Language of document : ECLI:EU:F:2013:75

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

12 giugno 2013

Causa F‑5/12

Slawomir Bogusz

contro

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale della Frontex – Modifica delle condizioni di svolgimento del periodo di prova previste dall’articolo 14 del RAA – Licenziamento in esito al periodo di prova – Fissazione degli obiettivi – Motivo sollevato per la prima volta all’udienza»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Bogusz chiede l’annullamento, da una parte, della decisione del 15 aprile 2011 con cui vengono revocati i suoi diritti di accesso come amministratore alla rete dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) nonché il suo accesso fisico ai server informatici e a talune sale tecniche del dipartimento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione della Frontex e, dall’altra, della decisione del 24 maggio 2011 con cui viene posto termine al suo contratto in esito al suo periodo di prova.

Decisione:      Il ricorso è respinto. L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute dal sig. Bogusz. Il sig. Bogusz sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Oggetto – Condizioni di svolgimento – Modifica di tali condizioni durante il periodo di prova – Obbligo per il valutatore di tener conto di tale modifica – Insussistenza in caso di modifica connessa al comportamento dell’agente

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento alla fine del periodo di prova – Motivazione – Requisiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Redazione del rapporto sul periodo di prova prima della scadenza del periodo di prova – Ammissibilità

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, § 3)

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Fissazione degli obiettivi da raggiungere – Modifica dell’elenco degli obiettivi nella fase della redazione del rapporto di fine periodo di prova – Inammissibilità

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, § 3)

1.      Se è vero che un periodo di prova è diretto a determinare se il contratto di un agente debba essere mantenuto in essere alla luce delle sue prestazioni, non è meno necessario che, durante tale periodo, l’agente in prova sia messo in grado di dimostrare le sue qualità, il che significa, in pratica, che il funzionario o l’agente in prova deve beneficiare di condizioni materiali adeguate al fine di realizzare i compiti che gli sono stati affidati.

Qualora l’amministrazione decida di modificare le condizioni di svolgimento di un periodo di prova per ragioni estranee al funzionario o all’agente interessato, il valutatore deve tenerne conto al fine di determinare in che misura il detto funzionario o agente abbia conseguito i propri obiettivi e, di conseguenza, per valutare le sue prestazioni. Per contro, qualora tale modifica sia la conseguenza del comportamento dell’interessato, quest’ultimo non può prendere a pretesto la detta modifica per sostenere di non essere stato messo in grado di effettuare i compiti affidatigli e, pertanto, per giustificare di non aver conseguito gli obiettivi che gli erano stati fissati. Infatti, un funzionario o agente non può prendere a pretesto il suo stesso comportamento per esimersi dai suoi obblighi professionali.

(v. punti 56 e 57)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 marzo 1997, Rozand-Lambiotte/Commissione, T‑96/95 (punto 95)

Tribunale della funzione pubblica: 3 marzo 2009, Patsarika/Cedefop, F‑63/07 (punto 39, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Qualora una decisione che pone termine ad un contratto di agente temporaneo in esito al periodo di prova sia fondata su più motivi, basta che taluni motivi siano validi e che sia chiaro che, sulla base di questi soli motivi, l’amministrazione sarebbe giunta ad una conclusione identica per rendere legittima la detta decisione.

Ciò è tanto più vero in quanto una decisione che pone termine ad un contratto alla fine del periodo di prova si distingue per sua natura dal licenziamento di un agente dopo la scadenza di tale periodo di prova. Infatti, mentre in quest’ultimo caso è necessario un esame minuzioso dei motivi che giustificano l’estinzione di un rapporto d’impiego costituito, nel primo caso, l’esame dev’essere globale e riguardare soltanto l’esistenza, o l’assenza, di un complesso di elementi positivi emersi nel corso del periodo di prova e che facciano apparire il mantenimento in servizio dell’agente conforme all’interesse del servizio.

(v. punto 75)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 9 luglio 2009, Notarnicola/Corte dei conti, F‑85/08 (punti 70 e segg.); 28 marzo 2012, BD/Commissione, F‑36/11 (punto 83)

3.      L’amministrazione non deve attendere la scadenza del periodo di prova per valutare se gli obiettivi fissati per la durata del periodo di prova siano stati conseguiti o meno. Infatti, l’articolo 14, paragrafo 3, del Regime applicabile agli altri agenti prevede che, anche se l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può licenziare per inidoneità manifesta un agente sulla base del suo rapporto sul periodo di prova, tale licenziamento deve avvenire prima della scadenza del periodo di prova, il che presuppone quindi che il rapporto sia redatto prima della scadenza del periodo di prova. La circostanza che il rapporto sul periodo di prova sia redatto prima della scadenza del periodo di prova non osta a che la capacità dell’agente interessato di realizzare i suoi obiettivi per la fine del periodo di prova sia pienamente valutata.

(v. punti 78 e 79)

4.      Un valutatore non può, in linea di principio, modificare l’elenco degli obiettivi assegnati ad un funzionario o agente in prova nella fase della redazione del rapporto sul periodo di prova, poiché ciò equivarrebbe a contestargli il fatto di non aver conseguito obiettivi di cui egli non ha avuto conoscenza all’inizio del suo periodo di prova. Certo, quando, di fatto, un funzionario o agente si è visto assegnare obiettivi diversi da quelli inizialmente convenuti all’inizio del periodo di prova, il valutatore può scostarsi da questi ultimi e menzionare altri obiettivi nel rapporto sul periodo di prova, ma, in questo caso, spetta all’amministrazione dimostrare che questi nuovi obiettivi erano stati effettivamente assegnati all’interessato durante il periodo di prova. Se gli sono stati assegnati nuovi obiettivi nel corso del periodo di prova, il rapporto sul periodo di prova deve farne menzione perché, in particolare, il vidimatore sia avvertito del fatto che il dipendente in prova ha disposto di meno tempo di quanto previsto per realizzarli e possa tenerne conto.

(v. punti 80-82)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 14 settembre 2010, Rossi Ferreras/Commissione, F‑85/09 (punto 58)