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Ricorso proposto il 2 marzo 2017 – Argus Security Projects / Commissione e SEAE

(Causa T-131/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Cipro) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuti: Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di compensazione della Commissione, per un importo di EUR 52 600, contenuta nella sua lettera del 13 febbraio 2017;

annullare la decisione di compensazione della Commissione, che ha agito per conto del contabile del SEAE, per un importo di EUR 41 522, contenuta nella sua lettera del 15 febbraio 2017;

annullare la decisione di compensazione della Commissione, che ha agito per conto del contabile del SEAE, per un importo di EUR 6.324 euro, contenuta nella sua lettera del 28 febbraio 2017;

condannare la Commissione europea e il SEAE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”). Secondo la ricorrente, l’adozione di decisioni di compensazione unilaterali come le decisioni qui impugnate, in ambito contrattuale, benché la controparte abbia proposto un ricorso per responsabilità contrattuale dinanzi al giudice designato come competente dal contratto, deve essere considerata illegittima e contraria all’articolo 47 della Carta.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione europea e del Servizio europeo dell’azione esterna (SEAE) ad adottare decisioni di compensazione in ambito contrattuale. I convenuti avrebbero ecceduto i loro poteri laddove hanno fatto ricorso a poteri unilaterali al fine di chiudere una controversia di origine contrattuale e, pertanto, le decisioni impugnate devono essere annullate per incompetenza del loro autore.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 966/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in prosieguo: il “regolamento finanziario”). La ricorrente ritiene che, dal momento in cui il procedimento davanti al giudice belga è tuttora pendente, il contabile della Commissione non potesse ritenere che il credito in questione fosse certo, liquido ed esigibile. Quest’ultimo, perciò, non risponderebbe alle condizioni stabilite dall’articolo 80 del regolamento finanziario e dunque non poteva essere compensato.

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