Language of document : ECLI:EU:T:2014:837





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014 – B&S Europe / Commissione

(causa T‑222/13)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Servizi di breve periodo nell’interesse esclusivo di paesi terzi che beneficiano dell’aiuto esterno dell’Unione – Rigetto della candidatura – Criteri di selezione – Contratti divisi in parti – Progetto di riferimento – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento – Principio d’imparzialità – Principio del contraddittorio»

1.                     Mediatore europeo – Codice di buona condotta – Effetto vincolante – Insussistenza (Art. 228 TFUE) (v. punto 21)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 2] (v. punti 23‑26)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Diritto a una buona amministrazione – Trattamento diligente e imparziale delle pratiche – Decisione di un’istituzione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Sostituzione della motivazione di una decisione di rigetto a seguito di un riesame richiesto dall’offerente – Legittimità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1) (v. punti 38, 39, 43)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Prevedibilità dell’adozione di una misura dell’Unione che incide sugli interessi in questione – Impossibilità di far valere il citato affidamento (v. punto 47)

5.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Procedura ristretta – Obbligo dell’autorità aggiudicatrice di raccogliere le osservazioni dei candidati non selezionati prima di adottare la decisione di diniego di ammissione – Insussistenza – Violazione del principio del contraddittorio – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002] (v. punti 55, 56)

6.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Criteri di selezione – Prova dell’esperienza dell’offerente mediante un progetto di riferimento – Nozione di progetto di riferimento – Portata – Realizzazione di una parte di un contratto di servizi – Inclusione – Presupposto – Completamento prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punto 79)

7.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punto 87)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, contenuta nelle sue lettere del 15 febbraio e del 2 aprile 2013, con le quali si informava la ricorrente che non era stata ammessa nell’elenco dei candidati destinati a partecipare alla gara d’appalto con procedura ristretta relativa al lotto n. 7 del contratto quadro multiplo per la prestazione di servizi di breve periodo nell’interesse esclusivo di paesi terzi che beneficiano dell’aiuto esterno dell’Unione europea (GU 2012/S 105-174077).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Business and Strategies in Europe (B&S Europe) SA è condannata alle spese.