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Ricorso proposto il 29 aprile 2022 – Ismailova/Consiglio

(Causa T-234/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gulbakhor Ismailova (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare:

la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 20221 , nella parte in cui riguarda la sig.ra Ismailova;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 20221 , nella parte in cui riguarda la sig.ra Ismailova;

la decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 20221 ;

il regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 20221 ;

in subordine, annullare:

la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda la sig.ra Ismailova;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda la sig.ra Ismailova;

le lettere f) e g) del punto 2) dell’articolo 1 della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022;

le lettere f) e g) dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022;

in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare alla sig.ra Ismailova la somma di EUR 20 000 a norma dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale a titolo di spese dalla medesima sostenute per la difesa dei propri interessi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità dei nuovi criteri definiti dal Consiglio e illustrati nella decisione 2022/329/PESC del Consiglio del 25 febbraio 2022 e nel regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dell’inserimento della ricorrente in quanto esso poggerebbe su criteri illegittimi.

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità dell’inserimento della ricorrente in assenza di dimostrazione del criterio fondamentale del sostegno dell’interessata alla guerra in atto in Ucraina.

Quinto motivo, vertente sull’illegittimità dell’inserimento della ricorrente in quanto il Consiglio non rispetterebbe l’obbligo di motivazione e l’onere della prova ad esso incombente.

Sesto motivo, vertente sull’illegittimità dell’inserimento della ricorrente in assenza di fondatezza della motivazione addotta dal Consiglio.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà della ricorrente.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione della libertà d’impresa e della libertà di movimento della ricorrente.

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1 Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).

1 Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).

1 Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).