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Sentenza del Tribunale 25 giugno 2010 - MIP Metro / UAMI CBT Comunicación Multimedia, (Metromeet)

(Causa T-407/08) 1

("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Metromeet - Marchio nazionale denominativo anteriore meeting metro - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf - Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna),

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007 - 1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL, è annullata.

L'UAMI è condannato alle spese.

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1 - GU C 327 del 20.12.2008.