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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

5 febbraio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Controllo alle frontiere esterne – Cittadini di paesi terzi – Articolo 11, paragrafo 1 – Apposizione di timbri sui documenti di viaggio – Timbro di uscita – Determinazione del momento dell’uscita dallo spazio Schengen – Imbarco di marittimi a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto marittimo»

Nella causa C‑341/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 9 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2018, nel procedimento

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

J. e a.,

con l’intervento di:

C. e H. e a.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 giugno 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per J. e a., da K. Boele, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da P. Huurnink, M. K Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze, R. Kanitz e J. Möller, successivamente da questi ultimi due, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da S. Chala, C. Fatourou e G. Konstantinos, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Wils e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»).

2        Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Segretario di Stato»), da un lato, e i sigg. J. e a., cittadini di paesi terzi aventi la qualità di marittimi, dall’altro, in merito al diniego di apposizione di un timbro di uscita dallo spazio Schengen sui passaporti di questi ultimi al momento del loro imbarco sulle navi ormeggiate da lungo tempo nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi).

 Contesto normativo

 Codice frontiere Schengen

3        I considerando 6 e 15 del codice frontiere Schengen enunciano quanto segue:

«(6)      Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

(…)

(15)      Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorrerebbe prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L’apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell’attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte».

4        L’articolo 1 di detto codice, intitolato «Oggetto e principi», dispone quanto segue:

«Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione.

Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione».

5        L’articolo 2 del predetto codice, intitolato «Definizioni», è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)      “frontiere interne”:

a)      le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b)      gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c)      i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;

2)      “frontiere esterne” le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

(…)

8)      “valico di frontiera” ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

(…)

10)      “controllo di frontiera” l’attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;

11)      “verifiche di frontiera” le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;

(…)».

6        Ai sensi dell’articolo 5 del codice frontiere Schengen, intitolato «Attraversamento delle frontiere esterne»:

«1.      Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 39.

2.      In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

(…)

c)      conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 19 e 20 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.

(…)».

7        L’articolo 6 di questo codice, intitolato «Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi», dispone quanto segue:

«1.      Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)      essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera (...)

(…)

b)      essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2001, L 81, pag. 1)], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;

(…)

2.      Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la data d’ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d’uscita è considerata come l’ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nell’ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata (…) non sono presi in considerazione nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri.

(…)

5.      In deroga al paragrafo 1:

(…)

b)      i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1)].

(…)».

8        L’articolo 8 del codice frontiere Schengen, intitolato «Verifiche di frontiera sulle persone», nel suo paragrafo 3 prevede quanto segue:

«All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite come segue:

a)      La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:

(…)

iii)      la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

(…)

h)      in aggiunta alle verifiche di cui alla lettera g), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare:

(…)

ii)      l’accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

(…)».

9        L’articolo 11 di questo codice, intitolato «Apposizione di timbri sui documenti di viaggio», è così formulato:

«1.      Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita:

a)      sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;

b)      sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;

c)      sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto.

(…)

3.      Non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita:

(…)

c)      sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;

(…)».

10      L’articolo 13 di detto codice, intitolato «Sorveglianza di frontiera», nel suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente. (…)».

11      L’articolo 19 del medesimo codice, intitolato «Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne», dispone che:

«Le norme specifiche di cui all’allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento dei valichi di frontiera.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14».

12      L’articolo 20 del codice frontiere Schengen, intitolato «Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone», nel suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:

(…)

c)      marittimi;

(…)

Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14».

13      L’allegato VI a questo codice riguarda, come indica il suo stesso titolo, le «norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri».

14      Il punto 3 di questo allegato, intitolato «Frontiere marittime», contiene un punto 3.1., a sua volta intitolato «Modalità generali di verifica sul traffico marittimo», che è così formulato:

«3.1.1. Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare[, siglata a Montago Bay il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, ratificata dal Regno dei Paesi Bassi il 28 giugno 1996 e approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (GU 1998, L 179, pag. 1)]. Gli Stati membri possono concludere accordi in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4.

(…)

3.1.5. Il comandante comunica, a tempo debito e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave all’autorità competente».

15      L’allegato VII a detto codice, intitolato «Norme specifiche per determinate categorie di persone», contiene un punto 3, a sua volta intitolato «Marittimi», che ha il seguente enunciato:

«In deroga agli articoli 5 e 8, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui documenti d’identità dei marittimi e della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, o a uscire dal territorio degli Stati membri ritornando a bordo della loro nave senza presentarsi a un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell’elenco dell’equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

(…)».

 Codice dei visti

16      L’articolo 35 del regolamento n. 810/2009, quale modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1; in prosieguo: il «codice dei visti»), intitolato «Visti chiesti alle frontiere esterne», nel suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi di frontiera se:

(…)

c)      il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen è considerato sicuro».

17      L’articolo 36 di questo codice, intitolato «Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito», prevede che:

«1.      A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:

a)      soddisfa le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1; e

b)      attraversa la frontiera in questione per l’imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

2.      Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle norme di cui all’allegato IX, parte 1, e accertano l’avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante il modulo per i marittimi in transito, quale riportato nell’allegato IX, parte 2, debitamente compilato.

(…)».

18      L’allegato IX a detto codice contiene una parte 1 la quale, secondo quanto indicato dal suo stesso titolo, enuncia le «norme per il rilascio di visti alla frontiera a marittimi in transito soggetti all’obbligo del visto». La parte 2 di questo allegato contiene il modello del modulo per i marittimi in transito soggetti all’obbligo di visto.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

19      I sigg. J. e a. sono marittimi, cittadini di paesi terzi, entrati nello spazio Schengen attraverso l’aeroporto internazionale di Schiphol, ad Amsterdam (Paesi Bassi), prima di raggiungere via terra il porto marittimo di Rotterdam, al fine di essere imbarcati su navi speciali, dotate di un sistema di navigazione autonomo, che sono oggetto di un ormeggio di lunga durata in tale porto al fine di effettuare a bordo, senza che dette navi lascino il porto menzionato, vari lavori destinati a predisporre l’istallazione in mare, segnatamente, di piattaforme petrolifere e oleodotti. Alla fine del loro periodo di lavoro a bordo, pari, secondo i casi, a cinque o dieci settimane, questi marittimi hanno raggiunto via terra l’aeroporto internazionale di Schiphol, ad Amsterdam, oppure sono salpati sulla nave in questione.

20      Quando, in varie date durante i mesi da gennaio a marzo 2016, questi marittimi si sono presentati dinanzi alla Zeehavenpolitie Rotterdam (polizia portuale marittima di Rotterdam, Paesi Bassi), la quale è l’autorità nazionale incaricata dei controlli di frontiera al porto di Rotterdam, dichiarando la loro intenzione di imbarcarsi su una nave ormeggiata in tale porto, detta autorità, scostandosi dalla prassi precedentemente seguita, si è rifiutata di apporre un timbro di uscita sui loro documenti di viaggio in quanto non era precisata la data in cui la nave in questione avrebbe effettivamente abbandonato detto porto e, pertanto, lo spazio Schengen.

21      I sigg. J. e a., così come alcuni armatori, ossia i sigg. C. e H. e a., hanno presentato un ricorso amministrativo dinanzi al Segretario di Stato al fine di impugnare detto diniego. Sottolineando che, conformemente alla prassi costante delle autorità dei Paesi Bassi, un timbro siffatto era stato sempre rilasciato ai marittimi al momento del loro imbarco, a prescindere dal fatto che questi ultimi abbandonassero in tempi brevi il porto a bordo della nave, essi sostenevano che la nuova prassi della polizia portuale marittima di Rotterdam aveva come conseguenza che, in quanto cittadini di paesi terzi autorizzati, in via di principio, a rimanere nello spazio Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, la durata di soggiorno autorizzata dei marittimi in questione nello spazio Schengen si sarebbe esaurita più rapidamente. Per di più, essendo obbligati ad attendere la scadenza del termine di 180 giorni prima di entrare nuovamente nello spazio Schengen, questi marittimi subirebbero una perdita economica.

22      Con decisioni adottate durante i mesi di giugno e luglio 2016, il Segretario di Stato ha respinto questi ricorsi amministrativi, da un lato, in quanto irricevibili, riguardo a quelli proposti dagli armatori, e, dall’altro, in quanto infondati, riguardo a quelli proposti dai marittimi, per il motivo che la mera circostanza, per un marittimo, di imbarcarsi su una nave non significherebbe che egli esca dallo spazio Schengen, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen. Un’uscita del genere avverrebbe solo quando il marittimo in questione si rechi o si trovi a bordo di una nave il cui capitano abbia informato la polizia portuale marittima di Rotterdam della partenza della nave, e quest’ultima abbandoni poi effettivamente il porto con i marittimi a bordo.

23      Con quattro sentenze del 17 maggio 2017, le rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aja, Paesi Bassi) ha accolto i ricorsi proposti avverso dette decisioni dai sigg. J. e a., in quanto, all’atto del loro imbarco, i marittimi interessati avrebbero attraversato una frontiera esterna degli Stati membri e sarebbero usciti dallo spazio Schengen, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen. Infatti, dal regime di deroga previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e dall’allegato VII a detto codice, relativo al regime per i marittimi che scendono a terra durante lo scalo, si ricaverebbe che il legislatore dell’Unione considera attraversamento di una frontiera esterna il fatto, per i marittimi, di sbarcare dalla nave che si trovi in un porto marittimo o di imbarcarsi a bordo. Questa valutazione sarebbe corroborata dall’articolo 36 e dalle disposizioni dell’allegato IX al codice dei visti, ai sensi dei quali le competenti autorità nazionali possono rilasciare un visto di transito ai marittimi per la durata del viaggio dall’aeroporto di ingresso al porto in cui essi si imbarcano.

24      Contro tali sentenze, il Segretario di Stato ha interposto appello dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi).

25      Questo giudice osserva che, regolarmente, alcune navi restano ormeggiate nei porti marittimi, come quello di Rotterdam, per diversi mesi. Peraltro, le informazioni trasmesse dal Segretario di Stato non consentirebbero di rimettere in discussione l’affermazione formulata dinanzi a detto giudice, secondo la quale le autorità competenti di diversi Stati membri appongono un timbro di uscita all’atto dell’imbarco dei marittimi, indipendentemente dal fatto che la nave sulla quale essi si sono imbarcati lasci il porto in tempi brevi.

26      Il giudice del rinvio ritiene che non si ricavi chiaramente dal codice frontiere Schengen in che momento un marittimo, il quale sia entrato nello spazio Schengen attraverso un aeroporto e raggiunga via terra una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo, come quello di Rotterdam, per imbarcarsi ivi, debba essere considerato come uscito dallo spazio Schengen. In particolare, sarebbe impossibile determinare chiaramente se un’uscita siffatta esiga una partenza effettiva dallo spazio Schengen. Infatti, il codice frontiere Schengen non definirebbe la nozione di «uscita», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di detto codice e non determinerebbe nemmeno in che punto siano precisamente situate le frontiere esterne degli Stati membri, né quando esse vengano attraversate. Pertanto, rimarrebbe incerto se, e in caso affermativo, in che momento debba essere apposto un timbro di uscita.

27      Alla luce di queste considerazioni, il Raad van State (Consiglio di Stato dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 11, paragrafo 1, del [codice frontiere Schengen] debba essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo precedentemente entrato nello spazio Schengen, ad esempio attraverso un aeroporto internazionale, esce dal medesimo ai sensi del codice frontiere Schengen allorché egli si imbarca in qualità di marittimo su una nave già ormeggiata in un porto che costituisce una frontiera esterna, senza riguardo al fatto se detta nave lasci il porto, ed eventualmente quando. O se per contro, perché si configuri un’uscita, occorre prima accertare che il marittimo lascerà il porto con detta nave, e, in tal caso, se sia applicabile un termine massimo entro il quale la nave deve salpare e in quale momento si debba in tal caso apporre il timbro di uscita. O ancora, se un momento diverso debba valere come “uscita”, eventualmente subordinatamente ad altre condizioni».

 Sulla questione pregiudiziale

28      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen debba essere interpretato nel senso che, quando un marittimo, cittadino di un paese terzo, si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di effettuarvi un lavoro a bordo, prima di abbandonare tale porto su detta nave un timbro di uscita dev’essere apposto sui documenti di viaggio di questo marittimo, quando la sua apposizione è prevista dal citato codice, al momento dell’imbarco del medesimo, persino qualora la nave in questione non abbandoni detto porto in breve termine, oppure in un momento successivo a questo imbarco e, in tale ultimo caso, in quale preciso momento.

29      Dagli elementi forniti dal giudice del rinvio si evince che l’ormeggio da lungo tempo costituisce una prassi nel settore marittimo, nell’ambito del quale le navi restano presso la banchina o ancorate in un porto per un periodo che può durare diversi mesi, mentre i marittimi imbarcati su dette navi soggiornano in tale porto per tutto o parte del periodo durante il quale essi sono imbarcati per effettuare il loro lavoro a bordo.

30      Al fine di rispondere alla questione proposta, occorre, in via preliminare, ricordare che, come si ricava dal suo articolo 1, il codice frontiere Schengen ha per scopo e per principi di sviluppare l’Unione quale spazio comune di libertà di circolazione senza frontiere interne e di stabilire, a tal fine, le norme applicabili al controllo delle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati che fanno parte dello spazio Schengen (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, C‑606/10, EU:C:2012:348, punto 23).

31      In forza dell’articolo 2, punto 2, di questo codice, la nozione di «frontiere esterne», ai sensi di quest’ultimo, comprende, segnatamente, le frontiere terrestri e le frontiere marittime degli Stati membri nonché «gli aeroporti [e] i porti (...) marittimi», che non siano «frontiere interne», ai sensi del medesimo codice; a norma dell’articolo 2, punto 1, lettere b) e c), quest’ultima nozione fa riferimento, segnatamente, agli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni e ai porti marittimi di detti Stati per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti.

32      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, le «frontiere esterne», ai sensi di questo codice, possono essere attraversate, in linea di principio, soltanto ai valichi di frontiera, l’elenco dei quali dev’essere notificato dagli Stati membri alla Commissione. In base al dettato dell’articolo 2, punto 8, di detto codice, l’espressione «valico di frontiera» indica ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio di dette frontiere esterne.

33      Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, in linea di principio un timbro dev’essere sistematicamente apposto sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi «al momento dell’ingresso» e «dell’uscita» dallo spazio Schengen. Come la Corte ha già avuto modo di precisare, un timbro siffatto concretizza un’autorizzazione all’ingresso o all’uscita (sentenza del 26 luglio 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:586, punto 52).

34      Nel caso di specie, è pacifico che, da un lato, sia l’aeroporto internazionale di Schiphol ad Amsterdam, sia il porto marittimo di Rotterdam, entrambi collocati sul territorio dei Paesi Bassi, costituiscono rispettivamente un «aeroporto» e un «porto marittimo» compresi nella nozione di «frontiere esterne» dello spazio Schengen, quale definita dall’articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen, e, dall’altro, il Regno dei Paesi Bassi ha notificato alla Commissione l’insieme di questo porto marittimo qualificandolo come «valico di frontiera», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, di detto codice.

35      Peraltro, è altrettanto pacifico che i marittimi in questione nel procedimento principale hanno fatto ingresso nello spazio Schengen attraverso l’aeroporto internazionale di Schiphol ad Amsterdam, momento in cui le competenti autorità dei Paesi Bassi hanno apposto sui loro documenti di viaggio il timbro d’ingresso previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, e che questi marittimi hanno poi raggiunto via terra il porto marittimo di Rotterdam, al fine di imbarcarsi a bordo di una nave ormeggiata da lungo tempo in tale porto, sulla quale essi hanno effettuato il loro lavoro, senza che quest’ultima abbandonasse detto porto. È pacifico che, al termine di questo periodo di lavoro a bordo, detti marittimi, secondo i casi, hanno o raggiunto l’aeroporto internazionale di Schiphol ad Amsterdam via terra, oppure abbandonato il porto a bordo della nave in questione.

36      In tale contesto, si pone la questione di determinare in quale momento, nel secondo di questi casi, il timbro di uscita previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen debba essere apposto sui documenti di viaggio di questi marittimi.

37      I sigg. J. e a. nonché il governo ellenico affermano che i marittimi in questione nel procedimento principale escono dallo spazio Schengen al momento del loro imbarco a bordo di una delle navi ormeggiate nel porto marittimo di Rotterdam, poiché è in tale momento che essi attraversano la frontiera esterna che si trova in questo porto presentandosi a un valico di frontiera. Il timbro di uscita previsto da tale disposizione dovrebbe essere pertanto apposto sui documenti di viaggio di questi marittimi alla data del loro imbarco, a prescindere peraltro dal momento in cui la nave in questione salpi.

38      Viceversa, i governi dei Paesi Bassi e tedesco nonché la Commissione affermano, in sostanza, che i marittimi in questione nel procedimento principale escono dallo spazio Schengen nel momento in cui la nave sulla quale essi si sono imbarcati lascia effettivamente il porto marittimo interessato con questi marittimi a bordo. Detti governi sottolineano, a tale riguardo, che un’uscita da questo spazio impone infatti che i marittimi interessati valichino una frontiera esterna geografica dello spazio Schengen, la quale è fissata non dal codice frontiere Schengen, bensì dalla convenzione delle Nazioni unite, sul diritto del mare, la quale fissa questa frontiera a una distanza pari, in linea di principio, a dodici miglia marine, misurate a partire da linee di base stabilite conformemente a detta convenzione, nelle acque territoriali degli Stati membri interessati. Il timbro di uscita previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, di questo codice dovrebbe essere apposto pertanto sui documenti di viaggio di questi marittimi, rispettivamente, secondo il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, entro un termine ragionevole o nell’imminenza del momento in cui la nave in questione salpi. Per parte sua, il governo tedesco ritiene che detto timbro debba essere apposto il giorno dell’uscita dallo spazio Schengen una volta stabilita la data in cui questa nave debba salpare.

39      Al fine di determinare il momento in cui un timbro di uscita debba essere apposto, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, sui documenti di viaggio di un marittimo che si trovi nella situazione descritta nel punto 28 della presente sentenza, occorre esaminare, in un primo tempo, in quale momento detto marittimo si debba considerare uscito dallo spazio Schengen al fine, in un secondo tempo, di determinare, in funzione del momento di quest’uscita, quello in cui il timbro di uscita previsto da detta disposizione debba essere apposto dalle competenti autorità nazionali.

40      Per quanto concerne, in primo luogo, la determinazione del momento dell’uscita dallo spazio Schengen, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, deriva sia dal dovere di applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia del principio di uguaglianza che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, i quali non contengano nessun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per determinarne il senso e la portata, debbano essere normalmente interpretati, in tutta l’Unione, in modo autonomo e uniforme, a prescindere dalle qualificazioni impiegate negli Stati membri, tenendo conto dei termini della disposizione in questione, nonché del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa, C‑306/16, EU:C:2017:844, punto 38, e del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti), C‑302/18, EU:C:2019:830, punto 26].

41      Da ciò discende che, in mancanza di un rinvio, nell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, al diritto nazionale, la nozione di «uscita» contenuta in tale disposizione dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, il cui senso e la cui portata devono essere identici in tutti gli Stati membri. Spetta pertanto alla Corte fornire un’interpretazione di tale termine che sia uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

42      Per quanto concerne, anzitutto, i termini dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, dal momento che né questa disposizione né nessun’altra disposizioni di questo codice, in particolare l’articolo 2 di quest’ultimo, contengono una definizione della nozione di «uscita» dallo spazio Schengen, occorre determinare il significato e la portata di questa nozione conformemente al senso abituale di quest’ultima nel linguaggio corrente (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 26 luglio 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:586, punto 73; del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 65, e del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 43).

43      Ebbene, nel suo significato abituale, la nozione di «uscita» dallo spazio Schengen non presenta ambiguità e dev’essere intesa come un riferimento all’atto fisico dello spostamento di una persona da un luogo che fa parte del territorio dello spazio Schengen a un luogo che non fa parte di detto territorio (v., per analogia, sentenze del 4 maggio 2017, El Dakkak e Intercontinental, C‑17/16, EU:C:2017:341, punti da 19 a 21, nonché del 31 maggio 2018, Zheng, C‑190/17, EU:C:2018:357, punto 30).

44      Per quanto poi concerne il contesto in cui si colloca l’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, occorre rilevare anzitutto che si può già dedurre dall’articolo 2, punto 11, e dall’articolo 6, paragrafo 2, di detto codice che una persona non esce dallo spazio Schengen fintantoché essa soggiorna sul territorio di uno Stato che fa parte di detto spazio, fermo restando che queste disposizioni assimilano lo spazio Schengen al «territorio degli Stati membri».

45      Di conseguenza, la mera circostanza che una persona abbia attraversato un «valico di frontiera», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, di detto codice, dove sia stato effettuato, come si ricava già dal punto 32 della presente sentenza, il controllo alle frontiere esterne imposto da questo stesso codice, non significa che questa persona abbia abbandonato lo spazio Schengen qualora essa soggiorni ancora su una parte del territorio di uno Stato che fa parte di questo spazio.

46      Da ciò deriva che un marittimo il quale, dopo aver fatto ingresso nel territorio dello spazio Schengen attraverso un aeroporto internazionale situato in uno Stato che fa parte di questo spazio, soggiorni su una nave ormeggiata in un porto marittimo in questo Stato, nel tempo durante il quale esso svolge il suo lavoro a bordo, non può essere considerato come uscito dallo spazio Schengen.

47      Indubbiamente, come già evidenziato nel punto 31 della presente sentenza, l’articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen definisce la nozione di «frontiere esterne» dello spazio Schengen come comprendente, da un lato, le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e, dall’altro, segnatamente, i loro aeroporti e porti marittimi, che non siano frontiere interne.

48      Tuttavia, questa disposizione mira unicamente, come si evince dal suo dettato, a collegare determinati aeroporti e porti degli Stati che fanno parte dello spazio Schengen alle frontiere esterne di quest’ultimo unicamente allo scopo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE, di agevolare l’applicazione concreta dei controlli delle persone che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen.

49      Infatti, come affermano sostanzialmente i governi dei Paesi Bassi e tedesco, i controlli relativi all’attraversamento delle frontiere degli Stati membri che costituiscono frontiere esterne dello spazio Schengen debbono essere effettuati in un posto che consenta una loro organizzazione pratica ed efficace, e questo posto non deve necessariamente coincidere con il luogo preciso del loro attraversamento.

50      A questo proposito, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 19 del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con l’allegato VI a detto codice, il controllo alle frontiere marittime degli Stati membri può essere effettuato persino, in via di deroga, al di fuori dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, punto 8, di detto codice; il punto 3.1.1. del citato allegato precisa a questo proposito che le verifiche concernenti le navi possono essere effettuate, secondo i casi, nel porto di arrivo o di partenza, in un’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave, a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla convenzione delle Nazioni unite, sul diritto del mare, nel corso della traversata o persino, qualora sia stato concluso un accordo in tal senso, nel territorio di un paese terzo, al momento dell’arrivo o della partenza della nave.

51      Inoltre, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 8 e 10, di detto codice, i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen avvengono, in linea di principio, ai valichi di frontiera che sono stati autorizzati dagli Stati membri «per» il passaggio di tali frontiere e vengono effettuati «in risposta esclusivamente» «all’intenzione di attraversare» una frontiera siffatta o «al suo effettivo attraversamento».

52      Risulta pertanto che il codice frontiere Schengen si basa sulla premessa secondo la quale il controllo di cittadini di paesi terzi a un valico di frontiera sia seguito a breve termine, anche se l’interessato rimanga momentaneamente sul territorio dello Stato membro interessato, dall’effettivo attraversamento della frontiera esterna dello spazio Schengen.

53      In tale prospettiva, la presentazione di una persona a un valico di frontiera di un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen non può di per sé essere assimilata al fatto, per questa persona, di abbandonare lo spazio Schengen, bensì riflette al massimo l’intenzione di quest’ultima, nella maggior parte dei casi, di abbandonare detto spazio entro un breve lasso di tempo.

54      Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che un marittimo imbarcato per lavorare a bordo di una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo, nel momento in cui si presenta, ai fini dell’imbarco su tale nave, a un valico di frontiera del porto marittimo in questione, non ha l’intenzione di abbandonare entro un breve lasso di tempo il territorio dello Stato membro interessato e, al tempo stesso, lo spazio Schengen.

55      Infine, per quanto concerne l’obiettivo perseguito dall’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, occorre ricordare che tale codice si inserisce nel quadro più generale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in seno al quale sia assicurata, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, TUE e all’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, la libera circolazione delle persone, in collegamento con misure adeguate in materia, segnatamente, di controllo alle frontiere esterne (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, C‑606/10, EU:C:2012:348, punto 25).

56      Come si evince dal considerando 6 di detto codice, il controllo alle frontiere esterne degli Stati membri è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, C‑606/10, EU:C:2012:348, punto 24).

57      In tale contesto, le verifiche effettuate ai valichi di frontiera nell’ambito dei controlli alle frontiere mirano, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del codice frontiere Schengen, ad accertare che le persone possano essere autorizzate a entrare nel territorio degli Stati membri o a lasciarlo.

58      Ebbene, come si evince dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale codice, i cittadini di paesi terzi possono unicamente soggiornare nel territorio dello spazio Schengen per una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che implica che venga esaminato il periodo di 180 giorni precedente ogni giorno di soggiorno.

59      A questo proposito, l’articolo 6, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen precisa che, ai fini del calcolo del rispetto di questa durata massima di soggiorno autorizzata, la «data d’ingresso» e la «data di uscita» corrispondono, rispettivamente, al «primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri» e all’«ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri».

60      È allo scopo di garantire il rispetto di queste disposizioni che l’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen prevede il principio secondo il quale timbri d’ingresso e di uscita devono essere apposti sistematicamente sui documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi, affinché siano stabiliti con certezza, come si ricava dal considerando 15 di tale codice, la data e il luogo di attraversamento della frontiera esterna.

61      Pertanto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), iii), e lettera h), ii), di detto codice, l’esame dei timbri d’ingresso e di uscita sui documenti di viaggio del cittadino di un paese terzo interessato mira ad accertare, paragonando le date d’ingresso e di uscita, che questa persona non abbia già superato la durata di soggiorno massima autorizzata nel territorio dello spazio Schengen.

62      Da ciò discende che l’apposizione dei timbri d’ingresso e di uscita è strettamente legata all’esercizio, da parte delle competenti autorità nazionali, dei loro compiti di controllo, segnatamente, dei soggiorni di breve durata nello spazio Schengen al fine di lottare, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, contro, segnatamente, gli attraversamenti non autorizzati (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Air Baltic Corporation, C‑575/12, EU:C:2014:2155, punti 50 e 51).

63      Pertanto, onde evitare che il cittadino di un paese terzo, in violazione dello scopo perseguito dall’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, permanga nello spazio Schengen oltre il termine di soggiorno massimo autorizzato, non si può ritenere che un cittadino siffatto sia uscito dallo spazio Schengen quando ancora soggiorna nel territorio di uno Stato che fa parte di detto spazio.

64      Da quanto precede risulta che un marittimo che si imbarchi su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di soggiornare in tale porto per tutto o parte del periodo durante il quale è stato imbarcato per svolgere il suo lavoro a bordo, non può essere considerato come uscito da tale spazio al momento del suo imbarco.

65      Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dalle disposizioni di deroga previste dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con l’allegato VII, punto 3, a detto codice, relative al soggiorno a terra dei marittimi imbarcati su una nave che faccia scalo in un porto marittimo.

66      Infatti, è pacifico che queste disposizioni, che hanno sostanzialmente lo scopo di snellire i controlli dei marittimi che soggiornano nel territorio dello Stato membro interessato solo per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo, dispensandoli, segnatamente, dall’obbligo di ottenere un timbro d’ingresso o di uscita sui loro documenti di viaggio, non sono applicabili ai marittimi che lavorano a bordo di una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo.

67      Per gli stessi motivi, nemmeno le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 nonché all’allegato IX al codice dei visti, riguardanti i visti rilasciati alle frontiere esterne e i visti di transito, possono incidere sulle conclusioni contenute nel punto 64 della presente sentenza, dal momento che, in ogni caso, è pacifico che i marittimi in questione nel procedimento principale non erano in possesso di visti siffatti.

68      Per quanto concerne, in secondo luogo, il momento in cui un timbro di uscita dev’essere apposto sui documenti di viaggio in una situazione quale quella descritta nel punto 28 della presente sentenza, occorre ricordare che, in base al dettato stesso dell’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, quest’apposizione deve avvenire «al momento (…) dell’uscita» dallo spazio Schengen.

69      Da ciò discende che un siffatto timbro dev’essere apposto in occasione di un’uscita di tal genere, la quale corrisponde, come si evince dai punti da 44 a 64 della presente sentenza, all’attraversamento di una frontiera esterna dello spazio Schengen.

70      Ebbene, conformemente alla premessa ricordata nel punto 52 della presente sentenza, quando si constata che il controllo degli interessati a un valico di frontiera non sarà seguito entro breve termine dall’attraversamento di una frontiera esterna dello spazio Schengen, è importante che il timbro di uscita venga apposto sui loro documenti di viaggio dalle competenti autorità nazionali in un momento prossimo a detto attraversamento, al fine di assicurare, conformemente allo scopo perseguito dal codice frontiere Schengen e ricordato nei punti da 60 a 63 di questa sentenza, che tali autorità rimangano in grado di controllare il rispetto effettivo dei limiti del soggiorno di breve durata nello spazio Schengen, tenendo conto della durata effettiva di soggiorno di dette persone sul territorio dello spazio citato.

71      Nel caso di specie, è pacifico che un marittimo imbarcato per lavorare a bordo di una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen non prevede, all’atto del suo imbarco su tale nave, di abbandonare entro breve termine detto spazio. Pertanto, un marittimo siffatto non ha il diritto di ottenere l’apposizione di un timbro di uscita sui suoi documenti di viaggio all’atto di detto imbarco.

72      È solo quando la partenza di questa nave da un siffatto porto marittimo verso una località situata al di fuori dello spazio Schengen diviene imminente che detto timbro di uscita dev’essere apposto sui suoi documenti di viaggio.

73      Ebbene, a questo proposito occorre rilevare che dall’allegato VI, punto 3.1.5, al codice frontiere Schengen si ricava che il capitano di una nave è tenuto ad informare l’autorità competente della partenza della nave «a tempo debito», conformemente alle disposizioni vigenti nel porto in questione.

74      Da ciò deriva che il timbro di uscita previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, di detto codice dev’essere apposto sui documenti di viaggio di un marittimo imbarcato a bordo di una nave, ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, nel momento in cui il capitano della nave in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave.

75      Qualsiasi diversa interpretazione di questa disposizione sarebbe tale da facilitare gli abusi e le elusioni delle norme stabilite dal diritto dell’Unione per i soggiorni di breve durata nello spazio Schengen, consentendo a qualunque marittimo cittadino di paesi terzi di soggiornare illimitatamente in un porto marittimo compreso nel territorio di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen.

76      Di conseguenza, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen dev’essere interpretato nel senso che, quando un marittimo, cittadino di un paese terzo, si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di effettuarvi un lavoro a bordo, prima di abbandonare tale porto su detta nave, un timbro di uscita dev’essere apposto sui documenti di viaggio di questo marittimo, quando la sua apposizione è prevista dal citato codice, non al momento dell’imbarco del medesimo, bensì quando il capitano della nave in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave.

 Sulle spese

77      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), dev’essere interpretato nel senso che, quando un marittimo, cittadino di un paese terzo, si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di effettuarvi un lavoro a bordo, prima di abbandonare tale porto su detta nave, un timbro di uscita dev’essere apposto sui documenti di viaggio di questo marittimo, quando la sua apposizione è prevista dal citato codice, non al momento dell’imbarco del medesimo, bensì quando il capitano della nave in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.