Language of document : ECLI:EU:T:2022:426

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

6 luglio 2022 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Concorso EPSO/AD/363/18 per l’assunzione di amministratori nel settore della fiscalità – Limitazione della scelta della seconda lingua nella quale si svolgono le prove – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Discriminazione fondata sulla lingua – Natura particolare dei posti da coprire – Giustificazione – Interesse del servizio – Proporzionalità»

Nella causa T‑631/20,

MZ, rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Lilamand, D. Milanowska e A.‑C. Simon, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, R. Barents, C. Mac Eochaidh, T. Pynnä e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: P. Núñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 1° marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, MZ, chiede l’annullamento della decisione del 10 dicembre 2019 con la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/363/18 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della fiscalità.

I.      Fatti all’origine della controversia

2        L’11 ottobre 2018, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/363/18 avente ad oggetto l’assunzione di amministratori (AD 7) nei settori delle dogane e della fiscalità (GU 2018, C 368 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, a partire dai quali la Commissione europea, e principalmente la Direzione generale (DG) della Fiscalità e dell’unione doganale, avrebbe assunto nuovi funzionari quali amministratori.

3        Il bando di concorso esigeva, segnatamente, quale condizione di ammissione al concorso, la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea. Tale requisito di ammissione era enunciato nei seguenti termini:

«I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).

Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto, ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue (…).

Ai fini del presente bando di concorso si intende per

–        lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer;

–        lingua 2: la lingua utilizzata per la selezione in base ai titoli (“Talent Screener”), le prove dell’Assessment center e le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1.

La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il francese».

4        Il bando di concorso precisava la ragione della limitazione della scelta della seconda lingua alle sole lingue inglese e francese nei seguenti termini:

«I candidati idonei che saranno assunti nei settori oggetto del presente concorso devono avere una conoscenza soddisfacente (livello minimo: B2) del francese o dell’inglese. Anche se la conoscenza di altre lingue può costituire un titolo preferenziale, la maggior parte dei servizi della Commissione nel settore della fiscalità e unione doganale utilizza l’inglese o il francese per le attività di analisi, la comunicazione [sia interna sia] con i portatori di interessi esterni, le pubblicazioni e le relazioni, la legislazione o i documenti economici, come indicato alla sezione “Natura delle funzioni” e all’allegato I. Una conoscenza soddisfacente dell’inglese o del francese è quindi essenziale. Di conseguenza, un candidato idoneo non sarebbe immediatamente operativo senza una conoscenza soddisfacente dell’inglese o del francese».

5        All’interno della sezione «Modalità di selezione», al punto 5, viene indicato che le prove dell’Assessment Center (Centro di valutazione) consistevano in quattro test, vale a dire un colloquio sulle competenze generali, un colloquio sulle competenze specifiche, una prova di gruppo e lo studio di un caso. Le otto competenze generali («analisi e risoluzione di problemi», «comunicazione», «capacità di produrre risultati di qualità», «apprendimento e sviluppo», «individuazione delle priorità e spirito organizzativo», «resilienza», «capacità di lavorare con gli altri», «leadership») erano valutate ciascuna su una scala fino a dieci punti, mentre per le competenze specifiche era prevista una scala di valutazione di cento punti. Quanto alle competenze generali, era richiesto un punteggio minimo di 3/10 per ciascuna competenza e di 40/80 come punteggio complessivo, mentre per le competenze specifiche la soglia minima di punteggio da raggiungere era di 50/100.

6        Il 10 novembre 2018 la ricorrente ha presentato la propria candidatura a tale concorso nel settore della fiscalità.

7        I compiti che i vincitori del concorso nel settore della fiscalità saranno chiamati ad esercitare vengono descritti nel bando di concorso nei seguenti termini:

«In quanto responsabili delle politiche in un’unità della direzione per le imposte dirette e indirette della [DG Fiscalità e unione doganale] o in una delle unità sugli aiuti di Stato di carattere fiscale della [DG Concorrenza], i neoassunti dovranno essere immediatamente operativi e saranno tenuti a redigere, con l’aiuto dei superiori gerarchici, documenti relativi ai settori di loro competenza e a partecipare alle riunioni con gli Stati membri e le altre parti interessate al fine di spiegare e difendere la posizione della Commissione europea. Saranno tenuti a rappresentare la loro unità nelle riunioni con gli altri servizi della Commissione europea e a rispondere alle domande dei cittadini e dei deputati del Parlamento europeo. Dovranno, inoltre, contribuire alla preparazione di note informative per il commissario competente, il proprio Direttore generale o il Direttore, se necessario. A seconda dell’unità in cui lavorano, dovranno elaborare progetti di legge, documenti di lavoro o documenti economici».

8        Inoltre, l’allegato I del bando di concorso, intitolato «Funzioni da svolgere», precisa tali funzioni nei seguenti termini:

«Nel settore dell’imposizione fiscale, in generale gli amministratori (AD 7) devono coadiuvare i responsabili delle decisioni nell’esercizio delle funzioni attribuite all’istituzione ed effettuare le analisi giuridiche, economiche e/o statistiche necessarie per avviare, sviluppare, gestire e/o valutare le politiche dell’UE in materia di imposizione fiscale diretta e/o indiretta, compresi i prezzi di trasferimento o gli aiuti di Stato di natura fiscale.

I candidati idonei dovranno analizzare aspetti dell’imposizione fiscale diretta e indiretta, effettuare valutazioni giuridiche nell’ambito delle norme e procedure vigenti in materia di imposizione fiscale, esaminarne l’incidenza ed elaborare progetti di atti giuridici o analisi economiche in tale materia. Inoltre, dovranno elaborare attività di comunicazione relative al loro settore, partecipare a conferenze e altri eventi ed esercitare funzioni di coordinamento e negoziazione a livello internazionale riguardanti la politica fiscale dell’Unione europea nei settori [dell’analisi economica e della valutazione della fiscalità, della fiscalità diretta o indiretta, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette (ambiente, trasporti, energia e accise)] (…)».

9        La ricorrente, cittadina italiana, ha scelto l’italiano come lingua 1 e il francese come lingua 2 (in prosieguo: la «seconda lingua»), ed ha utilizzato quest’ultima lingua per redigere il proprio atto di candidatura. In tale occasione, essa ha dichiarato di avere una conoscenza del francese di livello uguale a quella dell’italiano, vale a dire di livello «C2» in base al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, tranne per quanto riguarda l’espressione scritta, per la quale essa ha dichiarato di avere una conoscenza del francese di livello «C1».

10      In data 4 aprile e 4 giugno 2019, la ricorrente ha partecipato alle prove del Centro di valutazione consistenti nello studio di un caso, in un esercizio di gruppo e in due colloqui individuali con la commissione giudicatrice. Queste prove si sono svolte nella seconda lingua.

11      Con lettera del 17 luglio 2019, il presidente della commissione giudicatrice ha informato la ricorrente della decisione di tale commissione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva in quanto essa non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per ogni prova (in prosieguo: la «decisione del 17 luglio 2019»). Tale lettera era accompagnata da un passaporto delle competenze, dal quale risulta segnatamente che la ricorrente ha ottenuto, da un lato, un punteggio eliminatorio di 37/80 a titolo della valutazione delle otto competenze generali e, dall’altro, un punteggio di 80/100 a titolo della valutazione delle competenze specifiche relative al settore da essa scelto.

12      Con lettera del 27 luglio 2019, la ricorrente ha presentato alla commissione giudicatrice una domanda di riesame, redatta in francese, la quale è stata respinta con decisione di detta commissione del 10 dicembre successivo (in prosieguo: la «decisione del 10 dicembre 2019»).

13      Con messaggio di posta elettronica del 9 marzo 2020, la ricorrente ha sottoposto, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») un reclamo redatto in italiano.

14      Con messaggio di posta elettronica in data 1° aprile 2020, l’EPSO ha informato la ricorrente che, in applicazione del punto 4.3.1 dell’allegato III del bando di concorso, il suo reclamo avrebbe dovuto essere proposto nella seconda lingua, ossia il francese, e che il suo reclamo, redatto in italiano, non sarebbe stato dunque preso in considerazione se non fosse stata trasmessa all’APN prima del 1° maggio successivo una traduzione in francese.

15      Con messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2020, la ricorrente ha trasmesso all’APN una traduzione in francese del suo reclamo, il quale è stato respinto con decisione dell’APN dell’8 luglio 2020 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

II.    Conclusioni delle parti

16      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni del 17 luglio e del 10 dicembre 2019, nonché la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        rigettare il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sull’oggetto della controversia

18      Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, quando un candidato ad un concorso sollecita il riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice, la decisione adottata da tale commissione a seguito di riesame della situazione del candidato costituisce l’atto che arreca pregiudizio a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, o, eventualmente, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. In tal modo, la decisione assunta a seguito di riesame si sostituisce alla decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 5 settembre 2018, Villeneuve/Commissione, T‑671/16, EU:T:2018:519, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

19      Nel caso di specie, l’atto arrecante pregiudizio alla ricorrente è la decisione del 10 dicembre 2019, adottata a seguito di riesame, di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva del concorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

20      Quanto alle conclusioni formalmente dirette contro la decisione di rigetto del reclamo, occorre ricordare che il ricorso, ancorché formalmente diretto contro il rigetto del reclamo, produce l’effetto di investire il Tribunale della cognizione dell’atto pregiudizievole contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8), tranne nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale il reclamo è stato proposto (v. sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

21      Nel caso di specie, la decisione di rigetto del reclamo, dato che respinge quest’ultimo e conferma la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco di riserva, non ha un contenuto autonomo rispetto alla decisione impugnata. In un caso del genere, la legittimità della decisione impugnata deve dunque essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, tenendo presente che tale motivazione si presume coincidente con quella dell’atto suddetto (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, BK/EASO, T‑277/19, non pubblicata, EU:T:2021:161, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

B.      Nel merito

22      La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo motivo riguarda un’eccezione di illegittimità del regime linguistico previsto dal bando di concorso; il secondo motivo verte su una violazione del principio di stabilità della commissione giudicatrice; il terzo motivo concerne una violazione del bando di concorso; il quarto motivo riguarda una violazione dell’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto; infine, il quinto motivo ha ad oggetto una violazione dell’obbligo di motivazione.

23      Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere l’illegittimità delle disposizioni del bando di concorso che, da un lato, limitano alle sole lingue francese e inglese la scelta della seconda lingua nella quale si svolgono le prove del Centro di valutazione (in prosieguo: la «limitazione controversa») e, dall’altro, obbligano i candidati a utilizzare tale lingua nei loro scambi con l’EPSO (in prosieguo: l’«obbligo controverso»).

24      La Commissione conclude chiedendo il rigetto di tale eccezione di illegittimità perché irricevibile e comunque infondata.

1.      Sulla ricevibilità del primo motivo di ricorso, vertente su uneccezione di illegittimità del bando di concorso

25      Tenuto conto della loro rispettiva portata, l’eccezione di illegittimità del bando di concorso va trattata esaminando separatamente, da un lato, la limitazione controversa e, dall’altro, l’obbligo controverso, stabiliti dal bando medesimo.

a)      Sulla ricevibilità delleccezione di illegittimità del bando di concorso là dove questo stabilisce la limitazione controversa

26      La Commissione, fondandosi sulla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 14 dicembre 2017, PB/Commissione (T‑609/16, EU:T:2017:910), fa valere che l’eccezione di illegittimità della limitazione controversa dovrebbe essere respinta perché irricevibile.

27      A questo proposito, essa sostiene che, non sussistendo uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata ed il primo motivo di ricorso relativo all’illegittimità del bando di concorso, tale motivo dovrebbe essere respinto perché tardivo. Secondo la Commissione, per essere legittimato a contestare le disposizioni che stabiliscono il regime linguistico delle prove del concorso, un candidato dovrebbe presentare un reclamo contro il bando di concorso nei tre mesi successivi alla sua pubblicazione.

28      La Commissione sostiene che la decisione impugnata non si fonda su elementi strettamente connessi al regime linguistico delle prove, bensì unicamente sul punteggio insufficiente che è stato attribuito alla ricorrente per la valutazione delle sue competenze generali, sicché non esisterebbe uno stretto collegamento tra le motivazioni della decisione impugnata e il motivo di ricorso relativo all’illegittimità del bando di concorso.

29      La Commissione aggiunge che le notevoli carenze constatate in occasione delle prove relativamente ad alcune competenze generali sarebbero state osservate anche se la ricorrente avesse sostenuto le prove in un’altra lingua. Ad ogni modo, la ricorrente non avrebbe dimostrato, mediante elementi concreti, che essa sarebbe stata penalizzata dall’utilizzo della lingua francese nelle prove o che essa avrebbe potuto ottenere migliori risultati se avesse sostenuto tali prove in un’altra lingua.

30      La ricorrente contesta tale argomentazione.

31      In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 277 TFUE è l’espressione di un principio generale che assicura a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che la riguarda direttamente e individualmente, la validità degli atti istituzionali precedenti che costituiscono la base giuridica della decisione impugnata, nel caso in cui detta parte non disponesse, senza alcun dubbio, del diritto di proporre un ricorso diretto contro tali atti, dei quali essa subisce così le conseguenze senza essere stata in grado di chiederne l’annullamento (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, punto 75; del 17 dicembre 2020, BP/FRA, C‑601/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:1048, punto 26, e del 22 aprile 2004, Schintgen/Commissione, T‑343/02, EU:T:2004:111, punto 26).

32      Nel caso di specie, poiché l’eccezione di inammissibilità procedurale sollevata dalla Commissione si basa sulla premessa secondo cui la ricorrente non ha contestato il bando di concorso in tempo utile, vale a dire nei tre mesi successivi alla sua pubblicazione, occorre anzitutto esaminare se la ricorrente disponesse, senza alcun dubbio, di una tale possibilità.

33      Nella presente fattispecie, non si può ritenere che la ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato dalla ricorrente avverso il bando di concorso là dove questo stabilisce la limitazione controversa sarebbe apparsa con tutta evidenza. Infatti, occorre ricordare che la possibilità di impugnare un bando di concorso mediante un ricorso di annullamento sussiste in via eccezionale allorché detto bando, imponendo condizioni che escludono la candidatura di una parte, costituisce una decisione che arreca pregiudizio a quest’ultima ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 1975, Küster/Parlamento, 79/74, EU:C:1975:85, punti da 5 a 8, e ordinanza del 24 giugno 2013, Mateo Pérez/Commissione, F‑144/11, EU:F:2013:86, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

34      Orbene, la limitazione controversa non produce l’effetto di escludere la candidatura di un candidato che, come la ricorrente, ritenga di conoscere almeno due lingue ufficiali dell’Unione ai livelli richiesti dal bando di concorso. Pertanto, poiché non impone condizioni che escludono la candidatura della ricorrente, il bando di concorso non costituisce una decisione che le arreca pregiudizio e non poteva dunque costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente medesima.

35      Tenuto conto del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale implica che un atto non impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 270 TFUE deve poter essere oggetto di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità di un atto di portata generale è, in un caso siffatto, subordinata unicamente alla duplice condizione che l’atto individuale impugnato sia stato adottato in applicazione diretta dell’atto di portata generale e che la parte ricorrente abbia un interesse ad impugnare la decisione individuale costituente l’oggetto dell’azione principale (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, Wils/Parlamento, F‑105/05, EU:F:2007:128, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

36      Quanto alla prima condizione intesa ad accertare se la decisione impugnata sia stata adottata in applicazione diretta del bando di concorso, occorre precisare che la Corte ha riconosciuto che possono validamente costituire l’oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale che costituiscono la base della decisione individuale o che presentano un nesso giuridico diretto con una decisione siffatta (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata).

37      A questo proposito, è sufficiente ricordare che, posto che i termini del bando di concorso costituiscono, per la commissione giudicatrice, tanto la cornice di legittimità quanto il quadro di riferimento per le valutazioni (v. sentenza del 14 dicembre 2018, UR/Commissione, T‑761/17, non pubblicata, EU:T:2018:968, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata), il bando suddetto, se pure non è la base giuridica propriamente detta della decisione impugnata, è quantomeno uno degli atti costituenti la cornice giuridica di riferimento nella quale tale decisione doveva essere adottata.

38      Inoltre, poiché la decisione impugnata è stata adottata secondo la procedura prevista dal bando di concorso, ne consegue che la limitazione controversa presenta altresì un nesso giuridico diretto con la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2021, Carbajo Ferrero/Parlamento, T‑670/19, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2021:435, punto 56).

39      Quanto alla seconda condizione relativa all’interesse ad agire, e anche supponendo che l’argomentazione della Commissione possa essere intesa come una contestazione dell’interesse che la ricorrente avrebbe a chiedere l’annullamento della decisione impugnata in virtù dell’illegittimità della limitazione controversa, occorre ricordare che una parte ricorrente non è certo legittimata ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso di annullamento, unicamente le censure che sono sue personali (sentenza del 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio, 85/82, EU:C:1983:179, punto 14).

40      Tuttavia, tale requisito implica soltanto che le censure della parte ricorrente siano suscettibili di fondare un annullamento dal quale essa possa trarre vantaggio, vale a dire, nel caso di specie, che l’eccezione di illegittimità sia suscettibile di procurare, con il suo risultato, un beneficio alla parte che l’ha sollevata (sentenza del 29 novembre 2006, Campoli/Commissione, T‑135/05, EU:T:2006:366, punto 132). Secondo la giurisprudenza invocata dalla Commissione, è comunque soltanto ove manchi uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e il motivo di ricorso relativo all’eccezione di illegittimità del bando di concorso che tale motivo deve essere dichiarato irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, PB/Commissione, T‑609/16, EU:T:2017:910, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

41      Orbene, in ordine a tale punto, a meno di voler imporre alla ricorrente l’onere di una prova impossibile da fornire, non si può pretendere da essa che dimostri che, in esecuzione di una sentenza di annullamento in conformità dell’articolo 266 TFUE, essa otterrebbe necessariamente un punteggio migliore nelle prove del Centro di valutazione, bensì soltanto che dimostri che tale possibilità non è esclusa, dovendosi peraltro ricordare che non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice.

42      A questo proposito, occorre precisare che il bando di concorso non imponeva ai candidati di scegliere come lingua 1 la lingua da essi meglio conosciuta. Pertanto, la preferenza accordata all’inglese o al francese, con esclusione di tutte le altre lingue ufficiali dell’Unione, può, come sostenuto dalla ricorrente, aver conferito un vantaggio in occasione delle prove ai candidati per i quali una di queste due lingue è la lingua meglio conosciuta, a discapito degli altri candidati che non si trovano in tale situazione.

43      Infatti, la giurisprudenza ha già statuito che il livello di conoscenza della seconda lingua dei candidati si riflette inevitabilmente e necessariamente nelle prove destinate a verificare le competenze generali e specifiche previste dal concorso in questione che si svolgono in questa lingua (sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione, T‑202/17, con impugnazione pendente, EU:T:2021:323, punto 55).

44      In tale contesto, si può segnatamente rilevare che dalle schede utilizzate per la valutazione delle competenze generali, trasmesse dalla Commissione in esecuzione di una misura di organizzazione del procedimento, risulta che la conoscenza di una lingua è suscettibile di influire sul punteggio attribuito alle competenze generali dei candidati.

45      In particolare, in occasione del colloquio incentrato sulle competenze generali, la commissione giudicatrice doveva tener conto, ai fini della valutazione della competenza «comunicazione», della difficoltà del candidato ad esprimersi oralmente in maniera comprensibile o sufficientemente precisa. Lo stesso vale per la valutazione di tale competenza in occasione dello studio di un caso, dal momento che è previsto che la commissione giudicatrice attribuisca un punteggio meno elevato ai candidati ove ritenga che «il linguaggio, il vocabolario, lo stile e il registro utilizzati sono inappropriati».

46      Inoltre, come si è ricordato al punto 9 supra, la ricorrente stessa ha dichiarato nel proprio atto di candidatura che la propria padronanza dell’espressione scritta in francese è meno buona di quella in lingua italiana, la lingua che essa meglio conosce, e non si può pertanto escludere che la conoscenza imperfetta di questa seconda lingua abbia potuto pregiudicare il suo punteggio in occasione della prova scritta.

47      Date tali circostanze, non si può escludere in partenza che la ricorrente – la quale ha ottenuto un punteggio complessivo in rapporto alle competenze generali, ossia 37/80, nettamente inferiore a quello ottenuto in rapporto alle competenze relative al settore prescelto, ossia 80/100, e che ha segnatamente ottenuto il punteggio 4,5/10 a titolo della valutazione della competenza «comunicazione», anch’esso più basso del punteggio a titolo della valutazione delle competenze relative al settore – avrebbe avuto un’opportunità di ottenere un punteggio migliore se avesse potuto sostenere le prove nella propria lingua materna, ossia l’italiano. Infatti, come risulta dai punti 44 e 45 supra, la conoscenza di una lingua, al di là di una terminologia tecnica riguardante un settore specifico, è particolarmente suscettibile di ripercuotersi sul punteggio attribuito alle competenze generali dei candidati. Dunque, il divario considerevole tra il punteggio della ricorrente per quanto riguarda le competenze generali e il voto da essa ricevuto per quanto riguarda le competenze relative al settore rappresenta una concreta indicazione del fatto che la situazione sopra evocata può essersi verificata nel caso di specie.

48      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che l’eccezione di illegittimità del bando di concorso, là dove questo stabilisce la limitazione controversa, è ricevibile.

b)      Sulla ricevibilità delleccezione di illegittimità del bando di concorso là dove questo stabilisce lobbligo controverso

49      La Commissione sostiene che l’eccezione di illegittimità del bando di concorso, là dove questo stabilisce l’obbligo controverso, è irricevibile, in quanto la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad invocare tale presunta illegittimità. Essa fa valere che la decisione impugnata non dipende dal fatto che la ricorrente è stata obbligata a comunicare con l’EPSO nella seconda lingua, né dal fatto che essa ha dovuto presentare il proprio reclamo in francese.

50      La ricorrente contesta tale argomentazione.

51      Occorre ricordare che la portata di un’eccezione di illegittimità deve essere limitata a quanto è indispensabile per la soluzione della controversia (sentenza del 10 giugno 2020, Oosterbosch/Parlamento, T‑131/19, non pubblicata, EU:T:2020:250, punto 54). Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di un qualche atto di portata generale mediante un ricorso qualsivoglia, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce l’oggetto del ricorso (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata).

52      A questo proposito, indipendentemente dal fatto che l’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), TFUE e l’articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali sanciscono il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue dei Trattati e di ricevere una risposta nella medesima lingua, è sufficiente constatare che l’obbligo controverso non ha esercitato alcun influsso, diretto o indiretto, sul contenuto della decisione impugnata. Infatti, la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco di riserva all’esito delle prove non si pone in alcun rapporto, diretto o indiretto, con l’obbligo di comunicare con l’EPSO nella seconda lingua del concorso.

53      Pertanto, in assenza di qualsiasi collegamento, e a fortiori di un collegamento giuridico diretto, tra la decisione impugnata e l’obbligo controverso, non si può ritenere che tale decisione costituisca una misura di applicazione del bando di concorso là dove questo enuncia l’obbligo suddetto.

54      Pertanto, l’eccezione di illegittimità del bando di concorso là dove questo stabilisce l’obbligo controverso deve essere respinta perché irricevibile.

55      Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso, relativo ad un’eccezione di illegittimità del bando di concorso, deve essere dichiarato ricevibile unicamente nella parte in cui riguarda la limitazione controversa.

2.      Sulla fondatezza delleccezione di illegittimità del bando di concorso, là dove questo stabilisce la limitazione controversa

56      A sostegno dell’eccezione di illegittimità, la ricorrente fa valere che la limitazione controversa costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, vietata dall’articolo 1 quinquies dello Statuto. In tale contesto, occorre verificare, anzitutto, se la limitazione controversa istituisca una disparità di trattamento fondata sulla lingua e, se del caso, verificare poi se tale disparità di trattamento sia giustificata da un obiettivo legittimo, ed infine appurare se essa sia proporzionata alla realizzazione del legittimo obiettivo eventualmente perseguito.

a)      Sullesistenza di una discriminazione fondata sulla lingua

57      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la limitazione controversa l’avrebbe penalizzata in occasione delle prove rispetto ai candidati per i quali la lingua inglese o quella francese sono la lingua materna o la lingua principale, ossia la lingua meglio conosciuta.

58      La Commissione contesta tale argomentazione affermando, in sostanza, che la conoscenza di una lingua ad un livello superiore a quello minimo richiesto dal bando di concorso non farebbe parte delle conoscenze e delle competenze valutate mediante le prove del Centro di valutazione.

59      In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto stabilisce che, nell’applicazione di quest’ultimo, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sulla lingua.

60      Nel caso di specie, il fatto di avere imposto ai candidati di scegliere la seconda lingua del concorso unicamente tra le lingue inglese o francese costituisce una disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata in virtù della disposizione sopra citata.

61      Occorre infatti ricordare che il bando di concorso non vietava ai candidati per i quali la lingua meglio conosciuta è l’inglese o il francese di scegliere tale lingua quale seconda lingua. Ne consegue che, come si è constatato al punto 42 supra, la preferenza accordata all’inglese o al francese, quale seconda lingua, può aver avvantaggiato, in occasione delle prove del Centro di valutazione, i candidati per i quali una di queste due lingue è quella meglio conosciuta, a discapito degli altri candidati che, pur possedendo una conoscenza sufficiente di almeno due lingue ufficiali dell’Unione, non hanno tuttavia avuto la possibilità di sostenere le prove nella lingua da essi meglio conosciuta.

62      Risulta nondimeno dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, prima frase, dello Statuto che eventuali limitazioni del principio di non discriminazione sono possibili, a condizione che esse siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[e]» e rispondano ad obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.

63      Pertanto, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione dei criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, delle condizioni e delle modalità di organizzazione del concorso, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto, di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico del concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio (v. sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata).

64      Occorre dunque esaminare se la discriminazione fondata sulla lingua scaturente dalla limitazione controversa sia giustificata da un obiettivo legittimo e, eventualmente, se essa sia proporzionata alle reali esigenze del servizio così come descritte nel bando di concorso.

b)      Sulla giustificazione della discriminazione fondata sulla lingua

65      La ricorrente sostiene che spetterebbe all’APN dimostrare che la limitazione controversa è giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio fondandosi su elementi correlati alle esigenze dei posti da coprire che siano, da un lato, verificabili dal giudice e, dall’altro, comprensibili per i candidati.

66      In proposito, essa fa valere che la giustificazione addotta dall’APN nel bando di concorso, mirante a permettere l’assunzione di funzionari immediatamente operativi, non preciserebbe il collegamento esistente tra la limitazione controversa e la natura delle funzioni da svolgere, quale descritta nell’allegato I del bando di concorso. Non sarebbe escluso che alcune mansioni possano essere svolte segnatamente in italiano. Inoltre, tenuto conto della sua formulazione generica, la limitazione controversa non potrebbe essere giustificata neppure in virtù della natura delle prove del Centro di valutazione.

67      Quanto ai dati prodotti dalla Commissione nel corso del procedimento, la ricorrente ritiene che essi non siano pertinenti e, comunque, che non sia dimostrato che l’inglese e il francese sono le lingue più utilizzate nell’esercizio delle funzioni inerenti ai posti da coprire, ad esclusione di tutte le altre lingue dell’Unione.

68      La Commissione contesta tale argomentazione affermando, in sostanza, che la limitazione controversa sarebbe giustificata da due obiettivi legittimi, i quali sarebbero supportati dagli elementi di prova, costituiti da una tabella che precisa le lingue parlate dai membri del personale della DG Fiscalità e Unione doganale e della DG Concorrenza, da tabelle che specificano le lingue utilizzate nell’esercizio delle funzioni dai membri del personale di tali direzioni generali e dagli avvisi di posto vacante pubblicati da queste ultime tra il 1° gennaio 2016 e il 9 gennaio 2020.

69      In via preliminare, occorre ricordare che, se l’articolo 28, lettera f), dello Statuto dispone che, per la nomina a funzionario, occorre possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione «nella misura necessaria alle funzioni da svolgere», detto articolo non indica però i criteri che possono essere presi in considerazione per limitare la scelta di tale lingua nell’ambito delle lingue ufficiali menzionate all’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato [v. sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 85 (non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 5 settembre 2019, Italia/Commissione, T‑313/15 e T‑317/15, non pubblicata, EU:T:2019:582, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata].

70      Criteri siffatti non risultano neppure dall’articolo 27 dello Statuto, il cui primo comma stabilisce, senza far riferimento a delle conoscenze linguistiche, che «[l]e assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione», e che «[n]essun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro». Lo stesso vale per quanto riguarda il secondo comma del medesimo articolo, il quale si limita a proclamare che, «[i]n virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell’Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi», precisando, segnatamente, che «[t]ali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito».

71      Se invero risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto che il bando di concorso può specificare eventualmente le conoscenze linguistiche richieste per «la particolare natura dei posti da coprire», tale disposizione non costituisce assolutamente un’autorizzazione generale che permetta di limitare la scelta della seconda lingua di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali tra quelle menzionate all’articolo 1 del regolamento n. 1 [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 86 (non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata; v., altresì, ordinanza del 5 settembre 2019, Italia/Commissione, T‑313/15 e T‑317/15, non pubblicata, EU:T:2019:582, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata].

72      Nel caso di specie, la Commissione ha indicato che la limitazione controversa sarebbe giustificata, da un lato, come risulta dagli Orientamenti generali del collegio dei capi dei servizi amministrativi relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO, contenuti nell’allegato II delle Disposizioni generali relative ai concorsi generali (GU 2015, C 70A, pag. 1; in prosieguo: l’«allegato II»), dalla natura delle prove del Centro di valutazione e, dall’altro, come risulta dal contenuto del bando di concorso riprodotto al punto 4 supra, dall’obiettivo consistente nell’esigenza di disporre di funzionari immediatamente operativi.

1)      Sulla giustificazione attinente alla natura delle prove del Centro di valutazione

73      Ai sensi degli Orientamenti generali del collegio dei capi dei servizi amministrativi relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO, contenuti nell’allegato II, ai quali la Commissione fa riferimento, la limitazione controversa sarebbe giustificata dalla natura delle prove del Centro di valutazione, in quanto essa, «[o]nde assicurare che i candidati siano valutati in modo equo e possano comunicare direttamente con i valutatori e con gli altri candidati che partecipano a una medesima prova, [esigerebbe che] la fase del centro di valutazione [si svolga] in una lingua veicolare o, in determinate circostanze, nella lingua principale del concorso».

74      Tuttavia, tale ragione addotta non può essere condivisa, in quanto, in virtù della sua formulazione generica, essa è suscettibile di applicarsi a qualsivoglia procedura di concorso, indipendentemente dalla natura particolare dei posti da coprire al termine della procedura di selezione di cui trattasi.

75      Del resto, risulta dal suddetto allegato II che la procedura di selezione introdotta dal 2010 e, in particolare, le prove del Centro di valutazione hanno lo scopo di verificare meglio se i candidati saranno in grado di esercitare le loro funzioni. Ne consegue che tale argomento relativo alla natura della procedura di selezione si ricollega strettamente alla ragione giustificativa attinente alla necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative. Pertanto, qualora quest’ultima ragione venisse meno, l’argomento relativo alla natura della procedura di selezione non potrebbe, di per sé solo, giustificare la limitazione del numero di lingue che possono essere scelte come seconda lingua del concorso [v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione, T‑202/17, con impugnazione pendente, EU:T:2021:323, punto 98 (non pubblicata)].

76      Alla luce di tali circostanze, occorre verificare se, tenuto conto della natura particolare dei posti da coprire, illustrata ai punti 7 e 8 supra, la necessità di disporre di funzionari immediatamente operativi costituisca una giustificazione legittima della limitazione controversa.

2)      Sulla giustificazione attinente alla necessità di disporre di funzionari immediatamente operativi

77      Secondo la giurisprudenza, si riconosce senz’altro che esiste un interesse del servizio a che le persone assunte dalle istituzioni dell’Unione al termine di una procedura di selezione, come la procedura di selezione qui in questione, possano essere immediatamente operative e dunque capaci di assumere rapidamente le funzioni che le istituzioni suddette sono intenzionate ad affidare loro (v. sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione, T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata).

78      A questo proposito, anche supponendo che occorra sempre necessariamente prevedere un tempo di adattamento a nuove mansioni e a nuove abitudini di lavoro, nonché il tempo necessario per l’integrazione in un nuovo servizio, è legittimo per un’istituzione cercare di assumere persone che siano, sin dal momento dell’assunzione delle funzioni, quanto meno capaci, da un lato, di comunicare con i loro superiori gerarchici e con i loro colleghi e di avere così la possibilità di cogliere nel modo più rapido e completo possibile la portata delle funzioni che sono ad essi affidate e il contenuto delle mansioni che esse dovranno svolgere, e, dall’altro, di interloquire con i collaboratori e i corrispondenti esterni dei servizi in questione. Infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza, le conoscenze linguistiche dei funzionari sono un elemento essenziale della loro carriera. Pertanto, deve ritenersi legittimo il fatto che un’istituzione cerchi di assumere persone che possano utilizzare efficacemente e comprendere al meglio la lingua o le lingue utilizzate nel contesto professionale nel quale tali persone verranno inserite (v. sentenza dell’8 settembre 2021, Spagna/Commissione, T‑554/19, non pubblicata, EU:T:2021:554, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata).

79      Tuttavia, spetta al giudice dell’Unione effettuare un esame in concreto delle regole disciplinanti il regime linguistico dei concorsi quale quello di cui trattasi nel bando di concorso controverso, dal momento che soltanto un esame siffatto è idoneo a permettere di accertare le conoscenze linguistiche che possono essere obiettivamente richieste, nell’interesse del servizio, dalle istituzioni, nel caso di funzioni particolari, e dunque a permettere di stabilire se un’eventuale limitazione della scelta delle lingue utilizzabili per partecipare a tali concorsi sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 94).

80      Più in particolare, il giudice dell’Unione deve non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano la totalità dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a suffragare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata).

81      Nel caso di specie, occorre constatare anzitutto che la semplice descrizione della natura delle funzioni contenuta nel bando di concorso e nell’allegato I di quest’ultimo non è sufficiente per dimostrare che soltanto le due lingue alle quali è limitata la scelta della seconda lingua del concorso in questione permetterebbero ai vincitori di tale concorso di essere immediatamente operativi. Infatti, nessun elemento del bando di concorso permette di dimostrare un’utilizzazione effettiva di queste due lingue nello svolgimento delle mansioni elencate nel suddetto bando di concorso e nell’allegato I di quest’ultimo.

82      Al contrario, è sufficiente constatare che l’allegato I del bando di concorso, il quale specifica le mansioni tipo da svolgere, contempla una pluralità di compiti i quali comportano, segnatamente, il «[c]ontrollo della politica fiscale negli Stati membri (…), controllo del diritto tributario degli Stati membri e dell’applicazione della normativa dell’UE», la «[v]alutazione delle imposte nazionali dirette dalla prospettiva degli aiuti di Stato», il «[c]ontrollo della normativa IVA degli Stati membri» e la «[v]alutazione delle imposte nazionali indirette dalla prospettiva degli aiuti di Stato». Tale pluralità di compiti tende piuttosto ad indicare che, senza escludere l’eventualità che la conoscenza di una lingua particolare risulti indispensabile, l’assunzione di funzionari dai profili linguistici variegati presenterebbe un vantaggio per il funzionamento del servizio, dal momento che essi sarebbero capaci di esaminare le politiche e le legislazioni tributarie degli Stati membri nella lingua o nelle lingue ufficiali di questi ultimi.

83      Malgrado tale constatazione, occorre verificare se i tre documenti forniti dalla Commissione nel corso del procedimento, quali allegati del controricorso, siano tali da dimostrare le conoscenze linguistiche che potevano obiettivamente essere richieste, alla luce della natura particolare dei posti da coprire, da parte della Commissione, ai fini dell’assunzione di «responsabili delle politiche» presso la direzione per le imposte dirette o indirette della DG Fiscalità e unione doganale e di funzionari responsabili presso una delle unità incaricate degli aiuti di Stato a carattere fiscale della DG Concorrenza, che fossero immediatamente operativi.

84      A questo proposito, ad una loro considerazione globale, si può ritenere che i documenti prodotti dalla Commissione rivelino che l’inglese e il francese sono verosimilmente le due lingue la cui conoscenza è la più diffusa in seno alle direzioni generali nelle quali i vincitori del concorso potranno essere assunti.

85      Tuttavia, tale constatazione non è sufficiente, di per sé stessa, per dimostrare le conoscenze linguistiche che potevano oggettivamente essere richieste in rapporto alle particolari funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. Occorre infatti verificare se, tenuto conto della natura particolare dei posti da coprire, la conoscenza di soltanto una di queste due lingue, quale seconda lingua, permetta effettivamente ad un funzionario neoassunto di essere «immediatamente operativo» e, eventualmente, controllare che l’obbligo di sostenere l’insieme delle prove del Centro di valutazione nella seconda lingua fosse idoneo a soddisfare un’esigenza siffatta.

86      Per quanto riguarda la natura particolare dei posti da coprire, un’analisi dettagliata dei documenti prodotti dalla Commissione mostra che, nell’esercizio quotidiano delle funzioni che i vincitori del concorso saranno chiamati ad esercitare, la conoscenza soddisfacente di una sola di queste due lingue, ossia l’inglese, può essere considerata come indispensabile perché un vincitore di concorso sia «immediatamente operativo».

87      Infatti, la descrizione dei posti da coprire nei 34 avvisi di posto vacante pubblicati presso le direzioni generali interessate tra il 1° gennaio 2016 e il 9 gennaio 2020, contenuta nell’allegato B.3 del controricorso, mostra che, se certo la conoscenza dell’inglese è indispensabile, tale requisito non si presenta come necessario in termini analoghi per il francese, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione.

88      Si può infatti rilevare che la descrizione dei posti da coprire in vari avvisi di posto vacante prevede che «le lingue di lavoro dell’unità sono (principalmente) l’inglese e (in minor misura) il francese». Nello stesso senso, un avviso di posto vacante enuncia che la «conoscenza dell’inglese è necessaria» e che una «conoscenza di base del francese» è soltanto «auspicabile». Inoltre, risulta da vari altri avvisi di posto vacante che, se la lingua di lavoro del personale è l’inglese, la conoscenza soddisfacente di altre lingue, come il tedesco, lo spagnolo, l’italiano, il polacco, o di altre lingue ufficiali costituirebbe un titolo supplementare.

89      Pertanto, se la conoscenza diffusa del francese in seno alle direzioni generali in questione non permette di escludere che un vincitore di concorso che abbia soltanto una conoscenza soddisfacente del francese possa, a termine, essere operativo, non si può tuttavia ritenere, tenuto conto della natura particolare dei posti da coprire, che un tale vincitore di concorso sarebbe «immediatamente operativo» come richiesto dal bando di concorso.

90      Interrogata su tale punto in occasione dell’udienza, la Commissione non è stata in grado di identificare a quale posto un vincitore di concorso avente soltanto una conoscenza sufficiente del francese, quale seconda lingua, avrebbe potuto essere nominato ed essere ritenuto «immediatamente operativo».

91      Ad ogni modo, occorre sottolineare che, secondo i termini del bando di concorso, la limitazione controversa sarebbe essenziale, in quanto «la maggior parte dei servizi della Commissione nel settore della fiscalità e unione doganale utilizza l’inglese o il francese per le attività di analisi, la comunicazione [sia interna sia] con i portatori di interessi esterni, le pubblicazioni e le relazioni, la legislazione o i documenti economici, come indicato alla sezione “Natura delle funzioni” e all’allegato I». È sulla base di questi termini che il bando di concorso conclude che un vincitore di concorso non avente una conoscenza soddisfacente dell’inglese o del francese non sarebbe immediatamente operativo.

92      Ne consegue che l’obiettivo consistente nell’esigenza di assumere funzionari «immediatamente operativi» si concepisce essenzialmente in rapporto alle competenze relative al settore piuttosto che in rapporto alle competenze generali.

93      Orbene, occorre constatare che le quattro prove del Centro di valutazione dovevano svolgersi nella seconda lingua, sebbene non apparisse strettamente necessario, al fine di raggiungere l’obiettivo consistente nell’esigenza di assumere funzionari «immediatamente operativi», che anche le tre prove intese soltanto a verificare le competenze generali si svolgessero nella seconda lingua suddetta.

94      Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso, relativo ad un’eccezione di illegittimità del bando di concorso là dove questo stabilisce la limitazione controversa, è fondato. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la Commissione deve dunque essere condannata alle spese, in conformità delle conclusioni formulate dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del 10 dicembre 2019, mediante la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/363/18 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il nome di MZ nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7, nel settore della fiscalità, è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Svenningsen

Barents

Mac Eochaidh

Pynnä

 

Laitenberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 luglio 2022.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.