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Ricorso proposto il 4 maggio 2021 – Commissione europea / Repubblica francese

(Causa C-286/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Nella causa in oggetto, la Commissione chiede che la Corte voglia:

constatare, da un lato, che, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite giornaliero per il materiale particolato sottile (PM10) dal 1° gennaio 2005 nell’agglomerato e zona di qualità Parigi (FR04A01/FR11ZAG01) e dal 1° gennaio 2005 al 2016 incluso nella zona Martinica/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), la Repubblica francese ha continuato a venir meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa1 , in combinato disposto con l’allegato XI della stessa direttiva;

dall’altro lato, che la Repubblica francese è venuta meno, in queste due zone dall’11 giugno 2010, agli obblighi e essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con l’allegato XV della stessa, e in particolare all’obbligo di garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda Parigi, il valore limite giornaliero non è stato rispettato, ininterrottamente, dal 2005 fino agli ultimi dati disponibili, vale a dire al 2019. Si constata inoltre che il difetto di conformità riguardante i superamenti del valore giornaliero della zona di Parigi è elevato (essendo il numero di superamenti pari al doppio di quello dei superamenti consentiti) e non migliora dal 2015. Per la zona Martinica, il valore limite giornaliero non è stato rispettato in maniera continua fino al 2016 (ad eccezione del 2008).

Nelle due zone di Parigi e Martinique, i valori limite per il PM10 risultavano superati al momento dalla scadenza del termine di risposta al parere motivato. A quella data, la Francia avrebbe dovuto elaborare e notificare dei piani. L’analisi mostra che la Francia non ha adottato tali piani. Le misure prese (su scala nazionale e regionale) dalla Francia non sono riuscite a garantire che il periodo di superamento fosse il più breve possibile, come richiesto dalla direttiva 2008/50/CE.

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1 GU 2008, L 152, pag. 1.