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Ricorso proposto il 29 settembre 2008 - IMRO/Commissione

(Causa T-415/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irish Music Rights Organisation Ltd (The) - Eagras um Chearta Cheolta (IMRO) (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: M. Favart, lawyer e D. Collins, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento COMP/C2/38.698-CISAC); e

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008)3435 def., riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento COMP/C2/38.698-CISAC). La ricorrente contesta, in particolare, le conclusioni cui giunge la Commissione all'art. 3 della decisione impugnata, secondo cui le delimitazioni territoriali dei reciproci mandati di rappresentanza garantiti l'un l'altra dalle società di autori rappresentano una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente adduce due motivi.

Anzitutto, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione, ha violato l'art. 81 CE nonché il suo obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE, decidendo che la delimitazione territoriale parallela prevista dai reciproci contratti di rappresentanza stipulati dalla ricorrente e dagli altri membri CISAC è il risultato di una pratica concordata. Essa sostiene che il livello delle prove addotte dalla Commissione nell'ambito della decisione è insufficiente a dimostrare che la gestione parallela non è il risultato di normali condizioni concorrenziali, bensì rappresenta una siffatta pratica concordata. La ricorrente afferma inoltre che la presenza della clausola di delimitazione in tutti i suoi contratti aventi carattere di reciprocità è giustificata dall'interesse dei propri membri.

In secondo luogo, in subordine, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, la delimitazione territoriale delle società CISAC nei reciproci contratti di rappresentanza non costituisce una restrizione concorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, in quanto riguarda una forma di concorrenza che non dev'essere oggetto di tutela. Tuttavia, laddove si dovesse ritenere che la presunta pratica concordata rappresenti una restrizione della concorrenza, la ricorrente sostiene che essa non può essere considerata illecita o contraria all'art. 81, n. 1, CE, essendo necessaria e proporzionata al legittimo obiettivo di tutelare i diritti dei membri delle società e degli autori.

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