Language of document : ECLI:EU:T:2018:722





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 – DI / EASO

(causa T129/17 RENV)

«Funzione pubblica – Personale dell’EASO – Agenti contrattuali – Contratto a tempo determinato – Periodo di prova – Decisione di licenziamento alla fine del periodo di prova – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Responsabilità»

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, e)]

(v. punto 49)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 56‑59)

3.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Interpretazione estensiva delle nozioni di petitum e di causa petendi – Modifica del fondamento giuridico di una contestazione – Presupposto non sufficiente per concludere per la novità della causa petendi di quest’ultima

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 60, 61)

4.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma diretti a contestare la fondatezza della motivazione esposta nella risposta al reclamo – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punto 62)

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Guida per la valutazione del personale in prova – Effetti giuridici

(Statuto dei funzionari, art. 43)

(v. punto 73)

6.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento alla fine del periodo di prova – Elementi di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)

(v. punti 76‑79)

7.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Portata e contenuto

(Regime applicabile agli altri agenti art. 84, § 3)

(v. punti 85, 150)

8.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Stabilimento – Guida per la valutazione del personale in prova – Violazione – Conseguenze

(v. punti 90, 91, 95, 96)

9.      Funzionari – Agenti contrattuali – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento – Rispetto dei diritti della difesa in materia di licenziamento al termine del periodo di prova

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regime applicabile agli altri agenti, art. 84, § 3]

(v. punti 106‑108, 149)

10.    Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Esistenza di divergenze tra un agente in prova e il suo superiore gerarchico – Irrilevanza in ordine alla capacità di quest’ultimo di valutare i meriti dell’interessato

(v. punti 129‑131)

11.    Ricorsi dei funzionari – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, art. 91)

(v. punto 165)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e volta, per un verso, ad ottenere l’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’EASO, del 28 febbraio 2013, di licenziare il ricorrente al termine del suo periodo di prova e, per altro verso, ad ottenere il risarcimento del danno che egli stesso e la sua famiglia avrebbero subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese, ivi comprese quelle afferenti alla causa F‑113/13 e alla causa T‑730/15 P.