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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 – Ferracci / Commissione

(Causa T-219/13) 1

[«Aiuti di Stato – Imposta comunale sugli immobili – Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche – Testo unico delle imposte sui redditi – Esenzione dall’imposta municipale unica – Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Impossibilità assoluta di recupero – Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (rappresentanti: inizialmente A. Nucara ed E. Gambaro, successivamente E. Gambaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, successivamente G. Conte, D. Grespan e F. Tomat, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e G. De Bellis, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Pietro Ferracci è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Le spese sostenute dalla Repubblica italiana per il suo intervento resteranno a suo carico.

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1 GU C 164 dell’8.6.2013.