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Ricorso proposto il 31 ottobre 2023 – UH/Commissione

(Causa T-1052/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: UH (rappresentanti: A. Van der Hauwaert, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione europea del 1° settembre 2023 [Rif. Ares(2023)5982056], notificata alla ricorrente il 4 settembre 2023;

in subordine, annullare, ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 143, paragrafo 9, del regolamento finanziario del 2018 1 , la sanzione di pubblicazione e di registrazione irrogata mediante la decisione impugnata; e

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a una difesa adeguata e completa risultante dall’omessa presa in considerazione, da parte dell’ordinatore, delle memorie presentate dalla medesima dinanzi alla Corte d’appello di Bruxelles.

La ricorrente afferma che l’ordinatore ha negato il suo diritto a una difesa adeguata e completa allorché ha rifiutato di prendere in considerazione le sue osservazioni depositate nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte d’appello di Bruxelles.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di fatto per quanto riguarda l’asserito grave illecito professionale.

La ricorrente afferma che l’ordinatore è incorso in un errore di fatto allorché ha concluso: (i) che non esisteva un consorzio; e (ii) che la ricorrente ha chiesto agli altri membri del consorzio di firmare un accordo consortile retrodatato.

Terzo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto per quanto riguarda l’asserito grave illecito professionale.

A tale riguardo, la ricorrente afferma che l’ordinatore non ha dimostrato che i fatti addotti costituiscono un grave illecito professionale.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che il termine per l’esclusione della ricorrente per il presunto grave illecito professionale era scaduto (prescrizione).

La ricorrente afferma che l’ordinatore è incorso in un errore di diritto allorché ha deciso di escluderla sulla base di presunti atti che hanno avuto luogo in un momento sufficientemente lontano nel passato tale da far sì che l’imposizione di sanzioni per detti atti risulti prescritta.

Quinto motivo di ricorso, vertente su un errore di fatto e di diritto relativo alla decisione di registrazione.

La ricorrente afferma che non sussiste alcun fondamento in fatto o in diritto per irrogare una sanzione di registrazione.

Sesto motivo di ricorso, vertente su un errore di fatto per quanto riguarda l’asserita violazione dei principali obblighi.

La ricorrente afferma che l’ordinatore ha commesso un errore di fatto allorché ha sostenuto che essa avrebbe commesso una violazione dei suoi principali obblighi.

Settimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il termine per l’esclusione della ricorrente per la presunta violazione dei principali obblighi era scaduto (prescrizione).

La ricorrente afferma che l’ordinatore è incorso in un errore di diritto allorché ha deciso di escluderla sulla base di presunte violazioni dei principali obblighi che hanno avuto luogo in un momento sufficientemente lontano nel passato tale da far sì che l’imposizione di sanzioni per detti atti risulti prescritta.

Ottavo motivo di ricorso, vertente sulla mancata applicazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda la pubblicazione.

La ricorrente afferma che l’ordinatore non ha applicato il principio di proporzionalità, come previsto dall’articolo 109, paragrafo 3, del regolamento n. 966/2012 1 e dall’articolo 106, paragrafo 16, del regolamento n. 966/2012, come modificato, per quanto riguarda la decisione di pubblicare l’esclusione.

Nono motivo di ricorso, vertente sulla mancata applicazione dell’articolo 106, paragrafo 16, secondo comma, del regolamento n. 966/2012, come modificato, per quanto riguarda la pubblicazione.

La ricorrente afferma che l’ordinatore non ha applicato l’articolo 106, paragrafo 16, del regolamento n. 966/2012, come modificato, in quanto ha omesso di includere nella pubblicazione prevista una dichiarazione che indicasse che non vi è stata sentenza definitiva.

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1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).