Language of document : ECLI:EU:T:2013:453

Causa T‑489/10

Islamic Republic of Iran Shipping Lines e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o condotta delle loro relazioni internazionali – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente all’atto che gli arreca pregiudizio – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

(Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Misure restrittive fondate su criteri alternativi – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione fondata su elementi forniti da altri organi o istituzioni

(Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3)

3.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale

4.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Comportamento corrispondente a un sostegno a detta proliferazione – Insussistenza – Rischio di sostegno alla proliferazione nucleare nel futuro – Insufficienza per giustificare una misura di congelamento dei capitali

[Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20 § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 7, § 2, n. 961/2010, art. 16, § 2, a), e n. 267/2012, art. 23, § 2, a)]

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di estendere tale misura alle entità possedute o controllate da un’entità siffatta

6.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento parziale in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino all’assunzione di effetti dell’annullamento del secondo

(Artt. 264, comma 2, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012)

7.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione riguardanti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Efficacia dell’annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di questa – Applicazione di tale termine all’assunzione di effetti dell’annullamento della decisione

(Artt. 264, comma 2, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 29, 31)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 30, 33, 35, 37, 39)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 42)

4.      La formula utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140, all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, implica che l’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità, a causa del sostegno che essa avrebbe dato alla proliferazione nucleare, presuppone che quest’ultima abbia effettivamente adottato un comportamento corrispondente a tale criterio. Per contro, il semplice rischio che l’entità interessata fornisca un tale sostegno alla proliferazione nucleare nel futuro non è sufficiente. Peraltro, l’adozione e il mantenimento di misure restrittive non possono validamente basarsi su una presunzione che non sia stata prevista dalla normativa applicabile e che non risponda allo scopo di quest’ultima. Al riguardo, se il Consiglio ritiene che la normativa applicabile non gli consenta di intervenire con sufficiente efficacia al fine di lottare contro la proliferazione nucleare, esso può adeguarla nel suo ruolo di legislatore, fatto salvo il controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione, per ampliare i casi in cui possono essere adottate misure restrittive.

Per contro, la volontà di garantire la più ampia efficacia preventiva possibile delle misure restrittive non può avere come conseguenza che la normativa in vigore sia interpretata in contrasto con il suo evidente tenore. Di conseguenza, nonostante sembri giustificato considerare che il fatto che un’entità sia stata implicata in episodi concernenti la spedizione di materiale militare in violazione del divieto previsto da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aumenti il rischio che essa sia del pari coinvolta in episodi concernenti la spedizione di materiale collegato alla proliferazione nucleare, tale circostanza non giustifica, allo stato attuale della normativa applicabile, l’adozione e il mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti.

(v. punti 48, 57, 59, 62, 64-66)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 75)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 81, 83)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 82)