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Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2023 – SkinIdent/EUIPO – Beiersdorf (NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10)

(Causa T-665/22)1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 – Marchio nazionale e registrazione internazionale di un marchio denominativi anteriori SKINIDENT – Denominazione sociale anteriore Skinident – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Utilizzo in ambito commerciale di un segno la cui portata non è solo locale – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 – Prossimità settoriale – Applicazione del diritto nazionale da parte dell’EUIPO – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SkinIdent AG (Freienbach, Svizzera) (rappresentante: U. Hildebrandt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Beiersdorf AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard, J. Fuhrmann e A. Malkmes, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 agosto 2022 (procedimento R 1499/2021-5).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La SkinIdent AG è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Beiersdorf AG.

L’EUIPO si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C 472 del 12.12.2022.