Language of document : ECLI:EU:T:2014:1030





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2014 – IRO / Commissione

(causa T‑69/10)

«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Base giuridica – Istruzione della causa – Definizione del mercato – Violazione dell’articolo 65 CA – Ammende – Circostanze attenuanti – Proporzionalità»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Contesto conosciuto dall’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Insussistenza della violazione dell’obbligo di motivazione (Artt. 15 CA e 36 CA) (v. punti 54‑59, 79)

2.                     Commissione – Principio di collegialità – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Violazione del principio di collegialità – Insussistenza – Elementi sufficientemente esposti nel testo della decisione (Art. 219 CE) (v. punti 81, 82)

3.                     Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa del fondamento giuridico – Decisione della Commissione che constata, dopo la scadenza del Trattato CECA, un’infrazione all’articolo 65 CA e che sanziona l’impresa di cui trattasi – Base giuridica costituita dall’articolo 7, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, § 1, e 23, § 2) (v. punti 94, 98)

4.                     Intese – Intese soggette ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA – Scadenza del Trattato CECA – Continuità del regime di libera concorrenza con il Trattato CE – Mantenimento di un controllo da parte della Commissione che agisce nel contesto normativo del regolamento n. 1/2003 (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 99‑115)

5.                     Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Scadenza del Trattato CECA – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza adottata dopo tale scadenza e riguardante fatti ad essa precedenti – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e della legalità delle pene – Situazioni giuridiche maturate anteriormente alla scadenza del Trattato CECA – Assoggettamento al regime giuridico del Trattato CECA (Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punti 116‑119)

6.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio – Annullamento di una prima decisione della Commissione che constata un’infrazione – Adozione di una nuova decisione sul fondamento di un’altra base giuridica e dei precedenti atti preparatori – Ammissibilità – Obbligo di procedere ad una nuova comunicazione degli addebiti – Insussistenza – Obbligo di organizzare una nuova audizione – Insussistenza – Obbligo di rispettare le regole di procedura entrate in vigore successivamente agli atti preparatori precedenti – Insussistenza (Artt. 36 CA e 65 CA; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 12, § 1, e 14, § 3) (v. punti 128‑132, 138‑142, 145‑148)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Censure non esposte nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punti 158, 170)

8.                     Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri di valutazione – Valutazione fondata su diversi fattori esistenti, che non presentano, presi isolatamente, un effetto determinante – Intese che si estendono all’insieme del territorio di uno Stato membro – Esistenza di una forte presunzione di incidenza sul commercio (Art. 65, § 1, CA; art. 81, § 1, CE) (v. punti 161, 162)

9.                     Intese – Infrazione avente per oggetto una restrizione della concorrenza su un mercato geografico determinato – Previa definizione del mercato geografico – Insussistenza di un obbligo (Art. 65, § 1, CA) (v. punto 163)

10.                     Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Pubblica dissociazione – Interpretazione restrittiva (Art. 65, § 1, CA) (v. punto 179)

11.                     Intese – Accordi fra imprese – Pregiudizio alla concorrenza ai sensi dell’articolo 65 CA – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente (Art. 65, § 1, CA) (v. punto 180)

12.                     Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Presunzione dell’utilizzo delle informazioni per determinare il comportamento sul mercato – Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato – Irrilevanza (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 191‑194)

13.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 196‑198)

14.                     CECA – Prezzi – Listino prezzi – Pubblicità obbligatoria – Compatibilità con il divieto di intese (Artt. 60 CA e 65, § 1, CA) (v. punti 216‑218, 261)

15.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punto 224)

16.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Valutazione economica complessa – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Controllo di legittimità – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 1 A e 1 B) (v. punti 224, 234‑238)

17.                     Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto (Comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 226‑228)

18.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Situazione finanziaria sfavorevole del settore di cui trattasi – Esclusione – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23 § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 242, 244)

19.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Infrazioni qualificate come molto gravi già soltanto in base alla loro natura – Obbligo di dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 248‑251)

20.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Non applicazione di fatto di un accordo – Valutazione alla luce del comportamento individuale di ciascuna impresa (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punti 252, 253)

21.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Classificazione di un’infrazione come molto grave – Ruolo fondamentale del criterio attinente alla natura dell’infrazione – Mancanza di autonomia di quello attinente alle dimensioni del mercato dei prodotti di cui trattasi – Qualificazione di un’infrazione come molto grave malgrado la sua limitazione al territorio di un solo Stato membro – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punto 259)

22.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o gregario dell’impresa – Criteri di valutazione – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Assenza di un comportamento siffatto (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, § 2, e n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punti 267, 268)

23.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Minacce e pressioni subite da un’impresa – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punto 269)

24.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Necessità di prendere in considerazione il fatturato delle imprese interessate e di garantire che le ammende siano proporzionate al fatturato – Insussistenza (Art. 65, § 1, CA; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, § 2, e n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 273‑275)

25.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale particolare – Considerazione – Fissazione dell’ammenda ad un importo che provoca il fallimento o la liquidazione dell’impresa considerata – Insussistenza di un divieto di principio [Art. 65 CA; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 5, b)] (v. punti 278‑281)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come integrata e modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 3,58 milioni per violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) è condannata alle spese.