Language of document : ECLI:EU:T:2016:484





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016 –
Scuola Elementare Maria Montessori / Commissione(causa T‑220/13)

«Aiuti di Stato – Imposta comunale sugli immobili – Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche – Testo unico delle imposte sui redditi – Esenzione dall’imposta municipale unica – Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Impossibilità assoluta di recupero – Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Decisione della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti – Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Diritto di ricorso – Presupposti (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 40, 41, 43–45)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato, sotto forma di esenzione fiscale prevista da una normativa nazionale di portata generale, incompatibile con il mercato interno – Effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone generale e astratta – Inclusione (Artt. 107 TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 47, 49–52)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari comportanti o meno misure di esecuzione – Nozione – Ricorsi giurisdizionali disponibili contro tali atti – Presupposti per il ricorso all’eccezione d’irricevibilità o al rinvio pregiudiziale per accertamento di validità (Artt. 263, comma 4, TFUE e 267 TFUE) (v. punti 53–56)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dagli Stati, sotto forma di esenzione fiscale prevista da una normativa nazionale di portata generale, incompatibile con il mercato interno – Decisione che non comporta l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte del destinatario – Atto che non comporta misure di esecuzione (Artt. 107, § 1, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 57, 58, 61, 67)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Impossibilità assoluta di esecuzione – Possibilità di rilevare tale impossibilità nella fase del procedimento amministrativo precedente all’adozione della decisione – Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Art. 4, § 3, TUE; artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 2, TFUE; regolamento n. 659/1999, 13° considerando e art. 14, § 1) (v. punti 77, 81–83, 87)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 91–93)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso sotto forma di esenzione fiscale – Impossibilità assoluta di esecuzione – Motivi – Impossibilità per lo Stato di ottenere le informazioni necessarie all’identificazione dei beneficiari dell’aiuto (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 95, 98, 103)

8.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e ne ordina la restituzione – Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili – Limiti – Obbligo della Commissione di fondare le proprie decisioni su elementi dotati di una certa affidabilità e coerenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 106)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Enti che esercitano attività economiche con modalità non commerciali – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 129, 137, 138, 144)

10.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 131–133)

11.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno senza ordinarne la restituzione e che constata l’insussistenza di un aiuto – Obbligo di motivazione – Portata – Insussistenza della violazione (Art. 296 TFUE) (v. punti 148–152)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Scuola Elementare Maria Montessori Srl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Le spese sostenute dalla Repubblica italiana per il suo intervento resteranno a suo carico.