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Ricorso proposto il 16 novembre 2023 – Apple / Commissione

(Causa T-1079/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, S. Love, J. Bourke, W. Knibbeler e T. van Helfteren, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023, notificata alla Apple il 6 settembre 2023, caso DMA.100022, di avviare un’indagine di mercato in relazione a iMessage ai sensi degli articoli 16 e 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925 1 , nella parte in cui tale decisione si basa erroneamente sulla constatazione che iMessage è un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 e della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche 2 ; e

condannare la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese sostenute dalla ricorrente, ivi incluse quelle delle eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull’errata interpretazione e applicazione del regolamento (UE) 2022/1925 e della direttiva (UE) 2018/1972, nonché su errori in fatto rilevanti, nel concludere che iMessage è un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero.

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1 Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L. 265, pag. 1).

1 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36).