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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 9 novembre 2023 – EL e a. / Volkswagen AG

(Causa C-666/23, Volkswagen)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: EL, CM, BT, JF, DS

Convenuta: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

Se la domanda di risarcimento del danno presentata dall'acquirente del veicolo nei confronti del costruttore per negligenza nell'immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 1 , possa essere rigettata con la motivazione

a)    che il costruttore avrebbe commesso un errore inevitabile sul precetto;

in caso affermativo:

b)    che l'errore sul precetto sarebbe inevitabile per il costruttore, poiché l'autorità competente per l'omologazione CE o per le misure successive ha effettivamente autorizzato l'impianto di manipolazione installato;

in caso affermativo:

c)    che l'errore sul precetto sarebbe inevitabile per il costruttore, poiché l'interpretazione giuridica dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, da parte del costruttore del veicolo sarebbe stata confermata, a fronte di una domanda corrispondente, dall'autorità competente per l'omologazione CE o per le misure successive (omologazione ipotetica).

Se il costruttore del veicolo che ha fornito un aggiornamento del software sia tenuto a risarcire il proprietario del veicolo qualora quest'ultimo subisca un danno a causa di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, installato con l'aggiornamento del software.

Se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che, nell'ambito di una domanda risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo per negligenza nell'immissione in commercio di un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007,

a)    l'acquirente del veicolo, nell'invocare il suo diritto al risarcimento limitato, sia tenuto a riconoscere un'indennità per il beneficio derivante dall'uso del veicolo, qualora tale beneficio, congiuntamente al valore residuo, superi il prezzo di acquisto corrisposto, al netto dell'importo del risarcimento.

b)    il diritto dell'acquirente del veicolo al risarcimento limitato sia circoscritto a un massimo del 15% del prezzo d'acquisto corrisposto.

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1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).