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Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dall’International Skating Union avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-93/18, International Skating Union / Commissione europea

(Causa C-124/21 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Skating Union (rappresentante: J.-F. Bellis, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Mark Jan Hendrik Tuitert, Niels Kerstholt, European Elite Athletes Association

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-93/18, International Skating Union/Commissione, nella parte in cui essa rigetta il ricorso della ricorrente;

annullare la decisione della Commissione dell'8 dicembre 2017 nel caso AT.40208 – Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità, e

condannare la Commissione e gli intervenienti in primo grado alle spese del presente procedimento nonché del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: Il Tribunale ha violato l'articolo 263 TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'articolo 101 TFUE dichiarando che le norme in materia di ammissibilità dell'ISU limitano la concorrenza per oggetto.

Prima parte: Il Tribunale ha omesso di esaminare gli argomenti della ricorrente che contestano la valutazione della Commissione dei fatti a sostegno dell’accertamento di una restrizione della concorrenza per oggetto, come esposti nella decisione della Commissione dell'8 dicembre 2017 nel caso AT.40208 – Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità (in prosieguo: la «decisione impugnata»)

Tutti gli argomenti della ricorrente che contestano la valutazione della Commissione dei fatti a sostegno della constatazione di cui all'articolo 1 della decisione impugnata, secondo cui l'ISU ha violato l'articolo 101 TFUE «adottando e applicando» le norme in materia di ammissibilità, sono stati erroneamente ritenuti inefficaci o irrilevanti o sono stati semplicemente ignorati.

Seconda parte: Il Tribunale ha ridefinito la restrizione della concorrenza oggetto della causa, violando il suo obbligo di non sostituire il proprio ragionamento a quello della Commissione, e ha classificato erroneamente gli elementi affrontati dalla Commissione nella Sezione 8.5 della decisione impugnata come rilevanti ai fini della constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto, in violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'articolo 101 TFUE.

Invece di riesaminare l'accertamento dell'infrazione come effettuato nella decisione impugnata, il Tribunale ha costruito una nuova restrizione della concorrenza per oggetto, dedotta: 1) da una lettura astratta delle norme in materia di ammissibilità dell'ISU, avulsa da qualsiasi esame della loro applicazione pratica e 2) da elementi affrontati dalla Commissione nella Sezione 8.5 della decisione impugnata, che non fa parte dell'accertamento dell'infrazione per oggetto nell’ambito della decisione (Sezione 8.3).

Terza parte: Il Tribunale è incorso in errori di diritto nella sua analisi dei quattro elementi invocati dalla Commissione per constatare che le norme di ammissibilità dell'ISU rappresentano una restrizione della concorrenza per oggetto.

Il contenuto delle norme in materia di ammissibilità: nessuna conclusione sul presunto oggetto restrittivo delle norme stesse può essere tratta dal livello delle sanzioni applicate. Vi sono effetti negativi sulla concorrenza derivanti dalle sanzioni solo quando il rifiuto di autorizzare un evento è ingiustificato. Il livello delle sanzioni in quanto tale non dice nulla in ordine al contenuto delle norme.

Gli obiettivi delle norme in materia di ammissibilità dell’ISU: partendo dalla sua ammissione che il sistema di previa autorizzazione dell’ISU persegue un obiettivo legittimo, il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusione che le norme in materia di ammissibilità dell’ISU non possono limitare la concorrenza per oggetto.

Il contesto giuridico ed economico delle norme in materia di ammissibilità dell'ISU: il Tribunale ha interpretato erroneamente la sentenza pronunciata nella causa C-67/13 (Carte bancarie), considerando irrilevante il fatto che tutte le manifestazioni di pattinaggio di figura organizzate da terzi sono state autorizzate dall'ISU, e ciò con la motivazione che non vi sarebbero «interazioni» tra il mercato del pattinaggio di figura e il mercato rilevante del pattinaggio di velocità.

La volontà dell'ISU di limitare la concorrenza: il fatto che la volontà non sia un fattore necessario in un'analisi per oggetto non consente al Tribunale di respingere come inefficaci gli argomenti della ricorrente che contestano la valutazione della Commissione dei fatti di cui ai punti 175-178 della decisione impugnata, su cui la Commissione si è basata per constatare che l'ISU ha violato l'articolo 101 TFUE mediante l'adozione e l'applicazione delle norme sull'ammissibilità.

Secondo motivo: Il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di esaminare il quarto motivo di ricorso della ricorrente, secondo cui la decisione dell'ISU di non approvare l'evento Icederby di Dubai del 2014 non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE, in quanto tale decisione perseguiva un obiettivo legittimo in linea con il codice etico dell'ISU, che vieta qualsiasi forma di sostegno alle scommesse.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto qualificando erroneamente il motivo della ricorrente come una discussione astratta sulla legittimità dell'obiettivo di tutelare l'integrità del pattinaggio di velocità. Questo motivo contestava il rifiuto della Commissione di riconoscere la validità delle preoccupazioni etiche dell'ISU circa il concetto di gare di pattinaggio di velocità combinate con scommesse in loco che sarebbero state presenti all'evento di Dubai. Il Tribunale ha ignorato le prove fornite dalla ricorrente, in particolare il rapporto sul dibattito nell'Assemblea Nazionale Coreana che respingeva tale concetto in considerazione dell'alto rischio di manipolazioni, confermando così la validità delle preoccupazioni etiche dell'ISU. L'Icederby di Dubai è l'unico evento di pattinaggio di terza categoria che non è stato approvato in base al sistema di previa autorizzazione dell'ISU.

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