della pratica de qua al momento dell'invio della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995 e che disponesse, a tale data, dopo aver ricevuto i dati richiesti, di tutti gli elementi necessari per poter emanare una decisione finale di irrogazione delle ammende. E' tuttavia pacifico che la Commissione non ha emanato la decisione finale dopo aver ricevuto le risposte delle ricorrenti alla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995.

502.
    Si deve osservare che, successivamente, trascorsi 39 mesi, la Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni, in data 30 giugno 1998, diretta ad ottenere nuovamente i dati relativi al fatturato delle ricorrenti concernente, questa volta, l'esercizio 1997. Atteso che nessun atto istruttorio supplementare è stato posto in essere dalla Commissione nel corso di tale periodo con riguardo alla pratica de qua, si deve necessariamente rilevare che, avendo la Commissione terminato l'esame della pratica già nel 1995, tale richiesta non poteva avere altro oggetto se non quello di consentire all'istituzione di procedere all'aggiornamento dei dati relativi al fatturato già richiesti nel 1995 ai fini dell'emanazione di una decisione finale di irrogazione delle ammende alle ricorrenti. E' tuttavia pacifico che, per quanto l'istruttoria fosse stata terminata e l'emanazione di una decisione finale di irrogazione delle ammende apparisse imminente, la Commissione non ha emanato tale decisione successivamente alla ricezione delle risposte delle ricorrenti alla richiesta di informazioni del 30 giugno 1998.

503.
    Infine, decorsi ulteriori 15 mesi, vale a dire a circa 54 mesi di distanza dalla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995, la Commissione ha inviato, in data 11 ottobre 1999, una nuova e terza richiesta di informazioni diretta ad ottenere i dati relativi al fatturato delle ricorrenti concernente, questa volta, l'esercizio 1998. E' tuttavia pacifico che, successivamente alla ricezione delle risposte delle ricorrenti a tale richiesta, la Commissione non ha provveduto - così come non l'aveva fatto in esito alle risposte alle richieste di informazioni del 24 marzo 1995 e del 30 giugno 1998 - all'emanazione della decisione finale di irrogazione delle ammende.

504.
    Ciò premesso, si deve necessariamente riconoscere che le ricorrenti si interrogano giustamente in ordine al carattere necessario delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999.

505.
    Occorre esaminare, in secondo luogo, i motivi dedotti dalla Commissione per giustificare l'invio delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999 ed esaminare se tali giustificazioni consentano di concludere nel senso che tali richieste erano necessarie alla repressione dell'infrazione.

506.
    Si deve rammentare che, nella specie, la Commissione ha reiteratamente giustificato, tanto nella fase scritta, quanto in quella orale del procedimento dinanzi al Tribunale, la necessità delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999, ricordando l'obbligo ad essa incombente di calcolare l'importo massimo delle ammende conformemente alle pertinenti disposizioni. Secondo la Commissione, i dati relativi al fatturato concernente gli esercizi 1997 e 1998 forniti in risposta alle dette richieste di informazioni, non sarebbero stati quindi diretti al calcolo delle ammende, bensì unicamente alla verifica del rispetto del massimale delle ammende consentito. Orbene, nella specie, tale dati non consentivano alla Commissione di effettuare tale calcolo. Atteso che la decisione impugnata è stata emanata il 16 maggio 2000, l'anno di riferimento ai fini del calcolo dell'importo massimo consentito delle ammende non era infatti né il 1997 né il 1998, bensì il 1999, vale a dire l'anno dell'esercizio sociale precedente l'emanazione della decisione impugnata (v. ordinanza della Corte 5 giugno 2002, causa C-213/00 P, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 98). E' pacifico che la Commissione non ha chiesto i dati relativi al fatturato delle ricorrenti concernente l'esercizio sociale afferente il 1999. Orbene, le ricorrenti hanno sostenuto nel ricorso, senza essere contraddette dalla Commissione in merito, che i loro risultati economici sarebbero disponibili, per la maggior parte di esse, nel marzo dell'anno seguente. Pertanto, al momento dell'emanazione della decisione impugnata in data 16 maggio 2000, la maggior parte delle ricorrenti aveva chiuso il rispettivo esercizio sociale relativo all'anno 1999.

507.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si può pertanto ritenere acclarato che la Commissione è stata in grado di emanare la decisione impugnata di irrogazione delle ammende senza disporre dei dati relativi al fatturato, dati necessari per la determinazione del massimale consentito delle ammende. Se è pur vero che tale circostanza non è, di per sé, idonea ad escludere l'effetto interruttivo della prescrizione delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999, poiché la Commissione era libera di assumersi il rischio di emanare una decisione di irrogazione della ammende senza calcolare il massimale consentito dalle pertinenti disposizioni, si deve tuttavia necessariamente rilevare che, nella specie, tale circostanza dimostra che, contrariamente a quanto costantemente sostenuto dalla Commissione per giustificare l'invio delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999, l'invio di tali richieste non poteva essere giustificato con l'obbligo di verificare che l'importo delle ammende non eccedesse il massimale consentito dalle pertinenti disposizioni, poiché la Commissione non disponeva di tali informazioni al momento dell'emanazione della decisione impugnata. Orbene, la Commissione non deduce nessun altro elemento per giustificare la necessità delle richieste di informazioni di cui trattasi.

508.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha fatto presente di aver calcolato, nella specie, il massimale delle ammende autorizzato sulla base del fatturato delle ricorrenti relativo al 1998 e di essersi assicurata, a titolo di misura prudenziale, che l'importo delle ammende inflitte non superasse parimenti il 10% del fatturato mondiale realizzato dalle ricorrenti nel 1993. Tali spiegazioni sono contenute nel ‘considerando’ 207 della decisione impugnata.

509.
    Tali spiegazioni non sono tuttavia idonee a rimettere in discussione il rilievo secondo cui le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999 non possono trovare la loro giustificazione nell'obbligo di verificare che l'importo delle ammende non eccedesse il massimale consentito. Al contrario, la circostanza secondo cui la Commissione avrebbe calcolato il massimale delle ammende consentito sulla base dei dati relativi al fatturato concernente l'esercizio 1998, oltre a dimostrare come la Commissione non abbia effettuato tale calcolo conformemente alle pertinenti disposizioni, conferma che essa era in grado di emanare la decisione impugnata di irrogazione delle ammende senza dover ottenere i dati relativi al fatturato concernente l'esercizio sociale precedente l'emanazione della decisione medesima.

510.
    Inoltre, considerato che, nella specie, la Commissione si riteneva in grado di procedere alla determinazione del massimale delle ammende consentito basandosi sui dati relativi al fatturato concernente l'esercizio 1998 - dati non afferenti l'ultimo esercizio sociale precedente l'emanazione della decisione impugnata -, si deve rilevare che l'istituzione avrebbe potuto ugualmente basarsi sui dati relativi al fatturato concernente gli esercizi 1993 o 1994, dati di cui disponeva a seguito della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995. Si deve necessariamente rilevare che la Commissione non spiega il motivo per il quale questi ultimi dati relativi al fatturato non fossero sufficienti per consentirle di verificare che il massimale delle ammende non fosse superato e che fosse conseguentemente necessario trasmettere le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999.

511.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, non sembra che l'invio, da parte della Commissione delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e 11 ottobre 1999 possa essere giustificato dalla necessità di rispettare il massimale delle ammende previsto dalle pertinenti disposizioni.

512.
    La Commissione, modificando la tesi esposta nelle proprie memorie scritte dinanzi al Tribunale, ha affermato all'udienza che, se, nella specie, non ha provveduto a chiedere i dati relativi al fatturato concernente l'esercizio 1999, ciò troverebbe spiegazione nel fatto che essa avrebbe inteso infliggere un'ammenda di importo talmente modesto da risultare, in ogni caso, inferiore al massimale delle ammende consentito.

513.
    Dalle nuove spiegazioni fornite dalla Commissione risulta, quindi, che l'istituzione riconosce di non aver verificato, nella specie, se le ammende inflitte eccedessero il massimale delle ammende consentito, sulla base tanto dei dati relativi al 1999 quanto di quelli concernenti un altro anno di riferimento.

514.
    Si deve quindi rilevare che le spiegazioni fornite dalla Commissione all'udienza, benché differenti da quelle esposte nelle memorie prodotte dinanzi al Tribunale, confermano nuovamente che le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 non potevano essere dirette a consentire alla Commissione di calcolare il massimale delle ammende consentito, atteso che la Commissione avrebbe inteso - secondo tali nuove spiegazioni - infliggere ammende di importo talmente modesto da non rendere necessario tale calcolo. Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare che, come sostengono le ricorrenti, la Commissione disponeva, nella specie, di tutti gli elementi necessari ai fini dell'emanazione di una decisione finale di irrogazione delle ammende già a seguito della ricezione delle risposte alla richiesta di informazioni del 24 marzo 1995. A tal riguardo, l'affermazione della Commissione, formulata per la prima volta all'udienza, secondo cui la decisione di infliggere un'ammenda modesta sarebbe stata presa solamente nel corso del 1999, non si fonda su alcun elemento probatorio e non può essere quindi ritenuta dimostrata.

515.
    Alla luce di tutte le suesposte circostanze e senza che occorra interrogarsi sui motivi che abbiano potuto motivare la mancata emanazione della decisione a seguito dell'invio della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995, si deve ritenere, in conclusione, che non risulta che le richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999 fossero dirette a consentire alla Commissione di calcolare il massimale delle ammende autorizzato.

516.
    Ciò premesso, considerato che la Commissione aveva terminato l'esame degli atti della pratica al momento dell'invio della richiesta di informazioni del 24 marzo 1995 e che nessun atto istruttorio è stato compiuto prima dell'invio delle richieste di informazioni del 30 giugno 1998 e dell'11 ottobre 1999, si deve ritenere che tali richieste non erano necessarie alla repressione dell'infrazione e che esse non hanno potuto quindi validamente interrompere il decorso della prescrizione.

517.
    Conseguentemente, l'art. 4 della decisione impugnata dev'essere annullato nella parte in cui irroga le ammende, considerato che queste sono state inflitte il 16 maggio 2000, laddove il termine di prescrizione quinquennale previsto dagli artt. 1, n. 1, lett. b), e 2, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2988/74, nuovamente decorso dal 24 marzo 1995, era scaduto.

Sulle spese

518.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto soltanto parzialmente, appare corretto, alla luce delle circostanze della causa, stabilire che la Commissione sopporterà le proprie spese oltre al 50% delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    L'art. 4 della decisione della Commissione 16 maggio 2000, 2000/627/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)], è annullato.

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalle ricorrenti.

4)    Le ricorrenti sopporteranno la metà delle proprie spese.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 marzo 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts

Indice

    Contesto normativo

II - 3

        1. Il regolamento n. 1017/68

II - 3

        2. Il regolamento n. 4056/86

II - 5

    Fatti all'origine della controversia

II - 6

    Decisione impugnata

II - 9

    Procedimento e conclusioni delle parti

II - 13

    In diritto

II - 13

        1. Sul motivo relativo all'erroneo fondamento normativo della decisione impugnata ed alla violazione, al riguardo, del diritto di difesa

II - 14

            Sul fondamento normativo della decisione impugnata

II - 14

                a) Argomenti delle parti

II - 14

                b) Giudizio del Tribunale

II - 19

            Sulla violazione del diritto di difesa

II - 27

                a) Argomenti delle parti

II - 27

                b) Giudizio del Tribunale

II - 28

            Conclusione in ordine al motivo

II - 31

        2. Sui motivi relativi all'erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 2, del regolamento n. 1017/68 ed al difetto di motivazione al riguardo

II - 31

            Argomenti delle parti

II - 31

            Giudizio del Tribunale

II - 33

                a) Sulla prova dell'infrazione e sulla motivazione, al riguardo, della decisione impugnata

II - 34

                b) In ordine al carattere restrittivo dell'accordo di cui trattasi

II - 43

                c) In ordine all'accordo relativo alla rinuncia alle tariffe forfettarie nette

II - 46

            Giudizio conclusivo sui motivi

II - 48

        3. Sui motivi attinenti alla mancata o erronea definizione dei mercati interessati nonché al relativo difetto di motivazione

II - 48

            Argomenti delle parti

II - 48

            Giudizio del Tribunale

II - 49

        4. In ordine ai motivi relativi all'entità delle ammende ed al relativo difetto di motivazione

II - 58

            Osservazioni preliminari in ordine al contesto normativo nel quale si collocano le ammende inflitte alle ricorrenti

II - 59

            Sul primo capo relativo all'eccessività dell'importo delle ammende

II - 62

                a) Sulla gravità dell'infrazione

II - 62

                    Argomenti delle parti

II - 62

                    Giudizio del Tribunale

II - 64

                b) Sulla durata dell'infrazione

II - 66

                    Argomenti delle parti

II - 66

                    Giudizio del Tribunale

II - 67

                c) In ordine alle circostanze attenuanti

II - 68

                    Argomenti delle parti

II - 68

                    Giudizio del Tribunale

II - 68

                d) In ordine alla cooperazione

II - 69

                    Argomenti delle parti

II - 69

                    Giudizio del Tribunale

II - 70

                e) In ordine al termine ragionevole

II - 72

                    Argomenti delle parti

II - 72

                    Giudizio del Tribunale

II - 73

                f) In ordine al principio del legittimo affidamento

II - 76

                    Argomenti delle parti

II - 76

                    Giudizio del Tribunale

II - 77

                g) In ordine all'assenza di vantaggi tratti dall'infrazione

II - 78

                    Argomenti delle parti

II - 78

                    Giudizio del Tribunale

II - 78

                h) In ordine alla situazione economica ed alla solvibilità della Senator Lines

II - 80

                    Argomenti delle parti

II - 80

                    Giudizio del Tribunale

II - 80

            Sul secondo capo relativo alla ripartizione delle ricorrenti in gruppi ai fini della determinazione dell'importo delle ammende e relativo al difetto di motivazione in merito

II - 82

                a) Argomenti delle parti

II - 82

                b) Giudizio del Tribunale

II - 85

                    In ordine al principio della valutazione individuale

II - 86

                    In ordine al principio della parità di trattamento

II - 91

                    Sul principio della trasparenza e sul rispetto dell'obbligo di motivazione

II - 96

            Sul terzo capo relativo al calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla P&O Nedlloyd

II - 99

                a) Argomenti delle parti

II - 99

                b) Giudizio del Tribunale

II - 100

            Considerazioni conclusive in ordine al motivo

II - 102

        5. Sul motivo relativo alla prescrizione

II - 102

            Argomenti delle parti

II - 102

            Giudizio del Tribunale

II - 104

    Sulle spese

II - 113


1: Lingua processuale: l'inglese.