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Ricorso proposto l'11 febbraio 2010 - Spagna / Commissione

(Causa T-65/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: Sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 30 novembre 2009, n. C (2009) 9270 def., con cui si riduce l'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma Operativo Andalusia Obbiettivo 1 (1994-1999), in base alla decisione 9 dicembre 1994, C (94) 3456, FESR n.º94.11.09.001 C (94) 3456,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il Regno di Spagna impugna la summenzionata decisione. A sostegno del suo ricorso lo Stato ricorrente deduce i seguenti motivi:

-    violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 42531, per aver utilizzato nella decisione il metodo di estrapolazione dato che tale articolo non prevede la possibilità di estrapolare le irregolarità verificate in azioni concrete dal complesso delle azioni incluse nei programmi operativi finanziati a carico dei fondi FESR. La correzione operata dalla Commissione nella decisione impugnata è priva di fondamento giuridico, poiché le linee direttrici della Commissione 15 ottobre 1997, relative alle rettifiche finanziarie nette in applicazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88 non possono esplicare effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 200, C-443/97, Regno di Spagna/Commissione2, e poiché l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, contempla unicamente gli aiuti il cui esame confermi l'esistenza di un'irregolarità, principio che contrasta con l'applicazione di correzioni a seguito di estrapolazione.

-    In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, letto in combinato con l'attuale art. 4, terzo comma, TUE (principio di leale cooperazione), in quanto la correzione per estrapolazione è stata applicata nonostante non fosse emersa un'insufficienza del sistema di gestione, di controllo o di revisione dei conti relativamente ai contratti modificati, dal momento che gli enti gestori hanno applicato la legislazione spagnola, che la Corte di giustizia non ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione europea. Il Regno di Spagna ritiene che il rispetto da parte delle autorità di gestione del diritto nazionale, anche qualora potesse far sì che la Commissione constati l'esistenza di irregolarità o violazioni concrete del diritto dell'Unione europea, non possa servire quale base per un'estrapolazione concernente l'inefficacia nel sistema di gestione, quando la legge che i citati enti applicano non sia stata dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia, né la Commissione abbia convenuto lo Stato membro ai sensi dell'art. 258 TFUE.

-    In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, per mancanza di rappresentatività del campione utilizzato per l'applicazione della correzione finanziaria per estrapolazione. La Commissione ha realizzato un campione per l'applicazione dell'estrapolazione con un numero estremamente ridotto di progetti (37 su 5 3199, senza prendere in considerazione tutte linee del programma operativo, includendo spese previamente ritirate dalle autorità spagnole, partendo dalle spese dichiarate e non dall'aiuto concesso e mediante l'applicazione di un programma informatico che offriva un livello di affidabilità inferiore all'85 %. Pertanto, il Regno di Spagna ritiene che nel campione non ricorrano i requisiti di rappresentatività necessari per poter servire quale base ad un'estrapolazione.

-    Prescrizione delle azioni di attuazione dell'art. 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 29883. Il Regno di Spagna, infine, ritiene che la comunicazione alle autorità spagnole dell'esistenza di irregolarità (avvenuta nell'ottobre 2004, trattandosi nella maggior parte dei casi di irregolarità commesse negli anni 1997, 19998 e 1999), deve far operare la prescrizione delle stesse, in applicazione del termine di 4 anni previsto all'art. 3 del regolamento n. 2988/95.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 74, pag. 1).

2 - Racc. pag. I-2415.

3 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).