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Ricorso proposto il 15 novembre 2023 – Meta Platforms / Commissione

(Causa T-1078/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meta Platforms, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Jowell, D. Bailey, J. Aitken, S. Malhi, A. Pliego Selie, O. Brouwer, T. Janssens, T. Oeyen e T. Lübbig, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2 della decisione della Commissione europea C(2023) 6105 final del 5 settembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui dispone che «i seguenti servizi di piattaforma di base di Meta costituiscono un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2022/1925 1 ; (…) (e) il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero Messenger di Meta» o, in subordine, annullare l’articolo 2, lettera e), della decisione impugnata;

annullare l’articolo 2 della decisione impugnata, nella parte in cui dispone che «i seguenti servizi di piattaforma di base di Meta costituiscono un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2022/1925; (…) (f) il servizio di intermediazione online Marketplace di Meta» o, in subordine, annullare l’articolo 2, lettera f), della decisione impugnata;

annullare l’articolo 2 della decisione impugnata, nella parte in cui dispone che «i seguenti servizi di piattaforma di base di Meta costituiscono un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2022/1925; (…) (a) il servizio di social network online Facebook di Meta» o, in subordine, annullare l’articolo 2, lettera a) della decisione impugnata; in ogni caso almeno nei limiti in cui tale servizio di piattaforma di base elencato non includa Facebook Messenger (ai sensi del paragrafo 77 della decisione impugnata, che recita: «tale SPB [Facebook] non include ed è distinto da (...) Messenger»); e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, ivi incluse quelle delle eventuali parti intervenienti che non si faranno carico delle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, secondo il quale la decisione impugnata è viziata da errori di diritto, errori manifesti di valutazione, difetto di motivazione e/o violazione di una forma sostanziale, relativamente all’inserimento di Facebook Messenger nell’elenco dei servizi di piattaforma di base ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, del RMD.

Secondo motivo, secondo il quale la decisione impugnata sarebbe viziata da errori di diritto, errori manifesti di valutazione, difetto di motivazione e/o violazione di una forma sostanziale, relativamente all’inserimento di Facebook Marketplace nell’elenco dei servizi di piattaforma di base ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, del RMD.

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1 Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L. 265, pag. 1).