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Ricorso proposto il 4 novembre 2023 – Pilatus Bank / BCE

(Causa T-1056/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank (Ta’Xbiex, Malta) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la BCE responsabile per il danno arrecato alla ricorrente a causa dell’inosservanza, da parte della stessa BCE, dei suoi obblighi quanto alla rappresentanza della ricorrente e ai suoi diritti della difesa, così come a causa della revoca dell’autorizzazione, avvenuta con la decisione della BCE, del 2 novembre 2018, che è stata annunciata pubblicamente e comunicata per posta elettronica il 5 novembre 2018;

dichiarare che la BCE deve risarcire il danno mediante restituzione in natura;

dichiarare che la BCE deve fornire compensazione pecuniaria;

determinare l’ammontare del danno pecuniario dopo che la rappresentanza effettiva della ricorrente sia stata ripristinata e dopo che la ricorrente abbia potuto presentare osservazioni sul punto;

condannare la convenuta a farsi carico delle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la condotta della convenuta avrebbe violato in maniera sufficientemente qualificata norme giuridiche intese a conferire diritti alla ricorrente e che la ricorrente avrebbe subito danni risultanti direttamente da tali azioni. La condotta della BCE al riguardo consisteva (1) nella mancata accettazione degli amministratori della ricorrente e dell’avvocato nominato da tali amministratori quali rappresentanti della banca nei confronti della BCE e nel mancato sostegno a una rappresentanza effettiva; (2) nel trattamento illecito della cosiddetta persona competente come unico rappresentante della banca; (3) nell’imposizione da parte della BCE del requisito secondo cui qualsiasi atto di rappresentanza doveva essere effettuato dalla persona competente o corredato da un’esplicita approvazione della persona competente; (4) nell’inosservanza, attraverso azioni incoerenti dietro le quinte, della presunta posizione della BCE stessa sulla rappresentanza della ricorrente; (5) nel non aver agito in modo trasparente e non aver documentato la propria condotta; (6) nel non aver messo in atto alcuna misura di salvaguardia o alcun provvedimento per mitigare le conseguenze delle azioni della BCE; (7) nella condotta della BCE connessa all’eliminazione di fatto di qualsiasi potenziale rappresentanza residua della banca, immediatamente prima della revoca dell’autorizzazione e del rigetto, da parte della corte d’appello maltese, della posizione errata della BCE sulla rappresentanza della banca, e (8) nell’incapacità della BCE, a seguito del suo cambiamento di posizione, il 20 dicembre 2018, di sanare o mitigare le conseguenze della sua condotta irregolare precedente e, in particolare, nella sua insistenza su un presunto privilegio che impedirebbe alla persona competente di comunicare informazioni ai legittimi rappresentanti della Banca.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la ricorrente avrebbe subito un danno significativo a causa della condotta della BCE, ma che la quantificazione di tale danno non sarebbe possibile finché la rappresentanza effettiva della ricorrente non venga ripristinata.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la BCE avrebbe causato e continuerebbe a causare un danno significativo e che sarebbe in grado di compensarlo con mezzi finanziari e con la restituzione in natura.

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