Language of document :

Ricorso proposto il 22 dicembre 2021 – Commissione europea / Ungheria

(Causa C-823/21)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte di:

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6 della direttiva 2013/321 , in combinato disposto con l’articolo 18 della Carta, nel prevedere che la possibilità, per i cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio ungherese, incluso alle sue frontiere, di accedere alla procedura di protezione internazionale e di presentare una domanda di protezione internazionale sia subordinata alla condizione che svolgano una procedura preventiva dinanzi a una rappresentanza diplomatica dell’Ungheria sita in uno Stato terzo;

condannare Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della disciplina sul diritto di asilo introdotta in Ungheria mediante la legge LVIII del 2020, adottata transitoriamente ma la cui vigenza è stata prorogata più volte successivamente, tutti coloro – fatte salve poche eccezioni – che intendono presentare in tale Stato una domanda di asilo devono presentare previamente una lettera di intenti all’ambasciata di Ungheria a Belgrado o a Kiev, e solo dopo una risposta favorevole a tale lettera di intenti e all’emissione di un permesso di ingresso risulta possibile accedere alla procedura di protezione internazionale.

La Commissione ritiene che tale nuova procedura di asilo sia incompatibile con l’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, interpretato alla luce dell’articolo 18 della Carta.

Infatti, il diritto relativo all’«accesso alla procedura», garantito dall’articolo 6 della direttiva, implica innanzi tutto la possibilità, per i cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro, incluso alle sue frontiere, di formulare una domanda di protezione internazionale.

Tuttavia, dalle disposizioni applicabili della legge LVIII del 2020 discende che, se i cittadini di paesi terzi che si trovino nel territorio ungherese, incluso alle sue frontiere, manifestano la loro volontà di invocare la protezione internazionale, le autorità ungheresi non considereranno tale dichiarazione come la formulazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32. La domanda non sarà registrata e non saranno riconosciuti all’interessato i diritti che spettano al richiedente. Invece, al fine di presentare la sua domanda, l’interessato deve abbandonare il territorio ungherese, ritornare in un paese terzo e svolgere una procedura preventiva dinanzi all’ambasciata di Ungheria in tale paese.

____________

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).