Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 – Papouis Dairies e a./Commissione
(Causa T-361/21)1
[«Agricoltura – Denominazione di origine protetta – Opposizione – Registrazione della denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) – Articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 – Obbligo di motivazione – Durata del procedimento amministrativo – Estensione del controllo esercitato dalla Commissione sulla domanda di registrazione – Principio di buona amministrazione»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Papouis Dairies Ltd (Nicosia, Cipro) e gli atri cinque ricorrenti i cui nomi sono contenuti nell’allegato alla sentenza (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, B. Hofstötter e B. Rechena, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Réepubblica di Cipro (rappresentanti: E. Zachariadou, I. Neophytou, E. Symeonidou e M. Marinou, agenti, assistiti da T. Georgopoulos, avvocato)
Oggetto
Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione del 12 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)] (GU 2021, L 125, pag. 42).
Dispositivo
Il ricorso è respinto
La Papouis Dairies Ltd et e gli atri cinque ricorrenti i cui nomi sono contenuti nell’allegato si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
La Repubblica di Cipro si farà carico delle proprie spese.
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1 GU C 357 del 6.9.2021.