Language of document : ECLI:EU:T:2014:253





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 maggio 2014 – Reagens / Commissione

(causa T‑30/10)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo degli stabilizzanti termici a base di stagno – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d’informazioni commerciali riservate – Durata dell’infrazione – Ammende – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Importo di base – Circostanze attenuanti – Capacità contributiva – Parità di trattamento – Proporzionalità – Competenza estesa al merito – Congruità dell’importo dell’ammenda»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Controricorso – Requisiti di forma – Firma autografa di un avvocato – Obbligo di firmare le copie conformi all’originale – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, § 1) (v. punti 47, 48)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Obblighi del richiedente [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, §§ 3, d), e 4] (v. punti 54‑57)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 64‑68, 97‑101, 108‑112)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a motivo di un’eccessiva durata del procedimento _– Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate – Incidenza dell’eccessiva durata del procedimento sul contenuto della decisione della Commissione – Insussistenza (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 75‑90)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza o la durata dell’infrazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 117‑127, 165‑169, 178, 180)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Necessità di prendere in considerazione il fatturato delle imprese interessate e di garantire che le ammende siano proporzionate al fatturato – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 196)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente (Artt. 81 CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 215‑217)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Presa in considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nella sua globalità – Obbligo di tener conto delle altre circostanze individuali proprie di ciascuna delle imprese partecipanti – Insussistenza (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21‑23) (v. punti 219‑249)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Valutazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 266‑271)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione in ragione della situazione finanziaria dell’impresa – Presupposti (Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35) (v. punti 299‑305)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici) o, in subordine, domanda di riforma in merito all’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Reagens SpA è condannata alle spese.