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Ricorso proposto il 16 aprile 2013 – Ferracci/Commissione

(Causa T-219/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente : Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (rappresentanti : A. Nucara e E. Gambaro, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, a norma dell’art. 263 TFUE, la Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012;

condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene presentato contro la decisione C (2012) 9461 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, che dichiara incompatibile con il mercato interno, senza peraltro ordinarne il recupero, gli aiuti concessi, sulla base dell’esenzione dalla tassa comunale sugli immobili (ICI), ad enti non commerciali destinati allo svolgimento di talune attività, e che dichiara non costitutivi di aiuto di Stato il trattamento favorevole concesso alla Chiesa e ad alcune associazioni sportive tramite l’art. 149 del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR), nonché l’esenzione dall’IMU (Imposta Municipale Propria) concessa a taluni enti destinati allo svolgimento di specifiche attività.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione, nonché erronea interpretazione, dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

Si afferma a questo riguardo che la convenuta, nonostante abbia ritenuto violati gli artt. 107 e 108 del TFUE, non ha ordinato il recupero del suddetto aiuto di Stato. Al riguardo, il ricorrente ritiene che non sussista alcuna circostanza eccezionale che possa condurre a un’impossibilità assoluta di effettuare il recupero e, in ogni caso, tale impossibilità assoluta non è stata provata.

Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 107, primo comma, TFUE.

Si afferma a questo riguardo che nella decisione impugnata la convenuta ha ritenuto che la misura di aiuto attuata dalla Repubblica italiana tramite l’art. 149, quarto comma, del TUIR non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi del TFUE. In particolare, la convenuta ha ritenuto non sussistere alcun vantaggio selettivo; il ricorrente ritiene, al contrario, che la norma in questione fornisca un vantaggio selettivo agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alle associazioni sportive dilettantistiche e soddisfi altresì tutte le altre condizioni di esistenza di un aiuto di Stato ex art. 107, primo comma, TFUE.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 107, primo comma, TFUE.

Si afferma a questo riguardo che, nella decisione impugnata, la convenuta ha ritenuto che la misura di aiuto attuata dalla Repubblica italiana tramite la cosiddetta Esenzione IMU non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi del TFUE. In particolare, la convenuta ha ritenuto che i beneficiari dell’Esenzione IMU non siano “imprese”. Il ricorrente, al contrario, ritiene che i beneficiari siano imprese ai sensi del diritto comunitario e che siano soddisfatte tutte le condizioni di esistenza di un aiuto di Stato ex art. 107, primo comma, TFUE.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 296 del TFUE.

Si ritiene a questo riguardo che la decisione contestata debba essere annullata in considerazione della motivazione carente ivi contenuta in relazione a tutti i motivi di ricorso sopra esposti, in violazione dell’art. 296 del TFUE.