Language of document : ECLI:EU:T:2022:454

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

13 luglio 2022 (*)

«Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Mancato rinnovo del contratto di lavoro a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Non discriminazione in base alla nazionalità – Periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Atti inscindibili dal contratto – Irricevibilità»

Nella causa T‑194/20,

JF, rappresentato da A. Kunst, avvocata,

ricorrente,

contro

EUCAP Somalia, rappresentata da E. Raoult, avvocata,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da R. da Silva Passos (relatore), presidente, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot e Sampol Pucurull, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 9 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso il sig. JF, ricorrente, chiede, in via principale, da un lato, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della nota dell’EUCAP Somalia del 18 gennaio 2020 (in prosieguo: la «nota del 18 gennaio 2020») e della lettera del 29 gennaio 2020 (in prosieguo: la «lettera del 29 gennaio 2020»), con le quali quest’ultima ha deciso di non rinnovare il suo contratto di lavoro (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») e, dall’altro, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento dei danni che egli avrebbe subìto in ragione di tali atti e, in subordine, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che gli atti controversi siano dichiarati illegittimi, nonché il risarcimento dei danni che egli avrebbe subito in ragione di tali atti.

I.      Fatti

2        L’EUCAP Somalia, precedentemente EUCAP NESTOR, è una missione dell’Unione operante nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) creata dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità [in Somalia (EUCAP Somalia)] (GU 2012, L 187, pag. 40), assunta ai sensi del Capo 2 del Titolo V del Trattato UE, relativo alla PESC. Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2012/389, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/1942 del Consiglio, del 10 dicembre 2018 (GU 2018, L 314, pag. 56), l’EUCAP Somalia ha l’obiettivo di assistere la Somalia nel rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentirle di applicare il diritto marittimo con maggiore efficacia.

3        Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2012/389, come modificata dalla decisione 2018/1942, «l’EUCAP Somalia può assumere (...) personale internazionale e personale locale, ove necessario, su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri». Tale disposizione prevede inoltre che, «[i]n via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno». L’articolo 7, paragrafo 4, della decisione 2012/389, come modificata dalla decisione 2018/1942, precisa che «[l]e condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludere tra l’EUCAP Somalia e il membro del personale interessato».

4        Ai sensi dell’articolo 12 bis della decisione 2012/389, come modificata dalla decisione 2018/1942, «[l]’EUCAP Somalia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione».

5        Tra il [riservato] e il 31 gennaio 2020, periodo durante il quale il ricorrente ha sottoscritto in successione numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, senza soluzione di continuità, egli è stato agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia, presso la quale svolgeva le mansioni di [riservato].

6        L’articolo 17, paragrafo 1, dell’ultimo contratto di lavoro del ricorrente (in prosieguo: il «contratto controverso»), intitolato «Durata», disponeva quanto segue:

«Il dipendente prende servizio il 1º [novembre] 2019 e la durata di tale contratto termina il 31 [gennaio] 2020».

7        L’articolo 22, paragrafo 1, del contratto controverso conteneva una clausola compromissoria redatta nei seguenti termini:

«Le controversie derivanti da tale contratto o ad esso relative sono soggette alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 272 [TFUE]».

8        A seguito della notifica, il 29 marzo 2017, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al Consiglio europeo, della sua intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE, l’Unione ha negoziato con tale Stato un accordo che stabilisce le modalità di un siffatto recesso, ai sensi di detta disposizione.

9        A tal riguardo, da un lato, gli ultimi quattro contratti di lavoro del ricorrente, relativi a tutto il periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, fissavano ciascuno un termine che coincideva con le scadenze fissate in successione per la negoziazione di un accordo di recesso, destinate a diventare, in mancanza di un siffatto accordo o di una proroga del periodo di negoziazione, date di recesso senza accordo, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

10      Dall’altro, gli ultimi due contratti di lavoro conclusi dal ricorrente, ovvero il contratto dal 13 aprile al 31 ottobre 2019 e il contratto controverso, contenevano un articolo 18, intitolato «Risoluzione» e redatto nei seguenti termini:

«18.1.      Il presente contratto può essere risolto sia dal [d]atore di lavoro sia dal [d]ipendente con un preavviso scritto di [un] mese, che contenga il motivo della risoluzione. Il [d]ipendente deve essere ascoltato dal vice capo della missione prima dell’adozione di una siffatta decisione, e il capomissione deve essere costantemente informato.

(…)

18.3      Il presente contratto può in particolare essere risolto prima della sua scadenza se il Regno Unito cessa di essere membro dell’Unione europea. L’obbligo del [d]atore di lavoro di dare un mese di preavviso viene meno. Il [d]atore di lavoro è tenuto ad adoperarsi per dare un preavviso di tale risoluzione».

11      Con nota del 18 gennaio 2020, il capomissione dell’EUCAP Somalia (in prosieguo: il «capomissione») ha comunicato agli agenti contrattuali internazionali cittadini del Regno Unito di tale missione che, in ragione del probabile recesso del Regno Unito dall’Unione il 31 gennaio 2020, i loro contratti di lavoro, che già prevedevano tale scadenza, sarebbero cessati in tale data, e che vi erano candidati già selezionati per i loro posti.

12      Il 24 gennaio 2020 i rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito hanno firmato l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7, in prosieguo: l’«accordo sul recesso del Regno Unito»).

13      In pari data il ricorrente ha presentato un ricorso interno non disciplinare al proprio superiore gerarchico avverso la nota del 18 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 21 del contratto controverso, intitolato «Procedura di ricorso non disciplinare» e così formulato:

«1.      Il [d]ipendente può presentare ricorso nei confronti del [d]atore di lavoro avverso un atto che gli reca pregiudizio entro un mese dalla data dell’atto. I ricorsi devono essere presentati al [d]atore di lavoro tramite il supervisore diretto del membro del personale, salvo nei casi in cui riguardino tale supervisore, nel qual caso possono essere presentati direttamente al datore di lavoro. Il [d]ipendente deve essere sentito dal vice capo della missione prima dell’adozione della decisione, e il capomissione deve essere informato in ogni momento.

2.      La procedura di ricorso iniziale non ha effetto sospensivo. Il [d]atore di lavoro notifica al membro del personale la propria decisione motivata entro un mese dalla data in cui il ricorso è stato presentato (…)».

14      Con lettera del 29 gennaio 2020, notificata al ricorrente il 31 gennaio 2020, il capomissione ha respinto tale ricorso interno e confermato al ricorrente che il contratto controverso sarebbe cessato il 31 gennaio 2020 a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione.

15      Sempre il 29 gennaio, il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito.

16      Il 30 gennaio 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione (UE) 2020/135, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito (GU 2020, L 29, pag. 1). Ai sensi dell’articolo 1 di tale decisione, l’accordo sul recesso del Regno Unito è stato approvato a nome dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica.

17      L’articolo 126 di tale accordo fissa un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso accordo e termina il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo di transizione»).

18      Il 31 gennaio 2020, a mezzanotte, il Regno Unito è receduto dall’Unione e dalla Comunità europea dall’energia atomica, e il 1º febbraio 2020 l’accordo sul recesso del Regno Unito è entrato in vigore, ai sensi del suo articolo 185.

II.    Conclusioni delle parti

19      Il ricorrente chiede al Tribunale:

–        in via principale, di annullare gli atti controversi e, in subordine, dichiararli illegittimi;

–        in via principale, condannare l’EUCAP Somalia a risarcirlo dei danni materiali e morali subiti in ragione della sua responsabilità extracontrattuale e, in subordine, condannare l’EUCAP Somalia a risarcirlo degli stessi danni in ragione della sua responsabilità contrattuale;

–        condannare l’EUCAP Somalia alle spese, oltre agli interessi calcolati al tasso dell’8%.

20      L’EUCAP Somalia chiede al Tribunale:

–        di respingere il ricorso in quanto irricevibile o, comunque, manifestamente infondato in diritto;

–        condannare il ricorrente alle spese.

III. In diritto

21      Il presente ricorso si compone, in via principale, di una domanda di annullamento fondata sull’articolo 263 TFUE nonché di una domanda di risarcimento danni fondata sull’articolo 268 TFUE e, in subordine, di domande fondate sull’articolo 272 TFUE.

A.      Sulle domande principali, fondate sugli articoli 263 e 268 TFUE

22      Senza sollevare formalmente un’eccezione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’EUCAP Somalia contesta la ricevibilità del presente ricorso nella parte in cui esso è fondato, in via principale, sugli articoli 263 e 268 TFUE pur avendo natura contrattuale, giacché gli atti controversi non possono essere separati dal contratto controverso.

23      Il ricorrente contesta l’argomento dell’EUCAP Somalia.

24      In primo luogo, il ricorrente sostiene che il giudice dell’Unione si è già dichiarato competente ai sensi degli articoli 263 e 268 TFUE nell’ambito di ricorsi di agenti distaccati presso missioni rientranti nella PESC avverso atti di gestione del personale. Pertanto, i ricorsi di agenti contrattuali di tali medesime missioni dovrebbero altresì rientrare nell’ambito di applicazione di tali medesime disposizioni.

25      Il ricorrente fa poi valere che il proprio rapporto di lavoro con l’EUCAP Somalia era disciplinato da documenti di diritto pubblico e che egli non ha liberamente negoziato i propri contratti di lavoro con l’EUCAP Somalia.

26      Infine, il ricorrente ritiene che gli atti controversi siano decisioni amministrative separabili dal contratto controverso, in quanto sono stati adottati in esecuzione di diverse istruzioni impartite dal comandante civile dell’operazione al capomissione.

1.      Sulla ricevibilità della domanda di annullamento fondata sullarticolo 263 TFUE

27      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v. sentenza del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

28      Inoltre, l’articolo 272 TFUE costituisce una disposizione specifica che consente di adire il giudice dell’Unione in virtù di una clausola compromissoria stipulata dalle parti per contratti di diritto pubblico o di diritto privato, senza limitazioni riguardo alla natura dell’azione proposta dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

29      Pertanto, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente a una delle istituzioni, il giudice dell’Unione può essere adito con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa (v. sentenza del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

30      Pertanto, quando, come nel caso di specie, la parte ricorrente e la parte convenuta sono vincolate da un contratto, il giudice del contratto è, in linea di principio, competente. L’ipotesi di cui al precedente punto 29 costituisce quindi un’eccezione a tale principio, cosicché le condizioni che la caratterizzano devono essere interpretate restrittivamente.

31      Nel caso di specie, occorre sottolineare che il presente ricorso verte sul mancato rinnovo del contratto controverso oltre la sua scadenza, indicata nella nota del 18 gennaio 2020, confermata dalla lettera del 29 gennaio 2020.

32      In primo luogo, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione 2012/389, come modificata dalla decisione 2018/1942, le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale dell’EUCAP Somalia sono definiti contrattualmente. Pertanto, il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l’EUCAP Somalia, che è terminato il 31 gennaio 2020, aveva natura contrattuale.

33      In secondo luogo, la lettera del 29 gennaio 2020 ha fatto seguito alla presentazione, da parte del ricorrente, di un ricorso interno non disciplinare fondato su clausole contrattuali, ossia l’articolo 21, paragrafo 1, del contratto controverso (v. precedente punto 13).

34      In terzo luogo, gli atti controversi hanno ad oggetto il mancato rinnovo del contratto controverso, conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione.

35      A tale riguardo, da un lato, è pacifico tra le parti che la durata degli ultimi quattro contratti di lavoro del ricorrente, per l’intero periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 gennaio 2020, è stata determinata in funzione delle scadenze fissate in successione per la negoziazione di un accordo di recesso destinate a diventare, in mancanza di un siffatto accordo o di una proroga del periodo di negoziazione, date di recesso senza accordo, ai sensi all’articolo 50, paragrafo 3, TUE (v. precedente punto 9). Pertanto, tra le parti era stato convenuto che il periodo di assunzione del ricorrente presso l’EUCAP Somalia non avrebbe potuto, in linea di principio, proseguire oltre la data del recesso del Regno Unito dall’Unione.

36      Dall’altro, gli ultimi due contratti di lavoro del ricorrente contenevano entrambi, all’articolo 18, paragrafo 3, una clausola ai sensi della quale tali contratti avrebbero potuto essere risolti prima della loro scadenza nel caso in cui il Regno Unito fosse diventato uno Stato terzo (v. precedente punto 10). Sebbene, come sottolinea il ricorrente, tale clausola non sia stata fatta valere, la sua esistenza dimostra cionondimeno che la qualità di Stato membro del Regno Unito era una condizione contrattuale del mantenimento dell’impiego del ricorrente in seno all’EUCAP Somalia.

37      In quarto luogo, dal fascicolo risulta che i contratti di lavoro successivi del ricorrente contenevano, in allegato, un documento intitolato «Descrizione della posizione», secondo il quale la posizione di [riservato] occupata dal ricorrente non era aperta ai cittadini di Stati terzi.

38      In quinto luogo, è vero che, come sottolineato dal ricorrente, nella lettera del 29 gennaio 2020 il capomissione ha fatto riferimento a un’istruzione del comandante civile dell’operazione, datata 30 ottobre 2019, ai sensi della quale quest’ultimo indicava ai capi missione rientranti nella PESC che i rinnovi contrattuali che essi potevano proporre ai loro agenti contrattuali internazionali cittadini del Regno Unito non potevano andare oltre il 31 gennaio 2020. Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente per ritenere che gli atti controversi non rientrino nel rapporto contrattuale tra le parti per il motivo che il capomissione avrebbe semplicemente eseguito detta istruzione.

39      Infatti, da un lato, l’istruzione del comandante civile dell’operazione del 30 ottobre 2019 è stata adottata in seguito alla proroga fino al 31 gennaio 2020 della data limite fissata per la negoziazione di un accordo di recesso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. È in tale contesto che il comandante civile dell’operazione ha indicato ai capimissione rientranti nella PESC che la durata dei contratti di lavoro proposti al loro personale cittadino del Regno Unito non avrebbe potuto eccedere il 31 gennaio 2020, senza tuttavia pronunciarsi sulla possibilità di eventuali rinnovi di contratti dopo tale data. Dall’altro, nella medesima istruzione, il comandante civile dell’operazione ha precisato che il rinnovo dei contratti di lavoro degli agenti contrattuali internazionali cittadini del Regno Unito era subordinato a una valutazione da parte della missione dell’interesse del servizio, lasciando pertanto al capomissione un margine di discrezionalità in ordine all’opportunità di un siffatto rinnovo, eventualmente mediante decisioni individuali rientranti nell’ambito dei rapporti contrattuali instaurati con il personale interessato.

40      Da quanto precede risulta che, come correttamente sostenuto dall’EUCAP Somalia, gli atti controversi hanno natura contrattuale. Atti siffatti non mirano dunque a produrre effetti giuridici vincolanti che esulano dal rapporto contrattuale tra il ricorrente e l’EUCAP Somalia e che implicano il ricorso, da parte di quest’ultima, all’esercizio di pubblici poteri. Pertanto, tali atti non possono essere considerati impugnabili con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

41      La domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli atti controversi deve, pertanto, essere respinta in quanto irricevibile.

2.      Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni fondata sullarticolo 268 TFUE

42      Secondo la giurisprudenza, al fine di determinare se un’azione risarcitoria abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’Unione, gli organi giurisdizionali della stessa sono tenuti ad accertare se tale azione abbia ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni che si fonda in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi d’origine contrattuale oppure d’origine extracontrattuale. A tal fine, detti giudici devono stabilire, analizzando i diversi elementi contenuti nel fascicolo - quali, segnatamente, la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti tra le parti in causa - se esista tra queste ultime un contesto contrattuale effettivo connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulta indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 66).

43      In particolare, i giudici dell’Unione non possono semplicemente basarsi sulle norme invocate dalle parti. Pertanto, il mero fatto che siano invocate norme giuridiche che non derivano da un contratto pertinente nella causa di cui trattasi, ma che si impongono alle parti non può avere la conseguenza di modificare la natura contrattuale della controversia. Se così non fosse, la natura della controversia potrebbe cambiare a seconda delle norme invocate dalle parti (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punti 64 e 65 e la giurisprudenza ivi citata).

44      Nel caso di specie, il ricorrente, con la sua domanda di risarcimento, intende ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali che gli sarebbero derivati dagli atti controversi.

45      Orbene, come si è concluso al precedente punto 40, tali atti hanno natura contrattuale.

46      Inoltre, dalla formulazione del ricorso risulta che il danno morale di cui il ricorrente chiede il risarcimento deriva in particolare dalla motivazione stessa di detti atti, e consiste altresì in un pregiudizio alle sue prospettive professionali di proseguire il proprio rapporto di lavoro con l’EUCAP Somalia, che era di natura contrattuale (v. precedente punto 32). Il danno materiale di cui il ricorrente chiede il risarcimento corrisponde in particolare agli stipendi, agli emolumenti e ai diritti che egli avrebbe percepito se il contratto in questione fosse stato rinnovato durante il periodo di transizione.

47      Da quanto precede risulta che la domanda di risarcimento del ricorrente è caratterizzata da un contesto contrattuale effettivo, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 42, cosicché tale domanda rientra nella responsabilità contrattuale dell’Unione. Pertanto, la domanda di risarcimento che egli ha fatto valere, in via principale, ai sensi dell’articolo 268 TFUE e avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per i comportamenti dell’EUCAP Somalia deve essere respinta in quanto irricevibile.

B.      Sulle domande in subordine, fondate sull’articolo 272 TFUE

48      In subordine, il ricorrente presenta una domanda ai sensi dell’articolo 272 TFUE, diretta, da un lato, a contestare gli atti controversi, ritenuti illegittimi e, dall’altro, a far valere la responsabilità contrattuale dell’EUCAP Somalia.

1.      Sulla competenza del Tribunale

49      Ai sensi dell’articolo 272 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256 TFUE, il Tribunale è competente a giudicare, in primo grado, in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa.

50      Nel caso di specie, tenuto conto dei termini della clausola compromissoria menzionata al precedente punto 7, il Tribunale è competente a conoscere dei capi delle conclusioni presentati in subordine dal ricorrente, circostanza che, del resto, è pacifica per l’EUCAP Somalia.

2.      Diritto applicabile

51      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 1, TFUE, la responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dalla legge applicabile del contratto di cui trattasi.

52      Le controversie sorte durante l’esecuzione di un contratto devono, in linea di principio, essere risolte sulla base delle clausole contrattuali (v. sentenza del 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commissione, T‑106/13, EU:T:2015:860, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). L’interpretazione del contratto alla luce delle disposizioni del diritto nazionale applicabile al contratto si giustifica unicamente in caso di dubbio sul contenuto del contratto o sul significato di talune sue clausole, o qualora il contratto di per sé non consenta di risolvere tutti gli aspetti della controversia. Pertanto, è necessario valutare la fondatezza della richiesta alla luce delle sole clausole contrattuali e ricorrere al diritto nazionale applicabile al contratto solo se tali clausole non consentono la definizione della controversia (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Talanton/Commissione, T‑65/15, non pubblicata, EU:T:2017:491, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

53      Cionondimeno, tale principio non può comportare che l’applicazione delle clausole di un contratto consenta alle parti di eludere le disposizioni imperative del diritto nazionale applicabile, alle quali non si può derogare e in conformità alle quali gli obblighi derivanti da detto contratto devono essere o sono stati eseguiti.

54      Inoltre, quando le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione eseguono un contratto, essi restano soggetti agli obblighi ad essi incombenti in forza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dei principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 86). Pertanto, se le parti decidono, nel loro contratto, tramite una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, detto giudice sarà competente, indipendentemente dal diritto applicabile stabilito nel suddetto contratto, ad esaminare eventuali violazioni della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 81).

55      Nel caso di silenzio del contratto, il giudice dell’Unione deve, se del caso, determinare il diritto applicabile utilizzando le norme del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6) (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 2016, Calberson GE/Commissione, T‑164/14, EU:T:2016:85, punto 25).

56      Nel caso di specie, il contratto controverso non specifica la normativa ad esso applicabile, salvo che per le questioni in materia di previdenza sociale, di fiscalità e di pensioni, che esulano dalla presente controversia.

57      Tuttavia, il ricorrente, a sostegno delle proprie domande in subordine fondate sull’articolo 272 TFUE, deduce esclusivamente motivi vertenti su violazioni del diritto dell’Unione, in particolare dei principi generali di tale diritto e della Carta. Inoltre, non risulta che, per risolvere la presente controversia, sia necessario applicare disposizioni imperative di diritto nazionale.

58      Le parti, in risposta a un quesito posto loro in udienza, hanno confermato che, per esaminare l’eventuale responsabilità contrattuale dell’EUCAP Somalia, era sufficiente analizzare il contratto controverso, il quale include in particolare, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, le procedure operative standard dell’EUCAP Somalia.

59      In tali circostanze, non è necessario determinare quale sia il diritto nazionale applicabile alla presente controversia, la quale può essere risolta sulla base del contratto controverso, delle procedure operative standard dell’EUCAP Somalia alle quali quest’ultimo rinvia, nonché della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione.

3.      Sulla ricevibilità

60      L’EUCAP Somalia, senza sollevare formalmente un’eccezione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, contesta altresì la ricevibilità del presente ricorso in quanto fondato, in subordine, sull’articolo 272 TFUE.

61      In primo luogo, l’EUCAP Somalia contesta il fatto che il ricorrente possa proporre il presente ricorso su un fondamento giuridico subordinato. In tal senso, da un lato, essa fa valere che la presentazione di un medesimo ricorso sulla base di due fondamenti giuridici, uno principale e l’altro subordinato, equivale a chiedere al Tribunale di determinare il fondamento giuridico adeguato. Dall’altro, essa sottolinea che l’incertezza connessa al fondamento giuridico del ricorso ha complicato il modo in cui ha dovuto organizzare la propria difesa in risposta alle domande presentate in subordine dal ricorrente, fondate sull’articolo 272 TFUE.

62      In secondo luogo, l’EUCAP Somalia adduce che la riqualificazione del ricorso è esclusa in quanto, tra i cinque motivi dedotti dal ricorrente, nessuno riguarda, con sufficiente precisione, violazioni di norme che disciplinano il rapporto contrattuale che lo vincola all’EUCAP Somalia.

63      Il ricorrente contesta l’argomento dell’EUCAP Somalia.

64      In primo luogo, è vero che, come sottolinea l’EUCAP Somalia, è alla parte ricorrente che spetta scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non è al giudice dell’Unione che spetta individuare personalmente il fondamento normativo più appropriato (v. sentenza del 15 marzo 2005, Spagna/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

65      Tuttavia, nel caso di specie, una scelta siffatta è stata effettuata dal ricorrente, dal cui atto introduttivo del ricorso, e in particolare dalla parte di quest’ultimo relativa alle conclusioni a sostegno del presente ricorso, emerge chiaramente che egli ha scelto di fondare il proprio ricorso, in via principale, sugli articoli 263 e 268 TFUE e, in subordine, sull’articolo 272 TFUE.

66      Al riguardo, contrariamente a quanto sostiene l’EUCAP Somalia, il principio richiamato al precedente punto 64 non vieta di per sé alla parte ricorrente di proporre il proprio ricorso su un fondamento giuridico, presentando al contempo, in subordine e in caso di irricevibilità dello stesso, il medesimo ricorso su un altro fondamento giuridico (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2007, Citymo/Commissione, T‑271/04, EU:T:2007:128, punti 66 e 67).

67      Inoltre, deve essere respinto l’argomento dell’EUCAP Somalia secondo cui la presentazione di domande in subordine fondate sull’articolo 272 TFUE non le ha consentito di organizzare la propria difesa. Infatti, da un lato, gli atti controversi di cui al presente ricorso nella parte in cui si fonda, in subordine, sull’articolo 272 TFUE, sono identici a quelli oggetto di tale ricorso nella parte in cui si fonda, in via principale, sugli articoli 263 e 268 TFUE. Dall’altro, il ricorrente ha sottolineato che i propri motivi vertenti su violazioni del diritto dell’Unione, presentati a sostegno delle proprie domande principali fondate sugli articoli 263 e 268 TFUE, dovevano essere considerati motivi vertenti su violazioni contrattuali laddove il proprio ricorso fosse esaminato ai sensi dell’articolo 272 TFUE, da lui scelto in via subordinata.

68      È d’altronde giocoforza constatare che l’EUCAP Somalia ha effettivamente contestato la fondatezza dei diversi motivi dedotti dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso.

69      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’EUCAP Somalia riprodotto al precedente punto 62 e vertente sulla natura dei motivi dedotti dal ricorrente, si deve constatare che, a sostegno delle proprie domande fondate sull’articolo 272 TFUE, il ricorrente deduce motivi vertenti, in particolare, su violazioni del diritto di essere ascoltati, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, nonché del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione, rispettivamente garantiti dagli articoli 20 e 21 della Carta. Inoltre, il ricorrente deduce un motivo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v. sentenza del 26 febbraio 2016, Šumelj e a./Commissione, T‑546/13, T‑108/14 e T‑109/14, EU:T:2016:107, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

70      Orbene, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 54, il ricorrente, invocando, a sostegno delle proprie domande fondate sull’articolo 272 TFUE, la violazione di principi garantiti dalla Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, invoca effettivamente norme che l’amministrazione dell’Unione è tenuta a rispettare in un contesto contrattuale. Pertanto, a meno di violare il principio di tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, non si può impedire al ricorrente di invocare la violazione di tali principi a sostegno delle proprie pretese fondate sull’articolo 272 TFUE, per il motivo che egli può validamente invocare solo la mancata esecuzione delle clausole del proprio contratto o una violazione del diritto ad esso applicabile (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punti da 85 a 89).

71      In tali circostanze, il presente ricorso è ricevibile nella parte in cui è fondato sull’articolo 272 TFUE.

4.      Nel merito

72      Come ricordato al precedente punto 48, il ricorrente presenta domande in subordine dirette, da un lato, a contestare gli atti controversi, considerati illegittimi e, dall’altro, a far valere la responsabilità contrattuale dell’Unione derivante da tali atti.

73      Il ricorrente, a sostegno di tali domande, deduce, in sostanza, quattro motivi, vertenti, il primo, sulla violazione del diritto di essere ascoltati; il secondo, sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione; il terzo, sulla violazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito e, il quarto, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

a)      Sul primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati 

74      Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che egli avrebbe dovuto essere ascoltato prima della redazione della nota del 18 gennaio 2020. In tal senso, da un lato, egli sottolinea che tale nota lo danneggiava in quanto essa ha comportato la brusca cessazione del suo rapporto di lavoro, nel posto di lavoro che egli occupava da molti anni in seno all’EUCAP Somalia. A tal riguardo, egli nega di essere stato ascoltato in occasione di una riunione del 13 gennaio 2020 in presenza di tutto il personale e in occasione di un pranzo di lavoro il 24 gennaio successivo, e sostiene che le attestazioni del capomissione relative a tale riunione e a tale pranzo sono irricevibili, in ragione del carattere tardivo del loro deposito dinanzi al Tribunale. Dall’altro, egli fa valere che l’articolo 21 del contratto controverso imponeva che egli fosse ascoltato dal capomissione prima che quest’ultimo adottasse la nota del 18 gennaio 2020.

75      L’EUCAP Somalia contesta tale argomento.

76      Al fine di esaminare il primo motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltati, occorre innanzitutto fare riferimento alle clausole contrattuali nonché verificare se e in quale misura esse garantissero al ricorrente un siffatto diritto prima della redazione della nota del 18 gennaio 2020. In ogni caso, occorrerà esaminare se l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta imponesse all’EUCAP Somalia di sentire il ricorrente prima della redazione di tale nota.

77      Nel caso di specie, occorre sottolineare che il ricorrente e l’EUCAP Somalia erano vincolati da un rapporto di lavoro contrattuale e, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione 2012/389, come modificata della decisione 2018/1942, le condizioni di impiego nonché i diritti e gli obblighi del ricorrente erano definiti nel contratto controverso (v. precedente punto 32).

78      Al riguardo, in primo luogo, l’articolo 17 del contratto controverso prevedeva che esso avesse durata dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020. Nessun’altra clausola di tale contratto riguardava la sua scadenza, né prevedeva la possibilità di rinnovare quest’ultimo.

79      Occorre poi rilevare che, effettivamente, le procedure operative standard n. 4.4 dell’EUCAP Somalia, che facevano parte del contratto controverso, avevano lo scopo di «standardizzare le procedure (…) sul rinnovo del contratto di lavoro degli agenti contrattuali», al fine di «assicurare che la procedura per il (…) rinnovo del contratto si svolg[esse] in modo trasparente e responsabile seguendo le migliori pratiche». In particolare, era previsto che la procedura di rinnovo contrattuale venisse avviata dall’ufficio risorse umane, e che quest’ultimo dovesse instaurare un dialogo con gli agenti il cui contratto di lavoro era in procinto di scadere, invitandoli a iniziare la loro «relazione di valutazione della prestazione».

80      Tuttavia, è pacifico tra le parti che tale procedura doveva essere applicata solo quando la decisione di rinnovare il contratto dipendeva dalla valutazione della prestazione dell’agente. Ciò non è avvenuto nel caso degli atti controversi, che sono stati adottati a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e che riguardavano tutto il personale contrattuale dell’EUCAP Somalia cittadino di tale Stato. Ne consegue che il ricorrente non aveva diritto di essere ascoltato nell’ambito di tale procedimento.

81      Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’articolo 21, paragrafo 1, del contratto controverso non imponeva al capomissione di ascoltarlo prima della redazione della nota del 18 gennaio 2020. Infatti, tale clausola riguardava i ricorsi interni non disciplinari avverso gli atti che recano pregiudizio e prevedeva un’audizione da parte del vice capo della missione unicamente a seguito della presentazione di un siffatto ricorso.

82      Infine, neppure dall’articolo 18, paragrafo 1, del contratto controverso, i cui termini sono riprodotti al precedente punto 10, risulta che il capomissione fosse tenuto ad ascoltare il ricorrente prima di redigere la nota del 18 gennaio 2020. Infatti, tale clausola imponeva all’EUCAP Somalia di ascoltare il ricorrente e di rispettare un termine di preavviso di un mese nell’ipotesi in cui il contratto controverso fosse stato risolto prima della relativa scadenza, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.

83      Pertanto, né dalle clausole del contratto controverso, né dalle procedure operative standard dell’EUCAP Somalia, alle quali tale contratto rinvia, risulta che il capomissione fosse tenuto ad ascoltare il ricorrente prima di redigere la nota del 18 gennaio 2020.

84      Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltati sancito dalla Carta, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della stessa, che è di applicazione generale, riconosce «il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio». Pertanto, il rispetto del diritto di essere ascoltati, che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma applicabile, impone che la persona interessata sia preliminarmente messa in condizione di far conoscere proficuamente il proprio punto di vista sugli elementi che potrebbero essere presi in considerazione nei suoi confronti nell’atto da adottare (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 51, e del 19 dicembre 2019, Probelte/Commissione, T‑67/18, EU:T:2019:873, punto 86).

85      Nel caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che, con gli atti controversi, l’EUCAP Somalia non ha privato il ricorrente di un diritto, di cui egli non beneficiava, a che il contratto controverso fosse rinnovato, come risulta dal precedente punto 78. Analogamente, come risulta dai precedenti punti 79 e 80, sebbene esistesse una particolare procedura interna all’EUCAP Somalia per il rinnovo dei contratti di lavoro degli agenti contrattuali internazionali, una siffatta procedura non era pertinente nell’ambito dell’adozione degli atti controversi.

86      Per quanto riguarda in particolare l’affermazione del ricorrente secondo la quale egli avrebbe dovuto essere ascoltato prima della nota del 18 gennaio 2020, in quest’ultima il capomissione ha comunicato agli agenti contrattuali internazionali dell’EUCAP Somalia cittadini del Regno Unito, ivi compreso il ricorrente, che avrebbe lasciato scadere i loro contratti di lavoro, conformemente al termine pattuito in questi ultimi e noto al ricorrente sin dalla sua firma del contratto controverso. Il capomissione ha altresì precisato che per le loro funzioni erano già stati selezionati alcuni candidati.

87      Occorre inoltre osservare che le condizioni per il mantenimento in servizio del ricorrente erano strettamente connesse alle modalità del recesso del Regno Unito dall’Unione. Infatti, come egli stesso riconosce nell’ambito del presente ricorso, la durata dei suoi ultimi quattro contratti di lavoro era allineata al calendario dei negoziati relativi a tale recesso (v. precedente punto 9). In tale contesto, il ricorrente poteva attendersi che lo svolgimento e l’esito dei negoziati tra l’Unione e il Regno Unito – la cui data limite era fissata al 31 gennaio 2020, ossia la scadenza del contratto controverso  incidessero sulla scelta operata dall’EUCAP Somalia di proporgli o meno un rinnovo di tale contratto.

88      Inoltre, al momento della redazione della nota del 18 gennaio 2020, ossia meno di due settimane prima della scadenza del contratto controverso, il ricorrente non si era espresso in ordine al rinnovo di tale contratto, come ha ammesso in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza. Dal fascicolo non risulta neppure che, tra l’inizio del contratto controverso, il 1º novembre 2019, e la nota del 18 gennaio 2020, il ricorrente abbia chiesto al capomissione di avere informazioni relative a un eventuale rinnovo del contratto controverso dopo la scadenza di quest’ultimo.

89      Ne consegue che, nella nota del 18 gennaio 2020, il capomissione si è limitato a richiamare le clausole del contratto controverso relative alla data di scadenza e che tale nota non contiene alcun elemento nuovo rispetto a dette clausole. Pertanto, la scelta dell’EUCAP Somalia di non avvalersi della possibilità di cui disponeva di rinnovare il contratto controverso, come stabilito nella nota del 18 gennaio 2020 e confermato nella lettera del 29 gennaio 2020, non costituiva, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, un provvedimento adottato nei confronti del ricorrente che gli recava pregiudizio.

90      Di conseguenza, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta non imponeva all’EUCAP Somalia di ascoltare il ricorrente prima della redazione della nota del 18 gennaio 2020. L’EUCAP Somalia poteva, pertanto, lasciar scadere il contratto controverso alla data convenuta in quest’ultimo.

91      In ogni caso, va ricordato che la violazione del diritto di essere ascoltati può rendere invalido un atto solo quando è accertato che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso in assenza di una violazione siffatta (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2020, Adraces/Commissione, T‑714/18, non pubblicata, EU:T:2020:591, punto 89 e la giurisprudenza ivi citata).

92      Nel caso di specie, è vero che se il ricorrente fosse stato ascoltato prima della redazione della nota del 18 gennaio 2020 egli avrebbe potuto addurre argomenti connessi alla possibilità di mantenere in servizio gli agenti cittadini del Regno Unito durante il periodo di transizione, ai sensi dell’accordo sul recesso del Regno Unito.

93      Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a dimostrare che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.

94      Infatti, in primo luogo, come constatato ai precedenti punti 78 e 85, il ricorrente non aveva acquisito alcun diritto al rinnovo del contratto controverso. In secondo luogo, prima della redazione della nota del 18 gennaio 2020, egli non era ancora certo che l’accordo sul recesso del Regno Unito sarebbe entrato in vigore, dal momento che lo stesso era stato concluso dal Consiglio solo il 30 gennaio successivo (v. precedente punto 16). Pertanto, la possibilità giuridica di proporgli un rinnovo del contratto controverso si è concretizzata solo alla vigilia della scadenza di quest’ultimo. In terzo luogo, dal fascicolo risulta che, prima della redazione della nota del 18 gennaio 2020, l’EUCAP Somalia aveva già assunto un cittadino dell’Unione che succedesse al ricorrente nelle sue funzioni in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione.

95      In tali circostanze, il Tribunale ritiene che, anche supponendo che il ricorrente avesse il diritto di essere ascoltato prima della redazione della nota del 18 gennaio 2020, il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso se egli avesse potuto esercitare tale diritto.

96      Tenuto conto di quanto precede, il primo motivo deve essere respinto. Poiché tale conclusione non si fonda sulle affermazioni del capomissione relative a una riunione del 13 gennaio 2020 e a un pranzo di lavoro del 24 gennaio successivo, non è necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tali documenti, contestata dal ricorrente.

b)      Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione

97      Il ricorrente, nell’ambito del suo secondo motivo, in primo luogo, sostiene che gli atti controversi costituiscono una discriminazione, in quanto hanno ad oggetto il mancato rinnovo del contratto controverso in ragione della sua qualità di cittadino del Regno Unito, mentre i suoi colleghi di altre nazionalità sono stati mantenuti in servizio. Egli aggiunge che gli atti controversi non possono essere proficuamente suffragati dall’accordo sul recesso del Regno Unito, in quanto, ai sensi di quest’ultimo, il Regno Unito doveva essere trattato come uno Stato membro fino alla fine del periodo di transizione, di modo che, durante tale periodo, la situazione degli agenti cittadini del Regno Unito e degli agenti cittadini di altri Stati membri era equiparabile.

98      In secondo luogo, il ricorrente fa valere che gli atti controversi violano il principio della parità di trattamento, nella misura in cui il contratto di lavoro di venti agenti contrattuali internazionali di missioni rientranti nella PESC diverse dall’EUCAP Somalia, anch’essi cittadini del Regno Unito, è stato prorogato durante il periodo di transizione.

99      In terzo luogo, il ricorrente contesta il fatto che l’EUCAP Somalia possa fondarsi per la prima volta in sede contenziosa sulla specificità delle sue funzioni di [riservato] e sulla deroga prevista all’articolo 127, paragrafo 7, lettera b), dell’accordo sul recesso del Regno Unito, senza aver fatto riferimento a siffatti motivi negli atti controversi.

100    L’EUCAP Somalia contesta l’argomento del ricorrente, sottolineando in particolare che egli si trovava in una situazione particolare a causa della natura sensibile delle sue funzioni di [riservato], che impediva il rinnovo del suo contratto, conformemente all’articolo 127, paragrafo 7, lettera b), dell’accordo sul recesso del Regno Unito. A tal riguardo, l’EUCAP Somalia fa valere che il riferimento a detto articolo costituisce solo un’integrazione della motivazione già contenuta negli atti controversi, per giustificare il mancato rinnovo del contratto controverso.

101    In via preliminare, per quanto concerne la motivazione aggiuntiva fornita dall’EUCAP Somalia durante il procedimento, si segnala che l’articolo 21, paragrafo 2, del contratto controverso, i cui termini sono ripresi al precedente punto 13, imponeva all’EUCAP Somalia di motivare la propria risposta al ricorso interno presentato dal ricorrente ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo.

102    Inoltre, è importante ricordare che l’obbligo per l’amministrazione dell’Unione di motivare le proprie decisioni è previsto in particolare dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta ed è quindi vincolante per tale amministrazione, anche quando essa agisce in ambito contrattuale, come indicato al precedente punto 54 (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T‑606/18, non pubblicata, EU:T:2021:105, punti da 27 a 32).

103    Al riguardo, l’obbligo di motivazione ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di una decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se tale decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, secondo una giurisprudenza consolidata in materia di ricorsi di annullamento, che può essere trasposta all’ambito contrattuale della presente causa, l’obbligo di motivazione osta a che un’istituzione convenuta possa sostituire, in fase contenziosa, una motivazione del tutto nuova alla motivazione iniziale della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punto 15; del 21 marzo 1996, Farrugia/Commissione, T‑230/94, EU:T:1996:40, punto 36, e del 22 aprile 2015, Tomana e a./Consiglio e Commissione, T‑190/12, EU:T:2015:222, punto 151 e la giurisprudenza ivi citata).

104    Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sia opportuno esaminare il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, alla luce dei motivi esposti negli atti controversi, prima, eventualmente, di esaminare se occorra tener conto dell’ulteriore motivazione addotta dall’EUCAP Somalia durante il procedimento e, quindi, di stabilire se una motivazione siffatta possa essere presa in considerazione o debba essere respinta in quanto del tutto nuova.

105    A tal riguardo occorre ricordare che, con la nota del 18 gennaio 2020, gli agenti contrattuali internazionali dell’EUCAP Somalia cittadini del Regno Unito, indipendentemente dalle funzioni da essi svolte, sono stati tutti informati del fatto che i loro contratti di lavoro non sarebbero stati rinnovati e che si sarebbero risolti nel termine ivi pattuito, vale a dire il 31 gennaio 2020. In tale nota, innanzitutto, il capomissione ha ritenuto che il Regno Unito dovesse divenire uno Stato terzo a partire dal 1º febbraio 2020 e che, conformemente alla decisione 2012/389, l’assunzione di cittadini di Stati terzi come agenti contrattuali internazionali fosse consentita solo in via eccezionale, qualora nessun candidato cittadino di uno Stato membro potesse essere selezionato. Egli ha poi indicato che l’accordo sul recesso del Regno Unito prevedeva un periodo di transizione durante il quale l’Unione e tale Stato avrebbero potuto concludere un accordo quadro di partecipazione con riguardo alla partecipazione dei suoi cittadini alle missioni rientranti nella PESC, probabilmente dopo un periodo di negoziato. Infine, egli ha informato gli agenti interessati che per le loro funzioni erano stati selezionati alcuni candidati.

106    Nella lettera del 29 gennaio 2020 il capomissione, dopo aver ripreso i motivi contenuti nella nota del 18 gennaio 2020, ha spiegato al ricorrente che il mancato rinnovo del contratto controverso era fondato su una valutazione operativa della missione nell’interesse del servizio con riferimento ai rinnovi di contratti successivi, conformemente a un’istruzione del comandante civile dell’operazione del 30 ottobre 2019 e secondo le raccomandazioni del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Il capomissione ha ivi concluso che la nota del 18 gennaio 2020 era stata presa «tenuto conto dei rischi e delle rimanenti incertezze sui negoziati tra il [Regno Unito] e l’[Unione], sul loro calendario e sulla possibilità di una Brexit dura, tenuto conto delle difficoltà connesse alla successione di contratti a breve termine dovuta alle incertezze e al calendario degli sviluppi della Brexit, tenuto conto [degli] anni di servizio [del ricorrente], e tenuto conto della necessità, per il servizio, di assicurare la continuità delle operazioni».

107    Secondo una costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione costituiscono due espressioni del medesimo principio generale di diritto, che vieta, da un lato, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall’altro, di trattare in modo uguale situazioni differenti, salvo che differenze di trattamento non siano obiettivamente giustificate [v., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, punto 33, e del 20 novembre 2017, Voigt/Parlamento, T‑618/15, EU:T:2017:821, punto 98].

108    In particolare, l’articolo 21, paragrafo 2, della Carta vieta qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Tale disposizione, che riguarda situazioni che ricadono nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro sull’unico fondamento della sua nazionalità, non trova applicazione nel caso di un’eventuale disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2017, Petrov e a./Parlamento, T‑452/15, EU:T:2017:822, punti 39 e 40 e la giurisprudenza ivi citata).

109    È sulla base di tali considerazioni che occorre esaminare se, tenuto conto dei motivi descritti ai precedenti punti 105 e 106, gli atti controversi, da un lato, costituiscano una discriminazione in base alla nazionalità del ricorrente e, dall’altro, implichino una disparità di trattamento tra gli agenti cittadini del Regno Unito delle diverse missioni rientranti nella PESC.

1)      Sull’asserita discriminazione in base alla nazionalità

110    Innanzitutto, occorre constatare che solo il 1º febbraio 2020 il Regno Unito è receduto dall’Unione, divenendo così uno Stato terzo (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 47).

111    Pertanto, al momento dell’adozione degli atti controversi, ossia il 18 e il 29 gennaio 2020, il ricorrente era ancora cittadino di uno Stato membro dell’Unione, cosicché egli, a sostegno della sua contestazione della fondatezza di tali atti, può avvalersi del principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

112    Inoltre, come risulta dai precedenti punti 105 e 106, gli atti controversi sono stati adottati in ragione della qualità di cittadino del Regno Unito del ricorrente.

113    Tuttavia, la circostanza che il capomissione abbia adottato tali atti in considerazione della nazionalità del ricorrente non implica necessariamente che questi ultimi costituiscano una discriminazione in base alla nazionalità.

114    Infatti, poiché il ricorrente ritiene di essere stato oggetto di un trattamento diverso rispetto agli agenti cittadini di altri Stati membri in seno all’EUCAP Somalia, occorre anche verificare se si poteva ritenere che il ricorrente si trovasse in una situazione equiparabile a quella di tali altri agenti.

115    Orbene, il ricorrente era un cittadino di uno Stato membro che ha avviato una procedura di recesso dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE, circostanza idonea a porlo oggettivamente in una situazione diversa da quella dei cittadini degli altri Stati membri.

116    Infatti, l’accordo sul recesso del Regno Unito è stato firmato dall’Unione e da tale Stato il 24 gennaio 2020 (v. precedente punto 12), prima di essere concluso dal Consiglio il 30 gennaio 2020 (vedi precedente punto 16). Pertanto, fino a una data prossima alla scadenza del contratto in questione, fissata al 31 gennaio 2020, non era escluso che il recesso del Regno Unito dall’Unione avvenisse senza la conclusione di un accordo, circostanza che avrebbe impedito, salvo casi eccezionali, la possibilità di offrire al ricorrente un rinnovo del contratto controverso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2012/389 (v. precedente punto 3).

117    Pertanto, il ricorrente, che faceva parte del personale contrattuale cittadino del Regno Unito dell’EUCAP Somalia, non si trovava oggettivamente in una situazione equiparabile a quella degli agenti contrattuali internazionali cittadini di un altro Stato membro nell’ambito di tale missione, di modo che il capomissione poteva decidere di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente dopo il 31 gennaio 2020, senza che ciò costituisse una discriminazione fondata sulla nazionalità.

118    Del resto, è pacifico tra le parti che i contratti di tutti gli agenti cittadini del Regno Unito dell’EUCAP Somalia, la cui situazione era, a tale riguardo, equiparabile a quella del ricorrente, sono scaduti il 31 gennaio 2020.

119    Alla luce di quanto precede, il capomissione, adottando gli atti controversi, non ha violato il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

2)      Sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli agenti cittadini del Regno Unito di altre missioni rientranti nella PESC

120    Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo al mantenimento delle funzioni, durante il periodo di transizione, di agenti contrattuali internazionali cittadini del Regno Unito nell’ambito di altre missioni rientranti nella PESC, occorre verificare se il ricorrente si trovasse in una situazione analoga a quella di tali altri agenti per quanto riguarda un siffatto mantenimento.

121    Al riguardo, da un lato, va rilevato che non è stato adottato alcun atto giuridico dell’Unione, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, al fine di istituire uno status unico per il personale contrattuale delle missioni nell’ambito della PESC, come l’EUCAP Somalia.

122    Dall’altro, come correttamente sottolineato in sostanza dall’EUCAP Somalia, le missioni rientranti nella PESC sono tutte oggetto di una decisione del Consiglio adottata in forza dell’articolo 43, paragrafo 2, TUE e che ne stabilisce, ai sensi di tale disposizione, «l’obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione».

123    Nel caso dell’EUCAP Somalia, gli articoli 7 e 12 bis della decisione 2012/389, come modificata dalla decisione 2018/1942, le conferiscono la capacità giuridica di stipulare contratti ai fini dell’assunzione del personale (v. precedenti punti 3 e 4). Inoltre, dall’articolo 6 della medesima decisione risulta che il capomissione dispone di una competenza generale in materia di gestione del personale.

124    Orbene, il ricorrente non ha affatto dimostrato in che modo, tenuto conto dell’esistenza di disposizioni specifiche per ciascuna missione dell’Unione e dell’autonomia di queste ultime nell’assunzione e nella gestione del loro personale contrattuale, la situazione interna e le esigenze di tali missioni in materia di personale fossero equiparabili a quelle dell’EUCAP Somalia. L’approccio relativo al mantenimento in servizio degli agenti cittadini del Regno Unito durante il periodo di transizione poteva dunque variare da una missione rientrante nella PESC a un’altra.

125    In tali circostanze, il ricorrente non può invocare, a sostegno di un’asserita violazione del principio di parità di trattamento, provvedimenti adottati nell’ambito di missioni dell’Unione diverse dall’EUCAP Somalia nei confronti dei loro agenti contrattuali internazionali cittadini del Regno Unito.

126    Tenuto conto di quanto precede, il secondo motivo deve essere respinto alla luce delle motivazioni accolte negli atti controversi. Non è pertanto necessario stabilire se possa essere presa in considerazione la motivazione aggiuntiva addotta dall’EUCAP Somalia durante il procedimento, relativa alla particolare natura delle funzioni del ricorrente e all’applicazione dell’articolo 127, paragrafo 7, lettera b), dell’accordo sul recesso del Regno Unito.

c)      Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dellaccordo sul recesso del Regno Unito

127    Il ricorrente ritiene che negli atti controversi l’EUCAP Somalia abbia violato l’accordo sul recesso del Regno Unito ignorando la possibilità, prevista in tale accordo, di continuare a impiegare cittadini del Regno Unito durante il periodo di transizione. Da un lato, egli sostiene che, ai sensi del combinato disposto di cui ai paragrafi 2 e 6 dell’articolo 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito, i cittadini di tale Stato dovevano essere considerati cittadini di Stati membri durante il periodo di transizione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di diritto dell’Unione relative alla PESC. Dall’altro, il ricorrente sottolinea che l’articolo 129, paragrafo 7, del medesimo accordo escludeva unicamente, durante il periodo di transizione, il prestito da parte del Regno Unito dei suoi cittadini per svolgere talune funzioni di comando presso missioni rientranti nella PESC, ma non escludeva il mantenimento, da parte di queste ultime, di loro agenti contrattuali internazionali cittadini del Regno Unito in altre funzioni, durante detto periodo.

128    L’EUCAP Somalia contesta l’argomento del ricorrente.

129    A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione.

130    Orbene, nel caso di specie, l’accordo sul recesso del Regno Unito è stato concluso dal Consiglio solo il 30 gennaio 2020 (v. precedente punto 16). Pertanto, alla data di adozione degli atti controversi, il 18 e il 29 gennaio 2020, l’EUCAP Somalia non era ancora vincolata da tale accordo, di modo che non può esserle addebitato di aver violato quest’ultimo.

131    In ogni caso, per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione temporis di nuove norme, viene operata una distinzione a seconda che queste ultime siano norme di procedura o norme sostanziali. Le prime si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle seconde, che, in base alla comune interpretazione, si applicano agli effetti futuri delle situazioni giuridiche sorte nella vigenza della vecchia legge, nonché alle situazioni nuove, ma non a situazioni maturate anteriormente all’entrata in vigore di tali norme, salvo qualora dalla formulazione, dalla finalità o dall’impianto sistematico di dette norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht, C‑825/19, EU:C:2021:869, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 12 maggio 2005, Commissione/Huhtamaki Dourdan, C‑315/03, non pubblicata, EU:C:2005:284, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

132    Per quanto riguarda, nel caso di specie, le disposizioni dell’accordo sul recesso del Regno Unito invocate dal ricorrente, occorre constatare, da un lato, che l’articolo 127 di tale accordo, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», dispone quanto segue:

«1.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(…)

2.      Qualora l’Unione e il Regno Unito raggiungano un accordo sulla disciplina delle loro future relazioni nei settori della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune, che diventi applicabile durante il periodo di transizione, il titolo V, capo 2, del TUE e gli atti adottati in base a tali disposizioni cessano di applicarsi al Regno Unito dalla data di applicazione del suddetto accordo.

(…)

6.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito».

133    Dall’altro, l’articolo 129, paragrafo 7, del medesimo accordo, intitolato «Disposizioni specifiche relative all’azione esterna dell’Unione», dispone quanto segue:

«Durante il periodo di transizione il Regno Unito non presta comandanti di operazioni civili, capi missione, comandanti di operazioni né comandanti militari per le missioni o operazioni condotte in forza degli articoli 42, 43 e 44 TUE, né costituisce la sede operativa di dette missioni o operazioni, né serve da nazione quadro per i gruppi tattici dell’Unione. Durante il periodo di transizione il Regno Unito non presta il capo degli interventi operativi di cui all’articolo 28 TUE».

134    Pertanto, l’articolo 127, paragrafi 2 e 6, e l’articolo 129, paragrafo 7, dell’accordo sul recesso del Regno Unito disciplinano le condizioni alle quali il diritto dell’Unione si applica nel Regno Unito durante il periodo di transizione e costituiscono, dunque, norme sostanziali. Peraltro, né dai termini, né dalla finalità e dalla struttura di tali disposizioni risulta che esse debbano applicarsi a situazioni giuridiche maturate anteriormente all’entrata in vigore dell’accordo sul recesso del Regno Unito. Dette disposizioni riguardano invece il periodo di transizione che inizia, ai sensi dell’articolo 126 di tale accordo, alla data della sua entrata in vigore (v. precedente punto 17).

135    Ne consegue che, in forza del principio ricordato al precedente punto 131, l’articolo 127, paragrafi 2 e 6, e l’articolo 129, paragrafo 7, dell’accordo sul recesso del Regno Unito sono divenuti applicabili al momento dell’entrata in vigore di tale accordo, il 1º febbraio 2020 (v. precedente punto 18). Pertanto, conformemente allo stesso principio, la violazione di tali disposizioni non può essere invocata a sostegno di un ricorso vertente su un atto anteriore a tale data.

136    Orbene, nel caso di specie, gli atti controversi, che sono datati 18 gennaio 2020 e 29 gennaio 2020, e che vertono sul mancato rinnovo del contratto controverso che, ai sensi dell’articolo 17 dello stesso, è scaduto il 31 gennaio successivo, sono anteriori all’entrata in vigore, il 1º febbraio 2020, dell’accordo sul recesso del Regno Unito. Dunque, non si può ritenere che gli atti controversi abbiano violato detto accordo.

137    Pertanto, il terzo motivo deve in ogni caso essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se una violazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito possa essere invocata nell’ambito di un’azione fondata sull’articolo 272 TFUE.

d)      Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

138    Il ricorrente sostiene che, con il mancato rinnovo del suo contratto conseguente agli atti controversi, l’EUCAP Somalia ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento. Da un lato, tra settembre 2016 e settembre 2019, egli avrebbe ricevuto garanzie precise in ordine al mantenimento in servizio degli agenti contrattuali internazionali cittadini del Regno Unito durante il periodo di transizione in caso di conclusione di un accordo sul recesso del Regno Unito. Dall’altro, il ricorrente, alla luce dei diversi rinnovi del suo contratto di lavoro, in funzione delle scadenze successivamente fissate per la negoziazione di un accordo siffatto, nonché della sua anzianità in seno all’EUCAP Somalia, avrebbe potuto legittimamente attendersi che detto contratto fosse rinnovato durante il periodo di transizione.

139    L’EUCAP Somalia contesta l’argomento del ricorrente.

140    A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento presuppone che le autorità competenti dell’Unione abbiano fornito all’interessato garanzie precise, incondizionate e corroboranti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in assenza di tali assicurazioni (v. sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).

141    Nel caso di specie, né l’anzianità del ricorrente in seno all’EUCAP Somalia né la circostanza che il suo contratto di lavoro sia stato rinnovato durante i periodi consecutivi di negoziazione di un accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione possono essere equiparate a garanzie precise, incondizionate e corroboranti, ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 140. Inoltre, sebbene il ricorrente affermi che l’ex capomissione dell’EUCAP Somalia aveva fornito agli agenti contrattuali internazionali cittadini del Regno Unito di tale missione la garanzia che i loro contratti di lavoro sarebbero stati rinnovati durante il periodo di transizione, egli non suffraga le proprie affermazioni con elementi di prova.

142    L’unico elemento concreto fatto valere dal ricorrente è un messaggio di posta elettronica del capo divisione del SEAE per il personale delle missioni rientranti nella PESC. Orbene, da un lato, la decisione di proporre al ricorrente un rinnovo del contratto controverso durante il periodo di transizione rientrava nella competenza del capomissione e non in quella di un capo divisione del SEAE. Dall’altro, tale messaggio di posta elettronica non consente di ritenere che il ricorrente abbia ricevuto garanzie precise che il contratto in questione sarebbe stato rinnovato durante il periodo di transizione. Al contrario, in detto messaggio di posta elettronica, il capo divisione del SEAE per il personale delle missioni rientranti nella PESC ha chiaramente indicato che il mantenimento di agenti cittadini del Regno Unito, distaccati o contrattuali, nell’ambito di missioni siffatte sarebbe stato subordinato a una valutazione dell’interesse del servizio da parte dei capi missione. Pertanto, non si può ritenere che il ricorrente abbia ricevuto garanzie precise, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 140, che il contratto controverso sarebbe stato rinnovato durante il periodo di transizione.

143    Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto.

5.      Conclusioni

144    Poiché tutti i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno delle proprie domande formulate ai sensi dell’articolo 272 TFUE sono stati respinti, il ricorso deve essere respinto.

 IV.      Sulle spese

145    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente dev’essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUCAP Somalia.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. JF è condannato alle spese.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Truchot

 

      Sampol Pucurull

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 13 luglio 2022.

Firme


Sommario


I. Fatti

II. Conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sulle domande principali, fondate sugli articoli 263 e 268 TFUE

1. Sulla ricevibilità della domanda di annullamento fondata sull’articolo 263 TFUE

2. Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni fondata sull’articolo 268 TFUE

B. Sulle domande in subordine, fondate sull’articolo 272 TFUE

1. Sulla competenza del Tribunale

2. Diritto applicabile

3. Sulla ricevibilità

4. Nel merito

a) Sul primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati

b) Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione

1) Sull’asserita discriminazione in base alla nazionalità

2) Sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli agenti cittadini del Regno Unito di altre missioni rientranti nella PESC

c) Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito

d) Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

5. Conclusioni

IV. Sulle spese


*      Lingua processuale: l’inglese.