Language of document : ECLI:EU:T:2024:293

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

8 maggio 2024 (*)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), punto i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Mancato accertamento dei fatti»

Nella causa T‑24/23,

UF, residente in Woluwe-Saint-Étienne (Belgio), rappresentato da S. Orlandi, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da I. Melo Sampaio, in qualità di agente,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da R. da Silva Passos (relatore), presidente, S. Gervasoni e T. Pynnä, giudici

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 30 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il ricorrente, UF, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea dell’8 aprile 2022, che dispone la risoluzione del suo contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli ne avrebbe subìto.

 Fatti

2        Il 16 luglio 2016 il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione europea in qualità di agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato.

3        Il ricorrente ha esercitato funzioni di guardia del corpo di membri della Commissione, tra cui il vicepresidente A e, più recentemente, il vicepresidente B (in prosieguo: il «vicepresidente»). Le funzioni del ricorrente comportavano il porto di un’arma.

4        Nell’ambito delle sue funzioni il ricorrente doveva sottoporsi regolarmente a test virologici di reazione a catena della polimerasi, detti «PCR», per stabilire se fosse portatore del virus responsabile della pandemia da COVID-19.

5        Il 22 ottobre 2021 il ricorrente è stato sottoposto a un test PCR (in prosieguo: il «test PCR del 22 ottobre 2021») ai fini di una missione in Rwanda.

6        Il 25 ottobre 2021 il superiore gerarchico del ricorrente ha trasmesso a quest’ultimo un messaggio ricevuto da parte di un medico del servizio medico della Commissione (in prosieguo: il «servizio medico»), nel quale quest’ultimo chiedeva ai superiori del ricorrente informazioni su fatti che avrebbero avuto luogo in occasione del test PCR del 22 ottobre 2021. Secondo l’infermiere che aveva effettuato tale test, il ricorrente si sarebbe comportato in modo inappropriato, in particolare «gridando “basta”» e «colp[endogli] la mano», allontanandosi poi senza dare spiegazioni e senza aver potuto terminare il test.

7        Il 26 ottobre 2021, il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica ai suoi superiori, affermando di essere stupefatto dalla denuncia menzionata al precedente punto 6. Egli ha chiarito che il test PCR di cui trattasi era stato più lungo e invasivo del consueto ma che egli non aveva colpito l’infermiere. Tuttavia, egli ha presentato le sue scuse a quest’ultimo per il caso in cui l’avesse offeso o avesse reagito in modo tale da potergli suscitare una cattiva impressione. Egli ha peraltro aggiunto che il vicepresidente era presente in occasione del test PCR del 22 ottobre 2021 e che poteva certamente essere testimone dei fatti.

8        Il 28 ottobre 2021 si è svolta una riunione tra il ricorrente, l’infermiere che aveva effettuato il test PCR del 22 ottobre 2021 e i loro rispettivi superiori gerarchici.

9        Il 4 marzo 2022 il ricorrente è stato sottoposto a un altro test PCR (in prosieguo: «il test PCR del 4 marzo 2022») ai fini di una missione in Francia.

10      Il 5 marzo 2022 il ricorrente ha inviato al servizio medico un messaggio di posta elettronica in cui spiegava che, proprio come il test PCR del 22 ottobre 2021, il test PCR del 4 marzo 2022 era stato anch’esso più lungo e invasivo del consueto, che egli aveva avuto dolori e irritazioni per tutto il giorno in seguito a tale test e che si era anche recato in ospedale.

11      Il 14 marzo 2022 l’arma del ricorrente è stata sequestrata dagli agenti della direzione sicurezza della direzione generale risorse umane e sicurezza della Commissione (in prosieguo: la «direzione sicurezza») e consegnata il giorno stesso all’armeria del palazzo Berlaymont della Commissione.

12      Il 23 marzo 2022 la squadra delle indagini interne della direzione sicurezza ha raccolto le testimonianze scritte dei due infermieri che avevano effettuato i test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022.

13      Riguardo al test PCR del 22 ottobre 2021 l’infermiere dichiara nella sua testimonianza che, in sostanza, mentre era in procinto di introdurre il tampone nel naso del ricorrente, quest’ultimo avrebbe iniziato a muoversi e a scuotere la testa, rendendo quasi impossibile la realizzazione del test. Allorché l’infermiere aveva appena introdotto il bastoncino di ovatta nel naso del ricorrente, quest’ultimo gli avrebbe colpito il braccio e avrebbe detto «basta». Il ricorrente avrebbe visto che il vicepresidente aveva già terminato il suo test e se ne sarebbe andato con lui. Quanto al test PCR del 4 marzo 2022 l’infermiera ha dichiarato, in sostanza, che essa era con l’infermiere che aveva effettuato il test PCR del 22 ottobre 2021. Quest’ultimo avrebbe riconosciuto il ricorrente e avrebbe detto all’infermiera che egli avrebbe testato il vicepresidente. L’infermiera doveva effettuare due test, un test PCR e un test antigenico. Quando l’infermiera ha tentato di effettuare il primo test, il ricorrente, secondo lei, non avrebbe cessato di muovere la testa. Essa sarebbe riuscita a introdurre soltanto superficialmente il tampone nel naso del ricorrente. Dopo questo primo test, ella gli avrebbe detto che avrebbe proceduto al secondo test. Il ricorrente si sarebbe alzato e avrebbe detto con decisione: «Non vede che mi fa lacrimare?». L’infermiera avrebbe tentato di effettuare il secondo test, ma ciò sarebbe risultato impossibile dato che il ricorrente muoveva la testa. Poi quest’ultimo si sarebbe alzato e avrebbe raggiunto il vicepresidente il quale, nel frattempo, aveva terminato i suoi test.

14      Il 24 marzo 2022 il ricorrente ha ricevuto, mediante il sistema informatico di comunicazione interna della Commissione ARES, la notifica di una decisione avente ad oggetto la revoca dei suoi diritti d’accesso ai palazzi della Commissione e della sua carta di servizio.

15      Il 24 marzo 2022 il ricorrente è stato convocato a una riunione, con il direttore della direzione sicurezza nel corso della quale egli è stato informato, da un lato, che erano state ricevute denunce da parte del servizio medico in merito al suo comportamento in occasione dei test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022 e, dall’altro, dell’intenzione della direzione sicurezza di chiedere, presso l’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), la risoluzione del suo contratto per cessazione del rapporto di fiducia.

16      Il 30 marzo 2022 la direttrice della direzione «Risorse umane a servizi e siti specifici» della direzione generale risorse umane e sicurezza della Commissione, nella sua qualità di AACC, ha inviato al ricorrente una lettera, datata 25 marzo 2022, comunicandogli l’intenzione di risolvere il suo contratto in base all’articolo 47, lettera c), punto i) del RAA, per cessazione del rapporto di fiducia in conseguenza delle osservazioni comunicategli in occasione della riunione menzionata al precedente punto 15. Ella ha invitato il ricorrente a presentarle eventuali osservazioni entro cinque giorni.

17      Sempre il 30 marzo 2022 il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica all’AACC in cui, da un lato, ha chiesto una proroga del termine menzionato al precedente punto 16 per poter presentare le sue osservazioni sulla risoluzione del suo contratto e, dall’altro, ha presentato la propria versione dei fatti riguardo al test PCR del 4 marzo 2022.

18      Il 1° aprile 2022 il legale del ricorrente ha inviato una lettera all’AACC chiedendo che i fatti su cui il ricorrente era chiamato a comunicare le proprie osservazioni gli venissero trasmessi affinché egli potesse essere utilmente ascoltato. Egli ha anche contestato le accuse che erano state formulate a suo carico nella lettera del 30 marzo 2022.

19      Con la decisione impugnata l’AACC ha risolto il contratto di agente temporaneo del ricorrente in applicazione dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, con un preavviso di cinque mesi.

20      Il 24 giugno 2022 il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

21      Con la decisione del 20 ottobre 2022, R/303/22, l’AACC ha respinto il reclamo del ricorrente.

 Conclusioni delle parti

22      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione a versargli una somma fissata ex aequo et bono a titolo di risarcimento del danno morale subìto;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento

24      Il ricorrente solleva tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento vertenti, il primo, da una parte, sull’inesattezza materiale dei fatti all’origine della decisione impugnata e, dall’altra, su manifesti errori di valutazione e su uno sviamento di potere; il secondo, vertente su un’insufficienza di motivazione, una violazione del dovere di sollecitudine, del principio di proporzionalità e dei diritti della difesa, nonché, il terzo, vertente su una violazione dell’articolo 2, lettera c), del RAA, e dei diritti della difesa.

25      A sostegno del primo motivo, il ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata non sarebbe basata su fatti materialmente accertati e che essa sarebbe viziata da diversi errori manifesti di valutazione nonché da uno sviamento di potere.

26      Sotto un primo profilo, riguardo al carattere reale delle circostanze in fatto, il ricorrente contesta le censure mosse dall’AACC nonché la versione dei fatti dell’infermiere che ha effettuato il test PCR del 22 ottobre 2021.

27      In primo luogo, il ricorrente nega la circostanza che egli si sarebbe allontanato dal servizio medico senza aver terminato detto test. Egli afferma che, se così fosse stato, l’infermiere non avrebbe potuto chiedere al laboratorio di analizzare il campione raccolto, egli non avrebbe ricevuto i risultati del suo test PCR e, di conseguenza, non avrebbe potuto recarsi in missione all’estero successivamente a tale test PCR.

28      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, se egli avesse effettivamente gridato «basta», come asserito dall’infermiere (v. il precedente punto 6), il vicepresidente, che era presente in occasione del test, lo avrebbe necessariamente sentito. Orbene, quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione scritta sull’onore nella quale sostiene che, secondo lui, il ricorrente non si è comportato in modo inappropriato.

29      In terzo luogo, il ricorrente aggiunge che la dichiarazione scritta dell’infermiere, risalente a cinque mesi dopo i fatti, contraddirebbe quella del superiore gerarchico dell’infermiere. Infatti, quest’ultimo afferma che l’infermiere ha dichiarato che il ricorrente gli aveva «premuto una mano» e non «colpito un braccio». Peraltro, in tale dichiarazione il superiore gerarchico affermerebbe che l’infermiere non era «molto arrabbiato» in seguito a tale incidente, ma pensava di dover riferire quanto esposto a causa dell’«apparenza fisica dell’incidente stesso». Il ricorrente considera tale affermazione contraddittoria in quanto, se l’infermiere fosse stato realmente aggredito verbalmente e fisicamente, come da lui asserito, non avrebbe avuto tale stato d’animo con riferimento all’incidente. Quindi egli ritiene che l’esposizione dei fatti, presentata dalla Commissione, non sia né coerente, né plausibile, né credibile.

30      In quarto luogo, il ricorrente asserisce che l’argomento dell’AACC, secondo cui gli infermieri godono della «fiducia della loro gerarchia», non significherebbe che le loro versioni dei fatti siano automaticamente provate e che quella che egli ha presentato debba essere disattesa. Il ricorrente considera che, a fronte di contraddizioni sui fatti, come nella fattispecie, l’AACC avrebbe dovuto procedere a investigazioni supplementari per verificare gli asserti in questione.

31      In quinto luogo, riguardo agli elementi di prova sugli incidenti in questione, il ricorrente sostiene che, in contrasto con l’argomento dedotto dalla Commissione, non sarebbe stato possibile accertare i fatti in modo obiettivo e indipendente, alla luce delle testimonianze degli infermieri del servizio medico. Infatti, dato che non vi sarebbero stati altri elementi probatori che l’AACC potesse prendere in considerazione, oltre alle testimonianze di tali infermieri e alla dichiarazione del superiore gerarchico di questi ultimi, che non era presente al momento dei fatti controversi, la Commissione non avrebbe potuto accertare i fatti in modo «obiettivo e indipendente». Secondo il ricorrente l’AACC avrebbe accertato i fatti basandosi esclusivamente sulle denunce degli infermieri e tali fatti sarebbero, a suo avviso, materialmente scorretti e costituirebbero la [sola] giustificazione della decisione impugnata.

32      Sotto un secondo profilo, il ricorrente sostiene che l’AACC avrebbe commesso diversi errori manifesti di valutazione e uno sviamento di potere.

33      In primo luogo, il ricorrente afferma che, in contrasto con quanto asserito dalla Commissione, egli non sarebbe venuto meno all’obbligo di cooperare durante i test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022. Infatti, egli si sarebbe sottoposto a tali test e non si sarebbe allontanato senza che fossero terminati.

34      Da un lato, la Commissione avrebbe considerato che la circostanza che il ricorrente abbia lamentato dolori e irritazioni (v. il precedente punto 10) costituisse mancanza di cooperazione. Il ricorrente sostiene che tale affermazione costituirebbe anche un errore manifesto di valutazione. A tal riguardo il ricorrente sostiene che le irritazioni lamentate sarebbero state constatate da un medico, in occasione di una consultazione al pronto soccorso di un ospedale in seguito al test PCR del 4 marzo 2022. Egli aggiunge che, secondo le informazioni informali trasmesse al vicepresidente, la decisione impugnata sarebbe dovuta al fatto che egli ha informato il servizio medico delle irritazioni risentite in seguito al test PCR del 4 marzo 2022. Detta informazione sarebbe stata accolta come un’intollerabile accusa nei confronti dell’infermiere e sarebbe quindi all’origine della decisione impugnata. Il fatto di non svelare i motivi reali di tale decisione costituirebbe uno sviamento di potere da parte dell’AACC.

35      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il fatto che la Commissione non abbia tenuto conto dei dolori e delle irritazioni di cui egli ha sofferto costituirebbe una violazione del dovere di sollecitudine.

36      In terzo luogo, il ricorrente nega di aver «perduto il suo sangue freddo» durante i due test PCR. Egli si sarebbe senz’altro lamentato del modo in cui tali test erano stati effettuati ma il semplice fatto che detti test siano stati percepiti come indebitamente invasivi, a confronto dei numerosi altri test realizzati dal ricorrente in precedenza, non potrebbe giustificare il suo licenziamento, che sarebbe comunque totalmente sproporzionato. Peraltro, il ricorrente asserisce che qualora l’AACC avesse inteso rimettere in discussione le sue capacità di lavoro e il suo sangue freddo essa avrebbe dovuto interrogare il vicepresidente A e il vicepresidente, a fianco dei quali egli avrebbe gestito situazioni stressanti e pericolose in occasione di diverse missioni.

37      In quarto luogo, il ricorrente afferma che in occasione del test PCR del 4 marzo 2022 sarebbero state presenti quattro persone, cioè lui stesso, il vicepresidente, l’infermiere che ha realizzato il test e l’infermiere che aveva realizzato il test PCR del 22 ottobre 2021. Pertanto il ricorrente, dato che contesta la versione dei fatti dei due infermieri riguardo ai due incidenti, considera che l’unica versione rilevante dei fatti sia quella del vicepresidente.

38      Secondo il ricorrente, il vicepresidente avrebbe potuto comprendere e vedere perfettamente le interazioni tra lui e gli infermieri in occasione del test PCR in questione. Infatti, dato che i test venivano effettuati in ambienti separati da una semplice tenda su rotelle, il vicepresidente, che aveva già terminato il proprio test, avrebbe potuto vedere quanto accadeva riguardo al test al quale l’interessato si stava sottoponendo.

39      Pertanto il rifiuto dell’AACC di tenere conto della testimonianza del vicepresidente costituirebbe, oltre ad un errore manifesto di valutazione, un indizio supplementare di sviamento di potere. Il ricorrente afferma che, anche supponendo che il presidente non fosse, come asserisce la Commissione, un testimone diretto, l’AACC avrebbe comunque dovuto ascoltarlo per convincersene, dato che egli avrebbe espressamente dichiarato che non si era verificato alcun comportamento inappropriato in occasione dei test PCR di cui trattasi.

40      In quinto luogo, il ricorrente sostiene che l’addebito dell’AACC, secondo cui il suo comportamento nel complesso in occasione dei test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022 è lesivo dell’immagine del servizio, sarebbe anch’esso un errore manifesto di valutazione. Secondo il ricorrente, tale asserto sarebbe arbitrario e rivelerebbe una violazione del dovere di sollecitudine.

41      Infine, il ricorrente sostiene che, per quanto riguarda il carattere reale delle circostanze in fatto, l’AACC non disporrebbe di un potere discrezionale e non potrebbe affermare che i particolari del suo comportamento non costituiscano elementi decisivi ai fini della decisione impugnata. L’AACC si sarebbe basata esclusivamente sui verbali delle audizioni del ricorrente, degli infermieri e del superiore gerarchico di questi ultimi e non avrebbe cercato altri elementi per accertare i fatti cioè, in particolare, l’audizione del vicepresidente quale testimone. Pertanto, secondo il ricorrente sarebbero unicamente i fatti riguardanti i due test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022 a comportare la cessazione del rapporto di fiducia e tali fatti non sarebbero stati debitamente accertati. Peraltro egli aggiunge che il vicepresidente avrebbe confermato di non aver perso la fiducia nei suoi confronti. Pertanto la decisione impugnata sarebbe viziata da illegittimità, in quanto la Commissione non avrebbe potuto semplicemente invocare la cessazione del rapporto di fiducia senza avere previamente dimostrato i fatti a fondamento della decisione stessa.

42      La Commissione contesta gli argomenti addotti dal ricorrente. Sotto un primo profilo, riguardo agli errori manifesti di valutazione asseriti da quest’ultimo (v. i precedenti punti da 32 a 40), la Commissione sostiene che il contratto sarebbe stato risolto in seguito alla cessazione del rapporto di fiducia tra essa e il ricorrente. Tale cessazione deriverebbe dai comportamenti inappropriati che il ricorrente avrebbe avuto due volte, in occasione dei test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022, durante i quali egli si sarebbe mostrato verbalmente o fisicamente aggressivo nei confronti degli infermieri del servizio medico che effettuavano tali test.

43      La Commissione sostiene che i comportamenti inappropriati del ricorrente sarebbero stati accertati in modo obiettivo e indipendentemente dal contenuto delle testimonianze degli infermieri. Secondo la Commissione, i particolari del comportamento del ricorrente non costituirebbero l’elemento decisivo che consenta di accertare una cessazione del rapporto di fiducia. L’aspetto più importante risiederebbe nel fatto che, per due volte, il ricorrente si sarebbe mostrato aggressivo nei confronti degli infermieri del servizio medico. Ciò non costituirebbe una percezione soggettiva degli eventi ma deriverebbe dal dovere della direzione sicurezza di garantire la sicurezza dei suoi membri e delle persone presenti nelle sedi della Commissione. Pertanto l’AACC non avrebbe commesso alcun errore manifesto di valutazione dei fatti.

44      Secondo la Commissione il ricorrente avrebbe dovuto far prova di un comportamento irreprensibile ed essere in grado di mantenere il sangue freddo in qualsiasi circostanza come guardia del corpo, a maggior ragione in quanto portava un’arma all’interno degli edifici della Commissione. Essa aggiunge che, per esercitare tali funzioni, il ricorrente dovrebbe avere la fiducia tanto del membro della Commissione che egli protegge, quanto dell’istituzione nel suo insieme. Non sarebbe sufficiente, come asserito dal ricorrente (v. il precedente punto 41), che egli abbia la fiducia dei membri a fianco dei quali esercita le sue funzioni. Pertanto, la direzione sicurezza dovrebbe avere la certezza che il ricorrente non rappresenti il minimo rischio per la sicurezza dei membri e delle altre persone presenti nelle sedi della Commissione. Pertanto, secondo la Commissione la direzione sicurezza avrebbe richiesto giustamente la risoluzione del contratto del ricorrente.

45      Sotto un secondo profilo, riguardo all’inesattezza in fatto dedotta dal ricorrente, in primo luogo, la Commissione sostiene che gli infermieri non avrebbero avuto alcun motivo per riferire fatti inesatti sul ricorrente e che essi godrebbero della piena fiducia del loro servizio. Secondo la Commissione, gli incidenti di cui trattasi rappresenterebbero gli unici incidenti riferiti durante la pandemia e sarebbero stati immediatamente comunicati al superiore gerarchico degli infermieri (v. il precedente punto 6), anche se la dichiarazione formale riguardante il primo incidente sarebbe stata versata agli atti solo più tardi.

46      In secondo luogo, la Commissione sostiene che le dichiarazioni degli infermieri e del loro superiore gerarchico non sarebbero contraddittorie, in quanto l’atto di colpire un braccio o quello di premere una mano non si escluderebbero. Inoltre, essa aggiunge che l’AACC non si sarebbe basata esclusivamente sui verbali delle audizioni del ricorrente, degli infermieri e del loro superiore gerarchico, ma avrebbe preso in considerazione la cessazione del rapporto di fiducia della direzione sicurezza nei confronti del ricorrente.

47      La Commissione aggiunge che la circostanza che l’infermiere che ha effettuato il test del 22 ottobre 2021 abbia potuto affermare che egli non era «molto arrabbiato» sarebbe dovuta al fatto che quest’ultimo è un professionista che sa svolgere il suo compito anche in condizioni difficili. Ciò dimostrerebbe anche che l’infermiere non ha nulla di personale contro il ricorrente e non aveva alcun motivo di riferire fatti inesistenti.

48      In terzo luogo, riguardo all’argomento del ricorrente relativo alla finalità che i due infermieri avrebbero in realtà perseguito con le loro denunce (v. il precedente punto 34), la Commissione ribadisce che tali infermieri hanno riferito gli incidenti immediatamente dopo i fatti. Peraltro, la Commissione sostiene che il ricorrente si sarebbe recato in ospedale solo al termine del secondo test PCR e che, comunque, i documenti forniti dimostrerebbero solo che egli si sarebbe lamentato di dolori al viso, ma non avrebbe precisato la causa di tali dolori.

49      In quarto luogo, la Commissione asserisce che, poiché l’amministrazione poteva considerarsi sufficientemente edotta sugli incidenti controversi, non sarebbe stato utile ascoltare la testimonianza del vicepresidente. Essa sostiene che il luogo in cui si trovava esattamente il vicepresidente in occasione dei test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022 non sarebbe stato individuato, cioè, in particolare, se egli si trovasse in un’altra cabina rispetto a quella in cui si trovava il ricorrente quando quest’ultimo si sottoponeva ad ognuno dei test controversi oppure nella zona situata intorno a tali cabine. Essa sottolinea, comunque, che tali cabine sarebbero state separate e avrebbero garantito l’intimità del procedimento, di modo che il vicepresidente non avrebbe potuto essere testimone diretto dei fatti controversi. Pertanto, la sua testimonianza non sarebbe stata rilevante.

50      In quinto luogo, riguardo al test PCR del 22 ottobre 2021, la Commissione sostiene che, sebbene il ricorrente abbia ricevuto i risultati del test, ciò non implicherebbe che quest’ultimo sia stato correttamente effettuato. Infatti, l’infermiere avrebbe potuto introdurre solo superficialmente il tampone per effettuare il test prima che il ricorrente si allontanasse, e quindi non avrebbe potuto terminare il test. Tuttavia, egli avrebbe inviato il campione raccolto per l’analisi.

51      In sesto luogo, la Commissione contesta il fatto che fossero presenti quattro persone in occasione del test PCR del 4 marzo 2022, come asserito dal ricorrente (v. il precedente punto 37). Essa afferma che i test PCR venivano effettuati in cabine separate che garantivano l’intimità del procedimento. Pertanto, sarebbero stati presenti solo il ricorrente e l’infermiera che ha effettuato il test, ragion per cui la testimonianza del vicepresidente non sarebbe stata rilevante.

52      Sotto un terzo profilo, riguardo agli argomenti del ricorrente relativi a uno sviamento di potere (v. i precedenti punti 34 e 39), la Commissione sostiene che il ricorrente non chiarirebbe in cosa consista tale sviamento. Secondo la Commissione, il ricorrente non fornirebbe alcun elemento di prova costitutivo di uno sviamento di potere, in particolare relativo ai fini che sarebbero stati perseguiti con la decisione impugnata, diversi da quelli eccepiti da tale decisione. Quindi, essa considera che gli asserti relativi a uno sviamento di potere dovrebbero essere disattesi in quanto non provati.

53      In via preliminare, occorre ricordare che, per quanto attiene alla procedura che consente di risolvere il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo, dall’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA emerge che il rapporto si conclude alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto. Inoltre l’articolo 49, paragrafo 1, del RAA prevede che, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX allo Statuto, che si applica per analogia, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave inadempimento agli obblighi ai quali è tenuto l’agente temporaneo, commesso per dolo o per colpa.

54      Secondo una giurisprudenza consolidata, considerato l’ampio potere discrezionale di cui l’AACC dispone in caso di una mancanza tale da giustificare il licenziamento di un agente temporaneo, nulla la obbliga ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti di quest’ultimo anziché ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto, prevista all’articolo 47, lettera c), del RAA, e solo nell’ipotesi in cui detta autorità intenda licenziare un agente temporaneo senza preavviso, in caso di grave inadempimento agli obblighi ai quali egli è tenuto, occorre avviare, conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del RAA, il procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX allo Statuto per i funzionari, applicabile per analogia agli agenti temporanei (v. sentenza del 16 giugno 2021, CE/Comitato delle regioni, T‑355/19, EU:T:2021:369, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

55      Ne consegue che, in linea di principio, l’AACC era legittimata a risolvere il contratto del ricorrente sulla base dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, anteriormente alla sua scadenza e con un preavviso di un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi, senza dover promuovere un procedimento disciplinare.

56      Nel caso di specie, occorre constatare che la risoluzione del contratto del ricorrente, con preavviso rispettato, è stata motivata dalla cessazione del rapporto di fiducia tra la Commissione e il ricorrente, dovuta ai comportamenti addebitati a quest’ultimo, tenuti in occasione dei test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022. Infatti, l’AACC ha scelto di risolvere il contratto facendo applicazione dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA e non dell’articolo 49, paragrafo 1, del RAA.

57      Inoltre, anche se non spetta all’AACC sostituire la propria valutazione a quella del superiore gerarchico del ricorrente quanto al carattere reale della cessazione del rapporto di fiducia, l’AACC deve tuttavia verificare, innanzitutto, se la mancanza o la perdita di un rapporto di fiducia sia stata effettivamente lamentata; accertarsi, poi, dell’esattezza materiale dei fatti; e, infine, accertarsi che, alla luce del motivo addotto, la domanda di risoluzione non sia viziata da una violazione dei diritti fondamentali o ancora da uno sviamento di potere. In tale contesto, l’AACC può in particolare ritenere, alla luce delle osservazioni esposte dall’interessato, che circostanze particolari giustifichino la previsione di provvedimenti diversi dal licenziamento, ad esempio l’assegnazione dell’interessato ad altre funzioni in seno alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2019, RY/Commissione, T‑160/17, EU:T:2019:1, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

58      Inoltre va rilevato che, se un’istituzione che decide la risoluzione di un contratto di agente temporaneo fa riferimento, in particolare, a precisi fatti materiali all’origine della decisione di licenziamento per cessazione del rapporto di fiducia, il giudice è tenuto a verificare la veridicità di tali fatti materiali. In particolare, qualora un’istituzione chiarisca i motivi all’origine della perdita di fiducia facendo riferimento a precisi fatti materiali, il giudice deve controllare che tali motivi si basino su fatti materialmente esatti. Così facendo il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’autorità competente, secondo cui la cessazione del rapporto di fiducia è accertata, ma si limita a controllare se i fatti all’origine della decisione illustrati dall’istituzione siano materialmente esatti (sentenza dell’11 settembre 2013, L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, punto 70).

59      Nel caso di specie l’AACC ha dichiarato, nella decisione impugnata, che la risoluzione del contratto del ricorrente era motivata dalla cessazione del rapporto di fiducia tra il ricorrente e l’istituzione, dovuta a «diversi incidenti gravi» durante l’esercizio delle sue funzioni, di cui egli sarebbe stato informato, e cioè al suo comportamento durante i test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022.

60      Alla luce della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 57 e 58 occorre dunque esaminare gli elementi di prova prodotti dalle parti per stabilire se essi, considerati isolatamente e poi globalmente, siano idonei a confermare o, al contrario, a inficiare il motivo di risoluzione del contratto dedotto dalla direzione sicurezza e accolto dall’AACC.

61      Per contestare i comportamenti posti a suo carico nelle testimonianze scritte degli infermieri che hanno effettuato i due test PCR controversi (v. il precedente punto 13) il ricorrente ha fornito, oltre alla sua versione dei fatti in causa, una dichiarazione scritta del vicepresidente, che egli accompagnava in occasione dei test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022 e che era quindi presente nella sala del servizio medico in cui i fatti controversi si sono prodotti.

62      A tal riguardo, da una parte, va constatato che durante il procedimento precontenzioso e nel presente ricorso il ricorrente ha messo in discussione la versione dei fatti dei due infermieri che avevano effettuato i test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022, versione che l’AACC ha ripreso nella decisione impugnata. Infatti, il ricorrente nega di essere stato aggressivo e di aver avuto un comportamento inappropriato nei confronti di tali infermieri. Riguardo al test PCR del 22 ottobre 2021 egli nega, in particolare, di aver colpito il braccio o la mano di uno degli infermieri e di aver gridato «basta» (v. i precedenti punti 7 e 29). Quanto al test del 4 marzo 2022, egli nega di aver avuto un comportamento inappropriato. È in tale contesto, dinanzi alle contraddizioni tra la versione dei fatti presentata, in primo luogo, dagli infermieri e, in secondo luogo, dal ricorrente, che quest’ultimo ha sollecitato, più volte, che il vicepresidente fosse ascoltato come testimone (v. i precedenti punti 7 e 39).

63      D’altra parte, come risulta dai precedenti punti 49 e 51, l’AACC ha considerato di essere sufficientemente edotta sui fatti e di non aver bisogno di ascoltare il vicepresidente. Infatti la Commissione afferma, in sostanza, in primo luogo, che i particolari del comportamento del ricorrente non sarebbero decisivi e, in secondo luogo, che tali comportamenti sarebbero stati accertati in modo obiettivo e indipendentemente dal contenuto specifico delle testimonianze degli infermieri (v. il precedente punto 43). Per contro, come si è menzionato al precedente punto 49, la Commissione sostiene che il luogo in cui si trovava esattamente il vicepresidente non sarebbe stato individuato, ossia se egli si trovasse in un’altra cabina rispetto a quella in cui si trovava il ricorrente mentre quest’ultimo si sottoponeva ad ognuno dei test controversi oppure nella zona situata intorno a tali cabine. La Commissione conclude che il vicepresidente non avrebbe quindi potuto essere testimone diretto dei fatti.

64      A tal riguardo, da una parte, va constatato che la Commissione non precisa quali altri elementi di prova, oltre alle testimonianze degli infermieri del suo servizio medico, essa abbia utilizzato per accertare i fatti controversi. D’altra parte, dal fascicolo risulta che gli unici elementi a disposizione dell’AACC che abbiano potuto giustificare la risoluzione del contratto del ricorrente erano costituiti dalle testimonianze scritte di detti infermieri e del loro superiore gerarchico, menzionate ai precedenti punti 12 e 13. Peraltro, risulta dalla decisione di rigetto del reclamo che tali testimonianze hanno avuto, per l’AACC, un valore probatorio decisivo.

65      Orbene, la Commissione non chiarisce come i comportamenti del ricorrente abbiano potuto essere accertati «in modo obiettivo e indipendentemente dal contenuto specifico» di tali testimonianze, come da essa sostenuto (v. il precedente punto 43). Infatti, essa non deduce altri elementi che abbiano potuto corroborare tale asserto, per quanto l’unico altro elemento di prova disponibile, allegato dal ricorrente al reclamo avverso la decisione impugnata, sia una dichiarazione scritta sull’onore da parte del vicepresidente, in cui quest’ultimo sostiene che, secondo lui, il ricorrente non si sarebbe comportato in modo inappropriato in occasione dei test controversi (v. il precedente punto 28).

66      A tal riguardo, in primo luogo, va constatato che la Commissione, malgrado le contraddizioni tra la versione dei fatti presentata dagli infermieri, da una parte, e quella presentata dal ricorrente, dall’altra, si è rifiutata di procedere ad ulteriori azioni per accertare i fatti e, in particolare, come il ricorrente ha sollecitato più volte, di ascoltare come testimone il vicepresidente. A tal riguardo, la Commissione non contesta che quest’ultimo fosse presente nella sala del servizio medico in cui erano installate le cabine individuali in cui sono stati effettuati i test PCR del 22 ottobre 2021 e del 4 marzo 2022. La Commissione si limita a formulare dubbi quanto al problema di stabilire dove, in tale sala, si trovasse esattamente il vicepresidente in occasione dei fatti controversi.

67      In secondo luogo, si deve constatare che la Commissione si contraddice riguardo alla rilevanza della testimonianza del vicepresidente.

68      Infatti, da una parte, la Commissione afferma che il luogo in cui si trovava esattamente il vicepresidente in occasione dei test PCR controversi non sarebbe stato individuato (v. il precedente punto 49), e che quindi la sua testimonianza non sarebbe utile. D’altra parte, essa afferma che i test PCR, come quelli di cui trattasi nella fattispecie, si effettuano in cabine separate e che, di conseguenza, il vicepresidente non avrebbe potuto essere testimone diretto dei fatti (v. il precedente punto 51). Orbene, anche se il luogo in cui si trovava esattamente il vicepresidente in occasione dei test PCR controversi non era individuato, è contraddittorio affermare, come fa la Commissione, che quest’ultimo non potesse comunque essere testimone diretto dei fatti che si sono svolti in occasione degli stessi test.

69      Ne consegue che le iniziative attuate dall’AACC non hanno consentito di accertare, alla luce delle prove portate a conoscenza del Tribunale, la sussistenza dei comportamenti contestati al ricorrente, che sono all’origine della decisione impugnata sulla base della cessazione del rapporto di fiducia tra lui e la Commissione.

70      Alla luce di tali considerazioni occorre concludere che l’AACC ha viziato la propria decisione di illegittimità, considerandosi sufficientemente edotta in base alle testimonianze degli infermieri e rifiutandosi di procedere ad una verifica dei fatti all’origine della decisione impugnata alla luce di altri elementi di prova che erano tuttavia disponibili, ovvero organizzando un’indagine amministrativa.

71      Pertanto l’argomento del ricorrente presentato a sostegno del primo motivo, vertente sul fatto che le circostanze in fatto che giustificherebbero la decisione impugnata non sarebbero state accertate, deve essere accolto.

72      Occorre pertanto annullare la decisione impugnata senza che vi sia bisogno di esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti dal ricorrente, nonché le misure istruttorie richieste da quest’ultimo e la ricevibilità dei documenti che egli ha prodotto in sede di replica e il 10 novembre 2023.

 Sulla domanda di risarcimento

73      Il ricorrente sostiene che, a causa del suo licenziamento abusivo, egli avrebbe sofferto un notevole danno morale a causa della violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare, la violazione dei diritti della difesa, nonché a causa degli errori manifesti di valutazione commessi dall’amministrazione e dell’inosservanza del dovere di sollecitudine. La decisione impugnata avrebbe pregiudicato il suo onore e gli avrebbe causato un notevole danno morale, in quanto la Commissione gli avrebbe negato, in particolare, l’accesso alle denunce scritte, non avrebbe adottato misure per la verifica dei fatti e si sarebbe rifiutata di ascoltare il vicepresidente quale testimone.

74      Il ricorrente chiede, di conseguenza, che il Tribunale condanni la Commissione a risarcirlo ex aequo et bono di tale danno morale.

75      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. Essa sostiene che egli non fornirebbe alcun elemento di prova del suo asserito danno morale e che si limiterebbe a dedurre genericamente un pregiudizio all’onore.

76      A tal riguardo, con riferimento all’asserito danno morale, va osservato che, secondo la giurisprudenza, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità costituisce di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di ogni danno morale che tale atto possa aver causato, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale che non possa essere integralmente riparato mediante tale annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2019, FV/Consiglio, C‑188/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:690, punto 4 (presa di posizione dell’avvocato generale Kokott, paragrafo 26), e sentenza del 28 aprile 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, punto 86).

77      Il carattere morale del danno asseritamente subìto non è idoneo a invertire l’onere della prova relativo alla sua esistenza e alla sua portata, che incombe al ricorrente. Infatti, la responsabilità dell’Unione europea sussiste solo qualora il ricorrente sia riuscito a dimostrare il carattere reale del danno da lui subìto [v. sentenza del 16 giugno 2021, CE/Comitato delle regioni, T‑355/19, EU:T:2021:369, punto 148 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

78      Nel caso di specie il ricorrente non ha chiarito in cosa consisterebbe il danno morale non risarcibile integralmente grazie all’annullamento di detta decisione. Nelle sue memorie, infatti, egli si è limitato ad asserire che la decisione impugnata avrebbe pregiudicato il suo onore e gli avrebbe causato un danno morale, senza precisare né il contenuto né la portata di tale danno, ed egli non ha sostenuto di aver subìto un danno morale non integralmente risarcibile mediante l’annullamento di tale decisione.

79      Ne consegue che il ricorrente non è riuscito a dimostrare, come invece gli incombeva alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 76 e 77, che il danno morale da lui lamentato non potesse essere integralmente riparato mediante l’annullamento della decisione impugnata e che fosse, come tale, risarcibile.

80      In tali circostanze, la domanda di risarcimento dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sulle spese

81      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

82      Nella fattispecie, poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea dell’8 aprile 2022, con cui è stato risolto il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di UF, è annullata.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Commissione è condannata alle spese.

da Silva Passos

Gervasoni

Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 maggio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.