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Ricorso proposto il 16 novembre 2023 – Apple / Commissione

(Causa T-1080/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, S. Love, J. Bourke, W. Knibbeler e T. van Helfteren, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente o parzialmente l’articolo 2, lettera b), della decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023, notificata alla Apple il 6 settembre 2023, casi DMA.100013, DMA.100025 e DMA.100027, che designa la ricorrente come gatekeeper [guardiano dell’accesso] a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) e che qualifica il sistema operativo iOS di Apple come un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, nella parte in cui la summenzionata decisione impone alla Apple di sottostare all’obbligo di rispettare gli obblighi di interoperabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, e/o dichiarare l’articolo 6, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2022/1925 non applicabile ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

annullare in tutto o in parte l’articolo 2, lettera a), della decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023, che stabilisce che il servizio di intermediazione online App Store di Apple è un singolo servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali;

annullare la decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023 nella parte in cui conclude erroneamente che iMessage è un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 e della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; e

condannare la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese sostenute dalla ricorrente, ivi incluse quelle delle eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 risulta incompatibile con le prescrizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il principio di proporzionalità, e che l’articolo 2, lettera b), della decisione della Commissione europea del 5 settembre 2023 è illegittimo nella parte in cui impone alla Apple, in riferimento a iOS, obblighi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925.

Secondo motivo, vertente sull’errata interpretazione e applicazione del regolamento (UE) 2022/1925, nonché su errori in fatto rilevanti, nel concludere che i cinque App Store della ricorrente costituiscono un singolo servizio di piattaforma di base.

Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione e applicazione del regolamento (UE) 2022/1925 e della direttiva (UE) 2018/1972, nonché su errori in fatto rilevanti, nel concludere che iMessage è un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero.

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