Language of document : ECLI:EU:T:2023:871

Causa T-103/23

Victor-Constantin Stan

contro

Procura europea

 Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 15 dicembre 2023

«Ricorso di annullamento – Articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939 – Decisione della camera permanente della Procura europea di portare il caso in giudizio – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza»

1.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Divieto di interpretazione contra legem del diritto dell’Unione


 

(v. punto 30)

2.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Competenza del Tribunale a conoscere degli atti procedurali della Procura europea – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 42, § 1 e 2)

(v. punti 31, 36)

Sintesi

A seguito delle denunce presentate da due persone alla Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timişoara (Direzione nazionale anticorruzione, servizio territoriale di Timişoara, Romania), un procuratore europeo delegato in Romania (in prosieguo: il «procuratore») ha avviato, nel gennaio 2022, un’indagine, con la motivazione che diverse persone avevano commesso, dal 2018, reati che consentivano loro di ottenere illegalmente fondi provenienti dal bilancio dell’Unione europea e dal bilancio dello Stato rumeno.

Nell’ambito di tale indagine e a seguito di un’ordinanza del pubblico ministero, il sig. Victor-Constantin Stan ha acquisito lo status di imputato per fatti, commessi in qualità di coautore, di acquisizione illegale di fondi rumeni, puniti dal codice penale rumeno. Secondo il procuratore, il sig. Stan aveva presentato alle autorità rumene, per diversi anni, documenti falsi, inesatti e incompleti relativi a progetti depositati da sei società al fine di ottenere fondi provenienti dal bilancio nazionale rumeno.

Nel dicembre 2022 la Procura europea ha deciso di rinviare il caso riguardante in particolare il sig. Stan a giudizio e ha archiviato la parte relativa ai fatti di corruzione e falsificazione che non lo riguardavano (in prosieguo: la «decisione impugnata») (1).

Il sig. Stan ha adito il Tribunale con un ricorso diretto, tra l’altro, all’annullamento della decisione impugnata e chiedendo che lo stesso si dichiarasse competente. A tal fine, egli ha rilevato, in particolare, che il regolamento 2017/1939, relativo all’istituzione della Procura europea (2), che prevede a priori la competenza esclusiva degli organi giurisdizionali nazionali per il controllo della validità degli atti procedurali della Procura europea, non soddisfa i requisiti del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, quali enunciati dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nel controricorso, la Procura europea ha dedotto motivi di irricevibilità, segnatamente poiché il Tribunale non è competente a statuire sulle conclusioni di annullamento dirette avverso la decisione impugnata, dal momento che l’articolo 263 TFUE relativo ai ricorsi diretti non si applica, nella fattispecie, agli atti procedurali della Procura europea.

Investito di tale ricorso e di tale eccezione di irricevibilità, il Tribunale si pronuncia sulla questione inedita della ripartizione delle competenze tra il giudice dell’Unione e gli organi giurisdizionali nazionali per quanto riguarda il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea e respinge il ricorso a causa della propria incompetenza a conoscere dello stesso.

Giudizio del Tribunale

Anzitutto, il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea è previsto all’articolo 42 del regolamento 2017/1939. Da un lato, quest’ultimo dispone che gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale (3). Dall’altro, esso precisa che, conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale (4), in primo luogo, sulla validità degli atti procedurali della Procura europea, nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell’Unione; in secondo luogo, sull’interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il regolamento relativo all’istituzione della Procura europea, e, in terzo luogo, sull’interpretazione degli articoli 22 e 25 di tale regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra la Procura europea e le autorità nazionali competenti.

Inoltre, il suddetto articolo 42 limita espressamente la competenza di controllo di legittimità del giudice dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a taluni tipi di decisioni della Procura (5), come quelle dirette ad archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione, quelle che incidono sulla protezione dei dati degli interessati e quelle che non sono atti procedurali, quali le decisioni riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati o qualsiasi altra decisione amministrativa.

Per quanto riguarda poi la possibilità di fondare la competenza del Tribunale su un’interpretazione ampia o conforme dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939, il Tribunale ricorda la giurisprudenza costante secondo la quale il ricorso a un’interpretazione estensiva è possibile solo se compatibile con il testo della disposizione di cui trattasi e che finanche il principio dell’interpretazione conforme a una norma di forza vincolante superiore non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem.

Nel caso di specie, il Tribunale rileva che, per il controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea, la lettera dell’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1939 non è affetta da alcuna ambiguità in quanto tali disposizioni conferiscono agli organi giurisdizionali nazionali la competenza esclusiva a conoscere degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, fatte salve le eccezioni previste ai paragrafi 3 e 8 del medesimo articolo. Pertanto, è solo in via pregiudiziale che la Corte conosce della validità di tali atti alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione nonché dell’interpretazione o della validità delle disposizioni del regolamento in questione.

Tenuto conto di quanto sopra, il Tribunale conclude che, chiedendo al Tribunale di annullare la decisione impugnata e, pertanto, di dichiararsi competente, in forza di un’interpretazione del regolamento sull’istituzione della Procura europea alla luce del diritto a un ricorso effettivo, il ricorrente propone un’interpretazione contra legem che non può essere ammessa.

Infine, pur ipotizzando che il ricorrente non si limiti a chiedere un’interpretazione estensiva del regolamento 2017/1939 per affermare la competenza del Tribunale nel caso di specie e intenda censurare la decisione impugnata contestando, mediante l’eccezione di illegittimità, la validità del regolamento controverso alla luce dell’articolo 19 TUE, siffatta censura non può essere ammessa, a causa dell’incompetenza del Tribunale a conoscere del ricorso principale.

A tal riguardo, il Tribunale rileva che, nell’ambito del controllo giurisdizionale previsto dal regolamento 2017/1939, la Corte è segnatamente competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a conoscere delle questioni di interpretazione e di validità degli atti procedurali della Procura europea e di disposizioni del diritto dell’Unione, ivi compreso tale regolamento (6).

Nella fattispecie, il ricorrente può, in linea di principio, contestare dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti gli atti procedurali della Procura europea di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 e, in tale ambito, eccepire l’illegittimità degli stessi. In tal caso, spetterà alla Corte, qualora adita dal giudice nazionale, pronunciarsi sulla validità dell’articolo 42 di tale regolamento nonché, se del caso, su quella del regolamento interno, alla luce del regolamento 2017/1939 e delle altre disposizioni di diritto dell’Unione che il ricorrente fa valere nel suo ricorso.


1      Decisione della camera permanente n. 4 della Procura europea, del 9 dicembre 2022.


2      Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2017, L 283, pag. 1).


3      V. articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.


4      V. articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939.


5      V. articolo 42, paragrafi 3 e 8, del regolamento 2017/1939.


6      Ciò è confermato dall’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939.