Language of document : ECLI:EU:T:2013:322

Causa T‑406/08

Industries chimiques du fluor (ICF)

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato mondiale del fluoruro di alluminio — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Prova dell’infrazione — Diritti della difesa — Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata — Ammende — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Accordo euromediterraneo»

Massime — Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 giugno 2013

1.      Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Sottoscrizione autografa di un avvocato – Norma sostanziale da applicarsi rigorosamente – Ricorso originale provvisto di sottoscrizione non autografa accompagnato da una lettera recante una sottoscrizione autografa del medesimo rappresentante — Mancanza di dubbi quanto all’identità dell’autore del ricorso – Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, § 1 e 6)

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Modalità di prova — Ricorso a un insieme di indizi — Grado di forza probatoria richiesto

(Art. 81 CE)

3.      Intese — Pratica concordata — Nozione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente — Necessità di esaminare il soddisfacimento in concreto dei criteri disciplinanti la nozione di pratica concordata – Insussistenza

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Intese — Accordi e pratiche concordate configuranti un’infrazione unica — Nozione — Responsabilità personale delle imprese coautrici dell’infrazione per l’intera infrazione — Presupposti — Onere della prova — Obiettivo unico – Nozione

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

6.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti — Rispetto dei diritti della difesa — Riduzione del numero di partecipanti all’infrazione e della durata di quest’ultima – Assenza di addebiti supplementari recanti pregiudizio agli interessi dell’impresa in questione — Abbandono parziale e ammissibile di un addebito – Possibilità di presentare osservazioni sugli elementi presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

7.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Diritto di accesso al fascicolo — Violazione — Diniego di accesso a documenti che potrebbero risultare utili per la difesa dell’impresa

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2)

8.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione — Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri

(Art. 81, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

9.      Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Natura giuridica — Regola di condotta indicativa implicante un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi della parità di trattamento, della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

10.    Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Insussistenza — Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

11.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Orientamenti adottati dalla Commissione — Importo di base dell’ammenda – Calcolo in base al valore delle vendite delle imprese partecipanti all’infrazione nel settore geografico interessato – Accordi mondiali di ripartizione dei mercati – Presa in considerazione delle vendite aggregate delle imprese interessate sul mercato mondiale e dei migliori dati disponibili

Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 12, 13, 15 e 18)

12.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Orientamenti adottati dalla Commissione — Importo di base dell’ammenda — Calcolo in base al valore delle vendite senza deduzione delle spese di trasporto e delle commissioni

(Art. 81, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 15, 16 e 18)

13.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore — Insussistenza

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

14.    Concorrenza — Norme dell’Unione — Ambito di applicazione territoriale — Intesa tra imprese stabilite al di fuori dell’Unione, ma che produce i suoi effetti nel mercato interno — Applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico

(Art. 81 CE; Accordo euromediterraneo tra l’Unione e la Tunisia, art. 36)

1.      L’obbligo di una sottoscrizione autografa, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è diretto, ai fini della certezza del diritto, a garantire l’autenticità del ricorso e ad escludere il rischio che esso non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato. Tale obbligo deve dunque essere considerato un requisito di forma prescritto ad substantiam ed essere oggetto di applicazione rigorosa, di modo che la sua inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso. Tuttavia, un ricorso deve essere dichiarato ricevibile qualora un atto introduttivo, non provvisto di una firma originale dell’avvocato rappresentante, si trovi unito ad una lettera di accompagnamento contenente una sottoscrizione autografa originale dello stesso avvocato rappresentante, che corrisponde altresì alla sottoscrizione figurante sulla lettera di accompagnamento alla trasmissione via fax. In tal caso, non vi è alcun dubbio circa l’identità dell’autore del ricorso che è stato presentato come originale. Inoltre, una lettera o una distinta di trasmissione, recanti la firma del rappresentante della ricorrente, e un atto, non firmato, devono essere considerati come costituenti un atto processuale unico debitamente firmato qualora facciano parte di un’unica e medesima spedizione postale.

(v. punti 52, 55)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 66-69)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 88-91)

4.      La nozione di infrazione unica riguarda la situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole collegate l’una all’altra da un’identità di oggetto e di soggetti. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione del suddetto articolo 81. Inoltre, la nozione di infrazione unica può riferirsi alla qualificazione giuridica di un comportamento anticoncorrenziale consistente in accordi, in pratiche concordate e in decisioni di associazioni di imprese.

Ove le diverse azioni facciano parte di un piano d’insieme, a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme. Le diverse manifestazioni del comportamento illecito debbono essere considerate in un contesto globale che ne spiega la ragion d’essere. A questo riguardo, in sede di acquisizione delle prove, il valore probatorio dei diversi elementi di fatto è aumentato o rafforzato dagli altri elementi di fatto esistenti che, congiuntamente, offrono un’immagine logica e completa di un’infrazione unica.

Infine, la nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza sul mercato interessato dall’infrazione. Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà, nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza, e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione dell’insieme degli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano globale inteso a raggiungere un obiettivo unico.

(v. punti 101-104)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 117)

6.      L’enunciazione degli elementi essenziali sui quali la Commissione si fonda nella comunicazione degli addebiti può farsi in modo sommario e la decisione finale non deve necessariamente ricopiare detta comunicazione, in quanto quest’ultima rappresenta un documento preparatorio le cui valutazioni in punto di fatto e di diritto hanno un carattere puramente provvisorio. Di conseguenza, finché non ha adottato una decisione finale, la Commissione può, in considerazione, in particolare, delle osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua posizione in loro favore, ma anche, al contrario, decidere di aggiungere nuovi addebiti, a condizione di concedere alle imprese interessate l’occasione di manifestare su di essi il proprio punto di vista.

Per quanto riguarda, più in particolare, il rispetto dei diritti della difesa, allorché nella decisione finale la durata dell’infrazione viene ridotta rispetto a quella indicata nella comunicazione degli addebiti, sulla base del valore probatorio riconosciuto agli elementi di prova disponibili, tale restrizione non costituisce un addebito supplementare e non pregiudica minimamente gli interessi dell’impresa destinataria di detta decisione. Al contrario, tale riduzione risulta favorevole per essa. Questo equivale, infatti, ad un abbandono parziale e ammissibile di una censura da parte della Commissione in favore dell’impresa suddetta. Inoltre, qualora quest’ultima abbia avuto occasione di esporre le proprie osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, ivi incluse le indicazioni relative alla durata dell’infrazione, i suoi diritti della difesa non possono considerarsi violati.

(v. punti 118, 123-125)

7.      Nel procedimento amministrativo di applicazione delle norme in materia di concorrenza, sussiste violazione dei diritti della difesa qualora esista una possibilità che, per un’irregolarità commessa dalla Commissione, il procedimento amministrativo da questa istruito avrebbe potuto giungere ad un risultato differente. Un’impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza di irregolarità procedurale, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le era stato rifiutato nell’ambito del procedimento amministrativo.

Per quanto riguarda più in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tale documento per la propria difesa. Tale impresa è tenuta a dimostrare non già che detta irregolarità ha influito a suo svantaggio sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione, bensì soltanto che l’irregolarità in questione può aver influito sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione. In caso di mancata divulgazione di documenti, l’impresa interessata non deve dunque dimostrare che il procedimento amministrativo sarebbe giunto ad un risultato differente ove i documenti fossero stati divulgati, ma basta che essa dimostri l’esistenza di una possibilità – anche minima – che i documenti non divulgati nel corso del procedimento amministrativo avrebbero potuto essere utili per la sua difesa.

Qualora, in un caso determinato, la ricorrente abbia, in primo luogo, avuto accesso a documenti relativi a contatti intervenuti, senza che essa ne abbia ricavato il benché minimo elemento a discarico tanto nell’ambito del procedimento amministrativo quanto in corso di giudizio, qualora – per giunta – essa abbia, in secondo luogo, rinunciato, nella fase del procedimento amministrativo, a prendere posizione su successivi contatti intervenuti, e qualora, in terzo luogo, essa non abbia, in corso di giudizio, né chiarito né circostanziato in che modo la mancata menzione esplicita dei suddetti documenti nella comunicazione degli addebiti avrebbe pregiudicato l’efficacia della sua difesa nel corso del procedimento amministrativo, e come essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente se fosse stata esplicitamente informata del fatto che la Commissione intendeva utilizzare tali documenti come prove incriminanti, tale ricorrente non è stata in grado di dimostrare che il fatto di non essere stata informata, nella comunicazione degli addebiti, dell’intenzione della Commissione di utilizzare i documenti in questione come prove incriminanti fosse idoneo a incidere sull’efficacia della sua difesa e, pertanto, sul risultato cui era giunta la Commissione nella sua decisione.

(v. punti 119, 120, 137, 141)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 148-152)

9.      Gli orientamenti adottati dalla Commissione per il calcolo delle ammende per le violazioni delle norme in materia di concorrenza enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire, da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire giustificazioni che siano compatibili con il principio della parità di trattamento. Essi si limitano a descrivere il metodo di valutazione dell’infrazione adottato dalla Commissione e i criteri che quest’ultima si obbliga a prendere in considerazione al fine di determinare l’importo dell’ammenda. Infatti, gli orientamenti sono uno strumento volto a precisare, nel rispetto del diritto di rango superiore, i criteri che la Commissione intende applicare nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione delle ammende ad essa conferito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, gli orientamenti non costituiscono il fondamento giuridico di una decisione che infligge ammende, essendo quest’ultima fondata sul regolamento n. 1/2003, bensì stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della fissazione dell’importo delle ammende inflitte da una decisione siffatta e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto a beneficio delle imprese. Pertanto, se è vero che detti orientamenti non possono essere qualificati come norma giuridica, essi enunciano però una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da parte dell’amministrazione, dalla quale quest’ultima non può discostarsi, in un caso specifico, senza presentare delle giustificazioni, a pena di violare i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento.

(v. punti 153-156)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 163-165, 218, 219)

11.    In caso di imposizione di un’ammenda per violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, allorché l’estensione geografica di un’infrazione supera il territorio dello Spazio economico europeo (SEE), la Commissione può, a norma del punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, stimare il valore totale delle vendite correlate con l’infrazione nel settore geografico in questione, più ampio del SEE, e stabilire la quota delle vendite di ciascuna impresa partecipante all’infrazione su tale mercato e applicare tale quota alle vendite aggregate di queste stesse imprese all’interno del SEE. A questo proposito, dall’economia generale e dal tenore letterale del punto 18 degli orientamenti risulta che l’espressione «valore totale delle vendite dei beni o servizi [alle] quali l’infrazione si riferisce» deve intendersi come indicante il valore totale delle vendite delle imprese partecipanti all’infrazione, e non il valore totale delle vendite dell’insieme delle imprese operanti sul mercato in cui le imprese hanno commesso l’infrazione. Infatti, le vendite delle imprese che non partecipano all’infrazione non sono vendite «alle quali l’infrazione si riferisce». Inoltre, tale interpretazione letterale coincide con l’economia generale del summenzionato punto 18, il quale mira a rispecchiare al contempo la dimensione aggregata delle vendite in questione e il peso relativo di ciascuna impresa nell’infrazione. Quest’ultimo obiettivo implica che si tenga conto unicamente del valore delle vendite delle imprese partecipanti all’infrazione.

(v. punti 171, 172, 182-184)

12.    Ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda per violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, è il fatturato che rispecchia in modo completo la realtà dell’ammontare della transazione ad essere interessante per stabilire il valore delle vendite. Pertanto, dev’essere preso in considerazione il fatturato come emergente dalla contabilità dell’impresa. Inoltre, il valore delle vendite rispecchia il prezzo così come fatturato al cliente, senza detrazione per le spese di trasporto o altre spese. Infatti, nel caso in cui un produttore consegni a destinazione, su richiesta del cliente, le quantità vendute, il servizio di trasporto costituisce parte integrante della vendita del prodotto. Pertanto, il prezzo richiesto per tale servizio, anche ove corrisponda al rimborso delle somme dovute dal venditore al trasportatore indipendente al quale egli è ricorso per il suddetto servizio, è una componente del prezzo globale di vendita.

(v. punti 175, 176)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 189-191)

14.    Il diritto della concorrenza dell’Unione è applicabile ad un’intesa che produca i suoi effetti nel territorio del mercato interno, a prescindere dal fatto che una delle imprese partecipanti ad un accordo sia situata in un paese terzo.

Per quanto riguarda l’Accordo euromediterraneo, indipendentemente dalla sua natura giuridica e dalla sua incidenza nell’ordinamento giuridico dell’Unione, esso non prevale sul diritto dell’Unione applicabile, in particolare sull’articolo 81 CE, e non ne esclude l’applicazione. Qualora una decisione della Commissione che constata una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza non riguardi una pratica che incide specificamente sul commercio tra l’Unione europea e uno Stato parte contraente dell’accordo suddetto, ma una pratica di dimensione mondiale che pregiudica il mercato europeo, essa non rientra nell’ambito di applicazione dell’Accordo euromediterraneo tra l’Unione e tale Stato contraente e a più forte ragione non è contraria a tale accordo. La Commissione, in una decisione siffatta, esercita la propria competenza e applica l’articolo 81 CE riguardante il pregiudizio per la concorrenza all’interno dello Spazio economico europeo. Non vi è dunque alcuna ragione per applicare l’Accordo euromediterraneo e i suoi meccanismi.

(v. punto 210, 212, 213, 216)