Language of document : ECLI:EU:C:2021:640

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 agosto 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Articolo 2, punto 11 – Nozione di “trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito] del minore” – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 – Domanda di ritorno di un minore in tenera età di cui i genitori hanno l’affidamento condiviso – Cittadini di paesi terzi – Trasferimento del minore e della madre verso lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III)»

Nella causa C‑262/21 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 23 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2021, nel procedimento

A

contro

B,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A, da J. Kuusivaara, asianajaja;

–        per B, da E. Wehka‑aho e A. Saarikoski, luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, da O. Simonsson, J. Lundberg, C. Meyer‑Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Huttunen, W. Wils e A. Azema, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 11, e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»), dell’articolo 13, primo comma, lettera b), e dell’articolo 20 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia»), e dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A e B, cittadini di un paese terzo, rispettivamente padre e madre di un minore, in merito a una domanda presentata dal padre sulla base della Convenzione dell’Aia al fine di ottenere il ritorno del minore in Svezia, in seguito al trasferimento di quest’ultimo e della madre in Finlandia in esecuzione di una decisione adottata sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’articolo primo della Convenzione dell’Aia prevede quanto segue:

«La presente Convenzione ha come fine:

a)      di assicurare l’immediato [ritorno] dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b)      di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti».

4        L’articolo 13, primo comma, della succitata Convenzione così recita:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:

a)      che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)      che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile».

5        L’articolo 20 della medesima Convenzione prevede quanto segue:

«Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell’articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai princìpi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

 Diritto dellUnione

 Regolamento Bruxelles II bis

6        I considerando 5, 17 e 33 del regolamento Bruxelles II bis così recitano:

«(5)      Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

(...)

(17)      In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la [Convenzione dell’Aia] quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. (...)

(...)

(33)      Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla [Carta]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».

7        L’articolo 1 del succitato regolamento, rubricato «Ambito d’applicazione», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b)      all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

(...)

2.      Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)      il diritto di affidamento e il diritto di visita;

b)      la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

c)      la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;

d)      la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;

e)      le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore».

8        A termini dell’articolo 2 del medesimo regolamento:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

11)      “trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito] del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)      se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

9        In forza dell’articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento in parola:

«1.      Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [Convenzione dell’Aia] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(...)

4.      Un’autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all’articolo 13, lettera b), della [Convenzione dell’Aia] qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno».

 Regolamento Dublino III

10      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Dublino III:

«L’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento».

11      A termini dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Dublino III:

«Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è, nell’ordine:

a)      lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

(...)».

12      In forza dell’articolo 29, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento:

«1.      Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(...)

3.      Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello o in seguito a revisione dopo l’esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento l[a] riprende in carico immediatamente».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Nel maggio 2019, A e B, cittadini di un paese terzo che risiedevano fino a quel momento in Finlandia dal 2016, sono andati a vivere in Svezia. Il 5 settembre 2019, dalla loro unione è nato un figlio. Il minore aveva allora la residenza abituale in Svezia e i suoi due genitori esercitavano il loro diritto di affidamento condiviso nei suoi confronti.

14      La madre disponeva, sulla base del titolo di soggiorno concesso al padre in qualità di lavoratore subordinato, sia di un titolo di soggiorno per motivi familiari in Finlandia per il periodo compreso tra il 28 dicembre 2017 e il 27 dicembre 2021 sia di un titolo di soggiorno per motivi familiari in Svezia per il periodo compreso tra l’11 marzo 2019 e il 16 settembre 2020.

15      Con decisione dell’11 novembre 2019, le autorità svedesi competenti hanno preso in carico il minore e lo hanno collocato con la madre in una casa di accoglienza per donne in difficoltà in Svezia fino al loro trasferimento in Finlandia il 24 novembre 2020. Tale decisione è stata confermata da una sentenza di un giudice amministrativo del 17 gennaio 2020, che si è basata sugli atti di violenza del padre nei confronti della madre in presenza del minore, sul rischio concreto per lo sviluppo e la salute del minore nonché sul rischio che questi fosse portato dal padre nel paese di origine dei genitori senza il consenso della madre.

16      Secondo le informazioni complementari fornite dal governo svedese in risposta a una richiesta della Corte, il padre, all’inizio del collocamento, era autorizzato soltanto ad avere accesso a foto e a registrazioni video del minore. In seguito, sono state organizzate visite in presenza di un assistente sociale, che si sono però limitate a contatti molto brevi per via della giovane età del minore e in quanto il padre non era considerato una persona sicura per il minore.

17      Il 21 novembre 2019, il padre ha chiesto un titolo di soggiorno per il minore in Svezia sulla base del suo legame familiare con quest’ultimo. Il 4 dicembre 2019, anche la madre ha chiesto un titolo di soggiorno per il minore in Svezia.

18      Il 7 agosto 2020, la madre ha presentato una domanda di asilo in Svezia per sé stessa e per il minore, basandosi sulle violenze domestiche che ella aveva subìto da parte del padre e sul grave rischio di essere vittima, in caso di ritorno nel suo paese di origine, di violenze fondate sull’onore da parte della famiglia del padre.

19      Il 27 agosto 2020, la Repubblica di Finlandia si è dichiarata competente per l’esame delle domande di asilo della madre e del minore, a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, per il motivo che la scadenza del titolo di soggiorno rilasciato alla madre dalla Repubblica di Finlandia (27 dicembre 2021) era più lontana di quella del titolo di soggiorno rilasciato dal Regno di Svezia (16 settembre 2020).

20      Con decisione del 27 ottobre 2020, le autorità svedesi hanno archiviato la domanda di titolo di soggiorno presentata dal padre per il minore, respinto in quanto irricevibile la domanda di asilo presentata dalla madre per sé stessa e per il minore e ordinato il trasferimento del minore e della madre in Finlandia. Da tale decisione risulta che, al momento della sua adozione, l’interesse superiore del minore è stato valutato conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. A tale riguardo, si è ritenuto che il padre costituisse una minaccia per il minore e che, tenuto conto del fatto che quest’ultimo non aveva contatti con il padre, una separazione del padre e del minore per un certo periodo di tempo non fosse contraria all’interesse superiore del minore. Inoltre, giacché il padre disponeva di un titolo di soggiorno in Finlandia, il trasferimento del minore in tale Stato non è stato considerato un ostacolo all’esercizio da parte del padre di un diritto di visita.

21      Il 24 novembre 2020, la madre ha volontariamente ottemperato alla decisione del trasferimento suo e del figlio in Finlandia, adottata dalle autorità svedesi a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

22      Il 7 dicembre 2020, il padre ha proposto ricorso avverso la decisione delle autorità svedesi di archiviare la sua domanda di titolo di soggiorno per il minore e di trasferire il medesimo in Finlandia.

23      Con sentenza del 21 dicembre 2020, il Migrationsdomstolen i Stockholm (Tribunale dell’immigrazione di Stoccolma, Svezia) ha annullato la decisione summenzionata e ha rinviato la causa dinanzi all’autorità svedese competente in materia di immigrazione, in considerazione del fatto che il padre del minore non era stato sentito nel corso del procedimento.

24      Con decisione del 29 dicembre 2020, l’autorità svedese competente in materia di immigrazione ha archiviato le cause in seguito alla partenza del minore in Finlandia. Il 19 gennaio 2021, il padre ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Migrationsdomstolen i Stockholm (Tribunale dell’immigrazione di Stoccolma), che è stato respinto con sentenza del 6 aprile 2021.

25      Il 5 gennaio 2021, il padre ha presentato dinanzi alle autorità svedesi una nuova domanda di titolo di soggiorno per il minore, per motivi familiari. L’esame di tale domanda di titolo di soggiorno in Svezia è in corso.

26      L’11 gennaio 2021, la madre ha presentato una domanda di asilo per sé stessa e per il minore in Finlandia. Il 26 marzo 2021, le autorità finlandesi hanno revocato il titolo di soggiorno di cui la madre disponeva in Finlandia e che, in linea di principio, doveva scadere il 27 dicembre 2021. Il trattamento delle domande di asilo in Finlandia è in corso.

27      Per quanto riguarda il diritto di affidamento, nel novembre 2020, ossia poco prima del trasferimento della madre e del minore in Finlandia, il Västmanlands tingsrätt (Tribunale di primo grado di Västmanland, Svezia) ha confermato l’affidamento condiviso del minore ai genitori. La madre del minore ha contestato la competenza di tale tribunale svedese a conoscere della controversia in seguito al trasferimento del minore in Finlandia. Il 29 aprile 2021, detto tribunale ha pronunciato il divorzio dei genitori, ha attribuito l’affidamento esclusivo del minore alla madre e ha respinto la domanda relativa al diritto di visita del padre del minore. Con sentenza dello Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia), del 23 e del 24 giugno 2021, la domanda del padre di ammissione di un’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di primo grado è stata respinta.

28      Il 21 dicembre 2020, il padre ha proposto dinanzi allo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki, Finlandia) un ricorso diretto a che fosse disposto il ritorno immediato del minore in Svezia. In una memoria del 26 gennaio 2021 trasmessa a tale giudice dalle autorità svedesi, queste ultime hanno ricordato che il minore e la madre non disponevano di un titolo di soggiorno in corso di validità in Svezia e che non avevano quindi il diritto di entrare in Svezia né di soggiornarvi.

29      Con decisione del 25 febbraio 2021, lo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki) ha respinto il ricorso, rilevando, in particolare, che non si poteva ritenere che la madre avesse illecitamente trasferito il minore dal suo paese di residenza. Il padre ha proposto un’impugnazione diretta all’annullamento di tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

30      Stante quanto precede, il Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [Bruxelles II bis], relativo al trasferimento illecito di un minore, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, trasferisce il minore dal suo Stato di residenza in un altro Stato membro, che è lo Stato membro competente ai sensi di una decisione di trasferimento adottata da un’autorità in applicazione del regolamento [Dublino III].

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis, relativo all’illecito mancato rientro, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui un giudice dello Stato di residenza del minore ha annullato la decisione adottata da un’autorità di trasferire l’esame del fascicolo, ma in cui il minore, di cui è stato ordinato il ritorno, non dispone più di un titolo di soggiorno in corso di validità nel suo Stato di residenza, né di un diritto di ingresso o di soggiorno nello Stato in questione.

3)      Qualora, tenuto conto della risposta fornita alla prima o alla seconda questione, occorra interpretare il regolamento Bruxelles II bis nel senso che si tratti di un illecito trasferimento o mancato rientro del minore, e pertanto quest’ultimo dovrebbe essere rinviato nel suo Stato di residenza, se l’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione [dell’Aia] debba essere interpretato nel senso che osti al ritorno del minore per uno dei seguenti motivi:

i)      perché sussiste un rischio grave, ai sensi di tale disposizione, che il ritorno di un lattante di cui la madre si è personalmente occupata, ove questi venga rinviato da solo, lo esponga a un pericolo fisico o psichico, o comunque lo ponga in una situazione intollerabile; oppure

ii)      perché il minore, nel suo Stato di residenza, verrebbe preso in carico e collocato in una casa di accoglienza da solo o con la madre, il che indicherebbe che sussiste un fondato rischio, ai sensi di tale disposizione, che il ritorno del minore lo esponga a pericoli fisici o psichici, o lo ponga comunque in una situazione intollerabile; o ancora

iii)      perché il minore, che non dispone di un titolo di soggiorno in corso di validità, si troverebbe in una situazione intollerabile ai sensi di tale disposizione.

4)      Qualora, in considerazione della risposta alla terza questione, fosse possibile interpretare i motivi di rifiuto di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione [dell’Aia] nel senso che sussiste un fondato rischio che il ritorno del minore lo esponga a pericoli fisici o psichici o comunque lo ponga in una situazione intollerabile, se l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles II bis, in combinato disposto con la nozione di “interesse superiore del minore” di cui all’articolo 24 della [Carta] e al regolamento Bruxelles II bis, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui né il minore né la madre dispongono di un titolo di soggiorno in corso di validità nello Stato di residenza del minore, e pertanto non hanno diritto di ingresso o di soggiorno in tale paese, lo Stato di residenza del minore debba adottare misure adeguate per assicurare il soggiorno regolare del minore e della madre in tale Stato membro.

Qualora sullo Stato di residenza del minore gravi un tale obbligo, se il principio della fiducia reciproca tra Stati membri debba essere interpretato nel senso che lo Stato che consegna il minore può, in conformità di tale principio, presumere che lo Stato di residenza del minore adempirà tali obblighi o se l’interesse del minore imponga che le autorità dello Stato di residenza forniscano dettagli sulle misure specifiche che sono state o saranno adottate per la protezione del minore, in modo che lo Stato membro che consegna il minore possa valutare, in particolare, l’adeguatezza di tali misure alla luce degli interessi del minore.

5)      Qualora sullo Stato di residenza del minore non gravi l’obbligo, di cui alla quarta questione pregiudiziale, di adottare misure adeguate, se, alla luce dell’articolo 24 della [Carta], l’articolo 20 della Convenzione [dell’Aia] debba essere interpretato, nei casi di cui alla terza questione pregiudiziale, punti da i) a iii), nel senso che esso osti al ritorno del minore in quanto detto ritorno potrebbe essere considerato come contrario, ai sensi di tale disposizione, ai principi fondamentali relativi alla protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

 Procedimento dinanzi alla Corte

31      Il 21 maggio 2021, in risposta a una richiesta di informazioni della Corte, il giudice del rinvio ha precisato, in particolare, che la domanda del padre volta a che fosse disposto con ordinanza il ritorno del minore sulla base del regolamento Dublino III era stata respinta in quanto irricevibile.

32      Alla luce di ciò, il giudice del rinvio ha precisato la formulazione della seconda questione pregiudiziale nei seguenti termini:

«In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis, relativo all’illecito mancato rientro, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui un giudice dello Stato di residenza del minore ha annullato la decisione adottata da un’autorità di trasferire l’esame del fascicolo, il quale è stato archiviato dopo che il minore e la madre hanno lasciato il loro Stato di residenza, ma in cui il minore, di cui è stato ordinato il ritorno, non dispone più di un titolo di soggiorno in corso di validità nel suo Stato di residenza, né di un diritto di ingresso o di soggiorno nello Stato in questione».

33      Con memoria del 31 maggio 2021, il governo svedese ha risposto ai quesiti scritti posti dalla Corte e ha prodotto i documenti richiesti dalla stessa.

 Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

34      Il giudice del rinvio ha chiesto che il rinvio pregiudiziale in esame sia trattato con procedimento d’urgenza a norma dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

35      A sostegno della sua domanda, esso ha sottolineato che le risposte che la Corte fornirà alle questioni pregiudiziali saranno determinanti per la soluzione della controversia, in quanto da esse dipenderà la sua decisione di ordinare o no il ritorno del minore in Svezia. Il giudice del rinvio ha invocato in particolare il considerando 17 del regolamento Bruxelles II bis, il quale dispone che, in caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno, e ha precisato che, in considerazione dell’età del minore, della durata del suo soggiorno in Finlandia e del fatto che il prolungamento del procedimento può pregiudicare lo sviluppo di una relazione tra il padre e il figlio, l’applicazione del procedimento d’urgenza gli appariva assolutamente indispensabile.

36      A tale riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, che il rinvio pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione del regolamento Bruxelles II bis, che è stato adottato sul fondamento, in particolare, dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo 67 TFUE, il quale figura nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è di conseguenza idoneo a essere trattato con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

37      In secondo luogo, l’azione di cui al procedimento principale è stata presentata da un padre, separato da diversi mesi dal figlio di età inferiore ai due anni, al fine di ottenere il ritorno immediato di quest’ultimo in Svezia sulla base della Convenzione dell’Aia.

38      Ciò posto, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 6 maggio 2021, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale in esame con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

39      Con le questioni pregiudiziali prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato nel senso che può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito, ai sensi di tale diposizione, la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, si trova a dover portare il figlio dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata dal primo Stato membro sulla base del regolamento Dublino III, e successivamente a restare nel secondo Stato membro dopo che la stessa decisione di trasferimento è stata annullata senza, peraltro, che le autorità del primo Stato membro abbiano deciso di riprendere in carico le persone trasferite o di autorizzarne il soggiorno.

40      In primo luogo, per quanto attiene alla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento Bruxelles II bis, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo emerge che questo si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative, in particolare, all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. In tale contesto, la nozione di «materie civili» dev’essere intesa non in termini restrittivi, bensì quale nozione autonoma del diritto dell’Unione che ricomprende, in particolare, tutte le domande, i provvedimenti o le decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi dello stesso regolamento, conformemente all’obiettivo richiamato al considerando 5 di quest’ultimo (sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova, C‑215/15, EU:C:2015:710, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

41      A tale riguardo, la nozione di «responsabilità genitoriale» è oggetto, all’articolo 2, punto 7, del regolamento Bruxelles II bis, di una definizione ampia, comprensiva di tutti i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Inoltre, se è pur vero che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento in parola contiene un elenco delle materie disciplinate dal regolamento stesso a titolo di «responsabilità genitoriale», tale elenco non riveste carattere esaustivo, ma semplicemente indicativo, come dimostrato dall’utilizzo della locuzione «in particolare» (sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova, C‑215/15, EU:C:2015:710, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

42      Al fine di stabilire se una domanda rientri nella sfera di applicazione del regolamento Bruxelles II bis, occorre far riferimento all’oggetto della medesima (sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova, C‑215/15, EU:C:2015:710, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

43      Dalla decisione di rinvio risulta che il padre del minore ha presentato la propria domanda dinanzi al giudice del rinvio al fine di ottenere il ritorno immediato del minore in Svezia sulla base della Convenzione dell’Aia. Pertanto, giacché l’oggetto di una domanda come quella di cui al procedimento principale riguarda la responsabilità genitoriale, il regolamento Bruxelles II bis è applicabile.

44      In secondo luogo, per quanto riguarda la qualificazione come illecito del trasferimento o del mancato ritorno del minore, dallo stesso tenore letterale dell’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis risulta che deve essere considerato come tale il trasferimento o il mancato ritorno del minore avvenuto in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, a condizione che il diritto di affidamento fosse effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi.

45      Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 34 delle conclusioni, dalla disposizione in questione risulta che la qualificazione come illecito del trasferimento o del mancato ritorno del minore richiede che siano soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, un trasferimento in violazione dei diritti di affidamento attribuiti in forza del diritto dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale, il che richiede di individuare la residenza abituale del minore prima del suo trasferimento (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 53), e, dall’altro, che l’esercizio del diritto di affidamento fosse effettivo o che lo sarebbe stato se il trasferimento o il mancato ritorno illeciti non avessero avuto luogo.

46      Ciò è inoltre corroborato dall’obiettivo perseguito dal regolamento Bruxelles II bis. Infatti, se è pur vero che tale regolamento mira, come emerge dal preambolo del medesimo, a istituire uno spazio giudiziario basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, stabilendo norme che disciplinano la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, mentre la Convenzione dell’Aia, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), mira a garantire l’immediato ritorno dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente, vi è nondimeno una stretta relazione tra questi due strumenti, che hanno, in sostanza, l’obiettivo comune di dissuadere le sottrazioni di minori tra Stati e, in caso di sottrazione, di ottenere il ritorno immediato del minore nel suo Stato di residenza abituale (sentenza del 19 settembre 2018, C.E. e N.E., C‑325/18 PPU e C‑375/18 PPU, EU:C:2018:739, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

47      La procedura di ritorno prevista dalla Convenzione dell’Aia e dal regolamento Bruxelles II bis mira a far sì che uno dei genitori non possa rafforzare la propria posizione sulla questione dell’affidamento del minore sottraendosi, attraverso un comportamento illecito, alla competenza dei giudici in linea di principio designati, conformemente alle norme previste segnatamente da detto regolamento, per statuire sulla responsabilità genitoriale riguardante il medesimo (v., in tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 49; del 9 ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 67, e dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17, EU:C:2017:436, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

48      Orbene, il fatto che un genitore titolare del diritto di affidamento del figlio si trasferisca con tale minore in uno Stato membro diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, al fine di ottemperare a una decisione di trasferimento, riguardante sia tale genitore sia il figlio, adottata dalle autorità nazionali competenti in forza del regolamento Dublino III, non può essere considerato un comportamento illecito, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente, idoneo a configurare un trasferimento illecito ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis, senza che sia necessario verificare, in via preliminare, se ricorrano le condizioni di cui al punto 45 della presente sentenza, e in particolare la condizione relativa al trasferimento in violazione del diritto di affidamento effettivamente esercitato.

49      Invero, l’osservanza di una decisione di trasferimento imposta al genitore e al minore in questione – considerato che, alla data del trasferimento, tale decisione aveva carattere esecutivo, non essendo stata, a tale data, né sospesa né annullata – deve essere considerata una mera conseguenza giuridica di tale decisione che non può essere contestata a tale genitore.

50      Allo stesso modo, non si può ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato membro competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale costituisca un comportamento illecito, anche in seguito all’annullamento della decisione di trasferimento, ove il genitore e il minore in questione non siano stati oggetto di una decisione di ripresa in carico, adottata dalle autorità dello Stato membro che ha proceduto al trasferimento, sulla base dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, successivamente alla data del trasferimento, e ove essi non siano autorizzati a soggiornare in quest’ultimo Stato membro.

51      In una situazione del genere, il mancato ritorno del minore risulta essere, infatti, una mera conseguenza della sua situazione amministrativa, quale determinata da decisioni esecutive dello Stato membro nel quale egli aveva la residenza abituale.

52      Infine, occorre aggiungere che un’interpretazione secondo la quale un richiedente protezione internazionale, quale la madre nella controversia principale, dovrebbe astenersi dall’ottemperare a una decisione di trasferimento per il motivo che il suo comportamento potrebbe essere considerato illecito in forza del regolamento Bruxelles II bis pregiudicherebbe il principio della certezza del diritto e la realizzazione degli obiettivi del regolamento Dublino III.

53      Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che l’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis deve essere interpretato nel senso che non può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito, ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, si trova a dover portare il figlio dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata dal primo Stato membro sulla base del regolamento Dublino III, e successivamente a restare nel secondo Stato membro dopo che tale decisione di trasferimento è stata annullata senza, peraltro, che le autorità del primo Stato membro abbiano deciso di riprendere in carico le persone trasferite o di autorizzarne il soggiorno.

 Sulle questioni dalla terza alla quinta

54      Tenuto conto della risposta fornita alle prime due questioni, non occorre rispondere alle questioni dalla terza alla quinta.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che non può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito, ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, si trova a dover portare il figlio dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata dal primo Stato membro sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e successivamente a restare nel secondo Stato membro dopo che tale decisione di trasferimento è stata annullata senza, peraltro, che le autorità del primo Stato membro abbiano deciso di riprendere in carico le persone trasferite o di autorizzarne il soggiorno.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.